Convenzione fra l’INPS e l'Ente Bilaterale per i Servizi ai Lavoratori (E.SE.LAV.), avente a oggetto la riscossione dei contributi da destinare al finanziamento delle attività dell’Ente medesimo. Istruzioni contabili e variazione al piano dei conti
Convenzione fra l’INPS e l'Ente Bilaterale per i Servizi ai Lavoratori (E.SE.LAV.), avente a oggetto la riscossione dei contributi da destinare al finanziamento delle attività dell’Ente medesimo. Istruzioni contabili e variazione al piano dei conti
Testo normativo
Direzione Centrale Organizzazione
Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Bilanci, Contabilita' e Servizi Fiscali
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Roma, 27/03/2026 Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale
Circolare n. 34
E, per conoscenza,
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Amministrazione
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Allegati n.2
OGGETTO: Convenzione fra l’INPS e l'Ente Bilaterale per i Servizi ai Lavoratori
(E.SE.LAV.), avente a oggetto la riscossione dei contributi da
destinare al finanziamento delle attività dell’Ente medesimo.
Istruzioni contabili e variazione al piano dei conti
SOMMARIO: Con la presente circolare si forniscono istruzioni operative per l’applicazione
della convenzione stipulata tra l’INPS e l'Ente Bilaterale per i Servizi ai
Lavoratori (E.SE.LAV.) per la riscossione dei contributi da destinare al
finanziamento delle attività dell’Ente medesimo.
INDICE
1.Premessa
2. Modalità di riscossione. Assegnazione codice tributo. Compilazione del modello F24
3. Misura del contributo
4.Modalità di compilazione del flusso UniEmens
5. Riversamento e controlli.Modalità di applicazione della trattenuta di cui all’articolo 5, comma
3, della convenzione
6. Fornitura dati. Modalità di accreditamento
7.Costi e fatturazione
8. Clausola di salvaguardia
9.Recesso, risoluzione e sospensione della convenzione
10. Istruzioni contabili
1. Premessa
In data 1° dicembre 2025 è stata sottoscritta una convenzione tra l’INPS e l’Ente Bilaterale per
i Servizi ai Lavoratori (E.SE.LAV.), di seguito anche Ente, sulla base dello schema
convenzionale adottato con la determinazione del Commissario Straordinario n. 71 del 18
ottobre 2023, per la riscossione dei contributi da destinare al finanziamento dell’Ente stesso
(Allegato n. 1).
La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2026 ed è rinnovabile per un ulteriore triennio
su specifica richiesta dell’Ente da fare pervenire entro il mese di giugno 2026 all’Istituto a
mezzo posta elettronica certificata (PEC). Alla data di scadenza, in mancanza di tale istanza, la
convenzione cesserà di essere valida ed efficace e l’Istituto interromperà l’esecuzione del
servizio di riscossione dei contributi senza necessità di ulteriori atti e comunicazioni. È
comunque fatta salva la facoltà, in capo a ciascuna delle parti, di recedere dalla convenzione
con apposita comunicazione scritta da fare pervenire all’altra a mezzo PEC.
Di seguito si illustrano le principali norme della convenzione.
2. Modalità di riscossione. Assegnazione codice tributo. Compilazione del modello F24
L’Ente Bilaterale per i Servizi ai Lavoratori (E.SE.LAV.) affida all’INPS il servizio per la
riscossione dei contributi previsti per il finanziamento delle attività dello stesso, così come
stabilito nella contrattazione collettiva di riferimento. La riscossione dei contributi è effettuata
dall’INPS, per conto dell’Ente, contestualmente alla riscossione dei contributi obbligatori dovuti
dai datori di lavoro all’INPS.
Il versamento di tali contributi deve avvenire tramite il modello F24, utilizzando il codice tributo
“ESE6” attribuito dall’Agenzia delle Entrate, a seguito della richiesta inoltrata dall’INPS per
conto dell’Ente, con la risoluzione n. 5/E del 4 febbraio 2026.
In particolare, i datori di lavoro, ai fini del versamento dei contributi in oggetto, devono
indicare, in sede di compilazione del modello F24, distintamente dai dati relativi al pagamento
dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori, la causale “ESE6” nella sezione “INPS”,
nel campo “causale contributo”, in corrispondenza, esclusivamente, del campo “importi a
debito versati”. Inoltre, nella stessa sezione deve essere indicato:
- nel campo “codice sede”, il codice della sede INPS competente;
- nel campo “matricola INPS/codice INPS/filiale azienda”, la matricola INPS del datore di
lavoro;
- nel campo “periodo di riferimento”, nella colonna “da mm/aaaa”, il mese e l’anno di
competenza, nel formato MM/AAAA; la colonna “a mm/aaaa” non deve essere valorizzata.
L’Ente provvede a comunicare ai datori di lavoro aderenti le modalità per la concreta attuazione
delle procedure di versamento.
Gli importi che, allo specifico titolo, vengono indicati dai datori di lavoro nel modello F24 sono
versati dall’INPS sul conto corrente indicato dall’Ente, secondo le modalità e le tempistiche
descritte nel successivo paragrafo 5.
È escluso per l’INPS qualsiasi obbligo di esazione coattiva dei suddetti contributi e l’intervento
diretto o di controllo nei confronti dei datori di lavoro relativamente ai versamenti in
argomento.
3. Misura del contributo
La misura del contributo è stata comunicata all’INPS da parte dell’Ente, al quale compete ogni
ulteriore attività informativa nei confronti dei datori di lavoro e ogni forma di controllo in ordine
al rispetto degli obblighi di versamento del predetto contributo.
L’Ente ha dichiarato all’atto della sottoscrizione della convenzione, mediante dichiarazione
sostitutiva, la misura e la periodicità del contributo per singolo lavoratore, che i datori di
lavoro, in applicazione delle previsioni contrattuali, sono tenuti a versare all’Ente; inoltre,
quest’ultimo è tenuto a comunicare tempestivamente all’Istituto le eventuali variazioni della
misura del contributo.
4. Modalità di compilazione del flusso UniEmens
I datori di lavoro interessati devono compilare il flusso UniEmens, all’interno del percorso
<DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <DatiParticolari>, <ConvBilat>, <Conv>,
secondo le seguenti indicazioni:
1. in corrispondenza dell’elemento <CodConv> deve essere inserito il codice “ESE6”;
2. in corrispondenza dell’elemento <Importo> deve essere inserito l’importo, a livello
individuale, del contributo dovuto per il lavoratore, come quota parte del versamento
effettuato con il modello F24 con il corrispondente codice;
3. l’elemento <Importo> contiene l’attributo <Periodo>, in corrispondenza del quale deve
essere indicato il mese di competenza, espresso nel formato “AAAA-MM”, a cui afferisce il
contributo in argomento e a cui fa riferimento il versamento effettuato con il modello F24.
