Circolare INPS In vigore

Circolare INPS 38/2026

Convenzioni tra l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e le società Luxottica Group S.p.a., Luxottica Italia S.r.l., Nextore S.r.l. per il versamento dei contributi previdenziali dei lavoratori inseriti, a domanda, nel percorso di staffetta generazionale

Pubblicato: 01/04/2026 In vigore dal: 01/04/2026 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Convenzioni tra l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e le società Luxottica Group S.p.a., Luxottica Italia S.r.l., Nextore S.r.l. per il versamento dei contributi previdenziali dei lavoratori inseriti, a domanda, nel percorso di staffetta generazionale

Testo normativo

Direzione Centrale Organizzazione Direzione Centrale Entrate Direzione Centrale Bilanci, Contabilita' e Servizi Fiscali Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione Roma, 02/04/2026 Ai Dirigenti centrali e territoriali Ai Responsabili delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e territoriali delle Aree dei professionisti Al Coordinatore generale, ai coordinatori centrali e ai responsabili territoriali dell'Area medico legale Circolare n. 38 E, per conoscenza, Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Amministrazione Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo di Vigilanza Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse Al Presidente della Commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati Ai Presidenti dei Comitati regionali Allegati n.6 OGGETTO: Convenzioni tra l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e le società Luxottica Group S.p.a., Luxottica Italia S.r.l., Nextore S.r.l. per il versamento dei contributi previdenziali dei lavoratori inseriti, a domanda, nel percorso di staffetta generazionale SOMMARIO: Con la presente circolare si forniscono istruzioni operative e contabili riguardanti il versamento dei contributi volontari a vantaggio dei dipendenti delle società Luxottica Group S.p.a., Luxottica Italia S.r.l., Nextore S.r.l. che aderiranno alle misure di riduzione dell’orario di lavoro e accompagnamento alla pensione, nell’ambito del percorso di staffetta generazionale. INDICE Premessa 1. Adempimenti delle parti 2. Termini e modalità di presentazione delle domande di autorizzazione alla contribuzione volontaria 3. Autorizzazione alla contribuzione volontaria e determinazione dell’importo 4. Modalità di versamento 5. Termini per il versamento 6. Responsabilità delle Parti 7. Entrata in vigore, durata ed effetti Premessa Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 28 gennaio 2026, sono state adottate le convenzioni fra l’INPS e Luxottica Group S.p.a., Luxottica Italia S.r.l., Nextore S.r.l. (di seguito, Società del Gruppo Luxottica) per il versamento dei contributi previdenziali dei lavoratori inseriti, a domanda, nel percorso di staffetta generazionale, le quali sono state sottoscritte in data 10 febbraio 2026 (Allegati n. 1, n. 2 e n. 3). Nello specifico, le convenzioni disciplinano le modalità di versamento dei contributi volontari nei confronti dei lavoratori e delle lavoratrici che aderiranno, su base volontaria, alla misura di accompagnamento all’esodo prevista nell’ambito del percorso di staffetta generazionale, in sede di rinnovo dell’Accordo integrativo aziendale 2023-2026, tra le Societàdel Gruppo Luxottica e il Coordinamento sindacale, sottoscritto in data 30 novembre 2023. Tanto premesso, con la presente circolare si illustrano le principali norme delle convenzioni e si forniscono le relative istruzioni operative e contabili per la loro applicazione. 