Messaggio INPS In vigore Contributi

Messaggio INPS 3656/2022

Modifica articolo 75 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in relazione ai titoli di soggiorno che permettono l’accesso all’assegno di maternità per lavoratori atipici e discontinui (c.d. Assegno di maternità dello Stato)

Pubblicato: 04/10/2022 In vigore dal: 04/10/2022 Documento ufficiale

Quali sono i titoli di soggiorno che permettono ai cittadini extracomunitari di accedere all'Assegno di maternità dello Stato per lavoratori atipici e discontinui?

Spiegato da FiscoAI
Il Messaggio INPS 3656/2022 ha ampliato l'accesso all'Assegno di maternità dello Stato modificando l'articolo 75 del D.lgs 151/2001. La prestazione è ora accessibile a quattro categorie di cittadini extracomunitari: titolari di carta di soggiorno per familiari di cittadini comunitari, titolari di carta di soggiorno permanente per familiari, stranieri equiparati ai cittadini italiani (con permesso unico di lavoro o di ricerca superiore a sei mesi), e titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. La norma riguarda sia le madri che i padri, sia in caso di figli naturali che adottivi o in affidamento preadottivo. Per accedere alla prestazione è necessario che siano stati versati contributi per la tutela previdenziale obbligatoria della maternità. L'importo dell'assegno per il 2022 è pari a 2.183,77 euro per ogni figlio nato o minore adottato, erogato in misura intera se non sono stati corrisposti altri trattamenti economici di maternità, oppure in quota differenziale se l'importo complessivo risulta inferiore.

Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.

Riferimento normativo

Modifica articolo 75 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in relazione ai titoli di soggiorno che permettono l’accesso all’assegno di maternità per lavoratori atipici e discontinui (c.d. Assegno di maternità dello Stato)

Testo normativo

Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione Roma, 05-10-2022 Messaggio n. 3656 OGGETTO: Modifica articolo 75 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in relazione ai titoli di soggiorno che permettono l’accesso all’assegno di maternità per lavoratori atipici e discontinui (c.d. Assegno di maternità dello Stato) L’articolo 3, comma 3, lettera b), della legge 23 dicembre 2021, n. 238, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 17 gennaio 2022, entrata in vigore il 1° febbraio 2022, ha modificato i titoli di soggiorno per i cittadini dei paesi extra UE, utili per accedere al cosiddetto Assegno di maternità dello Stato, così come previsto dal novellato articolo 75 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, rubricato “Assegno di maternità per lavori atipici e discontinui (legge 23 dicembre 1999, n. 488, art. 49, commi 8, 9, 11, 12, 13, 14; legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 80, comma 10)” che di seguito si riporta. “Alle donne residenti, cittadine italiane o comunitarie o familiari titolari della carta di soggiorno di cui agli articoli 10 e 17 del decretolegislativo 6 febbraio 2007, n. 30, o titolari di permesso di soggiorno ed equiparate alle cittadine italiane ai sensi dell'articolo 41, comma 1-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ovvero titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, per le quali sono in atto o sono stati versati contributi per la tutela previdenziale obbligatoria della maternità, è corrisposto, per ogni figlio nato, o per ogni minore in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento dal 2 luglio 2000, un assegno di importo complessivo pari a lire 3 milioni, per l'intero nel caso in cui non beneficiano dell’indennità di cui agli articoli 22, 66 e 70 del presente testo unico, ovvero per la quota differenziale rispetto alla prestazione complessiva in godimento se questa risulta inferiore […]”. Alla luce di quanto disposto dal citato articolo 75, è stata ampliata la categoria di cittadini di paesi terzi all’Unione europea che possono accedere all’assegno di maternità per lavoratori atipici e discontinui. In particolare, hanno diritto all’assegno in questione le madri e i padri (naturali o adottivi/affidatari): 1) familiari titolari di carta di soggiorno di cui all’articolo 10 del D.lgs n. 30 del 2007 rubricato “Carta di soggiorno per i familiari del cittadino comunitario non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea)”; 2) familiari titolari di carta di soggiorno di cui all’articolo 17 del D.lgs n. 30 del 2007 rubricato: “Carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro”; 3) titolari di permesso di soggiorno ed equiparati ai cittadini italiani ai sensi dell’articolo 41, comma 1-ter, del D.lgs n. 286 del 1998, secondo il quale “[…] sono equiparati ai cittadini italiani esclusivamente gli stranieri titolari di permesso unico di lavoro autorizzati a svolgere un’attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi, nonché gli stranieri titolari di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzati a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi”; 4) titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. Si ricorda che per accedere alla prestazione di cui all’articolo 75 del D.lgs n. 151 del 2001, sono previsti, per la madre e per il padre, ulteriori requisiti specificati rispettivamente nei punti 2 e 3 della circolare n. 143 del 16 luglio 2001. Per ogni figlio nato o minore adottato o in affidamento spetta un assegno il cui importo viene rivalutato annualmente. Per l’anno 2022 l’assegno è pari a euro 2.183,77. Si ricorda che l’assegno spetta in misura intera se non è stato corrisposto alcun altro trattamento economico di maternità oppure in misura ridotta (quota differenziale) se l’importo del trattamento economico (previdenziale e non) di maternità è inferiore a quello dell’assegno. Le procedure informatiche dell’Istituto sono state conseguentemente aggiornate. Il Direttore Generale Vincenzo Caridi

