Adeguamento dei requisiti pensionistici agli incrementi della speranza di vita per il biennio 2027-2028 (decreto direttoriale del Ministero dell’Economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, 19 dicembre 2025 e art. 1, commi 180, 181 e da 185 a 190 della legge 30 dicembre 2025, n. 199)
Adeguamento dei requisiti pensionistici agli incrementi della speranza di vita per il biennio 2027-2028 (decreto direttoriale del Ministero dell’Economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, 19 dicembre 2025 e art. 1, commi 180, 181 e da 185 a 190 della legge 30 dicembre 2025, n. 199)
Testo normativo
Direzione Centrale Pensioni
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Roma, 16/03/2026 Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale
Circolare n. 28
E, per conoscenza,
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Amministrazione
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Allegati n.2
OGGETTO: Adeguamento dei requisiti pensionistici agli incrementi della
speranza di vita per il biennio 2027-2028 (decreto direttoriale del
Ministero dell’Economia e delle finanze, di concerto con il Ministero
del Lavoro e delle politiche sociali, 19 dicembre 2025 e art. 1, commi
180, 181 e da 185 a 190 della legge 30 dicembre 2025, n. 199)
SOMMARIO: Con la presente circolare si forniscono indicazioni per l’applicazione delle
disposizioni previste dalla legge 30 dicembre 2025, n. 199 (legge di Bilancio
2026), che interviene sull’incremento dei requisiti di accesso al sistema
pensionistico per il biennio 2027-2028 previsto dal decreto direttoriale del
Ministero dell’Economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del Lavoro
e delle politiche sociali, 19 dicembre 2025. Inoltre, si specificano le fattispecie
per le quali non è prevista l’applicazione dell’adeguamento dei requisiti
pensionistici agli incrementi della speranza di vita e quelle per le quali è
previsto un incremento aggiuntivo.
INDICE
Premessa
1. Incremento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico per il biennio 2027-2028.
Decreto direttoriale 19 dicembre 2025 e articolo 1, comma 185, della legge n. 199 del 2025
2. Requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici adeguati agli incrementi della speranza di
vita
2.1 Pensione di vecchiaia (art. 24, commi 6 e 7, del decreto-legge n. 201 del 2011). Requisito
anagrafico
2.2. Pensione anticipata (art. 24, commi 10 e 11, del decreto-legge n. 201 del 2011). Requisito
anagrafico e contributivo
2.3 Pensione anticipata per i lavoratori precoci (art. 1, comma 199, lett. a), b) e c), della legge
n. 232 del 2016)
3. Fattispecie per le quali non trova applicazione l’adeguamento agli incrementi della speranza
di vita
3.1. Lavoratori addetti ad attività considerate gravose o particolarmente faticose e pesanti (art.
1, commi 186 e 187, della legge n. 199 del 2025)
3.2 Pensione anticipata per i lavoratori precoci di cui all’articolo 1, comma 199, lettera d), della
legge n. 232 del 2016 (art. 1, comma 188, della legge n. 199 del 2025)
3.3 Lavoratori addetti alle attività particolarmente faticose e pesanti di cui al decreto legislativo
n. 67 del 2011 (art. 1, comma 189, della legge n. 199 del 2025)
4. Disposizioni per i titolari dell’APE sociale (art. 1, comma 190, della legge n. 199 del 2025)
5. Adeguamento agli incrementi della speranza di vita dei requisiti per l’accesso al
pensionamento del personale appartenente al comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico
5.1 Pensione di vecchiaia (art. 2 del decreto legislativo n. 165 del 1997)
5.2 Pensione di anzianità (art. 6 del decreto legislativo n. 165 del 1997)
Premessa
La legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028” (di seguito, anche legge di
Bilancio 2026), pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 42/L della Gazzetta Ufficiale n. 301 del
30 dicembre 2025, all’articolo 1, commi 180 e 181, e da 185 a 190, detta disposizioni in
materia di adeguamento dei requisiti pensionistici agli incrementi della speranza di vita.
In particolare, l’articolo 1, comma 185, della legge di Bilancio 2026 prevede che: “L’incremento
dei requisiti di accesso al sistema pensionistico decorrente dal 1° gennaio 2027, stabilito con il
decreto direttoriale del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, da adottare ai sensi dell’articolo 12, comma 12-bis, del decreto-
legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,
limitatamente all’anno 2027, è applicato nella misura di un mese, fermo restando il predetto
incremento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico, stabilito dal citato decreto
direttoriale, a decorrere dal 1° gennaio 2028 […]”.
Il decreto direttoriale del Ministero dell’Economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del
Lavoro e delle politiche sociali, 19 dicembre 2025, recante “Adeguamento dei requisiti
pensionistici all’incremento speranza di vita” (Allegato n. 1), prevede che: “A decorrere dal 1°
gennaio 2027, i requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici di cui all’art. 12, commi 12-bis e
12-quater, fermo restando quanto previsto dall'ultimo periodo del predetto comma 12-quater,
del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, e successive modificazioni, sono ulteriormente incrementati di tre mesi e i valori
di somma di età anagrafica e di anzianità contributiva di cui alla tabella B allegata alla legge 23
agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, sono ulteriormente incrementati di 0,3 unità”.
Pertanto, per effetto del combinato disposto delle citate disposizioni, l’incremento dei requisiti
di accesso ai trattamenti pensionistici disposto dal decreto direttoriale 19 dicembre 2025, pari a
tre mesi, si applica nella misura di un mese per l’anno 2027 e in misura intera di tre mesi per
l’anno 2028.
La legge di Bilancio 2026 disciplina, inoltre, le fattispecie escluse dall’applicazione
dell’incremento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico previsto per il biennio in
argomento. In particolare, all’articolo 1:
- il comma 186 prevede che l’incremento per il biennio 2027-2028 non si applica ai requisiti
di accesso alla pensione di vecchiaia e alla pensione anticipata, di cui all’articolo 24, commi 6 e
10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, nei confronti degli iscritti all’Assicurazione generale obbligatoria (AGO),
alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata di cui all’articolo 2,
comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che si trovano in una delle condizioni di cui al
successivo comma 187, ossia: a) ai lavoratori dipendenti di cui alle professioni indicate
nell'allegato B alla legge 27 dicembre 2017, n. 205, che svolgono, al momento del
pensionamento, da almeno sette anni negli ultimi dieci o da almeno sei anni negli ultimi sette,
attività lavorative in tali professioni per le quali è richiesto un impegno tale da rendere
particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento in modo continuativo e sono in
possesso di un'anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni; b) ai lavoratori addetti a
lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c ) e
d), del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, che soddisfano le condizioni di cui ai commi 2
e 3 del medesimo articolo 1 del decreto legislativo n. 67 del 2011 e sono in possesso di
un'anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni;
- il comma 188 dispone che l’incremento in argomento non si applica al requisito
contributivo ridotto riconosciuto ai lavoratori precoci di cui all’articolo 1, comma 199, della
legge 11 dicembre 2016, n. 232, limitatamente ai lavoratori addetti a una mansione gravosa o
particolarmente faticosa e pesante per il periodo indicato dalla legge (cfr. l’art. 1, comma 199,
lett. d), della legge n. 232 del 2016);
- il comma 189, modificando il comma 4 dell’articolo 1 del decreto legislativo n. 67 del
2011, dispone che anche per il biennio in esame non si applica l’adeguamento dei requisiti
pensionistici all’incremento della speranza di vita ai requisiti previsti per l’accesso al
pensionamento in favore degli addetti ad attività particolarmente faticose e pesanti di cui al
medesimo decreto legislativo.
