Regolamento (UE) 2022/2563 del Consiglio del 19 dicembre 2022 che modifica il regolamento (UE) 2021/2283 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti agricoli e industriali
Regolamento (UE) 2022/2563 del Consiglio del 19 dicembre 2022 che modifica il regolamento (UE) 2021/2283 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti agricoli e industriali
EN: Council Regulation (EU) 2022/2563 of 19 December 2022 amending Regulation (EU) 2021/2283 opening and providing for the management of autonomous tariff quotas of the Union for certain agricultural and industrial products
Testo normativo
23.12.2022
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 330/109
REGOLAMENTO (UE) 2022/2563 DEL CONSIGLIO
del 19 dicembre 2022
che modifica il regolamento (UE) 2021/2283 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti agricoli e industriali
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 31,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)
Per garantire un approvvigionamento sufficiente e regolare di taluni prodotti agricoli e industriali la cui produzione nell'Unione è insufficiente e per evitare in tal modo perturbazioni del mercato per tali prodotti, il regolamento (UE) 2021/2283 del Consiglio ha aperto contingenti tariffari autonomi dell'Unione («contingenti»)
(
1
)
. I prodotti compresi in detti contingenti possono essere importati nell'Unione ad aliquota ridotta o nulla.
(2)
Poiché è nell'interesse dell'Unione garantire un adeguato approvvigionamento di taluni prodotti industriali e considerato il fatto che prodotti identici, equivalenti o di sostituzione non sono fabbricati in quantità sufficienti all'interno dell'Unione, è necessario aprire nuovi contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.2921, 09.2922, 09.2923, 09.2924, 09.2925, 09.2926, 09.2927 e 09.2931 a dazio zero per quantitativi adeguati di tali prodotti.
(3)
Poiché l'ambito di applicazione dei contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.2723 e 09.2763 è divenuto inadeguato per soddisfare le esigenze degli operatori economici dell'Unione, è opportuno modificare la designazione dei prodotti compresi in tali contingenti. È opportuno pertanto modificare l'indicazione del codice TARIC applicabile a tali prodotti.
(4)
Poiché è nell'interesse dell'Unione garantire un adeguato approvvigionamento di taluni prodotti industriali, è opportuno aumentare i volumi dei contingenti recanti i numeri d'ordine 09.2563, 09.2682, 09.2828 e 09.2854.
(5)
Poiché la capacità di produzione dell'Unione di alcuni prodotti industriali è stata aumentata, i volumi dei contingenti recanti i numeri d'ordine 09.2575 e 09.2913 dovrebbero essere ridotti.
(6)
Per i contingenti recanti i numeri d'ordine 09.2583, 09.2819, 09.2839 e 09.2855 è opportuno prorogare il periodo contingentale e adeguare il volume contingentale su base annua in quanto tali contingenti erano stati aperti per un periodo di soli sei mesi ed è ancora nell'interesse dell'Unione mantenerli.
(7)
Poiché non è più nell'interesse dell'Unione mantenere i contingenti recanti i numeri d'ordine 09.2003, 09.2576, 09.2577, 09.2592, 09.2650, 09.2673, 09.2688, 09.2694, 09.2708, 09.2710, 09.2734, 09.2799, 09.2829, 09.2866 e 09.2880, è opportuno che essi siano chiusi con effetto a decorrere dal 1
o
gennaio 2023.
(8)
Le relazioni tra l'Unione e la Russia si sono deteriorate negli ultimi anni, in particolare a causa dell'inosservanza del diritto internazionale da parte della Russia e della sua guerra di aggressione non provocata e ingiustificata nei confronti dell'Ucraina. Il 6 ottobre 2022 il Consiglio ha adottato l'ottavo pacchetto di sanzioni nei confronti della Russia a motivo della continua guerra di aggressione contro l'Ucraina e delle riferite atrocità commesse dalle forze armate russe in Ucraina.
(9)
Sebbene la Russia sia membro dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), l'Unione può avvalersi delle eccezioni previste dall'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio («accordo OMC»), in particolare dall'articolo XXI dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 (GATT), in particolare per quanto riguarda l'obbligo di concedere ai prodotti importati dalla Russia i vantaggi concessi a prodotti simili importati da altri paesi (trattamento della nazione più favorita).
(10)
In seguito al deterioramento delle relazioni tra l'Unione e la Russia, al fine di garantire la coerenza con le azioni e i principi dell'Unione nel settore dell'azione esterna dell'Unione, non sarebbe pertanto opportuno consentire ai prodotti originari della Russia di beneficiare del trattamento dell'esenzione dai dazi e del trattamento della nazione più favorita per i prodotti contemplati dal presente regolamento. È pertanto necessario sopprimere i rispettivi contingenti per tali prodotti.
(11)
Le relazioni tra l'Unione e la Bielorussia si sono deteriorate negli ultimi anni a causa dell'inosservanza da parte del regime bielorusso del diritto internazionale, dei diritti fondamentali e dei diritti umani. Fin dall'inizio la Bielorussia ha inoltre fornito ampio sostegno alla guerra di aggressione russa nei confronti dell'Ucraina.
(12)
Dall'ottobre 2020 l'Unione ha progressivamente imposto misure restrittive nei confronti della Bielorussia a causa delle continue violazioni dei diritti umani, della strumentalizzazione dei migranti e del coinvolgimento della Bielorussia nella guerra di aggressione russa nei confronti dell'Ucraina. Dal momento che la Bielorussia non è membro dell'OMC, l'Unione non è tenuta, in virtù dell'accordo OMC, ad accordare il trattamento della nazione più favorita ai prodotti provenienti dalla Bielorussia. Inoltre gli accordi commerciali consentono di intraprendere determinate azioni che sono giustificate sulla base delle clausole di eccezione applicabili, in particolare le eccezioni in materia di sicurezza.