Hai domande su questa normativa?

FiscoAI analizza Messaggio INPS 3656/2022 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.

Prova gratis Vai alla dashboard

L'Assegno di maternità dello Stato è una prestazione previdenziale disciplinata dal D.lgs 151/2001 che riguarda lavoratori atipici e discontinui, titoli di soggiorno extracomunitari, carta di soggiorno permanente, permesso unico di lavoro, permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e contributi previdenziali obbligatori. Consulenti del lavoro e professionisti HR devono verificare i requisiti di soggiorno e la documentazione contributiva per gestire correttamente le richieste di questa prestazione.

Normative correlate

Legge 112/2026
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 6…
Decreto del Presidente del Consiglio 84/2026
Regolamento recante la definizione del contributo di entita' significativa a ca…
Messaggio INPS 1618/2026
Contribuzione in agricoltura. Esonero della contribuzione dovuta ai sensi dell’…
Circolare INPS 55/2026
Articolo 2 del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62, recante “Disposizioni urgen…
Circolare INPS 57/2026
Articolo 1 del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62, recante “Disposizioni urgen…
Circolare INPS 54/2026
Decreto-legge 27 febbraio 2026, n. 25. Disposizioni in materia di sostegno al r…
Circolare INPS 53/2026
Decreto-legge 27 febbraio 2026, n. 25, recante “Interventi urgenti per frontegg…
Messaggio INPS 1493/2026
Modifiche alla disciplina del Fondo di Tesoreria di cui all’articolo 1, commi 7…

Altre normative del 2022

Cross-border  conversion  –  Disciplina  fiscale  applicabile  ai  fini  IRES  e  IRAP  a… Interpello AdE 3 Esenzione ai fini Irpef ed Irap per le borse di studio corrisposte dalle ITS Academy – Ar… Interpello AdE 99 Trattamento fiscale applicabile all'incentivo al trattenimento in servizio dei lavoratori… Risoluzione AdE 197 Superbonus – fruizione crediti in attesa di accettazione – ripartizione della detrazione … Interpello AdE 34 Accertamento dei cambi di valute estere per il mese di marzo 2022 Provvedimento AdE 4334692 Definizione delle modalità di attuazione del credito d’imposta per l’adeguamento, per eff… Provvedimento AdE 36 Definizione degli adempimenti, anche dichiarativi, e delle modalità di versamento del con… Provvedimento AdE 21 Definizione delle modalità di fruizione del credito d’imposta di cui all’articolo 4, comm… Provvedimento AdE 99

Altri Messaggio INPS

Certificato di prestazioni previdenziali e assistenziali 2026 (c.d. mod. ObisM) 1443/2026 Convenzione tra l’INPS e i Centri di assistenza fiscale (CAF) per l’attività relativa all… 1442/2026 Modifiche alla disciplina del Fondo di Tesoreria di cui all’articolo 1, commi 755 e segue… 1388/2026 Coordinamento tra la riforma della disabilità e la disciplina delle politiche in favore d… 1377/2026 Servizio “OpenRI”. Richiesta online di autorizzazione alla rateizzazione del pagamento de… 1337/2026 Articolo 1, comma 221, della legge 30 dicembre 2025, n. 199. Estensione della possibilità… 1343/2026
Vedi tutti i Messaggio INPS →