Ai sensi del comma 190 dell’articolo 1 in argomento, il citato comma 186 non si applica nei
confronti dei soggetti che, al momento del pensionamento, godono dell’APE sociale di cui
all’articolo 1, comma 179, della legge n. 232 del 2016.
Con riferimento al personale del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, il comma 180
dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2026 prevede un incremento aggiuntivo dei requisiti di
accesso al sistema pensionistico inferiori a quelli vigenti nell’AGO. In particolare, per il
personale militare delle Forze armate, compresa l’Arma dei carabinieri, del Corpo della Guardia
di finanza, nonché per il personale delle Forze di polizia a ordinamento civile e del Corpo
nazionale dei Vigili del fuoco, l’incremento aggiuntivo è pari a un mese per l’anno 2028, un
ulteriore mese per l’anno 2029 e un ulteriore mese a decorrere dall’anno 2030. Il successivo
comma 181 del medesimo articolo prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro della Difesa, del Ministro dell'Interno e del Ministro della
Giustizia, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, sono individuate le specifiche
professionalità per le quali, in ragione della specificità del peculiare impiego, non trova
applicazione o si applica parzialmente l’incremento aggiuntivo di cui al citato comma 180.
Tanto premesso, con la presente circolare, condivisa con il Ministero del Lavoro e delle politiche
sociali, si forniscono indicazioni per l’applicazione delle disposizioni normative in argomento e si
allega una tabella riepilogativa dei requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici, adeguati agli
incrementi della speranza di vita per il biennio 2027-2028 (Allegato n. 2).
1. Incremento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico per il biennio 2027-
2028. Decreto direttoriale 19 dicembre 2025 e articolo 1, comma 185, della legge n.
199 del 2025
Come anticipato, il decreto direttoriale 19 dicembre 2025, per il biennio 2027-2028, ha
previsto un incremento di tre mesi dei requisiti di accesso al sistema pensionistico e i valori di
somma di età anagrafica e di anzianità contributiva di cui alla Tabella B allegata alla legge 23
agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, sono ulteriormente incrementati di 0,3 unità.
In applicazione di quanto disposto dall’articolo 1, comma 185, della legge di Bilancio 2026, che
disciplina le modalità applicative dell’incremento previsto con il decreto direttoriale in
argomento, i requisiti di accesso al sistema pensionistico sono incrementati:
- nella misura di un mese per l’anno 2027;
- nella misura intera di tre mesi per l’anno 2028.
Con riferimento all’applicazione dell’incremento dei valori di somma di età anagrafica e di
anzianità contributiva di cui alla Tabella B allegata alla legge n. 243 del 2004 (cc.dd. Quote), si
rinvia al successivo paragrafo 3.3.
2. Requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici adeguati agli incrementi della
speranza di vita
Si riportano di seguito i requisiti di accesso al sistema pensionistico, adeguati agli incrementi
della speranza di vita per il biennio 2027-2028, con riferimento ai seguenti trattamenti:
- pensione di vecchiaia di cui all’articolo 24, commi 6 e 7, del decreto-legge n. 201 del
2011;
- pensione anticipata di cui all’articolo 24, commi 10 e 11, del medesimo decreto-legge n.
201 del 2011;
- pensione anticipata per i lavoratori precoci di cui all’articolo 1, comma 199, lettere a), b) e
c), della legge n. 232 del 2016.
Resta salva l’applicazione dell’adeguamento in argomento anche in tutti gli altri casi previsti
dalla legge.
2.1 Pensione di vecchiaia (art. 24, commi 6 e 7, del decreto-legge n. 201 del 2011).
Requisito anagrafico
Il requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia per gli iscritti all’AGO, alle forme sostitutive
ed esclusive della medesima e alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della
legge n. 335 del 1995, è il seguente:
Anno Età pensionabile
Dal 1° gennaio 2027 al 31 dicembre 2027 67 anni e 1 mese
Dal 1° gennaio 2028 al 31 dicembre 2028 67 anni e 3 mesi
Dal 1° gennaio 2029 67 anni e 3 mesi*
*Requisito da adeguare agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell’articolo 12, comma
12-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122
Per i soggetti il cui primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996, il requisito
anagrafico, previsto dall’articolo 24, comma 7, del decreto-legge n. 201 del 2011, che consente
l’accesso alla pensione di vecchiaia con un’anzianità contributiva minima effettiva di cinque
anni, è il seguente:
Anno Età pensionabile
Dal 1° gennaio 2027 al 31 dicembre 2027 71 anni e 1 mese
Dal 1° gennaio 2028 al 31 dicembre 2028 71 anni e 3 mesi
Dal 1° gennaio 2029 71 anni e 3 mesi*
*Requisito da adeguare agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell’articolo 12, comma
12-bis, del decreto-legge n. 78 del 2010
2.2. Pensione anticipata (art. 24, commi 10 e 11, del decreto-legge n. 201 del 2011).
Requisito anagrafico e contributivo
Il requisito per la pensione anticipata è il seguente:
Anno Uomini Donne
Dal 1° gennaio 2027 al 31 dicembre 2027 42 anni e 11 mesi 41 anni e 11 mesi
Dal 1° gennaio 2028 al 31 dicembre 2028 43 anni e 1 mese 42 anni e 1 mese
Dal 1° gennaio 2029 43 anni e 1 mese* 42 anni e 1 mese*
*Requisiti da adeguare agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell’articolo 12, comma
12-bis, del decreto-legge n. 78 del 2010
Si ricorda che i requisiti per la pensione anticipata di cui all’articolo 24, comma 10, del decreto-
legge n. 201 del 2011, per il periodo dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2024, non sono stati
adeguati agli incrementi della speranza di vita, stante quanto previsto dall’articolo 15, comma
2, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo
2019, n. 26, come modificato dall’articolo 1, comma 521, della legge 30 dicembre 2023, n.