5. Riversamento e controlli. Modalità di applicazione della trattenuta di cui all’articolo
5, comma 3, della convenzione
L’INPS, prima di effettuare il versamento delle quote da destinare al finanziamento delle
attività dell’Ente, si riserva di sottoporre a verifica di coerenza e congruità gli importi versati
dai datori di lavoro in base ai dati contenuti nel flusso UniEmense nel flusso del modello F24,
con facoltà di attivare segnalazioni qualificate all’Agenzia delle Entrate ai sensi dell’articolo 3,
comma 4, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge
19 dicembre 2019, n. 157, nonché segnalazioni puntuali all’Ente e ai datori di lavoro
interessati.
L’INPS corrisponde all’Ente, senza oneri a titolo di interessi o a qualsiasi altro titolo, gli importi
riscossi, al netto del rimborso spese, fatti salvi gli importi riscossi per il cui versamento
risulteranno utilizzati in compensazione crediti previdenziali incapienti e inesistenti.
Il versamento, in misura pari al 98% dei contributi mensili riscossi, al netto dei costi di
riscossione e fornitura dati, avviene, di norma, nel corso del mese successivo a quello di
elaborazione della denuncia mensile UniEmensa cui il versamento è collegato.
La percentuale residua trattenuta, pari al 2%, viene riversata, previo conguaglio con quanto
dovuto dall’Ente all’Istituto per le voci di costo di cui al successivo paragrafo 7, sub b) e sub d),
all’esito delle attività descritte nel medesimo paragrafo.
In relazione a tale trattenuta effettuata dall’Istituto, la misura viene concretamente applicata
secondo le modalità specificate al paragrafo 2 del messaggio n. 1399 dell’8 aprile 2024, il cui
contenuto si intende completamente richiamato.
In caso di risoluzione o recesso unilaterale dalla convenzione, le quote versate a titolo di
contributo per l’Ente successivamente alla data di cessazione del servizio, restano nella
disponibilità del datore di lavoro e devono essere oggetto di apposita richiesta di rimborso da
parte dello stesso.
Qualora l’importo delle rimesse monetarie dovute all’Ente risulti inferiore a 50,00 euro mensili,
l’Istituto provvede ad accantonare le somme dovute fino al raggiungimento di un importo da
versare pari o superiore a 50,00 euro.
Le rimesse monetarie sono effettuate dall’INPS su apposito conto corrente bancario intestato
all’Ente, che provvede a comunicare il relativo codice IBAN all’Istituto, secondo le modalità
telematiche dallo stesso indicate.
L’Istituto è esentato da ogni verifica in ordine alla correttezza di tale dato e, quindi, da ogni
responsabilità in ordine all’eventuale mancato accredito di somme a favore dell’Ente
conseguente all’erronea comunicazione da parte di quest’ultimo del codice IBAN.
I pagamenti sono effettuati previa verifica del possesso della regolarità contributiva dell’Ente
nei confronti dell’INPS, che viene effettuata attraverso la procedura “Durc on line”. In caso di
esito di irregolarità nella sezione INPS del Documento “Verifica regolarità contributiva” o nei
casi in cui non sia possibile procedere alla verifica con le modalità indicate, le rimesse
monetarie all’Ente sono sospese in attesa della regolarizzazione della posizione contributiva o
della conclusione degli accertamenti istruttori che consentano la definizione del procedimento
di verifica. A seguito di regolarizzazione o definizione positiva dell’accertamento istruttorio, il
riversamento viene effettuato alla prima scadenza utile prevista dalle procedure dell’Istituto.
Si precisa che l'INPS è sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità qualora le rimesse monetarie
dovessero avvenire oltre il termine convenuto a causa di difficoltà operative connesse alle
esigenze prioritarie di assolvimento dei compiti istituzionali.
6. Fornitura dati. Modalità di accreditamento
I dati relativi ai versamenti, nonché i dati di cui all’articolo 86, comma 13-bis,del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, contenuti nel flusso UniEmens erelativi a ciascun
lavoratore, sono forniti dall'INPS al completamento della elaborazione delle denunce UniEmens
in collaborazione con la società INPS Servizi S.p.A., direttamente dai sistemi informativi
dell’Istituto.
L’accesso al sistema, al fine di operare il prelievo dei dati, è consentito agli operatori dell'Ente
Bilaterale per i Servizi ai Lavoratori (E.SE.LAV.) autorizzati, esclusivamente attraverso
autenticazione con una delle seguenti tipologie di identità digitali: SPID di secondo livello, CIE
di livello 3 (Carta di Identità Elettronica) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi).
Le richieste di abilitazione devono essere inoltrate a mezzo PEC all’indirizzo
dc.tecnologiainformaticaeinnovazione@postacert.inps.gov.it, utilizzando l’apposito modulo,
denominato “Richiesta di abilitazione ai servizi telematici”, disponibile nella sezione moduli del
sito istituzionale, che deve essere sottoscritto dall’operatore e dal legale rappresentante
dell’Ente Bilaterale per i Servizi ai Lavoratori (E.SE.LAV.) e trasmesso unitamente a una copia
dei documenti di identità dei firmatari. Ai fini della compilazione del modulo è necessario
indicare il Codice Tributo “ESE6” (cfr. il paragrafo 2 della presente circolare).
Analogamente, al venire meno dei presupposti per l’accesso, si deve richiedere la revoca delle
abilitazioni inoltrando la richiesta al medesimo indirizzo PEC.
Il sistema è accessibile utilizzando il servizio “Enti bilaterali: download dei file dati relativi ai
versamenti e ai lavoratori” presente sul sito istituzionale dell’Istituto.
Eventuali richieste di assistenza devono essere inoltrate alla casella istituzionale
assistenza.entibilaterali@inps.it.
Le modalità di fornitura e le specifiche tecniche-operative con cui i suddetti dati sono resi
disponibili sono contenute nell’allegato Tecnico denominato “Tracciati File Enti Bilaterali”,
disponibile accedendo al citato servizio.
7. Costi e fatturazione
Per il servizio di riscossione dei contributi e di fornitura dati, l’Ente corrisponde all’Istituto, a
titolo di rimborso dei relativi costi, gli importi di seguito indicati:
a) 7.200,00 euro una tantum, per il finanziamento degli oneri connessi allo sviluppo e alla
gestione di procedure amministrative e informatiche connesse alla convenzione;
b) 1.900,00 euro annui, per il finanziamento dei costi ricorrenti;
c) 0,32 euro per ogni rigo del modello F24 utilizzato, comprensivi del costo delle attività di
gestione della riscossione, del controllo, del riversamento del contributo all’Ente versato dai
datori di lavoro, nonché del costo per il servizio di fornitura dei dati;
d) il rimborso degli oneri sostenuti dall’Istituto per la riscossione tramite modello F24 in base
alla convenzione stipulata tra l’Agenzia delle Entrate e l’INPS.
