Convenzioni tra l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e le società Luxottica Group S.p.a., Luxottica Italia S.r.l., Nextore S.r.l. per il versamento dei contributi previdenziali dei lavoratori inseriti, a domanda, nel percorso di staffetta generazionale
Convenzioni tra l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e le società Luxottica Group S.p.a., Luxottica Italia S.r.l., Nextore S.r.l. per il versamento dei contributi previdenziali dei lavoratori inseriti, a domanda, nel percorso di staffetta generazionale
Testo normativo
Direzione Centrale Organizzazione
Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Bilanci, Contabilita' e Servizi Fiscali
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Roma, 02/04/2026 Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale
Circolare n. 38
E, per conoscenza,
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Amministrazione
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Allegati n.6
OGGETTO: Convenzioni tra l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e le
società Luxottica Group S.p.a., Luxottica Italia S.r.l., Nextore S.r.l.
per il versamento dei contributi previdenziali dei lavoratori inseriti, a
domanda, nel percorso di staffetta generazionale
SOMMARIO: Con la presente circolare si forniscono istruzioni operative e contabili
riguardanti il versamento dei contributi volontari a vantaggio dei dipendenti
delle società Luxottica Group S.p.a., Luxottica Italia S.r.l., Nextore S.r.l. che
aderiranno alle misure di riduzione dell’orario di lavoro e accompagnamento
alla pensione, nell’ambito del percorso di staffetta generazionale.
INDICE
Premessa
1. Adempimenti delle parti
2. Termini e modalità di presentazione delle domande di autorizzazione alla contribuzione
volontaria
3. Autorizzazione alla contribuzione volontaria e determinazione dell’importo
4. Modalità di versamento
5. Termini per il versamento
6. Responsabilità delle Parti
7. Entrata in vigore, durata ed effetti
Premessa
Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 28 gennaio 2026, sono state
adottate le convenzioni fra l’INPS e Luxottica Group S.p.a., Luxottica Italia S.r.l., Nextore S.r.l.
(di seguito, Società del Gruppo Luxottica) per il versamento dei contributi previdenziali dei
lavoratori inseriti, a domanda, nel percorso di staffetta generazionale, le quali sono state
sottoscritte in data 10 febbraio 2026 (Allegati n. 1, n. 2 e n. 3).
Nello specifico, le convenzioni disciplinano le modalità di versamento dei contributi volontari nei
confronti dei lavoratori e delle lavoratrici che aderiranno, su base volontaria, alla misura di
accompagnamento all’esodo prevista nell’ambito del percorso di staffetta generazionale, in
sede di rinnovo dell’Accordo integrativo aziendale 2023-2026, tra le Societàdel Gruppo
Luxottica e il Coordinamento sindacale, sottoscritto in data 30 novembre 2023.
Tanto premesso, con la presente circolare si illustrano le principali norme delle convenzioni e si
forniscono le relative istruzioni operative e contabili per la loro applicazione.
1. Adempimenti delle parti
Tutti gli adempimenti previsti dalle convenzioni in argomento sono accentrati presso la
Direzione provinciale dell’INPS di Belluno, nell’ambito di un accordo di sussidiarietà condiviso
tra tutte le Strutture territorialmente competenti dell’Istituto.
Le Società del Gruppo Luxottica si impegnano, mediante le predette convenzioni, a effettuare il
versamento dei contributi volontari integrativi a vantaggio dei dipendenti che aderiranno alla
misura di accompagnamento alla pensione prevista, nell’ambito del percorso di staffetta
generazionale, dal citato accordo integrativo aziendale.
Le medesime società, dopo l’acquisizione di una specifica delega da parte degli interessati,
inoltrano tramite posta elettronica certificata (PEC) alla Direzione provinciale dell’INPS di
Belluno l’elenco dei lavoratori interessati (completo di anagrafica e codice fiscale), secondo il
tracciato predisposto dall’Istituto e presente nell’allegato tecnico alle convenzioni (Allegato n. 4
– “Tracciato lista anagrafiche”), nonché l’elenco dei soggetti assunti nell’ambito della staffetta
generazionale.
