Decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, 19 agosto 2022 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 224 del 24 settembre 2022), attuativo dell’articolo 33 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91. Indennità una tantum per i lavoratori autonomi e i professionisti. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti
Decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, 19 agosto 2022 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 224 del 24 settembre 2022), attuativo dell’articolo 33 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91. Indennità una tantum per i lavoratori autonomi e i professionisti. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti
Testo normativo
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Pensioni
Direzione Centrale Inclusione Sociale e Invalidita' Civile
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Direzione Centrale Bilanci, Contabilita' e Servizi Fiscali
Roma, 26/09/2022 Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale
Circolare n. 103
E, per conoscenza,
Al Presidente
Al Vice Presidente
Ai Consiglieri di Amministrazione
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Allegati n.1
OGGETTO: Decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto
con il Ministro dell’Economia e delle finanze, 19 agosto 2022
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 224 del 24 settembre 2022),
attuativo dell’articolo 33 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.
Indennità una tantum per i lavoratori autonomi e i professionisti.
Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti
SOMMARIO: Con la presente circolare si forniscono istruzioni amministrative in materia di
indennità una tantum per l’anno 2022 prevista dall’articolo 33 del decreto-
legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
luglio 2022, n. 91 (c.d. decreto Aiuti), e dall’articolo 20 del decreto-legge 23
settembre 2022, n. 144 (c.d. decreto Aiuti ter), a favore dei lavoratori
autonomi e dei professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell’INPS, il cui
riconoscimento è disciplinato dal decreto interministeriale 19 agosto 2022.
INDICE
1. Premessa e quadro normativo
2. Indennità una tantum a favore dei lavoratori autonomi e dei professionisti. Individuazione
della platea dei beneficiari. Misura della prestazione
3. Requisiti
4. Indennità una tantum di importo pari a 350 euro a favore dei lavoratori autonomi e
professionisti con reddito complessivo non superiore a 20.000 nell’anno d’imposta 2021
5. Presentazione della domanda
6. Finanziamento e monitoraggio
7. Strumenti di tutela
8. Istruzioni procedurali
9. Istruzioni contabili
1. Premessa e quadro normativo
Il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2022, n. 91 (di seguito, anche decreto Aiuti), all’articolo 33, comma 1, prevede l’istituzione di
un Fondo finalizzato al riconoscimento di una indennità una tantum a favore dei lavoratori
autonomi e dei professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell’INPS e dei professionisti
iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al decreto
legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, che non
abbiano fruito dell'indennità di cui agli articoli 31 e 32 del medesimo decreto Aiuti.
Il successivo comma 2 del citato articolo 33 prevede che con decreto del Ministro del Lavoro e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, siano definiti i
criteri e le modalità per la concessione dell’indennità a favore delle suddette categorie di
lavoratori.
In attuazione delle richiamate disposizioni di cui all’articolo 33 del decreto Aiuti, il decreto del
Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle
finanze, 19 agosto 2022, pone la disciplina di dettaglio per il riconoscimento dell’indennità una
tantum in commento, individuando i soggetti beneficiari, i requisiti, la misura, la modalità di
presentazione della domanda, nonché la dotazione finanziaria e il monitoraggio dell’utilizzo
delle risorse stanziate.
Il decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, all’articolo 20 prevede, infine, che l’indennità una
tantum di cui all’articolo 33 del decreto-legge n. 50/2022 è incrementata di 150 euro a
condizione che, nel periodo d’imposta 2021, i lavoratori interessati abbiano percepito un
reddito complessivo non superiore a 20.000 euro.
2. Indennità una tantum a favore dei lavoratori autonomi e dei professionisti.
Individuazione della platea dei beneficiari. Misura della prestazione
L’articolo 2 del decreto interministeriale 19 agosto 2022 prevede il riconoscimento
dell’indennità una tantum a favore dei lavoratori autonomi e dei professionisti iscritti alle
gestioni previdenziali dell’INPS, nonché a favore dei professionisti iscritti agli enti gestori di
forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al decreto legislativo n. 509/1994, e al
decreto legislativo n. 103/1996.
