Messaggio INPS In vigore Contributi

Messaggio INPS 1213/2026

Precisazioni per la valorizzazione di alcuni elementi del flusso Uniemens per gli iscritti al Fondo Pensioni per i Lavoratori dello Spettacolo e al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi

Pubblicato: 06/04/2026 In vigore dal: 06/04/2026 Documento ufficiale

Come devono essere valorizzati gli elementi del flusso Uniemens per i lavoratori iscritti al Fondo Pensioni per i Lavoratori dello Spettacolo e al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi, in particolare il calendario?

Spiegato da FiscoAI
Il Messaggio INPS 1213/2026 fornisce indicazioni precise sulla compilazione del flusso Uniemens per i lavoratori dello spettacolo e sportivi, due categorie con regimi previdenziali speciali basati su una valorizzazione giornaliera (anziché settimanale) dell'anzianità assicurativa. Il documento si applica ai datori di lavoro e ai committenti che devono comunicare i dati contributivi di questi lavoratori all'INPS, disciplinando come compilare elementi cruciali come il tipo di copertura giornaliera (TipoCoperturaGiorn), i giorni retribuiti, contribuiti e utili. In pratica, per ogni giornata lavorativa deve essere indicato se è totalmente retribuita (X), parzialmente retribuita per evento tutelato (2), totalmente non retribuita per evento tutelato (1), oppure senza copertura (0), specificando anche il codice dell'evento quando ricorre. Il messaggio chiarisce inoltre come trattare situazioni particolari: giorni festivi e di riposo, periodi di malattia con i primi tre giorni di carenza, eventi tutelati figurativamente, lavoro part-time verticale/ciclico, e la distinzione tra giorni retribuiti e giorni contribuiti, che possono non coincidere in caso di adeguamenti riferiti a eventi del mese precedente.

Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.

Riferimento normativo

Precisazioni per la valorizzazione di alcuni elementi del flusso Uniemens per gli iscritti al Fondo Pensioni per i Lavoratori dello Spettacolo e al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi

Testo normativo

Direzione Centrale Entrate Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione Roma, 07-04-2026 Messaggio n. 1213 OGGETTO: Precisazioni per la valorizzazione di alcuni elementi del flusso Uniemens per gli iscritti al Fondo Pensioni per i Lavoratori dello Spettacolo e al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi Premessa A seguito delle recenti riforme che hanno interessato la disciplina di alcuni eventi tutelati per i lavoratori iscritti al Fondo Pensioni per i Lavoratori dello Spettacolo (FPLS) e al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi (FPSP), sono state adeguate le regole di compilazione del flusso Uniemens per tali lavoratori, tenendo conto delle novità intervenute sul piano applicativo. Tanto premesso, con il presente messaggio si riepilogano e si forniscono indicazioni per la valorizzazione di alcuni elementi del flusso Uniemens finalizzate, in particolare, alla corretta valorizzazione del calendario giornaliero. 1. Iscritti al Fondo Pensioni per i Lavoratori dello Spettacolo Per i lavoratori iscritti al FPLS, di seguito si riportano le regole di compilazione con riguardo ad alcuni elementi del flusso Uniemens: -<Giorno> Si ricorda che per i lavoratori iscritti al FPLS l’elemento <Giorno>, in sostituzione dell’elemento <Settimana>, è volto a valorizzare i dati informativi che caratterizzano le singole giornate in cui il rapporto di lavoro si svolge (ad esempio, se trattasi di giorno lavorato o meno, se sono intervenuti, nel corso del medesimo, eventi tutelati, il relativo tipo di copertura, ecc.). -<TipoCoperturaGiorn> Analogamente a quanto previsto per l’elemento <Settimana> per i datori di lavoro DM, nell’ambito del sotto elemento <TipoCoperturaGiorn>, deve essere inserita la tipologia di copertura del giorno: - X: totalmente retribuito; - 2: parzialmente retribuito, per il verificarsi di eventi tutelati figurativamente; - 1: totalmente non retribuito, per il verificarsi di eventi tutelati figurativamente; - D: solo diritto – giorno in assenza di prestazione lavorativa utile esclusivamente ai fini del diritto per contratti di lavoro part-time verticale/ciclico di cui all’articolo 1, comma 350, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (cfr. la circolare n. 74 del 4 maggio 2021); - 0: nessuna copertura. Il valore “0” deve essere utilizzato per tutte le giornate in cui non è prevista né retribuzione né contribuzione per effetto di assenze che non sono coperte figurativamente (ad esempio, aspettativa senza assegni, giornate di riposo fissate dai contratti collettivi o dalla legge non tutelate figurativamente). Inoltre, tale valore può essere utilizzato anche per annullare un diverso tipo di copertura precedentemente comunicato. La valorizzazione del codice evento nell’elemento <Giorno> al verificarsi di eventi tutelati e del relativo <TipoCoperturaGiorn> non interessa il periodo relativo agli eventi di malattia, di maternità (congedi obbligatori e congedi parentali, compresi quelli di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104), che danno diritto a indennità a pagamento diretto, fruiti dai lavoratori subordinati a tempo determinato e dai lavoratori autonomi iscritti al FPLS, atteso che in tali fattispecie la contribuzione figurativa sul conto assicurativo viene accreditata direttamente dall’Istituto contestualmente al pagamento dell’indennità da parte del medesimo[1]. Relativamente alle modalità di valorizzazione dei giorni festivi e dei giorni di riposo previsti contrattualmente con riguardo ai rapporti di lavoro dipendente, a parziale rettifica di quanto precisato ai paragrafi 5 e 6 del messaggio n. 5327 del 14 agosto 2015, si forniscono le seguenti precisazioni. In linea generale, si precisa che per le giornate per le quali è prevista contrattualmente la remunerazione, il <TipoCoperturaGiorn> deve recare il valore “X” (ovvero “1”/“2” se interessato da un evento tutelato, valorizzando contestualmente nell’elemento <CodiceEventoGiorn> la causale dell’evento). Per i giorni festivi e di riposo per i quali non sia prevista contrattualmente la remunerazione il <TipoCoperturaGiorn> deve essere valorizzato con “0” anche nel caso in cui i medesimi giorni coincidono con un evento (compilando in tale ultimo caso nell’elemento <CodiceEventoGiorn> la relativa causale e senza valorizzare l’elemento <DifferenzeAccredito>). Con riguardo all’assicurazione economica di malattia e infortunio sul lavoro, considerate le specificità dell’Assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) per i lavoratori iscritti al FPLS e al FPSP, in base alle quali la valorizzazione dell’anzianità assicurativa avviene su base giornaliera e non settimanale (cfr. il D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1420), si ricorda che i relativi codici devono essere valorizzati anche in relazione a eventi inferiori a sette giorni, nel rispetto del periodo di carenza (per il dettaglio relativo alla modalità di valorizzazione dell’evento malattia si rinvia al punto 3 della tabella riepilogativa di cui al successivo paragrafo 2 del presente messaggio). Con specifico riferimento all’assicurazione per infortunio sul lavoro si fa presente che a seguito dell’estensione della tutela prevista dal decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, il committente del lavoratore iscritto al FPLS è tenuto in corrispondenza dei periodi interessati da tale evento a valorizzare nel flusso Uniemens nell’ambito dell’elemento <Giorno> il sottoelemento <CodiceEvento> con INF e il <TipoCoperturaGiorn> con “1” (con “2” se è prevista integrazione a suo carico). -<Giorni Retribuiti> Nell’elemento <Giorni Retribuiti> deve essere indicato il totale dei giorni retribuiti nel mese di riferimento determinato avendo a riferimento, per ciascuna settimana, il numero delle giornate per le quali è stabilita contrattualmente la corresponsione della retribuzione. Per agevolare la compilazione dell’elemento si chiarisce che nel caso dell’intero mese lavorato (lavoratori subordinati a tempo indeterminato o determinato) il valore è dato da 26 giorni[2]. In presenza di eventi tutelati figurativamente per i quali il lavoratore venga parzialmente retribuito dal datore di lavoro il conteggio dei giorni retribuiti è diverso a seconda della fattispecie che ricorre: - qualora non vi sia prestazione lavorativa (<TipoCoperturaGiorno> = “2”; Lavorato = “N”) tali giornate non devono essere computate nei <GiorniRetribuiti>; - qualora vi sia prestazione lavorativa (<TipoCoperturaGiorno> = “2”; Lavorato = “S”), tali giornate devono essere computate nei <GiorniRetribuiti>. In caso di rapporti di lavoro subordinato intermittente o di tipo autonomo, il totale dei giorni retribuiti è dato dalla sommatoria delle giornate aventi <TipoCoperturaGiorn> = “X” (indifferentemente se l’elemento <Lavorato> = “S” o “N”) e <TipoCoperturaGiorn> = “2” (con elemento lavorato = “S”). -<GiorniContribuiti> L’elemento <GiorniContribuiti> indica il numero dei giorni per i quali è stata versata contribuzione nel mese. Normalmente il valore dichiarato coincide con quello valorizzato nell’elemento <GiorniRetribuiti>. I due valori possono non coincidere in caso di adeguamenti riferiti a eventi verificatisi nel mese precedente (ad esempio, se nel mese attuale devono essere recuperati 4 giorni di malattia intervenuta nel mese precedente i <GiorniContribuiti> del mese attuale devono essere 22 e i <GiorniRetribuiti> sempre del mese attuale devono essere 26). -<GiorniUtili> L’elemento <GiorniUtili> va compilato unicamente in caso di rapporti di lavoro subordinato part-time e intermittente ed è volto a individuare i giorni di misura da assegnare in estratto conto ai fini del calcolo delle prestazioni. In presenza di un rapporto di lavoro part-time verticale e nel lavoro intermittente il dato coincide con i <GiorniRetribuiti> del mese. Nelle citate ipotesi, il calcolo dei giorni utili deve essere effettuato dividendo le ore lavorate nel mese per l’orario giornaliero del lavoratore a tempo pieno. Qualora l’orario del lavoratore a tempo pieno sia articolato in modalità non uniforme nell’arco della settimana (ad esempio, dal lunedì al giovedì 8 ore, il venerdì 7 ore) è necessario determinare l’orario giornaliero medio su 6 giorni (ad esempio: 96 ore lavorate nel mese; 40 ore full-time distribuite su 5 giorni; giorni utili = 96: (40/6) = 14,40). -<TipoRetrMal> Si ricorda che, con i messaggi n. 803 del 27 febbraio 2019 e n. 1475 del 10 aprile 2019, l’Istituto, al fine di individuare univocamente i soggetti aventi