La Direzione provinciale dell’INPS di Belluno, verificati i presupposti, trasmette l’elenco dei
prosecutori volontari e quello dei nuovi assunti alla Direzione centrale Entrate dell’Istituto per il
monitoraggio e la gestione coordinata delle procedure di intervento con la Direzione centrale
Tecnologia, informatica e innovazione.
2. Termini e modalità di presentazione delle domande di autorizzazione alla
contribuzione volontaria
L’autorizzazione alla prosecuzione volontaria del versamento dei contributi a integrazione dei
periodi di lavoro part-time è prevista dall’articolo 8 del decreto legislativo 16 settembre 1996,
n. 564 (cfr. la circolare n. 29 del 23 febbraio 2006) e le relative domande si riferiscono ad anni
– interi o parziali se intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro - già conclusi e a situazioni
contributive consolidate.
I lavoratori indicati nell’elenco acquisito dall’INPS devono presentare - a pena di decadenza -
entro i dodici mesi successivi alla data di scadenza ordinaria del termine per la consegna della
certificazione unica dei redditi di lavoro (CU) riferita all’anno interessato, le domande di
autorizzazione alla contribuzione volontaria a integrazione per l’anno di riferimento, con le
modalità e secondo le indicazioni fornite con la circolare n. 111 del 30 agosto 2011.
La domanda deve essere inoltrata esclusivamente in via telematica attraverso uno dei seguenti
canali:
Web – avvalendosi dei servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite
SPID (almeno di Livello 2), Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o Carta d’Identità
Elettronica (CIE);
Contact center Multicanale – chiamando il numero gratuito 803164 da rete fissa o il
numero 06164164 da rete mobile a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore
telefonico;
istituti di patronati e intermediari abilitati, usufruendo dei servizi telematici offerti dagli
stessi.
I lavoratori devono presentare la domanda di autorizzazione ai versamenti volontari integrativi
ogni anno, al fine di garantirsi l’integrazione massima prevista dall’accordo o quella minima
necessaria per il raggiungimento del diritto a pensione.
3. Autorizzazione alla contribuzione volontaria e determinazione dell’importo
L’autorizzazione alla contribuzione volontaria viene concessa agli assicurati previa verifica del
possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia.
L’INPS rilascia l’autorizzazione alla contribuzione volontaria integrativa relativa al rapporto di
lavoro part-time notificando il provvedimento al lavoratore e alle Societàdel Gruppo Luxottica.
L’importo dei contributi volontari che devono essere versati al Fondo Pensioni Lavoratori
Dipendenti è determinato dall’INPS, ai sensi della normativa vigente, sulla base dei dati
retributivi e contributivi trasmessi dalle Societàdel Gruppo Luxottica con le denunce mensili.
4. Modalità di versamento
Il versamento dei contributi volontari deve essere effettuato dalle Societàdel Gruppo Luxottica
per conto degli aventi diritto con pagamento cumulativo mediante accreditamento diretto sulla
contabilità speciale di Tesoreria dell’Istituto, intestata al conto IBAN
IT95C0100004306CS0000003077 intestato all’“ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE – INPS” e denominato DIREZIONE PROVINCIALE DI BELLUNO, seguendo le indicazioni
dell’allegato tecnico alle convenzioni (Allegato n. 5 – “Regole per la composizione della causale
di versamento”), in modo tale che i dati indicati risultino tutti sulla quietanza di entrata che la
Tesoreria di Belluno rilascerà alla Struttura territoriale dell’INPS, ai fini della contabilizzazione
automatizzata.
I dati necessari per il versamento devono essere forniti alle Società del Gruppo Luxottica
secondo il tracciato presente nell’allegato tecnico alle convenzioni (Allegato n. 6 – “Cumulativi
– tracciato base file per il pagamento”).
