Indennità una tantum di cui all’articolo 32, commi 11, 13, 14, 15 e 16, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, in favore di alcune categorie di lavoratori. Gestione delle istruttorie relative agli eventuali riesami
Indennità una tantum di cui all’articolo 32, commi 11, 13, 14, 15 e 16, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, in favore di alcune categorie di lavoratori. Gestione delle istruttorie relative agli eventuali riesami
Testo normativo
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Roma, 30-11-2022
Messaggio n. 4314
Allegati n.1
OGGETTO: Indennità una tantum di cui all’articolo 32, commi 11, 13, 14, 15 e
16, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, in favore di alcune
categorie di lavoratori. Gestione delle istruttorie relative agli
eventuali riesami
1. Premessa
L’articolo 32, commi 11, 13, 14, 15 e 16, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 (c.d. decreto Aiuti), e successive
modificazioni, ha previsto il riconoscimento - previa presentazione della domanda all’INPS da
parte dell’interessato - dell’indennità una tantum di importo pari a 200 euro a favore delle
seguenti categorie di lavoratori:
lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’articolo
409 del c.p.c., dottorandi e assegnisti di ricerca;
lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti, di cui agli articoli da 13 a 18
del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo;
lavoratori autonomi occasionali privi di partita IVA;
lavoratori incaricati alle vendite a domicilio di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 114.
Con la circolare n. 73 del 24 giugno 2022 sono state fornite le istruzioni amministrative in
materia di indennità una tantum di importo pari a 200 euro prevista dagli articoli 31 e 32 del
decreto n. 50/2022, alla quale si rinvia per l’individuazione dei requisiti normativi previsti per
le singole categorie di lavoratori.
La procedura utilizzata per verificare le domande pervenute è stata realizzata per consentire
una centralizzazione delle istruttorie mediante controlli automatici sui requisiti, sulle
incompatibilità e incumulabilità normativamente previste. L’esito della domanda e le relative
motivazioni sono consultabili sul sito dell’INPS, tramite il servizio denominato “Indennità una
tantum 200 euro”, alla voce “Esiti”, sia da parte del Patronato sia da parte del cittadino
accedendo con le proprie credenziali.
Con il presente messaggio, a seguito del completamento della prima fase di gestione
centralizzata delle domande, si forniscono le istruzioni per la presentazione delle istanze di
eventuali riesami da parte dei richiedenti le cui domande sono state respinte per non avere
superato i controlli inerenti all’accertamento dei requisiti normativamente previsti, nonché le
indicazioni per la gestione dei medesimi.
2. Aspetti organizzativi per la gestione delle richieste di riesame delle domande
respinte dell’indennità una tantum di cui all’articolo 32, commi 11, 13, 14, 15 e 16,
del decreto-legge n. 50/2022
Considerata la gestione amministrativa automatizzata e centralizzata della procedura di
istruttoria delle domande presentate, in allegato al presente messaggio si riporta il dettaglio
delle motivazioni di reiezione dell’indennità prevista in favore delle categorie di lavoratori,
riportate in premessa, e la documentazione richiesta al soggetto interessato qualora intenda
chiedere il riesame dell’esito di reiezione (Allegato n. 1). Il termine, da ritenersi non
perentorio, per proporre istanza di riesame è di 90 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione
del presente messaggio (ovvero dalla conoscenza della reiezione se successiva), al fine di
consentire l’eventuale supplemento di istruttoria, anche mediante produzione da parte
dell’interessato della documentazione utile.
L’utente può presentare richiesta di riesame accedendo alla stessa sezione del sito INPS in cui
è stata presentata la domanda “Indennità una tantum 200 euro”.
Per le domande nello stato “Respinta” è disponibile la lista dei motivi di reiezione e il tasto
“Chiedi riesame”, che consente di inserire la motivazione della richiesta e, attraverso la
funzione “Allega documentazione”, i documenti previsti per il riesame.
3. Chiarimenti sui requisiti di accesso all’indennità una tantum
Considerati i provvedimenti addottati dall’Istituto in materia di indennità una tantum di cui
all’articolo 32, commi 11, 13, 14, 15 e 16, del decreto-legge n. 50/2022, come anticipato,
l’assicurato può proporre un’istanza di riesame, mediante lo stesso servizio telematico di
presentazione della domanda, che permetta all’Istituto di verificare le risultanze dei controlli
automatici e il rispetto dei requisiti di appartenenza a ciascuna categoria, così come delineati
nella richiamata circolare n. 73/2022.
