Messaggio INPS In vigore Contributi

Messaggio INPS 4314/2022

Indennità una tantum di cui all’articolo 32, commi 11, 13, 14, 15 e 16, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, in favore di alcune categorie di lavoratori. Gestione delle istruttorie relative agli eventuali riesami

Pubblicato: 29/11/2022 In vigore dal: 29/11/2022 Documento ufficiale

Quali sono i requisiti e le modalità per richiedere il riesame di una domanda respinta per l'indennità una tantum di 200 euro prevista dal decreto Aiuti?

Spiegato da FiscoAI
Il Messaggio INPS 4314/2022 disciplina le procedure di riesame per le domande respinte relative all'indennità una tantum di 200 euro destinata a specifiche categorie di lavoratori (collaboratori coordinati, stagionali, lavoratori dello spettacolo, autonomi occasionali e venditori a domicilio). Il termine per presentare istanza di riesame è di 90 giorni dalla pubblicazione del messaggio o dalla conoscenza della reiezione, termine non perentorio che consente integrazioni documentali. La richiesta di riesame si presenta attraverso lo stesso portale INPS dove è stata presentata la domanda originaria, utilizzando il pulsante "Chiedi riesame" disponibile per le domande nello stato "Respinta", allegando la documentazione prevista per ciascuna categoria. Per ogni categoria di lavoratore sono specificate le motivazioni di reiezione e la documentazione richiesta: ad esempio, per i collaboratori coordinati serve autocertificazione dell'iscrizione alla Gestione Separata e certificazione dei redditi 2021; per i lavoratori stagionali servono contratti e buste paga comprovanti almeno 50 giornate lavorate; per gli autonomi occasionali serve documentazione del contratto autonomo occasionale e dell'iscrizione alla Gestione Separata. L'INPS effettuerà una supplementare istruttoria verificando il rispetto dei requisiti normativi e l'accertamento dell'appartenenza alle categorie ammesse, come dettagliato nella circolare n. 73/2022.

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Riferimento normativo

Indennità una tantum di cui all’articolo 32, commi 11, 13, 14, 15 e 16, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, in favore di alcune categorie di lavoratori. Gestione delle istruttorie relative agli eventuali riesami

Testo normativo

Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali Direzione Centrale Entrate Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione Roma, 30-11-2022 Messaggio n. 4314 Allegati n.1 OGGETTO: Indennità una tantum di cui all’articolo 32, commi 11, 13, 14, 15 e 16, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, in favore di alcune categorie di lavoratori. Gestione delle istruttorie relative agli eventuali riesami 1. Premessa L’articolo 32, commi 11, 13, 14, 15 e 16, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 (c.d. decreto Aiuti), e successive modificazioni, ha previsto il riconoscimento - previa presentazione della domanda all’INPS da parte dell’interessato - dell’indennità una tantum di importo pari a 200 euro a favore delle seguenti categorie di lavoratori: lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’articolo 409 del c.p.c., dottorandi e assegnisti di ricerca; lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti, di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81; lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo; lavoratori autonomi occasionali privi di partita IVA; lavoratori incaricati alle vendite a domicilio di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114. Con la circolare n. 73 del 24 giugno 2022 sono state fornite le istruzioni amministrative in materia di indennità una tantum di importo pari a 200 euro prevista dagli articoli 31 e 32 del decreto n. 50/2022, alla quale si rinvia per l’individuazione dei requisiti normativi previsti per le singole categorie di lavoratori. La procedura utilizzata per verificare le domande pervenute è stata realizzata per consentire una centralizzazione delle istruttorie mediante controlli automatici sui requisiti, sulle incompatibilità e incumulabilità normativamente previste. L’esito della domanda e le relative motivazioni sono consultabili sul sito dell’INPS, tramite il servizio denominato “Indennità una tantum 200 euro”, alla voce “Esiti”, sia da parte del Patronato sia da parte del cittadino accedendo con le proprie credenziali. Con il presente messaggio, a seguito del completamento della prima fase di gestione centralizzata delle domande, si forniscono le istruzioni per la presentazione delle istanze di eventuali riesami da parte dei richiedenti le cui domande sono state respinte per non avere superato i controlli inerenti all’accertamento dei requisiti normativamente previsti, nonché le indicazioni per la gestione dei medesimi. 