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Messaggio INPS 1200/2026

Aumento del periodo di cui all’articolo 32 del D.P.R n. 1092/1973 ai fini pensionistici. Modalità di inserimento del periodo corrispondente alla durata legale del corso di studi universitari nell’applicativo Nuova Passweb

Pubblicato: 02/04/2026 In vigore dal: 02/04/2026 Documento ufficiale

Quali sono le modalità operative per inserire il riconoscimento dei periodi di studi universitari nel sistema pensionistico degli ufficiali militari tramite l'applicativo Nuova Passweb?

Spiegato da FiscoAI
Il Messaggio INPS 1200/2026 disciplina il riconoscimento gratuito dei periodi corrispondenti alla durata legale dei corsi di studi universitari ai fini pensionistici per gli ufficiali delle Forze Armate e dei Corpi di polizia. Questo beneficio, previsto dall'articolo 32 del D.P.R. n. 1092/1973, richiede la presentazione di una domanda formale all'Amministrazione militare di appartenenza, poiché incide non solo sulla pensione ma anche sullo stato di servizio e sulla progressione di carriera. L'Amministrazione militare, verificati i requisiti, deve inserire il periodo di studi nell'applicativo Nuova Passweb utilizzando il nuovo "tipo prestazione" denominato "Computo art. 32 D.P.R. 1092/73", indicando il numero del provvedimento, le date rilevanti, la cassa pensionistica (sempre CTPS) e il dettaglio dei periodi universitari calcolati a ritroso dalla data di conseguimento del titolo. Gli operatori dei Centri amministrativi del personale militare devono compilare tutti i campi obbligatori, inserire il periodo senza associare alcuna retribuzione, e procedere al salvataggio e alla certificazione dell'esecutore, seguendo i nove passi operativi descritti nella guida allegata. Gli effetti sul trattamento pensionistico variano a seconda del sistema di calcolo applicabile: per il sistema retributivo il riconoscimento incide sia sul diritto che sulla misura della pensione, per il sistema misto influisce sul diritto e sulle anzianità contributive fino al 1995 o 2011, mentre per il sistema contributivo puro rileva solo ai fini del diritto.

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Riferimento normativo

Aumento del periodo di cui all’articolo 32 del D.P.R n. 1092/1973 ai fini pensionistici. Modalità di inserimento del periodo corrispondente alla durata legale del corso di studi universitari nell’applicativo Nuova Passweb