diritto alla prestazione previdenziale in assenza di un trattamento economico a carico del datore di lavoro, ha istituito nell’ambito del flusso Uniemens l’elemento obbligatorio <TipoRetrMal>, finalizzato a distinguere il tipo di trattamento retributivo che il datore di lavoro garantisce al lavoratore nei casi di assenza per malattia sulla base dello specifico contratto di riferimento. Tutti i datori di lavoro operanti nel settore dello spettacolo obbligati al versamento della contribuzione di malattia sono tenuti, pertanto, a valorizzare tale elemento, ricorrentemente, in tutti i flussi Uniemens, a prescindere dal verificarsi o meno dell’evento malattia, secondo le istruzioni fornite con i citati messaggi. 2. Tabelle riepilogative sulle modalità di valorizzazione del calendario giornaliero Si riportano di seguito le tabelle di sintesi sulle modalità di valorizzazione dei sottoelementi dell’elemento <Giorno> per tutti i lavoratori (subordinati, parasubordinati o autonomi) iscritti al FPLS con il dettaglio di talune peculiarità sussistenti per alcune tipologie di contratto di lavoro. 1) Per le giornate in relazione alle quali è stabilita contrattualmente la corresponsione della retribuzione o comunque retribuite non interessate da eventi: Sottoelementi: Lavorato TipoCoperturaGiorn CodiceEventoGiorn Giornate retribuite e lavorate S X - Giornate retribuite ma non lavorate N X - (ad esempio, ferie, festività, giorni di riposo, giorni di carenza) 2) Per le giornate nelle quali, ancorché sussista il rapporto di lavoro, non è presente né retribuzione né contribuzione per effetto di assenze che non sono coperte figurativamente (ad esempio, aspettativa senza assegni, ecc.) e per le giornate di riposo e/o festive per le quali contrattualmente non è prevista la retribuzione: Sottoelementi: Lavorato TipoCoperturaGiorn CodiceEventoGiorn Sempre N 0 - 3) Per le giornate interessate dal verificarsi di eventi[3] tutelati: Sottoelementi: Lavorato TipoCoperturaGiorn CodiceEventoGiorn In caso di assenza giornaliera per N 1 [codice evento] evento tutelato figurativamente In caso di assenza giornaliera per N 2 [codice evento] evento tutelato figurativamente con integrazione a carico del datore di lavoro In caso di giorni festivi e di riposo per N “0” [codice evento] i quali non è prevista contrattualmente la retribuzione In caso di giorni festivi e di riposo per N “1” o “2” [codice evento] i quali è prevista contrattualmente la retribuzione Con specifico riferimento all’evento malattia, in considerazione delle novità introdotte con il messaggio n. 3029 del 10 ottobre 2025, che non sono applicabili integralmente ai lavoratori dello spettacolo in considerazione delle specificità afferenti alla copertura assicurativa su base giornaliera (e non su base settimanale come previsto per la generalità dei lavoratori dipendenti), si fa presente che i datori di lavoro per i primi tre giorni di carenza devono valorizzare il giorno con le consuete modalità: in particolare indicando per le suddette tre giornate nell’elemento <TipoCoperturaGiorn> il valore “X” (Lavorato “N”) e senza indicare nessun <CodiceEventoGiorn>. Sempre con riguardo ai lavoratori per i quali è prevista l’erogazione della prestazione economica di malattia con anticipo e conguaglio tramite il flusso Uniemens, ossia i lavoratori subordinati con contratto indeterminato, si precisa che la necessità di valorizzare nel flusso Uniemens l’evento malattia con il dettaglio delle informazioni relative alla certificazione comprovante l’evento decorre dal quarto giorno di malattia e che tale adempimento deve essere effettuato sia nel caso in cui l’evento sia di durata inferiore a 7 giorni sia che sia di durata pari o superiore a 7 giorni. Pertanto, le prime tre giornate di carenza devono essere valorizzate con <TipoCoperturaGiorn> “X” e le giornate successive (dal quarto giorno in poi) devono essere valorizzate con il <TipoCoperturaGiorn> “1”, “2” o “0”, a seconda della fattispecie che ricorre, avendo cura di compilare gli ulteriori elementi <InfoAggEvento> e <TipoInfoAggEvento> secondo le modalità previste nel citato messaggio n. 3029/2025, a cui si fa rinvio anche per le istruzioni relative alle nuove modalità di conguaglio. 