Il costo di cui alla lettera a) è stato corrisposto e fatturato all’atto della stipula della
convenzione.
Il costo di cui alla lettera b), riferito a ogni anno civile o frazione di esso, e il costo di cui alla
lettera d), che sarà determinato successivamente alla comunicazione del costo e alla
fatturazione del servizio da parte dell’Agenzia delle Entrate all’INPS, sono conguagliati con la
percentuale del 2% trattenuta dall’Istituto sui versamenti mensili, entro il mese di maggio
dell’anno successivo a quello di riferimento. Qualora tale conguaglio non consenta di
recuperare la somma dovuta, l’Istituto comunica all’Ente, tramite PEC, l’importo del debito
residuo unitamente al termine ultimo per procedere al versamento dello stesso. Tale importo
deve essere versato dall’Ente mediante bonifico sul conto di contabilità speciale della Tesoreria
dello Stato, IBAN IT75A0100004306CS0000009601 (ALIAS CS-348-0001339), intestato a INPS
Direzione Generale - con la seguente causale: “denominazione Ente – costo annuale
Convenzione per riscossione quote di finanziamento Ente Bilaterale/Fondo/Cassa”.
Il costo di cui alla lettera c) è trattenuto mensilmente dal totale delle somme riscosse a favore
dell’Ente nel periodo di riferimento.
L’Istituto procede alla revisione dei costi di cui alle suddette lettere b), c) e d), in ragione delle
risultanze derivanti dalla contabilità analitica. Al fine di garantire la copertura dei costi
ricorrenti di gestione, i costi di cui alle lettere b) e c) possono essere oggetto di revisione
annuale anche in funzione:
- del numero di soggetti che sottoscriveranno la convenzione;
- della gravosità delle attività di controllo a cui dovranno essere sottoposti i riversamenti
disposti a favore del singolo Ente;
- degli adeguamenti delle procedure informatiche che si renderanno necessarie per la corretta
gestione delle procedure.
A tale fine, l’Istituto procede a una ricognizione dello stato delle convenzioni sottoscritte e della
gravosità delle attività di controllo resesi necessarie, trascorso un anno dalla data di adozione
dello schema di convenzione, assumendo tali dati come elementi per l’eventuale
rideterminazione dei costi suddetti.
L’eventuale variazione dei costi è oggetto di apposita comunicazione all’Ente, a seguito della
quale quest’ultimo ha facoltà di esercitare il recesso dalla convenzione entro il termine di 60
giorni dalla sua ricezione.
Si precisa che è a carico dell’Ente ogni altro onere inerente alla convenzione.
L’Istituto provvede a emettere le relative fatture in modalità elettronica in applicazione
dell’articolo 1, comma 916, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
8. Clausola di salvaguardia
L'INPS è esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità nei confronti dei datori di lavoro tenuti al
versamento dei contributi, nonché verso terzi, derivante dall’applicazione della convenzione. In
particolare, l’Istituto si intende sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di
pignoramento eseguito dai creditori dell’Ente sulle somme oggetto della convenzione, anche in
relazione a pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula della stessa.
Si precisa che i rapporti conseguenti all’attuazione della convenzione, compresi quelli relativi
all’eventuale restituzione delle somme versate dai datori di lavoro per i relativi contributi,
devono essere instaurati direttamente tra l’Ente e i datori di lavoro interessati.
9. Recesso, risoluzione e sospensione della convenzione
Al verificarsi di una delle cause di risoluzione previste dall’articolo 9, comma 9, della
convenzione, l’Istituto comunica all’Ente la propria volontà di avvalersi della risoluzione, ai
sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 del codice civile.
La convenzione si intende altresì risolta di diritto, con conseguente interruzione del servizio,
laddove l’Ente non provveda al pagamento, nel termine assegnato dall’INPS, degli importi a
debito residui relativi ai costi di cui all’articolo 7, comma 3, lettere b) e d), della convenzione.
La cessazione del servizio di riscossione del contributo, a seguito della risoluzione della
convenzione o di recesso, ha effetto immediato, tenuto comunque conto dei tempi tecnici
procedurali.
L’Istituto si riserva di sospendere l’efficacia della convenzione nel caso in cui l’Ente sia
sottoposto a procedimento giudiziale da parte delle competenti autorità per fattispecie di reato
connesse alla sfera patrimoniale.
Le comunicazioni inerenti alla cessazione anticipata e/o alla sospensione degli effetti della
convenzione sono effettuate tramite PEC.
10. Istruzioni contabili
Ai fini della contabilizzazione dei contributi riscossi e riversati per conto dell'Ente Bilaterale per i
Servizi ai Lavoratori (E.SE.LAV.) in forza della convenzione stipulata con l’INPS, si fa rinvio alle
istruzioni contabili fornite con la circolare n. 112 del 30 dicembre 2024, comuni a tutti gli Enti
aderenti allo schema convenzionale in argomento, con esclusione del conto di debito per
contributi da riversare che trova specificazione per ciascun Ente.
Pertanto, in base alla convenzione in argomento, per dell'Ente Bilaterale per i Servizi ai
Lavoratori (E.SE.LAV.) si istituisce il seguente conto di debito:
- GPA18418 - Debito per contributi verso E.SE.LAV - codice ESE6, riscossi per suo conto.
In allegato la variazione al piano dei conti (Allegato n. 2).
Il Direttore Generale
Valeria Vittimberga
ALLEGATO 1
CONVENZIONE TRA L'INPS E L'ENTE BILATERALE/FONDO/CASSA PER LA
RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI DA DESTINARE AL FINANZIAMENTO DELL'ENTE
BILATERALE/FONDO/CASSA
- L' Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) con sede in Roma (RM), Via Ciro il
Grande n. 21, 00144, codice fiscale 80078750587, nella persona del Direttore Centrale
Organizzazione, Maria Grazia Sampietro, giusta determinazione del Commissario Straordinario n.
71/2023 (di seguito denominato “Istituto” o “INPS” o, congiuntamente all'Ente Bilaterale/
Fondo/Cassa, "le Parti");
E
- L'ENTE BILATERALE PER I SERVIZI AI LAVORATORI (E.SE.LAV.), con sede in
Roma, Via Nazionale 172, codice fiscale 96571960580, legalmente rappresentato da Sig. Andrea
Maurelli (di seguito denominato “Ente”);
PREMESSO CHE
• il CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I LAVORATORI ED
IMPIEGATI DELLE IMPRESE OPERANTINEL SETTORE DEI SERVIZI DI PULIZIA,
MULTISERVIZI E ATTIVITA' AFFINI sottoscritto in data 19 giugno 2023, tra: F.I.LA.
FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI per la parte sindacale dei lavoratori, e CO.N.A.P.I.
NAZIONALE per la parte datoriale, dispone all'articolo 6 il versamento in favore di E.SE.LAV.;
VISTI
• l'articolo 2, lettera h, del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276, che definisce gli Enti
Bilaterali quali "organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori
di lavoro comparativamente più rappresentative, quali sedi privilegiate per la regolazione del
mercato del lavoro attraverso: la promozione di una occupazione regolare e di qualità;
l'intermediazione nell'incontro tra domanda e offerta di lavoro; la programmazione di attività
formative e la determinazione di modalità di attuazione della formazione professionale in azienda;
la promozione di buone pratiche contro la discriminazione e per la inclusione dei soggetti più
svantaggiati; la gestione mutualistica di fondi per la formazione e l'integrazione del reddito; la
certificazione dei contratti di lavoro e di regolarità o congruità contributiva; lo sviluppo di azioni
inerenti la salute e la sicurezza sul lavoro; ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o
dai contratti collettivi di riferimento";
• il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera
circolazione di tali dati (Regolamento generale sulla protezione dei dati), di seguito, per brevità,
"Regolamento UE";
• il "Codice in materia di protezione dei dati personali", decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
così come integrato e modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 e dal decreto-legge
8 ottobre 2021, n. 139 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205, di
seguito, per brevità, il "Codice";
• l'articolo 86, comma 13-bis, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, introdotto
dall'articolo 4, comma 9-duodecies, del decreto legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con
modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, il quale dispone che l'INPS, nel caso di stipula di
specifiche convenzioni che prevedano servizi di raccolta dei contributi o diversi servizi
amministrativi con enti bilaterali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276, ovvero con fondi sanitari e casse aventi fine assistenziale integrativi del
servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
all'articolo 51, comma 2, lettera a), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, è autorizzato al trattamento dei dati connessi alla attuazione delle
convenzioni nonché a trasferire ai predetti soggetti i dati anagrafici, retributivi, contributivi e di
servizio di cui dispone necessari per la realizzazione delle finalità istituzionali e che incombe sui
soggetti parte delle convenzioni fornire ai lavoratori e ai datori di lavoro idonea informativa in
attuazione degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016;
• il Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 2 luglio 2015, n. 393 recante
"Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra PP.AA.";
• la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 19 gennaio 2022, n. 4, con la quale è stato
adottato il testo dell'accordo quadro di servizio tra INPS e Inps Servizi S.p.A., che prevede
all'articolo 1 la possibilità per la Società di svolgere il servizio di fornitura dati di cui all'articolo 6
della presente Convenzione;
• la nota prot. 15/IV/16029 del 23 settembre 2009 con la quale il Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali ha espresso il suo orientamento positivo per l'effettuazione da parte dell'Istituto del
servizio di riscossione dei contributi da destinare al finanziamento degli Enti Bilaterali "nell'ambito
della propria autonomia decisionale" di cui alla legge 9 marzo 1989, n. 88;
• la determinazione commissariale dell'INPS n. 71 del 18 ottobre 2023, con la quale è stato adottato
lo schema di Convenzione quadro per la riscossione dei contributi da destinare al finanziamento
degli Enti Bilaterali/Fondi/Casse;
CONSIDERATO
• che il servizio oggetto della presente Convenzione non interferisce con lo svolgimento delle
attività istituzionali;
• che l'Ente ha presentato all'INPS apposita istanza di sottoscrizione della presente Convenzione;
• che l'Ente ha dichiarato di disporre di un assetto organizzativo adeguato allo svolgimento dei
propri compiti istituzionali e, nello specifico, dei controlli previsti nell'ambito della presente
Convenzione, anche con riguardo alle risorse professionali allo scopo utilizzate;
• che i servizi INPS di cui all'articolo 1 della presente convenzione potranno essere resi in via
diretta e attraverso INPS Servizi S.p.A., designato quale responsabile del trattamento ai sensi
dell'articolo 28 del Regolamento UE 2016/679;
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE
ARTICOLO 1
Oggetto
1. La presente Convenzione ha ad oggetto l'affidamento da parte dell'Ente all'INPS del servizio di
riscossione dei contributi versati dai datori di lavoro per il finanziamento delle attività dell'Ente,
nonché la fornitura dei relativi dati anagrafici, retributivi, contributivi e di servizio di cui l'Istituto
dispone e che risultino necessari per la realizzazione delle finalità istituzionali dell'Ente stesso.
2. L'Istituto potrà fornire i servizi di cui alla presente Convenzione in via diretta nonché attraverso
Inps Servizi S.p.A..
ARTICOLO 2
Modalità di riscossione
1. La riscossione dei contributi, di cui al precedente articolo 1, sarà effettuata dall'INPS, per conto
dell'Ente, contestualmente alla riscossione dei contributi obbligatori dovuti dai datori di lavoro
all'INPS.
2. L'INPS è esonerato da ogni responsabilità qualora i datori di lavoro non provvedano al
versamento dei contributi di cui alla presente Convenzione e non è tenuto ad effettuare accertamenti
in ordine al rispetto degli obblighi di versamento dei contributi stabiliti dall'Ente ovvero dai relativi
accordi e contratti di lavoro ai fini del finanziamento dell'Ente medesimo.
3. E' altresì escluso ogni obbligo di riscossione coattiva dei predetti contributi da parte dell'INPS.
ARTICOLO 3
Procedura di versamento dei contributi
1. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto negli articoli 1 e 2, l'Ente provvede a comunicare ai
datori di lavoro interessati le modalità di versamento dei contributi.
2. In caso di adozione di modifiche alle procedure e/o alle modalità per il versamento dei contributi
obbligatori, sarà cura dell'INPS indicare, nell'ambito delle relative istruzioni fornite ai datori di
lavoro, anche le eventuali variazioni relative alle modalità di evidenziazione del contributo di cui
all'articolo 1.
3. L'INPS attribuisce all'Ente un codice da inserire all'interno della dichiarazione
retributiva/contributiva mensile (di seguito, “UniEmens”).
4. Al fine di consentire ai datori di lavoro di effettuare il versamento dei contributi di cui all'articolo
1, è assegnato all'Ente da parte dell'Agenzia delle Entrate, su richiesta dell'Istituto, una specifica
causale (codice) che i datori di lavoro tenuti al versamento inseriscono nel campo dedicato della
Sezione INPS della delega di pagamento del modello F24, cui dovrà corrispondere l'ammontare
della quota destinata al finanziamento dell'Ente.
5. Il versamento del contributo all'Ente si perfeziona a condizione che nella delega di pagamento
del modello F24 sia indicata la corrispondente causale attribuita all'Ente e il relativo importo a
titolo di contribuzione per l'Ente.
