Addendum alla convenzione tra la Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia e l’INPS per l’erogazione di un sussidio economico annuale ai soggetti titolari di pensioni di importo inferiore o pari al trattamento minimo, di pensioni o assegni sociali, o di pensioni di inabilità per gli invalidi civili, ai sensi dell’articolo 7, commi da 59 a 64, della legge regionale 7 agosto 2024, n. 7, della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, adottata con la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 139
Addendum alla convenzione tra la Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia e l’INPS per l’erogazione di un sussidio economico annuale ai soggetti titolari di pensioni di importo inferiore o pari al trattamento minimo, di pensioni o assegni sociali, o di pensioni di inabilità per gli invalidi civili, ai sensi dell’articolo 7, commi da 59 a 64, della legge regionale 7 agosto 2024, n. 7, della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, adottata con la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 139 del 18 dicembre 2024 e sottoscritta dalle parti in data 30 dicembre 2024. Istruzioni contabili
Testo normativo
Direzione Centrale Organizzazione
Direzione Centrale Bilanci, Contabilita' e Servizi Fiscali
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Roma, 10-03-2026
Messaggio n. 831
Allegati n.1
OGGETTO: Addendum alla convenzione tra la Regione Autonoma Friuli-Venezia
Giulia e l’INPS per l’erogazione di un sussidio economico annuale ai
soggetti titolari di pensioni di importo inferiore o pari al trattamento
minimo, di pensioni o assegni sociali, o di pensioni di inabilità per gli
invalidi civili, ai sensi dell’articolo 7, commi da 59 a 64, della legge
regionale 7 agosto 2024, n. 7, della Regione Autonoma Friuli-Venezia
Giulia, adottata con la deliberazione del Consiglio di Amministrazione
n. 139 del 18 dicembre 2024 e sottoscritta dalle parti in data 30
dicembre 2024. Istruzioni contabili
1. Premessa
La Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia (di seguito, anche Regione), con l’articolo 7, commi
da 59 a 64, della legge regionale 7 agosto 2024, n. 7, ha istituito un sussidio economico
annuale ai soggetti titolari di pensioni di importo inferiore o pari al trattamento minimo, di
pensioni o assegni sociali, o di pensioni di inabilità per gli invalidi civili.
Successivamente, l’articolo 7, comma 4, della legge regionale 6 agosto 2025, n. 12, ha
aggiunto al citato articolo 7 il comma 62-bis, che dispone: “Per gli anni 2025 e 2026 il sussidio
di cui al comma 59 è riconosciuto anche ai titolari dell'assegno mensile e dell'assegno sociale
sostitutivo di cui rispettivamente agli articoli 13 e 19 della legge 30 marzo 1971, n. 118
(Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5, e nuove norme in favore di
mutilati ed invalidi civili), in possesso dei requisiti di cui alle lettere a) e c) del medesimo
comma 59”.
Pertanto, il beneficio in argomento è stato esteso ai titolari dell'assegno mensile e dell'assegno
sociale sostitutivo previsti, rispettivamente, dagli articoli 13 e 19 della legge 30 marzo 1971, n.
118.
Con decreto del Presidente della Regione n. 118 del 21 novembre 2025, la Regione Friuli-
Venezia Giulia ha approvato il “Regolamento di modifica al Regolamento per l'attuazione del
sussidio economico annuale ai titolari di pensioni Inps inferiori o pari al trattamento minimo
ovvero di pensioni sociali o assegni sociali ovvero di pensioni di inabilità per gli invalidi civili ai
sensi dei commi da 59 a 64 dell'articolo 7 della legge regionale 7 agosto 2024, n. 7
(Assestamento del bilancio per gli anni 2024-2026, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale
10 novembre 2015, n. 26)”.
Tali novità normative hanno comportato la necessità di adottare un Addendum alla convenzione
tra l’INPS e la Regione Friuli-Venezia Giulia (di seguito, convenzione), adottata con la
deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 139 del 18 dicembre 2024 e sottoscritta dalle
parti in data 30 dicembre 2024.