213.
Il trattamento pensionistico anticipato decorre trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei
predetti requisiti.
L’articolo 1, comma 162, della legge n. 213 del 2023 prevede che i trattamenti pensionistici
liquidati a carico della CPDEL, della CPS, della CPI e della CPUG, decorrono trascorsi sette mesi
dalla data di maturazione dei requisiti contributivi, se gli stessi sono maturati entro il 31
dicembre 2027 e trascorsi nove mesi dalla data di maturazione dei requisiti, se gli stessi sono
maturati dal 1° gennaio 2028.
Le decorrenze dei trattamenti pensionistici previste dal citato comma 162 dell’articolo 1 della
legge n. 213 del 2023 non trovano applicazione per i lavoratori che accedono alla pensione
anticipata con il cumulo dei periodi assicurativi di cui alla legge 24 dicembre 2012, n. 228.
Con riferimento ai soggetti il cui primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996, i
requisiti anagrafico e contributivo di cui all’articolo 24, comma 11, del decreto-legge n. 201 del
2011, per il conseguimento della pensione anticipata, sono i seguenti:
Anno Età Contribuzione
Dal 1° gennaio 2027 al 31 dicembre 2027 64 anni e 1 mese 20 anni e 1 mese
Dal 1° gennaio 2028 al 31 dicembre 2028 64 anni e 3 mesi 20 anni e 3 mesi
Dal 1° gennaio 2029 64 anni e 3 mesi* 20 anni e 3 mesi*
*Requisiti da adeguare agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell’articolo 12, comma
12-bis, del decreto-legge n. 78 del 2010
Al riguardo, per effetto di quanto previsto dall’articolo 1, comma 125, della legge n. 213 del
2023, a decorrere dal 1° gennaio 2024, anche il requisito di 20 anni di contribuzione effettiva è
adeguato agli incrementi della speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge n. 78 del
2010 (cfr. la circolare n. 46 del 13 marzo 2024).
Il trattamento pensionistico di cui all’articolo 24, comma 11, del decreto-legge n. 201 del 2011
decorre trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti.
2.3 Pensione anticipata per i lavoratori precoci (art. 1, comma 199, lett. a), b) e c),
della legge n. 232 del 2016)
Il requisito per la pensione anticipata per i lavoratori precoci è il seguente:
Anno Requisito
Dal 1° gennaio 2027 al 31 dicembre 2027 41 anni e 1 mesi
Dal 1° gennaio 2028 al 31 dicembre 2028 41 anni e 3 mesi
Dal 1° gennaio 2029 41 anni e 3 mesi*
*Requisito da adeguare agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell’articolo 12, comma
12- bis, del decreto-legge n. 78 del 2010
Ai sensi del comma 199 dell’articolo 1 della legge n. 232 del 2016 rientrano nella suddetta
categoria i lavoratori che hanno almeno dodici mesi di contribuzione per periodi di lavoro
effettivo precedenti il raggiungimento del diciannovesimo anno di età e che si trovano in una
delle seguenti condizioni:
a) sono in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per
licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale
nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e hanno
concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno tre mesi;
b) assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo
grado convivente in condizione di disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato ai
sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o un parente o un affine di
secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona in condizione di disabilità
con necessità di sostegno elevato o molto elevato abbiano compiuto settanta anni di età o
siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;
c) hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il
riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74 per cento.
Tale trattamento pensionistico anticipato decorre trascorsi tre mesi dalla data di maturazione
dei predetti requisiti.
L’articolo 1, comma 163, della legge n. 213 del 2023, modificando l’articolo 17, comma 1,
primo periodo, del decreto-legge n. 4 del 2019, dispone che i trattamenti pensionistici liquidati
a carico della CPDEL, della CPS, della CPI e della CPUG, decorrono trascorsi sette mesi dalla
data di maturazione dei requisiti contributivi, se gli stessi sono maturati entro il 31 dicembre
2027 e trascorsi nove mesi dalla data di maturazione dei requisiti, se gli stessi sono maturati
dal 1° gennaio 2028.
Le decorrenze dei trattamenti pensionistici previste dal citato comma 163 dell’articolo 1 della
legge n. 213 del 2023 non trovano applicazione per i lavoratori precoci che accedono alla
pensione anticipata con il cumulo dei periodi assicurativi di cui alla legge n. 228 del 2012.
In merito ai requisiti di accesso alla pensione anticipata per i lavoratori precoci appartenenti
alla categoria di cui alla lettera d) del comma 199 dell’articolo 1 della legge n. 232 del 2016,
addetti ad attività gravose o particolarmente faticose e pesanti, si rinvia al successivo
paragrafo 3.2.
3. Fattispecie per le quali non trova applicazione l’adeguamento agli incrementi della
speranza di vita
Si riportano di seguito le fattispecie previste dalla legge di Bilancio 2026, per le quali non trova
applicazione l’adeguamento dei requisiti pensionistici agli incrementi della speranza di vita per
il biennio 2027-2028.
3.1. Lavoratori addetti ad attività considerate gravose o particolarmente faticose e
pesanti (art. 1, commi 186 e 187, della legge n. 199 del 2025)
Come indicato in premessa, ai sensi dell’articolo 1, commi 186 e 187, della legge di Bilancio
2026, i requisiti anagrafico e contributivo previsti per la pensione di vecchiaia e la pensione
anticipata non sono adeguati agli incrementi della speranza di vita per il biennio 2027-2028,
nei confronti dei lavoratori iscritti all’AGO, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e
alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995, che si trovino in
una delle seguenti condizioni:
a) lavoratori dipendenti che, al momento del pensionamento, svolgono da almeno sette anni
negli ultimi dieci o da almeno sei anni negli ultimi sette, le professioni indicate nell'allegato B
alla legge n. 205 del 2017 - per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente
difficoltoso e rischioso il loro svolgimento in modo continuativo - e sono in possesso di
un’anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni (lavoratori addetti ad attività gravose);
b) lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti di cui all'articolo 1, comma
1, lettere a), b), c) e d), del decreto legislativo n. 67 del 2011, che soddisfano le condizioni di
cui ai commi 2 e 3 del medesimo articolo 1 e sono in possesso di un’anzianità contributiva pari
ad almeno 30 anni (lavoratori addetti ad attività particolarmente faticose e pesanti).
