Circolare INPS In vigore

Circolare INPS 45/2026

Articolo 1, commi da 206 a 208, della legge 30 dicembre 2024, n. 207. Importo una tantum di 1.000 euro per i figli nati o adottati dal 1° gennaio 2025 (c.d. Bonus nuovi nati). Presentazione delle domande per l’annualità 2026 e applicazione dell’ISEE per specifiche prestazioni familiari e per l’inclusione. Istruzioni contabili

Pubblicato: 09/04/2026 In vigore dal: 09/04/2026 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Articolo 1, commi da 206 a 208, della legge 30 dicembre 2024, n. 207. Importo una tantum di 1.000 euro per i figli nati o adottati dal 1° gennaio 2025 (c.d. Bonus nuovi nati). Presentazione delle domande per l’annualità 2026 e applicazione dell’ISEE per specifiche prestazioni familiari e per l’inclusione. Istruzioni contabili

Testo normativo

Direzione Centrale Inclusione e Sostegno alla Famiglia e alla Genitorialità Direzione Centrale Bilanci, Contabilita' e Servizi Fiscali Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione Roma, 10/04/2026 Ai Dirigenti centrali e territoriali Ai Responsabili delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e territoriali delle Aree dei professionisti Al Coordinatore generale, ai coordinatori centrali e ai responsabili territoriali dell'Area medico legale Circolare n. 45 E, per conoscenza, Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Amministrazione Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo di Vigilanza Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse Al Presidente della Commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati Ai Presidenti dei Comitati regionali Allegati n.1 OGGETTO: Articolo 1, commi da 206 a 208, della legge 30 dicembre 2024, n. 207. Importo una tantum di 1.000 euro per i figli nati o adottati dal 1° gennaio 2025 (c.d. Bonus nuovi nati). Presentazione delle domande per l’annualità 2026 e applicazione dell’ISEE per specifiche prestazioni familiari e per l’inclusione. Istruzioni contabili SOMMARIO: Con la presente circolare si riepiloga la disciplina di cui all’articolo 1, commi da 206 a 208, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, che prevede l’erogazione di un importo una tantum, pari a 1.000 euro per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2025 (c.d. Bonus nuovi nati) e si forniscono istruzioni per la presentazione delle domande per l’annualità 2026 e per l’applicazione dell’ISEE per specifiche prestazioni familiari e per l’inclusione. INDICE 1. Premessa 2. Requisiti di accesso 3. Presentazione delle domande 2026 e applicazione dell’ISEE per specifiche prestazioni familiari e per l’inclusione 4. Regime fiscale 5. Finanziamento e monitoraggio degli oneri 6. Istruzioni contabili 1. Premessa Con la circolare n. 76 del 14 aprile 2025 è stata illustrata la disciplina di cui all’articolo 1, comma 206, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027”, che prevede l’erogazione di un importo una tantum pari a 1.000 euro (di seguito, Bonus nuovi nati) per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2025 al fine di incentivare la natalità e contribuire alle spese per il suo sostegno. L’articolo 1, comma 208, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (di seguito, legge di Bilancio 2026), introduce un nuovo valore dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) per specifiche prestazioni familiari e per l’inclusione, applicabile a specifiche prestazioni, tra cui il Bonus nuovi nati. Con la presente circolare si riepiloga la disciplina del Bonus nuovi nati e si forniscono indicazioni per la presentazione delle relative domande per gli eventi che si verificano dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026. Con successivo messaggio sarà comunicata la data di apertura del servizio per la presentazione della domanda di Bonus nuovi nati per l’annualità 2026. 2. Requisiti di accesso L’articolo 1, comma 206, della legge n. 207/2024 (di seguito, legge di Bilancio 2025) dispone che il Bonus nuovi nati “è corrisposto per i figli di cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea, o loro familiari, titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero di cittadini di uno Stato non appartenente all'Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o titolari di permesso unico di lavoro autorizzati a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o titolari di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzati a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi, residenti in Italia e a condizione che il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'importo sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 40.000 euro annui”. Ai fini dell’accesso al Bonus nuovi nati i richiedenti devono possedere, congiuntamente, i seguenti requisiti. 