Articolo 1, commi da 206 a 208, della legge 30 dicembre 2024, n. 207. Importo una tantum di 1.000 euro per i figli nati o adottati dal 1° gennaio 2025 (c.d. Bonus nuovi nati). Presentazione delle domande per l’annualità 2026 e applicazione dell’ISEE per specifiche prestazioni familiari e per l’inclusione. Istruzioni contabili
Articolo 1, commi da 206 a 208, della legge 30 dicembre 2024, n. 207. Importo una tantum di 1.000 euro per i figli nati o adottati dal 1° gennaio 2025 (c.d. Bonus nuovi nati). Presentazione delle domande per l’annualità 2026 e applicazione dell’ISEE per specifiche prestazioni familiari e per l’inclusione. Istruzioni contabili
Testo normativo
Direzione Centrale Inclusione e Sostegno alla Famiglia e alla Genitorialità
Direzione Centrale Bilanci, Contabilita' e Servizi Fiscali
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Roma, 10/04/2026 Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale
Circolare n. 45
E, per conoscenza,
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Amministrazione
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Allegati n.1
OGGETTO: Articolo 1, commi da 206 a 208, della legge 30 dicembre 2024, n.
207. Importo una tantum di 1.000 euro per i figli nati o adottati dal
1° gennaio 2025 (c.d. Bonus nuovi nati). Presentazione delle
domande per l’annualità 2026 e applicazione dell’ISEE per specifiche
prestazioni familiari e per l’inclusione. Istruzioni contabili
SOMMARIO: Con la presente circolare si riepiloga la disciplina di cui all’articolo 1, commi
da 206 a 208, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, che prevede
l’erogazione di un importo una tantum, pari a 1.000 euro per ogni figlio nato
o adottato dal 1° gennaio 2025 (c.d. Bonus nuovi nati) e si forniscono
istruzioni per la presentazione delle domande per l’annualità 2026 e per
l’applicazione dell’ISEE per specifiche prestazioni familiari e per l’inclusione.
INDICE
1. Premessa
2. Requisiti di accesso
3. Presentazione delle domande 2026 e applicazione dell’ISEE per specifiche prestazioni
familiari e per l’inclusione
4. Regime fiscale
5. Finanziamento e monitoraggio degli oneri
6. Istruzioni contabili
1. Premessa
Con la circolare n. 76 del 14 aprile 2025 è stata illustrata la disciplina di cui all’articolo 1,
comma 206, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante “Bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027”, che prevede
l’erogazione di un importo una tantum pari a 1.000 euro (di seguito, Bonus nuovi nati) per ogni
figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2025 al fine di incentivare la natalità e contribuire alle
spese per il suo sostegno.
L’articolo 1, comma 208, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (di seguito, legge di Bilancio
2026), introduce un nuovo valore dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE)
per specifiche prestazioni familiari e per l’inclusione, applicabile a specifiche prestazioni, tra cui
il Bonus nuovi nati.
Con la presente circolare si riepiloga la disciplina del Bonus nuovi nati e si forniscono indicazioni
per la presentazione delle relative domande per gli eventi che si verificano dal 1° gennaio 2026
al 31 dicembre 2026.
Con successivo messaggio sarà comunicata la data di apertura del servizio per la presentazione
della domanda di Bonus nuovi nati per l’annualità 2026.
2. Requisiti di accesso
L’articolo 1, comma 206, della legge n. 207/2024 (di seguito, legge di Bilancio 2025) dispone
che il Bonus nuovi nati “è corrisposto per i figli di cittadini italiani o di uno Stato membro
dell'Unione europea, o loro familiari, titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno
permanente, ovvero di cittadini di uno Stato non appartenente all'Unione europea in possesso
del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o titolari di permesso unico di
lavoro autorizzati a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o titolari
di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzati a soggiornare in Italia per un periodo
superiore a sei mesi, residenti in Italia e a condizione che il nucleo familiare di appartenenza
del genitore richiedente l'importo sia in una condizione economica corrispondente a un valore
dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui
al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a
40.000 euro annui”.