1. Adempimenti delle parti Tutti gli adempimenti previsti dalle convenzioni in argomento sono accentrati presso la Direzione provinciale dell’INPS di Belluno, nell’ambito di un accordo di sussidiarietà condiviso tra tutte le Strutture territorialmente competenti dell’Istituto. Le Società del Gruppo Luxottica si impegnano, mediante le predette convenzioni, a effettuare il versamento dei contributi volontari integrativi a vantaggio dei dipendenti che aderiranno alla misura di accompagnamento alla pensione prevista, nell’ambito del percorso di staffetta generazionale, dal citato accordo integrativo aziendale. Le medesime società, dopo l’acquisizione di una specifica delega da parte degli interessati, inoltrano tramite posta elettronica certificata (PEC) alla Direzione provinciale dell’INPS di Belluno l’elenco dei lavoratori interessati (completo di anagrafica e codice fiscale), secondo il tracciato predisposto dall’Istituto e presente nell’allegato tecnico alle convenzioni (Allegato n. 4 – “Tracciato lista anagrafiche”), nonché l’elenco dei soggetti assunti nell’ambito della staffetta generazionale. La Direzione provinciale dell’INPS di Belluno, verificati i presupposti, trasmette l’elenco dei prosecutori volontari e quello dei nuovi assunti alla Direzione centrale Entrate dell’Istituto per il monitoraggio e la gestione coordinata delle procedure di intervento con la Direzione centrale Tecnologia, informatica e innovazione. 2. Termini e modalità di presentazione delle domande di autorizzazione alla contribuzione volontaria L’autorizzazione alla prosecuzione volontaria del versamento dei contributi a integrazione dei periodi di lavoro part-time è prevista dall’articolo 8 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564 (cfr. la circolare n. 29 del 23 febbraio 2006) e le relative domande si riferiscono ad anni – interi o parziali se intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro - già conclusi e a situazioni contributive consolidate. I lavoratori indicati nell’elenco acquisito dall’INPS devono presentare - a pena di decadenza - entro i dodici mesi successivi alla data di scadenza ordinaria del termine per la consegna della certificazione unica dei redditi di lavoro (CU) riferita all’anno interessato, le domande di autorizzazione alla contribuzione volontaria a integrazione per l’anno di riferimento, con le modalità e secondo le indicazioni fornite con la circolare n. 111 del 30 agosto 2011. La domanda deve essere inoltrata esclusivamente in via telematica attraverso uno dei seguenti canali: Web – avvalendosi dei servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite SPID (almeno di Livello 2), Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o Carta d’Identità Elettronica (CIE); Contact center Multicanale – chiamando il numero gratuito 803164 da rete fissa o il numero 06164164 da rete mobile a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore telefonico; istituti di patronati e intermediari abilitati, usufruendo dei servizi telematici offerti dagli stessi. I lavoratori devono presentare la domanda di autorizzazione ai versamenti volontari integrativi ogni anno, al fine di garantirsi l’integrazione massima prevista dall’accordo o quella minima necessaria per il raggiungimento del diritto a pensione. 3. Autorizzazione alla contribuzione volontaria e determinazione dell’importo L’autorizzazione alla contribuzione volontaria viene concessa agli assicurati previa verifica del possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia. L’INPS rilascia l’autorizzazione alla contribuzione volontaria integrativa relativa al rapporto di lavoro part-time notificando il provvedimento al lavoratore e alle Societàdel Gruppo Luxottica. L’importo dei contributi volontari che devono essere versati al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti è determinato dall’INPS, ai sensi della normativa vigente, sulla base dei dati retributivi e contributivi trasmessi dalle Societàdel Gruppo Luxottica con le denunce mensili. 