5. Termini per il versamento
La contribuzione volontaria a integrazione dei periodi lavorativi deve essere versata dalle
Societàdel Gruppo Luxottica entro i termini stabiliti dall’articolo 8 del decreto legislativo 30
aprile 1997, n. 184, ossia, a pena di decadenza, entro e non oltre la fine del trimestre solare
successivo a quello di notifica del provvedimento di autorizzazione.
I versamenti eseguiti in ritardo sono rimborsati alle Societàdel Gruppo Luxottica senza
maggiorazioni di interessi.
Ai prosecutori volontari non è consentito stampare le attestazioni di avvenuto pagamento delle
somme versate per loro conto dalle Società del Gruppo Luxottica a titolo di contribuzione
volontaria.
6. Responsabilità delle Parti
L’INPS non assume alcuna responsabilità nei confronti dei lavoratori per eventuali ritardi o
mancati versamenti dei contributi da parte delle Societàdel Gruppo Luxottica.
Le predette società esonerano espressamente l’INPS da qualsiasi responsabilità al riguardo e si
impegnano a risarcire l’Istituto per eventuali spese derivanti da un contenzioso comunque
riconducibile all’inadempimento degli obblighi assunti dalle società medesime.
Le Società del Gruppo Luxottica, inoltre, informano l’INPS del verificarsi di eventuali situazioni
che determinano il venire meno dei presupposti necessari per il proseguimento del pagamento
dei contributi volontari da parte delle stesse.
Le comunicazioni tra le Societàdel Gruppo Luxottica e l’INPS devono avvenire a mezzo PEC.
7. Entrata in vigore, durata ed effetti
Le convenzioni sono in vigore dalla data di sottoscrizione, ossia dal 10 febbraio 2026, e hanno
durata fino al momento in cui si esauriranno le condizioni per il versamento della contribuzione
volontaria per i dipendenti delle Societàdel Gruppo Luxottica aderenti alla misura prevista dagli
accordi siglati con la controparte sindacale citata nella premessa della presente circolare.
Le convenzioni potranno essere revisionate qualora nel corso della loro vigenza sia necessario
adottare modifiche e/o integrazioni a seguito di interventi legislativi.
Il Direttore generale vicario
Antonio Pone
ALLEGATO 1
Schema di co
e la società Luxottica Group S.p.a. per il versamento dei contributi
previdenziali dei lavoratori inseriti, a domanda, nel percorso di staffetta
generazionale.
L'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (di
seguito denominato INPS o, congiuntamente a Luxottica Group S.p.a., le
Parti ) con sede in Roma - 00144, via Ciro il Grande, n. 21 - codice fiscale
80078750587 legalmente rappresentato dal Presidente avv. Gabriele Fava;
E
la società Luxottica Group S.p.a. (d
, con sede in Milano - 20123, Piazzale Luigi
Cadorna, n. 3, codice fiscale e partita iva 00891030272, rappresentata dal dott.
Piergiorgio Angeli.
Premesso che
- la società,
del 30 novembre 2023, ha confermato lo strumento di staffetta generazionale,
così come previsto dai precedenti contratti integrativi aziendali 2015-2017,
2019-2022, fino al 31 dicembre 2026;
-
della Staffetta Generazionale, la società
ai Lavoratori Anziani che, prossimi alla maturazione dei requisiti pensionistici,
su base volontaria, ne facciano richiesta;
- sono individuati quali Lavoratori Anziani i soggetti che maturano i requisiti per
la pensione di vecchiaia o pensione anticipata entro 36 mesi dalla suddetta
richiesta, con la possibilità di estendere tale limite a 5 anni a favore dei
lavoratori con disabilità, con gravi patologie o con limitazioni lavorative dovute
a motivi sanitari, purché in possesso di idonea certificazione verificata e
validata dal medico aziendale;
- contestualmente, la società
numero di Lavoratori Giovani a tempo indeterminato full-time;
- nei suddetti casi la Società si impegna, in nome e per conto degli interessati,
secondo le modalità e i requisiti di accesso di cui al citato accordo, al
versamento della contribuzione volontaria per la quota venuta a mancare per
orto di lavoro da full-time a part-
time fino alla cessazione del rapporto stesso;