1. Requisito di cittadinanza I potenziali beneficiari del Bonus nuovi nati possono essere: cittadini italiani, cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea o loro familiari, titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; cittadini di uno Stato non appartenente all'Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo; titolari di permesso unico di lavoro autorizzati a svolgere attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o titolari di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzati a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi, residenti in Italia. Con riferimento alla natura e alla tipologia dei permessi di soggiorno dei cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea, in applicazione della normativa UE e degli orientamenti giurisprudenziali della Corte di Giustizia[1] possono accedere al Bonus nuovi nati anche i cittadini extracomunitari in possesso di tipologie di permesso non espressamente elencati nell’articolo 1, comma 206, della legge di Bilancio 2025. In particolare, considerato che l’articolo 41, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, individua nella durata non inferiore all’anno la durata minima della validità dei permessi per accedere alle prestazioni sociali, possono accedere al Bonus nuovi nati anche i cittadini extracomunitari in possesso di un permesso di durata non inferiore a un anno. Ai fini del beneficio in argomento, ai cittadini italiani sono equiparati i cittadini stranieri apolidi, rifugiati politici o titolari di protezione internazionale (cfr. l’art. 27 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e l’art. 2 del regolamento (CE) n. 883/2004, del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale). Con riferimento ai cittadini del Regno Unito, ai fini dell’accesso alle prestazioni assistenziali a sostegno della famiglia, gli stessi sono equiparati ai cittadini dell’Unione europea se residenti nel territorio nazionale entro il 31 dicembre 2020. Qualora nei confronti dei suddetti cittadini risulti accertata la decorrenza del requisito della residenza anagrafica in data precedente o pari al 31 dicembre 2020 (attraverso le verifiche automatizzate sull’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente - ANPR - o altri archivi anagrafici), non sono richiesti ulteriori titoli di soggiorno legale diversi da quelli già posseduti a tale data. Diversamente, nei confronti dei cittadini del Regno Unito residenti nel territorio nazionale successivamente al 31 dicembre 2020 si applicano le disposizioni in materia di documenti di soggiorno per i cittadini extracomunitari. 2. Requisito di residenza Alla data di presentazione della domanda del Bonus nuovi nati il genitore richiedente deve essere residente in Italia. Considerata la finalità della norma di incentivare la natalità in Italia, tale requisito deve sussistere dalla data dell’evento (nascita, adozione, affidamento preadottivo) alla data di presentazione della domanda. 3. Requisito economico Per accedere al Bonus nuovi nati è necessario avere un ISEE specifico per prestazioni familiari e per l’inclusione, neutralizzato dagli eventuali importi percepiti dai componenti del nucleo familiare per l'Assegno Unico e Universale per i figli a carico (AUU) di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, non superiore a 40.000 euro. Ad esempio, nel caso di un ISEE per specifiche prestazioni familiari e per l’inclusione con un parametro della scala di equivalenza del nucleo familiare pari a 3,10 e un importo dell’AUU erogato di 3.100 euro, l’importo da escludere dal valore ISEE è pari a 1.000 euro (3.100:3,10). In questo caso, con un valore ISEE pari a 41.000 euro, il valore utilizzato ai fini del Bonus nuovi nati è pari a 40.000 euro (41.000 – 1.000). 4. Data di nascita, di adozione o di affidamento preadottivo Per accedere al Bonus nuovi nati 2026, il figlio deve essere nato, in affidamento preadottivo o adottato nel periodo dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026. Per le adozioni o l’affidamento preadottivo il contributo può essere richiesto esclusivamente per i figli minorenni. Con riferimento alle adozioni si evidenzia che in presenza di un provvedimento di affidamento preadottivo viene considerata quale data di riferimento la data di ingresso del minore nel nucleo familiare adottante su ordinanza del Tribunale per i minorenni che dispone l’affidamento preadottivo di cui all’articolo 22, comma 6, della legge 4 maggio 1983, n. 184. Tale interpretazione, conforme alle finalità della norma, consente di fornire un sostegno dalla data di ingresso del figlio in famiglia, evento questo che può precedere anche di molto la sentenza definitiva di adozione. Per le adozioni internazionali viene considerata come data di riferimento la data di trascrizione del provvedimento di adozione nei registri dello stato civile. Il beneficio è riconosciuto anche per i minori deceduti prima della presentazione della domanda a condizione che prima del decesso sia stata presentata una Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per il calcolo dell’ISEE per le prestazioni ai minorenni in cui è presente il figlio cui è riferito l’evento e questa sia stata attestata senza omissioni e difformità. 