Con specifico riferimento ai lavoratori autonomi e professionisti iscritti alle gestioni
previdenziali dell’INPS (di seguito, anche gestioni autonome), si indicano di seguito le categorie
di lavoratori che, in presenza dei requisiti previsti dal medesimo decreto interministeriale,
possono accedere all’indennità una tantum:
lavoratori iscritti alla gestione speciale dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli
artigiani, istituita presso l’INPS ai sensi dell’articolo 3 della legge 4 luglio 1959, n. 463;
lavoratori iscritti alla gestione speciale dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli
esercenti attività commerciali, istituita presso l’INPS ai sensi dell’articolo 5 della legge 22
luglio 1966, n. 613;
lavoratori iscritti alla gestione speciale per i coltivatori diretti e per i coloni e mezzadri,
istituita ai sensi dell’articolo 6 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, compresi gli
imprenditori agricoli professionali iscritti alla predetta gestione;
pescatori autonomi di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, recante “Previdenze a favore
dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne”, che istituisce, tra
l’altro, tutele previdenziali a favore delle persone che esercitano la pesca quale esclusiva
o prevalente attività lavorativa, quando siano associate in cooperative o compagnie e
rapporto di lavoro autonomo oppure esercitino tale attività per proprio conto, senza
essere associate in cooperative o compagnie;
liberi professionisti iscritti alla Gestione separata dell’INPS, di cui all’articolo 2, comma
26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, quali soggetti che esercitano per professione
abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1
dell’articolo 53 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, ivi compresi i partecipanti agli studi
associati o società semplici.
Sono destinatari dell’indennità una tantum anche i lavoratori iscritti in qualità di coadiuvanti e
coadiutori alle gestioni previdenziali degli artigiani, esercenti attività commerciali e coltivatori
diretti e per i coloni e mezzadri.
Sono esclusi dal beneficio gli imprenditori agricoli professionali iscritti alla gestione per i
coltivatori diretti e per i coloni e mezzadri per l’attività di amministratore in società di capitali
in quanto il reddito percepito non rientra tra i redditi prodotti dall’attività aziendale.
L’indennità una tantum a favore delle categorie di lavoratori sopra riportate è erogata dall’INPS
a domanda, da presentarsi secondo le modalità di cui al successivo paragrafo 5 della presente
circolare.
L’importo dell’indennità una tantum è pari a 200 euro per i lavoratori che nell’anno di imposta
2021 hanno percepito un reddito non superiore a 35.000 euro, ma superiore a 20.000 euro.
L’indennità, ai sensi dell’articolo 20 del decreto-legge n. 144/2022, è incrementata di 150 euro
in favore dei lavoratori interessati che, nell’anno d’imposta 2021, hanno percepito un reddito
complessivo non superiore a 20.000 euro (cfr. il paragrafo 4).
In entrambi i casi, l’indennità una tantum non costituisce reddito ai fini fiscali, né ai fini della
corresponsione di prestazioni previdenziali e assistenziali ai sensi del D.P.R. n. 917/1986; la
stessa non può essere ceduta, sequestrata o pignorata ed è corrisposta a ciascun avente diritto
una sola volta. Per il periodo di fruizione dell’indennità in argomento non è riconosciuto
l’accredito di contribuzione figurativa.
3. Requisiti
L’articolo 2, commi da 1 a 3, del decreto interministeriale 19 agosto 2022 prevede che, ai fini
dell’accesso all’indennità una tantum, i lavoratori interessati devono fare valere
congiuntamente i seguenti requisiti:
a) Avere percepito un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro nel periodo d’imposta
2021
Per i lavoratori autonomi e i professionisti che nel periodo d’imposta 2021 hanno percepito un
reddito complessivo non superiore a 20.000 euro, si rinvia al successivo paragrafo 4 della
presente circolare, ferme restando le precisazioni di seguito riportate in ordine alla verifica e
alla determinazione del reddito complessivo, nonché in ordine ai requisiti di cui ai successivi
punti b), c), d), e) ed f).
