Circolare INPS In vigore Contributi

Circolare INPS 32/2026

Assegni familiari e quote di maggiorazione di pensione per l'anno 2026

Pubblicato: 26/03/2026 In vigore dal: 26/03/2026 Documento ufficiale

Quali sono i nuovi limiti di reddito familiare per gli assegni familiari e le quote di maggiorazione di pensione a partire dal 1° gennaio 2026?

Spiegato da FiscoAI
La Circolare INPS 32/2026 aggiorna annualmente i limiti di reddito familiare utilizzati per determinare la cessazione o la riduzione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione di pensione. Questi limiti si applicano ai coltivatori diretti, coloni, mezzadri, piccoli coltivatori diretti e ai pensionati delle Gestioni speciali per i lavoratori autonomi, esclusi dalla normativa sull'assegno per il nucleo familiare. L'aggiornamento avviene sulla base del tasso di inflazione programmato, che per il 2025 è stato fissato all'1,8%, con arrotondamento ai centesimi di euro.

La circolare fornisce quattro tabelle distinte a seconda della composizione del nucleo familiare e della situazione personale del beneficiario: la tabella base per la generalità dei soggetti, una con incremento del 10% per vedovi/e, divorziati/e, separati/e legalmente, abbandonati/e, celibi o nubili, una con incremento del 50% per nuclei con persone totalmente inabili, e una con incremento del 60% per chi cumula entrambe le condizioni. Ad esempio, per un nucleo di 2 persone, il reddito familiare annuale oltre il quale cessa la corresponsione di tutti gli assegni è di 18.449,64 euro nella tabella base.

Inoltre, la circolare fissa i limiti di reddito mensili per l'accertamento del carico (non autosufficienza economica) ai fini del riconoscimento del diritto agli assegni familiari: 861,69 euro per il coniuge, un genitore, fratelli, sorelle e nipoti, e 1.507,96 euro per due genitori ed equiparati. Questi importi sono calcolati in relazione al trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, fissato a 611,85 euro mensili dal 1° gennaio 2026.