2. Aspetti organizzativi per la gestione delle richieste di riesame delle domande respinte dell’indennità una tantum di cui all’articolo 32, commi 11, 13, 14, 15 e 16, del decreto-legge n. 50/2022 Considerata la gestione amministrativa automatizzata e centralizzata della procedura di istruttoria delle domande presentate, in allegato al presente messaggio si riporta il dettaglio delle motivazioni di reiezione dell’indennità prevista in favore delle categorie di lavoratori, riportate in premessa, e la documentazione richiesta al soggetto interessato qualora intenda chiedere il riesame dell’esito di reiezione (Allegato n. 1). Il termine, da ritenersi non perentorio, per proporre istanza di riesame è di 90 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente messaggio (ovvero dalla conoscenza della reiezione se successiva), al fine di consentire l’eventuale supplemento di istruttoria, anche mediante produzione da parte dell’interessato della documentazione utile. L’utente può presentare richiesta di riesame accedendo alla stessa sezione del sito INPS in cui è stata presentata la domanda “Indennità una tantum 200 euro”. Per le domande nello stato “Respinta” è disponibile la lista dei motivi di reiezione e il tasto “Chiedi riesame”, che consente di inserire la motivazione della richiesta e, attraverso la funzione “Allega documentazione”, i documenti previsti per il riesame. 3. Chiarimenti sui requisiti di accesso all’indennità una tantum Considerati i provvedimenti addottati dall’Istituto in materia di indennità una tantum di cui all’articolo 32, commi 11, 13, 14, 15 e 16, del decreto-legge n. 50/2022, come anticipato, l’assicurato può proporre un’istanza di riesame, mediante lo stesso servizio telematico di presentazione della domanda, che permetta all’Istituto di verificare le risultanze dei controlli automatici e il rispetto dei requisiti di appartenenza a ciascuna categoria, così come delineati nella richiamata circolare n. 73/2022. L’indennità in parola non è riconosciuta ai lavoratori che hanno già beneficiato, ad altro titolo, di una delle indennità una tantum di importo pari a 200 euro di cui agli articoli 31 e 32 del decreto-legge n. 50/2022. 3.1 Collaboratori coordinati e continuativi L’articolo 32, comma 11, del decreto-legge n. 50/2022, così come modificato dall’articolo 22, comma 2, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, prevede il riconoscimento di un’indennità una tantum di importo pari a 200 euro a favore dei titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’articolo 409 c.p.c., ai dottorandi e agli assegnisti di ricerca. Ai fini dell’accesso all’indennità in esame, il richiamato comma 11 dell’articolo 32 prevede che i relativi contratti siano attivi al 18 maggio 2022, data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge, e che il lavoratore sia iscritto alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Inoltre, la citata disposizione prevede, quali requisiti di accesso all’indennità una tantum, che i potenziali beneficiari non siano titolari - alla data del 18 maggio 2022 - dei trattamenti pensionistici di cui all’articolo 32, comma 1, del medesimo decreto e non siano iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie. Infine, l’articolo 32, comma 11, stabilisce che l’indennità una tantum è riconosciuta ai soggetti che possono fare valere, per l’anno 2021, un reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 35.000 euro. Si precisa che l’iscrizione alla Gestione separata, per i suddetti rapporti di collaborazione, perfezionata in sede di riesame, soddisfa il requisito normativo per la percezione dell’indennità. 