Ai fini della verifica del requisito reddituale, l’articolo 4, comma 2, del decreto interministeriale
19 agosto 2022, stabilisce che dal computo del reddito personale assoggettabile a IRPEF, al
netto di tutti i contributi previdenziali e assistenziali, sono esclusi i trattamenti di fine rapporto
comunque denominati, il reddito della casa di abitazione e le competenze arretrate sottoposte
a tassazione separata.
Pertanto, il valore reddituale da considerare ai fini del riconoscimento dei benefici in oggetto è
quello del reddito complessivo, come rilevato nel modello “Redditi Persone fisiche 2022”, dato
dalla sommatoria di redditi contenuta nel quadro RN, rigo RN1 colonna 1, al netto dei
contributi previdenziali obbligatori e del reddito fondiario dell’abitazione principale (rigo RN 2).
Si precisa, inoltre, che nell’ambito dei contributi previdenziali effettivamente versati non
devono essere computate le somme riconosciute dall’INPS a titolo di esonero contributivo.
Ai fini dell’accesso all’indennità una tantum, l’assicurato, in sede di presentazione della
domanda, è tenuto a dichiarare - pena l’inammissibilità dell’istanza - di non avere percepito
nell’anno d’imposta 2021 un reddito complessivo superiore all’importo di 35.000 euro come
sopra delimitato (cfr. il paragrafo 5).
b) Essere già iscritti alla gestione autonoma con posizione attiva alla data del 18 maggio 2022,
data di entrata in vigore del decreto Aiuti
I beneficiari devono essere già iscritti alle gestioni previdenziali dell’INPS, alla data del 18
maggio 2022. Ai fini dell’accesso all’indennità l’assicurato, in sede di presentazione della
domanda, è tenuto a dichiarare - pena l’inammissibilità dell’istanza - di essere iscritto, alla
data del 18 maggio 2022, alla gestione autonoma per cui è richiesta l’indennità (cfr. il
paragrafo 5). In ogni caso sono destinatari dell’indennità i soggetti che abbiano provveduto a
presentare tempestiva iscrizione alla Gestione previdenziale.
c) Essere titolari di partita IVA attiva e con attività lavorativa avviata al 18 maggio 2022, data
di entrata in vigore del decreto Aiuti
Il decreto interministeriale in esame prevede che i beneficiari siano titolari di partita IVA attiva
e che l’attività lavorativa risulti già avviata al 18 maggio 2022, data di entrata in vigore del
decreto Aiuti.
Si evidenzia che il requisito della titolarità della partita IVA non trova applicazione e non deve
essere soddisfatto dagli assicurati che sono iscritti alla gestione autonoma in qualità di
coadiuvanti e coadiutori (artigiani/commerciati/agricoli). Pertanto, i richiedenti il beneficio in
qualità di coadiuvanti e coadiutori possono accedere allo stesso solo laddove il titolare
dell’impresa presso cui prestano attività lavorativa sia titolare di partita IVA attiva e con
attività avviata alla data del 18 maggio 2022.
Per i soci di società o i componenti degli studi associati, il requisito della titolarità della partita
IVA, attiva alla data del 18 maggio 2022, deve essere soddisfatto in capo alla società o allo
studio associato.
Ne consegue che non sono destinatari dell’indennità una tantum i lavoratori iscritti alle gestioni
autonome in qualità di titolari e i relativi coadiuvanti e coadiutori, per i quali per lo svolgimento
dell’attività non è prevista l’apertura di partita IVA.
d) Avere effettuato entro il 18 maggio 2022, per il periodo di competenza dal 1° gennaio 2020
e con scadenze di versamento entro il 18 maggio 2022, almeno un versamento contributivo,
totale o parziale, alla gestione di iscrizione per la quale è richiesta l’indennità
Per accedere all’indennità è necessario avere effettuato, entro il 18 maggio 2022, data di
entrata in vigore del decreto-legge n. 50/2022, almeno un versamento per la contribuzione
dovuta alla gestione di iscrizione per la quale è richiesta l’indennità una tantum, con
competenza a decorrere dall’anno 2020.
Si precisa che, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del decreto interministeriale in argomento, il
predetto requisito contributivo non trova applicazione per i contribuenti per i quali non
risultano scadenze ordinarie di pagamento (o contribuzione dovuta da versare per i liberi
professionisti) entro la data del 18 maggio 2022.