6. L'INPS non può utilizzare le somme destinate all'Ente per recuperare crediti contributivi non
corrisposti dai datori di lavoro.
ARTICOLO 4
Misura del contributo
1. La misura del contributo è comunicata all'INPS da parte dell'Ente, al quale compete ogni attività
informativa nei confronti dei datori di lavoro e ogni forma di controllo in ordine al rispetto degli
obblighi di versamento del predetto contributo.
2. L'Ente, al fine di adempiere alla comunicazione di cui al comma 1, è tenuto a dichiarare all'atto
della sottoscrizione della presente Convenzione, mediante dichiarazione sostitutiva resa in
conformità al modello allegato alla medesima che ne costituisce parte integrante (Allegato 1), la
misura e la periodicità del contributo per singolo lavoratore, che i datori di lavoro, in applicazione
delle previsioni contrattuali, sono tenuti a versare all'Ente.
3. L'Ente è tenuto a comunicare tempestivamente all'Istituto le eventuali variazioni della misura del
contributo sulla base delle modalità definite dall'Istituto medesimo.
ARTICOLO 5
Versamento delle quote da destinare al finanziamento dell'Ente Bilaterale/Fondo/Cassa
1. L'INPS prima di effettuare il versamento delle quote da destinare al finanziamento dell'Ente, si
riserva di sottoporre a verifica di coerenza e congruità gli importi versati dai datori di lavoro in base
ai dati contenuti nel flusso UniEmens relativi ai contributi dovuti di cui alla presente Convenzione e
nel flusso del modello F24, con facoltà di attivare segnalazioni qualificate ad Agenzia delle Entrate
ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, nonché segnalazioni puntuali all'Ente e ai
datori di lavoro interessati.
2. L'INPS corrisponde all'Ente, senza oneri a titolo di interessi o a qualsiasi altro titolo, gli importi
riscossi mediante modello F24, al netto del rimborso spese di cui all'articolo 7, fatti salvi gli importi
riscossi per il cui versamento risulteranno utilizzati in compensazione crediti previdenziali
incapienti e inesistenti.
3. Il versamento, pari al 98 % dei contributi mensili riscossi, al netto dei costi di riscossione e
fornitura dati, avverrà di norma nel corso del mese successivo a quello di elaborazione della
denuncia mensile Uniemens a cui il versamento è collegato. La percentuale residua trattenuta sarà
riversata, previo eventuale conguaglio con quanto dovuto dall'Ente all'Istituto per le voci di costo di
cui alle lettere b) e d) del comma 3 dell'articolo 7, all'esito dell'emissione della fattura relativa a tale
ultima voce di costo e in ogni caso non oltre il 31 maggio dell'anno successivo a quello di
riferimento.
4. In caso di risoluzione o recesso unilaterale dalla presente Convenzione, le quote versate a titolo
di contributo per l'Ente successivamente alla data di cessazione del servizio, restano nella
disponibilità del datore di lavoro e dovranno essere oggetto di apposita richiesta di rimborso da
parte dello stesso.
5. Qualora l'importo delle rimesse monetarie dovute all'Ente risulti inferiore ad Euro 50,00
(cinquanta/00) mensili, l'Istituto provvederà ad accantonare le somme dovute fino al
raggiungimento di un importo da versare pari o superiore ad Euro 50,00.
6. Le rimesse monetarie all'Ente, conseguenti all'applicazione della presente Convenzione, sono
effettuate dall'INPS su apposito conto corrente bancario intestato all'Ente che provvede a
comunicare all'Istituto il relativo codice IBAN, secondo le modalità telematiche dallo stesso
indicate.
7. L'Istituto è esentato da ogni verifica in ordine alla correttezza di tale dato e, quindi, da ogni
responsabilità in ordine all'eventuale mancato accredito di somme a favore dell'Ente conseguente
all'erronea comunicazione da parte di quest'ultimo del codice IBAN.
8. I pagamenti sono effettuati previa verifica del possesso della regolarità contributiva dell'Ente nei
confronti dell'INPS che verrà effettuata attraverso la procedura Durc on line. In caso di esito di
irregolarità nella sezione Inps del Documento “Verifica regolarità contributiva” ovvero nei casi in
cui non sia possibile procedere alla verifica con le modalità indicate, le rimesse monetarie all'Ente
sono sospese in attesa della regolarizzazione della posizione contributiva o della conclusione degli
accertamenti istruttori che consentano la definizione del procedimento di verifica. In caso di
regolarizzazione o definizione positiva dell'accertamento istruttorio, il riversamento viene effettuato
alla prima scadenza utile prevista dalle procedure dell'Istituto.
9. L'INPS è sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità qualora le rimesse di cui al comma 6
dovessero avvenire oltre il termine convenuto a causa di difficoltà operative connesse alle esigenze
prioritarie di assolvimento dei compiti istituzionali.
ARTICOLO 6
Fornitura dati
1. I dati relativi ai versamenti nonché i dati di cui all'articolo 86, comma 13-bis del d. lgs. n. 276/03
contenuti nel flusso UniEmens relativi a ciascun lavoratore, sono forniti dall'INPS al
completamento della elaborazione delle denunce UniEmens, secondo le tempistiche e modalità di
cui all'Allegato tecnico (Allegato 2), che costituisce parte integrante della presente Convenzione.
2. I trattamenti dei dati effettuati per effetto della presente Convenzione sono progettati in
conformità all'articolo 32 del Regolamento UE e all'articolo 2-ter del Codice, nonché al
provvedimento del Garante n. 393 del 2 luglio 2015 recante “Misure di sicurezza e modalità di
scambio dei dati personali tra Pubbliche Amministrazioni”, debitamente attualizzato alla luce della
normativa vigente in materia.
3. Non può essere effettuata alcuna fornitura di dati diversi da quelli espressamente menzionati
nella presente Convenzione.
ARTICOLO 7
Costi e fatturazione
1. L'Ente prende espressamente atto e accetta che l'espletamento del servizio oggetto della presente
Convenzione comporta per l'Istituto lo sviluppo e la gestione di procedure amministrative e
informatiche.
2. L'Ente si impegna a rimborsare all'INPS gli oneri sostenuti per l'espletamento del servizio
oggetto della presente Convenzione, nella misura e con le modalità indicate ai commi seguenti.