L’indennità in parola non è riconosciuta ai lavoratori che hanno già beneficiato, ad altro titolo,
di una delle indennità una tantum di importo pari a 200 euro di cui agli articoli 31 e 32 del
decreto-legge n. 50/2022.
3.1 Collaboratori coordinati e continuativi
L’articolo 32, comma 11, del decreto-legge n. 50/2022, così come modificato dall’articolo 22,
comma 2, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge
21 settembre 2022, n. 142, prevede il riconoscimento di un’indennità una tantum di importo
pari a 200 euro a favore dei titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di
cui all’articolo 409 c.p.c., ai dottorandi e agli assegnisti di ricerca.
Ai fini dell’accesso all’indennità in esame, il richiamato comma 11 dell’articolo 32 prevede che i
relativi contratti siano attivi al 18 maggio 2022, data di entrata in vigore del medesimo
decreto-legge, e che il lavoratore sia iscritto alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma
26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
Inoltre, la citata disposizione prevede, quali requisiti di accesso all’indennità una tantum, che i
potenziali beneficiari non siano titolari - alla data del 18 maggio 2022 - dei trattamenti
pensionistici di cui all’articolo 32, comma 1, del medesimo decreto e non siano iscritti ad altre
forme previdenziali obbligatorie.
Infine, l’articolo 32, comma 11, stabilisce che l’indennità una tantum è riconosciuta ai soggetti
che possono fare valere, per l’anno 2021, un reddito derivante dai suddetti rapporti non
superiore a 35.000 euro.
Si precisa che l’iscrizione alla Gestione separata, per i suddetti rapporti di collaborazione,
perfezionata in sede di riesame, soddisfa il requisito normativo per la percezione dell’indennità.
3.2 Lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti
L’articolo 32, comma 13, del decreto-legge n. 50/2022, prevede il riconoscimento di
un’indennità una tantum di 200 euro a favore dei lavoratori dipendenti stagionali, a tempo
determinato e intermittenti, di cui agli articoli da 13 a 18 del D.lgs n. 81/2015. Nella platea dei
destinatari sono ricompresi anche i lavoratori a tempo determinato del settore agricolo.
Ai fini dell’accesso all’indennità una tantum, i richiamati lavoratori devono avere svolto,
nell’anno 2021, almeno 50 giornate di lavoro effettivo nell’ambito di uno o più rapporti di
lavoro di tipo stagionale e/o a tempo determinato e/o di tipo intermittente. Pertanto, il
requisito si intende soddisfatto qualora il lavoratore abbia cumulato almeno 50 giornate di
lavoro in uno o più delle tipologie di rapporti di lavoro di cui sopra.
Anche per tali categorie di lavoratori, la norma prevede che l’indennità sia riconosciuta ai
soggetti che possono fare valere, per l’anno 2021, un reddito derivante dai suddetti rapporti di
lavoro non superiore a 35.000 euro.
Si ricorda che il pagamento diretto da parte dell’INPS, per tale categoria di lavoratori, è
residuale, laddove tali lavoratori non abbiano già percepito l’indennità, ove spettante, dal
datore di lavoro ai sensi dell’articolo 31 del decreto-legge n. 50/2022.
Si evidenzia che in caso di cancellazione retroattiva delle giornate di lavoro agricolo svolte
nell’anno 2021, utili al raggiungimento del requisito per accedere all’indennità, la stessa
risulterà indebita e dovrà essere restituita.
3.3 Lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo
L’articolo 32, comma 14, del decreto-legge n. 50/2022, prevede il riconoscimento di
un’indennità una tantum di importo pari a 200 euro a favore dei lavoratori, sia autonomi che
dipendenti, iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo.
Ai fini dell’accesso all’indennità la citata disposizione stabilisce che detti lavoratori, nell’anno
2021, abbiano almeno 50 contributi giornalieri versati nel predetto Fondo e che possano fare
valere, per il medesimo anno 2021, un reddito derivante da rapporti di lavoro nello spettacolo
non superiore a 35.000 euro.
