Sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali per le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e le società sportive professionistiche e dilettantistiche. Comma 1-bis dell’articolo 39 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, introdotto dalla legge di conversione 15 luglio 2022, n. 91. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti
Sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali per le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e le società sportive professionistiche e dilettantistiche. Comma 1-bis dell’articolo 39 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, introdotto dalla legge di conversione 15 luglio 2022, n. 91. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti
Testo normativo
Direzione Centrale Entrate
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Roma, 26/09/2022 Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale
Circolare n. 105
E, per conoscenza,
Al Presidente
Al Vice Presidente
Ai Consiglieri di Amministrazione
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Allegati n.1
OGGETTO: Sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei
contributi previdenziali e assistenziali per le federazioni sportive
nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione
sportiva e le associazioni e le società sportive professionistiche e
dilettantistiche. Comma 1-bis dell’articolo 39 del decreto-legge 17
maggio 2022, n. 50, introdotto dalla legge di conversione 15 luglio
2022, n. 91. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti
SOMMARIO: Con la presente circolare si forniscono indicazioni in ordine alle disposizioni
concernenti la sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi,
prevista dal decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, per gli organismi sportivi in
oggetto
INDICE
1. Premessa e quadro normativo di riferimento
2. Sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi
3. Modalità di recupero dei contributi sospesi
4. Istruzioni operative
4.1 Datori di lavoro con dipendenti
4.2 Committenti obbligati al versamento dei contributi alla Gestione separata di cui all’articolo
2, comma 26, della legge n. 335/1995
5. Istruzioni contabili
1. Premessa e quadro normativo di riferimento
Le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 923, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n.
234 – come prorogate dall’articolo 7, comma 3-bis, del decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34 – hanno previsto, per gli
organismi sportivi oggetto della presente circolare, la sospensione dei termini dal 1° gennaio
2022 al 31 luglio 2022, relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e
assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria (cfr. la circolare n. 64/2022).
Successivamente, il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, come modificato dalla legge di
conversione 15 luglio 2022, n. 91, ha disposto, al comma 1-bis dell’articolo 39, che i
richiamati termini di sospensione sono ulteriormente prorogati fino al 30 novembre 2022.
Il termine per la ripresa dei predetti versamenti sospesi, in applicazione delle previsioni di cui
al medesimo comma 1-bis, è fissato alla data del 16 dicembre 2022.
Ciò premesso, sulla base di quanto previsto dal nuovo dettato normativo, si forniscono con la
presente circolare le relative indicazioni e le istruzioni operative e contabili concernenti le
diverse gestioni interessate.
2. Sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi
Destinatari delle disposizioni concernenti la sospensione dei termini, introdotta dalla legge n.
234/2021 e prorogata, da ultimo, dal decreto-legge n. 50/2022, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 91/2022, sono le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate,
gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e
dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio
dello Stato e che operano nell’ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento, ai sensi
del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020.
Pertanto, l’Istituto comunicherà alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo
Sport, i dati identificativi dei soggetti che si avvalgono della sospensione contributiva de qua,
affinché per gli stessi sia attivata la verifica sulla sussistenza dei requisiti prescritti dalla legge,
riguardanti lo svolgimento di competizioni sportive ai sensi del richiamato decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020.
I termini, oggetto della sospensione in argomento, sono quelli relativi agli adempimenti e ai
versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali in scadenza dal 1° gennaio 2022 al 30
novembre 2022.
Al riguardo si sottolinea, per completezza, che le disposizioni in oggetto sospendono sia gli
adempimenti informativi che i termini relativi ai versamenti dei contributi con scadenza
nell’arco temporale sopra riportato (dal 1° gennaio 2022 al 30 novembre 2022), ivi comprese
le rate in scadenza nel predetto periodo, relative alle rateazioni dei debiti in fase
amministrativa concesse dall’INPS.
Con riferimento alle quote a carico dei lavoratori, si rinvia a quanto indicato al paragrafo 3
della circolare n. 52/2020.