(13)
In seguito al deterioramento delle relazioni tra l'Unione e la Bielorussia, al fine di garantire la coerenza con le azioni e i principi dell'Unione nel settore dell'azione esterna dell'Unione, non sarebbe pertanto opportuno consentire ai prodotti originari della Bielorussia di beneficiare dell'esenzione dai dazi e del trattamento della nazione più favorita per i prodotti contemplati dal presente regolamento. È pertanto necessario sopprimere i rispettivi contingenti per tali prodotti.
(14)
Tuttavia, al fine di garantire un approvvigionamento adeguato ed evitare gravi perturbazioni in alcuni mercati dell'Unione, è necessario mantenere i contingenti recanti i numeri d'ordine 09.2600, 09.2742, 09.2698 e 09.2835 per alcuni prodotti originari della Russia, classificati rispettivamente con i codici TARIC 2712903910, 2926100010, 3204170030 e 7604291030. Tali prodotti rappresentavano oltre il 50 % del valore totale delle importazioni nell'Unione negli anni dal 2019 al 2021, essendo i fornitori alternativi di altri paesi terzi assenti o in numero limitato. Il valore di tali importazioni indicherebbe che gli operatori dell'industria dell'Unione dipendono in larga misura da tali importazioni e che la soppressione dei contingenti causerebbe difficoltà sproporzionate agli operatori interessati.
(15)
Pertanto, la soppressione della sospensione dei dazi della tariffa doganale comune («TDC») su taluni prodotti originari della Russia o della Bielorussia è appropriata e consentita, in applicazione dell'articolo XXI del GATT del 1994 e delle regole generali relative ai dazi di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio
(
2
)
, in particolare della parte prima, sezione I, parte B, punto 1, del medesimo.
(16)
Come indicato dalla Commissione nella sua comunicazione del 13 dicembre 2011 in materia di sospensioni e contingenti tariffari autonomi («comunicazione»), la concessione di contingenti costituisce un'eccezione all'applicazione dei dazi della TDC. La reintroduzione di tali dazi della TDC alle importazioni originarie della Russia o della Bielorussia costituisce pertanto un ritorno alla norma. Pertanto l'eliminazione limitata dei contingenti su taluni prodotti originari della Russia o della Bielorussia non è una misura restrittiva o proibitiva, ma ha lo scopo di impedire a tali paesi di beneficiare indirettamente di una misura unilaterale dell'Unione e di garantire la coerenza globale delle azioni dell'Unione.
(17)
È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2021/2283.
(18)
Al fine di evitare ogni interruzione nell'applicazione del regime dei contingenti e di rispettare gli orientamenti stabiliti nella comunicazione, le modifiche di cui al presente regolamento riguardanti i contingenti per i prodotti in questione dovrebbero applicarsi a decorrere dal 1
o
gennaio 2023. Il presente regolamento dovrebbe pertanto entrare in vigore con urgenza,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (UE) 2021/2283 è così modificato:
1)
all'articolo 1 è aggiunto il paragrafo seguente:
«4. La sospensione di cui al paragrafo 2 non si applica ai prodotti originari della della Russia, ad eccezione dei contingenti recanti i numeri d'ordine 09.2600, 09.2742, 09.2698 e 09.2835, o della Bielorussia.»;
2)
l'allegato è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
.
Esso si applica a decorrere dal 1
o
gennaio 2023.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2022
Per il Consiglio
Il presidente
J. SÍKELA
(
1
)
Regolamento (UE) 2021/2283 del Consiglio, del 20 dicembre 2021, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti agricoli e industriali, e che abroga il regolamento (UE) n. 1388/2013 (
GU L 458 del 22.12.2021, pag. 33
).
(
2
)
Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (
GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1
).
ALLEGATO
«ALLEGATO
Numero d'ordine
Codice NC
TARIC
Designazione delle merci
Periodo contingentale
Volume contingentale
Dazio contingentale (%)
09.2849
ex 0710 80 69
10
Funghi della specie
Auricularia polytricha
, anche cotti, in acqua o al vapore, congelati, destinati alla fabbricazione di piatti preparati (
(
1
)
) (
(
2
)
)
1.1.-31.12.
700 tonnellate
0 %
09.2664
ex 2008 60 39
30
Ciliege dolci con l'aggiunta di spirito, con un contenuto di zucchero non superiore al 9 % in peso, di diametro non superiore a 19,9 mm, con il nocciolo, destinate a essere utilizzate in prodotti di cioccolato
(
1
)
1.1.-31.12.
1 000 tonnellate
10 %
09.2925
ex 2309 90 31
ex 2309 90 31
ex 2309 90 96
ex 2309 90 96
41
49
41
49
Additivo per mangimi, costituito, in base al peso a secco, di:
—
68 % o più, ma non più di 80 %, di solfato di L-lisina, e
—
non più di 32 % di altri componenti, quali carboidrati e altri aminoacidi
1.1.-31.12.
100 000 tonnellate
0 %
09.2913
ex 2401 10 35
ex 2401 10 70
ex 2401 10 95
ex 2401 10 95
ex 2401 10 95
ex 2401 20 35
ex 2401 20 70
ex 2401 20 95
ex 2401 20 95
ex 2401 20 95
91
10
11
21
91
91
10
11
21
91
Tabacco greggio o non lavorato, anche tagliato in forma regolare, avente valore doganale non inferiore a 450 Euro/100 kg netti, destinato a essere utilizzato come fascia esterna o come sottofascia nella fabbricazione di prodotti della sottovoce 2402 10 00 (
(
1
)
)
1.1.-31.12.
3 000 tonnellate
0 %
09.2828
2712 20 90
Cera di paraffina contenente, in peso, meno di 0,75 % di olio
1.1.-31.12.
