Messaggio INPS
In vigore
Messaggio INPS 3498/2022
Evento alluvionale nella Regione Marche del 15 e 16 settembre 2022. Domande di CIGO per eventi oggettivamente non evitabili. Chiarimenti e istruzioni operative
Riferimento normativo
Evento alluvionale nella Regione Marche del 15 e 16 settembre 2022. Domande di CIGO per eventi oggettivamente non evitabili. Chiarimenti e istruzioni operative
Testo normativo
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Roma, 26-09-2022
Messaggio n. 3498
OGGETTO: Evento alluvionale nella Regione Marche del 15 e 16 settembre 2022.
Domande di CIGO per eventi oggettivamente non evitabili.
Chiarimenti e istruzioni operative
A seguito dell’eccezionale evento meteorologico avvenuto nei giorni del 15 e 16 settembre
2022 in alcune zone della Regione Marche, con il presente messaggio si forniscono chiarimenti
riguardo alle corrette modalità di presentazione delle domande di cassa integrazione salariale
ordinaria da parte dei datori di lavoro colpiti dall’alluvione, nonché le istruzioni operative per la
gestione dell’istruttoria delle istanze stesse da parte delle Strutture INPS territoriali
competenti.
I datori di lavoro interessati possono presentare la domanda di accesso alla prestazione di
integrazione salariale ordinaria utilizzando, con riferimento alla sospensione dell’attività
lavorativa in occasione delle giornate in cui si sono verificati gli eventi meteorologici avversi, la
causale “Incendi - crolli – alluvioni”.
Tale causale è disciplinata dall’articolo 8 del decreto ministeriale 15 aprile 2016, n. 95442, e
rientra tra quelle riferibili al verificarsi di eventi oggettivamente non evitabili (c.d. EONE).
Si ricorda che per le causali EONE sono previsti i seguenti specifici criteri:
- i datori di lavoro non sono tenuti al pagamento del contributo addizionale, ai sensi
dell’articolo 13, comma 3, del D.lgs 14 settembre 2015, n. 148;
- le domande devono essere presentate entro la fine del mese successivo a quello in cui
l’evento si è verificato, ai sensi dell’articolo 15, comma 2, del D.lgs n. 148/2015;
- l’obbligo dell’informativa sindacale, previsto dall’articolo 14, comma 4, del D.lgs n. 148/2015,
non è preventivo ed è sufficiente, anche dopo l’inizio della sospensione o riduzione dell’attività
lavorativa, indicare alle rappresentanze sindacali aziendali o alla rappresentanza sindacale
unitaria, ove esistenti, nonché alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali
comparativamente più rappresentative a livello nazionale, la durata del periodo di sospensione
o riduzione dell’attività lavorativa e il numero dei lavoratori interessati.
Tenuto conto dell’entità dell’evento meteorologico che si è verificato nelle giornate del 15 e 16
settembre2022 nel territorio delle province di Ancona e Pesaro, i datori di lavoro che hanno
sospeso o ridotto l’attività lavorativa nelle unità produttive collocate nel predetto ambito
territoriale e che presentano le domande con causale “Incendi - crolli – alluvioni” non devono
dare dimostrazione degli effetti che l’evento ha determinato sull’attività produttiva dell’azienda,
in considerazione dello stato di emergenza dichiarato con la Delibera del Consiglio dei Ministri
del 16 settembre 2022.
Pertanto, la relazione tecnica deve limitarsi a descrivere sinteticamente la tipologia delle
attività lavorative svolte nelle unità produttive oggetto della domanda e a dichiarare l’avvenuta
sospensione delle attività stesse.
Nella diversa situazione in cui i datori di lavoro colpiti dalla violenta perturbazione
meteorologica non abbiano potuto riprendere l’attività lavorativa neanche al cessare dei
fenomeni medesimi, in ragione del persistere della situazione di impraticabilità dei locali, la
domanda di cassa integrazione salariale ordinaria può essere presentata con la causale
“Impraticabilità locali anche per ordine di Pubblica Autorità”.
Anche tale causale rientra tra quelle riferibili al verificarsi degli eventi oggettivamente non
evitabili e, pertanto, come per la causale “Incendi - crolli – alluvioni”, si applicano i criteri di
maggiore favore sopra richiamati.
Con riferimento alle domande presentate con causale “Impraticabilità dei locali anche per
ordine di Pubblica Autorità”, ai sensi dell’articolo 8, comma 3, del decreto ministeriale n.
95442/2016, i datori di lavoro possono allegare, ove necessario, il verbale o le attestazioni
delle Autorità competenti che accertino detta impraticabilità. Il possesso di tali verbali o
attestazioni può essere autocertificato dal datore di lavoro nella relazione tecnica allegata alla
domanda. Anche in questo caso, la relazione tecnica può limitarsi a descrivere sinteticamente
la tipologia delle attività lavorative svolte nelle unità produttive oggetto della domanda e a
dichiarare l’avvenuta sospensione delle attività medesime in ragione dell’impraticabilità dei
locali o del persistere della stessa.
Si ricorda che qualsiasi elemento istruttorio non fornito dal datore di lavoro all’atto della
domanda non determina in nessun caso la reiezione dell’istanza, bensì l’attivazione, con le
consuete modalità, del supplemento istruttorio di cui all’articolo 11, comma 2, del decreto
ministeriale n. 95442/2016.
Con riferimento al requisito della ripresa dell’attività lavorativa, i datori di lavoro interessati
possono indicare nella prima richiesta di trattamento una data di ripresa basata su ragionevoli
previsioni che tengano conto del termine delle operazioni di messa in sicurezza degli
stabilimenti, di verifica del funzionamento e dello stato di agibilità degli arredi, dei macchinari e
degli impianti, dell’attività di pulizia e smaltimento delle acque e dei fanghi, nonché della
valutazione di eventuali rischi addizionali.
Qualora detta data non possa essere rispettata per motivate ragioni, il datore di lavoro può
chiedere una proroga del trattamento di integrazione salariale in corso senza pregiudizio della
domanda già presentata.
Si ricorda altresì che, alla luce delle istruzioni operative fornite dall’Istituto in merito alla
procedura di cui all’articolo 14 del D.lgs n. 148/2015, la comunicazione alle Organizzazioni
sindacali - che come sopra richiamato, per quel che riguarda le causali in esame, non è
preventiva – qualora non sia stata allegata alla domanda, può essere prodotta
successivamente dal datore di lavoro, in riscontro alla richiesta di integrazione
istruttoria formulata dalla Struttura INPS competente ai sensi dell’articolo 11, comma 2, del
decreto ministeriale n. 95442/2016.
Sempre in tema di informativa sindacale, si evidenzia che le imprese del settore edile e lapideo
– sia industriali che artigiane - non sono tenute ad effettuare la predetta informativa per le
richieste riferite alle prime 13 settimane di cassa integrazione.
Detta informativa, invece, deve essere resa, anche in questo caso in via non preventiva, solo
per le istanze di proroga dei trattamenti con sospensione/riduzione dell’attività lavorativa oltre
le 13 settimane consecutive.
Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi
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