Presentazione delle domande di riconoscimento dello svolgimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti entro il 1° maggio 2026 per i lavoratori che maturano i requisiti agevolati per l’accesso al trattamento pensionistico dal 1° gennaio 2027 al 31 dicembre 2027. Decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, come modificato dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232, e dalla legge 30 dicembre 2025, n. 199 (legge di Bilancio 2026)
Presentazione delle domande di riconoscimento dello svolgimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti entro il 1° maggio 2026 per i lavoratori che maturano i requisiti agevolati per l’accesso al trattamento pensionistico dal 1° gennaio 2027 al 31 dicembre 2027. Decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, come modificato dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232, e dalla legge 30 dicembre 2025, n. 199 (legge di Bilancio 2026)
Testo normativo
Direzione Centrale Pensioni
Roma, 02-04-2026
Messaggio n. 1188
OGGETTO: Presentazione delle domande di riconoscimento dello svolgimento di
lavori particolarmente faticosi e pesanti entro il 1° maggio 2026 per i
lavoratori che maturano i requisiti agevolati per l’accesso al
trattamento pensionistico dal 1° gennaio 2027 al 31 dicembre 2027.
Decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, come modificato dalla legge
11 dicembre 2016, n. 232, e dalla legge 30 dicembre 2025, n. 199
(legge di Bilancio 2026)
1. Premessa
Con il messaggio n. 801 del 5 marzo 2025 sono state fornite indicazioni per la presentazione,
entro il 1° maggio 2025, delle domande di riconoscimento dello svolgimento di lavori
particolarmente faticosi e pesanti, di cui al decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, come
modificato dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232, per i lavoratori che maturano i requisiti
agevolati per l’accesso al trattamento pensionistico dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026.
Con il presente messaggio, si forniscono istruzioni per la presentazione, entro il 1° maggio
2026, delle domande di riconoscimento dello svolgimento di lavori particolarmente faticosi e
pesanti, con riferimento ai soggetti che perfezionano i prescritti requisiti nell’anno 2027.
Al riguardo, si precisa che l’articolo 1, comma 189, della legge 30 dicembre 2025, n. 199
(legge di Bilancio 2026), ha modificato l’ultimo periodo del comma 4 dell’articolo 1 del decreto
legislativo n. 67 del 2011, introdotto dall’articolo 1, comma 206, lettera c), della legge n. 232
del 2016, sostituendo le parole “2023 e 2025” con le seguenti: “2023, 2025 e 2027”.
Per effetto di tale modifica gli adeguamenti alla speranza di vita previsti per gli anni 2019,
2021, 2023, 2025 e 2027 non si applicano ai requisiti pensionistici previsti per l’accesso al
pensionamento in favore degli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti.
Pertanto, i requisiti in argomento, adeguati agli incrementi della speranza di vita stabiliti a
decorrere dal 1° gennaio 2013 e dal 1° gennaio 2016 dai decreti direttoriali 6 dicembre 2011 e
16 dicembre 2014 del Ministero dell’Economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del
Lavoro e delle politiche sociali, non sono adeguati agli ulteriori incrementi della speranza di vita
fino al 31 dicembre 2028.
La domanda di riconoscimento del beneficio in argomento può essere presentata anche dai
lavoratori dipendenti del settore privato che hanno svolto lavori particolarmente faticosi e
pesanti e che raggiungono il diritto alla pensione con il cumulo della contribuzione versata in
una delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, secondo le regole previste per dette gestioni
speciali.
In presenza di contribuzione versata nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti e nella Gestione
ex ENPALS trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 16 del D.P.R. 31 dicembre
1971, n. 1420. In presenza di ulteriore contribuzione anche presso una delle gestioni speciali
dei lavoratori autonomi si applicano le istruzioni operative di cui ai messaggi n. 14371 del 1°
giugno 2007 e n. 3324 del 14 marzo 2014, paragrafo 3.
A partire dal 1° luglio 2022, il decreto legislativo n. 67 del 2011 si applica anche ai lavoratori
giornalisti dipendenti già iscritti all’ex INPGI-1 che non abbiano perfezionato i requisiti INPGI-1
entro il 30 giugno 2022 in quanto, a partire da tale data, il loro regime pensionistico è
uniformato a quello previsto per gli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (cfr. l’art. 1,
commi 103 e seguenti, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e il paragrafo 4 della circolare n.