4. Modalità di versamento Il versamento dei contributi volontari deve essere effettuato dalle Societàdel Gruppo Luxottica per conto degli aventi diritto con pagamento cumulativo mediante accreditamento diretto sulla contabilità speciale di Tesoreria dell’Istituto, intestata al conto IBAN IT95C0100004306CS0000003077 intestato all’“ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE – INPS” e denominato DIREZIONE PROVINCIALE DI BELLUNO, seguendo le indicazioni dell’allegato tecnico alle convenzioni (Allegato n. 5 – “Regole per la composizione della causale di versamento”), in modo tale che i dati indicati risultino tutti sulla quietanza di entrata che la Tesoreria di Belluno rilascerà alla Struttura territoriale dell’INPS, ai fini della contabilizzazione automatizzata. I dati necessari per il versamento devono essere forniti alle Società del Gruppo Luxottica secondo il tracciato presente nell’allegato tecnico alle convenzioni (Allegato n. 6 – “Cumulativi – tracciato base file per il pagamento”). 5. Termini per il versamento La contribuzione volontaria a integrazione dei periodi lavorativi deve essere versata dalle Societàdel Gruppo Luxottica entro i termini stabiliti dall’articolo 8 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, ossia, a pena di decadenza, entro e non oltre la fine del trimestre solare successivo a quello di notifica del provvedimento di autorizzazione. I versamenti eseguiti in ritardo sono rimborsati alle Societàdel Gruppo Luxottica senza maggiorazioni di interessi. Ai prosecutori volontari non è consentito stampare le attestazioni di avvenuto pagamento delle somme versate per loro conto dalle Società del Gruppo Luxottica a titolo di contribuzione volontaria. 6. Responsabilità delle Parti L’INPS non assume alcuna responsabilità nei confronti dei lavoratori per eventuali ritardi o mancati versamenti dei contributi da parte delle Societàdel Gruppo Luxottica. Le predette società esonerano espressamente l’INPS da qualsiasi responsabilità al riguardo e si impegnano a risarcire l’Istituto per eventuali spese derivanti da un contenzioso comunque riconducibile all’inadempimento degli obblighi assunti dalle società medesime. Le Società del Gruppo Luxottica, inoltre, informano l’INPS del verificarsi di eventuali situazioni che determinano il venire meno dei presupposti necessari per il proseguimento del pagamento dei contributi volontari da parte delle stesse. Le comunicazioni tra le Societàdel Gruppo Luxottica e l’INPS devono avvenire a mezzo PEC. 7. Entrata in vigore, durata ed effetti Le convenzioni sono in vigore dalla data di sottoscrizione, ossia dal 10 febbraio 2026, e hanno durata fino al momento in cui si esauriranno le condizioni per il versamento della contribuzione volontaria per i dipendenti delle Societàdel Gruppo Luxottica aderenti alla misura prevista dagli accordi siglati con la controparte sindacale citata nella premessa della presente circolare. Le convenzioni potranno essere revisionate qualora nel corso della loro vigenza sia necessario adottare modifiche e/o integrazioni a seguito di interventi legislativi. Il Direttore generale vicario Antonio Pone ALLEGATO 1 Schema di co e la società Luxottica Group S.p.a. per il versamento dei contributi previdenziali dei lavoratori inseriti, a domanda, nel percorso di staffetta generazionale. L'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (di seguito denominato INPS o, congiuntamente a Luxottica Group S.p.a., le Parti ) con sede in