Con riferimento alla pensione di vecchiaia, per i lavoratori addetti ad attività gravose di cui alla
lettera a) per almeno sette anni negli ultimi dieci di attività lavorativa e i lavoratori addetti ad
attività particolarmente faticose e pesanti di cui alla lettera b) non trova applicazione
l’adeguamento dei requisiti pensionistici agli incrementi della speranza di vita per il biennio
2019-2020, pari a cinque mesi (cfr. l’art. 1, commi da 147 a 153, della legge n. 205 del 2017 e
la circolare n. 126 del 28 dicembre 2018).
Tali lavoratori, per il biennio 2027-2028, accedono alla pensione di vecchiaia al
perfezionamento del requisito anagrafico di 66 anni e 7 mesi, in presenza di un’anzianità
contributiva di almeno 30 anni.
Diversamente, per i lavoratori addetti ad attività gravose di cui alla lettera a) per almeno sei
anni negli ultimi sette di attività lavorativa trova applicazione l’adeguamento dei requisiti
pensionistici agli incrementi della speranza di vita per il biennio 2019-2020, stante il diverso
arco temporale di riferimento per lo svolgimento dell’attività gravosa individuato dalla legge n.
205 del 2017. Pertanto, tali lavoratori, nel 2027-2028, accedono alla pensione di vecchiaia a 67
anni di età in presenza di un’anzianità contributiva di almeno 30 anni.
Con riferimento alla pensione anticipata, per la generalità dei lavoratori, compresi i lavoratori di
cui alle lettere a) e b), del comma 187 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2026, i requisiti
contributivi di cui all’articolo 24, comma 10, del decreto-legge n. 201 del 2011, per il periodo
dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2024 non sono stati adeguati agli incrementi della
speranza di vita, ai sensi dell’articolo 15, comma 2, del decreto-legge n. 4 del 2019, come
modificato dall’articolo 1, comma 521, della legge n. 213 del 2023.
Si riportano di seguito i requisiti di accesso al trattamento pensionistico per i lavoratori in
esame.
Pensione di vecchiaia - articolo 24, commi 6 e 7, del decreto-legge n. 201 del 2011.
Dal 1° gennaio 2027 al 31 dicembre 2028
Anzianità Periodo svolgimento attività Requisito
Contributiva Anagrafico
a) lavoratori addetti ad 66 anni e 7
attività gravose 7 anni di attività gravosa negli ultimi mesi*
10 di attività lavorativa
30 anni
6 anni di attività gravosa negli ultimi 67 anni*
7 di attività lavorativa
b) lavoratori addetti ad - 7 anni di attività faticosa e pesante 66 anni e 7
attività faticose e pesanti negli ultimi 10 di attività lavorativa mesi*
30 anni - attività faticosa e pesante per
almeno la metà della vita lavorativa
complessiva
*Requisito adeguato agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell’articolo 12, comma 12-
bis, del decreto-legge n. 78 del 2010
Pensione anticipata - articolo 24, comma 10, del decreto-legge n. 201 del 2011. Dal
1° gennaio 2027 al 31 dicembre 2028
Categoria Periodo svolgimento attività Requisito
Contributivo
a) lavoratori addetti ad
attività gravose 7 anni di attività gravosa negli ultimi 10 di
attività lavorativa
6 anni di attività gravosa negli ultimi 7 di
42 anni e 10
attività lavorativa
mesi (uomini)*
b) lavoratori addetti ad - 7 anni di attività faticosa e pesante negli 41 anni e 10
attività faticose e pesanti ultimi 10 di attività lavorativa mesi (donne)*
- attività faticosa e pesante per almeno la
metà della vita lavorativa complessiva
*Requisito adeguato agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell’articolo 12, comma 12-
bis, del decreto-legge n. 78 del 2010
Ai fini del conseguimento del diritto al trattamento pensionistico in esame trovano applicazione
le disposizioni in materia di cumulo dei periodi assicurativi di cui alla legge n. 228 del 2012.
In particolare, nell’ipotesi di pensione in regime di cumulo, il requisito dei 30 anni, richiesto
dall’articolo 1, comma 187, lettere a) e b), della legge di Bilancio 2026, è perfezionato tenendo
conto di tutta la contribuzione delle gestioni interessate al cumulo; la condizione di adibizione
all’attività gravosa o particolarmente faticosa e pesante è soddisfatta considerando tutta la
contribuzione presso le gestioni interessate al cumulo.
Per quanto non diversamente previsto dalla presente circolare si rinvia alle istruzioni operative
fornite con le circolari n. 90 del 24 maggio 2017 e n. 126 del 2018.
3.2 Pensione anticipata per i lavoratori precoci di cui all’articolo 1, comma 199,
lettera d), della legge n. 232 del 2016 (art. 1, comma 188, della legge n. 199 del
2025)
L’articolo 1, comma 188, della legge di Bilancio 2026 prevede che l’adeguamento agli
incrementi della speranza di vita per il biennio 2027-2028 non si applica al requisito
contributivo ridotto per l’accesso alla pensione anticipata previsto per i lavoratori precoci di cui
all’articolo 1, comma 199, della legge n. 232 del 2016, che si trovino nella condizione di cui alla
lettera d) del medesimo comma 199.
In particolare, rientrano in tale categoria i lavoratori dipendenti di cui alle professioni indicate
all’Allegato E annesso alla legge n. 232 del 2016, che svolgono, al momento del
pensionamento, da almeno sette anni negli ultimi dieci o da almeno sei anni negli ultimi sette,
attività lavorative per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente
difficoltoso e rischioso il loro svolgimento in modo continuativo (lavoratori addetti ad attività
gravose), nonché i lavoratori che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 1, commi 1, 2 e 3,
del decreto legislativo n. 67 del 2011 (lavoratori addetti ad attività faticose e pesanti).
Al riguardo, l’Allegato E annesso alla legge n. 232 del 2016, con effetto dal 1° gennaio 2018, è
stato integrato con le mansioni di cui all’Allegato B della legge n. 205 del 2017. Tali mansioni
sono specificate nell’Allegato A del decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, 5 febbraio 2018, adottato in attuazione
dell’articolo 1, comma 153, della legge n. 205 del 2017.
Anno Requisito
Dal 1° gennaio 2027 al 31 dicembre 2028 41 anni
Dal 1° gennaio 2029 41 anni*
*Requisito da adeguare agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell’articolo 12, comma
12-bis, del decreto-legge n. 78 del 2010
Il trattamento pensionistico anticipato decorre trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei
predetti requisiti.
L’articolo 1, comma 163, della legge n. 213 del 2023, prevede che i trattamenti pensionistici
liquidati a carico della CPDEL, della CPS, della CPI e della CPUG, decorrono trascorsi sette mesi
dalla data di maturazione dei requisiti contributivi, se gli stessi sono maturati entro il 31
dicembre 2027 e trascorsi nove mesi dalla data di maturazione dei requisiti, se gli stessi sono
perfezionati a decorrere dal 1° gennaio 2028.
