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Messaggio INPS 3363/2022

Reddito di libertà. Ulteriore finanziamento della misura di cui al "Fondo per il reddito di libertà per le donne vittime di violenza", istituito dall’articolo 105-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e relativi criteri di ripartizione

Pubblicato: 12/09/2022 In vigore dal: 12/09/2022 Documento ufficiale

Quali sono i criteri di ripartizione e l'importo del finanziamento per il Reddito di libertà destinato alle donne vittime di violenza secondo il Messaggio INPS 3363/2022?

Spiegato da FiscoAI
Il Messaggio INPS 3363/2022 comunica l'ulteriore finanziamento di 9 milioni di euro per il Fondo del Reddito di libertà, una misura di sostegno economico rivolta alle donne vittime di violenza in condizione di povertà. La misura, istituita dal decreto-legge 34/2020 convertito in legge 77/2020, mira a favorire percorsi di autonomia e emancipazione attraverso l'indipendenza economica, con particolare attenzione all'autonomia abitativa e al percorso scolastico-formativo dei figli minori.

Le risorse stanziate per gli esercizi 2021 e 2022 sono ripartite tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano secondo criteri definiti dal D.P.C.M. del 1° giugno 2022, basati sulla popolazione femminile nella fascia di età 18-67 anni residente al 1° gennaio 2021. La ripartizione territoriale è allegata al messaggio e rappresenta il criterio oggettivo di distribuzione delle risorse.

Le modalità di erogazione rimangono invariate rispetto alle precedenti comunicazioni: i fondi vengono utilizzati per liquidare prima le domande precedentemente non accolte per insufficienza di budget (in ordine cronologico), successivamente per accogliere le nuove domande. Ogni Regione/Provincia autonoma può inoltre incrementare le risorse assegnate con fondi propri, previa richiesta formale all'INPS secondo le indicazioni del messaggio 2453/2022.

Aspetto rilevante è che la gestione amministrativa e contabile della misura rimane a carico dell'INPS, che provvede alla liquidazione dei benefici secondo le modalità già consolidate. Le Regioni interessate devono coordinare le proprie azioni con l'Istituto per garantire l'efficace utilizzo delle risorse e l'accesso equo al beneficio da parte delle beneficiarie.

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Riferimento normativo

Reddito di libertà. Ulteriore finanziamento della misura di cui al "Fondo per il reddito di libertà per le donne vittime di violenza", istituito dall’articolo 105-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e relativi criteri di ripartizione

Testo normativo

Direzione Centrale Inclusione Sociale e Invalidita' Civile Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione Direzione Centrale Bilanci, Contabilita' e Servizi Fiscali Roma, 13-09-2022 Messaggio n. 3363 Allegati n.1 OGGETTO: Reddito di libertà. Ulteriore finanziamento della misura di cui al "Fondo per il reddito di libertà per le donne vittime di violenza", istituito dall’articolo 105-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e relativi criteri di ripartizione Con il D.P.C.M. del 1° giugno 2022 sono stati definiti i criteri per la ripartizione delle risorse, pari a 9 milioni di euro, destinate a finanziare la misura del Reddito di libertà finalizzata a favorire, attraverso l’indipendenza economica, percorsi di autonomia e di emancipazione delle donne vittime di violenza e in condizione di povertà, con riguardo in particolare all’autonomia abitativa e al percorso scolastico e formativo dei figli/delle figlie minori. Le suddette risorse, stanziate per gli esercizi 2021 e 2022 tenuto conto di quanto disposto dall’articolo 105-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dall’articolo 1, comma 28, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e dall’articolo 1, comma 670, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono attribuite secondo le modalità previste dallo stesso D.P.C.M. e già illustrate dall’Istituto con la circolare n. 166 dell’8 novembre 2021, adottata a seguito della pubblicazione del precedente D.P.C.M. di ripartizione delle risorse del 17 dicembre 2020, sulla base della popolazione femminile, nella fascia di età 18-67 anni, residente nei comuni delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano al 1° gennaio 2021 (Allegato n. 1). Come chiarito con il messaggio n. 4352 del 7 dicembre 2021, tali risorse saranno impiegate per liquidare, secondo l’ordine cronologico di presentazione, le domande non accolte per insufficienza di budget e, di seguito, per l’accoglimento delle nuove domande. Le modalità di erogazione del beneficio e della relativa contabilizzazione rimangono immutate. Resta ferma la possibilità che le risorse attribuite a ciascuna Regione/Provincia autonoma possano essere incrementate dalle medesime Regioni/Province autonome con ulteriori risorse proprie, trasferite direttamente all’INPS, previa presentazione di apposita istanza di incremento del budget ed erogate secondo le indicazioni fornite con il messaggio n. 2453 del 16 giugno 2022. Il Direttore Generale Vincenzo Caridi Sono presenti i seguenti allegati: Allegato N.1 Cliccare sull'icona "ALLEGATI" per visualizzarli.

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Il Reddito di libertà è una misura di welfare sociale finanziata con risorse pubbliche destinate a donne vittime di violenza, disciplinata da decreto-legge e legge di conversione. La ripartizione territoriale segue criteri demografici basati sulla popolazione femminile residente, mentre l'INPS gestisce l'erogazione dei benefici secondo modalità contabili standardizzate. Commercialisti e consulenti che operano nel settore del welfare aziendale e delle politiche sociali devono conoscere questa misura per orientare correttamente le beneficiarie verso i servizi INPS competenti.

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