140 000 tonnellate
0 %
09.2600
ex 2712 90 39
10
Paraffina molle (N. CAS 64742-61-6)
1.1.-31.12.
100 000 tonnellate
0 %
09.2578
ex 2811 19 80
50
Acido solfammidico (N. CAS 5329-14-6) avente purezza, in peso, pari ad almeno il 95 %, anche con aggiunta di non più di 5 % di antiagglomerante diossido di silicio (N. CAS 112926-00-8)
1.1.-31.12.
27 000 tonnellate
0 %
09.2928
ex 2811 22 00
40
Materiale di riempimento in silice sotto forma di granuli, con tenore minimo di diossido di silicio del 97 %
1.1.-31.12.
1 700 tonnellate
0 %
09.2806
ex 2825 90 40
30
Triossido di tungsteno, ivi compreso l'ossido di tungsteno blu (N. CAS 1314-35-8 o N. CAS 39318-18-8)
1.1.-31.12.
12 000 tonnellate
0 %
09.2819
ex 2833 25 00
30
Idrossido solfato di rame (Cu4(OH)6(SO4)), idrato (N. CAS 12527-76-3) avente purezza, in peso, pari o superiore al 98 %
1.1.-31.12.
240 000 kg
0 %
09.2872
ex 2833 29 80
40
Solfato di cesio (N. CAS 10294-54-9) in forma solida o in soluzione acquosa contenente, in peso, più del 48 % ma meno del 52 % di solfato di cesio
1.1.-31.12.
400 tonnellate
0 %
09.2567
ex 2903 22 00
10
Tricoloroetilene (N. CAS 79-01-6) con purezza pari o superiore al 99 % in peso
1.1.-31.12.
11 885 000 kg
0 %
09.2837
ex 2903 79 30
20
Bromoclorometano (N. CAS 74-97-5)
1.1.-31.12.
600 tonnellate
0 %
09.2933
ex 2903 99 80
30
1,3-Diclorobenzene (N. CAS 541-73-1)
1.1.-31.12.
2 600 tonnellate
0 %
09.2700
ex 2905 12 00
10
Propan-1-olo (alcole propilico) (N. CAS 71-23-8)
1.1.-31.12.
15 000 tonnellate
0 %
09.2830
ex 2906 19 00
40
Cicloproprilemetanolo (N. CAS 2516-33-8)
1.1.-31.12.
20 tonnellate
0 %
09.2851
ex 2907 12 00
10
O-cresolo (N. CAS 95-48-7) di purezza, in peso, non inferiore al 98,5 %
1.1.-31.12.
20 000 tonnellate
0 %
09.2704
ex 2909 49 80
20
2,2,2',2'-tetrakis(idrossimetil)-3,3'-ossidipropan-1-olo (N. CAS 126-58-9)
1.1.-31.12.
500 tonnellate
0 %
09.2565
ex 2914 19 90
70
Acetilacetonato di calcio (N. CAS 19372-44-2) con purezza, in peso, pari o superiore al 95 %
1.1.-31.12.
400 tonnellate
0 %
09.2852
ex 2914 29 00
60
Ciclopropilmetilchetone (N. CAS 765-43-5)
1.1.-31.12.
300 tonnellate
0 %
09.2638
ex 2915 21 00
10
Acido acetico (N. CAS 64-19-7) di purezza, in peso, del 99 % o più
1.1.-31.12.
1 000 000 tonnellate
0 %
09.2679
2915 32 00
Acetato di vinile (N. CAS 108-05-4)
1.1.-31.12.
450 000 tonnellate
0 %
09.2728
ex 2915 90 70
85
Trifluoroacetato di etile (N. CAS 383-63-1)
1.1.-31.12.
400 tonnellate
0 %
09.2665
ex 2916 19 95
30
(E,E)-Esa-2,4-dienoato di potassio (N. CAS 24634-61-5)
1.1.-31.12.
8 250 tonnellate
0 %
09.2684
ex 2916 39 90
28
Cloruro di 2,5-dimetilfenilacetile (N. CAS 55312-97-5)
1.1.-31.12.
700 tonnellate
0 %
09.2599
ex 2917 11 00
40
Ossalato di dietile (N. CAS 95-92-1)
1.1.-31.12.
500 tonnellate
0 %
09.2769
ex 2917 13 90
10
Sebacato di dimetile (N. CAS 106-79-6)
1.1.-31.12.
1 000 tonnellate
0 %
09.2634
ex 2917 19 80
40
Acido dodecandioico (N. CAS 693-23-2), di purezza, in peso, di più di 98,5 %
1.1.-31.12.
8 000 tonnellate
0 %
09.2808
ex 2918 22 00
10
Acido o-acetilsalicilico (N. CAS 50-78-2)
1.1.-31.12.
120 tonnellate
0 %
09.2646
ex 2918 29 00
75
3-(3,5-di-terz-butil-4-idrossifenil)propionato di ottadecile (N. CAS 2082-79-3) con:
—
frazione passante al setaccio a maglie di 500 μm superiore al 99 % in peso e
—
punto di fusione tra 49° C e 54° C,
destinato ad essere usato nella produzione di sistemi one-pack stabilizzanti per la lavorazione del PVC a base di miscele di polveri (polveri o granuli) (
(
1
)
)
1.1.-31.12.
380 tonnellate
0 %
09.2647
ex 2918 29 00
80
Tetrachis(3-(3,5-di-terz-butil-4-idrossifenil)propionato) di pentaeritritolo (N. CAS 6683-19-8) con
—
frazione passante al setaccio a maglie di 250 μm superiore al 75 % in peso e a maglie di 500 μm superiore al 99 % in peso e
—
punto di fusione tra 110 °C e 125 °C,
destinato ad essere usato nella produzione di sistemi one-pack stabilizzanti per la lavorazione del PVC a base di miscele di polveri (polveri o granuli) (
(
1
)
)
1.1.-31.12.
