Come si utilizza il credito d'imposta residuo del Piano Transizione 5.0 dopo il 31 dicembre 2025?
Spiegato da FiscoAI
La Risoluzione AdE 19/2024 disciplina le modalità di utilizzo del credito d'imposta previsto dal Piano Transizione 5.0 (articolo 38 del d.l. 19/2024) per gli investimenti in transizione digitale ed energetica delle imprese. Il credito non utilizzato entro il 31 dicembre 2025 viene automaticamente suddiviso in cinque quote annuali di pari importo, utilizzabili negli anni dal 2026 al 2030, e risulta visibile nel cassetto fiscale dell'Agenzia delle Entrate.
Le imprese beneficiarie devono utilizzare il credito esclusivamente in compensazione tramite modello F24 telematico, indicando il codice tributo "7072" e l'anno di riferimento della quota disponibile. L'Agenzia delle Entrate effettua controlli automatizzati per verificare che l'importo compensato non superi la quota annuale disponibile: in caso di eccedenza, il modello F24 viene scartato e comunicato al contribuente tramite ricevuta consultabile online.
Aspetto rilevante è che la ripartizione in cinque quote azzera il plafond relativo agli anni 2024 e 2025, portando il credito residuo a zero per quei periodi. Ciò significa che le imprese non possono più utilizzare crediti per gli anni precedenti, ma solo le quote annuali assegnate dal 2026 in poi secondo il piano di rateizzazione.
Per i commercialisti è fondamentale monitorare il cassetto fiscale dei clienti per verificare l'importo della quota annuale disponibile e pianificare correttamente le compensazioni, evitando scartamenti dovuti a utilizzi superiori alla quota consentita.
Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.
Riferimento normativo
Credito d’imposta per gli investimenti di cui all’articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 - Piano Transizione 5.0
Testo normativo
RISOLUZIONE N. 1/E
Divisione Servizi
______________
Direzione Centrale Servizi
Istituzionali e di Riscossione
Roma, 12 gennaio 2026
OGGETTO: Credito d’imposta per gli investimenti di cui all’articolo 38 del
decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 - Piano Transizione 5.0
L’articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con
modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, al fine di sostenere il processo di
transizione digitale ed energetica delle imprese, nell’istituire il Piano Transizione
5.0, riconosce un credito d’imposta, alle condizioni e per gli investimenti ivi
indicati.
Il comma 13 del citato articolo 38 del d.l. n. 19 del 2024 dispone che “il
credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi
dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, decorsi cinque
giorni dalla regolare trasmissione, da parte del GSE all’Agenzia delle Entrate,
dell’elenco di cui all’ultimo periodo del comma 10 entro la data del 31 dicembre
2025, presentando il modello F24 unicamente tramite i servizi telematici offerti
dall’Agenzia delle entrate, a pena di rifiuto dell’operazione di versamento.
L’ammontare non ancora utilizzato alla predetta data è riportato in avanti ed è
utilizzabile in cinque quote annuali di pari importo”.
Con la presente risoluzione si forniscono indicazioni ai fini della fruizione
del credito di imposta residuo al 31 dicembre 2025.
Il credito di imposta residuo al 31 dicembre 2025 è suddiviso in cinque
quote annuali di pari importo riferite agli anni dal 2026 al 2030, visibili nel
cassetto fiscale, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle
entrate.
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L’importo annuo è utilizzato in compensazione indicando il codice tributo
“7072” istituito con risoluzione n. 63/E del 18 dicembre 2024 e, quale anno di
riferimento, l’anno dal quale è utilizzabile in compensazione la quota annuale del
credito derivante dalla ripartizione, nel formato “AAAA”, indicato nel cassetto
fiscale.
In fase di elaborazione dei modelli F24, l’Agenzia delle entrate effettua
controlli automatizzati allo scopo di verificare che l’ammontare dei crediti
utilizzati in compensazione da ciascun soggetto non ecceda l’importo della quota
disponibile per ciascuna annualità, pena lo scarto del modello F24. Lo scarto è
comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24, tramite apposita
ricevuta consultabile mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.
A seguito della suddivisione in cinque quote, il plafond relativo agli anni
2024 e 2025 è ridotto dell’importo ripartito e il credito residuo è pari a zero.
IL DIRETTORE CENTRALE ad interim
Firmato digitalmente
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Il Piano Transizione 5.0 si applica al credito d'imposta per investimenti in transizione digitale ed energetica, disciplinato dall'articolo 38 del d.l. 19/2024. La compensazione in F24 con codice tributo 7072, la rateizzazione quinquennale e il cassetto fiscale sono i principali strumenti operativi per commercialisti e imprese che gestiscono crediti d'imposta, deducibilità degli investimenti e pianificazione fiscale pluriennale.
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