Si ricorda che il pagamento diretto da parte dell’INPS, anche per tale categoria di lavoratori, è
residuale, laddove tali lavoratori non abbiano già percepito l’indennità, ove spettante, dal
datore di lavoro ai sensi dell’articolo 31 del decreto-legge n. 50/2022.
3.4 Lavoratori autonomi occasionali
L’articolo 32, comma 15, del decreto-legge n. 50/2022, prevede l’erogazione di una indennità
una tantum di importo pari a 200 euro a favore dei lavoratori autonomi che – nel periodo di
osservazione che va dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021 – siano stati privi di partita IVA,
non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie e che, nel medesimo arco temporale, siano
stati titolari di contratti autonomi occasionali di cui all’articolo 2222 del codice civile.
Ai fini del riconoscimento dell’indennità in questione, la norma richiamata prevede che per i
predetti contratti di lavoro autonomo occasionale deve risultare, per l’anno 2021, l’accredito di
almeno un contributo mensile e che i lavoratori interessati - alla data del 18 maggio 2022 -
siano già iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995.
3.5 Lavoratori incaricati alle vendite a domicilio
L’articolo 32, comma 16, del decreto-legge n. 50/2022, prevede il riconoscimento di una
indennità una tantum di importo pari a 200 euro a favore degli incaricati alle vendite a
domicilio di cui all’articolo 19 del D.lgs n. 114/1998.
Ai fini dell’accesso all’indennità in esame, la richiamata disposizione stabilisce che possono
accedere alla stessa i lavoratori che possono fare valere, nell’anno 2021, un reddito derivante
dalle attività in questione superiore a 5.000 euro e che siano iscritti, alla data del 18 maggio
2022, alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995.
4. Indennità una tantum a favore dei beneficiari delle prestazioni NASpI e DIS-COLL
per il mese di giugno 2022
Con riferimento a quanto previsto al paragrafo 1, sezione I, della parte III, della circolare n.
73/2022, si precisa che il riferimento alla titolarità nel mese di giugno 2022 di una delle
prestazioni NASpI e DIS-COLL, quale condizione di accesso all’indennità una tantum di importo
pari a 200 euro, si intende come effettiva percezione per il mese di giugno 2022 di una delle
richiamate indennità di disoccupazione (NASpI e DIS-COLL). Tale interpretazione è aderente al
dettato normativo di cui all’articolo 32, comma 9, del decreto Aiuti che testualmente recita:
“Per coloro che hanno percepito per il mese di giugno 2022 le prestazioni previste dagli articoli
1 e 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 22, è riconosciuta dall'Inps una indennità una
tantum pari a 200 euro”.
Il chiarimento di cui sopra è da riferirsi anche al riconoscimento dell’indennità una tantum di
cui all’articolo 19, comma 9, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175 (cfr. il paragrafo 1, sezione I, parte III,
della circolare n. 127/2022).
Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi
Sono presenti i seguenti allegati:
Allegato N.1
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ALLEGATO 1
Allegato n. 1
LEGENDA ESITI DI REIEZIONE
Lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’art. 409 del c.p.c. e dottorandi e assegnisti di ricerca
DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE PER EVENTUALE RIESAME
ID REQUISITO DA CONTROLLARE MOTIVAZIONE DI REIEZIONE
(DA ALLEGARE)
Essere lavoratori titolari di rapporti di Autocertificazione della presentazione di richiesta di
collaborazione coordinata e iscrizione alla Gestione Separata con indicazione della data
continuativa di cui all’art. 409 c.p.c. o e del n. protocollo.
rapporti di dottorando o assegnista di Contratto, buste paga o qualsiasi altro documento da cui si
ricerca alla data prevista dalla Non risulta iscritto alla Gestione evinca il rapporto di collaborazione coordinata e
normativa di riferimento. separata, e/o non risulta essere titolare di continuativa di cui all’art. 409 c.p.c. o il rapporto di
Essere iscritti alla Gestione separata di rapporti di collaborazione coordinata e dottorando o assegnista di ricerca, alla data prevista dalla
1.1
cui all’articolo 2, comma 26, della continuativa o di dottorando o assegnista normativa di riferimento.
