Reddito di libertà. Ulteriore finanziamento della misura di cui al "Fondo per il reddito di libertà per le donne vittime di violenza", istituito dall’articolo 105-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e relativi criteri di ripartizione
Reddito di libertà. Ulteriore finanziamento della misura di cui al "Fondo per il reddito di libertà per le donne vittime di violenza", istituito dall’articolo 105-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e relativi criteri di ripartizione
Testo normativo
Direzione Centrale Inclusione Sociale e Invalidita' Civile
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Direzione Centrale Bilanci, Contabilita' e Servizi Fiscali
Roma, 13-09-2022
Messaggio n. 3363
Allegati n.1
OGGETTO:
Reddito di libertà. Ulteriore finanziamento della misura di cui al
"Fondo per il reddito di libertà per le donne vittime di violenza",
istituito dall’articolo 105-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e
relativi criteri di ripartizione
Con il D.P.C.M. del 1° giugno 2022 sono stati definiti i criteri per la ripartizione delle risorse,
pari a 9 milioni di euro, destinate a finanziare la misura del Reddito di libertà finalizzata a
favorire, attraverso l’indipendenza economica, percorsi di autonomia e di emancipazione delle
donne vittime di violenza e in condizione di povertà, con riguardo in particolare all’autonomia
abitativa e al percorso scolastico e formativo dei figli/delle figlie minori.
Le suddette risorse, stanziate per gli esercizi 2021 e 2022 tenuto conto di quanto disposto
dall’articolo 105-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dall’articolo 1, comma 28, della legge 30 dicembre 2020, n.
178, e dall’articolo 1, comma 670, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono attribuite
secondo le modalità previste dallo stesso D.P.C.M. e già illustrate dall’Istituto con la circolare
n. 166 dell’8 novembre 2021, adottata a seguito della pubblicazione del precedente D.P.C.M.
di ripartizione delle risorse del 17 dicembre 2020, sulla base della popolazione femminile,
nella fascia di età 18-67 anni, residente nei comuni delle Regioni e delle Province autonome di
Trento e Bolzano al 1° gennaio 2021 (Allegato n. 1).
Come chiarito con il messaggio n. 4352 del 7 dicembre 2021, tali risorse saranno impiegate
per liquidare, secondo l’ordine cronologico di presentazione, le domande non accolte per
insufficienza di budget e, di seguito, per l’accoglimento delle nuove domande.
Le modalità di erogazione del beneficio e della relativa contabilizzazione rimangono immutate.
Resta ferma la possibilità che le risorse attribuite a ciascuna Regione/Provincia autonoma
possano essere incrementate dalle medesime Regioni/Province autonome con ulteriori risorse
proprie, trasferite direttamente all’INPS, previa presentazione di apposita istanza di incremento
del budget ed erogate secondo le indicazioni fornite con il messaggio n. 2453 del 16 giugno
2022.
Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi
Sono presenti i seguenti allegati:
Allegato N.1
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