Ai fini dell’accesso al Bonus nuovi nati i richiedenti devono possedere, congiuntamente, i
seguenti requisiti.
1. Requisito di cittadinanza
I potenziali beneficiari del Bonus nuovi nati possono essere:
cittadini italiani, cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea o loro familiari, titolari
del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
cittadini di uno Stato non appartenente all'Unione europea in possesso del permesso di
soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
titolari di permesso unico di lavoro autorizzati a svolgere attività lavorativa per un periodo
superiore a sei mesi o titolari di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzati a
soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi, residenti in Italia. Con
riferimento alla natura e alla tipologia dei permessi di soggiorno dei cittadini di Stati non
appartenenti all’Unione europea, in applicazione della normativa UE e degli orientamenti
giurisprudenziali della Corte di Giustizia[1] possono accedere al Bonus nuovi nati anche i
cittadini extracomunitari in possesso di tipologie di permesso non espressamente elencati
nell’articolo 1, comma 206, della legge di Bilancio 2025. In particolare, considerato che
l’articolo 41, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, individua nella
durata non inferiore all’anno la durata minima della validità dei permessi per accedere alle
prestazioni sociali, possono accedere al Bonus nuovi nati anche i cittadini extracomunitari
in possesso di un permesso di durata non inferiore a un anno.
Ai fini del beneficio in argomento, ai cittadini italiani sono equiparati i cittadini stranieri apolidi,
rifugiati politici o titolari di protezione internazionale (cfr. l’art. 27 del decreto legislativo 19
novembre 2007, n. 251, e l’art. 2 del regolamento (CE) n. 883/2004, del Parlamento europeo e
del Consiglio del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale).
Con riferimento ai cittadini del Regno Unito, ai fini dell’accesso alle prestazioni assistenziali a
sostegno della famiglia, gli stessi sono equiparati ai cittadini dell’Unione europea se residenti
nel territorio nazionale entro il 31 dicembre 2020. Qualora nei confronti dei suddetti cittadini
risulti accertata la decorrenza del requisito della residenza anagrafica in data precedente o pari
al 31 dicembre 2020 (attraverso le verifiche automatizzate sull’Anagrafe Nazionale della
Popolazione Residente - ANPR - o altri archivi anagrafici), non sono richiesti ulteriori titoli di
soggiorno legale diversi da quelli già posseduti a tale data. Diversamente, nei confronti dei
cittadini del Regno Unito residenti nel territorio nazionale successivamente al 31 dicembre 2020
si applicano le disposizioni in materia di documenti di soggiorno per i cittadini extracomunitari.
2. Requisito di residenza
Alla data di presentazione della domanda del Bonus nuovi nati il genitore richiedente deve
essere residente in Italia. Considerata la finalità della norma di incentivare la natalità in Italia,
tale requisito deve sussistere dalla data dell’evento (nascita, adozione, affidamento
preadottivo) alla data di presentazione della domanda.
3. Requisito economico
Per accedere al Bonus nuovi nati è necessario avere un ISEE specifico per prestazioni familiari
e per l’inclusione, neutralizzato dagli eventuali importi percepiti dai componenti del nucleo
familiare per l'Assegno Unico e Universale per i figli a carico (AUU) di cui al decreto legislativo
29 dicembre 2021, n. 230, non superiore a 40.000 euro.
Ad esempio, nel caso di un ISEE per specifiche prestazioni familiari e per l’inclusione con un
parametro della scala di equivalenza del nucleo familiare pari a 3,10 e un importo dell’AUU
erogato di 3.100 euro, l’importo da escludere dal valore ISEE è pari a 1.000 euro (3.100:3,10).
In questo caso, con un valore ISEE pari a 41.000 euro, il valore utilizzato ai fini del Bonus
nuovi nati è pari a 40.000 euro (41.000 – 1.000).