3.2 Lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti L’articolo 32, comma 13, del decreto-legge n. 50/2022, prevede il riconoscimento di un’indennità una tantum di 200 euro a favore dei lavoratori dipendenti stagionali, a tempo determinato e intermittenti, di cui agli articoli da 13 a 18 del D.lgs n. 81/2015. Nella platea dei destinatari sono ricompresi anche i lavoratori a tempo determinato del settore agricolo. Ai fini dell’accesso all’indennità una tantum, i richiamati lavoratori devono avere svolto, nell’anno 2021, almeno 50 giornate di lavoro effettivo nell’ambito di uno o più rapporti di lavoro di tipo stagionale e/o a tempo determinato e/o di tipo intermittente. Pertanto, il requisito si intende soddisfatto qualora il lavoratore abbia cumulato almeno 50 giornate di lavoro in uno o più delle tipologie di rapporti di lavoro di cui sopra. Anche per tali categorie di lavoratori, la norma prevede che l’indennità sia riconosciuta ai soggetti che possono fare valere, per l’anno 2021, un reddito derivante dai suddetti rapporti di lavoro non superiore a 35.000 euro. Si ricorda che il pagamento diretto da parte dell’INPS, per tale categoria di lavoratori, è residuale, laddove tali lavoratori non abbiano già percepito l’indennità, ove spettante, dal datore di lavoro ai sensi dell’articolo 31 del decreto-legge n. 50/2022. Si evidenzia che in caso di cancellazione retroattiva delle giornate di lavoro agricolo svolte nell’anno 2021, utili al raggiungimento del requisito per accedere all’indennità, la stessa risulterà indebita e dovrà essere restituita. 3.3 Lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo L’articolo 32, comma 14, del decreto-legge n. 50/2022, prevede il riconoscimento di un’indennità una tantum di importo pari a 200 euro a favore dei lavoratori, sia autonomi che dipendenti, iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo. Ai fini dell’accesso all’indennità la citata disposizione stabilisce che detti lavoratori, nell’anno 2021, abbiano almeno 50 contributi giornalieri versati nel predetto Fondo e che possano fare valere, per il medesimo anno 2021, un reddito derivante da rapporti di lavoro nello spettacolo non superiore a 35.000 euro. Si ricorda che il pagamento diretto da parte dell’INPS, anche per tale categoria di lavoratori, è residuale, laddove tali lavoratori non abbiano già percepito l’indennità, ove spettante, dal datore di lavoro ai sensi dell’articolo 31 del decreto-legge n. 50/2022. 3.4 Lavoratori autonomi occasionali L’articolo 32, comma 15, del decreto-legge n. 50/2022, prevede l’erogazione di una indennità una tantum di importo pari a 200 euro a favore dei lavoratori autonomi che – nel periodo di osservazione che va dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021 – siano stati privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie e che, nel medesimo arco temporale, siano stati titolari di contratti autonomi occasionali di cui all’articolo 2222 del codice civile. Ai fini del riconoscimento dell’indennità in questione, la norma richiamata prevede che per i predetti contratti di lavoro autonomo occasionale deve risultare, per l’anno 2021, l’accredito di almeno un contributo mensile e che i lavoratori interessati - alla data del 18 maggio 2022 - siano già iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995. 3.5 Lavoratori incaricati alle vendite a domicilio L’articolo 32, comma 16, del decreto-legge n. 50/2022, prevede il riconoscimento di una indennità una tantum di importo pari a 200 euro a favore degli incaricati alle vendite a domicilio di cui all’articolo 19 del D.lgs n. 114/1998. Ai fini dell’accesso all’indennità in esame, la richiamata disposizione stabilisce che possono accedere alla stessa i lavoratori che possono fare valere, nell’anno 2021, un reddito derivante dalle attività in questione superiore a 5.000 euro e che siano iscritti, alla data del 18 maggio 2022, alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995. 4. Indennità una tantum a favore dei beneficiari delle prestazioni NASpI e DIS-COLL per il mese di giugno 2022 Con riferimento a quanto previsto al paragrafo 1, sezione I, della parte III, della circolare n. 73/2022, si precisa che il riferimento alla titolarità nel mese di giugno 2022 di una delle prestazioni NASpI e DIS-COLL, quale condizione di accesso all’indennità una tantum di importo pari a 200 euro, si intende come effettiva percezione per il mese di giugno 2022 di una delle richiamate indennità di disoccupazione (NASpI e DIS-COLL). Tale interpretazione è aderente al dettato normativo di cui all’articolo 32, comma 9, del decreto Aiuti che testualmente recita: “Per coloro che hanno percepito per il mese di giugno 2022 le prestazioni previste dagli articoli 1 e 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 22, è riconosciuta dall'Inps una indennità una tantum pari a 200 euro”. Il chiarimento di cui sopra è da riferirsi anche al riconoscimento dell’indennità una tantum