3. Presentazione delle domande 2026 e applicazione dell’ISEE per specifiche prestazioni familiari e per l’inclusione L’articolo 1, comma 206, della legge di Bilancio 2025 prevede che il beneficio è erogato su presentazione di apposita domanda. A tale fine, il Bonus nuovi nati può essere richiesto, in alternativa tra loro, da uno dei genitori. Nel caso di genitori non conviventi il Bonus in argomento può essere richiesto dal genitore che convive con il figlio nato, adottato o in affidamento preadottivo. Per il genitore incapace di agire o minorenne, la domanda deve essere presentata dal genitore di quest’ultimo che esercita la responsabilità genitoriale o dal tutore, ferma restando la verifica dei requisiti in capo al genitore del nuovo nato. Si evidenzia che il genitore che esercita la responsabilità genitoriale può registrare direttamente online una delega a proprio nome per l'esercizio dei diritti del minore (cfr. il messaggio n. 171 del 13 gennaio 2022). La domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, entro 120 giorni dalla data di nascita, dalla data di ingresso in famiglia del figlio o dalla data di trascrizione del provvedimento di adozione nei registri dello stato civile in caso di adozione internazionale. Ad esempio, nel caso in cui l’evento (nascita, affidamento preadottivo, adozione senza affidamento preadottivo) si sia verificato in data 16 luglio 2026, il Bonus in trattazione può essere richiesto entro il 13 novembre 2026. Per inviare la domanda è necessario essere in possesso di un ISEE per specifiche prestazioni familiari e per l’inclusione per le prestazioni agevolate ai minorenni in corso di validità o avere presentato preliminarmente una DSU per il calcolo dell’ISEE per i minorenni in cui è presente il figlio a cui è riferito l’evento. Il servizio per la presentazione della domanda è accessibile attraverso i seguenti canali: portale web dell’Istituto, www.inps.it, utilizzando la propria identità digitale - SPID di Livello 2 o superiore, CIE 3.0, CNS o eIDAS; utilizzando la funzione Bonus nuovi nati disponibile nell’app INPS mobile; Contact Center Multicanale, contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori); Istituti di patronato, utilizzando i servizi offerti dagli stessi. Per gli eventi verificatisi prima della data di apertura del servizio per il Bonus nuovi nati per l’annualità 2026, la domanda può essere presentata, a pena di decadenza, entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del messaggio di apertura del servizio. Una volta presentata la domanda, è possibile accedere alle ricevute e ai documenti prodotti dal sistema, monitorare lo stato di lavorazione e aggiornare le informazioni relative alle modalità di pagamento, ove necessario. Ai fini dell’ammissibilità della domanda, il richiedente deve dichiarare sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso congiunto dei requisiti previsti per accedere al Bonus nuovi nati e, precisamente, di rientrare in una delle seguenti condizioni: di essere cittadino italiano; la titolarità di un diritto di soggiorno o di un diritto di soggiorno permanente se cittadino dell’Unione europea; il possesso di una carta di soggiorno o carta di soggiorno permanente previste dagli articoli 10 e 17 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, se familiari extracomunitari di un cittadino di un paese appartenente all’Unione europea; il possesso di un permesso di soggiorno secondo quanto indicato al paragrafo 2 della presente circolare, in corso di validità, se cittadini extracomunitari. Nel caso di permessi scaduti alla data di presentazione della domanda, considerato che gli effetti dei diritti esercitati in attesa della definizione del procedimento di rinnovo cessano solo in caso di mancato rinnovo, revoca o annullamento del permesso, è necessario dichiarare di avere presentato la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno e gli estremi della ricevuta della richiesta o del cedolino; l’evento (nascita, adozione o affidamento preadottivo); i dati del figlio a cui è riferito l’evento; la residenza continuativa in Italia del richiedente e del figlio dalla data dell’evento alla data di presentazione della domanda; il possesso di un ISEE in corso di validità o di avere presentato la DSU per il calcolo dell’ISEE per le prestazioni ai minori. All’atto della domanda deve essere altresì indicata la modalità di pagamento prescelta mediante accredito su rapporti di conto dotati di IBAN o bonifico domiciliato. L’integrazione del servizio per la presentazione della domanda Bonus nuovi nati al “Sistema Unico di Gestione IBAN” (SUGI) consente di selezionare uno degli eventuali IBAN già registrati e utilizzati presso l’Istituto per altre prestazioni o indicarne uno nuovo. Nel caso di accredito su IBAN area SEPA (extra Italia) è necessario allegare il modulo di identificazione finanziaria “MV70”, denominato “Identificazione finanziaria Area SEPA • Financial identification SEPA”, disponibile nella sezione “Moduli” del sito dell’INPS, se non già prodotto all’Istituto in occasione di precedenti richieste di pagamento. L’INPS procede all’erogazione del Bonus nuovi nati in ragione dell’ordine cronologico di arrivo (data e ora) delle domande presentate e accolte sulla base del procedimento di verifica della sussistenza dei requisiti, nei limiti delle risorse finanziarie stanziate nell’anno di presentazione della domanda. 