4. Data di nascita, di adozione o di affidamento preadottivo
Per accedere al Bonus nuovi nati 2026, il figlio deve essere nato, in affidamento preadottivo o
adottato nel periodo dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026. Per le adozioni o l’affidamento
preadottivo il contributo può essere richiesto esclusivamente per i figli minorenni.
Con riferimento alle adozioni si evidenzia che in presenza di un provvedimento di affidamento
preadottivo viene considerata quale data di riferimento la data di ingresso del minore nel
nucleo familiare adottante su ordinanza del Tribunale per i minorenni che dispone l’affidamento
preadottivo di cui all’articolo 22, comma 6, della legge 4 maggio 1983, n. 184. Tale
interpretazione, conforme alle finalità della norma, consente di fornire un sostegno dalla data
di ingresso del figlio in famiglia, evento questo che può precedere anche di molto la sentenza
definitiva di adozione. Per le adozioni internazionali viene considerata come data di riferimento
la data di trascrizione del provvedimento di adozione nei registri dello stato civile.
Il beneficio è riconosciuto anche per i minori deceduti prima della presentazione della domanda
a condizione che prima del decesso sia stata presentata una Dichiarazione Sostitutiva Unica
(DSU) per il calcolo dell’ISEE per le prestazioni ai minorenni in cui è presente il figlio cui è
riferito l’evento e questa sia stata attestata senza omissioni e difformità.
3. Presentazione delle domande 2026 e applicazione dell’ISEE per specifiche
prestazioni familiari e per l’inclusione
L’articolo 1, comma 206, della legge di Bilancio 2025 prevede che il beneficio è erogato su
presentazione di apposita domanda.
A tale fine, il Bonus nuovi nati può essere richiesto, in alternativa tra loro, da uno dei genitori.
Nel caso di genitori non conviventi il Bonus in argomento può essere richiesto dal genitore che
convive con il figlio nato, adottato o in affidamento preadottivo.
Per il genitore incapace di agire o minorenne, la domanda deve essere presentata dal genitore
di quest’ultimo che esercita la responsabilità genitoriale o dal tutore, ferma restando la verifica
dei requisiti in capo al genitore del nuovo nato. Si evidenzia che il genitore che esercita la
responsabilità genitoriale può registrare direttamente online una delega a proprio nome per
l'esercizio dei diritti del minore (cfr. il messaggio n. 171 del 13 gennaio 2022).
La domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, entro 120 giorni dalla data di
nascita, dalla data di ingresso in famiglia del figlio o dalla data di trascrizione del
provvedimento di adozione nei registri dello stato civile in caso di adozione internazionale. Ad
esempio, nel caso in cui l’evento (nascita, affidamento preadottivo, adozione senza affidamento
preadottivo) si sia verificato in data 16 luglio 2026, il Bonus in trattazione può essere richiesto
entro il 13 novembre 2026.
Per inviare la domanda è necessario essere in possesso di un ISEE per specifiche prestazioni
familiari e per l’inclusione per le prestazioni agevolate ai minorenni in corso di validità o avere
presentato preliminarmente una DSU per il calcolo dell’ISEE per i minorenni in cui è presente il
figlio a cui è riferito l’evento.
Il servizio per la presentazione della domanda è accessibile attraverso i seguenti canali:
portale web dell’Istituto, www.inps.it, utilizzando la propria identità digitale - SPID di
Livello 2 o superiore, CIE 3.0, CNS o eIDAS;
utilizzando la funzione Bonus nuovi nati disponibile nell’app INPS mobile;
Contact Center Multicanale, contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa)
o il numero 06 164164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai
diversi gestori);
Istituti di patronato, utilizzando i servizi offerti dagli stessi.
Per gli eventi verificatisi prima della data di apertura del servizio per il Bonus nuovi nati per
l’annualità 2026, la domanda può essere presentata, a pena di decadenza, entro 120 giorni
dalla data di pubblicazione del messaggio di apertura del servizio.