- 16 settembre 1996, n. 564, detta disposizioni in
materia di prosecuzione volontaria dei versamenti dei contributi a integrazione
dei periodi di lavoro part-time;
-
deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 99 del 23 ottobre 2024, ha
già adottato con la società LUXOTTICA S.r.l., dapprima in via sperimentale,
una convenzione per il versamento dei contributi previdenziali dei lavoratori
inseriti, a domanda, nel percorso di staffetta generazionale a seguito,
Integrativo aziendale 2023/2026;
- con nota del 6 novembre 2025, le Società Luxottica Group S.p.a., Luxottica
Italia S.r.l. e Nextore S.r.l. hanno analoga
convenzione finalizzata a disciplinare il versamento cumulativo dei contributi
volontari a favore dei dipendenti che aderiscono su base volontaria al percorso
di staffetta generazionale;
Visto
- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27
aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che
abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)
-
-
legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
dicembre 2021, n. 205 (d
le Parti convengono quanto segue:
Art. 1
Finalità
La presente convenzione disciplina le modalità di versamento dei contributi
volontari nei confronti dei lavoratori e lavoratrici che potranno aderire, su base
del percorso di sta la
società e il Coordinamento sindacale in data 30 novembre 2023.
Art. 2
Adempimenti delle Parti
Tutti gli adempimenti previsti dalla presente convenzione sono accentrati presso
la Direzione provinciale di Belluno.
La società, mediante la presente convenzione, si impegna a effettuare il
versamento dei contributi volontari integrativi a vantaggio dei dipendenti che
del percorso di staffetta generazionale dal sopra citato Accordo integrativo
aziendale.
La società
inoltra via PEC alla Direzione Provinciale INPS di Belluno:
presente convenzione, fornito secondo le modalità individuate nell allegato
tecnico (All.1 - Tracciato lista anagrafiche), che costituisce parte integrante della
presente convenzione,
staffetta.
La Direzione Provinciale INPS di Belluno verifica i presupposti di cui in premessa
e trasmette tempestivamente elenco dei prosecutori volontari e quello dei nuovi
assunti monitoraggio e la gestione
coordinata delle procedure di intervento con la Direzione Centrale Tecnologia,
Informatica e Innovazione.
Art. 3
Domande di prosecuzione volontaria
Le domande di prosecuzione volontaria a integrazione dei periodi di lavoro part-
n. 29/2006 e si riferiscono ad anni interi o parziali se interviene la cessazione
del rapporto di lavoro - già conclusi e a situazioni contributive consolidate.
entro i dodici mesi successivi alla data di scadenza ordinaria del termine per
interessato - le domande di autorizzazione alla contribuzione volontaria a
della circolare INPS n. 111 del 31 agosto 2011.
La domanda può essere inoltrata esclusivamente in via telematica attraverso
uno dei seguenti canali:
- web avvalendosi dei servizi telematici accessibili direttamente dal
cittadino tramite SPID (almeno di Livello 2), Carta Nazionale dei Servizi
(CNS) o Carta Identità Elettronica (CIE);
- Contact center integrato chiamando il numero 803164 gratuito da rete
fissa o il numero 06164164 da rete mobile a pagamento secondo la tariffa
del proprio gestore telefonico;
- - usufruendo dei servizi
telematici offerti dagli stessi.
I lavoratori dovranno ripresentare la domanda di autorizzazione ai versamenti
pensione.
invii successivi al primo, finalizzati ad aggiungere altri lavoratori ovvero ad
apportare modifiche ai dati inizialmente comunicati, è onere della società
che provvede al tempestivo invio alla Direzione Centrale Entrate per gli ulteriori
adempimenti.
Art. 4
Autorizzazione alla contribuzione volontaria
previa verifica del possesso dei requisiti indicati dalle norme citate in premessa.
part-time notificando il provvedimento al lavoratore e alla società.
Art. 5
Importo dei contributi
lavoratori dipendenti
sulla base dei dati retributivi e contributivi trasmessi dalla società con denunce
mensili.