Roma - 00144, via Ciro il Grande, n. 21 - codice fiscale 80078750587 legalmente rappresentato dal Presidente avv. Gabriele Fava; E la società Luxottica Group S.p.a. (d , con sede in Milano - 20123, Piazzale Luigi Cadorna, n. 3, codice fiscale e partita iva 00891030272, rappresentata dal dott. Piergiorgio Angeli. Premesso che - la società, del 30 novembre 2023, ha confermato lo strumento di staffetta generazionale, così come previsto dai precedenti contratti integrativi aziendali 2015-2017, 2019-2022, fino al 31 dicembre 2026; - della Staffetta Generazionale, la società ai Lavoratori Anziani che, prossimi alla maturazione dei requisiti pensionistici, su base volontaria, ne facciano richiesta; - sono individuati quali Lavoratori Anziani i soggetti che maturano i requisiti per la pensione di vecchiaia o pensione anticipata entro 36 mesi dalla suddetta richiesta, con la possibilità di estendere tale limite a 5 anni a favore dei lavoratori con disabilità, con gravi patologie o con limitazioni lavorative dovute a motivi sanitari, purché in possesso di idonea certificazione verificata e validata dal medico aziendale; - contestualmente, la società numero di Lavoratori Giovani a tempo indeterminato full-time; - nei suddetti casi la Società si impegna, in nome e per conto degli interessati, secondo le modalità e i requisiti di accesso di cui al citato accordo, al versamento della contribuzione volontaria per la quota venuta a mancare per orto di lavoro da full-time a part- time fino alla cessazione del rapporto stesso; - 16 settembre 1996, n. 564, detta disposizioni in materia di prosecuzione volontaria dei versamenti dei contributi a integrazione dei periodi di lavoro part-time; - deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 99 del 23 ottobre 2024, ha già adottato con la società LUXOTTICA S.r.l., dapprima in via sperimentale, una convenzione per il versamento dei contributi previdenziali dei lavoratori inseriti, a domanda, nel percorso di staffetta generazionale a seguito, Integrativo aziendale 2023/2026; - con nota del 6 novembre 2025, le Società Luxottica Group S.p.a., Luxottica Italia S.r.l. e Nextore S.r.l. hanno analoga convenzione finalizzata a disciplinare il versamento cumulativo dei contributi volontari a favore dei dipendenti che aderiscono su base volontaria al percorso di staffetta generazionale; Visto - il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati) - - legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205 (d le Parti convengono quanto segue: Art. 1 Finalità La presente convenzione disciplina le modalità di versamento dei contributi volontari nei confronti dei lavoratori e lavoratrici che potranno aderire, su base del percorso di sta la società e il Coordinamento sindacale in data 30 novembre 2023. Art. 2 Adempimenti delle Parti Tutti gli adempimenti previsti dalla presente convenzione sono accentrati presso la Direzione provinciale di Belluno. La società, mediante la presente convenzione, si impegna a effettuare il versamento dei contributi volontari integrativi a vantaggio dei dipendenti che del percorso di staffetta generazionale dal sopra citato Accordo integrativo aziendale. La società inoltra via PEC alla Direzione Provinciale INPS di Belluno: presente convenzione, fornito secondo le modalità individuate nell allegato tecnico (All.1 - Tracciato lista anagrafiche), che costituisce parte integrante della presente convenzione, staffetta. La Direzione Provinciale INPS di Belluno verifica i presupposti di cui in premessa e trasmette tempestivamente elenco dei prosecutori volontari e quello dei nuovi assunti monitoraggio e la gestione coordinata delle procedure di intervento con la Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione. Art. 3 Domande di prosecuzione volontaria Le domande di prosecuzione volontaria a integrazione dei periodi di lavoro part- n. 29/2006 e si riferiscono ad anni interi o parziali se interviene la cessazione del rapporto di lavoro - già conclusi e a situazioni contributive consolidate. entro i dodici mesi successivi alla data di scadenza ordinaria del termine per interessato - le domande di autorizzazione alla contribuzione volontaria a della circolare INPS n. 111 del 31 agosto 2011. La domanda può essere inoltrata esclusivamente in via telematica attraverso uno dei seguenti canali: - web avvalendosi dei servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite SPID (almeno di Livello 2), Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o Carta Identità Elettronica (CIE); - Contact center integrato chiamando il numero 803164 gratuito da rete fissa o il numero 06164164 da rete mobile a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore telefonico; - - usufruendo dei servizi telematici offerti dagli stessi. I lavoratori dovranno ripresentare la domanda di autorizzazione ai versamenti pensione. invii successivi al primo, finalizzati ad aggiungere altri lavoratori ovvero ad apportare modifiche ai dati inizialmente comunicati, è onere della società che provvede al tempestivo invio alla Direzione Centrale Entrate per gli ulteriori adempimenti. Art. 4 Autorizzazione alla contribuzione volontaria previa verifica del possesso dei requisiti indicati dalle norme citate in premessa. part-time notificando il provvedimento al lavoratore e alla società. Art. 5 Importo dei contributi lavoratori dipendenti sulla base dei dati retributivi e contributivi trasmessi dalla società con denunce mensili. Art. 6 Modalità di versamento Il versamento dei contributi volontari sarà effettuato dalla società per conto degli aventi diritto con pagamento cumulativo mediante accreditamento diretto sulla di Belluno (IBAN IT95C0100004306CS0000003077), seguendo le indicazioni di cui all allegato tecnico (All. 2 - Regole per la composizione della causale di versamento), che costituisce parte integrante della presente convenzione, in modo tale che i dati ivi indicati risultino tutti sulla quietanza di entrata che la Tesoreria di Belluno rilascerà alla sede INPS, ai fini della contabilizzazione automatizzata. I dati necessari per il versamento saranno forniti alla società secondo il tracciato allegato tecnico (All. 3 - Cumulativi tracciato base file per il pagamento), che costituisce parte integrante della presente convenzione. Art. 7 Termini per il versamento La contribuzione volontaria a integrazione deve essere versata dalla società Detti versamenti dovranno perciò avvenire, a pena di decadenza, entro e non oltre la fine del trimestre solare successivo a quello di notifica del provvedimento di autorizzazione. I versamenti eseguiti in ritardo saranno rimborsati alla società senza maggiorazioni di interessi. Ai prosecutori volontari di cui alla presente convenzione non è consentito di conto dalla società interessata a titolo di contribuzione volontaria. Art. 8 Responsabilità delle Parti eventuali ritardi o mancati versamenti dei contributi da parte della società. dalla società medesima. venir meno dei presupposti necessari per il proseguimento del pagamento dei contributi volontari da parte della stessa. Le comunicazioni tra la società e Inps avvengono a mezzo PEC. Art. 9 Misure di sicurezza Le Parti si impegnano ad adottare le misure di sicurezza per la protezione dei in ogni fase del trattamento, così da ridurre al minimo i rischi di perdita, e distruzione, anche accidentali, dei dati stessi, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità