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Messaggio INPS 1269/2026

Assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare. Novità introdotte dall’articolo 1, commi da 922 a 924, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (legge di Bilancio 2026)

Pubblicato: 13/04/2026 In vigore dal: 13/04/2026 Documento ufficiale

Quali sono gli importi dell'assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare a decorrere dal 1° gennaio 2026 secondo il Messaggio INPS 1269/2026?

Spiegato da FiscoAI
Il Messaggio INPS 1269/2026 comunica l'adeguamento degli importi dell'assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare, una provvidenza destinata ai grandi invalidi di guerra. La normativa si applica a due categorie di beneficiari: gli invalidi di guerra con le infermità più gravi (lettere A numeri 1-4 e A-bis della tabella E del DPR 915/1978) e gli invalidi con infermità di minore gravità (lettere B, C, D ed E numero 1 della medesima tabella). Per la prima categoria, l'importo mensile passa da 878 euro a 1.000 euro, mentre per la seconda categoria passa da 439 euro a 500 euro, entrambi per dodici mensilità annuali. Dal punto di vista operativo, gli assegni verranno adeguati a partire dalla mensilità di giugno 2026, con corresponsione contestuale degli arretrati relativi al periodo gennaio-maggio 2026, garantendo così il recupero integrale delle differenze dovute dal 1° gennaio 2026.

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Riferimento normativo

Assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare. Novità introdotte dall’articolo 1, commi da 922 a 924, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (legge di Bilancio 2026)

Testo normativo

Roma, 14-04-2026 Messaggio n. 1269 OGGETTO: Assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare. Novità introdotte dall’articolo 1, commi da 922 a 924, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (legge di Bilancio 2026) Con il presente messaggio si forniscono indicazioni in merito alle novità introdotte dall’articolo 1, commi da 922 a 924, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (legge di Bilancio 2026), che ha sostituito l’articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 288, recante “Provvidenze in favore dei grandi invalidi”, che disciplina l’assegno sostitutivo dell’accompagnatore militare, prevedendo, tra l’altro, misure di ridefinizione degli importi spettanti. In conformità alle citate disposizioni a decorrere dal 1° gennaio 2026 gli importi mensili dell’assegno in argomento sono rideterminati come segue: per le categorie di invalidità più elevate - invalidi di cui alle lettere A), numeri 1), 2), 3) e 4), secondo periodo, e A-bis) della tabella E allegata al Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 (di seguito, Testo unico) - 1.000 euro in luogo della precedente misura pari a 878 euro mensili per dodici mensilità; per le ulteriori categorie - soggetti con infermità di cui alle lettere B), numero 1), C), D) ed E), numero 1), della medesima tabella E allegata al Testo unico – 500 euro in luogo della precedente misura pari a 439 euro mensili per dodici mensilità. Pertanto, gli assegni sostitutivi dell'accompagnatore militare con pagamento a cura dell’Istituto verranno adeguati alle nuove misure a decorrere dalla mensilità di giugno 2026. Si precisa, inoltre, che con il rateo di giugno 2026 saranno corrisposti anche gli arretrati afferenti alle differenze di importo relative alle mensilità da gennaio 2026 a maggio 2026. Il Direttore Generale Valeria Vittimberga

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L'assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare è disciplinato dalla legge 27 dicembre 2002, n. 288 e modificato dalla legge di Bilancio 2026, rappresentando una provvidenza assistenziale per invalidi di guerra secondo la classificazione del DPR 23 dicembre 1978, n. 915. Commercialisti e consulenti che gestiscono posizioni di invalidi di guerra devono considerare questi importi per la corretta determinazione delle provvidenze assistenziali, delle detrazioni fiscali correlate e della documentazione previdenziale presso l'INPS.

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