Messaggio INPS
In vigore
Messaggio INPS 3473/2022
Innalzamento del massimale giornaliero della contribuzione di malattia e di maternità per i lavoratori a tempo determinato dello spettacolo
Riferimento normativo
Innalzamento del massimale giornaliero della contribuzione di malattia e di maternità per i lavoratori a tempo determinato dello spettacolo
Testo normativo
Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Roma, 23-09-2022
Messaggio n. 3473
OGGETTO: Innalzamento del massimale giornaliero della contribuzione di
malattia e di maternità per i lavoratori a tempo determinato dello
spettacolo
Per gli assicurati al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo (FPLS), titolari di contratto di
lavoro subordinato a tempo determinato o titolari di contratto di lavoro autonomo o a
prestazione, ossia i lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), del D.lgs 30 aprile
1997, n. 182, i contributi di finanziamento dell’indennità economica di malattia e di
finanziamento dell’indennità economica di maternità sono calcolati sull’importo massimo della
retribuzione giornaliera ai sensi dell’articolo 6, comma 15, del D.L. 30 dicembre 1987, n. 536,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48.
Con l’articolo 10, comma 1, della legge 15 luglio 2022, n. 106, il legislatore ha disposto
l’innalzamento di detto massimale contributivo giornaliero, a decorrere dal 1° luglio 2022, da
euro 100,00 a euro 120,00.
Pertanto, con il presente messaggio si comunica che, a partire dal periodo di competenza
ottobre 2022, i datori di lavoro/committenti, nell’assolvimento degli adempimenti contributivi
relativi all’assicurazione economica di malattia e di maternità per i lavoratori di cui all'articolo
2, comma 1, lettere a) e b), del D.lgs n. 182/1997, dovranno adeguarsi al suddetto nuovo
valore del massimale giornaliero pari a euro 120,00.
Ai fini della restituzione delle differenze contributive dovute per i periodi di competenza di
luglio, agosto e settembre 2022, i datori di lavoro/committenti utilizzeranno i codici causale già
in uso “E775”, avente il significato di “Restituzione indennità malattia indebita” e presente
nell’elemento <CausaleVersMal> di DatiRetributivi/Malattia/MalADebito, e “E776”, avente il
significato di “Restituzione indennità maternità indebita” e presente nell’elemento
<CausaleVersMat> di DatiRetributivi/Maternita/MatADebito.
Dette operazioni potranno essere effettuate con le denunce relative ai mesi di ottobre,
novembre e dicembre 2022.
Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi
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