Circolare ADM
In vigore
Procedimenti
Circolare ADM 9/2025
D. Lgs. 141/2024 – Modifiche in materia di personale ausiliario del rappresentante doganale
Riferimento normativo
D. Lgs. 141/2024 – Modifiche in materia di personale ausiliario del rappresentante doganale – pdf – pubblicata il 15/05/2025 — Prot. 276320 — Sezione: dogane
Testo normativo
DIREZIONE DOGANE
Prot. [come da segnatura di protocollo] Roma, [come da segnatura di protocollo]
CIRCOLARE N. 9/2025
DECRETO LEGISLATIVO N. 141/2024 - MODIFICHE IN MATERIA DI PERSONALE
AUSILIARIO DEL RAPPRESENTANTE DOGANALE
La nuova disciplina introdotta dal D.Lgs. n. 141/20241, recante le disposizioni nazionali
complementari al codice doganale dell’Unione, nell’ambito dell’esercizio dell’istituto della
rappresentanza doganale, delineato dall’articolo 31 dell’Allegato 1 del menzionato decreto
legislativo, al comma 6 dello stesso prevede la possibilità, per il rappresentante doganale, di
avvalersi della figura di personale ausiliario per l’esclusivo espletamento di mansioni di
carattere esecutivo. Tale figura, con caratteristiche in larga parte differenti, era già prevista
dalla normativa doganale nazionale ora abrogata.
Al riguardo, tenuto conto del confronto svoltosi sia con le strutture territoriali dell’Agenzia
sia con il Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali, quale organo rappresentativo della
categoria professionale, sono state valutate le modalità di gestione della menzionata figura
conseguentemente alla riforma operata, ai fini dell’aggiornamento della prassi alle disposizioni
legislative.
Ciò posto, appare opportuno fornire indicazioni atte ad uniformare le attività funzionali con
i relativi aspetti amministrativi connessi alle formalità operative della particolare mansione.
In via generale, resta fermo lo stretto ambito dei compiti attribuibili, confermato dall’attuale
previsione normativa, ai sensi del citato articolo 31, comma 6, data la finalità orientata
all’individuazione di un soggetto incaricato dell’espletamento di mansioni definite “di carattere
meramente esecutivo”, da svolgersi entro i limiti di delega individuati direttamente dal
rappresentante doganale, sotto la cui responsabilità è chiamato ad operare il personale
ausiliario. In proposito, rimane, dunque, impregiudicata l’ipotesi recata dal citato comma 6
dell’articolo 31, inerente alla facoltà concessa all’Agenzia di poter chiedere, qualora ne venga
ravvisata la necessità, l’atto di legittimazione del conferimento dell’incarico attribuito al
personale di cui si discute.
1 Che abroga il D.P.R. n. 43/73 (T.U.L.D.)
00143 Roma - Via Mario Carucci,71
+39 06 5024 6092
dir.dogane.aeo@pec.adm.gov.it /dir.dogane.aeo@adm.gov.it
ADM.ADMUC.REGISTRO UFFICIALE.0276320.14-05-2025.U
DIREZIONE DOGANE
Cionondimeno, non potendosi trascurare l’osservanza degli adempimenti idonei alla
regolamentazione degli accessi presso gli Uffici doganali, occorre contemperare, in ottica di
semplificazione, l’attività di vigilanza e controllo demandata all’Agenzia delle dogane e dei
monopoli, con un’efficace ed immediata identificazione delle persone fornite di delega del
rappresentante doganale per le suddette funzioni.
A tal fine, potrà risultare adeguato, nei casi richiamati dalla disposizione - in cui necessiti la
presenza fisica per lo svolgimento delle operazioni doganali - ed il compito affidato non sia
limitato ad una singola attività, acquisire una tantum la prova dell’incarico conferito, il cui atto
contiene l’espressa indicazione del periodo di validità dello stesso, utilizzabile per tale durata
quale strumento di rapida riconducibilità e riconoscibilità dei delegati.
Per quanto riguarda, poi, l’operatività della categoria professionale degli spedizionieri doganali,
considerata l’abrogazione delle previgenti disposizioni di cui agli articoli 45 e 46 del T.U.L.D.,
concernenti la disciplina del loro personale ausiliario, avente precedentemente la finalità, non
più prevista, di svolgimento del prescritto tirocinio professionale, si fa presente quanto segue.
Il Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali, essendo in possesso di tutti quanti gli
elementi informativi finora utili per l’identificazione del suddetto personale, fornisce un
tesserino di riconoscimento, di cui si inoltra un fac-simile, rilasciato dall’Ordine professionale
autonomamente e direttamente agli interessati. Il predetto tesserino potrà essere utilizzato a
comprova dell’incarico ricevuto nonché per facilitare l’accesso presso le strutture dell’Agenzia.
Posto quanto sopra, le istruzioni fino ad ora vigenti2, relative al sistema procedurale di gestione
del personale ausiliario, in applicazione delle summenzionate previsioni di cui ai citati articoli
45 e 46 del TULD, si intendono superate.
Le Direzioni Territoriali vigileranno sull’uniforme applicazione della presente circolare presso
gli Uffici dipendenti. In applicazione della direttiva del Direttore dell’Agenzia prot. n.
612382/RU del 2 ottobre 2024, eventuali difficoltà applicative saranno tempestivamente
segnalate alla Scrivente.
IL DIRETTORE CENTRALE
Claudio Oliviero
Firmato digitalmente
ALLEGATI: 1
2 di cui alla Circ. 1982/VIII/200 prot. 626 del 27.03.1982 e successive integrazioni
ConsiglioNazionale
degliSpedizionieriDoganali
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DIRICONOSCIMENTO
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*Validità…..…….. (Massimo 1 anno)
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