Art. 6
Modalità di versamento
Il versamento dei contributi volontari sarà effettuato dalla società per conto degli
aventi diritto con pagamento cumulativo mediante accreditamento diretto sulla
di Belluno (IBAN IT95C0100004306CS0000003077), seguendo le indicazioni di
cui all allegato tecnico (All. 2 - Regole per la composizione della causale di
versamento), che costituisce parte integrante della presente convenzione, in
modo tale che i dati ivi indicati risultino tutti sulla quietanza di entrata che la
Tesoreria di Belluno rilascerà alla sede INPS, ai fini della contabilizzazione
automatizzata. I dati necessari per il versamento saranno forniti alla società
secondo il tracciato allegato tecnico (All. 3 - Cumulativi tracciato base
file per il pagamento), che costituisce parte integrante della presente
convenzione.
Art. 7
Termini per il versamento
La contribuzione volontaria a integrazione deve essere versata dalla società
Detti versamenti dovranno perciò avvenire, a pena di decadenza, entro e non
oltre la fine del trimestre solare successivo a quello di notifica del provvedimento
di autorizzazione.
I versamenti eseguiti in ritardo saranno rimborsati alla società senza
maggiorazioni di interessi.
Ai prosecutori volontari di cui alla presente convenzione non è consentito di
conto dalla società interessata a titolo di contribuzione volontaria.
Art. 8
Responsabilità delle Parti
eventuali ritardi o mancati versamenti dei contributi da parte della società.
dalla società medesima.
venir meno dei presupposti necessari per il proseguimento del pagamento dei
contributi volontari da parte della stessa.
Le comunicazioni tra la società e Inps avvengono a mezzo PEC.
Art. 9
Misure di sicurezza
Le Parti si impegnano ad adottare le misure di sicurezza per la protezione dei
in ogni fase del trattamento, così da ridurre al minimo i rischi di perdita, e
distruzione, anche accidentali, dei dati stessi, di accesso non autorizzato, di
trattamento non consentito o non conforme alle finalità del servizio di cui alla
presente convenzione.
autorizzati alle operazioni sui dati, mettendo in atto misure tecniche e
organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio
presentato dal tratt
Regolamento UE.
Art. 10
Disposizioni in materia di protezione dei dati personali
Le Parti, per quanto di rispettiva competenza, quali Titolari del trattamento dei
UE, oggetto della presente Convenzione, si vincolano alla scrupolosa osservanza
delle disposizioni contenute nel Regolamento UE, e nel Codice, con particolare
riferimento a ciò che concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la
responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e del Garante per la
protezione dei dati personali.
Le Parti assicurano che i servizi di fornitura e/o accesso ai dati saranno effettuati
normativa riportata e posta alla base della presente Convenzione e osservano,
inoltre, in ogni fase del trattamento, il rispetto dei principi di liceità, correttezza
e trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, esattezza,
limitazione della conservazione, integrità e riservatezza sanciti dagli articoli 5 e
6 del Regolamento UE.
In ogni caso di trattamento, le Parti si impegnano affinché i dati personali
oggetto del trattamento siano utilizzati limitatamente alle operazioni
strettamente connesse agli scopi di cui alla normativa citata e non vengano
divulgati, comunicati, ceduti a terzi, né in alcun modo riprodotti al di fuori dei
casi di previsione di legge.
esclusivamente a soggetti che siano stati designati quali Responsabili (artt. 28 e
29 e 4, n. 10, del Regolamento UE e art. 2-quaterdecies del Codice), ferma
assetto organizzativo, ad impartire precise e dettagliate istruzioni agli addetti al
trattamento che, espressamente designati e autorizzati, opereranno sotto la sua
diretta autorità in qualità di persone autorizzate.
Le Parti si impegnano a conservare le informazioni ricevute per il tempo
strettamente necessario ad effettuare le attività, così come dettagliate nei
precedenti articoli e, di conseguenza, a cancellare i dati ricevuti non appena
siano stati realizzati gli scopi per cui si procede.