Si evidenzia, inoltre, che il medesimo articolo 2, comma 3, del decreto interministeriale 19
agosto 2022 prevede che per gli iscritti alla gestione autonoma in qualità di coadiuvanti e
coadiutori (artigiani/commerciati/agricoli) il requisito contributivo viene verificato sulla
posizione del titolare della posizione aziendale. Pertanto, gli assicurati che richiedono
l’indennità una tantum in qualità di coadiuvanti e coadiutori possono accedere al beneficio solo
laddove il requisito contributivo sia soddisfatto sulla posizione aziendale del titolare.
e) Non essere titolare di trattamenti pensionistici diretti alla data del 18 maggio 2022, data di
entrata in vigore del decreto Aiuti
L’indennità una tantum – in ragione della previsione di cui all’articolo 3, comma 3, lettera a),
del decreto interministeriale 19 agosto 2022 - è incompatibile con le pensioni dirette a carico,
anche pro quota, dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) e delle forme esclusive,
sostitutive, esonerative e integrative della stessa, delle forme previdenziali compatibili con
l’AGO, della Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995, degli
enti di previdenza di cui al decreto legislativo n. 509/1994 e al decreto legislativo n. 103/1996,
nonché con l’indennità di cui all’articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232,
e successive modificazioni (c.d. APE sociale).
Ai fini dell’accesso all’indennità l’assicurato, in sede di presentazione della domanda, è tenuto a
dichiarare - pena l’inammissibilità dell’istanza - di non essere titolare di trattamenti
pensionistici diretti alla data del 18 maggio 2022 (cfr. il paragrafo 5);
f) Non essere percettore delle prestazioni di cui agli articoli 31 e 32 del decreto Aiuti
Ai sensi del comma 6 dell’articolo 2 del decreto interministeriale 19 agosto 2022, l’indennità
una tantum è incompatibile con le prestazioni di cui agli articoli 31 e 32 del decreto Aiuti.
4. Indennità una tantum di importo pari a 350 euro a favore dei lavoratori autonomi
e professionisti con reddito complessivo non superiore a 20.000 nell’anno d’imposta
2021
L’articolo 20 del decreto-legge n. 144/2022 prevede che l’indennità una tantum di cui
all’articolo 33 del decreto Aiuti è incrementata di 150 euro per i lavoratori autonomi e
professionisti che, nel periodo d’imposta 2021, abbiano percepito un reddito complessivo non
superiore a 20.000 euro, determinato come chiarito al punto a) del precedente paragrafo 3.
Pertanto, in presenza del predetto requisito reddituale, l’indennità una tantum di cui al decreto
interministeriale in argomento è riconosciuta ai lavoratori interessati nella misura di 350 euro
anziché nella misura di 200 euro.
Si precisa che ai fini del riconoscimento dell’indennità una tantum di 350 euro, i lavoratori
autonomi e professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell’INPS devono altresì soddisfare
congiuntamente tutti i requisiti di cui ai punti b), c), d), e) ed f) di cui al precedente paragrafo
3.
Ai fini del riconoscimento dell’indennità una tantum di 350 euro l’assicurato, in sede di
presentazione della domanda, è tenuto a dichiarare - pena l’inammissibilità dell’istanza - di non
avere percepito nell’anno d’imposta 2021 un reddito complessivo superiore all’importo di
20.000 euro (cfr. il paragrafo 5).
5. Presentazione della domanda
I lavoratori appartenenti a una delle categorie di cui al paragrafo 2 della presente circolare, al
fine di ricevere l’indennità una tantum, dovranno presentare domanda all’INPS esclusivamente
in via telematica, entro la data del 30 novembre 2022, utilizzando i consueti canali messi a
disposizione per i cittadini e per gli Istituti di Patronato sul portale web dell’Istituto.