legge 8 agosto 1995, n. 335 di ricerca e/o il reddito derivante dai Autocertificazione dei redditi prodotti per l’anno di imposta
Avere un reddito derivante da suddetti rapporti, per l’anno di imposta 2021 derivanti dai rapporti di collaborazione coordinata e
rapporti di collaborazione coordinata 2021, risulta superiore a 35.000 euro. continuativa di cui all’art. 409 c.p.c. o da dottorando o
e continuativa di cui all’art. 409 c.p.c. assegno di ricerca, come da Certificazione unica rilasciata
o da dottorando o assegnista di dal/dai sostituto/i di imposta; indicazione data e protocollo
ricerca non superiore a 35.000 euro della eventuale trasmissione della dichiarazione dei redditi
per l’anno di imposta 2021. PF 2022 (anno di imposta 2021) e/o copia della CU.
Risulta titolare di un trattamento
Non essere titolari di trattamento
2.1 pensionistico incompatibile alla data -
pensionistico.
prevista dalla normativa di riferimento.
1
Lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’art. 409 del c.p.c. e dottorandi e assegnisti di ricerca
DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE PER EVENTUALE RIESAME
ID REQUISITO DA CONTROLLARE MOTIVAZIONE DI REIEZIONE
(DA ALLEGARE)
Non essere assicurati presso altre Risulta iscritto ad altre forme Autocertificazione della richiesta di cessazione
forme previdenziali obbligatorie previdenziali obbligatorie (come dell’iscrizione alla Cassa professionale o ad altra cassa
3.1
(iscrizione presso casse previdenziali lavoratore autonomo) alla data prevista previdenziale obbligatoria, con indicazione del protocollo e
private). dalla normativa di riferimento. della data dell’istanza e della data di cessazione.
Autocertificazione della comunicazione della cessazione
presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e
Agricoltura della posizione Artigiano o Commerciante con
indicazione di data e n. protocollo.
Oppure se trattasi di soggetto titolare di posizione
Commerciante non tenuto all'iscrizione alla Camera di
Commercio Industria Artigianato e Agricoltura:
Dichiarazione di presentazione della domanda di
Non essere assicurati presso altre
Risulta iscritto ad altre forme cessazione della posizione Commerciante presentata
forme previdenziali obbligatorie
previdenziali obbligatorie (come all'INPS con indicazione della data di cessazione, data e
3.2 (iscrizione presso la gestione speciale
lavoratore autonomo) alla data prevista numero di protocollo della richiesta di cancellazione alla
degli artigiani e degli esercenti attività
dalla normativa di riferimento. gestione autonoma Commercianti.
commerciali).
Per i coadiutori e coadiuvanti: dichiarazione sostituiva di
atto di notorietà ai sensi del DPR n. 445/2000 della
comunicazione inviata dal titolare della posizione
assicurativa alla Camera di Commercio Industria
Artigianato e Agricoltura per la cessazione della posizione
del coadiuvante o coadiutore, o presso l’Inps in caso di
soggetto non iscritto in CCIAA, con indicazione della data e
numero di protocollo della comunicazione.
2
Lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’art. 409 del c.p.c. e dottorandi e assegnisti di ricerca
DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE PER EVENTUALE RIESAME
ID REQUISITO DA CONTROLLARE MOTIVAZIONE DI REIEZIONE
(DA ALLEGARE)
Per i coltivatori diretti (CD), coloni e mezzadri e gli
imprenditori agricoli professionali (IAP): autocertificazione
della comunicazione della cessazione presso la Camera di
Commercio Industria Artigianato e Agricoltura con
indicazione della data e del numero di protocollo della
comunicazione.
Se il soggetto non è tenuto all'iscrizione alla Camera di
Commercio Industria Artigianato e Agricoltura:
Non essere assicurati presso altre dichiarazione di presentazione della domanda di cessazione
forme previdenziali obbligatorie Risulta iscritto ad altre forme della posizione di lavoratore autonomo agricolo all’INPS
(iscrizione presso gestione speciale previdenziali obbligatorie (come con indicazione della data di cessazione, data e numero di
3.3
per i coltivatori diretti, coloni e lavoratore autonomo) alla data prevista protocollo della richiesta di cancellazione alla gestione
mezzadri e imprenditori agricoli dalla normativa di riferimento. agricola autonoma.
professionali). Per i coadiuvanti familiari del coltivatore diretto (CD):
Dichiarazioni sostituiva di atto di notorietà ai sensi del DPR
n. 445/2000 della comunicazione inviata dal coltivatore
diretto titolare della posizione alla Camera di Commercio
Industria Artigianato e Agricoltura per la cessazione della
posizione del coadiuvante, o presso l’Inps in caso di
soggetto non iscritto in CCIAA, con indicazione della data e
del numero di protocollo della comunicazione.
