Circolare INPS
In vigore
Circolare INPS 110/2022
Decorrenza delle pensioni a carico delle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi
Riferimento normativo
Decorrenza delle pensioni a carico delle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi
Testo normativo
Direzione Centrale Pensioni
Direzione Centrale Entrate
Roma, 07/10/2022 Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale
Circolare n. 110
E, per conoscenza,
Al Presidente
Al Vice Presidente
Ai Consiglieri di Amministrazione
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
OGGETTO: Decorrenza delle pensioni a carico delle Gestioni speciali dei
lavoratori autonomi
SOMMARIO: Con la presente circolare si forniscono chiarimenti in ordine alla decorrenza
delle pensioni da liquidare a carico delle Gestioni speciali dei lavoratori
autonomi, in caso di regolarizzazione, intervenuta dopo la domanda di
pensione, di periodi contributivideterminanti per il diritto e collocati
anteriormente alla stessa.
INDICE
1. Premessa
2. Decorrenza della pensione anticipata
3. Decorrenza dell’assegno ordinario di invalidità e della pensione di inabilità ai sensi della
legge n. 222 del 1984 e verifica del requisito contributivo
4. Decorrenza della pensione di vecchiaia
1. Premessa
Con la presente circolare, anche a seguito delle richieste di chiarimento pervenute, sentito il
Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, si forniscono indicazioni in ordine alla decorrenza
da attribuire alle pensioni da liquidare a carico delle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi,
in caso di regolarizzazione, intervenuta dopo la domanda di pensione, di periodi contributivi
determinanti per il diritto e collocati anteriormente alla stessa.
Al riguardo, con il messaggio operativo n. 29901 dell’11 dicembre 2007, sono state fornite alle
Strutture territoriali le seguenti indicazioni: “il versamento a posteriori di contributi implica la
collocazione temporale dei medesimi nel periodo cuieffettivamente si riferiscono. Detta
contribuzione, quindi, esplica effetti, sia giuridici che patrimoniali, come se fosse stata
tempestivamente acquisita alla posizione assicurativa del lavoratore. […] Pertanto, nelle
fattispecie sopra richiamate la decorrenza della pensione è quella stabilita dallenorme comuni”.
Tanto rappresentato, di seguito si chiarisce ulteriormente il richiamo alle “norme comuni”
presente nel citato messaggio e, conseguentemente, si individuano i criteri applicativi relativi
alla decorrenza delle pensioni da liquidare a carico delle Gestioni speciali dei lavoratori
autonomi.
2. Decorrenza della pensione anticipata
Come chiarito al paragrafo 3 della circolare n. 35 del 14 marzo 2012, per effetto dell’articolo
22, comma 5, della legge 30 aprile 1969, n. 153, la pensione anticipata decorre dal primo
giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, sempreché a tale data
risultino perfezionati i relativi requisiti.
Secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione (Corte di Cassazione sentenza n.
14132 del 2004 e, conformi, ordinanze n. 21189 del 2018 e n. 17511 del 2014), a fronte di
trattamenti la cui decorrenza è stabilita in relazione alla data di presentazione della domanda
amministrativa di prestazione, tutti i requisiti costitutivi del diritto a pensione devono essere
già sorti all’atto dell’invio dell’istanza medesima, sicché, se alla data di presentazione della
domanda il requisito assicurativo e contributivo non sussiste, la domanda non potrà che essere
rigettata.
Tuttavia, l’articolo 18, comma 2, del D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, con riferimento alla
pensione di vecchiaia e a quella per invalidità dispone chequalora i requisiti per il diritto a
pensione, “pur non sussistendo alla data della domanda, risultino, tuttavia, posseduti prima
della definizione della domanda stessa o della decisione del successivo ricorso in via
amministrativa, la pensione di vecchiaia e quella per invalidità sono corrisposte con decorrenza
dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è perfezionato il relativo diritto”.
L’operatività della predetta norma è stata, nel tempo, estesa alla pensione di anzianità (oggi
pensione anticipata), all'assegno di invalidità e alla pensione di inabilità (cfr. la circolare n. 122
del 30 maggio 1988).
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 355 del 14 giugno 1989, ha dichiarato l’illegittimità
costituzionale del citato articolo 18 "nella parte in cui esclude che, ai fini del conseguimento
della pensione di invalidità da parte dei lavoratori dipendenti, il requisito contributivo possa
essere perfezionato anche posteriormente alla domanda di pensione, nel corso del successivo
procedimento amministrativo o giudiziario".
La circolare n. 171 del 1° agosto 1989, in attuazione della predetta sentenza della Corte
Costituzionale, con riferimento alla pensione di vecchiaia, di anzianità (oggi anticipata) e alle
prestazioni pensionistiche di invalidità e di inabilità, ha chiarito che è possibile “perfezionare
utilmente i requisiti per il diritto a pensione prima della definizione della domanda o del
successivo ricorso in via amministrativa o giudiziaria […] per cui deve farsi luogo alla
concessione della prestazione con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello
del sopravvenuto perfezionamento dei requisiti sia che si tratti di quelli contributivi sia che si
tratti degli altri requisiti di legge”.