La domanda è disponibile accedendo alla sezione “Punto d’accesso alle prestazioni non
pensionistiche” raggiungibile a partire dalla home page del sito web dell’Istituto www.inps.it,
seguendo il percorso “Prestazioni e servizi” > “Servizi” > “Punto d’accesso alle prestazioni non
pensionistiche”; una volta autenticati sarà necessario selezionare la categoria di appartenenza
per la quale si intende presentare domanda fra quelle indicate al paragrafo 2 della presente
circolare.
Una volta presentata la domanda, sarà possibile accedere alle ricevute e ai documenti prodotti
dal sistema, monitorare lo stato di lavorazione della domanda e aggiornare le informazioni
relative alle modalità di pagamento ove necessario.
Le credenziali di accesso al servizio per la presentazione delle domande di indennità una
tantum in commento sono le seguenti:
• SPID di livello 2 o superiore;
• Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
• Carta nazionale dei servizi (CNS).
In alternativa al portale web, l’indennità una tantum può essere richiesta tramite il servizio di
Contact Center Multicanale, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa
(gratuitamente) oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa
applicata dai diversi gestori).
È possibile, inoltre, presentare domanda attraverso gli Istituti di Patronato, utilizzando i servizi
offerti dagli stessi.
Si evidenzia che i professionisti iscritti esclusivamente agli enti gestori di forme obbligatorie di
previdenza e assistenza di cui al decreto legislativo n. 509/1994 e al decreto legislativo n.
103/1996, ai fini dell’accesso all’indennità una tantum di cui all’articolo 33 del decreto Aiuti,
sono tenuti a presentare la domanda agli enti previdenziali cui sono obbligatoriamente iscritti,
nei termini e con le modalità dagli stessi previsti.
Nel caso, invece, in cui il lavoratore sia iscritto contemporaneamente a una delle gestioni
previdenziali dell’INPS e a uno degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e
assistenza di cui al decreto legislativo n. 509/1994 e al decreto legislativo n. 103/1996, la
domanda di accesso all’indennità una tantum dovrà essere presentata esclusivamente all’INPS.
Ai fini dell’ammissibilità della domanda, il lavoratore richiedente l’indennità è tenuto, ai sensi
dell’articolo 3, commi 3 e 5, del decreto interministeriale in commento, alle seguenti
dichiarazioni, che vengono rilasciate ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la
propria responsabilità:
a) di essere lavoratore autonomo/libero professionista;
b) di non essere titolare di trattamenti pensionistici diretti alla data del 18 maggio 2022;
c) di non essere percettore delle indennità una tantum di cui agli articoli 31 e 32 del decreto
Aiuti;
d) di non avere percepito nell’anno di imposta 2021 un reddito complessivo superiore
all’importo di 35.000 euro;
e) di non avere percepito nell’anno di imposta 2021 un reddito complessivo superiore
all’importo di 20.000 euro;
f) di essere iscritto, alla data del 18 maggio 2022, di entrata in vigore del decreto Aiuti, a una
delle gestioni previdenziali dell’INPS;
g) nel caso di contemporanea iscrizione a diversi enti previdenziali, di non avere presentato
domanda per l’accesso all’indennità una tantum ad altra forma di previdenza obbligatoria.
Si evidenzia che le dichiarazioni aventi a oggetto il limite di reddito complessivo percepito nel
periodo d’imposta 2021 - lettere d) ed e) di cui all’elenco sopra riportato - sono tra loro
alternative.
Si precisa che, ai sensi dell’articolo 4 del decreto interministeriale 19 agosto 2022, l’indennità
una tantum è corrisposta dall’INPS sulla base dei dati dichiarati in domanda dal richiedente,
nonché di quelli a disposizione dell’Istituto al momento del pagamento.
Per l’accertamento della sussistenza dei suddetti requisiti oggetto di dichiarazione, l'INPS
procederà alla successiva verifica anche per il tramite dell’Agenzia delle Entrate.
Nell’ipotesi in cui, all’esito della verifica di cui sopra, risulti l’insussistenza dei requisiti previsti
dal decreto interministeriale 19 agosto 2022, l’INPS avvia la procedura di recupero nei
confronti del soggetto che ha usufruito indebitamente dell’indennità.
