Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale. Semplificazione degli obblighi di autocertificazione di attività lavorativa all’estero del personale del settore aereo o aeroportuale
Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale. Semplificazione degli obblighi di autocertificazione di attività lavorativa all’estero del personale del settore aereo o aeroportuale
Testo normativo
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Roma, 14-12-2022
Messaggio n. 4498
OGGETTO: Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema
aeroportuale. Semplificazione degli obblighi di autocertificazione di
attività lavorativa all’estero del personale del settore aereo o
aeroportuale
Con la circolare n. 94/2011 l’Istituto ha introdotto un obbligo di dichiarazione ai sensi
dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, da rendersi, entro il 31 dicembre di
ciascun anno, con il modello “SR85” (cfr. il messaggio n. 1615 del 19 aprile 2019), per
autocertificare di non avere svolto attività lavorativa remunerata all’estero oppure di avere
svolto la predetta attività, indicandone i periodi, nonché per dichiarare il conseguimento, il
ripristino o il rinnovo delle licenze e relative abilitazioni del personale pilota. La citata circolare
prevede, inoltre, la sospensione della prestazione nel caso in cui la predetta autocertificazione
non pervenga entro il termine prescritto.
Al fine di rendere più agevoli gli adempimenti connessi alla liquidazione delle prestazioni
integrative a carico del Fondo in oggetto e ridurre i tempi di definizione dei pagamenti delle
medesime, a decorrere dall’anno 2022, i soli lavoratori appartenenti al personale di terra non
saranno più tenuti a trasmettere all’INPS il modello “SR85”. Pertanto, i modelli eventualmente
già trasmessi dai lavoratori in questione, per l’anno 2022, non costituiranno oggetto di
valutazione ai fini della liquidabilità delle prestazioni integrative.
L’obbligo di trasmissione del citato modello rimane in vigore per il personale navigante, con le
modalità illustrate nel citato messaggio n. 1615/2019.
Si precisa, infine, che permane in capo a tutti i lavoratori, sia personale navigante sia
personale di terra, l’obbligo previsto dalla circolare n. 94/2011 di comunicare, a pena di
decadenza dal diritto alla prestazione, l’eventuale rioccupazione all’estero, tramite l’utilizzo del
modello “SR83”.
Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi
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