140 tonnellate
0 %
09.2975
ex 2918 30 00
10
Dianidride benzofenon-3,3',4,4'-tetracarbossilica (N. CAS 2421-28-5)
1.1.-31.12.
1 000 tonnellate
0 %
09.2598
ex 2921 19 99
75
Ottadecilammina (N. CAS 124-30-1)
1.1.-31.12.
400 tonnellate
0 %
09.2649
ex 2921 29 00
60
Bis(2-dimetilamminoetil)(metil)ammina (N. CAS 3030-47-5)
1.1.-31.12.
1 700 tonnellate
0 %
09.2682
ex 2921 41 00
10
Anilina (N. CAS 62-53-3) con purezza, in peso, pari o superiore al 99 %
1.1.-31.12.
220 000 tonnellate
0 %
09.2617
ex 2921 42 00
89
4-Fluoro-N-(1-metiletil)benzeneammina (N. CAS 70441-63-3)
1.1.-31.12.
500 tonnellate
0 %
09.2602
ex 2921 51 19
10
o-fenilendiammina (N. CAS 95-54-5)
1.1.-31.12.
1 800 tonnellate
0 %
09.2921
ex 2922 19 00
22
2-(dimetilammino)etil acrilato (N. CAS 2439-35-2) avente purezza in peso di 99 % o più
1.1.-31.12.
14 000 tonnellate
0 %
09.2563
ex 2922 41 00
20
L-lisina cloridrato (N. CAS 657-27-2) o soluzione acquosa di L-lisina (N. CAS 56-87-1), contenente, in peso, 50 % o più di L-lisina
1.1.-31.12.
300 000 tonnellate
0 %
09.2575
ex 2923 90 00
87
Cloruro di (3-cloro-2-idrossipropil) trimetilammonio (N. CAS 3327-22-8), sotto forma di soluzione acquosa contenente, in peso, almeno il 65 %, ma non più del 71 %, di cloruro di (3-cloro-2-idrossipropil)trimetilammonio
1.1.-31.12.
12 000 tonnellate
0 %
09.2922
ex 2923 90 00
88
Soluzione acquosa contenente, in peso, fra 78 % e 82 % di cloruro di [2-(acriloilossi)etill]trimetilammonio (N. CAS 44992-01-0)
1.1.-31.12.
10 000 tonnellate
0 %
09.2854
ex 2924 19 00
85
3-iodoprop-2-in-1-il butilcarbammato (N. CAS 55406-53-6)
1.1.-31.12.
450 tonnellate
0 %
09.2874
ex 2924 29 70
87
Paracetamolo (INN) (N. CAS 103-90-2)
1.1.-31.12.
20 000 tonnellate
0 %
09.2742
ex 2926 10 00
10
Acrilonitrile (N. CAS 107-13-1), destinato alla fabbricazione delle merci del capitolo 55 e della voce 6815 (
(
1
)
)
1.1.-31.12.
60 000 tonnellate
0 %
09.2583
ex 2926 10 00
30
Acrilonitrile (N. CAS 107-13-1), destinato alla fabbricazione delle merci delle voci 2921 , 2924 , 3903 , 3906 , 3908 , 3911 e 4002 (
(
1
)
)
)
1.1.-31.12.
40 000 tonnellate
0 %
09.2856
ex 2926 90 70
84
2-Nitro-4-(trifluorometil)benzonitrile (N. CAS 778-94-9)
1.1.-31.12.
900 tonnellate
0 %
09.2581
ex 2929 10 00
25
Diisocianato di 1,5-naftilene (N. CAS 3173-72-6), di purezza, in peso, pari o superiore a 90 %
1.1.-31.12.
300 tonnellate
0 %
09.2685
ex 2929 90 00
30
Nitroguanidina (N. CAS 556-88-7)
1.1.-31.12.
6 500 tonnellate
0 %
09.2597
ex 2930 90 98
94
Bis[3-(trietossisilil)propil]disolfuro (N. CAS 56706-10-6)
1.1.-31.12.
6 000 tonnellate
0 %
09.2596
ex 2930 90 98
96
Acido 2-Cloro-4-(metilsolfonil)-3-((2,2,2-trifluoroetossi)metil) benzoico (N. CAS 120100-77-8)
1.1.-31.12.
300 tonnellate
0 %
09.2580
ex 2931 90 00
75
Esadeciltrimetossilano (N. CAS 16415-12-6), di purezza, in peso di almeno, il 95 %, destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di polietilene (
(
1
)
)
1.1.-31.12.
165 tonnellate
0 %
09.2842
2932 12 00
2-Furaldeide (furfurale)
1.1.-31.12.
10 000 tonnellate
0 %
09.2696
ex 2932 20 90
25
Decan-5-olide (N. CAS 705-86-2)
1.1.-31.12.
6 000 kg
0 %
09.2697
ex 2932 20 90
30
Dodecan-5-olide (N. CAS 713-95-1)
1.1.-31.12.
6 000 kg
0 %
09.2812
ex 2932 20 90
77
Esan-6-olide (N. CAS 502-44-3)
1.1.-31.12.
4 000 tonnellate
0 %
09.2858
2932 93 00
Piperonale (N. CAS 120-57-0)
1.1.-31.12.
220 tonnellate
0 %
09.2839
ex 2933 39 99
09
2-(2-piridil)etanolo (N. CAS 103-74-2) con purezza, in peso, di 99 % o più
1.1.-31.12.
700 tonnellate
0 %
09.2860
ex 2933 69 80
30
1,3,5-Tris[3-(dimetilammino)propil]esaidro-1,3,5-triazina (N. CAS 15875-13-5)
1.1.-31.12.