3
Lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’art. 409 del c.p.c. e dottorandi e assegnisti di ricerca
DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE PER EVENTUALE RIESAME
ID REQUISITO DA CONTROLLARE MOTIVAZIONE DI REIEZIONE
(DA ALLEGARE)
Risulta iscritto ad altra forma
Comunicazione circa la cessazione del rapporto di lavoro,
Non essere assicurati presso altre previdenziale obbligatoria come
integrata con documentazione a comprova (copia della
forme previdenziali obbligatorie lavoratore dipendente o come lavoratore
lettera di dimissioni o di licenziamento o ultima busta paga
4.1 (come lavoratori dipendenti o come autonomo dello spettacolo o lavoratore
da cui si evince la data di cessazione del rapporto di lavoro).
autonomi dello spettacolo o marittimo.
lavoratori marittimi).
4
Lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81
DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE PER EVENTUALE RIESAME
ID REQUISITO DA CONTROLLARE ESITO ESPOSTO – DESCRIZIONE REIEZIONE
(DA ALLEGARE)
Avere svolto l’attività lavorativa per Non risulta aver svolto l’attività lavorativa
Contratto, buste paga o qualsiasi altro documento da cui si
almeno 50 giornate nel 2021, anche per almeno 50 giornate nel 2021, anche
evinca la titolarità del rapporto di lavoro con qualifica di
1.1 riferite a più contratti, come riferite a più contratti, come lavoratore
stagionale e/o tempo determinato e/o intermittente di
1.2 lavoratore stagionale, e/o tempo stagionale, e/o tempo determinato e/o
durata complessiva pari ad almeno cinquanta giornate nel
determinato e/o intermittente. intermittente.
periodo previsto dalla normativa di riferimento.
Autocertificazione dei redditi prodotti per l’anno di imposta
Avere un reddito derivante dai 2021 derivanti dai rapporti di lavoro stagionali e/o tempo
Risulta aver avuto nell'anno 2021 un
2.1 rapporti di lavoro stagionali e/o determinato e/o intermittenti, come da Certificazione
reddito derivante dai rapporti di lavoro
2.2 tempo determinato e/o intermittenti unica rilasciata dal/dai sostituto/i di imposta; indicazione
stagionali e/o tempo determinato e/o
non superiori a 35.000 euro per l’anno data e protocollo della eventuale trasmissione della
intermittenti superiore a 35.000 euro.
2021. dichiarazione dei redditi PF 2022 (anno di imposta 2021)
e/o copia della CU.
Non aver già percepito l'Indennità Risulta aver già percepito l'Indennità
N/A -
prevista dal DL Aiuti. prevista dal DL Aiuti.
5
Lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo
DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE PER EVENTUALE RIESAME
ID REQUISITO DA CONTROLLARE ESITO ESPOSTO – DESCRIZIONE REIEZIONE
(DA ALLEGARE)
Comunicazione dell'attività svolta e del numero delle
Aver maturato almeno cinquanta Non risulta aver maturato almeno 50 giornate lavorate allegando copia del/dei contratto/i di
giornate di contribuzione versata nel giornate di contribuzione versate nel lavoro o della/e lettera/e di incarico e, per i lavoratori con
1.1
Fondo pensioni lavoratori dello Fondo pensioni dei lavoratori dello contratto intermittente delle buste paga, relative ad
spettacolo nel corso dell’anno 2021. spettacolo nel corso dell’anno 2021. attività dello spettacolo nell’intervallo di date previsto dalla
normativa di riferimento.
Autocertificazione dei redditi prodotti per l’anno di imposta
Risulta avere un reddito derivante da
2021 derivanti dai rapporti di lavoro nel settore dello
Avere un reddito derivante dai rapporti come lavoratore iscritto al
spettacolo, come da Certificazione unica rilasciata dal/dai
2.1 suddetti rapporti non superiore a Fondo pensioni lavoratori dello
sostituto/i di imposta; indicazione data e protocollo della
35.000 euro per l’anno 2021. spettacolo superiore a 35.000 euro per
eventuale trasmissione della dichiarazione dei redditi PF
l’anno 2021.
