Legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”. Riforma degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro di cui al D.lgs n. 148/2015. Ulteriori chiarimenti inerenti alle istruzioni operative per la compilazione dei flussi UniEmens
Legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”. Riforma degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro di cui al D.lgs n. 148/2015. Ulteriori chiarimenti inerenti alle istruzioni operative per la compilazione dei flussi UniEmens
Testo normativo
Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Roma, 05-10-2022
Messaggio n. 3649
OGGETTO: Legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante “Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il
triennio 2022-2024”. Riforma degli ammortizzatori sociali in
costanza di rapporto di lavoro di cui al D.lgs n. 148/2015. Ulteriori
chiarimenti inerenti alle istruzioni operative per la compilazione dei
flussi UniEmens
Con la circolare n. 76 del 30 giugno 2022 e con il messaggio n. 2637 del 1° luglio 2022 sono
state illustrate le modifiche concernenti gli aspetti di natura contributiva disposte dalla legge
30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022), in materia di cassa integrazione guadagni
ordinaria e straordinaria, di cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA), di Fondo di
integrazione salariale (FIS) e di Fondi di solidarietà, nonché fornite le relative istruzioni
operative per la compilazione dei flussi UniEmens.
Con il presente messaggio si precisa che i codici, istituiti per i periodi pregressi da gennaio
2022 a giugno 2022, potranno essere utilizzati anche sulla denuncia di competenza ottobre
2022.
Si coglie l’occasione per fornire le seguenti ulteriori precisazioni:
- Datori di lavoro con C.S.C. 1.01.06
Per quanto attiene ai codici “M026” e “M032”, si ricorda che, per i datori di lavoro
contrassegnati con il C.S.C. 1.01.06, restano ferme le istruzioni impartite con il messaggio n.
2225/2022;
- Datori di lavoro con C.S.C. 1.19.01 e 1.20.01
Tra i codici di recupero contributivo, nel messaggio n. 2637/2022 sono elencati anche i codici
“L029” e “L030”.
Al riguardo, si precisa che i suddetti codici erano stati istituiti unicamente per il recupero della
contribuzione ordinaria FIS da parte dei datori di lavoro contrassegnati con i C.S.C. 1.19.01 e
1.20.01 che, secondo quanto previsto all’articolo 1, comma 217, della legge di Bilancio 2022, a
decorrere dal 1° gennaio 2022, sarebbero dovuti rientrare nell’ambito di applicazione della
CISOA.
Detti datori di lavoro, che sino al 31 dicembre 2021 erano tenuti al versamento della
contribuzione FIS, a seguito dell’applicazione della disposizione sopra richiamata avrebbero
avuto titolo al recupero della contribuzione FIS (in quanto obbligati al versamento del
contributo CISOA).
Tuttavia, come precisato al paragrafo 8 della circolare n. 76/2022, il Ministero del Lavoro e
delle politiche sociali ha ritenuto che, “in attesa dell’adozione del decreto interministeriale di
disciplina dei criteri di accesso e di riconoscimento della CISOA, per i datori di lavoro del
settore pesca di cui all’articolo 1, comma 217 della legge di bilancio per il 2022 permangono gli
obblighi contributivi vigenti fino al 31 dicembre 2021 e le relative istruzioni operative fornite
dall’Istituto”.
Pertanto, detti datori di lavoro sono a tutt’oggi tenuti al versamento della contribuzione FIS,
utilizzando i codici sopra elencati.
Non configurandosi alcuna altra ipotesi nella quale i datori di lavoro tenuti al versamento del
contributo FIS abbiano titolo al recupero contributivo (in ragione del fatto che la misura
dell’aliquota ridotta FIS per l’anno 2022 è sempre maggiore dell’aliquota vigente nell’anno
2021), i suddetti codici sono stati resi non operativi e non inseriti nell’Allegato Tecnico
UniEmens;
- Aliquota FIS ridotta pari allo 0,24%
Si precisa che il codice “M033”, avente il significato di “Versamento contributo ridotto FIS anno
2022 aliquota 0,24%”, può essere utilizzato soltanto dai datori di lavoro con i seguenti C.S.C.,
qualora abbiano forza aziendale maggiore di 50 dipendenti:
• CSC 7.01.XX – 7.02.XX - CSC 7.03.01 (imprese commerciali);
• CSC 7.04.01 con CA 3X o 3B (imprese della logistica);
• CSC 7.04.01 con CA 3X (agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici).
Si sottolinea, al riguardo, che i predetti datori di lavoro, qualora non occupino nel semestre di
riferimento mediamente più di 50 dipendenti, verseranno la contribuzione di finanziamento del
FIS per il periodo pregresso (gennaio 2022/giugno 2022) con le riduzioni previste per la
relativa forza aziendale, secondo le istruzioni di cui al citato messaggio n. 2637/2022.
Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Messaggio INPS 3649/2022 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
Utilizziamo cookie tecnici essenziali e, con il tuo consenso, cookie analitici (Google Analytics) per migliorare l'esperienza di navigazione.
Leggi la nostra Cookie Policy.