Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2500 della Commissione del 13 dicembre 2022 recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Keleméri bárányhús» (IGP)
Cosa stabilisce il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2500 sulla registrazione di "Keleméri bárányhús"?
Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2500 della Commissione europea, adottato il 13 dicembre 2022, registra il nome "Keleméri bárányhús" come Indicazione Geografica Protetta (IGP) nel registro ufficiale dell'Unione europea. Questa registrazione riguarda un prodotto ungherese classificato nella categoria delle carni fresche e frattaglie, secondo la classe 1.1 dell'allegato XI del Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014. La registrazione è avvenuta a seguito della pubblicazione della domanda nella Gazzetta ufficiale e dell'assenza di dichiarazioni di opposizione entro i termini previsti dall'articolo 51 del Regolamento (UE) n. 1151/2012. Il regolamento è entrato in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dell'Unione europea. Per i produttori ungheresi e gli operatori commerciali, questa registrazione consente di utilizzare l'etichetta IGP per il prodotto, garantendo protezione contro l'uso non autorizzato del nome e conferendo valore aggiunto al prodotto nel mercato europeo.
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Riferimento normativo
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2500 della Commissione del 13 dicembre 2022 recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Keleméri bárányhús» (IGP)
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2022/2500 of 13 December 2022 entering a name in the register of protected designations of origin and protected geographical indications (‘Keleméri bárányhús’ (PGI))
Testo normativo
20.12.2022
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 325/52
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/2500 DELLA COMMISSIONE
del 13 dicembre 2022
recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Keleméri bárányhús» (IGP)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari
(
1
)
, in particolare l’articolo 52, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)
A norma dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione del nome «Keleméri bárányhús» presentata dall’Ungheria è stata pubblicata nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
(
2
)
.
(2)
Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, il nome «Keleméri bárányhús» deve essere registrato,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il nome «Keleméri bárányhús» (IGP) è registrato.
Il nome di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.1. Carni fresche (e frattaglie) dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione
(
3
)
.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2022
Per la Commissione
a nome della presidente
Janusz WOJCIECHOWSKI
Membro della Commissione
(
1
)
GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1
.
(
2
)
GU C 315 del 19.8.2022, pag. 21
.
(
3
)
Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (
GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36
).
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Il Regolamento (UE) 2022/2500 si applica alle Indicazioni Geografiche Protette (IGP) e alle Denominazioni di Origine Protette (DOP) secondo il Regolamento (UE) n. 1151/2012, disciplinando i regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari. Operatori del settore agroalimentare, importatori e distributori devono conoscere le norme sulla registrazione, protezione del nome geografico e tracciabilità del prodotto per garantire conformità normativa e corretta commercializzazione nel mercato UE.
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