Riscossione dell’incremento dell’addizionale comunale sui diritti di imbarco di passeggeri sugli aeromobili. Legge n. 232 del 11 dicembre 2016, articolo 1, comma 378. Soppressione dell’ulteriore incremento dell’addizionale comunale sui diritti di imbarco, stabilito ai sensi dell’articolo 13, comma 23, del Decreto legge 23 dicembre n. 145/2013.
Quali sono le modifiche apportate dall'INPS alla riscossione dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco a partire da gennaio 2017?
Spiegato da FiscoAI
Il Messaggio INPS 98/2017 comunica l'abolizione, a decorrere dal 1° gennaio 2017, dell'ulteriore incremento dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco di passeggeri sugli aeromobili. Questo incremento aggiuntivo (precedentemente fissato a 2,50 euro nel 2016) era stato introdotto dal decreto interministeriale del 2015 per finanziare specifiche misure, ma è stato sospeso temporaneamente dal settembre 2016 e poi definitivamente eliminato dalla Legge di Bilancio 2017. La misura mira a ridurre gli oneri sui passeggeri e sostenere la crescita del settore aereo.
Le società di gestione aeroportuale rimangono obbligate a riversare all'INPS gli importi riscossi a titolo di incremento dell'addizionale passeggeri, ma solo per gli importi ordinari: 3 euro per passeggero secondo il Decreto legge 7/2005 e 2 euro secondo la Legge 92/2012, per un totale di 5 euro per imbarco. Questi importi continuano a essere versati regolarmente tramite il flusso Uniemens utilizzando il codice M402.
Dal punto di vista operativo, le società aeroportuali devono esporre a debito le somme relative agli imbarchi da gennaio 2017 in poi con le stesse modalità già utilizzate per il periodo settembre-dicembre 2016. Non vi sono modifiche procedurali significative, ma solo la conferma della soppressione dell'incremento aggiuntivo precedentemente previsto.
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Riferimento normativo
Riscossione dell’incremento dell’addizionale comunale sui diritti di imbarco di passeggeri sugli aeromobili. Legge n. 232 del 11 dicembre 2016, articolo 1, comma 378. Soppressione dell’ulteriore incremento dell’addizionale comunale sui diritti di imbarco, stabilito ai sensi dell’articolo 13, comma 23, del Decreto legge 23 dicembre n. 145/2013.
Testo normativo
Direzione Centrale Entrate
Roma, 11-01-2017
Messaggio n. 98
OGGETTO: Riscossione dell’incremento dell’addizionale comunale sui diritti
di imbarco di passeggeri sugli aeromobili. Legge n. 232 del 11
dicembre 2016, articolo 1, comma 378. Soppressione dell’ulteriore
incremento dell’addizionale comunale sui diritti di imbarco,
stabilito ai sensi dell’articolo 13, comma 23, del Decreto legge 23
dicembre n. 145/2013.
1. Misura dell’incremento dell’addizionale comunale sui diritti di imbarco
passeggeri da gennaio 2017
Con circolare n. 187 del 6 ottobre 2016 è stata resa nota l’avvenuta sospensione
dell’applicazione dell’ulteriore incremento dell’addizionale comunale sui diritti di imbarco,
stabilito ai sensi dell’articolo 13, comma 23, del Decreto legge 23 dicembre n. 145/2013, – per
il periodo dal 1° settembre al 31 dicembre 2016 – ad opera delle disposizioni di cui all’art 13-
ter del Decreto legge n. 113 del 24 giugno 2016, introdotto dalla Legge di conversione n. 160
del 7 agosto 2016. Il predetto ulteriore incremento era stato stabilito dal decreto
interministeriale n. 357 del 29 ottobre 2015 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
nella misura di euro 2,50 per l’anno 2016, euro 2,42 per l’anno 2017 ed euro 2,34 per l’anno
2018.
Si rende noto che la Legge n. 232 del 11 dicembre 2016, rubricata “Bilancio di previsione dello
Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019”, all’articolo
1, comma 378 ha previsto – al fine di sostenere le prospettive di crescita del settore aereo e di
ridurre gli oneri a carico dei passeggeri – la soppressione, a decorrere dal 1° gennaio 2017,
del suddetto incremento dell’addizionale comunale sui diritti di imbarco di cui al citato art. 13,
comma 23, del Decreto legge 23 dicembre n. 145/2013.
Pertanto, per gli imbarchi relativi ai periodi decorrenti da gennaio 2017, le società di gestione
aeroportuale sono tenute a riversare all’Inps gli importi riscossi a titolo di incremento
dell’addizionale passeggeri pari a 3 euro a passeggero per le disposizioni di cui al comma 2
dell’articolo 6-quater del Decreto legge n. 7/2005, convertito in Legge n. 43 del 2005, e pari a
2 euro per le disposizioni di cui al comma 75 dell’articolo 4 della Legge n. 92/2012.
2. Istruzioni operative
In relazione alla compilazione del flusso Uniemens si fa presente che in conseguenza
dell’entrata in vigore delle disposizioni di cui al citato art. 1, comma 378, della Legge n.
232/2016 – che ha reso definitiva la temporanea sospensione dell’applicazione dell’incremento
dell’addizionale comunale sui diritti di imbarco, precedentemente prevista per il periodo dal 1°
settembre al 31 dicembre 2016 – le somme riscosse con riferimento ad imbarchi successivi al
1° gennaio 2017 continueranno ad essere esposte con le modalità indicate nella circolare n.
187/2016 in ordine agli imbarchi relativi ai periodi da settembre 2016.
Pertanto, le società di gestione aeroportuale esporranno quali importi a debito le somme
concernenti gli imbarchi relativi al periodo da gennaio 2017 utilizzando il codice M402 già in
uso, e avente il significato di “Incremento dell’addizionale comunale sui diritti di imbarco
passeggeri per il versamento delle somme a debito relative ad imbarchi da luglio 2013 a
dicembre 2015 e da settembre 2016 (D.L. 7/2005 e L. 92/2012)”.
Si tratta di tutte le somme riscosse dalle società di gestione aeroportuale nel mese per il quale
viene effettuata la denuncia mensile, e relative ad imbarchi del periodo da gennaio 2017, e che
corrispondono a 5 euro dovuti per ogni imbarco.
Si rinvia alle circolari n. 112/2013 e n. 187/2016 per ulteriori dettagli di carattere
amministrativo e operativo.
Il Direttore Generale f.f.
Vincenzo Damato
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Il Messaggio INPS 98/2017 riguarda l'addizionale comunale sui diritti di imbarco, il versamento all'INPS tramite flusso Uniemens e il codice M402 di rendicontazione. Commercialisti e gestori aeroportuali devono conoscere questa normativa per la corretta gestione delle imposte aeroportuali, la compilazione dei modelli di versamento e il rispetto degli obblighi dichiarativi verso l'Istituto di previdenza.
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