Messaggio INPS In vigore

Messaggio INPS 4358/2022

Articolo 13 del D.L. 18 novembre 2022, n. 176. Proroga del termine di ripresa degli adempimenti e dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali sospesi, per le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e le società sportive professionistiche e dilettantistiche

Pubblicato: 30/11/2022 In vigore dal: 30/11/2022 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Articolo 13 del D.L. 18 novembre 2022, n. 176. Proroga del termine di ripresa degli adempimenti e dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali sospesi, per le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e le società sportive professionistiche e dilettantistiche

Testo normativo

Direzione Centrale Entrate Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione Roma, 01-12-2022 Messaggio n. 4358 OGGETTO: Articolo 13 del D.L. 18 novembre 2022, n. 176. Proroga del termine di ripresa degli adempimenti e dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali sospesi, per le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e le società sportive professionistiche e dilettantistiche 1. Premessa Le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 923, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234 – come prorogate dall’articolo 7, comma 3-bis, del D.L. 1 marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, e, successivamente, dall’articolo 39, comma 1-bis, del D.L. 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 – hanno previsto, per gli organismi sportivi oggetto del presente messaggio, la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, in scadenza nel periodo decorrente dal 1° gennaio 2022 al 30 novembre 2022. I destinatari delle citate disposizioni sono le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e che operano nell’ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020. Il termine per la ripresa dei predetti adempimenti e versamenti sospesi era stato fissato, da ultimo, in applicazione delle previsioni di cui al richiamato comma 1-bis dell’articolo 39 del D.L. n. 50/2022, alla data del 16 dicembre 2022, in unica soluzione senza applicazione di sanzioni e interessi. L’Istituto ha regolamentato la sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi, riferiti agli organismi sportivi in trattazione, con le circolari n. 64/2022 e n. 105/2022. 2. Proroga della data di ripresa degli adempimenti e dei versamenti contributivi sospesi Premesso quanto sopra, si rende noto che l’articolo 13 del D.L. 18 novembre 2022, n. 176, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre 2022, ha disposto che i versamenti sospesi in argomento possono essere effettuati, in unica soluzione, senza applicazione di sanzioni o interessi, entro il 22 dicembre 2022. Pertanto, a seguito dell’entrata in vigore del citato D.L. n. 176/2022, con riferimento agli organismi sportivi in argomento, la ripresa degli adempimenti e dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali (ivi compresi quelli relativi alla quota a carico dei lavoratori) sospesi, precedentemente fissata al 16 dicembre 2022, è stata prorogata alla data del 22 dicembre 2022. Entro la medesima data del 22 dicembre 2022 dovranno essere versate in unica soluzione le rate sospese dei piani di ammortamento già emessi, la cui scadenza ricada nel periodo temporale interessato dalla sospensione (dal 1° gennaio 2022 al 30 novembre 2022). Da ultimo, si rammenta che, per espressa previsione di legge, nelle fattispecie in argomento, non si fa luogo al rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria già versati. Il Direttore Generale Vincenzo Caridi

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