Messaggio INPS In vigore

Messaggio INPS 3473/2022

Innalzamento del massimale giornaliero della contribuzione di malattia e di maternità per i lavoratori a tempo determinato dello spettacolo

Pubblicato: 22/09/2022 In vigore dal: 22/09/2022 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Innalzamento del massimale giornaliero della contribuzione di malattia e di maternità per i lavoratori a tempo determinato dello spettacolo

Testo normativo

Direzione Centrale Entrate Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione Roma, 23-09-2022 Messaggio n. 3473 OGGETTO: Innalzamento del massimale giornaliero della contribuzione di malattia e di maternità per i lavoratori a tempo determinato dello spettacolo Per gli assicurati al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo (FPLS), titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o titolari di contratto di lavoro autonomo o a prestazione, ossia i lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), del D.lgs 30 aprile 1997, n. 182, i contributi di finanziamento dell’indennità economica di malattia e di finanziamento dell’indennità economica di maternità sono calcolati sull’importo massimo della retribuzione giornaliera ai sensi dell’articolo 6, comma 15, del D.L. 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48. Con l’articolo 10, comma 1, della legge 15 luglio 2022, n. 106, il legislatore ha disposto l’innalzamento di detto massimale contributivo giornaliero, a decorrere dal 1° luglio 2022, da euro 100,00 a euro 120,00. Pertanto, con il presente messaggio si comunica che, a partire dal periodo di competenza ottobre 2022, i datori di lavoro/committenti, nell’assolvimento degli adempimenti contributivi relativi all’assicurazione economica di malattia e di maternità per i lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), del D.lgs n. 182/1997, dovranno adeguarsi al suddetto nuovo valore del massimale giornaliero pari a euro 120,00. Ai fini della restituzione delle differenze contributive dovute per i periodi di competenza di luglio, agosto e settembre 2022, i datori di lavoro/committenti utilizzeranno i codici causale già in uso “E775”, avente il significato di “Restituzione indennità malattia indebita” e presente nell’elemento <CausaleVersMal> di DatiRetributivi/Malattia/MalADebito, e “E776”, avente il significato di “Restituzione indennità maternità indebita” e presente nell’elemento <CausaleVersMat> di DatiRetributivi/Maternita/MatADebito. Dette operazioni potranno essere effettuate con le denunce relative ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022. Il Direttore Generale Vincenzo Caridi

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