6. Finanziamento e monitoraggio
Ai sensi dell’articolo 1 del decreto interministeriale 19 agosto 2022, la misura è finanziata a
valere sulle risorse del Fondo istituito ai sensi dell’articolo 33 del decreto Aiuti nello stato di
previsione del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, con dotazione finanziaria pari a 600
milioni di euro per l’anno 2022.
La quota parte del limite di spesa del Fondo di cui al richiamato articolo 33 destinata ai
professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti
legislativi n. 509/1994 e n. 103/1996 è individuata dall’articolo 1, comma 3, del decreto
interministeriale 19 agosto 2022, in 95,6 milioni di euro per l’anno 2022.
Ai fini del rispetto del limite di spesa di cui all’articolo 33, comma 1, del decreto-legge n.
50/2022, l’INPS e gli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al
decreto legislativo n. 509/1994 e al decreto legislativo n. 103/1996 provvedono al
monitoraggio del predetto limite e comunicano con cadenza settimanale al Ministero del Lavoro
e delle politiche sociali i risultati del monitoraggio delle istanze presentate e di quelle ammesse
al pagamento.
Ai sensi dell’articolo 5 del decreto interministeriale in commento, qualora dal predetto
monitoraggio emerga che siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto al limite di spesa,
il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali rende immediata comunicazione all’INPS e agli
enti di previdenza sulle risorse residue affinché non siano adottati altri provvedimenti
concessori. L’INPS procede alla erogazione dell’indennità in ragione dell’ordine cronologico
delle domande presentate e accolte sulla base del procedimento di verifica della sussistenza
dei requisiti per l’ammissione al beneficio, nonché di quanto previsto dal citato articolo 5 del
decreto interministeriale.
Si precisa che il predetto limite di spesa di 600 milioni di euro è incrementato di 412,5 milioni
di euro per l’anno 2022, ai sensi dell’articolo 20 del decreto-legge n. 144/2022.
7. Strumenti di tutela
Avverso i provvedimenti adottati dall’Istituto in materia di indennità una tantum di cui
all’articolo 33 del decreto Aiuti, l’interessato può proporre azione giudiziaria.
8. Istruzioni procedurali
La gestione dell’istruttoria delle domande di cui alla presente circolare sarà completamente
automatizzata e prenderà in esame i dati reddituali dichiarati in fase di presentazione della
domanda.
Per consentire il monitoraggio delle domande, la gestione dei riesami e per fornire tutte le
informazioni necessarie nel supporto all’utenza è disponibile per le Strutture territoriali
un’apposita procedura intranet che consente di consultare le domande ricevute, monitorare i
pagamenti e gestire gli eventuali riesami.
9. Istruzioni contabili
Gli oneri per l’indennità una tantum di importo pari a 200 euro, prevista dall’articolo 33 del
decreto-legge n. 50/2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 92/2022, nonché per
l’indennità una tantum prevista dall’articolo 20 del decreto-legge n. 144/2022, posti a carico
dello Stato, saranno rilevati nell’ambito della Gestione per gli interventi assistenziali e di
sostegno alle gestioni previdenziali – contabilità separata - Gestione oneri vari (GAZ).
L’indennità a favore dei lavoratori autonomi verrà posta in pagamento direttamente ai
beneficiari, tramite la procedura dei pagamenti accentrati, ai seguenti conti di nuova
istituzione:
GAZ30154 – per rilevare l’indennità una tantum corrisposta direttamente ai lavoratori
autonomi iscritti alle gestioni previdenziali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale –
articolo 33, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni
dalla legge 15 luglio 2022, n. 91; art. 20 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144;
GAZ10154 - per rilevare il debito per l’indennità una tantum nei confronti dei lavoratori
autonomi iscritti alle gestioni previdenziali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale –
articolo 33, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni
dalla legge 15 luglio 2022, n. 91; art. 20 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144.
Eventuali riaccrediti di somme per pagamenti non andati a buon fine andranno rilevati in
contropartita del conto in uso GPA10031, assistito da partitario contabile, con l’indicazione del
codice bilancio in uso “3284”, che sarà adeguato nella denominazione.
