Messaggio INPS In vigore

Messaggio INPS 4498/2022

Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale. Semplificazione degli obblighi di autocertificazione di attività lavorativa all’estero del personale del settore aereo o aeroportuale

Pubblicato: 13/12/2022 In vigore dal: 13/12/2022 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale. Semplificazione degli obblighi di autocertificazione di attività lavorativa all’estero del personale del settore aereo o aeroportuale

Testo normativo

Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali Roma, 14-12-2022 Messaggio n. 4498 OGGETTO: Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale. Semplificazione degli obblighi di autocertificazione di attività lavorativa all’estero del personale del settore aereo o aeroportuale Con la circolare n. 94/2011 l’Istituto ha introdotto un obbligo di dichiarazione ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, da rendersi, entro il 31 dicembre di ciascun anno, con il modello “SR85” (cfr. il messaggio n. 1615 del 19 aprile 2019), per autocertificare di non avere svolto attività lavorativa remunerata all’estero oppure di avere svolto la predetta attività, indicandone i periodi, nonché per dichiarare il conseguimento, il ripristino o il rinnovo delle licenze e relative abilitazioni del personale pilota. La citata circolare prevede, inoltre, la sospensione della prestazione nel caso in cui la predetta autocertificazione non pervenga entro il termine prescritto. Al fine di rendere più agevoli gli adempimenti connessi alla liquidazione delle prestazioni integrative a carico del Fondo in oggetto e ridurre i tempi di definizione dei pagamenti delle medesime, a decorrere dall’anno 2022, i soli lavoratori appartenenti al personale di terra non saranno più tenuti a trasmettere all’INPS il modello “SR85”. Pertanto, i modelli eventualmente già trasmessi dai lavoratori in questione, per l’anno 2022, non costituiranno oggetto di valutazione ai fini della liquidabilità delle prestazioni integrative. L’obbligo di trasmissione del citato modello rimane in vigore per il personale navigante, con le modalità illustrate nel citato messaggio n. 1615/2019. Si precisa, infine, che permane in capo a tutti i lavoratori, sia personale navigante sia personale di terra, l’obbligo previsto dalla circolare n. 94/2011 di comunicare, a pena di decadenza dal diritto alla prestazione, l’eventuale rioccupazione all’estero, tramite l’utilizzo del modello “SR83”. Il Direttore Generale Vincenzo Caridi

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