Si precisa, altresì, che con il messaggio n. 23735/2007 l’Istituto ha chiarito che la sospensione
contributiva si applica anche alle quote di TFR da versare al Fondo di Tesoreria (art. 1, commi
755 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296), trattandosi di contribuzione
previdenziale equiparata, ai fini dell’accertamento e della riscossione, a quella obbligatoria
dovuta a carico del datore di lavoro.
Inoltre, si segnala che la sospensione in trattazione non opera rispetto alle eventuali rate in
scadenza nel predetto periodo oggetto di sospensione – dal 1° gennaio 2022 al 30 novembre
2022 – riferite alla rateizzazione della contribuzione sospesa ai sensi del dell’articolo 3-quater
del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
dicembre 2021, n. 215, il cui versamento è da effettuarsi, in applicazione della citata
previsione, in nove rate mensili a decorrere dal 31 marzo 2022 (cfr. le circolari n. 14/2022, n.
64/2022 e il messaggio n. 884/2022).
Infine, si ribadisce che, analogamente, la sospensione oggetto della presente circolare non
opera con riferimento ai versamenti riferiti alle rateizzazioni dei contributi sospesi sulla base
della normativa emergenziale ancora in corso nel periodo interessato dalla sospensione in
trattazione.
3. Modalità di recupero dei contributi sospesi
Gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali (ivi compresi quelli
relativi alla quota a carico dei lavoratori), sospesi per effetto delle disposizioni normative in
oggetto, dovranno essere effettuati, ai sensi del comma 1-bis dell’articolo 39 del decreto-legge
n. 50/2022, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 16 dicembre
2022.
Entro la medesima data del 16 dicembre 2022, dovranno essere versate in unica soluzione le
rate sospese dei piani di ammortamento già emessi, la cui scadenza ricada nel suddetto
periodo temporale interessato dalla sospensione (dal 1° gennaio 2022 al 30 novembre 2022).
Da ultimo, si rappresenta che, per espressa previsione di legge, nelle fattispecie in argomento,
non si fa luogo al rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per
l’assicurazione obbligatoria già versati.
4. Istruzioni operative
4.1 Datori di lavoro con dipendenti
Come già disposto dalla circolare n. 64/2022, rimangono valide le disposizioni relative al
codice di autorizzazione “7M”, la cui validità verrà prorogata in base alle disposizioni sopra
richiamate.
Ai fini della compilazione del flusso UniEmens, per i periodi di paga delle mensilità da dicembre
2021 a ottobre 2022, i datori di lavoro di cui si tratta inseriranno nell’elemento
<DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, <CausaleACredito> il codice “N979”, avente il
significato di “Sospensione contributiva federazioni sportive nazionali, enti di promozione
sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche. Legge n.
234/2021 art. 1 comma 923 e decreto-legge n. 17/2022 art. 7 comma 3 bis”; e le
relative<SommeACredito> (che rappresenta l’importo dei contributi sospesi).
Si rammenta, altresì, che l'importo dei contributi da dichiarare con il codice di sospensione
“N979” non può eccedere l'ammontare dei contributi dovuti al netto delle quote associative.
I datori di lavoro che abbiano già provveduto all’invio del flusso di competenza luglio e agosto
2022 senza avere effettuato il relativo versamento (totale o parziale) dovranno inoltrare, nel
caso in cui intendano avvalersi della sospensione, entro e non oltre 30 giorni dalla data di
pubblicazione della presente circolare, un flusso di variazione della sola denuncia aziendale con
l’esposizione del codice sopra indicato e del relativo importo.
Il risultato dei <DatiQuadratura>, <TotaleADebito> e <TotaleACredito> potrà dare luogo a un
credito in favore dell’INPS da versare con le consuete modalità (ossia il modello “F24”) ovvero
a un credito a favore dei datori di lavoro o un saldo a zero.
Si ricorda, infine, che non si fa luogo al rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali già
versati.
La ripresa dei versamenti dei contributi sospesi deve avvenire entro il termine del 16 dicembre
2022 in unica soluzione, senza applicazione di sanzioni e interessi.