600 tonnellate
0 %
09.2566
ex 2933 99 80
05
1,4,7,10-Tetraazaciclododecano (N. CAS 294-90-6) con purezza, in peso, pari o superiore al 96 %
1.1.-31.12.
60 tonnellate
0 %
09.2658
ex 2933 99 80
73
5-(Acetoacetilammino)benzimidazolone (N. CAS 26576-46-5)
1.1.-31.12.
400 tonnellate
0 %
09.2593
ex 2934 99 90
67
5-clorotiofene-2-acido carbossilico (N. CAS 24065-33-6)
1.1.-31.12.
45 000 kg
0 %
09.2675
ex 2935 90 90
79
4-[[(2-metossilbenzoil)ammino]sulfonil] -cloruro di benzoile (N. CAS 816431-72-8)
1.1.-31.12.
1 000 tonnellate
0 %
09.2945
ex 2940 00 00
20
D-Xilosio (N. CAS 58-86-6)
1.1.-31.12.
400 tonnellate
0 %
09.2686
ex 3204 11 00
75
Colorante C.I. Disperse Yellow 54 (N. CAS 7576-65-0) e preparazioni a base di tale colorante contenenti, in peso, 99 % o più di colorante C.I. Disperse Yellow 54
1.1.-31.12.
250 tonnellate
0 %
09.2676
ex 3204 17 00
14
Preparazioni a base di colorante C.I. Pigment Red 48:2 (N. CAS 7023-61-2) contenenti, in peso, il 60 % o più ma non oltre l'85 % di tale colorante
1.1.-31.12.
50 tonnellate
0 %
09.2698
ex 3204 17 00
30
Colorante C.I. Pigment Red 4 (N. CAS 2814-77-9) e preparazioni a base di tale colorante contenenti, in peso, 60 % o più di colorante C.I. Pigment Red 4
1.1.-31.12.
150 tonnellate
0 %
09.2659
ex 3802 90 00
19
Terra di diatomee, calcinata con un flusso di soda
1.1.-31.12.
35 000 tonnellate
0 %
09.2908
ex 3804 00 00
10
Lignosolfonato di sodio (N. CAS 8061-51-6)
1.1.-31.12.
40 000 tonnellate
0 %
09.2889
3805 10 90
Essenza di cellulosa al solfato
1.1.-31.12.
25 000 tonnellate
0 %
09.2935
ex 3806 10 00
10
Colofonie ed acidi resinici di gemma
1.1.-31.12.
280 000 tonnellate
0 %
09.2832
ex 3808 92 90
40
Preparazione contenente tra il 38 % (compreso) e il 50 % in peso di zinco piritione (INN) (N. CAS 13463-41-7) in una dispersione acquosa
1.1.-31.12.
500 tonnellate
0 %
09.2923
ex 3808 94 20
40
Soluzione acquosa contenente in peso:
—
10,0 % o più, ma non più di 11,3 %, di 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one,
—
3,0 % o più, ma non più di 4,1 %, di 2-metil-2H-isotiazol-3-one,
—
una concentrazione combinata di isotiazoloni (N. CAS 55965-84-9) compresa fra 13,0 % e 15,4 %,
—
18 % o più, ma non più di 22 %, di nitrati, calcolati come nitrato di sodio, e
—
5 % o più ma non più di 8 % di cloruri, calcolati come cloruro di sodio
1.1.-31.12.
3 000 tonnellate
0 %
09.2926
ex 3811 21 00
31
Additivo costituito essenzialmente da:
—
acido fosforoditioico, O,O-bis (isobutile e pentile) esteri misti, sali di zinco (N. CAS 68457-79-4),
—
tra l'8 % e il 15 %, in peso, di olio minerale,
destinato a essere utilizzato nella fabbricazione di miscele di additivi per oli lubrificanti (
(
1
)
)
1.1.-31.12.
700 tonnellate
0 %
09.2876
ex 3811 29 00
57
Additivi costituiti da prodotti di reazione di difenilammina e noneni ramificati contenenti:
—
in peso, più del 20 % ma al massimo il 50 % di 4-monononildifenilammina, e
—
in peso, più del 50 % ma al massimo l'80 % di 4,4'-dinonildifenilammina
—
in peso, una percentuale totale di 2,4-dinonildifenilammina e di 2,4'-dinonildifenilammina non superiore al 15 %,
destinati alla fabbricazione di olii lubrificanti (
(
1
)
)
1.1.-31.12.
900 tonnellate
0 %
09.2927
ex 3811 29 00
80
Additivi contenenti:
—
più del 70 % in peso di 2,5-bis (
tert
-nonilditio)-[1,3,4] -tiadiazolo (N. CAS 89347-09-1), e
—
più del 15 % in peso di 5- (
tert
-nonilditio)-1,3,4-tiadiazolo- 2 (3H) -tione (N. CAS 97503-12-3),
destinati ad essere utilizzati nella fabbricazione di oli lubrificanti (
(
1
)
)
1.1.-31.12.
500 tonnellate
0 %
09.2814
ex 3815 90 90
76
Catalizzatore costituito da biossido di titanio e triossido di tungsteno
1.1.-31.12.
3 000 tonnellate
0 %
09.2644
ex 3824 99 92
77
Preparazione contenente en peso:
—
il 55 %, ma non più del 78 % di glutarato di dimetile (N. CAS 1119-40-0)
—
il 10 %, ma non più del 30 % di adipato di dimetile (N. CAS 627-93-0) e
—
non più del 35 % di succinato di dimetile (N. CAS 106-65-0)
1.1.-31.12.
10 000 tonnellate
0 %
09.2681
ex 3824 99 92
85
Miscela di solfuri di bis(3-trietossisililpropile) (N. CAS 211519-85-6)
1.1.-31.12.