del servizio di cui alla presente convenzione. autorizzati alle operazioni sui dati, mettendo in atto misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio presentato dal tratt Regolamento UE. Art. 10 Disposizioni in materia di protezione dei dati personali Le Parti, per quanto di rispettiva competenza, quali Titolari del trattamento dei UE, oggetto della presente Convenzione, si vincolano alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nel Regolamento UE, e nel Codice, con particolare riferimento a ciò che concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e del Garante per la protezione dei dati personali. Le Parti assicurano che i servizi di fornitura e/o accesso ai dati saranno effettuati normativa riportata e posta alla base della presente Convenzione e osservano, inoltre, in ogni fase del trattamento, il rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza sanciti dagli articoli 5 e 6 del Regolamento UE. In ogni caso di trattamento, le Parti si impegnano affinché i dati personali oggetto del trattamento siano utilizzati limitatamente alle operazioni strettamente connesse agli scopi di cui alla normativa citata e non vengano divulgati, comunicati, ceduti a terzi, né in alcun modo riprodotti al di fuori dei casi di previsione di legge. esclusivamente a soggetti che siano stati designati quali Responsabili (artt. 28 e 29 e 4, n. 10, del Regolamento UE e art. 2-quaterdecies del Codice), ferma assetto organizzativo, ad impartire precise e dettagliate istruzioni agli addetti al trattamento che, espressamente designati e autorizzati, opereranno sotto la sua diretta autorità in qualità di persone autorizzate. Le Parti si impegnano a conservare le informazioni ricevute per il tempo strettamente necessario ad effettuare le attività, così come dettagliate nei precedenti articoli e, di conseguenza, a cancellare i dati ricevuti non appena siano stati realizzati gli scopi per cui si procede. Le Parti, nei termini di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento UE, informano gli interessati cui si riferiscono i dati oggetto di trattamento in esecuzione della presente Convenzione e garantiscono l'esercizio dei diritti loro riconosciuti dagli artt. 15 e ss. del medesimo Regolamento UE. Le Parti assicurano piena collaborazione nonché lo scambio tempestivo di ogni informazione utile in ordine a qualsiasi violazione dei dati o incidenti informatici, un impatto significativo sui dati personali, in modo che ciascun titolare, nei data breach in osservanza di quanto disposto dagli artt. 33 e 34 del Regolamento UE. Art. 11 Entrata in vigore, durata ed effetti La presente convenzione entra in vigore dalla data di sottoscrizione e ha durata fino al momento in cui si esauriranno le condizioni per il versamento della contribuzione volontaria per i dipendenti della società aderenti alla misura prevista dagli accordi siglati con la controparte sindacale citata in premessa. Si procederà alla revisione della convenzione qualora nel corso della sua vigenza sia necessario adottare modifiche e/o integrazioni a seguito di interventi legislativi. La presente convenzione si intenderà automaticamente risolta ai sensi e per gli qualora: a) il pagamento dei contributi volontari non venga effettuato nel rispetto dei presupposti indicati in premessa; b) la società non trasmetta alla Direzione Provinciale di Belluno gli elenchi di cui . INPS La Società Luxottica Group S.p.a. ALLEGATO 4 TRACCIATO LISTA ANAGRAFICHE CONVENZIONATE - STAFFETTA GENERAZIONALE DATO LNG TIPO POS CODICE ENTE (*) 4 N COGNOME 20 A NOME 20 A DATA NASCITA 8 GGMMAAAA CODICE FISCALE 16 AN SEDE DI COMPETENZA (*) 30 A CODICE SEDE (*) 4 N INDIRIZZO