Testo normativo

Direzione Centrale Pensioni Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione Roma, 03-04-2026 Messaggio n. 1200 Allegati n.1 OGGETTO: Aumento del periodo di cui all’articolo 32 del D.P.R n. 1092/1973 ai fini pensionistici. Modalità di inserimento del periodo corrispondente alla durata legale del corso di studi universitari nell’applicativo Nuova Passweb 1. Premessa Con la circolare n. 109 del 4 luglio 2025, l’Istituto ha fornito indicazioni in ordine all’articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, richiamato dall’articolo 1860 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, per il riconoscimento gratuito dei periodi corrispondenti alla durata legale del corso di studi universitari. Con il presente messaggio si descrivono le modalità operative per l’inserimento dell’aumento del periodo di cui all’articolo 32 del citato D.P.R. n. 1092/1973 ai fini pensionistici. Il richiamato decreto legislativo n. 66/2010, recante “Codice dell’ordinamento militare”, al Libro settimo, disciplina il trattamento previdenziale e quello relativo all’invalidità di servizio del personale militare. Nell’ambito di tale disciplina assumono particolare rilievo le disposizioni concernenti la valutazione dei titoli di studio ai fini previdenziali. In particolare, il citato articolo 1860 del decreto legislativo n. 66/2010, stabilisce che la valutazione degli studi superiori compiuti dagli ufficiali è effettuata ai sensi dell’articolo 32 del D.P.R. n. 1092/1973, il quale dispone, al comma 1, che nei confronti degli ufficiali per la cui nomina in servizio permanente effettivo sia stato richiesto il possesso del diploma di laurea, si computano tanti anni antecedenti alla data di conseguimento del titolo di studio quanti sono quelli corrispondenti alla durata legale dei relativi corsi. Il comma 2 del medesimo articolo prevede, inoltre, che siano computati anche gli anni corrispondenti a corsi di studi universitari di durata inferiore al corso di laurea, qualora richiesti come condizione necessaria per la nomina in servizio permanente effettivo o per l’ammissione ai corsi normali delle accademie militari finalizzati alla nomina a ufficiale in servizio permanente effettivo. 2. Presentazione della domanda Con la circolare n. 109/2025 sono state fornite specifiche indicazioni in ordine all’applicazione del citato articolo 32. In particolare, al paragrafo 3, sono state definite le modalità di presentazione della domanda per il riconoscimento dell’aumento del periodo di cui all’articolo 32 del D.P.R. n. 1092/1973, nonché i conseguenti effetti pensionistici. Considerato che l’articolo 1860 del decreto legislativo n. 66/2010 è collocato nella Sezione III, rubricata “Servizi computabili a domanda”, la valutazione dei periodi di studio ai sensi dell’articolo 32 del D.P.R. n. 1092/1973 è subordinata alla presentazione di un’apposita istanza da parte dell’ufficiale interessato. Tale istanza deve essere presentata all’Amministrazione militare di appartenenza, atteso che il beneficio previsto dal citato articolo 32 incide, non solo sul trattamento pensionistico ma anche sullo stato di servizio, sull’anzianità e sulla progressione di carriera del militare. 3. Modalità di inserimento dell’aumento del periodo di cui all’articolo 32 del D.P.R. n. 1092/1973 nell’applicativo Nuova Passweb Nell’applicativo Nuova Passweb, nell’ambito della funzione “Inserimento provvedimento da ricostruzione senza onere” della “Lista Servizi da Prestazione”, è stata prevista l’istituzione di un nuovo “tipo prestazione” denominato “Computo art. 32 D.P.R. 1092/73 (solo militari – Circ. 109/2025)”, mediante il quale l’Amministrazione militare di appartenenza, verificate le condizioni e i requisiti richiesti, deve inserire il periodo di studi universitari degli ufficiali ai fini della corretta implementazione del conto assicurativo. In particolare, in fase di inserimento del provvedimento di computo ai sensi dell’articolo 32 del D.P.R. n. 1092/1973, l’operatore dei Centri amministrativi del personale militare dell’Esercito Italiano, Aeronautica Militare, Marina Militare, Arma dei Carabinieri, compreso il Corpo Forestale dello Stato transitato nell’Arma dei Carabinieri, Corpo della Guardia di Finanza, Polizia di Stato, limitatamente al personale direttivo e dirigente del ruolo professionale sanitario, immessi in servizio come Ufficiali medici del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, deve indicare i seguenti dati: numero del provvedimento; data della domanda; data del provvedimento; Cassa pensionistica nella quale riconoscere i periodi, che deve essere sempre la gestione separata dei trattamenti pensionistici ai dipendenti dello Stato (CTPS); data di accettazione, che deve coincidere con la data del provvedimento; dettaglio dei periodi relativo agli studi universitari riconosciuti (il periodo, corrispondente alla durata legale del relativo corso deve essere inserito a ritroso, a partire dalla data di conseguimento del titolo). Sui periodi inseriti, anche se collocati temporalmente dopo il 31 dicembre 1992, non deve essere valorizzata alcun tipo di retribuzione; eventuali retribuzioni erroneamente inserite devono essere eliminate dall’operatore della Sede dell’INPS in fase di gestione e sistemazione del conto assicurativo. Per il corretto inserimento del periodo sul conto assicurativo si allega il manuale operativo (Allegato n. 1). 