4) Giornata parzialmente retribuita per il verificarsi di eventi orari tutelati figurativamente: Sottoelementi Lavorato TipoCoperturaGiorn CodiceEventoGiorn NumOreEvento Sempre S 2 [codice evento] [num ore] 5) Giornata con evento tutelato di tipo orario e contemporanea fruizione di permesso retribuito per le restanti ore (giornata in cui non c’è presenza): Sottoelementi Lavorato TipoCoperturaGiorn CodiceEventoGiorn NumOreEvento Sempre N 2 [codice evento] [num ore] 6)Giornata con evento tutelato di tipo orario e contemporanea fruizione di permesso NON retribuito per le restanti ore (giornata in cui non c’è presenza): Sottoelementi Lavorato TipoCoperturaGiorn CodiceEventoGiorn NumOreEvento Sempre N 1 [codice evento] [num ore] Da ultimo, e in linea generale, resta inteso che per i lavoratori con contratto di lavoro intermittente, le giornate ricadenti nei periodi (nel corso del mese o dell’anno) nei quali è prevista la prestazione o la corresponsione dell’indennità di disponibilità devono essere valorizzate secondo le indicazioni di cui alla precedente tabella (con <TipoCopertura> “X”, “1”, “2” o “0” a seconda della fattispecie che ricorre); pertanto, le giornate comprese nei restanti periodi nei quali non sia prevista né prestazione né indennità di disponibilità, non devono essere dichiarate nei flussi Uniemens, ancorché sussista rapporto di lavoro. Inoltre, con riguardo ai contratti di lavoro a tempo parziale, si ricorda che a seguito della novella di cui all’articolo 1, comma 350, della legge n. 178/2020, con la circolare n. 74/2021 e con il messaggio n. 2162 del 3 giugno 2021 sono state fornite istruzioni per la compilazione dei flussi Uniemens finalizzate a includere nei relativi flussi anche i periodi totalmente non lavorati in ragione dei rapporti di lavoro part-time verticale o ciclico pienamente utili ai fini dell’anzianità contributiva per il diritto delle prestazioni pensionistiche, che continuano a essere valide e a cui si fa rinvio. 3. Iscritti al Fondo pensione dei Lavoratori Sportivi Le regole di compilazione del flusso Uniemens descritte nel presente messaggio devono essere utilizzate anche con riguardo ai lavoratori iscritti al FPSP con rapporto di lavoro dipendente. Con specifico riguardo alle tutele relative all’assicurazione economica di malattia e di maternità (congedi obbligatori, congedi parentali, malattia, compresi quelli di cui alla legge n. 104/1992), le istruzioni fornite per la valorizzazione nel flusso Uniemens degli eventi tutelati valgono per tutti i lavoratori subordinati sia con rapporto di lavoro a tempo determinato che a tempo indeterminato. Il Direttore generale vicario Antonio Pone [1] Si ricorda che in caso di fruizione di permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche di cui all’articolo 2 della legge 18 luglio 2025, n. 106, i datori di lavoro anticipano e conguagliano l’indennità anche per i lavoratori a tempo determinato iscritti al FPLS, valorizzando nel flusso Uniemens l’elemento <Giorno> con il relativo codice evento e il <TipoCoperturaGiorn> (cfr. la circolare n. 152 del 19 dicembre 2025). [2] Resta inteso che se il rapporto inizia o cessa nel corso del mese si deve fare riferimento ai soli giorni lavorati escludendo i giorni di riposo non retribuiti. [3]Si ricorda che la valorizzazione del codice evento nell’elemento <Giorno> al verificarsi di eventi tutelati e del relativo <TipoCoperturaGiorn> non interessa il periodo relativo agli eventi di malattia, di maternità fruiti dai lavoratori subordinati a tempo determinato e dai lavoratori autonomi iscritti al FPLS (congedi obbligatori e congedi parentali, compresi quelli di cui alla legge n. 104/1992), che danno diritto a un’indennità economica a pagamento diretto, atteso che in tali fattispecie la contribuzione figurativa sul conto assicurativo viene accreditata direttamente dall’Istituto contestualmente al pagamento delle relative indennità. Resta fermo che se per tali lavoratori con prestazione a pagamento diretto il datore di lavoro/committente dovesse corrispondere un’integrazione all’indennità corrisposta dall’INPS, la valorizzazione dell’elemento <TipoCoperturaGiorn> deve essere effettuata con il valore “X” e non con il valore “2”, in quanto in tale fattispecie l’evento non deve trovare valorizzazione nel flusso Uniemens.