I versamenti devono essere effettuati compilando, per ogni periodo mensile interessato dalla
sospensione, la “Sezione INPS” del modello “F24”, nel seguente modo:
Codice Causale Matricola INPS/Codice Periodo Periodo Importi a
Sede contributo INPS/Filiale Azienda dal al debito versati
DSOS PPNNNNNNCCN979 mm/aaaa mm/aaaa
4.2 Committenti obbligati al versamento dei contributi alla Gestione separata di cui
all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995
Le presenti istruzioni sostituiscono quelle già fornite con la circolare n. 64/2022, paragrafo 4.2.
I soggetti destinatari della sospensione contributiva di cui all’articolo 1, comma 923, della
legge n. 234/2021, così come individuati al paragrafo 2 della presente circolare, che hanno
instaurato rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e fattispecie similari e che nel
periodo di competenza da dicembre 2021 a ottobre 2022 hanno erogato compensi sui quali è
dovuto il contributo previdenziale obbligatorio alla Gestione separata di cui all’articolo 2,
comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, dovranno riportare, nell’elemento
<CodCalamita> di <Collaboratore>, il valore 38, avente il nuovo significato di “Sospensione
contributiva per federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e
società sportive professionistiche e dilettantistiche nell’ambito di competizioni sportive DPCM
24 ottobre 2020. Legge n.234/2021 art. 1 comma 923, decreto-legge n. 50/2022, convertito
con Legge n. 91/2022. Validità dal 1° gennaio al 30 novembre 2022 periodo di competenza
dicembre 2021 – ottobre 2022”.
Committenti che abbiano già provveduto all’invio del flusso UniEmens di competenza da
dicembre 2021 a luglio 2022, senza avere indicato il codice calamità relativo alla sospensione
così come previsto nella presente circolare, provvederanno, entro e non oltre 30 giorni dalla
data di pubblicazione della presente circolare, alla relativa modifica dei flussi telematici (si
ricorda che essendo un campo “non chiave” è sufficiente l’invio di una nuova denuncia senza
effettuare l’eliminazione).
Ai fini della sospensione, i committenti, mediante l’inserimento del codice sopraindicato
all’interno del flusso UniEmens, dichiarano di possedere i requisiti previsti. L’elenco dei
committenti che avranno indicato tale codice verrà inviato alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri – Dipartimento per lo Sport per i controlli di merito.
La ripresa dei versamenti dei contributi sospesi deve avvenire entro il termine del 16 dicembre
2022 in unica soluzione, senza applicazione di sanzioni e interessi.
I versamenti devono essere effettuati compilando per ogni periodo mensile interessato sospeso
la “Sezione INPS” del modello “F24”, nel seguente modo:
Codice Causale Matricola INPS/Codice Periodo Periodo Importi a
Sede contributo INPS/Filiale Azienda dal al debito versati
CXX/C10 mm/aaaa mm/aaaa
5. Istruzioni contabili
Per le rilevazioni contabili dei fatti amministrativi inerenti alla sospensione contributiva
prevista a favore delle federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva e delle
associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche, i cui termini sono stati
ulteriormente prorogati fino al 30 novembre 2022, per effetto delle norme contenute nel
decreto-legge n. 50/2022, si rinvia alle istruzioni contabili contenute nella circolare n.
64/2022.
Si allega la variazione intervenuta nella denominazione del conto (Allegato n. 1).
Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi
Sono presenti i seguenti allegati:
Allegato N.1
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ALLEGATO 1
Allegato n. 1
VARIAZIONI AL PIANO DEI CONTI
Tipo variazione V
Codice conto GPA00163
Denominazione completa Crediti per contributi sospesi alle federazioni sportive
nazionali, agli enti di promozione sportiva, alle associazioni e
alle società sportive professionistiche e dilettantistiche - art.
1, comma 923 della legge 30 dicembre 2021, n. 234; art. 7,
comma 3 bis, della legge 27 aprile 2022, n. 34, art. 39,
comma 1 bis, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50.
Denominazione abbreviata CR.CON.SOSP.FED.SOC.SPORT.-L.234/21;L.34/22;DL50/22
Validità e Movimentabilità 05/22-S
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