92 del 28 luglio 2022).
Al riguardo, si precisa che la contribuzione in evidenza contabile ex INPGI-1, utile per il
perfezionamento del diritto a pensione ai sensi del decreto legislativo n. 67 del 2011, rileva
interamente per il calcolo degli ultimi dieci anni di attività lavorativa e della vita lavorativa
complessiva mentre, ai fini del requisito dello svolgimento di attività particolarmente faticosa e
pesante per almeno sette anni negli ultimi dieci di attività lavorativa o per almeno metà
dell’intera vita lavorativa, rileva solo quella successiva al 30 giugno 2022.
Per quanto non previsto nel presente messaggio si rinvia alle istruzioni fornite con le circolari n.
90 del 24 maggio 2017 e n. 59 del 29 marzo 2018 e con il messaggio n. 2422 del 28 giugno
2024.
2. Destinatari del beneficio
2.1 Lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti; lavoratori addetti alla
cosiddetta “linea catena”; conducenti di veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto
collettivo
Le categorie di lavoratori destinatarie del beneficio in parola, che maturano i requisiti dal 1°
gennaio 2027 al 31 dicembre 2027, possono conseguire il trattamento pensionistico ove in
possesso di un’anzianità contributiva di almeno 35 anni (utile per il diritto alla pensione di
anzianità) e, se lavoratori dipendenti, di un’età minima di 61 anni e 7 mesi, fermo restando il
raggiungimento di quota 97,6, o, se lavoratori autonomi, di un’età minima di 62 anni e 7 mesi,
fermo restando il raggiungimento di quota 98,6, così come riassunto nella tabella che segue.
PERIODO DI MATURAZIONE DEI REQUISITI dal 01.01.2027 al 31.12.2027
LAVORATORI DIPENDENTI LAVORATORI AUTONOMI
Anzianità Requisito Quota (somma età e Anzianità Requisito Quota (somma età e
contributiva anagrafico anzianità contributiva) contributiva anagrafico anzianità contributiva)
almeno 35 minimo 61 97,6* almeno 35 minimo 98,6*
anni e 7 mesi* anni 62 e 7
mesi*
* Requisiti adeguati all’incremento della speranza di vita per effetto dei decreti direttoriali del
6 dicembre 2011 e del 16 dicembre 2014, in attuazione dell’articolo 12 del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e
successive modificazioni
2.2 Lavoratori notturni a turni
A) Lavoratori occupati per un numero di giorni lavorativi pari o superiori a 78 all’anno: i
lavoratori appartenenti a tale categoria, che maturano i requisiti dal 1° gennaio 2027 al 31
dicembre 2027, possono conseguire il trattamento pensionistico ove in possesso dei requisiti
generali previsti per i lavoratori impegnati in mansioni particolarmente faticose e pesanti (cfr. il
precedente paragrafo 2.1).
B) Lavoratori occupati per un numero di giorni lavorativi da 64 a 71 all’anno: i lavoratori
appartenenti a tale categoria, che maturano i requisiti dal 1° gennaio 2027 al 31 dicembre
2027, possono conseguire il trattamento pensionistico ove in possesso di un’anzianità
contributiva di almeno 35 anni (utile per il diritto alla pensione di anzianità) e, se lavoratori
dipendenti, di un’età minima di 63 anni e 7 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota
99,6, o, se lavoratori autonomi, di un’età minima di 64 anni e 7 mesi, fermo restando il
raggiungimento di quota 100,6, così come riassunto nella tabella che segue.
PERIODO DI MATURAZIONE DEI REQUISITI dal 01.01.2027 al 31.12.2027
LAVORATORI DIPENDENTI LAVORATORI AUTONOMI
Anzianità Requisito Quota (somma età e Anzianità Requisito Quota (somma età e
contributiva anagrafico anzianità contributiva) contributiva anagrafico anzianità contributiva)
almeno 35 minimo 63 99,6* almeno 35 minimo 100,6*
anni e 7 mesi* anni 64 e 7
mesi*
* Requisiti adeguati all’incremento della speranza di vita per effetto dei decreti direttoriali del
6 dicembre 2011 e del 16 dicembre 2014, in attuazione dell’articolo 12 del decreto-legge n.