di cui all’articolo 19, comma 9, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175 (cfr. il paragrafo 1, sezione I, parte III, della circolare n. 127/2022). Il Direttore Generale Vincenzo Caridi Sono presenti i seguenti allegati: Allegato N.1 Cliccare sull'icona "ALLEGATI" per visualizzarli. ALLEGATO 1 Allegato n. 1 LEGENDA ESITI DI REIEZIONE Lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’art. 409 del c.p.c. e dottorandi e assegnisti di ricerca DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE PER EVENTUALE RIESAME ID REQUISITO DA CONTROLLARE MOTIVAZIONE DI REIEZIONE (DA ALLEGARE) Essere lavoratori titolari di rapporti di Autocertificazione della presentazione di richiesta di collaborazione coordinata e iscrizione alla Gestione Separata con indicazione della data continuativa di cui all’art. 409 c.p.c. o e del n. protocollo. rapporti di dottorando o assegnista di Contratto, buste paga o qualsiasi altro documento da cui si ricerca alla data prevista dalla Non risulta iscritto alla Gestione evinca il rapporto di collaborazione coordinata e normativa di riferimento. separata, e/o non risulta essere titolare di continuativa di cui all’art. 409 c.p.c. o il rapporto di Essere iscritti alla Gestione separata di rapporti di collaborazione coordinata e dottorando o assegnista di ricerca, alla data prevista dalla 1.1 cui all’articolo 2, comma 26, della continuativa o di dottorando o assegnista normativa di riferimento. legge 8 agosto 1995, n. 335 di ricerca e/o il reddito derivante dai Autocertificazione dei redditi prodotti per l’anno di imposta Avere un reddito derivante da suddetti rapporti, per l’anno di imposta 2021 derivanti dai rapporti di collaborazione coordinata e rapporti di collaborazione coordinata 2021, risulta superiore a 35.000 euro. continuativa di cui all’art. 409 c.p.c. o da dottorando o e continuativa di cui all’art. 409 c.p.c. assegno di ricerca, come da Certificazione unica rilasciata o da dottorando o assegnista di dal/dai sostituto/i di imposta; indicazione data e protocollo ricerca non superiore a 35.000 euro della eventuale trasmissione della dichiarazione dei redditi per l’anno di imposta 2021. PF 2022 (anno di imposta 2021) e/o copia della CU. Risulta titolare di un trattamento Non essere titolari di trattamento 2.1 pensionistico incompatibile alla data - pensionistico. prevista dalla normativa di riferimento. 1 Lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’art. 409 del c.p.c. e dottorandi e assegnisti di ricerca DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE PER EVENTUALE RIESAME ID REQUISITO DA CONTROLLARE MOTIVAZIONE DI REIEZIONE (DA ALLEGARE) Non essere assicurati presso altre Risulta iscritto ad altre forme Autocertificazione della richiesta di cessazione forme previdenziali obbligatorie previdenziali obbligatorie (come dell’iscrizione alla Cassa professionale o ad altra cassa 3.1 (iscrizione presso casse previdenziali lavoratore autonomo) alla data prevista previdenziale obbligatoria, con indicazione del protocollo e private). dalla normativa di riferimento. della data dell’istanza e della data di cessazione. Autocertificazione della comunicazione della cessazione presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura della posizione Artigiano o Commerciante con indicazione di data e n. protocollo. Oppure se trattasi di soggetto titolare di posizione Commerciante non tenuto all'iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura: Dichiarazione di presentazione della domanda di Non essere assicurati presso altre Risulta iscritto ad altre forme cessazione della posizione Commerciante presentata forme previdenziali obbligatorie previdenziali obbligatorie (come all'INPS con indicazione della data di cessazione, data e 3.2 (iscrizione presso la gestione speciale lavoratore autonomo) alla data prevista numero di protocollo della richiesta di cancellazione alla degli artigiani e degli esercenti attività dalla normativa di riferimento. gestione autonoma Commercianti. commerciali). Per i coadiutori e coadiuvanti: dichiarazione sostituiva di atto di notorietà ai sensi del DPR n. 445/2000 della comunicazione inviata dal titolare della posizione assicurativa alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura per la cessazione della posizione del coadiuvante o coadiutore, o presso l’Inps in caso di soggetto non iscritto in CCIAA, con indicazione della data e numero di protocollo della comunicazione. 