Le decorrenze dei trattamenti pensionistici previste dal citato comma 163 dell’articolo 1 della
legge n. 213 del 2023 non trovano applicazione per i lavoratori precoci che accedono alla
pensione anticipata con il cumulo dei periodi assicurativi di cui alla legge n. 228 del 2012.
3.3 Lavoratori addetti alle attività particolarmente faticose e pesanti di cui al decreto
legislativo n. 67 del 2011 (art. 1, comma 189, della legge n. 199 del 2025)
L’articolo 1, comma 189, della legge di Bilancio 2026, modificando l’articolo 1, comma 4, del
decreto legislativo n. 67 del 2011, dispone che anche per il biennio 2027-2028 non trova
applicazione l’adeguamento agli incrementi della speranza di vita dei requisiti previsti per
l’accesso al pensionamento in favore dei lavoratori addetti alle attività particolarmente faticose
e pesanti di cui al medesimo decreto legislativo.
Pertanto, i requisiti in argomento non sono adeguati agli incrementi della speranza di vita fino
al 31 dicembre 2028.
Si riepilogano di seguito i requisiti per l’accesso al trattamento pensionistico in trattazione:
- lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti; lavoratori addetti alla
cosiddetta “linea catena”; conducenti di veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto
collettivo; lavoratori notturni a turni occupati per un numero di giorni lavorativi pari
o superiori a 78 all’anno; lavoratori notturni che prestano attività per periodi di
durata pari all’intero anno lavorativo: anzianità contributiva di almeno 35 anni (utile per il
diritto alla pensione di anzianità) e, se lavoratori dipendenti, di un’età minima di 61 anni e 7
mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 97,6 o, se lavoratori autonomi, di un’età
minima di 62 anni e 7 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 98,6, come indicato
nella seguente tabella.
Periodo di maturazione dei requisiti dal 01.01.2027 al 31.12.2028
LAVORATORI DIPENDENTI LAVORATORI AUTONOMI
Anzianità Requisito Quota (somma età e Anzianità Requisito Quota (somma età e
contributiva anagrafico anzianità contributiva anagrafico anzianità
contributiva) contributiva)
almeno 35 minimo 61 97,6* almeno 35 minimo 62 98,6*
anni anni e 7 anni anni e 7
mesi* mesi*
*Requisiti adeguati agli incrementi della speranza di vita per effetto dei decreti direttoriali del
6 dicembre 2011 e del 16 dicembre 2014, in attuazione dell’articolo 12 del decreto-legge n.
78 del 2010
- lavoratori notturni a turni occupati per un numero di giorni lavorativi da 64 a 71
all’anno: anzianità contributiva di almeno 35 anni (utile per il diritto alla pensione di anzianità)
e, se lavoratori dipendenti, di un’età minima di 63 anni e 7 mesi, fermo restando il
raggiungimento di quota 99,6 o, se lavoratori autonomi, di un’età minima di 64 anni e 7 mesi,
fermo restando il raggiungimento di quota 100,6, come indicato nella seguente tabella.
Periodo di maturazione dei requisiti dal 01.01.2027 al 31.12.2028
LAVORATORI DIPENDENTI LAVORATORI AUTONOMI
Anzianità Requisito Quota (somma età e Anzianità Requisito Quota (somma età e
contributiva anagrafico anzianità contributiva anagrafico anzianità
contributiva) contributiva)
almeno 35 minimo 63 99,6* almeno 35 minimo 64 100,6*
anni anni e 7 anni anni e 7
mesi* mesi*
*Requisiti adeguati agli incrementi della speranza di vita per effetto dei decreti direttoriali del
6 dicembre 2011 e del 16 dicembre 2014, in attuazione dell’articolo 12 del decreto-legge n.
78 del 2010
- lavoratori notturni a turni occupati per un numero di giorni lavorativi da 72 a 77
all’anno: anzianità contributiva di almeno 35 anni (utile per il diritto alla pensione di anzianità)
e, se lavoratori dipendenti, di un’età minima di 62 anni e 7 mesi, fermo restando il
raggiungimento di quota 98,6 o, se lavoratori autonomi, di un’età minima di 63 anni e 7 mesi,
fermo restando il raggiungimento di quota 99,6, come indicato nella seguente tabella.
Periodo di maturazione dei requisiti dal 01.01.2027 al 31.12.2028
LAVORATORI DIPENDENTI LAVORATORI AUTONOMI
Anzianità Requisito Quota (somma età e Anzianità Requisito Quota (somma età e
contributiva anagrafico anzianità contributiva anagrafico anzianità
contributiva) contributiva)
almeno 35 minimo 62 98,6* almeno 35 minimo 63 99,6*
anni anni e 7 anni anni e 7
mesi* mesi*
*Requisiti adeguati agli incrementi della speranza di vita per effetto dei decreti direttoriali del
6 dicembre 2011 e del 16 dicembre 2014, in attuazione dell’articolo 12 del decreto-legge n.
78 del 2010
4. Disposizioni per i titolari dell’APE sociale (art. 1, comma 190, della legge n. 199 del
2025)
Ai sensi del comma 190 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2026 l’incremento dei requisiti di
accesso al sistema pensionistico si applica anche nei confronti dei soggetti di cui al paragrafo
3.1 della presente circolare che, al momento del pensionamento, godono dell’APE sociale di cui
all’articolo 1, comma 179, della legge n. 232 del 2016.
5. Adeguamento agli incrementi della speranza di vita dei requisiti per l’accesso al
pensionamento del personale appartenente al comparto difesa, sicurezza e soccorso
pubblico
Il comma 180 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2026 prevede un ulteriore incremento dei
requisiti di accesso al sistema pensionistico, per il personale militare delle Forze Armate,
compresa l’Arma dei carabinieri, del Corpo della Guardia di finanza, nonché del personale delle
Forze di polizia a ordinamento civile e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.
In particolare, tale comma dispone, in via aggiuntiva a quanto previsto dai commi da 185 a
194 del medesimo articolo 1, fermo quanto stabilito dal comma 181, l’incremento di un mese
per l’anno 2028, di un ulteriore mese per l’anno 2029 e di un ulteriore mese a decorrere
dall’anno 2030 dei requisiti di accesso al sistema pensionistico inferiori a quelli vigenti
nell’AGO.
