Istituzione dei codici tributo per il versamento, mediante il modello F24, dell’imposta sostitutiva sulle maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, per lavoro prestato nei giorni festivi, nonché per indennità di turno corrisposte ai lavoratori dipendenti del settore privato
Quali sono i codici tributo istituiti per il versamento dell'imposta sostitutiva sulle maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, festivo e a turni?
Spiegato da FiscoAI
La Risoluzione AdE 2/E del 29 gennaio 2026 istituisce cinque codici tributo specifici per permettere ai sostituti d'imposta di versare, tramite modello F24, l'imposta sostitutiva del 15% sulle maggiorazioni e indennità corrisposte ai lavoratori dipendenti del settore privato per lavoro notturno, festivo e a turni. Questa imposta sostitutiva, introdotta dalla legge 30 dicembre 2025 n. 199 per il periodo d'imposta 2026, sostituisce l'IRPEF e le addizionali regionali e comunali, salvo rinuncia scritta del lavoratore. I codici principali sono: 1076 (versamento generale), 1610 (Sicilia), 1929 (Sardegna), 1933 (Valle d'Aosta) e 1311 (versamenti interregionali). Nella compilazione del modello F24, questi codici vanno inseriti nella sezione "Erario" con la colonna "Importi a debito versati", indicando come mese di riferimento quello della trattenuta e come anno di riferimento l'anno d'imposta cui si riferisce il versamento.
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Riferimento normativo
Istituzione dei codici tributo per il versamento, mediante il modello F24, dell’imposta sostitutiva sulle maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, per lavoro prestato nei giorni festivi, nonché per indennità di turno corrisposte ai lavoratori dipendenti del settore privato
Testo normativo
RISOLUZIONE N. 2/E
Divisione Servizi
______________
Direzione Centrale Servizi
Istituzionali e di Riscossione
Roma, 29 gennaio 2026
OGGETTO: Istituzione dei codici tributo per il versamento, mediante il
modello F24, dell’imposta sostitutiva sulle maggiorazioni e
indennità per lavoro notturno, per lavoro prestato nei giorni
festivi, nonché per indennità di turno corrisposte ai lavoratori
dipendenti del settore privato
L’articolo 1, commi 10 e 11, della legge 30 dicembre 2025, n. 199
prevede, per il periodo d’imposta 2026, che le somme corrisposte ai lavoratori
dipendenti del settore privato a titolo di maggiorazioni e indennità per lavoro
notturno, per lavoro prestato nei giorni festivi e nei giorni di riposo settimanale,
nonché di indennità di turno e ulteriori emolumenti connessi al lavoro a turni,
sono assoggettate, salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, a
un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle
addizionali regionali e comunali pari al 15 per cento, alle condizioni ivi indicate.
Tanto premesso, per consentire ai sostituti d’imposta il versamento,
tramite modello F24, dell’imposta sostitutiva in argomento, si istituiscono i
seguenti codici tributo:
• “1076” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle
addizionali regionali e comunali su maggiorazioni e indennità per
lavoro notturno, nei giorni festivi e a turni - Sostituto di imposta -
articolo 1, commi 10 e 11, legge 30 dicembre 2025, n. 199”;
• “1610” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle
addizionali regionali e comunali su maggiorazioni e indennità per
lavoro notturno, nei giorni festivi e a turni dovuta in Sicilia e versata
fuori regione - Sostituto di imposta - articolo 1, commi 10 e 11, legge
30 dicembre 2025, n. 199”;
• “1929” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle
addizionali regionali e comunali su maggiorazioni e indennità per
lavoro notturno, nei giorni festivi e a turni dovuta in Sardegna e
versata fuori regione - Sostituto di imposta - articolo 1, commi 10 e
11, legge 30 dicembre 2025, n. 199”;
• “1933” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle
addizionali regionali e comunali su maggiorazioni e indennità per
lavoro notturno, nei giorni festivi e a turni dovuta in Valle d’Aosta e
versata fuori regione - Sostituto di imposta - articolo 1, commi 10 e
11, legge 30 dicembre 2025, n. 199”;
• “1311” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle
addizionali regionali e comunali su maggiorazioni e indennità per
lavoro notturno, nei giorni festivi e a turni versata in Sicilia,
Sardegna e Valle d’Aosta e dovuta fuori dalla regione in cui è
effettuato il versamento - Sostituto di imposta - articolo 1, commi 10
e 11, legge 30 dicembre 2025, n. 199”.
In sede di compilazione del modello F24, tali codici tributo sono esposti
nella sezione “Erario”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate
nella colonna “Importi a debito versati”, indicando quale “Mese di riferimento” il
mese in cui il sostituto d’imposta effettua la trattenuta (00MM) e quale “Anno di
riferimento” l’anno d’imposta cui si riferisce il versamento (AAAA).
IL DIRETTORE CENTRALE ad interim
Firmato digitalmente
2
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L'imposta sostitutiva del 15% su maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, festivo e a turni è disciplinata dall'articolo 1, commi 10 e 11, della legge 30 dicembre 2025 n. 199 e rappresenta un'alternativa all'IRPEF e alle addizionali regionali e comunali. I sostituti d'imposta devono utilizzare i codici tributo 1076, 1610, 1929, 1933 e 1311 per il versamento tramite modello F24, con particolare attenzione alle regioni a statuto speciale (Sicilia, Sardegna, Valle d'Aosta) e ai versamenti interregionali.
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