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Messaggio INPS 4498/2022

Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale. Semplificazione degli obblighi di autocertificazione di attività lavorativa all’estero del personale del settore aereo o aeroportuale

Pubblicato: 13/12/2022 In vigore dal: 13/12/2022 Documento ufficiale

Quali sono le novità introdotte dal Messaggio INPS 4498/2022 riguardo agli obblighi di autocertificazione per il personale del settore aereo e aeroportuale?

Spiegato da FiscoAI
Il Messaggio INPS 4498/2022 semplifica gli adempimenti amministrativi per i lavoratori del settore aereo e aeroportuale che ricevono prestazioni dal Fondo di solidarietà. Fino al 2021, tutti i lavoratori dovevano trasmettere annualmente il modello SR85 entro il 31 dicembre per dichiarare se avevano svolto attività lavorativa remunerata all'estero, pena la sospensione della prestazione. A partire dal 2022, questa obbligazione viene eliminata per il personale di terra, riducendo significativamente la burocrazia e accelerando i tempi di liquidazione delle prestazioni integrative.

Il personale navigante (piloti e equipaggi) rimane invece soggetto all'obbligo di trasmissione del modello SR85, con le modalità già previste dal messaggio n. 1615/2019, poiché la loro situazione richiede verifiche specifiche anche riguardanti il conseguimento e il rinnovo delle licenze professionali. Questa distinzione riflette la diversa natura delle attività svolte dai due gruppi di lavoratori.

Rimane comunque in vigore per tutti i lavoratori (sia naviganti che di terra) l'obbligo di comunicare tempestivamente qualsiasi rioccupazione all'estero tramite il modello SR83, a pena di decadenza dal diritto alla prestazione. Questa comunicazione rappresenta un controllo essenziale per verificare che il lavoratore mantenga i requisiti per accedere alle prestazioni del Fondo.

La norma si applica alle prestazioni integrative erogate dal Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, interessando direttamente i datori di lavoro e i consulenti del settore che gestiscono questi adempimenti amministrativi presso l'INPS.

Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.

Riferimento normativo

Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale. Semplificazione degli obblighi di autocertificazione di attività lavorativa all’estero del personale del settore aereo o aeroportuale

Testo normativo

Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali Roma, 14-12-2022 Messaggio n. 4498 OGGETTO: Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale. Semplificazione degli obblighi di autocertificazione di attività lavorativa all’estero del personale del settore aereo o aeroportuale Con la circolare n. 94/2011 l’Istituto ha introdotto un obbligo di dichiarazione ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, da rendersi, entro il 31 dicembre di ciascun anno, con il modello “SR85” (cfr. il messaggio n. 1615 del 19 aprile 2019), per autocertificare di non avere svolto attività lavorativa remunerata all’estero oppure di avere svolto la predetta attività, indicandone i periodi, nonché per dichiarare il conseguimento, il ripristino o il rinnovo delle licenze e relative abilitazioni del personale pilota. La citata circolare prevede, inoltre, la sospensione della prestazione nel caso in cui la predetta autocertificazione non pervenga entro il termine prescritto. Al fine di rendere più agevoli gli adempimenti connessi alla liquidazione delle prestazioni integrative a carico del Fondo in oggetto e ridurre i tempi di definizione dei pagamenti delle medesime, a decorrere dall’anno 2022, i soli lavoratori appartenenti al personale di terra non saranno più tenuti a trasmettere all’INPS il modello “SR85”. Pertanto, i modelli eventualmente già trasmessi dai lavoratori in questione, per l’anno 2022, non costituiranno oggetto di valutazione ai fini della liquidabilità delle prestazioni integrative. L’obbligo di trasmissione del citato modello rimane in vigore per il personale navigante, con le modalità illustrate nel citato messaggio n. 1615/2019. Si precisa, infine, che permane in capo a tutti i lavoratori, sia personale navigante sia personale di terra, l’obbligo previsto dalla circolare n. 94/2011 di comunicare, a pena di decadenza dal diritto alla prestazione, l’eventuale rioccupazione all’estero, tramite l’utilizzo del modello “SR83”. Il Direttore Generale Vincenzo Caridi

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Il Messaggio INPS 4498/2022 riguarda la semplificazione degli obblighi di autocertificazione secondo l'articolo 47 del DPR 445/2000, il modello SR85 per la dichiarazione di attività lavorativa all'estero, e il Fondo di solidarietà per il trasporto aereo. Consulenti del lavoro e responsabili risorse umane devono conoscere la distinzione tra personale navigante e personale di terra, l'obbligo residuo di comunicazione tramite modello SR83 in caso di rioccupazione estera, e le modalità di liquidazione delle prestazioni integrative secondo la circolare INPS 94/2011.

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