Una volta presentata la domanda, è possibile accedere alle ricevute e ai documenti prodotti dal
sistema, monitorare lo stato di lavorazione e aggiornare le informazioni relative alle modalità di
pagamento, ove necessario.
Ai fini dell’ammissibilità della domanda, il richiedente deve dichiarare sotto la propria
responsabilità, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso congiunto dei requisiti
previsti per accedere al Bonus nuovi nati e, precisamente, di rientrare in una delle seguenti
condizioni:
di essere cittadino italiano;
la titolarità di un diritto di soggiorno o di un diritto di soggiorno permanente se cittadino
dell’Unione europea;
il possesso di una carta di soggiorno o carta di soggiorno permanente previste dagli
articoli 10 e 17 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, se familiari extracomunitari
di un cittadino di un paese appartenente all’Unione europea;
il possesso di un permesso di soggiorno secondo quanto indicato al paragrafo 2 della
presente circolare, in corso di validità, se cittadini extracomunitari.
Nel caso di permessi scaduti alla data di presentazione della domanda, considerato che gli
effetti dei diritti esercitati in attesa della definizione del procedimento di rinnovo cessano solo
in caso di mancato rinnovo, revoca o annullamento del permesso, è necessario dichiarare di
avere presentato la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno e gli estremi della ricevuta
della richiesta o del cedolino;
l’evento (nascita, adozione o affidamento preadottivo);
i dati del figlio a cui è riferito l’evento;
la residenza continuativa in Italia del richiedente e del figlio dalla data dell’evento alla
data di presentazione della domanda;
il possesso di un ISEE in corso di validità o di avere presentato la DSU per il calcolo
dell’ISEE per le prestazioni ai minori.
All’atto della domanda deve essere altresì indicata la modalità di pagamento prescelta
mediante accredito su rapporti di conto dotati di IBAN o bonifico domiciliato. L’integrazione del
servizio per la presentazione della domanda Bonus nuovi nati al “Sistema Unico di Gestione
IBAN” (SUGI) consente di selezionare uno degli eventuali IBAN già registrati e utilizzati presso
l’Istituto per altre prestazioni o indicarne uno nuovo. Nel caso di accredito su IBAN area SEPA
(extra Italia) è necessario allegare il modulo di identificazione finanziaria “MV70”, denominato
“Identificazione finanziaria Area SEPA • Financial identification SEPA”, disponibile nella sezione
“Moduli” del sito dell’INPS, se non già prodotto all’Istituto in occasione di precedenti richieste di
pagamento.
L’INPS procede all’erogazione del Bonus nuovi nati in ragione dell’ordine cronologico di arrivo
(data e ora) delle domande presentate e accolte sulla base del procedimento di verifica della
sussistenza dei requisiti, nei limiti delle risorse finanziarie stanziate nell’anno di presentazione
della domanda.
4. Regime fiscale
Il Bonus nuovi nati non concorre alla determinazione del reddito complessivo ai fini dell'articolo
8 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917 (cfr. l’art. 1, comma 206, della legge di Bilancio 2025).
5. Finanziamento e monitoraggio degli oneri
L’articolo 1, comma 208, della legge di Bilancio 2025 valuta l’onere per la misura in 360 milioni
di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
L’INPS provvede al monitoraggio delle risorse utilizzate e ne comunica i risultati con cadenza
mensile al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’Economia e delle
finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alla
previsione di spesa, come sopra individuata, con decreto del Ministro dell'Economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, si provvede a
rideterminare il valore annuo dell'importo del Bonus nuovi nati e il valore dell'indicatore della
situazione economica equivalente di cui al citato comma 206 (cfr. l’art. 1, comma 207, della
legge di Bilancio 2025).