2 Lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’art. 409 del c.p.c. e dottorandi e assegnisti di ricerca DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE PER EVENTUALE RIESAME ID REQUISITO DA CONTROLLARE MOTIVAZIONE DI REIEZIONE (DA ALLEGARE) Per i coltivatori diretti (CD), coloni e mezzadri e gli imprenditori agricoli professionali (IAP): autocertificazione della comunicazione della cessazione presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura con indicazione della data e del numero di protocollo della comunicazione. Se il soggetto non è tenuto all'iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura: Non essere assicurati presso altre dichiarazione di presentazione della domanda di cessazione forme previdenziali obbligatorie Risulta iscritto ad altre forme della posizione di lavoratore autonomo agricolo all’INPS (iscrizione presso gestione speciale previdenziali obbligatorie (come con indicazione della data di cessazione, data e numero di 3.3 per i coltivatori diretti, coloni e lavoratore autonomo) alla data prevista protocollo della richiesta di cancellazione alla gestione mezzadri e imprenditori agricoli dalla normativa di riferimento. agricola autonoma. professionali). Per i coadiuvanti familiari del coltivatore diretto (CD): Dichiarazioni sostituiva di atto di notorietà ai sensi del DPR n. 445/2000 della comunicazione inviata dal coltivatore diretto titolare della posizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura per la cessazione della posizione del coadiuvante, o presso l’Inps in caso di soggetto non iscritto in CCIAA, con indicazione della data e del numero di protocollo della comunicazione. 3 Lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’art. 409 del c.p.c. e dottorandi e assegnisti di ricerca DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE PER EVENTUALE RIESAME ID REQUISITO DA CONTROLLARE MOTIVAZIONE DI REIEZIONE (DA ALLEGARE) Risulta iscritto ad altra forma Comunicazione circa la cessazione del rapporto di lavoro, Non essere assicurati presso altre previdenziale obbligatoria come integrata con documentazione a comprova (copia della forme previdenziali obbligatorie lavoratore dipendente o come lavoratore lettera di dimissioni o di licenziamento o ultima busta paga 4.1 (come lavoratori dipendenti o come autonomo dello spettacolo o lavoratore da cui si evince la data di cessazione del rapporto di lavoro). autonomi dello spettacolo o marittimo. lavoratori marittimi). 4 Lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE PER EVENTUALE RIESAME ID REQUISITO DA CONTROLLARE ESITO ESPOSTO – DESCRIZIONE REIEZIONE (DA ALLEGARE) Avere svolto l’attività lavorativa per Non risulta aver svolto l’attività lavorativa Contratto, buste paga o qualsiasi altro documento da cui si almeno 50 giornate nel 2021, anche per almeno 50 giornate nel 2021, anche evinca la titolarità del rapporto di lavoro con qualifica di 1.1 riferite a più contratti, come riferite a più contratti, come lavoratore stagionale e/o tempo determinato e/o intermittente di 1.2 lavoratore stagionale, e/o tempo stagionale, e/o tempo determinato e/o durata complessiva pari ad almeno cinquanta giornate nel determinato e/o intermittente. intermittente. periodo previsto dalla normativa di riferimento. Autocertificazione dei redditi prodotti per l’anno di imposta Avere un reddito derivante dai 2021 derivanti dai rapporti di lavoro stagionali e/o tempo Risulta aver avuto nell'anno 2021 un 2.1 rapporti di lavoro stagionali e/o determinato e/o intermittenti, come da Certificazione reddito derivante dai rapporti di lavoro 2.2 tempo determinato e/o intermittenti unica rilasciata dal/dai sostituto/i di imposta; indicazione stagionali e/o tempo determinato e/o non superiori a 35.000 euro per l’anno data e protocollo della eventuale trasmissione della intermittenti superiore a 35.000 euro. 2021. dichiarazione dei redditi PF 2022 (anno di imposta 2021) e/o copia della CU. Non aver già percepito l'Indennità Risulta aver già percepito l'Indennità N/A - prevista dal DL Aiuti. prevista dal DL Aiuti. 