3. Per il servizio di riscossione dei contributi e di fornitura dati di cui alla presente Convenzione,
l'Ente corrisponde all'Istituto, a titolo di rimborso dei relativi costi, gli importi di seguito indicati:
a) Euro 7.200,00 una tantum, per il finanziamento degli oneri connessi all'atto della sottoscrizione
della Convenzione, da corrispondere prima della stipula della Convenzione medesima;
b) Euro 1.900,00 annui, per il finanziamento dei costi ricorrenti;
c) Euro 0,32 per ogni rigo di F24 utilizzato, comprensivi del costo delle attività di gestione della
riscossione, del controllo, del riversamento del contributo all'Ente versato dai datori di lavoro
nonché del costo per il servizio di fornitura dei dati di cui al comma 1 dell'articolo 6;
d) Rimborso degli oneri sostenuti dall'Istituto per la riscossione tramite F24 in base alla
Convenzione stipulata tra l'Agenzia delle Entrate e l'INPS.
Le fatture relative a costi non soggetti ad Iva sono soggette ad imposta di bollo ove superiori ai
limiti di Euro 77,47.
4. Il costo di cui alla lettera a) del comma 3 è versato dall'Ente mediante bonifico sul conto corrente
di contabilità speciale n. 1339 - presso la Tesoreria provinciale di Roma, intestato all'Inps,
contraddistinto dall'IBAN IT97C0100003245348200001339 - con la seguente causale:
“denominazione Ente - costo attivazione Convenzione per riscossione quote di finanziamento Ente
Bilaterale/Fondo/Cassa”. La ricevuta di avvenuto pagamento deve essere trasmessa all'INPS prima
della sottoscrizione della presente Convenzione.
5. Il costo di cui alla lettera b) del comma 3 - riferito ad ogni anno civile o frazione di esso, con
riferimento all'anno della sottoscrizione e/o della cessazione della presente Convenzione - è
conguagliato con la percentuale trattenuta dall'Istituto sui versamenti mensili ai sensi dell'articolo 5,
entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello di riferimento. Qualora tale conguaglio non
consenta di recuperare la somma dovuta, sarà cura dell'Istituto comunicare, tramite Posta
Elettronica Certificata (PEC), all'Ente, l'importo del debito residuo unitamente al termine ultimo per
procedere al versamento dello stesso. Tale importo dovrà essere versato dall'Ente mediante bonifico
sul conto corrente di contabilità speciale n. 1339 - presso la Tesoreria provinciale di Roma,
intestato all'Inps, contraddistinto dall'IBAN IT97C0100003245348200001339 - con la seguente
causale: “denominazione Ente – costo annuale Convenzione per riscossione quote di finanziamento
Ente Bilaterale/Fondo/Cassa”.
6. Il costo di cui alla lettera c) del comma 3, è trattenuto mensilmente dal totale delle somme
riscosse a favore dell'Ente nel periodo di riferimento.
7. Il costo di cui alla lettera d) del comma 3, è riscosso nel corso dell'anno successivo a quello di
riferimento, successivamente alla comunicazione del costo ed alla fatturazione del servizio da parte
di Agenzia delle Entrate ad Inps e, comunque, non oltre la mensilità di maggio dell'anno successivo
a quello di riferimento. Nel caso in cui l'importo del versamento da effettuare a favore dell'Ente non
consenta di recuperare l'intera somma, si procederà secondo quanto previsto al comma 5 con
riferimento al recupero dei costi di cui alla lettera b) del comma 3.
8. L'Istituto procede alla revisione dei costi di cui alle lettere b), c) e d) del comma 3, in ragione
delle risultanze derivanti dalla contabilità analitica. Al fine di garantire la copertura dei costi
ricorrenti di gestione della convenzione, i costi di cui alle lettere b) e c) potranno essere oggetto di
revisione annuale anche in funzione: - del numero di enti che aderiranno alla presente Convenzione;
- della gravosità delle attività di controllo a cui dovranno essere sottoposti i riversamenti disposti a
favore del singolo Ente; - degli adeguamenti delle procedure informatiche. A tal fine, l'Istituto
procede ad una ricognizione dello stato delle convenzioni sottoscritte e della gravosità delle attività
di controllo resesi necessarie, trascorso un anno dalla data di adozione dello schema di
Convenzione assumendo tali dati come elementi per l'eventuale rideterminazione dei costi sopra
citati. L'eventuale variazione dei costi sarà oggetto di apposita comunicazione all'Ente, a seguito
della quale quest'ultimo ha facoltà di esercitare il recesso dalla Convenzione entro il termine di 60
giorni dalla sua ricezione.
9. E' a carico dell'Ente ogni altro onere inerente alla presente Convenzione.
10. L'Istituto provvede ad emettere le relative fatture in modalità elettronica in applicazione
dell'articolo 1, comma 916, legge 27 dicembre 2017, n. 205.
ARTICOLO 8
Clausola di salvaguardia
1. L'INPS è esonerato, come riconosciuto espressamente dall'Ente, da ogni e qualsiasi
responsabilità nei confronti dei datori di lavoro tenuti al versamento dei contributi nonché verso i
terzi, derivante dall'applicazione della presente Convenzione. In particolare, l'Istituto si intende
sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di pignoramento eseguito dai creditori dell'Ente
sulle somme oggetto della presente Convenzione, anche in relazione a pignoramenti in corso o già
eseguiti alla data di stipula della stessa.
2. I rapporti conseguenti alla attuazione della presente Convenzione, ivi compresi quelli relativi alla
eventuale restituzione delle somme versate dai datori di lavoro per i relativi contributi, dovranno
essere instaurati direttamente tra l'Ente e i datori di lavoro interessati.
3. L'Ente, anche attraverso l'utilizzo delle informazioni messe a disposizione dall'Istituto, è tenuto a
verificare sistematicamente la congruità delle somme versate dai datori di lavoro in relazione alle
proprie norme interne e a segnalare tempestivamente all'Istituto eventuali anomalie ovvero
comportamenti che possano arrecare danno all'Istituto ovvero ad altre Amministrazioni Pubbliche.
4. L'Ente è tenuto al rimborso delle spese sostenute dall'Istituto, a semplice presentazione di nota
specifica, laddove lo stesso risulti convenuto o chiamato in giudizio in controversie giudiziarie
attinenti alla legittimità, all'efficacia o comunque per questioni attinenti all'applicazione della
presente Convenzione.
5. Le spese di cui al precedente comma saranno quantificate nel rispetto di quanto previsto dalla
vigente normativa sui compensi professionali.
ARTICOLO 9
Sottoscrizione, recesso, risoluzione e sospensione dell'efficacia della Convenzione
1. Ai fini della sottoscrizione della Convenzione, il legale rappresentante dell'Ente deve essere in
possesso dei requisiti attestati mediante la dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 4. La
“dichiarazione sostitutiva" va trasmessa all'INPS prima della sottoscrizione della Convenzione
unitamente a una copia leggibile di un documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di
validità.
2. La sottoscrizione della Convenzione è effettuata dalle Parti in modalità digitale.
3. L'Ente si impegna a comunicare tempestivamente, con le modalità telematiche indicate
dall'Istituto, ogni variazione relativa ai propri dati identificativi, di contatto e ai poteri di
rappresentanza, indicati nella presente Convenzione nonché a produrre l'eventuale documentazione
a supporto.