Le procedure gestionali consentiranno la riemissione in pagamento delle somme riaccreditate,
perchè non riscosse dai beneficiari, contraddistinte dal medesimo codice bilancio “3284”,
attribuendo gli importi al seguente nuovo conto:
GPA10144 – per rilevare i debiti per la riemissione in pagamento dell’indennità una tantum –
art. 32, commi da 8 a 18 e art. 33 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con
modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91; art. 18, 19 e 20 del decreto-legge 23
settembre 2022, n. 144.
Per la rilevazione contabile di eventuali recuperi di prestazioni indebitamente erogate ovvero
reintroitate, si istituisce il seguente conto:
GAZ24154 – Entrate varie - recupero e/o rentroito dell'indennità una tantum corrisposta ai
lavoratori autonomi iscritti alle gestioni previdenziali dell'Istituto nazionale della previdenza
sociale – articolo 33, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con
modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91; art. 20 del decreto-legge 23 settembre 2022,
n. 144.
Al citato conto viene abbinato, nell’ambito della procedura “Recupero indebiti per prestazioni”,
il codice bilancio già esistente “1217”, opportunamente ridenominato.
Gli importi relativi alle partite di cui trattasi che, a fine esercizio, risultino ancora da definire,
saranno imputati al conto esistente GAZ00030, mediante la ripartizione del saldo del conto
GPA00032, eseguita dalla procedura “Recupero indebiti per prestazioni”.
Il codice bilancio “1217”, sopra menzionato, evidenzierà anche eventuali crediti divenuti
inesigibili, nell’ambito del partitario del conto GPA00069.
Le indennità oggetto della presente circolare non concorrono alla formazione del reddito, ai
sensi del TUIR.
I rapporti finanziari con lo Stato saranno definiti dalla Direzione generale.
Si riporta, nell’Allegato n. 1, la variazione intervenuta al piano dei conti.
Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi
Sono presenti i seguenti allegati:
Allegato N.1
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ALLEGATO 1
Allegato N. 1
VARIAZIONI AL PIANO DEI CONTI
Tipo variazione I
Codice conto GAZ30154
Denominazione completa Indennità una tantum corrisposta direttamente ai lavoratori
autonomi iscritti alle gestioni previdenziali dell'Istituto
nazionale della previdenza sociale – articolo 33, comma 1,
del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con
modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91; art. 20 del
decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144
Denominazione abbreviata IND.UNA TAN.LAV.AUTON.-A33 C1 DL50/22-A20DL144/22
Validità e Movimentabilità Mese 09 Anno 2022 /M. P10
Tipo variazione I
Codice conto GAZ10154
Denominazione completa Debito nei confronti dei beneficiari dell'indennità una tantum
corrisposta ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni
previdenziali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale
– articolo 33, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022,
n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio
2022, n. 91; art. 20 del decreto-legge 23 settembre 2022,
n. 144
Denominazione abbreviata DEB.V/BEN.IND.U.T.LAV.AU-A33 DL50/22-A20 DL144/22
Validità e Movimentabilità Mese 09 Anno 2022 /M. P10
Tipo variazione I
Codice conto GAZ24154
Denominazione completa Entrate varie - recupero e/o rentroito dell'indennità una
tantum corrisposta ai lavoratori autonomi iscritti alle
gestioni previdenziali dell'Istituto nazionale della previdenza
sociale – articolo 33, comma 1, del decreto-legge 17
maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge
15 luglio 2022, n. 91; art. 20 del decreto-legge 23
settembre 2022, n. 144
Denominazione abbreviata E.V.REC/REN IND.U.T.LAV.AUT-A33 DL50/22;A20DL144/22
Validità e Movimentabilità Mese 09 Anno 2022 /M. S
Tipo variazione I
Codice conto GPA10144
Denominazione completa Debito per la riemissione in pagamento, tramite procedura
automatizzata, dei riaccrediti delle indennità una tantum –
articolo 32, commi da 8 a 18 e articolo 33, comma 1, del
decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con
modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91; art. 18,19 e
20 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144
Denominazione abbreviata DEB.RIEM.RIACC.IND.U.T-A32 E33 DL50/22;A20DL144/22
Validità e Movimentabilità Mese 09 Anno 2022 /M. P10
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