Decisione (UE) 2022/1932 del Consiglio del 29 settembre 2022 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato congiunto UE-PTC istituito dalla convenzione del 20 maggio 1987 relativa a un regime comune di transito con riguardo alle modifiche di tale convenzione
Qual è l'oggetto della Decisione UE 2022/1932 e quale posizione deve assumere l'Unione europea nel comitato congiunto UE-PTC?
Spiegato da FiscoAI
La Decisione UE 2022/1932 del Consiglio del 29 settembre 2022 stabilisce la posizione che l'Unione europea deve adottare nel comitato congiunto UE-PTC (istituito dalla Convenzione del 20 maggio 1987 sul regime comune di transito) riguardo alle modifiche delle appendici della convenzione stessa. La decisione è stata necessaria in seguito all'adesione dell'Ucraina alla convenzione, avvenuta il 31 agosto 2022, che ha richiesto l'adeguamento dei documenti di garanzia e l'inserimento di termini tecnici in lingua ucraina. Il rappresentante dell'Unione nel comitato congiunto è autorizzato a concordare lievi modifiche tecniche del progetto di decisione allegato. Una volta adottata dal comitato congiunto UE-PTC, la decisione deve essere pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, poiché avrà effetti giuridici vincolanti nell'Unione e modificherà la convenzione internazionale.
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Riferimento normativo
Decisione (UE) 2022/1932 del Consiglio del 29 settembre 2022 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato congiunto UE-PTC istituito dalla convenzione del 20 maggio 1987 relativa a un regime comune di transito con riguardo alle modifiche di tale convenzione
EN: Council Decision (EU) 2022/1932 of 29 September 2022 on the position to be taken on behalf of the European Union within the EU-CTC Joint Committee established by the Convention of 20 May 1987 on common transit procedure as regards amendments to that Convention
Testo normativo
13.10.2022
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 266/17
DECISIONE (UE) 2022/1932 DEL CONSIGLIO
del 29 settembre 2022
relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato congiunto UE-PTC istituito dalla convenzione del 20 maggio 1987 relativa a un regime comune di transito con riguardo alle modifiche di tale convenzione
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)
La convenzione, relativa a un regime comune di transito
(
1
)
(«convenzione») è stata conclusa fra la Comunità economica europea, la Repubblica d’Austria, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica d’Islanda, il Regno di Norvegia, il Regno di Svezia e la Confederazione elvetica ed è entrata in vigore il 1
o
gennaio 1988.
(2)
A norma dell’articolo 15, paragrafo 3, lettera a), della convenzione, il comitato congiunto UE-PTC istituito a norma dell’articolo 14, paragrafo 1, della convenzione («comitato congiunto UE-PTC») può adottare, mediante decisioni, modifiche alle appendici della convenzione.
(3)
Il 25 agosto 2022, il comitato congiunto UE-PTC ha deciso di invitare l’Ucraina ad aderire alla convenzione e il 31 agosto 2022 l’Ucraina ha depositato lo strumento di adesione.
(4)
L’adesione dell’Ucraina richiederà il pertinente adeguamento dei documenti di garanzia e l’inserimento di alcuni termini tecnici in lingua ucraina.
(5)
È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato congiunto UE-PTC, poiché le modifiche della convenzione, se approvate, avranno effetti giuridici nell’Unione.
(6)
Tutti gli Stati membri dell’Unione hanno espresso parere positivo in merito alle modifiche proposte in sede di gruppo di lavoro UE-PTC sul transito comune.
(7)
Poiché la decisione del comitato congiunto UE-PTC modificherà la convenzione, è opportuno che essa venga pubblicata nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
dopo la sua adozione.
(8)
La posizione dell’Unione in sede di comitato congiunto UE-PTC dovrebbe pertanto basarsi sul progetto di decisione accluso,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato congiunto UE-PTC istituito dalla convenzione del 20 maggio 1987, relativa a un regime comune di transito («comitato congiunto UE-PTC»), nella sua riunione successiva o mediante procedura scritta del comitato congiunto UE-PTC, con riguardo alle modifiche delle appendici di tale convenzione, si basa sul progetto di decisione del comitato congiunto UE-PTC accluso alla presente decisione.
Il rappresentante dell’Unione nel comitato congiunto UE-PTC può concordare lievi modifiche tecniche del progetto di decisione.
Articolo 2
Una volta adottata, la decisione del comitato congiunto UE-PTC è pubblicata nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 2022
Per il Consiglio
Il presidente
J. SÍKELA
(
1
)
GU L 226 del 13.8.1987, pag. 2
.
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La Decisione UE 2022/1932 riguarda il regime comune di transito, la convenzione internazionale del 1987 e le procedure doganali tra l'UE e i paesi terzi (Austria, Finlandia, Islanda, Norvegia, Svezia, Svizzera e Ucraina). Professionisti del settore doganale e commercialisti che operano nel trasporto internazionale devono conoscere le modifiche alle appendici della convenzione, gli adeguamenti dei documenti di garanzia e le implicazioni sulla circolazione delle merci in transito.
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