6. Istruzioni contabili
Per la rilevazione contabile degli oneri per il Bonus nuovi nati, la cui platea dei beneficiari è
stata ampliata per effetto di quanto previsto dall’articolo 1, comma 208, della legge di Bilancio
2026, si rinvia alle istruzioni fornite con la circolare n. 76/2025, i cui conti di onere GAT30614,
di debito GAT10614, di recupero e/o reintroito GAT24614 e di debito per riemissione dei
riaccrediti GPA10188 sono stati opportunamente ridenominati, come da allegata variazione al
piano dei conti (Allegato n. 1).
Il Direttore Generale
Valeria Vittimberga
[1] Cfr. in merito, anche la direttiva 2004/38/CE, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione
europea e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati
membri (attuata con il decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30); la direttiva 2004/83/CE
recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica di
rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime
sul contenuto della protezione riconosciuta (attuata con decreto legislativo 19 novembre 2007,
n. 251), dal decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante “Testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”, nonché
l’orientamento giurisprudenziale della Corte di Giustizia dell’Unione europea (CGUE), che
sottolinea che la parità di trattamento non è circoscritta ai soli titolari di un permesso unico di
lavoro, ma è riconosciuta anche in favore dei titolari di un permesso di soggiorno per fini
diversi dall’attività lavorativa che siano autorizzati a lavorare nello Stato membro ospitante; la
direttiva 2011/98/UE relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso
unico che consente ai cittadini di Paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato
membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di Paesi terzi che soggiornano
regolarmente in uno Stato membro (attuata con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 40).
ALLEGATO 1
Allegato n. 1
VARIAZIONI AL PIANO DEI CONTI
Tipo variazione V
Codice conto GAT30614
Denominazione completa Bonus nuovi nati – art. 1, comma 206, della legge 30 dicembre
2024, n. 207; art. 1, comma 208, della legge n. 199/2025
Denominazione abbreviata BONUS NUOVI NATI – ART.1 C.206 L.207/24
Validità e Movimentabilità Mese 04 - Anno 2025 /M. P
Capitolo/Voce di bilancio 3U1205097
Tipo variazione V
Codice conto GAT10614
Denominazione completa Debito nei confronti dei beneficiari del bonus nuovi nati – art. 1,
comma 206, della legge 30 dicembre 2024, n. 207; art. 1, comma
208, della legge n. 199/2025
Denominazione abbreviata DEB/BEN. BONUS NUOVI NATI – ART.1 C.206 L.207/24
Validità e Movimentabilità Mese 04 - Anno 2025 /M. P
Capitolo/Voce di bilancio 3U1205097
Tipo variazione V
Codice conto GAT24614
Denominazione completa Entrate varie - Recupero e/o reintroito del bonus nuovi nati – art.
1, comma 206, della legge 30 dicembre 2024, n. 207; art. 1, comma
208, della legge n. 199/2025
Denominazione abbreviata REC/REN. BONUS NUOVI NATI – ART.1 C.206 L.207/24
Validità e Movimentabilità Mese 04 - Anno 2025 /M. S
Capitolo/Voce di bilancio 3E1309001
Tipo variazione V
Codice conto GPA10188
Denominazione completa Debiti per la riemissione in pagamento dei riaccrediti relativi
all’assegno di natalità di cui all’art. 1, commi da 125 a 129, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190 e successive modificazioni e
integrazioni, nonchè del bonus nuovi nati di cui all’art. 1, comma
206, della legge n. 207/2024; art. 1, comma 208, della legge n.
199/2025 – con procedura automatizzata
Denominazione abbreviata DB.RIEM.RIAC.BON.BEBE'/NUOVINATI-PR.AUT.CENTR.
Validità e Movimentabilità Mese 09 - Anno 2015 /M. P
Capitolo/Voce di bilancio 8E2320099/8U2220099/PNE112013
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Circolare INPS 45/2026 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
Utilizziamo cookie tecnici essenziali e, con il tuo consenso, cookie analitici (Google Analytics) per migliorare l'esperienza di navigazione.
Leggi la nostra Cookie Policy.