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Risoluzione AdE 9674168/2014

Istituzione dei codici tributo per il versamento, mediante il modello F24, dell’imposta sostitutiva sulle maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, per lavoro prestato nei giorni festivi, nonché per indennità di turno corrisposte ai lavoratori dipendenti del settore privato

Pubblicato: 29/01/2026 In vigore dal: 29/01/2026 Documento ufficiale

Quali sono i codici tributo istituiti per il versamento dell'imposta sostitutiva sulle maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, festivo e a turni?

Spiegato da FiscoAI
La Risoluzione AdE 2/E del 29 gennaio 2026 istituisce cinque codici tributo specifici per permettere ai sostituti d'imposta di versare, tramite modello F24, l'imposta sostitutiva del 15% sulle maggiorazioni e indennità corrisposte ai lavoratori dipendenti del settore privato per lavoro notturno, festivo e a turni. Questa imposta sostitutiva, introdotta dalla legge 30 dicembre 2025 n. 199 per il periodo d'imposta 2026, sostituisce l'IRPEF e le addizionali regionali e comunali, salvo rinuncia scritta del lavoratore. I codici principali sono: 1076 (versamento generale), 1610 (Sicilia), 1929 (Sardegna), 1933 (Valle d'Aosta) e 1311 (versamenti interregionali). Nella compilazione del modello F24, questi codici vanno inseriti nella sezione "Erario" con la colonna "Importi a debito versati", indicando come mese di riferimento quello della trattenuta e come anno di riferimento l'anno d'imposta cui si riferisce il versamento.

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Riferimento normativo

Istituzione dei codici tributo per il versamento, mediante il modello F24, dell’imposta sostitutiva sulle maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, per lavoro prestato nei giorni festivi, nonché per indennità di turno corrisposte ai lavoratori dipendenti del settore privato

Testo normativo

RISOLUZIONE N. 2/E Divisione Servizi ______________ Direzione Centrale Servizi Istituzionali e di Riscossione Roma, 29 gennaio 2026 OGGETTO: Istituzione dei codici tributo per il versamento, mediante il modello F24, dell’imposta sostitutiva sulle maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, per lavoro prestato nei giorni festivi, nonché per indennità di turno corrisposte ai lavoratori dipendenti del settore privato L’articolo 1, commi 10 e 11, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 prevede, per il periodo d’imposta 2026, che le somme corrisposte ai lavoratori dipendenti del settore privato a titolo di maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, per lavoro prestato nei giorni festivi e nei giorni di riposo settimanale, nonché di indennità di turno e ulteriori emolumenti connessi al lavoro a turni, sono assoggettate, salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, a un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 15 per cento, alle condizioni ivi indicate. Tanto premesso, per consentire ai sostituti d’imposta il versamento, tramite modello F24, dell’imposta sostitutiva in argomento, si istituiscono i seguenti codici tributo: • “1076” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali su maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, nei giorni festivi e a turni - Sostituto di imposta - articolo 1, commi 10 e 11, legge 30 dicembre 2025, n. 199”; • “1610” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali su maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, nei giorni festivi e a turni dovuta in Sicilia e versata fuori regione - Sostituto di imposta - articolo 1, commi 10 e 11, legge 30 dicembre 2025, n. 199”; • “1929” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali su maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, nei giorni festivi e a turni dovuta in Sardegna e versata fuori regione - Sostituto di imposta - articolo 1, commi 10 e 11, legge 30 dicembre 2025, n. 199”; • “1933” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali su maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, nei giorni festivi e a turni dovuta in Valle d’Aosta e versata fuori regione - Sostituto di imposta - articolo 1, commi 10 e 11, legge 30 dicembre 2025, n. 199”; • “1311” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali su maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, nei giorni festivi e a turni versata in Sicilia, Sardegna e Valle d’Aosta e dovuta fuori dalla regione in cui è effettuato il versamento - Sostituto di imposta - articolo 1, commi 10 e 11, legge 30 dicembre 2025, n. 199”. In sede di compilazione del modello F24, tali codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “Importi a debito versati”, indicando quale “Mese di riferimento” il mese in cui il sostituto d’imposta effettua la trattenuta (00MM) e quale “Anno di riferimento” l’anno d’imposta cui si riferisce il versamento (AAAA). IL DIRETTORE CENTRALE ad interim Firmato digitalmente 2

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L'imposta sostitutiva del 15% su maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, festivo e a turni è disciplinata dall'articolo 1, commi 10 e 11, della legge 30 dicembre 2025 n. 199 e rappresenta un'alternativa all'IRPEF e alle addizionali regionali e comunali. I sostituti d'imposta devono utilizzare i codici tributo 1076, 1610, 1929, 1933 e 1311 per il versamento tramite modello F24, con particolare attenzione alle regioni a statuto speciale (Sicilia, Sardegna, Valle d'Aosta) e ai versamenti interregionali.

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