Pertanto, il requisito contributivo, se non presente al momento della domanda, può essere
validamente perfezionato, a seguito di versamenti contributivi effettuati successivamente alla
presentazione della domanda e relativi a periodi pregressi privi di copertura contributiva, nelle
more del procedimento amministrativo purché entro i termini di decadenza dall’azione
giudiziaria.
In tali casi, su istanza dell’interessato, la decorrenza della pensione anticipata deve essere
collocata al primo giorno del mese successivo a quello in cui il diritto a pensione può essere
fatto valere, ossia a quello in cui è intervenuta la regolarizzazione dei periodi contributivi
determinanti per il diritto, ove sussistano gli altri requisiti e le altre condizioni richieste dalla
legge tra le quali, ove prevista, l’apertura della c.d. finestra.
Resta fermo che l’apertura della c.d. finestra va verificata con riferimento alla data di
maturazione dei prescritti requisiti e non anche alla data in cui il diritto a pensione può essere
fatto valere a seguito dell’intervenuta regolarizzazione dei periodi contributivi determinanti per
il diritto.
In sintesi, una volta riscontrato il difetto del requisito contributivo, la domanda dovrà essere
respinta e solo in seguito alla regolarizzazione della posizione contributiva sarà possibile
procedere, su istanza dell’interessato, alla liquidazione del trattamento pensionistico che
decorrerà dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è intervenuta la suddetta
regolarizzazione.
Nel provvedimento di liquidazione della pensione deve essere data comunicazione
all’interessato della circostanza che la decorrenza è stata individuata tenendo conto della data
di regolarizzazione dei contributi determinanti per il diritto, ciò anche al fine di gestire
eventuali contenziosi giudiziari.
3. Decorrenza dell’assegno ordinario di invalidità e della pensione di inabilità ai sensi
della legge n. 222 del 1984 e verifica del requisito contributivo
Per determinare la decorrenza dell’assegno ordinario di invalidità e della pensione di inabilità,
ai sensi della legge 12 giugno 1984, n. 222, trova applicazione l’articolo 18 del D.P.R. n. 488
del 1968. Ciò tenuto conto sia di quanto disposto dall’articolo 12, comma 2, della citata legge
n. 222 del 1984 - il quale stabilisce che: “Ove non espressamente previsto, […] valgono le
norme in vigore nelle gestioni cui le prestazioni stesse fanno carico” - sia di quanto chiarito con
la citata circolare n. 122 del 1988.
Pertanto, il requisito contributivo, come precisato con la circolare n. 171 del 1989, se non
presente al momento della domanda, può essere validamente perfezionato nelle more del
procedimento amministrativo purché entro i termini di decadenza dall’azione giudiziaria.
In tali casi, la decorrenza dell’assegno ordinario di invalidità e della pensione di inabilità deve
essere collocata al primo giorno del mese successivo a quello in cui il diritto a pensione può
essere fatto valere, ossia quello in cui è intervenuta la regolarizzazione contributiva dei periodi
determinanti per il diritto, ove ricorrano il requisito sanitario e le condizioni di erogabilità (per
la pensione di inabilità) di cui alla legge n. 222 del 1984.
Riguardo, in particolare, alla verifica del requisito contributivo richiesto dalla legge n. 222 del
1984 nel quinquennio precedente la domanda, si richiama il criterio esposto con la circolare n.
8 del 13 gennaio 1998, secondo cui la verifica del suddetto requisito va fatta con riferimento al
momento della presentazione della domanda stessa.
4. Decorrenza della pensione di vecchiaia
L’articolo 6 della legge 23 aprile 1981, n. 155, stabilisce che “la pensione di vecchiaia decorre
dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale l'assicurato ha compiuto l'età
pensionabile, ovvero, nel caso in cui a tale data non risultino soddisfatti i requisiti di anzianità
assicurativa e contributiva, dal primo giorno del mese successivo a quello in cui i requisiti
suddetti vengono raggiunti. Su richiesta dell'interessato la pensione di cui al precedente
comma decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è stata presentata la
domanda sempre che tale decorrenza sia stata indicata contestualmente alla presentazione
della domanda stessa”.
Pertanto, la pensione di vecchiaia decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di
perfezionamento dei requisiti, anche nelle ipotesi di regolarizzazione di contributi, determinanti
per il diritto a pensione, effettuata successivamente alla presentazione della domanda e
relativa a periodi collocati anteriormente alla stessa, privi di copertura contributiva. Resta
ferma la facoltà dell’interessato di chiedere che la pensione di vecchiaia decorra dal primo
giorno del mese successivo a quello nel quale è stata presentata la domanda.
Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi
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