Il successivo comma 181 stabilisce che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro della Difesa, del Ministro dell'Interno e del Ministro della Giustizia, di
concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, nel rispetto degli equilibri di finanza
pubblica e tenuto conto delle misure di cui al comma 182 dell’articolo 1 in argomento, sono
individuate le specifiche professionalità per le quali, in ragione della specificità del peculiare
impiego, l'incremento aggiuntivo di cui al comma 180 possa non trovare applicazione o si
applichi parzialmente.
Pertanto, con riferimento alla disciplina introdotta dai citati commi 180 e 181, si fa riserva di
fornire successive indicazioni a seguito dell’emanazione del citato decreto.
Conseguentemente, stante il combinato disposto del decreto direttoriale 19 dicembre 2025 e
dell’articolo 1, comma 185, della legge di Bilancio 2026, e facendo salvi gli effetti del decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all’articolo 1, comma 181, i requisiti anagrafico e
contributivo - qualora l’accesso al pensionamento avvenga indipendentemente dall’età -
previsti per il trattamento pensionistico in favore del personale in argomento sono incrementati
come segue:
- di un mese per l’anno 2027;
- di tre mesi per l’anno 2028.
Si riportano di seguito i requisiti per l’accesso al pensionamento per il biennio 2027-2028.
5.1 Pensione di vecchiaia (art. 2 del decreto legislativo n. 165 del 1997)
A decorrere dal 1° gennaio 2027, nei confronti di coloro che raggiungano il limite di età
previsto in relazione alla qualifica o al grado di appartenenza e non abbiano a tale data già
maturato i requisiti previsti per la pensione di anzianità, il requisito anagrafico è incrementato
di un mese rispetto a quello previsto per il biennio 2025-2026, mentre per l’anno 2028
l’incremento è pari a tre mesi.
Restano in ogni caso fermi il regime delle decorrenze introdotto dall’articolo 12, commi 1 e 2,
del decreto-legge n. 78 del 2010, (c.d. finestra mobile) e le indicazioni fornite con il messaggio
n. 545 del 10 gennaio 2013.
5.2 Pensione di anzianità (art. 6 del decreto legislativo n. 165 del 1997)
A decorrere dal 1° gennaio 2027 l’accesso alla pensione di anzianità, fermo restando il regime
delle decorrenze previsto dall’articolo 12, comma 2, del decreto-legge n. 78 del 2010, avviene
con i seguenti requisiti:
1) raggiungimento di un’anzianità contributiva di 41 anni e 1 mese, indipendentemente
dall’età;
2) raggiungimento della massima anzianità contributiva corrispondente all’aliquota dell’80%, a
condizione che essa sia stata raggiunta entro il 31 dicembre 2011, e in presenza di un’età
anagrafica di almeno 54 anni e 1 mese;
3) raggiungimento di un’anzianità contributiva non inferiore a 35 anni e con un’età anagrafica
di almeno 58 anni e 1 mese.
A decorrere dal 1° gennaio 2028 l’accesso alla pensione di anzianità, fermo restando il regime
delle decorrenze previsto dall’articolo 12, comma 2, del decreto-legge n. 78 del 2010, avviene
con i seguenti requisiti:
1) raggiungimento di un’anzianità contributiva di 41 anni e 3 mesi, indipendentemente dall’età;
2) raggiungimento della massima anzianità contributiva corrispondente all’aliquota dell’80%, a
condizione che essa sia stata raggiunta entro il 31 dicembre 2011, e in presenza di un’età
anagrafica di almeno 54 anni e 3 mesi;
3) raggiungimento di un’anzianità contributiva non inferiore a 35 anni e con un’età anagrafica
di almeno 58 anni e 3 mesi.
Nel caso di accesso alla pensione con il requisito di cui al punto 1) continuano a trovare
applicazione le disposizioni di cui all’articolo 18, comma 22-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 (ulteriore posticipo di tre
mesi rispetto ai dodici mesi di finestra mobile).
Il Direttore Generale
Valeria Vittimberga
ALLEGATO 1
31/12/25, 10:15 *** ATTO COMPLETO ***
Allegato n. 1
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE
FINANZE
DECRETO 19 dicembre 2025
Adeguamento dei requisiti pensionistici all'incremento speranza di
vita. (25A07010)
(GU n.301 del 30-12-2025)
IL RAGIONIERE GENERALE
DELLO STATO
di concerto con
IL DIRETTORE GENERALE
delle politiche previdenziali e assicurative
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Visto l'art. 22-ter, comma 2, del decreto-legge 1° luglio 2009, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102,
concernente l'adeguamento dei requisiti di accesso al sistema
pensionistico agli incrementi della speranza di vita;
Visto l'art. 12, comma 12-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122, concernente l'adeguamento dei requisiti di accesso al sistema
pensionistico da effettuarsi con decreto direttoriale del Ministero
dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero del lavoro
e delle politiche sociali, da emanare almeno dodici mesi prima della
data di decorrenza di ogni aggiornamento;
Visto l'art. 12, comma 12-quater, del citato decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, che prevede che con il medesimo decreto
direttoriale siano adeguati i requisiti vigenti nei regimi
pensionistici armonizzati secondo quanto previsto dall'art. 2, commi
22 e 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonche' negli altri
regimi e alle gestioni pensionistiche per cui siano previsti
requisiti diversi da quelli vigenti nell'assicurazione generale
obbligatoria, ivi compresi i lavoratori di cui all'art. 78, comma 23,
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e il personale di cui al
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 e di cui alla legge 27
dicembre 1941, n. 1570, nonche' i rispettivi dirigenti;
Visto l'art. 24, comma 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.