RESIDENZA 45 AN CAP RESIDENZA 5 N COMUNE RESIDENZA 25 A PROVINCIA RESIDENZA 2 A INIZIO PERIODO INTEGRAZIONE 8 GGMMAAAA FINE PERIODO INTEGRAZIONE 8 GGMMAAAA NOTE (*) campi preimpostati da non modificare. CODICE ENTE 0093 Luxottica Group S.P.A. / 0094 Luxottica Italia S.R.L. / 0099 Nextore S.R.L. SEDE DI COMPETENZA 100000 CODICE SEDE 1000 ALLEGATO 5 Versamenti VV cumulativi in Banca d’Italia: composizione causale REGOLE PER LA COMPOSIZIONE DELLA CAUSALE DI VERSAMENTO I dati riportati nella causale del bonifico devono essere forniti rispettando il seguente formalismo: VVCUMULATIVIPT;<CODICE VERSANTE>;<DATA VERSAMENTO>;<CODICE FISCALE/PARTITA IVA>;<RAGIONE SOCIALE> dove: 1. VVCUMULATIVIPT è un testo fisso 2. <CODICE VERSANTE> è il codice del versante notificato in precedenza da INPS (0093 / 0094 / 0099) 3. <DATA VERSAMENTO> è la data, nel formato GG/MM/AAAA, in cui viene effettuato il versamento 4. <CODICE FISCALE/PARTITA IVA> è il codice fiscale o la partita IVA del versante 5. <RAGIONE SOCIALE> è la ragione sociale del versante È importante che i dati siano presenti nell’ordine indicato e che siano separati tra loro per mezzo del carattere punto e virgola (“;”). Segue l’esempio di una possibile causale corretta: VVCUMULATIVIPT;0093;15/09/2024;XXXXXXXXXXXXXXXX;LUXOTTICA GROUP S.P.A. VVCUMULATIVIPT;0094;15/09/2024;XXXXXXXXXXXXXXXX;LUXOTTICA ITALIA S.R.L. VVCUMULATIVIPT;0099;15/09/2024;XXXXXXXXXXXXXXXX;LUXOTTICA NEXTORE S.R.L. 17/09/2014 Versione 1.0 Pag. 1 di 1 ALLEGATO 6 CUMULATIVI - TRACCIATO BASE FILE PER IL PAGAMENTO RECORD DI TESTA COD. 0250 DATO LNG TIPO POS. COD. ENTE (*) 4 N 1 TIPO INVIO (1) 1 N 5 PROGRESSIVO (*) 4 N 6 DATA INVIO DA INPS (*) 8 N 10 DATA BONIFICO (2) 8 N 18 CODICE FISCALE ENTE 16 AN 26 CODICE SAP (*) 4 N 42 DATA VERSAMENTO (3) 8 N 46 IMPORTO VERSATO 13 N 54 N. QUIETANZA MOD. 80T TESOR.PROV (4) 12 N 67 CAUSALE DEL VERSAMENTO (VV CUMULATIVI) 22 A 79 DESCRIZIONE ENTE 24 A 101 DESCRIZIONE SEDE 24 A 125 VUOTO 98 149 TIPO RECORD (VALORE “0250”) (*) 4 N 247 NOTE - (*) = campi preimpostati da non modificare - (1) = 1 = correnti 2 = arretrati - (2) = data accettazione. - (3) = data regolamentazione interbancaria - (4) = CRO CUMULATIVI - TRACCIATO BASE FILE PER IL PAGAMENTO RECORD DI DETTAGLIO COD. 0650 DATO LNG TIPO POS. COD. ENTE (*) 4 N 1 TIPO INVIO (1) 1= correnti 2= arretrati 1 N 5 PROGRESSIVO (*) 4 N 6 CODICE PROSECUTORE (*) 10 N 10 TRIMESTRE INIZIALE "TT" - (*) 2 N 20 ANNO TRIMESTRE INIZIALE “AAAA” (*) 4 N 22 TRIMESTRE FINALE "TT" - (*) 2 N 26 ANNO TRIMESTRE FINALE “AAAA” (*) 4 N 28 IMPORTO DA PAGARE 11 N 32 DATA SCADENZA VERSAMENTO "GGMMAAAA" - (*) 8 N 43 DATA INIZIO VERSAMENTO – “GGMMAAAA” 8 N 51 DATA FINE VERSAMENTO – “GGMMAAAA” 8 N 59 CODELINE (*) 18 N 67 NUMERO SETTIMANE DIRITTO (*) 4 N 85 NUMERO SETTIMANE MISURA (*) 4 N 89 CODICE SAP DI COMPETENZA - sede di competenza del prosecutore - (*) 4 N 93 CODICE FISCALE - 16 AN 97 CIN (*) 2 AN 113 COGNOME E NOME - 25 A 115 INDIRIZZO - 20 AN 140 CAP - 5 N 160 RESIDENZA - 24 AN 165 PROVINCIA 2 AN 189 VUOTO 56 AN 191 TIPO RECORD (VALORE "0650") - (*) 4 N 247 NOTE - (*) = campi preimpostati da non modificare - (1) 1 = correnti 2 = arretrati CUMULATIVI - TRACCIATO BASE FILE PER IL PAGAMENTO RECORD DI CODA COD. 300 DATO LNG TIPO POS. COD. ENTE (*) 4 N 1 TIPO INVIO (1) 1 N 5 PROGRESSIVO (*) 4 N 6 DATA INVIO DA INPS (*) 8 N 10 DATA RESTITUZIONE DA PARTE DELL’ENTE 8 N 18 NUMERO RICORRENZE FILE DI DETTAGLIO 4 N 26 IMPORTO DA VERSARE (2) 13 N 30 VUOTO 204 43 TIPO RECORD (VALORE “0300”) (*) 4 N 247 NOTE - (*) = campi preimpostati da non modificare - (1) = 1 = correnti 2 = arretrati - (2) = importo totale da versare inviato dall’ INPS

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