2022 (anno di imposta 2021) e/o copia della CU.
Non aver già percepito l'Indennità Risulta aver già percepito l'Indennità
N/A -
prevista dal DL Aiuti. prevista dal DL Aiuti.
6
Lavoratori autonomi con contratti autonomi occasionali di cui all’art. 2222 c.c.
DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE PER EVENTUALE RIESAME
ID REQUISITO DA CONTROLLARE ESITO ESPOSTO – DESCRIZIONE REIEZIONE
(DA ALLEGARE)
Essere lavoratori autonomi
occasionali e privi di partita IVA. Non risulta essere lavoratore autonomo
Contratto, notula/ricevuta o certificazione unica o qualsiasi
Aver svolto, nel 2021, attività di lavoro privo di partita IVA e/o aver svolto, nel
altro documento da cui si evinca la titolarità di un contratto
autonomo occasionale riconducibile 2021, attività di lavoro autonomo
autonomo occasionale ai sensi dell’art. 2222 del Codice
alle disposizioni di cui all’articolo 2222 occasionale riconducibile alle
civile con accredito di almeno un contributo mensile.
del codice civile. disposizioni di cui all’articolo 2222 del
Autocertificazione della presentazione di richiesta di
1.1 Aver almeno 1 contributo mensile codice civile e/o aver almeno 1
cessazione della partita IVA con indicazione della data e del
accreditato nel 2021. contributo mensile accreditato nel 2021
n. protocollo.
Essere già iscritti, alla data di entrata e/o essere già iscritto, alla data di entrata
Autocertificazione della presentazione di richiesta di
in vigore del DL 50/2022, alla in vigore del DL 50/2022, alla Gestione
iscrizione alla Gestione Separata con indicazione della data
Gestione separata di cui all’articolo 2, separata di cui all’articolo 2, comma 26,
e del n. protocollo.
comma 26, della legge 8 agosto 1995, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
n. 335.
Dai dati attualmente in possesso
Non essere assicurati presso altre
dell’Istituto, risulta iscritto ad altra forma Comunicazione circa la cessazione del rapporto di lavoro,
forme previdenziali obbligatorie
previdenziale obbligatoria come integrata con documentazione a comprova (copia della
2.1 (come lavoratori dipendenti o come
lavoratore dipendente o come lavoratore lettera di dimissioni o di licenziamento o ultima busta paga
autonomi dello spettacolo o
autonomo dello spettacolo o lavoratore da cui si evince la data di cessazione del rapporto di lavoro).
lavoratori marittimi).
marittimo.
7
Lavoratori autonomi con contratti autonomi occasionali di cui all’art. 2222 c.c.
DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE PER EVENTUALE RIESAME
ID REQUISITO DA CONTROLLARE ESITO ESPOSTO – DESCRIZIONE REIEZIONE
(DA ALLEGARE)
Non essere assicurati presso altre Risulta iscritto ad altre forme Autocertificazione della richiesta di cessazione
forme previdenziali obbligatorie previdenziali obbligatorie (come dell’iscrizione alla Cassa professionale o ad altra cassa
3.1
(iscrizione presso casse previdenziali lavoratore autonomo) alla data prevista previdenziale obbligatoria, con indicazione del protocollo e
private). dalla normativa di riferimento. della data di comunicazione e della data di cessazione.
Autocertificazione della comunicazione della cessazione
presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e
Agricoltura della posizione Artigiano o Commerciante con
indicazione di data e n. protocollo.
Oppure se trattasi di soggetto titolare di posizione
Commerciante non tenuto all'iscrizione alla Camera di
Commercio Industria Artigianato e Agricoltura:
Dichiarazione di presentazione della domanda di
Non essere assicurati presso altre
Risulta iscritto ad altre forme cessazione della posizione Commerciante presentata
forme previdenziali obbligatorie
previdenziali obbligatorie (come all'INPS con indicazione della data di cessazione, data e
3.2 (iscrizione presso la gestione speciale
lavoratore autonomo) alla data prevista numero di protocollo della richiesta di cancellazione alla
degli artigiani e degli esercenti attività
dalla normativa di riferimento. gestione autonoma Commercianti.
commerciali).