78 del 2010
C) Lavoratori occupati per un numero di giorni lavorativi da 72 a 77 all’anno: i lavoratori
appartenenti a tale categoria, che maturano i requisiti dal 1° gennaio 2027 al 31 dicembre
2027, possono conseguire il trattamento pensionistico ove in possesso di un’anzianità
contributiva di almeno 35 anni (utile per il diritto alla pensione di anzianità) e, se lavoratori
dipendenti, di un’età minima di 62 anni e 7 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota
98,6, o, se lavoratori autonomi, di un’età minima di 63 anni e 7 mesi, fermo restando il
raggiungimento di quota 99,6, così come riassunto nella tabella che segue.
PERIODO DI MATURAZIONE DEI REQUISITI dal 01.01.2027 al 31.12.2027
LAVORATORI DIPENDENTI LAVORATORI AUTONOMI
Anzianità Requisito Quota (somma età e Anzianità Requisito Quota (somma età e
contributiva anagrafico anzianità contributiva) contributiva anagrafico anzianità contributiva)
almeno 35 minimo 62 98,6* almeno 35 minimo 99,6*
anni e 7 mesi* anni 63 e 7
mesi*
* Requisiti adeguati all’incremento della speranza di vita per effetto dei decreti direttoriali del
6 dicembre 2011 e del 16 dicembre 2014, in attuazione dell’articolo 12 del decreto-legge n.
78 del 2010
2.3 Lavoratori notturni che prestano attività per periodi di durata pari all’intero anno
lavorativo
I lavoratori appartenenti a tale categoria, che maturano i requisiti dal 1° gennaio 2027 al 31
dicembre 2027, possono conseguire il trattamento pensionistico ove in possesso dei requisiti
generali previsti per i lavoratori impegnati in mansioni particolarmente faticose e pesanti (cfr. il
precedente paragrafo 2.1).
3. Regime delle decorrenze
Ai sensi dell’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo n. 67 del 2011, la presentazione della
domanda di riconoscimento del beneficio oltre il termine del 1° maggio 2026 comporta, in caso
di accertamento positivo dei requisiti, il differimento della decorrenza del trattamento
pensionistico anticipato pari a:
a. un mese, per un ritardo della presentazione inferiore o pari a un mese;
b. due mesi, per un ritardo della presentazione superiore a un mese e inferiore a tre mesi;
c. tre mesi, per un ritardo della presentazione pari o superiore a tre mesi.
Con riferimento al personale del comparto Scuola e Alta Formazione Artistica e Musicale
(AFAM), il differimento mensile di cui all’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo n. 67 del
2011 non trova applicazione e il trattamento pensionistico anticipato non può avere decorrenza
anteriore rispettivamente al 1° settembre e al 1° novembre dell’anno di maturazione dei
requisiti, sempre che alle date in argomento gli interessati risultino in possesso dei prescritti
requisiti. Per i predetti soggetti, la presentazione della domanda di riconoscimento del beneficio
oltre il termine del 1° maggio 2026 comporta, in caso di accertamento positivo dei requisiti, il
differimento della decorrenza della pensione al 1° settembre e al 1° novembre dell’anno
successivo a quello di maturazione dei requisiti.
4. Presentazione della domanda di riconoscimento del beneficio entro il 1° maggio
2026 e relativa documentazione
La domanda di accesso al beneficio di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b-ter), del decreto
legislativo n. 67 del 2011 deve essere presentata entro il 1° maggio 2026 per coloro che
perfezionano i requisiti dal 1° gennaio 2027 al 31 dicembre 2027.
Nel caso in cui la domanda venga presentata oltre i termini sopra individuati, e sempre che sia
accertato il possesso dei requisiti prescritti, la decorrenza della pensione è differita secondo le
scansioni temporali indicate al precedente paragrafo 3.
La domanda di riconoscimento del beneficio deve essere presentata telematicamente,
corredata dal modulo “AP45” e dalla documentazione minima ai fini della procedibilità della
stessa.
In particolare, la domanda di accesso al beneficio deve essere corredata dalla documentazione
indicata nella tabella A allegata al decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, 20 settembre 2011, come sostituita dalla
tabella A allegata al decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell’Economia e delle finanze, 20 settembre 2017, in relazione a ciascuna delle
tipologie di attività lavorative di cui all’articolo 1, comma 1, lettere da a) a d), del decreto
legislativo n. 67 del 2011.