Hai domande su questa normativa?

FiscoAI analizza Messaggio INPS 1213/2026 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.

Prova gratis Vai alla dashboard

Il Messaggio INPS 1213/2026 è il riferimento normativo per la corretta compilazione del flusso Uniemens per lavoratori iscritti al Fondo Pensioni per i Lavoratori dello Spettacolo (FPLS) e al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi (FPSP), con particolare attenzione alla valorizzazione giornaliera dell'anzianità assicurativa, agli eventi tutelati figurativamente, alla contribuzione figurativa, e alle specifiche modalità di trattamento di malattia, maternità, infortunio sul lavoro e permessi retribuiti. Commercialisti e consulenti del lavoro lo consultano per comprendere le regole di compilazione del calendario giornaliero, la distinzione tra TipoCoperturaGiorn, GiorniRetribuiti, GiorniContribuiti e GiorniUtili, nonché le peculiarità dei contratti part-time verticale/ciclico e intermittenti.

Normative correlate

Decreto del Presidente del Consiglio 84/2026
Regolamento recante la definizione del contributo di entita' significativa a ca…
Messaggio INPS 1618/2026
Contribuzione in agricoltura. Esonero della contribuzione dovuta ai sensi dell’…
Circolare INPS 55/2026
Articolo 2 del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62, recante “Disposizioni urgen…
Circolare INPS 57/2026
Articolo 1 del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62, recante “Disposizioni urgen…
Circolare INPS 54/2026
Decreto-legge 27 febbraio 2026, n. 25. Disposizioni in materia di sostegno al r…
Circolare INPS 53/2026
Decreto-legge 27 febbraio 2026, n. 25, recante “Interventi urgenti per frontegg…
Circolare INPS 52/2026
Convenzione fra l'INPS e CONFIMPRENDITORI (CONFIMPRENDITORI) per la riscossione…
Messaggio INPS 1493/2026
Modifiche alla disciplina del Fondo di Tesoreria di cui all’articolo 1, commi 7…

Altre normative del 2026

Disposizioni urgenti in materia di sport, per lo svolgimento di grandi eventi e l'efficac… Legge 108 Disposizioni urgenti per interventi infrastrutturali e per l'attuazione del Piano naziona… Legge 107 Decisione (UE) 2026/1462 del Consiglio, del 25 giugno 2026, relativa ai contributi finanz… Decisione UE 1462 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo… Legge 106 Decisione di esecuzione (UE) 2026/1379 della Commissione, del 23 giugno 2026, che chiude … Decisione UE 1379 Decisione (PESC) 2026/1396 del Consiglio, del 22 giugno 2026, che modifica la decisione (… Decisione UE 1396 Decisione (PESC) 2026/1399 del Consiglio, del 22 giugno 2026, che modifica la decisione (… Decisione UE 1399 Decisione (UE) 2026/1411 del Consiglio, del 22 giugno 2026, relativa alla posizione da ad… Decisione UE 1411

Altri Messaggio INPS

Certificato di prestazioni previdenziali e assistenziali 2026 (c.d. mod. ObisM) 1443/2026 Convenzione tra l’INPS e i Centri di assistenza fiscale (CAF) per l’attività relativa all… 1442/2026 Modifiche alla disciplina del Fondo di Tesoreria di cui all’articolo 1, commi 755 e segue… 1388/2026 Coordinamento tra la riforma della disabilità e la disciplina delle politiche in favore d… 1377/2026 Servizio “OpenRI”. Richiesta online di autorizzazione alla rateizzazione del pagamento de… 1337/2026 Articolo 1, comma 221, della legge 30 dicembre 2025, n. 199. Estensione della possibilità… 1343/2026
Vedi tutti i Messaggio INPS →