4. Effetti sul trattamento pensionistico Come precisato nella circolare n. 109/2025, per il personale il cui trattamento pensionistico è liquidato con il sistema retributivo, l’aumento di cui all’articolo 32 del D.P.R. n. 1092/1973 produce effetti sia ai fini della maturazione del diritto che della misura della pensione. Invece, nei confronti dei destinatari del sistema misto, l’aumento di cui all’articolo 32 del D.P.R. n. 1092/1973 rileva ai fini del diritto, mentre, ai fini della misura, incide esclusivamente sulle anzianità contributive maturate entro il 31 dicembre 1995 o il 31 dicembre 2011. Qualora il trattamento pensionistico sia liquidato esclusivamente con il sistema contributivo, l’aumento di cui all’articolo 32, produce effetti esclusivamente ai fini del diritto e non della misura della pensione. Il Direttore generale vicario Antonio Pone ALLEGATO 1 Conto GDP, Sistemazione Conto, Amministrazione Datore di Lavoro Computo art. 32 D.P.R. 1092/73 Inserimento del provvedimento Guida Interattiva v.1.0 -26/03/2026 SIN Ciao :) Lapresenteguidaoperativaperutentiesterniforniscesupportoall’utilizzodellafunzione «Inserimentoprovvedimentodaricostruzionesenzaonere» dell’applicativoNuovaPassweb, conriferimentoaltipoprestazione: <<Computoart. 32 D.P.R. 1092/73 (solomilitari–CircolareINPS n. 109/2025) La guida èdestinataalleAmministrazionimilitari che, verificatiirequisitiprevistidallanormativa,devono riconoscere il periodo di studi universitari degli ufficiali aifinidellacorrettaimplementazionedel Conto Assicurativo Passo 01 Prerequisiti Prima di procedere, verificare che siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti: • Credenziali SPID abilitate ai servizi per le amministrazioni; • Profilazione attiva sull’applicativo Nuova Passweb; • Disponibilità del provvedimento di computo formalmente adottato; • Conoscenza della data di conseguimento del titolo di studio e del periodo da computare. Passo 02 Accesso ai servizi INPS ▪ AccederealportaleINPS www.inps.it; ▪ Selezionareilservizio«DipendentiPubblici: Servizi peramministrazioni,entieaziende»; ▪ AutenticarsitramiteSPID. Passo 03 Accesso a Nuova Passweb ▪ Dalla pagina dei servizi disponibili, selezionare l’applicazione Nuova Passweb ▪ Dal menu Ricerca Iscritto selezionare la posizione assicurativa di interesse Computoart. 32 D.P.R. 1092/73 | Inserimento del provvedimento su Nuova Passweb – Guida Interattiva v.1.0 01 Passo 04 Apertura Attività di Servizio ▪ Sulla posizione assicurativa selezionata aprire una nuova <<attività di servizio>> ▪ Accedere alla scrivania virtuale ▪ Accedere alla coda <<Esecutore>> di Nuova Passweb Passo 05 Selezione della funzione ▪ Dal menu Interrogazioni, selezionare la voce «Servizi da prestazione»; ▪ Nel menu Funzioni, scegliere «Inserimento provvedimento da ricostruzione senza onere». Passo 06 Compilazione del provvedimento ▪ Selezionare sempre il check bottom con il valore Personale militare alla data della domanda ▪ Selezionare come Tipo prestazione: Computo art. 32 D.P.R. 1092/73 (solo militari –Circ. 109/2025); ▪ Compilare i campi richiesti: I. Numero del provvedimento II. Data domanda III. Data provvedimento IV. Cassa pensionistica sempre CTPS V. Indicare la Data di accettazione, che deve coincidere con la data del provvedimento Computoart. 32 D.P.R. 1092/73 | Inserimento del provvedimento su Nuova Passweb – Guida Interattiva v.1.0 01 Passo 07 Inserimento del periodo di computo ▪ Inserire il periodo (o i periodi) riconosciuti nel provvedimento indicando: I. Data di inizio II. Data di fine III. Selezionare «Calcola giorni» IV. Cliccare su «Inserisci riga» ▪ Inserire, nella sezione riepilogativa in alto a destra, il totale del periodo riconosciuto espresso in anni, mesi e giorni Passo 08 Salvataggio dell’Esecutore ▪ Verificarei dati inseriti ▪ Cliccare su «Salva» per completare l’operazione ▪ Nella pagina «Lista Richieste» selezionare l’attività di servizio ▪ Cliccare sulla funzione «Fine Lavorazione» per chiudere la lavorazione Computoart. 32 D.P.R. 1092/73 | Inserimento del provvedimento su Nuova Passweb – Guida Interattiva v.1.0 01 Passo 09 Certificazione ed Approvazione del Certificatore Ai fini della finale approvazione del «Certificatore» sulla coda Validatore occorre ▪ procedere alla certificazione dei periodi di computo inseriti utilizzando la funzione «Certifica» ▪ Nella pagina «Lista Richieste» selezionare l’attività di servizio ▪ procedere alla definitiva chiusura della attività cliccando sulla funzione «Approva» Note Avvertenze A Alcune note importanti da ricordare ▪ Questo tipo di computo art. 32 D.P.R. 1092/1973 è riservato agli ufficiali ▪ il periodo di computo riconosciuto corrisponde alla durata legale del relativo corso, ▪ il periodo di computo deve essere inserito a ritroso a partire dalla data di conseguimento del titolo ▪ Sui periodi di computo inseriti non deve essere associata alcuna retribuzione Note B Supporto Per problemi di accesso, abilitazione o malfunzionamenti dell’applicativo, l’utente può aprire un ticketutilizzando il link Richiesta Assistenza Applicativa SINpresente in basso al centro sulla home dell’applicazione Computoart. 32 D.P.R. 1092/73 | Inserimento del provvedimento su Nuova Passweb – Guida Interattiva v.1.0 01

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Il riconoscimento dei periodi di studi universitari secondo l'articolo 32 D.P.R. 1092/1973 è disciplinato dall'articolo 1860 del decreto legislativo 66/2010 (Codice dell'ordinamento militare) e riguarda la valutazione dei titoli di studio ai fini previdenziali, l'anzianità contributiva, il diritto alla pensione e la misura della prestazione pensionistica nel sistema retributivo, misto e contributivo. Gli operatori amministrativi devono gestire il computo dei servizi computabili a domanda, l'implementazione del conto assicurativo e la gestione della gestione separata dei trattamenti pensionistici ai dipendenti dello Stato (CTPS) attraverso l'applicativo Nuova Passweb.

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