Conseguentemente, con la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 200 del 3
dicembre 2025 (Allegato n. 1) è stato adottato l’“Addendum alla Convenzione tra la Regione
Autonoma Friuli Venezia Giulia e l’INPS per l’erogazione di un sussidio economico annuale ai
soggetti titolari di pensioni di importo inferiore o pari al trattamento minimo, di pensioni o
assegni sociali, o di pensioni di inabilità per gli invalidi civili, ai sensi dell’articolo 7, commi da
59 a 64, della legge regionale 7 agosto 2024, n. 7, della Regione Autonoma Friuli-Venezia
Giulia, adottata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 139 del 18 dicembre
2024 e sottoscritta dalle Parti in data 30 dicembre 2024”.
L’Addendum è stato sottoscritto il 23 dicembre 2025.
Tanto premesso, con il presente messaggio si illustrano le modifiche introdotte dall’Addendum
alla citata convenzione. Per quanto non modificato dall’Addendum si rinvia alla convenzione e
alle istruzioni fornite con il messaggio n. 720 del 27 febbraio 2025.
2. Novità introdotte dall’Addendum
L’Addendum impegna le parti al rispetto degli accordi assunti con la convenzione, anche con
riferimento alla nuova platea di soggetti (titolari dell’assegno mensile o dell’assegno sociale
sostitutivo) ai quali il sussidio è riconosciuto solo per gli anni 2025 e 2026.
Per l’anno 2025, l’INPS, in attuazione di quanto disposto dal comma 2-bis dell’articolo 2 della
convenzione, ha erogato il sussidio ai nuovi beneficiari entro il 28 febbraio 2026.
Per l’anno 2026, invece, è previsto che tutti i beneficiari indistintamente ricevano il sussidio
annuale nel mese di giugno.
Per l’annualità 2025, ai fini della provvista necessaria al pagamento del beneficio alla nuova
platea di destinatari, l’INPS ha fornito alla Regione, in termini di dati aggregati e anonimi, il
numero dei nuovi potenziali beneficiari, a copertura sia dei sussidi da erogare sia degli oneri e
delle spese per il servizio correlato.
3. Oneri e spese
Il pagamento del beneficio alla nuova platea non comporta costi di sviluppo, implementazione e
gestione informatica ulteriori rispetto a quelli già previsti nella convenzione (pari a 16.000,00
euro per l’anno 2024, 5.000,00 euro per l’anno 2025 e 5.000,00 euro per l’anno 2026).
Si precisa che il rimborso delle spese, riferito agli oneri di diretta imputazione, è composto dai
costi sostenuti per il servizio di pagamento, nella misura di 0,03 euro per bonifico su IBAN e di
3,84 euro per bonifico domiciliato presso Poste Italiane S.p.A., nonché dal rimborso dei costi
previsti dalla convenzione per un importo determinato in via forfettaria nella misura di 5,26
euro per ogni beneficiario.
4. Provvista
Ai fini del pagamento del sussidio, la Regione ha accreditato all’INPS, in aggiunta alle somme
già traferite per le annualità 2024 e 2025 ai sensi dell’articolo 4 della convenzione, un’ulteriore
somma a titolo di provvista finanziaria, determinata sulla base del numero dei beneficiari della
misura comunicati dall’INPS, maggiorata del 5%, unitamente alla somma a copertura degli
oneri correlati (cfr. il comma 5-bis dell’articolo 4 della convenzione).
L’accreditamento della provvista finanziaria, da parte della Regione Autonoma Friuli-Venezia
Giulia, avviene sulla contabilità speciale di Tesoreria n. 1539, intestata a “INPS – Direzione
Regionale Friuli Venezia Giulia (IBAN IT59F0100004306CS0000004276)”, in linea con
l’avvenuto aggiornamento di denominazioni e codifiche dei conti di tesorerie presso la Banca
d’Italia (cfr. l’art. 4, comma 1, della convenzione, come modificato dall’Addendum).
La Direzione regionale Friuli-Venezia Giulia dell’INPS verifica, in ogni caso, la capienza delle
risorse finanziarie rispetto alle somme necessarie alla copertura dei sussidi da erogare e del
correlato rimborso degli oneri dovuto all’Istituto.
Per quanto riguarda le istruzioni contabili, si rinvia al messaggio n. 720/2025.
Il Direttore Generale
Valeria Vittimberga
ALLEGATO 1
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