Le Parti, nei termini di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento UE, informano gli
interessati cui si riferiscono i dati oggetto di trattamento in esecuzione della
presente Convenzione e garantiscono l'esercizio dei diritti loro riconosciuti dagli
artt. 15 e ss. del medesimo Regolamento UE.
Le Parti assicurano piena collaborazione nonché lo scambio tempestivo di ogni
informazione utile in ordine a qualsiasi violazione dei dati o incidenti informatici,
un impatto significativo sui dati personali, in modo che ciascun titolare, nei
data breach
in osservanza di quanto disposto dagli artt. 33 e 34 del Regolamento UE.
Art. 11
Entrata in vigore, durata ed effetti
La presente convenzione entra in vigore dalla data di sottoscrizione e ha durata
fino al momento in cui si esauriranno le condizioni per il versamento della
contribuzione volontaria per i dipendenti della società aderenti alla misura
prevista dagli accordi siglati con la controparte sindacale citata in premessa.
Si procederà alla revisione della convenzione qualora nel corso della sua vigenza
sia necessario adottare modifiche e/o integrazioni a seguito di interventi
legislativi.
La presente convenzione si intenderà automaticamente risolta ai sensi e per gli
qualora:
a) il pagamento dei contributi volontari non venga effettuato nel rispetto dei
presupposti indicati in premessa;
b) la società non trasmetta alla Direzione Provinciale di Belluno gli elenchi di cui
.
INPS La Società Luxottica Group S.p.a.
ALLEGATO 4
TRACCIATO LISTA ANAGRAFICHE CONVENZIONATE - STAFFETTA GENERAZIONALE
DATO LNG TIPO POS
CODICE ENTE (*) 4 N
COGNOME 20 A
NOME 20 A
DATA NASCITA 8 GGMMAAAA
CODICE FISCALE 16 AN
SEDE DI COMPETENZA (*) 30 A
CODICE SEDE (*) 4 N
INDIRIZZO RESIDENZA 45 AN
CAP RESIDENZA 5 N
COMUNE RESIDENZA 25 A
PROVINCIA RESIDENZA 2 A
INIZIO PERIODO INTEGRAZIONE 8 GGMMAAAA
FINE PERIODO INTEGRAZIONE 8 GGMMAAAA
NOTE
(*) campi preimpostati da non modificare.
CODICE ENTE 0093 Luxottica Group S.P.A. / 0094 Luxottica Italia S.R.L. / 0099 Nextore S.R.L.
SEDE DI COMPETENZA 100000
CODICE SEDE 1000
ALLEGATO 5
Versamenti VV cumulativi in Banca d’Italia: composizione causale
REGOLE PER LA COMPOSIZIONE DELLA CAUSALE DI VERSAMENTO
I dati riportati nella causale del bonifico devono essere forniti rispettando il seguente formalismo:
VVCUMULATIVIPT;<CODICE VERSANTE>;<DATA VERSAMENTO>;<CODICE FISCALE/PARTITA IVA>;<RAGIONE SOCIALE>
dove:
1. VVCUMULATIVIPT è un testo fisso
2. <CODICE VERSANTE> è il codice del versante notificato in precedenza da INPS (0093 /
0094 / 0099)
3. <DATA VERSAMENTO> è la data, nel formato GG/MM/AAAA, in cui viene effettuato il
versamento
4. <CODICE FISCALE/PARTITA IVA> è il codice fiscale o la partita IVA del versante
5. <RAGIONE SOCIALE> è la ragione sociale del versante
È importante che i dati siano presenti nell’ordine indicato e che siano separati tra loro per mezzo del
carattere punto e virgola (“;”).
Segue l’esempio di una possibile causale corretta:
VVCUMULATIVIPT;0093;15/09/2024;XXXXXXXXXXXXXXXX;LUXOTTICA GROUP
S.P.A.
VVCUMULATIVIPT;0094;15/09/2024;XXXXXXXXXXXXXXXX;LUXOTTICA ITALIA
S.R.L.