4. L'Istituto si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dalla presente Convenzione nei seguenti
casi:
a) mancato rispetto degli obblighi nella stessa previsti a carico dell'Ente;
b) in tutti i casi in cui sorgano contestazioni attinenti all'uso della denominazione, dell'acronimo,
del logo dell'Ente nonché del legittimo esercizio dei poteri statutari;
c) eccessiva onerosità del servizio di riscossione delle quote da destinare al finanziamento dell'Ente
per il verificarsi di eventi straordinari e imprevedibili (articolo 1467 c.c.), che necessitino di
rilevanti interventi di natura procedurale e/o gestionale;
d) intervenuta adozione di disposizioni normative e/o regolamentari per le quali non sia possibile
applicare le disposizioni di cui all'articolo 12 e che rendano opportuna o necessaria, nell'interesse
dell'INPS, l'adozione di un nuovo testo convenzionale.
5. Prima di esercitare la facoltà di recesso unilaterale di cui al comma 4, l'INPS comunica all'Ente la
relativa decisione motivandola ai sensi della medesima disposizione.
6. Entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, l'Ente ha facoltà di
comunicare all'INPS le proprie osservazioni scritte, eventualmente corredate di relativa
documentazione.
7. Entro 30 giorni dalla ricezione delle osservazioni, l'INPS comunica all'Ente il recesso unilaterale
dalla presente Convenzione, motivandolo ai sensi delle disposizioni di cui al comma 4 e dando
ragione del mancato accoglimento delle eventuali osservazioni, ovvero la volontà di non procedere
al recesso in accoglimento di esse.
8. E' fatta, comunque, salva la facoltà di recesso a favore di ciascuna delle Parti, da esercitarsi con
apposita comunicazione scritta da far pervenire all'altra a mezzo posta elettronica certificata (PEC).
9. Tenuto conto che l'Ente è tenuto alla diligenza professionale di cui all'articolo 1176, comma 2
c.c., l'INPS ha facoltà di procedere alla risoluzione unilaterale di diritto della Convenzione, nelle
forme e secondo le modalità previste dall'articolo 1456 c.c., nei seguenti casi:
a. perdita da parte dell'Ente dei requisiti per accedere alla stipula della presente Convenzione;
b. qualora intervengano disposizioni normative e/o regolamentari che rendano impossibile la
prosecuzione delle attività di cui alla presente Convenzione;
c. mancato possesso o perdita, anche di uno solo dei requisiti prescritti dalla Convenzione
medesima o anche di uno solo dei requisiti attestati mediante dichiarazione sostitutiva;
d. ove siano rilevabili pregiudizi, irregolarità o conflitti di interessi a danno dell'Istituto ovvero di
altre Amministrazioni Pubbliche da parte dell'Ente;
e. perdita, in capo all'Ente, della capacità generale a stipulare con la Pubblica Amministrazione,
anche temporanea, in base alla normativa vigente;
f. eventuali misure inibitorie adottate da parte delle competenti autorità giudiziarie e/o
amministrative nei confronti dell'Ente e/o del suo legale rappresentante o di altri titolari di cariche
dell'Ente;
g. uso per fini diversi e fuorvianti da quanto previsto della presente Convenzione;
h. mancato rispetto della buona fede nell'esecuzione della Convenzione con particolare riferimento
al divieto di abuso dei diritti o delle facoltà da essa conferiti;
i. adozione da parte delle competenti autorità giudiziarie di misure cautelari personali riguardanti le
persone fisiche ricoprenti cariche sociali nazionali previste dallo Statuto dell'Ente per fatti compiuti
nell'esercizio delle proprie funzioni;
j. mancato rispetto degli obblighi, a carico dell'Ente, indicati nel successivo articolo 10 in materia di
protezione dei dati personali.
10. Laddove si verifichi una delle cause di risoluzione sopraelencate, l'INPS comunicherà all'Ente
la propria volontà di avvalersi della risoluzione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c..
11. La Convenzione s'intende, altresì, risolta di diritto, con conseguente interruzione del servizio,
laddove l'Ente non provveda al pagamento, nel termine assegnato dall'Inps, degli importi a debito
residui relativi ai costi di cui all'articolo 7, comma 3, lett. b) e d).
12. La cessazione del servizio di riscossione del contributo, a seguito della risoluzione della
presente Convenzione o recesso, avrà effetto immediato, tenuto comunque conto dei tempi tecnici
procedurali.
13. L'Istituto si riserva di sospendere l'efficacia della presente Convenzione, ove l'Ente sia
sottoposto a procedimento giudiziale da parte delle competenti autorità per fattispecie di reato
connesse alla sfera patrimoniale.
14. Le comunicazioni previste dal presente articolo vengono effettuate tramite posta elettronica
certificata (PEC).
ARTICOLO 10
Disposizioni in materia di protezione dei dati personali
1. Le Parti, per quanto di rispettiva competenza, quali Titolari del trattamento dei dati personali,
anche appartenenti alle categorie particolari di cui all'articolo 9 del Regolamento UE, oggetto della
presente Convenzione, si vincolano alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute dal
Regolamento UE e nel Codice, con particolare riferimento a ciò che concerne la sicurezza dei dati,
gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e del Garante per la
protezione dei dati personali.
2. Le Parti si impegnano a trattare i dati personali, osservando le misure di sicurezza e i vincoli di
riservatezza previsti dalla citata normativa europea e nazionale sulla protezione dei dati, ossia in
maniera da garantire un'adeguata sicurezza delle informazioni, compresa la protezione, mediante
l'adozione di misure tecniche e organizzative adeguate, al fine di scongiurare trattamenti non
autorizzati o illeciti, la perdita, la distruzione o il danno accidentali e, ai sensi dell'articolo 32 del
Regolamento UE, garantire un livello di sicurezza parametrato al rischio individuato.
3. Le Parti assicurano l'utilizzo del servizio esclusivamente nell'ambito delle regole e per le
specifiche finalità previste nella normativa citata in premessa e posta alla base della presente
Convenzione e osservano, in ogni fase del trattamento, il rispetto dei principi di liceità, correttezza
e trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della
conservazione, integrità, riservatezza e responsabilizzazione del Titolare, sanciti dagli articoli 5 e 6
del citato Regolamento UE.
4. In ogni caso di trattamento, le Parti si impegnano affinché i dati personali non vengano divulgati,
comunicati, ceduti a terzi né in alcun modo riprodotti al di fuori dei casi di previsione di legge.