5 Lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE PER EVENTUALE RIESAME ID REQUISITO DA CONTROLLARE ESITO ESPOSTO – DESCRIZIONE REIEZIONE (DA ALLEGARE) Comunicazione dell'attività svolta e del numero delle Aver maturato almeno cinquanta Non risulta aver maturato almeno 50 giornate lavorate allegando copia del/dei contratto/i di giornate di contribuzione versata nel giornate di contribuzione versate nel lavoro o della/e lettera/e di incarico e, per i lavoratori con 1.1 Fondo pensioni lavoratori dello Fondo pensioni dei lavoratori dello contratto intermittente delle buste paga, relative ad spettacolo nel corso dell’anno 2021. spettacolo nel corso dell’anno 2021. attività dello spettacolo nell’intervallo di date previsto dalla normativa di riferimento. Autocertificazione dei redditi prodotti per l’anno di imposta Risulta avere un reddito derivante da 2021 derivanti dai rapporti di lavoro nel settore dello Avere un reddito derivante dai rapporti come lavoratore iscritto al spettacolo, come da Certificazione unica rilasciata dal/dai 2.1 suddetti rapporti non superiore a Fondo pensioni lavoratori dello sostituto/i di imposta; indicazione data e protocollo della 35.000 euro per l’anno 2021. spettacolo superiore a 35.000 euro per eventuale trasmissione della dichiarazione dei redditi PF l’anno 2021. 2022 (anno di imposta 2021) e/o copia della CU. Non aver già percepito l'Indennità Risulta aver già percepito l'Indennità N/A - prevista dal DL Aiuti. prevista dal DL Aiuti. 6 Lavoratori autonomi con contratti autonomi occasionali di cui all’art. 2222 c.c. DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE PER EVENTUALE RIESAME ID REQUISITO DA CONTROLLARE ESITO ESPOSTO – DESCRIZIONE REIEZIONE (DA ALLEGARE) Essere lavoratori autonomi occasionali e privi di partita IVA. Non risulta essere lavoratore autonomo Contratto, notula/ricevuta o certificazione unica o qualsiasi Aver svolto, nel 2021, attività di lavoro privo di partita IVA e/o aver svolto, nel altro documento da cui si evinca la titolarità di un contratto autonomo occasionale riconducibile 2021, attività di lavoro autonomo autonomo occasionale ai sensi dell’art. 2222 del Codice alle disposizioni di cui all’articolo 2222 occasionale riconducibile alle civile con accredito di almeno un contributo mensile. del codice civile. disposizioni di cui all’articolo 2222 del Autocertificazione della presentazione di richiesta di 1.1 Aver almeno 1 contributo mensile codice civile e/o aver almeno 1 cessazione della partita IVA con indicazione della data e del accreditato nel 2021. contributo mensile accreditato nel 2021 n. protocollo. Essere già iscritti, alla data di entrata e/o essere già iscritto, alla data di entrata Autocertificazione della presentazione di richiesta di in vigore del DL 50/2022, alla in vigore del DL 50/2022, alla Gestione iscrizione alla Gestione Separata con indicazione della data Gestione separata di cui all’articolo 2, separata di cui all’articolo 2, comma 26, e del n. protocollo. comma 26, della legge 8 agosto 1995, della legge 8 agosto 1995, n. 335. n. 335. Dai dati attualmente in possesso Non essere assicurati presso altre dell’Istituto, risulta iscritto ad altra forma Comunicazione circa la cessazione del rapporto di lavoro, forme previdenziali obbligatorie previdenziale obbligatoria come integrata con documentazione a comprova (copia della 2.1 (come lavoratori dipendenti o come lavoratore dipendente o come lavoratore lettera di dimissioni o di licenziamento o ultima busta paga autonomi dello spettacolo o autonomo dello spettacolo o lavoratore da cui si evince la data di cessazione del rapporto di lavoro). lavoratori marittimi). marittimo. 7 Lavoratori autonomi con contratti autonomi occasionali di cui all’art. 2222 c.c. DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE PER EVENTUALE RIESAME ID REQUISITO DA CONTROLLARE ESITO ESPOSTO – DESCRIZIONE REIEZIONE (DA ALLEGARE) Non essere assicurati presso altre Risulta iscritto ad altre forme Autocertificazione della richiesta di cessazione forme previdenziali obbligatorie previdenziali obbligatorie (come dell’iscrizione alla Cassa professionale o ad altra cassa 3.1 (iscrizione presso casse previdenziali lavoratore autonomo) alla data prevista previdenziale obbligatoria, con indicazione del protocollo e private). dalla normativa di riferimento. della data di comunicazione e della data di cessazione. Autocertificazione della comunicazione della cessazione presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura della posizione Artigiano o Commerciante con indicazione di data e n. protocollo. Oppure se trattasi di soggetto titolare di posizione Commerciante non tenuto all'iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura: Dichiarazione di presentazione della domanda di Non essere assicurati presso altre Risulta iscritto ad altre forme