9 000 tonnellate
0 %
09.2907
ex 3824 99 93
67
Miscela di fitosteroli, in polvere, contenente in peso:
—
75 % o più di steroli,
—
non più del 25 % di stanoli,
destinata alla fabbricazione di stanoli o steroli o esteri di stanoli o esteri di steroli (
(
1
)
)
1.1.-31.12.
2 500 tonnellate
0 %
09.2568
ex 3824 99 96
91
Miscela, in forma di pellet, contenente, in peso:
—
Tra il 49 % e il 50 % di bis[3(trietossisilil)propil] polisolfuri (N. CAS 211519-85-6) e
—
Tra il 50 % e il 51 % di nerofumo (N. CAS 1333-86-4),
di cui il 75 % o più, in peso, passano attraverso un setaccio a maglie di 0,60 mm ma non più del 10 % attraverso un setaccio a maglie di 0,25 mm (secondo il metodo ASTM D1511)
1.1.-31.12.
1 500 tonnellate
0 %
09.2820
ex 3827 90 00
10
Miscele contenenti, in peso:
—
tra il 60 % e il 90 % di 2-cloropropene (N. CAS 557-98-2),
—
tra l'8 % e il 14 % di (
Z
)-1-cloropropene (N. CAS 16136-84-8),
—
tra il 5 % e il 23 % di 2-cloropropano (N. CAS 75-29-6),
—
non più del 6 % di 3-cloropropene (N. CAS 107-05-1), e
—
non più dell'1 % di cloruro di etile (N. CAS 75-00-3)
1.1.-31.12.
6 000 tonnellate
0 %
09.2671
ex 3905 99 90
81
Poli(butirrale di vinile) (N. CAS 63148-65-2):
—
contenente in peso dal 17,5 al 20 % di gruppi idrossili e
—
con mediana delle particelle (D50) superiore a 0,6 mm
1.1.-31.12.
12 500 tonnellate
0 %
09.2846
ex 3907 40 00
25
Lega polimerica di policarbonato e poli(metilmetacrilato), con tenore in peso di policarbonato pari almeno al 98,5 %, in forma agglomerata o granulata, con trasmittanza luminosa pari almeno all'88,5 %, misurata su un campione di 4,0 mm di spessore con una lunghezza d'onda di λ = 400 nm (conformemente alla norma ISO 13468-2)
1.1.-31.12.
2 000 tonnellate
0 %
09.2585
ex 3907 99 80
70
Copolimero di poli(etilene tereftalato) e di cicloesandimetanolo contenente più del 10 %, in peso, di icloesandimetanolo
1.1.-31.12.
60 000 tonnellate
2 %
09.2855
ex 3910 00 00
10
Poli(metilidrosilossano) liquido con gruppi terminali di trimetilsilile (N. CAS 63148-57-2) con purezza, in peso, di 99 % o più
1.1.-31.12.
500 tonnellate
0 %
09.2931
ex 3911 90 11
10
Poli(ossi-1,4-fenilensolfonil-1,4-fenilenossi-1,4-fenilenisopropilidene-1,4-fenilene) (N. CAS 25135-51-7 e N. CAS 25154-01-2), in una delle forme menzionate nella nota 6(b) del presente capitolo, contenente in peso non più di 20 % di additivi
1.1.-31.12.
6 300 tonnellate
0 %
09.2723
ex 3911 90 19
35
Poli(ossi-1,4-fenilensolfonil-1,4-fenilenossi-4,4'-bifenilene) (N. CAS 25608-64-4 e 25839-81-0) contenente in peso non più di 20 % di additivi
1.1.-31.12.
5 000 tonnellate
0 %
09.2816
ex 3912 11 00
20
Fiocchi di acetato di cellulosa
1.1.-31.12.
75 000 tonnellate
0 %
09.2573
ex 3913 10 00
20
Alginato di sodio estratto da alghe brune (N. CAS 9005-38-3) con
—
una perdita all'essiccazione non superiore al 15 % in peso (4 ore a 105
o
C),
—
una frazione insolubile in acqua non superiore al 2 % in peso, calcolata sul prodotto secco
1.1.-31.12.
2 000 tonnellate
0 %
09.2641
ex 3913 90 00
87
Ialuronato di sodio, non sterile, caratterizzato da:
—
peso molecolare medio ponderale (M
w
) non superiore a 900 000
—
livello di endotossina non superiore a 0,008 unità di endotossina (EU)/mg
—
un tenore di etanolo non superiore all'1 % in peso
—
un tenore di isopropanolo non superiore allo 0,5 % in peso
1.1.-31.12.
300 kg
0 %
09.2661
ex 3920 51 00
50
Fogli di polimetilmetacrilato conformi alle norme:
—
EN 4364 (MIL-P-5425E) e DTD5592A, oppure
—
EN 4365 (MIL-P-8184) e DTD5592A
1.1.-31.12.
100 tonnellate
0 %
09.2645
ex 3921 14 00
20
Masso cellulare di cellulosa rigenerata, impregnato di acqua contenente cloruro di magnesio e ammonio quaternario, che misura 100 cm (± 10 cm) × 100 cm (± 10 cm) × 40 cm (± 5 cm)
1.1.-31.12.
1 700 tonnellate
0 %
09.2572
ex 5205 26 00
ex 5205 27 00
10
10
Filati di cotone semplici, greggi, bianchi
—
di fibre pettinate,
—
con lunghezza media della fibra uguale o superiore a 36,5 mm,
—
prodotti mediante il procedimento di filatura ad anello compatta con compressione pneumatica,
—
con resistenza allo strappo uguale o superiore a 26,5 cN/tex (secondo la norma ISO 2062:2009, a una velocità di 5 000 mm/min)
1.1.-31.12.