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Riferimento normativo

Assegni familiari e quote di maggiorazione di pensione per l'anno 2026

Testo normativo

Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali Direzione Centrale Pensioni Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione Roma, 27/03/2026 Ai Dirigenti centrali e territoriali Ai Responsabili delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e territoriali delle Aree dei professionisti Al Coordinatore generale, ai coordinatori centrali e ai responsabili territoriali dell'Area medico legale Circolare n. 32 E, per conoscenza, Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Amministrazione Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo di Vigilanza Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse Al Presidente della Commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati Ai Presidenti dei Comitati regionali Allegati n.1 OGGETTO: Assegni familiari e quote di maggiorazione di pensione per l'anno 2026 SOMMARIO: Dal 1° gennaio 2026 sono stati rivalutati sia i limiti di reddito familiare ai fini della cessazione o della riduzione della corresponsione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione di pensione, sia i limiti di reddito mensili per l'accertamento del carico ai fini del diritto agli assegni stessi. INDICE 1. Premessa 2. Tabelle dei limiti di reddito familiare da applicare ai fini della cessazione o della riduzione della corresponsione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione di pensione per l'anno 2026 3. Limiti di reddito mensili da considerare ai fini del riconoscimento del diritto agli assegni familiari per l'anno 2026 1. Premessa Le indicazioni fornite con la presente circolare trovano applicazione nei confronti dei soggetti esclusi dalla normativa sull'assegno per il nucleo familiare, ossia nei confronti dei coltivatori diretti, coloni, mezzadri e dei piccoli coltivatori diretti (cui continua ad applicarsi la normativa sugli assegni familiari) e dei pensionati delle Gestioni speciali per i lavoratori autonomi (cui continua ad applicarsi la normativa delle quote di maggiorazione di pensione). Nei confronti dei predetti soggetti (al pari di quelli a cui si applica la normativa concernente l'assegno per il nucleo familiare), la cessazione del diritto alla corresponsione dei trattamenti di famiglia, per effetto delle vigenti disposizioni in materia di reddito familiare, non comporta la cessazione di altri diritti e benefici dipendenti dalla vivenza a carico e/o a essa connessi. Tanto premesso, si precisa che gli importi delle prestazioni sono i seguenti: 8,18 euro mensili spettanti ai coltivatori diretti, coloni, mezzadri per fratelli, sorelle e nipoti; 10,21 euro mensili spettanti ai pensionati delle Gestioni speciali per i lavoratori autonomi e ai piccoli coltivatori diretti per coniuge, fratelli, sorelle e nipoti; 1,21 euro mensili spettanti ai piccoli coltivatori diretti per i genitori ed equiparati. 2. Tabelle dei limiti di reddito familiare da applicare ai fini della cessazione o della riduzione della corresponsione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione di pensione per l'anno 2026 Ai fini della cessazione o della riduzione della corresponsione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione delle pensioni da lavoro autonomo, i limiti di reddito familiare da considerare sono rivalutati ogni anno in ragione del tasso di inflazione programmato con arrotondamento ai centesimi di euro. Secondo le precisazioni fornite dai competenti Ministeri, la misura del tasso di inflazione programmato per il 2025 è stata pari all’1,8%. Con riferimento a quanto precede sono state aggiornate le tabelle (Allegato n. 1) da applicare, a decorrere dal 1° gennaio 2026, nei confronti dei soggetti elencati in premessa, esclusi dalla normativa relativa all'assegno per il nucleo familiare. Le procedure di calcolo delle pensioni sono aggiornate in conformità ai nuovi limiti di reddito. 