Istituzione dei codici tributo per il versamento, mediante il modello F24, dell’imposta sostitutiva sulle maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, per lavoro prestato nei giorni festivi, nonché per indennità di turno corrisposte ai lavoratori dipendenti del settore privato
Istituzione dei codici tributo per il versamento, mediante il modello F24, dell’imposta sostitutiva sulle maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, per lavoro prestato nei giorni festivi, nonché per indennità di turno corrisposte ai lavoratori dipendenti del settore privato
Testo normativo
RISOLUZIONE N. 2/E
Divisione Servizi
______________
Direzione Centrale Servizi
Istituzionali e di Riscossione
Roma, 29 gennaio 2026
OGGETTO: Istituzione dei codici tributo per il versamento, mediante il
modello F24, dell’imposta sostitutiva sulle maggiorazioni e
indennità per lavoro notturno, per lavoro prestato nei giorni
festivi, nonché per indennità di turno corrisposte ai lavoratori
dipendenti del settore privato
L’articolo 1, commi 10 e 11, della legge 30 dicembre 2025, n. 199
prevede, per il periodo d’imposta 2026, che le somme corrisposte ai lavoratori
dipendenti del settore privato a titolo di maggiorazioni e indennità per lavoro
notturno, per lavoro prestato nei giorni festivi e nei giorni di riposo settimanale,
nonché di indennità di turno e ulteriori emolumenti connessi al lavoro a turni,
sono assoggettate, salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, a
un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle
addizionali regionali e comunali pari al 15 per cento, alle condizioni ivi indicate.
Tanto premesso, per consentire ai sostituti d’imposta il versamento,
tramite modello F24, dell’imposta sostitutiva in argomento, si istituiscono i
seguenti codici tributo:
• “1076” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle
addizionali regionali e comunali su maggiorazioni e indennità per
lavoro notturno, nei giorni festivi e a turni - Sostituto di imposta -
articolo 1, commi 10 e 11, legge 30 dicembre 2025, n. 199”;
• “1610” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle
addizionali regionali e comunali su maggiorazioni e indennità per
lavoro notturno, nei giorni festivi e a turni dovuta in Sicilia e versata
fuori regione - Sostituto di imposta - articolo 1, commi 10 e 11, legge
30 dicembre 2025, n. 199”;
• “1929” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle
addizionali regionali e comunali su maggiorazioni e indennità per
lavoro notturno, nei giorni festivi e a turni dovuta in Sardegna e
versata fuori regione - Sostituto di imposta - articolo 1, commi 10 e
11, legge 30 dicembre 2025, n. 199”;
• “1933” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle
addizionali regionali e comunali su maggiorazioni e indennità per
lavoro notturno, nei giorni festivi e a turni dovuta in Valle d’Aosta e
versata fuori regione - Sostituto di imposta - articolo 1, commi 10 e
11, legge 30 dicembre 2025, n. 199”;
• “1311” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle
addizionali regionali e comunali su maggiorazioni e indennità per
lavoro notturno, nei giorni festivi e a turni versata in Sicilia,
Sardegna e Valle d’Aosta e dovuta fuori dalla regione in cui è
effettuato il versamento - Sostituto di imposta - articolo 1, commi 10
e 11, legge 30 dicembre 2025, n. 199”.
In sede di compilazione del modello F24, tali codici tributo sono esposti
nella sezione “Erario”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate
nella colonna “Importi a debito versati”, indicando quale “Mese di riferimento” il
mese in cui il sostituto d’imposta effettua la trattenuta (00MM) e quale “Anno di
riferimento” l’anno d’imposta cui si riferisce il versamento (AAAA).
IL DIRETTORE CENTRALE ad interim
Firmato digitalmente
2
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