50 000 tonnellate
0 %
09.2848
ex 5505 10 10
10
Cascami di fibre sintetiche (comprese le pettinacce, i cascami di filati e gli sfilacciati), di nylon o di altre poliammidi (PA6 e PA66)
1.1.-31.12.
10 000 tonnellate
0 %
09.2721
ex 5906 99 90
20
Tessuti gommati e stratificati aventi le seguenti caratteristiche:
—
tre strati,
—
uno strato esterno di tessuto acrilico,
—
uno strato esterno di tessuto di poliestere,
—
lo strato intermedio di gomma di clorobutile,
—
lo strato intermedio ha un peso non inferiore a 452 g/m
2
e non superiore a 569 g/m
2
,
—
il tessuto ha un peso totale non inferiore a 952 g/m
2
e non superiore a 1159 g/m
2
, e
—
il tessuto ha uno spessore totale non inferiore a 0,8 mm e non superiore a 4 mm,
usato per la produzione del tetto retraibile di veicoli a motore (
(
1
)
)
1.1.-31.12.
375 000 m
2
0 %
09.2628
ex 7019 66 00
10
Fibra di vetro a maglia, con armatura in vetroresina plastificata, di peso pari a 120 g/m
2
(± 10 g/m
2
), normalmente utilizzata per la fabbricazione di zanzariere avvolgibili con telaio fisso
1.1.-31.12.
3 000 000 m
2
0 %
09.2652
ex 7409 11 00
ex 7410 11 00
30
40
Fogli e nastri di rame raffinato fabbricati elettroliticamente, di spessore pari o superiore a 0,015 mm
1.1.-31.12.
1 020 tonnellate
0 %
09.2662
ex 7410 21 00
55
Lastre:
—
costituite da almeno uno strato di tessuto in fibra di vetro impregnato di resina epossidica,
—
ricoperte su uno o su entrambi i lati da un foglio di rame di spessore non superiore a 0,15 mm,
—
con permittività elettrica (DK) inferiore a 5,4 a 1 MHz, misurata con il metodo IPC-TM-650 2.5.5.2,
—
con fattore di perdita inferiore a 0,035 a 1 MHz, misurato con il metodo IPC-TM-650 2.5.5.2,
—
con resistenza alle correnti striscianti (CTI) pari o superiore a 600
1.1.-31.12.
80 000 m
2
0 %
09.2835
ex 7604 29 10
30
Barre in lega di alluminio con un diametro pari o superiore a 300,1 mm, ma inferiore o uguale a 533,4 mm
1.1.-31.12.
1 000 tonnellate
0 %
09.2736
ex 7607 11 90
ex 7607 11 90
ex 7607 11 90
ex 7607 11 90
75
77
78
79
Nastro o foglio in lega di alluminio e magnesio:
—
in una lega conforme alle norme 5182-H19 o 5052-H19,
—
in rotoli di diametro esterno di almeno 1 250 mm ma non più di 1 350 mm,
—
di spessore (tolleranza – 0,006 mm) di 0,15 mm, 0,16 mm, 0,18 mm o 0,20 mm,
—
di larghezza (tolleranza ± 0,3 mm) di 12,5 mm, 15,0 mm, 16,0 mm, 25,0 mm, 35,0 mm, 50,0 mm o 356 mm,
—
con una tolleranza di centinatura non superiore a 0,4 mm/750 mm,
—
di misurazione di planarità: ± 4 unità I,
—
con resistenza alla trazione superiore a (5182-H19) 365 MPa o (5052-H19) 320 MPa, e
—
di un allungamento A50 superiore a (5182-H19) 3 % o a (5052-H19) 2,5 %
destinato a essere usato nella fabbricazione di listelli per tapparelle (
(
1
)
)
1.1.-31.12.
600 tonnellate
0 %
09.2722
8104 11 00
Magnesio greggio, contenente almeno 99,8 %, in peso, di magnesio
1.1.-31.12.
120 000 tonnellate
0 %
09.2840
ex 8104 30 00
20
Polvere di magnesio:
—
di purezza, in peso, pari o superiore al 98 %, ma non superiore al 99,5 %; e
—
con particelle di dimensione pari o superiore a 0,2 mm ma non superiore a 0,8 mm
1.1.-31.12.
2 000 tonnellate
0 %
09.2629
ex 8302 49 00
91
Manico telescopico in alluminio, destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di valigie (
(
1
)
)
1.1.-31.12.
1 500 000 pezzi
0 %
09.2720
ex 8413 91 00
50
Testata per pompa ad alta pressione a due cilindri di acciaio fucinato avente:
—
raccordi filettati a fresa di un diametro di 10 mm o più ma non più di 36,8 mm, e
—
canali per il carburante forati di diametro di 3,5 mm o più ma non più di 10 mm
del tipo utilizzato nei sistemi a iniezione diesel
1.1.-31.12.
65 000 pezzi
0 %
09.2569
ex 8414 90 00
80
Alloggiamento per ruota di turbocompressore in lega di alluminio o ghisa:
—
con una resistenza al calore fino a 400° C,
—
con un foro pari o superiore a 30 mm o ù ma non superiore a 300 mm per l'inserimento della ruota del compressore,
destinato ad essere utilizzato nell'industria automobilistica (
(
1
)
)
1.1.-31.12.
4 000 000 pezzi
0 %
09.2570
ex 8482 91 90
10
Rulli con profilo logaritmico e diametro pari o superiore a 25 mm ma non superiore a 70 mm o sfere di diametro compreso tra 30 mm e 100 mm,
—
in acciaio 100Cr6 o acciaio 100CrMnSi6-4 (ISO 3290),
—
con una deviazione uguale o inferiore a 0,5 mm determinata con il metodo FBH,
destinati ad essere utilizzati nell'industria delle turbine eoliche (
(
1
)
)
1.1.-31.12.