4. Regime fiscale Il Bonus nuovi nati non concorre alla determinazione del reddito complessivo ai fini dell'articolo 8 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (cfr. l’art. 1, comma 206, della legge di Bilancio 2025). 5. Finanziamento e monitoraggio degli oneri L’articolo 1, comma 208, della legge di Bilancio 2025 valuta l’onere per la misura in 360 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026. L’INPS provvede al monitoraggio delle risorse utilizzate e ne comunica i risultati con cadenza mensile al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’Economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alla previsione di spesa, come sopra individuata, con decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, si provvede a rideterminare il valore annuo dell'importo del Bonus nuovi nati e il valore dell'indicatore della situazione economica equivalente di cui al citato comma 206 (cfr. l’art. 1, comma 207, della legge di Bilancio 2025). 6. Istruzioni contabili Per la rilevazione contabile degli oneri per il Bonus nuovi nati, la cui platea dei beneficiari è stata ampliata per effetto di quanto previsto dall’articolo 1, comma 208, della legge di Bilancio 2026, si rinvia alle istruzioni fornite con la circolare n. 76/2025, i cui conti di onere GAT30614, di debito GAT10614, di recupero e/o reintroito GAT24614 e di debito per riemissione dei riaccrediti GPA10188 sono stati opportunamente ridenominati, come da allegata variazione al piano dei conti (Allegato n. 1). Il Direttore Generale Valeria Vittimberga [1] Cfr. in merito, anche la direttiva 2004/38/CE, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione europea e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri (attuata con il decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30); la direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta (attuata con decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251), dal decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”, nonché l’orientamento giurisprudenziale della Corte di Giustizia dell’Unione europea (CGUE), che sottolinea che la parità di trattamento non è circoscritta ai soli titolari di un permesso unico di lavoro, ma è riconosciuta anche in favore dei titolari di un permesso di soggiorno per fini diversi dall’attività lavorativa che siano autorizzati a lavorare nello Stato membro ospitante; la direttiva 2011/98/UE relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di Paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di Paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro (attuata con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 40). ALLEGATO 1 Allegato n. 1 VARIAZIONI AL PIANO DEI CONTI Tipo variazione V Codice conto GAT30614 Denominazione completa Bonus nuovi nati – art. 1, comma 206, della legge 30 dicembre 2024, n. 207; art. 1, comma 208, della legge n. 199/2025 Denominazione abbreviata BONUS NUOVI NATI – ART.1 C.206 L.207/24 Validità e Movimentabilità Mese 04 - Anno 2025 /M. P Capitolo/Voce di bilancio 3U1205097 Tipo variazione V Codice conto GAT10614 Denominazione completa Debito nei confronti dei beneficiari del bonus nuovi nati – art. 1, comma 206, della legge 30 dicembre 2024, n. 207; art. 1, comma 208, della legge n. 199/2025 Denominazione abbreviata DEB/BEN. BONUS NUOVI NATI – ART.1 C.206 L.207/24 Validità e Movimentabilità Mese 04 - Anno 2025 /M. P Capitolo/Voce di bilancio 3U1205097 Tipo variazione V Codice conto GAT24614 Denominazione completa Entrate varie - Recupero e/o reintroito del bonus nuovi nati – art. 1, comma 206, della legge 30 dicembre 2024, n. 207; art. 1, comma 208, della legge n. 199/2025 Denominazione abbreviata REC/REN. BONUS NUOVI NATI – ART.1 C.206 L.207/24 Validità e Movimentabilità Mese 04 - Anno 2025 /M. S Capitolo/Voce di bilancio 3E1309001 Tipo variazione V Codice conto GPA10188 Denominazione completa Debiti per la riemissione in pagamento dei riaccrediti relativi all’assegno di natalità di cui all’art. 1, commi da 125 a 129, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e successive modificazioni e integrazioni, nonchè del bonus nuovi nati di cui all’art. 1, comma 206, della legge n. 207/2024; art. 1, comma 208, della legge n. 199/2025 – con procedura automatizzata Denominazione abbreviata DB.RIEM.RIAC.BON.BEBE'/NUOVINATI-PR.AUT.CENTR. Validità e Movimentabilità Mese 09 - Anno 2015 /M. P Capitolo/Voce di bilancio 8E2320099/8U2220099/PNE112013

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