214, che prevede che gli adeguamenti dei requisiti, previsti con
cadenza triennale fino al 1° gennaio 2019, siano effettuati con
cadenza biennale a partire dall'adeguamento successivo a quello
decorrente dalla predetta data;
Visto l'art. 12, comma 12-ter, del citato decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, come modificato dall'art. 18, comma 4, lettera b), del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che prevede che, a decorrere
dall'anno 2011, l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) renda
annualmente disponibile, entro il 31 dicembre, il dato relativo alla
variazione nel triennio precedente della speranza di vita all'eta'
corrispondente a sessantacinque anni in riferimento alla media della
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/vediMenuHTML?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2025-12-30&atto.codiceRedazionale=25A07010&tipoSerie=… 1/3
31/12/25, 10:15 *** ATTO COMPLETO ***
popolazione residente in Italia;
Visto l'art. 12, comma 12-ter, lettera a), del citato decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, che prevede che, in caso di frazione di mese,
l'aggiornamento viene effettuato con arrotondamento al decimale piu'
prossimo, e il risultato in mesi si determina moltiplicando la parte
decimale dell'incremento della speranza di vita per dodici, con
arrotondamento all'unita';
Visto l'art. 1, comma 146, della legge 27 dicembre 2017, n. 205,
che ha aggiornato, con riferimento agli adeguamenti biennali, il
criterio di computo della variazione della speranza di vita ai fini
dell'adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento,
integrando il citato art. 24, comma 13, del decreto-legge n. 201 del
2011 e prevedendo che:
a) la variazione della speranza di vita relativa al biennio di
riferimento sia computata, ai fini dell'adeguamento dei requisiti di
accesso al pensionamento, in misura pari alla differenza tra la media
dei valori registrati nei singoli anni del biennio medesimo e la
media dei valori registrati nei singoli anni del biennio precedente;
b) in via transitoria con riferimento all'adeguamento decorrente
dal 1° gennaio 2021, la variazione della speranza di vita relativa al
biennio 2017-2018 sia computata, ai fini dell'adeguamento dei
requisiti di accesso al pensionamento, in misura pari alla differenza
tra la media dei valori registrati negli anni 2017 e 2018 e il valore
registrato nell'anno 2016;
c) gli adeguamenti biennali non possono in ogni caso superare i
tre mesi, salvo recupero in sede di adeguamento o di adeguamenti
successivi nel caso di incremento della speranza di vita superiore a
tre mesi; gli stessi adeguamenti non sono effettuati nel caso di
diminuzione della speranza di vita relativa al biennio di
riferimento, salvo recupero in sede di adeguamento o di adeguamenti
successivi;
Visto il decreto direttoriale del Ragioniere generale dello Stato,
di concerto con il direttore generale delle politiche previdenziali e
assicurative del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 6
dicembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - Serie generale - n. 289 del 13 dicembre 2011, relativo
all'adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli
incrementi della speranza di vita a decorrere dal 1° gennaio 2013;
Visto il decreto direttoriale del Ragioniere generale dello Stato,
di concerto con il direttore generale delle politiche previdenziali e
assicurative del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del
16 dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - Serie generale - n. 301 del 30 dicembre 2014,
relativo all'adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento
agli incrementi della speranza di vita a decorrere dal 1° gennaio
2016;
Visto il decreto direttoriale del Ragioniere generale dello Stato,
di concerto con il direttore generale delle politiche previdenziali e
assicurative del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 5
dicembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - Serie generale - n. 289 del 12 dicembre 2017, relativo
all'adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli
incrementi della speranza di vita a decorrere dal 1° gennaio 2019;
Visto il decreto direttoriale del Ragioniere generale dello Stato,
di concerto con il direttore generale delle politiche previdenziali e
assicurative del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 5
novembre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - Serie generale - n. 267 del 14 novembre 2019, relativo
all'adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli
incrementi della speranza di vita a decorrere dal 1° gennaio 2021;
Visto il decreto direttoriale del Ragioniere generale dello Stato,
di concerto con il direttore generale delle politiche previdenziali e
assicurative del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del
27 ottobre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - Serie generale - n. 268 del 10 novembre 2021, relativo
all'adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli
incrementi della speranza di vita a decorrere dal 1° gennaio 2023;
Visto il decreto direttoriale del Ragioniere generale dello Stato,
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/vediMenuHTML?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2025-12-30&atto.codiceRedazionale=25A07010&tipoSerie=… 2/3
31/12/25, 10:15 *** ATTO COMPLETO ***
di concerto con il direttore generale delle politiche previdenziali e
assicurative del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del
18 luglio 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - Serie generale - n. 243 del 17 ottobre 2023, relativo
all'adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli
incrementi della speranza di vita a decorrere dal 1° gennaio 2025;
Vista la nota del Presidente dell'Istituto nazionale di statistica
(ISTAT) n. 2499185 del 25 novembre 2025, con cui si comunica che:
a) i valori definitivi della speranza di vita a sessantacinque
anni e relativa alla media della popolazione residente in Italia per
gli anni 2021-2024 sono risultati (valori in anni e centesimi di
anno) rispettivamente pari a 20,39 (2021), 20,44 (2022), 20,87 (2023)
e 21,28 (2024);
b) la variazione della speranza di vita all'eta' di
sessantacinque anni, relativa alla media della popolazione residente
in Italia, ai fini dell'adeguamento dei requisiti di accesso al
pensionamento con decorrenza 1° gennaio 2027 corrispondente alla
differenza tra la media dei valori registrati negli anni 2023 e 2024
(21,08) e la media dei valori registrati negli anni 2021 e 2022
(20,42) e' pari a +0,66 decimi di anno; la predetta variazione,
trasformata in dodicesimi di anno, equivale a una variazione di +0,79
che, a sua volta arrotondata in mesi, corrisponde a una variazione
pari a +8 mesi;
Considerato che:
a) con il decreto direttoriale del 27 ottobre 2021 e' stata
accertata una variazione della speranza di vita all'eta' di
sessantacinque anni, relativa alla media della popolazione residente
in Italia, corrispondente alla differenza tra la media dei valori
registrati negli anni 2019 e 2020 e la media dei valori registrati
negli anni 2018 e 2017, negativa e, trasformata in mesi, pari a -3
mesi;
b) con il decreto direttoriale del 18 luglio 2023 e' stata
accertata una variazione della speranza di vita all'eta' di
sessantacinque anni, relativa alla media della popolazione residente
in Italia, corrispondente alla differenza tra la media dei valori
registrati negli anni 2021 e 2022 e la media dei valori registrati
negli anni 2019 e 2020, negativa e, trasformata in mesi, pari a -1
mese;
Visto l'art. 12, comma 12-ter, lettera b) del citato decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, che prevede che i valori di somma di eta'
anagrafica e di anzianita' contributiva di cui alla tabella B
allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive
modificazioni, siano incrementati in misura pari al valore
dell'aggiornamento rapportato ad anno dei requisiti di eta', con
arrotondamento, in caso di frazione di unita', al primo decimale;
Decreta:
1. A decorrere dal 1° gennaio 2027, i requisiti di accesso ai
trattamenti pensionistici di cui all'art. 12, commi 12-bis e
12-quater, fermo restando quanto previsto dall'ultimo periodo del
predetto comma 12-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e
successive modificazioni, sono ulteriormente incrementati di tre mesi
e i valori di somma di eta' anagrafica e di anzianita' contributiva
di cui alla tabella B allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 243, e
successive modificazioni, sono ulteriormente incrementati di 0,3
unita'.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 19 dicembre 2025
Il Ragioniere generale
dello Stato
Perrotta
Il direttore generale
delle politiche previdenziali e assicurative
Guida
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/vediMenuHTML?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2025-12-30&atto.codiceRedazionale=25A07010&tipoSerie=… 3/3
ALLEGATO 2
Allegato n. 2
Pensione di vecchiaia (art. 24, commi 6 e 7, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011)
Soggetti in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995
Anno Requisito anagrafico Requisito contributivo
Dal 1° gennaio 2027
67 anni e 1 mese 20 anni
Al 31 dicembre 2027
Dal 1° gennaio 2028
67 anni e 3 mesi 20 anni
Al 31 dicembre 2028
Soggetti con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996
Requisito Requisito
Anno Importo soglia
anagrafico contributivo
Dal 1° gennaio 2027 Pari all’importo
67 anni e 1 mese 20 anni
Al 31 dicembre 2027 dell’assegno sociale
Dal 1° gennaio 2028 Pari all’importo
67 anni e 3 mesi 20 anni
Al 31 dicembre 2028 dell’assegno sociale
Anno Requisito anagrafico Requisito contributivo
Dal 1° gennaio 2027
71 anni e 1 mese 5 anni di contribuzione effettiva
Al 31 dicembre 2027
Dal 1° gennaio 2028
71 anni e 3 mesi 5 anni di contribuzione effettiva
Al 31 dicembre 2028
Pensione anticipata (art. 24, comma 10, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011)
Anno Uomini Donne
Dal 1° gennaio 2027
42 anni e 11 mesi 41 anni e 11 mesi
Al 31 dicembre 2027
Dal 1° gennaio 2028
43 anni e 1 mese 42 anni e 1 mese
Al 31 dicembre 2028
Pensione anticipata per i soggetti con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre dal 1°
gennaio 1996 (art. 24, comma 11, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 214 del 2011).