cessazione della posizione Commerciante presentata forme previdenziali obbligatorie previdenziali obbligatorie (come all'INPS con indicazione della data di cessazione, data e 3.2 (iscrizione presso la gestione speciale lavoratore autonomo) alla data prevista numero di protocollo della richiesta di cancellazione alla degli artigiani e degli esercenti attività dalla normativa di riferimento. gestione autonoma Commercianti. commerciali). Per i coadiutori e coadiuvanti: dichiarazione sostituiva di atto di notorietà ai sensi del DPR n. 445/2000 della comunicazione inviata dal titolare della posizione assicurativa alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura per la cessazione della posizione del coadiuvante o coadiutore, o presso l’Inps in caso di soggetto non iscritto in CCIAA, con indicazione della data e numero di protocollo della comunicazione. 8 Lavoratori autonomi con contratti autonomi occasionali di cui all’art. 2222 c.c. DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE PER EVENTUALE RIESAME ID REQUISITO DA CONTROLLARE ESITO ESPOSTO – DESCRIZIONE REIEZIONE (DA ALLEGARE) Per i coltivatori diretti (CD), coloni e mezzadri e gli imprenditori agricoli professionali (IAP): autocertificazione della comunicazione della cessazione presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura con indicazione della data e del numero di protocollo della comunicazione. Se il soggetto non è tenuto all'iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura: Non essere assicurati presso altre dichiarazione di presentazione della domanda di cessazione forme previdenziali obbligatorie Risulta iscritto ad altre forme della posizione di lavoratore autonomo agricolo all’INPS (iscrizione presso gestione speciale previdenziali obbligatorie (come 3.3 con indicazione della data di cessazione, data e numero di per i coltivatori diretti, coloni e lavoratore autonomo) alla data prevista protocollo della richiesta di cancellazione alla gestione mezzadri e imprenditori agricoli dalla normativa di riferimento. agricola autonoma. professionali). Per i coadiuvanti familiari del coltivatore diretto (CD): Dichiarazioni sostituiva di atto di notorietà ai sensi del DPR n. 445/2000 della comunicazione inviata dal coltivatore diretto titolare della posizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura per la cessazione della posizione del coadiuvante, o presso l’Inps in caso di soggetto non iscritto in CCIAA, con indicazione della data e del numero di protocollo della comunicazione. Non aver già percepito l'Indennità Risulta aver già percepito l'Indennità N/A - prevista dal DL Aiuti. prevista dal DL Aiuti. 9 Lavoratori incaricati alle vendite a domicilio di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE PER EVENTUALE RIESAME ID REQUISITO DA CONTROLLARE ESITO ESPOSTO – DESCRIZIONE REIEZIONE (DA ALLEGARE) Essere lavoratori incaricati alle Non risulta lavoratore incaricato alle Contratto o lettera di incarico o fattura o notule o vendite a domicilio di cui all’articolo vendite a domicilio di cui all’articolo 19 Certificazione unica o qualsiasi altro documento da cui si 19 del decreto legislativo 31 marzo del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. evinca un reddito ai fini fiscali derivante da attività di 1998, n. 114, con un reddito nell'anno 114 e/o con un reddito nell'anno 2021 vendita a domicilio superiore a 5.000 euro per il periodo 2021 derivante dalle medesime derivante dalle medesime attività previsto dalla normativa. attività superiore a 5.000 euro e superiore a 5.000 euro e/o titolare di 1.1 Autocertificazione della presentazione di richiesta di titolari di partita IVA attiva alla data di partita IVA attiva alla data di entrata in apertura della partita IVA con indicazione della data e del n. entrata in vigore del DL 50/2022, vigore del DL 50/2022, e/o essere già protocollo. nonché iscritti alla Gestione separata iscritto, alla medesima data, alla Autocertificazione della presentazione di richiesta di di cui all'articolo 2, comma 26, della Gestione separata di cui all’articolo 2, iscrizione alla Gestione Separata con indicazione della data legge 8 agosto 1995, n. 335 entro la comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. e del n. protocollo. medesima data. 335. Non aver già percepito l'Indennità Risulta aver già percepito l'Indennità N/A - prevista dal DL Aiuti. prevista dal DL Aiuti. 10

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