3. Limiti di reddito mensili da considerare ai fini del riconoscimento del diritto agli assegni familiari per l'anno 2026 In applicazione delle vigenti norme per la perequazione automatica delle pensioni, il trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti risulta fissato, dal 1° gennaio 2026 e per l'intero anno, nell'importo mensile di 611,85 euro (cfr. la circolare n. 153 del 19 dicembre 2025). In relazione a tale trattamento, i limiti di reddito mensili da considerare ai fini dell'accertamento del carico (non autosufficienza economica) e, quindi, del riconoscimento del diritto agli assegni familiari risultano come di seguito fissati per tutto l'anno 2026: 861,69 euro per il coniuge, per un genitore, per fratelli, sorelle e nipoti; 1.507,96 euro per due genitori ed equiparati. Il Direttore Generale Valeria Vittimberga ALLEGATO 1 Allegato 1 TABELLA PER LA CESSAZIONE O RIDUZIONE DELLA CORRESPONSIONE DEGLI ASSEGNI FAMILIARI (AI LAVORATORI AUTONOMI) O DELLE QUOTE DI MAGGIORAZIONE DI PENSIONE (AI PENSIONATI DELLE GESTIONI SPECIALI PER I LAVORATORI AUTONOMI) DAL 1° GENNAIO 2026 Da applicare alla generalità dei soggetti interessati, con esclusione di quelli indicati nelle successive tabelle 2, 3 e 4 Reddito familiare annuale oltre il Reddito familiare annuale oltre il quale cessa la corresponsione di quale cessa la corresponsione Nucleo familiare tutti gli assegni familiari o quote del trattamento di famiglia di maggiorazione di pensione Euro Euro 2 persone 18.449,64 22.095,43 3 persone 23.722,74 28.405,80 4 persone 28.330,88 33.927,86 5 persone 32.942,88 39.449,99 6 persone 37.334,79 44.710,64 7 o più persone 41.725,93 49.970,46 Allegato 2 TABELLA PER LA CESSAZIONE O RIDUZIONE DELLA CORRESPONSIONE DEGLI ASSEGNI FAMILIARI (AI LAVORATORI AUTONOMI) O DELLE QUOTE DI MAGGIORAZIONE DI PENSIONE (AI PENSIONATI DELLE GESTIONI SPECIALI PER I LAVORATORI AUTONOMI) DAL 1° GENNAIO 2026 Da applicare ai soggetti cui si corrispondono gli assegni familiari o le quote di maggiorazione di pensione che siano nella condizione di vedovo/a, divorziato/a, separato/a legalmente, abbandonato/a, celibe o nubile. Reddito familiare annuale oltre il Reddito familiare annuale oltre il quale cessa la corresponsione di quale cessa la corresponsione tutti gli assegni familiari o quote Nucleo familiare del trattamento di famiglia di maggiorazione di pensione (+ 10 per cento) (+ 10 per cento) Euro Euro 2 persone 20.294,60 24.304,97 3 persone 26.095,01 31.246,38 4 persone 31.163,97 37.320,65 5 persone 36.237,17 43.394,99 6 persone 41.068,27 49.181,70 7 o più persone 45.898,52 54.967,51 Allegato 3 TABELLA PER LA CESSAZIONE O RIDUZIONE DELLA CORRESPONSIONE DEGLI ASSEGNI FAMILIARI (AI LAVORATORI AUTONOMI) O DELLE QUOTE DI MAGGIORAZIONE DI PENSIONE (AI PENSIONATI DELLE GESTIONI SPECIALI PER I LAVORATORI AUTONOMI) DAL 1° GENNAIO 2026 Da applicare ai soggetti nel cui nucleo familiare siano comprese persone, per le quali possono attribuirsi i trattamenti di famiglia, dichiarate totalmente inabili. Reddito familiare annuale oltre il Reddito familiare annuale oltre il quale cessa la corresponsione di quale cessa la corresponsione tutti gli assegni familiari o quote Nucleo familiare del trattamento di famiglia di maggiorazione di pensione (+ 50 per cento) (+ 50 per cento) Euro Euro 2 persone 27.674,46 33.143,15 3 persone 35.584,11 42.608,70 4 persone 42.496,32 50.891,79 5 persone 49.414,32 59.174,99 6 persone 56.002,19 67.065,96 7 o più persone 62.588,90 74.955,69 Allegato 4 TABELLA PER LA CESSAZIONE O RIDUZIONE DELLA CORRESPONSIONE DEGLI ASSEGNI FAMILIARI (AI LAVORATORI AUTONOMI) O DELLE QUOTE DI MAGGIORAZIONE DI PENSIONE (AI PENSIONATI DELLE GESTIONI SPECIALI PER I LAVORATORI AUTONOMI) DAL 1° GENNAIO 2026 Da applicare ai soggetti cui si corrispondono gli assegni familiari o le quote di maggiorazione che siano nella condizione di vedovo/a, divorziato/a, separato/a legalmente, abbandonato/a, celibe o nubile, nonchè nel cui nucleo familiare siano comprese persone, per le quali possono attribuirsi i trattamenti di famiglia, dichiarate totalmente inabili. Reddito familiare annuale oltre il Reddito familiare annuale oltre il quale cessa la corresponsione di quale cessa la corresponsione tutti gli assegni familiari o quote Nucleo familiare del trattamento di famiglia di maggiorazione di pensione (+60 per cento) (+ 60 per cento) Euro Euro 2 persone 29.519,42 35.352,69 3 persone 37.956,38 45.449,28 4 persone 45.329,41 54.284,58 5 persone 52.708,61 63.119,98 6 persone 59.735,66 71.537,02 7 o più persone 66.761,49 79.952,74

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La Circolare INPS 32/2026 è il riferimento normativo per l'aggiornamento annuale dei limiti di reddito familiare, rivalutazione per inflazione programmata, assegni familiari ai lavoratori autonomi e quote di maggiorazione di pensione. Commercialisti e consulenti del lavoro la consultano per verificare la cessazione o riduzione dei trattamenti di famiglia, il riconoscimento del carico familiare, e l'applicazione delle maggiorazioni per vedovanza, inabilità totale e separazione legale.

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