Articolo 1, comma 251-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Proroga dell'indennità pari al trattamento di mobilità in deroga per i lavoratori delle aree di crisi industriale complessa ubicate nel territorio della Regione siciliana, ai sensi dell’articolo 1, comma 787, della legge 30 dicembre 2025, n. 199
Articolo 1, comma 251-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Proroga dell'indennità pari al trattamento di mobilità in deroga per i lavoratori delle aree di crisi industriale complessa ubicate nel territorio della Regione siciliana, ai sensi dell’articolo 1, comma 787, della legge 30 dicembre 2025, n. 199
Testo normativo
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Roma, 09-04-2026
Messaggio n. 1238
OGGETTO: Articolo 1, comma 251-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
Proroga dell'indennità pari al trattamento di mobilità in deroga per i
lavoratori delle aree di crisi industriale complessa ubicate nel
territorio della Regione siciliana, ai sensi dell’articolo 1, comma 787,
della legge 30 dicembre 2025, n. 199
L’articolo 1-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, introdotto, in sede di conversione,
dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, ha inserito, all’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n.
145, il comma 251-bis, il quale ha previsto per i lavoratori delle aree di crisi industriale
complessa ubicate nel territorio della Regione siciliana, che hanno cessato di percepire
l'indennità di disoccupazione NASpI nell'anno 2020, la possibilità di richiedere alla Regione
siciliana una indennità pari al trattamento di mobilità in deroga, limitatamente al periodo
compreso tra il 14 ottobre 2020 (data di entrata in vigore della legge n. 126/2020) e il 31
dicembre 2020.
La prestazione, rinnovata dall’articolo 3, comma 2-bis, del decreto-legge 18 gennaio 2024, n.
4, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 2024, n. 28, fino al 31 dicembre 2024, è
stata da ultimo prorogata dall’articolo 1, comma 787, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (di
seguito, legge di Bilancio 2026).
Nello specifico, il citato articolo 1, comma 787, della legge di Bilancio 2026, al fine di sostenere
la competitività del sistema produttivo nazionale, nonché per la salvaguardia dei livelli
occupazionali nei casi di situazioni di crisi industriali complesse, con particolare riferimento al
territorio della Regione siciliana, ha prorogato la medesima indennità in continuità con quanto
previsto dall'articolo 3, comma 2-bis, del citato decreto-legge n. 4/2024, fino al 31 dicembre
2026.
Ai fini della copertura degli oneri derivanti dalla proroga dell’indennità pari al trattamento di
mobilità in deroga in argomento, la medesima previsione normativa stabilisce uno
stanziamento pari a 1.332.000 euro per l'anno 2026, al quale si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18,
comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
Si ricorda che l’indennità in argomento è concessa dalla Regione siciliana in continuità e previa
verifica della disponibilità finanziaria da parte dell'Istituto.
Per le istruzioni operative relative alla gestione della misura in trattazione si rinvia a quanto
illustrato nella circolare n. 51 del 26 marzo 2021.
Il Direttore Generale
Valeria Vittimberga
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