Per i coadiutori e coadiuvanti: dichiarazione sostituiva di
atto di notorietà ai sensi del DPR n. 445/2000 della
comunicazione inviata dal titolare della posizione
assicurativa alla Camera di Commercio Industria
Artigianato e Agricoltura per la cessazione della posizione
del coadiuvante o coadiutore, o presso l’Inps in caso di
soggetto non iscritto in CCIAA, con indicazione della data e
numero di protocollo della comunicazione.
8
Lavoratori autonomi con contratti autonomi occasionali di cui all’art. 2222 c.c.
DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE PER EVENTUALE RIESAME
ID REQUISITO DA CONTROLLARE ESITO ESPOSTO – DESCRIZIONE REIEZIONE
(DA ALLEGARE)
Per i coltivatori diretti (CD), coloni e mezzadri e gli
imprenditori agricoli professionali (IAP): autocertificazione
della comunicazione della cessazione presso la Camera di
Commercio Industria Artigianato e Agricoltura con
indicazione della data e del numero di protocollo della
comunicazione.
Se il soggetto non è tenuto all'iscrizione alla Camera di
Commercio Industria Artigianato e Agricoltura:
Non essere assicurati presso altre
dichiarazione di presentazione della domanda di cessazione
forme previdenziali obbligatorie Risulta iscritto ad altre forme
della posizione di lavoratore autonomo agricolo all’INPS
(iscrizione presso gestione speciale previdenziali obbligatorie (come
3.3 con indicazione della data di cessazione, data e numero di
per i coltivatori diretti, coloni e lavoratore autonomo) alla data prevista
protocollo della richiesta di cancellazione alla gestione
mezzadri e imprenditori agricoli dalla normativa di riferimento.
agricola autonoma.
professionali).
Per i coadiuvanti familiari del coltivatore diretto (CD):
Dichiarazioni sostituiva di atto di notorietà ai sensi del DPR
n. 445/2000 della comunicazione inviata dal coltivatore
diretto titolare della posizione alla Camera di Commercio
Industria Artigianato e Agricoltura per la cessazione della
posizione del coadiuvante, o presso l’Inps in caso di
soggetto non iscritto in CCIAA, con indicazione della data e
del numero di protocollo della comunicazione.
Non aver già percepito l'Indennità Risulta aver già percepito l'Indennità
N/A -
prevista dal DL Aiuti. prevista dal DL Aiuti.
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Lavoratori incaricati alle vendite a domicilio di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114
DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE PER EVENTUALE RIESAME
ID REQUISITO DA CONTROLLARE ESITO ESPOSTO – DESCRIZIONE REIEZIONE
(DA ALLEGARE)
Essere lavoratori incaricati alle Non risulta lavoratore incaricato alle
Contratto o lettera di incarico o fattura o notule o
vendite a domicilio di cui all’articolo vendite a domicilio di cui all’articolo 19
Certificazione unica o qualsiasi altro documento da cui si
19 del decreto legislativo 31 marzo del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
evinca un reddito ai fini fiscali derivante da attività di
1998, n. 114, con un reddito nell'anno 114 e/o con un reddito nell'anno 2021
vendita a domicilio superiore a 5.000 euro per il periodo
2021 derivante dalle medesime derivante dalle medesime attività
previsto dalla normativa.
attività superiore a 5.000 euro e superiore a 5.000 euro e/o titolare di
1.1 Autocertificazione della presentazione di richiesta di
titolari di partita IVA attiva alla data di partita IVA attiva alla data di entrata in
apertura della partita IVA con indicazione della data e del n.
entrata in vigore del DL 50/2022, vigore del DL 50/2022, e/o essere già
protocollo.
nonché iscritti alla Gestione separata iscritto, alla medesima data, alla
Autocertificazione della presentazione di richiesta di
di cui all'articolo 2, comma 26, della Gestione separata di cui all’articolo 2,
iscrizione alla Gestione Separata con indicazione della data
legge 8 agosto 1995, n. 335 entro la comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.
e del n. protocollo.
medesima data. 335.
Non aver già percepito l'Indennità Risulta aver già percepito l'Indennità
N/A -
prevista dal DL Aiuti. prevista dal DL Aiuti.
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