Requisito
Anno Requisito anagrafico Importo soglia
contributivo
3 volte importo AS
20 anni e
2,8 volte importo AS
Dal 1° gennaio 2027 1 mese di
64 anni e 1 mese (donne con 1 figlio)
al 31 dicembre 2027 contribuzione
effettiva
2,6 volte importo AS
(donne con 2 o più figli)
3 volte importo AS
20 anni e
2,8 volte importo AS
Dal 1° gennaio 2028 3 mesi di
64 anni e 3 mesi (donne con 1 figlio)
Al 31 dicembre 2028 contribuzione
effettiva
2,6 volte importo AS
(donne con 2 o più figli)
Pensione in totalizzazione (D.lgs. n. 42 del 2006)
Pensione di vecchiaia
Anno Requisito anagrafico
Dal 1° gennaio 2027
66 anni e 1 mese
al 31 dicembre 2027
Dal 1° gennaio 2028
66 anni e 3 mesi
Al 31 dicembre 2028
Pensione di anzianità
Anno Requisito contributivo
Dal 1° gennaio 2027
41 anni e 1 mese
al 31 dicembre 2027
Dal 1° gennaio 2028
41 anni e 3 mesi
Al 31 dicembre 2028
Pensione anticipata per i lavoratori precoci (art. 1 comma 199, lett. a), b), c) l. 232/2016)
Anno Requisito contributivo
Dal 1° gennaio 2027
41 anni e 1 mese
al 31 dicembre 2027
Dal 1° gennaio 2028
41 anni e 3 mesi
Al 31 dicembre 2028
Deroghe di cui all’art. 1, commi 186-190, legge n. 199/2025.
Lavoratori addetti ad attività gravose (art. 1, comma 187 lett a), legge n. 199/2025)
Pensione vecchiaia (art. 24, commi 6, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 214 del 2011)
Gravosi Anno Requisito anagrafico Requisito contributivo
Dal 1° gennaio 2027
7 anni nei 10 66 anni e 7 mesi 30 anni
al 31 dicembre 2028
Dal 1° gennaio 2027
6 anni nei 7 67 30 anni
al 31 dicembre 2028
Pensione anticipata (art. 24, comma 10, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 214 del 2011)
Gravosi Anno Requisito contributivo
Dal 1° gennaio 2027 42 anni e 10 mesi (uomini)
7 anni nei 10
al 31 dicembre 2028 41 anni e 10 mesi (donne)
Dal 1° gennaio 2027 42 anni e 10 mesi (uomini)
6 anni nei 7
al 31 dicembre 2028 41 anni e 10 mesi (donne)
Lavoratori addetti ad attività faticose e pesanti (Art. 1, comma 187 lett. b), legge n. 199/2025)
Pensione vecchiaia (art. 24, commi 6, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 214 del 2011)
Anno Requisito anagrafico Requisito contributivo
Dal 1° gennaio 2027
66 anni e 7 mesi 30 anni
al 31 dicembre 2028
Pensione anticipata (art. 24, comma 10, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 214 del 2011). Requisito contributivo.
Anno Requisito contributivo
Dal 1° gennaio 2027 42 anni e 10 mesi (uomini)
al 31 dicembre 2028 41 anni e 10 mesi (donne)
Pensione ai precoci – lavoratori addetti ad attività considerate gravose (lett. d, art. 1 comma
199, l. 232/2016)
Pensione anticipata
Anno Requisito contributivo
Dal 1° gennaio 2027
41 anni
al 31 dicembre 2028
Pensione anticipata di cui al d.lgs. n. 67/2011. Lavoratori addetti ad attività considerate
particolarmente faticose e pesanti
Requisito Requisito
Anno Quota minima
anagrafico contributivo
Lavoratori impegnati in
mansioni
particolarmente
usuranti (addetti alla
cosiddetta “linea
catena”, conducenti di 61 anni e 7
veicoli adibiti a servizio
mesi (lavoratori 97,6 (lavoratori
pubblico di trasporto
collettivo, notturni a Dal 1° gennaio 2027 dipendenti) dipendenti)
35 anni
turni occupati per un al 31 dicembre 2028 62 anni e 7 98,6 (lavoratori
numero di giorni
mesi (lavoratori autonomi)
lavorativi pari o
superiore a 78 all’anno o autonomi)
per lavoratori notturni
che prestano attività per
periodi di durata pari
all'intero anno
lavorativo)
Lavoratori notturni a 62 anni e 7
turni occupati per un
mesi (lavoratori 98,6 (lavoratori
numero di giorni
lavorativi da 72 a 77 Dal 1° gennaio 2027 dipendenti) dipendenti)
35
all’anno
al 31 dicembre 2028 63 anni e 7 99,6 (lavoratori
mesi (lavoratori autonomi)
autonomi)
Lavoratori notturni a 63 anni e 7
turni occupati per un 99, 6 (lavoratori
mesi (lavoratori
numero di giorni dipendenti)
lavorativi da 64 a 71 Dal 1° gennaio 2027 dipendenti)
35 100, 6
all’anno
al 31 dicembre 2028 64 anni e 7
(lavoratori
mesi (lavoratori
autonomi)
autonomi)
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