5. Le operazioni di trattamento saranno consentite esclusivamente a soggetti che siano stati
designati quali responsabili del trattamento (articoli 28 e 4, n. 8 del Regolamento UE) o persone
autorizzate al trattamento dei dati (articoli 29 e 4, n. 10 del Regolamento UE e articolo 2-
quaterdecies del Codice). In conformità a ciò, le Parti provvederanno, sotto la propria responsabilità
e nell'ambito del proprio assetto organizzativo, ad impartire precise e dettagliate istruzioni agli
addetti al trattamento che, espressamente designati e autorizzati, avranno accesso ai dati.
6. Le Parti si impegnano a conservare le informazioni ricevute per il tempo strettamente necessario
ad effettuare le attività, così come dettagliate nei precedenti articoli e, di conseguenza, a cancellare i
dati ricevuti non appena siano stati realizzati gli scopi per cui si procede.
7. Entrambe le Parti (sia l'INPS che l'Ente), ai sensi dell'articolo 86, comma-13 bis, del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono tenute ad informare i lavoratori e i datori di lavoro
tenuti al versamento del contributo in merito al trattamento oggetto della presente Convenzione,
alle sue finalità e si impegnano a garantire l'esercizio dei diritti spettanti agli interessati ai sensi
degli articoli da 15 a 22 del Regolamento UE.
8. Per le finalità di cui al precedente comma, le Parti della presente Convenzione predispongono e
diffondono, ciascuna per i profili di competenza, una apposita informativa nei termini di cui agli
artt. 13 e 14 del Regolamento UE.
9. Le Parti si impegnano a collaborare nell'espletamento di eventuali attività di controllo previste
per verificare il rispetto dei vincoli di utilizzo dei servizi, previo preavviso tra le rispettive funzioni
organizzative preposte alla sicurezza, nonché ad offrire la propria collaborazione nell' espletamento
delle suddette attività.
10. Ciascuna delle Parti comunicherà tempestivamente all'altra le violazioni di dati o incidenti
informatici eventualmente occorsi nell'ambito dei trattamenti effettuati, che possano avere un
impatto significativo sui dati personali, in modo che ciascun Titolare, nei termini prescritti, possa
effettuare la dovuta segnalazione di c.d. “data breach” al Garante per la protezione dei dati
personali, ed eventualmente all'Interessato ai sensi degli articoli 33 e 34 del Regolamento UE.
ARTICOLO 11
Entrata in vigore e durata
1. La presente Convenzione ha efficacia dal novantesimo giorno successivo al perfezionamento
della sottoscrizione della stessa. L'avvenuta effettuazione degli adempimenti amministrativi
necessari per l'adeguamento delle procedure nonché l'adozione delle relative istruzioni
amministrative sono comunicate attraverso la pubblicazione di specifica circolare attuativa.
2. La medesima Convenzione ha durata fino al 31 dicembre 2026 e può essere rinnovata per una
sola volta per un ulteriore triennio.
3. L'Ente, ove avesse interesse alla prosecuzione del servizio per il triennio successivo, deve
inoltrare all'Istituto apposita istanza di convenzionamento entro il mese di giugno 2026.
4. Qualora pervenga la predetta istanza, la Convenzione si intende rinnovata tramite scambio di
posta elettronica certificata (PEC) e ha efficacia sino al 31 dicembre 2029.
5. In assenza della ricezione della predetta istanza di convenzionamento dell'Ente, la Convenzione
cessa di essere valida ed efficace alla data di scadenza senza la necessità di ulteriori atti o
comunicazioni.
6. L'Istituto si riserva la facoltà di disdettare il presente schema di Convenzione, con preavviso da
notificare mediante posta elettronica certificata (PEC) almeno sei mesi prima della data di
scadenza, qualora ritenga necessario l'adozione di un nuovo testo convenzionale.
ARTICOLO 12
Revisioni e integrazioni
La presente Convenzione può essere modificata, integrata e/o aggiornata esclusivamente in forma
scritta con appositi atti aggiuntivi, e con le medesime modalità previste per la sua adozione, qualora
nel corso della sua vigenza intervengano nuove disposizioni legislative e/o regolamentari in
materia, ovvero ogniqualvolta le Parti di comune accordo, lo ritengano opportuno al fine di
ottimizzare il servizio, nel rispetto della normativa vigente.
ARTICOLO 13
Foro competente
Le controversie relative a quanto regolato dalla presente Convenzione o ad essa comunque
connesse sono attribuite, in via esclusiva, alla competenza del Foro di Roma.
ARTICOLO 14
Rinvio alla normativa vigente
Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione, si applica ad essa la normativa vigente.
ARTICOLO 15
Oneri fiscali
Il versamento per l'imposta di bollo a carico dell'Ente deve essere effettuato mediante il modello
F24 – sezione erario – codice tributo 1552. Copia dell'avvenuto pagamento deve essere trasmessa
unitamente alla Convenzione debitamente sottoscritta.
Letto, ritenuto conforme all'intendimento delle Parti e sottoscritto.
INPS E.SE.LAV.
Il Direttore centrale Organizzazione Il legale rappresentante del E.Se.Lav.Ente
Bilaterale per i servizi ai lavoratori (E.SE.LAV.)
Dr.ssa Maria Grazia Sampietro Sig. Andrea Maurelli
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice civile l'Ente dichiara di avere preso
visione e di accettare espressamente le disposizioni contenute nei seguenti articoli della
Convenzione: ARTICOLO 2 (Modalità di riscossione); ARTICOLO 3 (Procedura di versamento
dei contributi); ARTICOLO 4 (Misura del contributo); ARTICOLO 5 (Versamento delle quote da
destinare al finanziamento dell'Ente Bilaterale/Fondo/Cassa); ARTICOLO 6 (Fornitura dati);
ARTICOLO 7 (Costi e fatturazione); ARTICOLO 8 (Clausola di salvaguardia); ARTICOLO 9
(Sottoscrizione, recesso, risoluzione e sospensione dell'efficacia della Convenzione); ARTICOLO
11 (Entrata in vigore e durata); ARTICOLO 12 (Revisioni e integrazioni); ARTICOLO 13 (Foro
competente); ARTICOLO 15 (Oneri fiscali);
Il legale rappresentante del E.SE.LAV. ENTE BILATERALE PER I SERVIZI AI LAVORATORI
(E.SE.LAV.)
Sig. Andrea Maurelli
ALLEGATO 2
Allegato 2
Variazione Piano dei Conti
Tipo variazione I
Codice conto GPA18418
Denominazione Debito per contributi verso - Ente Bilaterale per i Servizi ai Lavoratori (E.SE.LAV.) -
completa codice ESE6, riscossi per suo conto.
Denominazione
DEB.E.B. CONTR. ESELAV RISCOSSI PER SUO CONTO
abbreviata
Validità
Mese Anno 03/26
Movimentabilità P10
Capitolo 1U4121008
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