600 000 pezzi
0 %
09.2738
ex 8482 99 00
30
Gabbie d'ottone aventi le caratteristiche seguenti:
—
colate con il sistema continuo o centrifugo,
—
tornite,
—
contenenti, in peso, il 35 % o più ma non più del 38 % di zinco,
—
contenenti, in peso, lo 0,75 % o più ma non più dell'1,25 % di piombo,
—
contenenti, in peso, l'1,0 % o più ma non più dell'1,4 % di alluminio, e
—
con una resistenza alla trazione pari o superiore a 415 Pa,
del tipo usato per la fabbricazione dei cuscinetti a sfere
1.1.-31.12.
50 000 pezzi
0 %
09.2857
ex 8482 99 00
50
Anelli interni ed esterni di acciaio, non smerigliati, anello esterno con corridoio interno, anello interno con corridoio esterno, di diametro esterno compreso:
—
tra 14 mm e 77 mm per l'anello interno, e
—
tra 26 mm e 101 mm per l'anello esterno
destinati alla fabbricazione di cuscinetti (
(
1
)
)
1.1.-30.6.
12 000 000 kg
0 %
09.2924
ex 8501 31 00
80
Attuatore elettronico, dotato di:
—
un motore a corrente continua di potenza inferiore a 600 W,
—
per un uso con una tensione di alimentazione compresa fra 12 V e 48 V,
—
con connessione al motore (plug-in),
—
con sensore di posizione senza contatto,
—
inserito in un alloggiamento rettangolare avente larghezza inferiore a 100 mm e lunghezza inferiore a 150 mm, con riduttore e leva collegati alla trasmissione con motore ad albero o
—
in un alloggiamento cilindrico avente lunghezza inferiore 150 mm e diametro inferiore a 100 mm, con fili integrati nel rotore del motore per il movimento lineare della barra di comando integrata
1.1.-31.12.
650 000 pezzi
0 %
09.2763
ex 8501 40 20
ex 8501 40 80
65
60
Motore elettrico a corrente alterna, monofase, anche con commutatore
—
con una potenza nominale pari o superiore a 180 W,
—
una potenza di ingresso pari o superiore a 150 W, ma non superiore a 2 700 W,
—
un diametro esterno di oltre 120 mm (± 0,2 mm) ma non superiore a 135 mm (± 0,2 mm),
—
una velocità nominale compresa fra 10 000 giri/min e 50 000 giri/min,
—
anche attrezzato con un ventilatore a induzione,
—
anche con dispositivo meccanico (pignone, viti, connessione per ingranaggi ecc.) sull'albero,
utilizzato nella fabbricazione di apparecchi elettrodomestici (
(
1
)
)
1.1.-31.12.
2 000 000 pezzi
0 %
09.2672
ex 8529 90 92
ex 9405 42 31
75
70
Circuito stampato con diodi LED:
—
anche dotato di prismi/lenti e
—
anche provvisto di connettore/connettori,
destinato alla fabbricazione di unità di retroilluminazione per i prodotti di cui alla voce 8528 (
(
1
)
)
1.1.-31.12.
115 000 000 pezzi
0 %
09.2574
ex 8537 10 91
73
Dispositivo multifunzionale (cluster di strumenti) dotato di
—
schermo curvo TFT-LCD (raggio 750 mm) con superfici sensibili al contatto,
—
microprocessori e chip di memoria,
—
modulo acustico e altoparlante,
—
connettori per CAN, 3 x LIN bus, LVDS ed Ethernet,
—
per l'attivazione di diverse funzioni (ad esempio telaio, luce) e
—
per la visualizzazione dei dati relativi al veicolo e alla navigazione in funzione della situazione (ad esempio velocità, contachilometri, livello di carica della batteria),
destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di autovetture alimentate esclusivamente da un motore elettrico di cui alla sottovoce SA 8703 80 (
(
1
)
)
1.1.-31.12.
66 900 pezzi
0 %
09.2910
ex 8708 99 97
75
Staffa di sostegno in lega di alluminio, con fori di montaggio, anche con dadi di fissaggio, per collegare indirettamente il cambio alla carrozzeria del veicolo, destinata ad essere utilizzata nella fabbricazione delle merci del capitolo 87 (
(
1
)
)
1.1.-31.12.
200 000 pezzi
0 %
09.2668
ex 8714 91 10
ex 8714 91 10
ex 8714 91 10
21
31
75
Telaio di bicicletta in fibre di carbonio e resina artificiale, destinato alla fabbricazione di biciclette (comprese le biciclette elettriche) (
(
1
)
)
1.1.-31.12.
600 000 pezzi
0 %
09.2564
ex 8714 91 10
ex 8714 91 10
ex 8714 91 10
25
35
77
Telaio, in alluminio o alluminio, fibra di carbonio e resina artificiale, destinato alla fabbricazione di biciclette (comprese le biciclette elettriche) (
(
1
)
)
1.1.-31.12.
9 600 000 pezzi
0 %
09.2579
ex 9029 20 31
ex 9029 90 00
40
40
Cruscotto combinato con:
—
motori passo a passo,
—
indicatori e quadranti analogici,
—
o senza pannello microcontrollore,
—
o senza indicatori LED o schermo LCD
—
che indica almeno:
—
velocità,
—
regime del motore,
—
temperatura del motore,
—
livello del carburante,
—
che comunica via protocolli CAN-BUS e/o K-LINE,
utilizzato per la fabbricazione delle merci del capitolo 87 (
(
1
)
)
1.1.-31.12.
160 000 pezzi
0 %
».
(
1
)
La sospensione dei dazi è soggetta al controllo doganale della destinazione particolare a norma dell'articolo 254 del regolamento (UE) n. 952/2013.
(
2
)
La sospensione dei dazi, tuttavia, non si applica se il trattamento è effettuato da imprese di vendita al minuto o di ristorazione.
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