VVCUMULATIVIPT;0099;15/09/2024;XXXXXXXXXXXXXXXX;LUXOTTICA NEXTORE
S.R.L.
17/09/2014 Versione 1.0 Pag. 1 di 1
ALLEGATO 6
CUMULATIVI - TRACCIATO BASE FILE PER IL PAGAMENTO
RECORD DI TESTA COD. 0250
DATO LNG TIPO POS.
COD. ENTE (*) 4 N 1
TIPO INVIO (1) 1 N 5
PROGRESSIVO (*) 4 N 6
DATA INVIO DA INPS (*) 8 N 10
DATA BONIFICO (2) 8 N 18
CODICE FISCALE ENTE 16 AN 26
CODICE SAP (*) 4 N 42
DATA VERSAMENTO (3) 8 N 46
IMPORTO VERSATO 13 N 54
N. QUIETANZA MOD. 80T TESOR.PROV (4) 12 N 67
CAUSALE DEL VERSAMENTO (VV CUMULATIVI) 22 A 79
DESCRIZIONE ENTE 24 A 101
DESCRIZIONE SEDE 24 A 125
VUOTO 98 149
TIPO RECORD (VALORE “0250”) (*) 4 N 247
NOTE - (*) = campi preimpostati da non modificare
- (1) = 1 = correnti 2 = arretrati
- (2) = data accettazione.
- (3) = data regolamentazione interbancaria
- (4) = CRO
CUMULATIVI - TRACCIATO BASE FILE PER IL PAGAMENTO
RECORD DI DETTAGLIO COD. 0650
DATO LNG TIPO POS.
COD. ENTE (*) 4 N 1
TIPO INVIO (1) 1= correnti 2= arretrati 1 N 5
PROGRESSIVO (*) 4 N 6
CODICE PROSECUTORE (*) 10 N 10
TRIMESTRE INIZIALE "TT" - (*) 2 N 20
ANNO TRIMESTRE INIZIALE “AAAA” (*) 4 N 22
TRIMESTRE FINALE "TT" - (*) 2 N 26
ANNO TRIMESTRE FINALE “AAAA” (*) 4 N 28
IMPORTO DA PAGARE 11 N 32
DATA SCADENZA VERSAMENTO "GGMMAAAA" - (*) 8 N 43
DATA INIZIO VERSAMENTO – “GGMMAAAA” 8 N 51
DATA FINE VERSAMENTO – “GGMMAAAA” 8 N 59
CODELINE (*) 18 N 67
NUMERO SETTIMANE DIRITTO (*) 4 N 85
NUMERO SETTIMANE MISURA (*) 4 N 89
CODICE SAP DI COMPETENZA - sede di competenza del prosecutore - (*) 4 N 93
CODICE FISCALE - 16 AN 97
CIN (*) 2 AN 113
COGNOME E NOME - 25 A 115
INDIRIZZO - 20 AN 140
CAP - 5 N 160
RESIDENZA - 24 AN 165
PROVINCIA 2 AN 189
VUOTO 56 AN 191
TIPO RECORD (VALORE "0650") - (*) 4 N 247
NOTE - (*) = campi preimpostati da non modificare
- (1) 1 = correnti 2 = arretrati
CUMULATIVI - TRACCIATO BASE FILE PER IL PAGAMENTO
RECORD DI CODA COD. 300
DATO LNG TIPO POS.
COD. ENTE (*) 4 N 1
TIPO INVIO (1) 1 N 5
PROGRESSIVO (*) 4 N 6
DATA INVIO DA INPS (*) 8 N 10
DATA RESTITUZIONE DA PARTE DELL’ENTE 8 N 18
NUMERO RICORRENZE FILE DI DETTAGLIO 4 N 26
IMPORTO DA VERSARE (2) 13 N 30
VUOTO 204 43
TIPO RECORD (VALORE “0300”) (*) 4 N 247
NOTE - (*) = campi preimpostati da non modificare
- (1) = 1 = correnti 2 = arretrati
- (2) = importo totale da versare inviato dall’ INPS
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