Qualora dalla documentazione sopra indicata non risulti inequivocabilmente lo svolgimento
dell’attività faticosa e pesante, ai fini del riconoscimento del beneficio in parola, è possibile
produrre ogni ulteriore documentazione equipollente, contenente elementi utili e probanti
l’attività svolta. Con riferimento ai lavoratori del settore privato, come chiarito al paragrafo 4
del messaggio n. 3435 del 28 febbraio 2012, tutta la documentazione da analizzare deve
risalire all’epoca in cui sono state svolte le attività particolarmente faticose e pesanti e la stessa
non può, pertanto, essere sostituita da dichiarazioni del datore di lavoro rilasciate “ora per
allora”.
Per le attività lavorative svolte a decorrere dall'anno 2011, sono utili le comunicazioni
obbligatorie trasmesse dal datore di lavoro al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ai
sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo n. 67 del 2011 e dell’articolo 6 del decreto
interministeriale 20 settembre 2011 (cfr. il messaggio operativo n. 2422 del 2024).
Si precisa infine che, ai fini dell’applicazione della rivalutazione dei turni notturni di cui
all’articolo 1, comma 170, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per i lavoratori impiegati in
cicli produttivi organizzati su turni di 12 ore sulla base di accordi o contratti collettivi già
sottoscritti alla data del 31 dicembre 2016, è altresì richiesta la presentazione di detti accordi o
contratti. Al riguardo, si chiarisce che, al fine di provare, in modo inequivocabile, l’adibizione a
una mansione per la quale sia prevista una organizzazione sistematica del lavoro su turni di 12
ore, con turni svolti per almeno 6 ore nel periodo notturno, è possibile produrre qualsiasi
ulteriore documentazione.
5. Comunicazione dell’Ente previdenziale al soggetto interessato
In esito alla domanda di accesso al beneficio, l’Istituto comunica al lavoratore interessato:
a. l'accoglimento della domanda, con indicazione della prima decorrenza utile del
trattamento pensionistico, qualora sia accertato il possesso dei requisiti relativi allo
svolgimento delle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti e sia verificata la
sussistenza della relativa copertura finanziaria;
b. l'accertamento del possesso dei requisiti relativi allo svolgimento delle lavorazioni
particolarmente faticose e pesanti, con differimento della decorrenza del trattamento
pensionistico in ragione dell'insufficiente copertura finanziaria; in tale caso, la prima data
utile per l'accesso al pensionamento viene indicata, con successiva comunicazione, in
esito al monitoraggio di cui all'articolo 3 del decreto interministeriale 20 settembre 2011;
c. il rigetto della domanda, qualora sia accertato il mancato possesso dei requisiti relativi
allo svolgimento delle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti.
Agli interessati, che presentano domanda entro il 1° maggio 2026 e che perfezionano i
prescritti requisiti dal 1° gennaio 2027 al 31 dicembre 2027, l’Istituto comunicherà
l’accoglimento della domanda con riserva, in quanto l’efficacia del provvedimento è subordinata
all’accertamento dell’effettivo perfezionamento dei requisiti entro il 31 dicembre 2027.
6. Presentazione della domanda di pensione con riconoscimento del beneficio
L’accesso anticipato al trattamento pensionistico è riconosciuto a seguito di presentazione della
domanda di pensionamento, il cui accoglimento è subordinato alla sussistenza di ogni altra
condizione di legge.
In sede di lavorazione della domanda di pensione, e ai fini dell’accoglimento della stessa,
verranno esaminate le domande di accesso al beneficio il cui accoglimento è avvenuto con
riserva di accertamento del perfezionamento dei requisiti entro il 31 dicembre 2027.
I requisiti verificati in sede di domanda di riconoscimento del beneficio devono sussistere al
momento del pensionamento.
A tale fine, il lavoratore può fornire ulteriore documentazione a integrazione di quella già
prodotta a corredo della domanda di accesso al beneficio.
Nel caso in cui, dalla documentazione eventualmente prodotta dall’interessato o dai dati di
archivio in possesso dell’Istituto, non risultino perfezionati i requisiti per l’accesso al beneficio
in parola, la domanda di pensione con riconoscimento del beneficio di accesso anticipato non
può essere accolta.
Il Direttore generale vicario
Antonio Pone
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