Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1481 della Commissione del 7 settembre 2022 recante fissazione dei dazi all'importazione applicabili ad alcuni tipi di riso semigreggio a decorrere dall'8 settembre 2022
Qual è il dazio all'importazione applicabile al riso semigreggio nell'UE a partire dall'8 settembre 2022?
Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1481 della Commissione europea fissa il dazio all'importazione per il riso semigreggio (codice NC 1006 20) a 65 EUR per tonnellata, a decorrere dall'8 settembre 2022. Questa norma si applica a tutti gli importatori di riso semigreggio negli Stati membri dell'Unione europea, ad eccezione delle varietà Basmati, che rimangono soggette a una disciplina specifica. Il dazio viene calcolato secondo il metodo stabilito dall'accordo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America, basato sulla quantità di titoli d'importazione effettivamente rilasciati nel periodo precedente (dal 1° settembre 2021 al 31 agosto 2022, pari a 531.635 tonnellate). Per le aziende importatrici e i commercialisti che operano nel settore agroalimentare, questo significa che il costo dell'importazione di riso semigreggio aumenta di 65 euro per ogni tonnellata importata, incidendo direttamente sulla determinazione del prezzo di acquisto e sulla redditività dell'operazione commerciale.
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Riferimento normativo
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1481 della Commissione del 7 settembre 2022 recante fissazione dei dazi all'importazione applicabili ad alcuni tipi di riso semigreggio a decorrere dall'8 settembre 2022
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2022/1481 of 7 September 2022 fixing the import duties applicable to certain types of husked rice from 8 September 2022
Testo normativo
8.9.2022
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 233/48
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1481 DELLA COMMISSIONE
del 7 settembre 2022
recante fissazione dei dazi all'importazione applicabili ad alcuni tipi di riso semigreggio a decorrere dall'8 settembre 2022
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio
(
1
)
, in particolare l'articolo 183, primo comma, lettera a),
considerando quanto segue:
(1)
L'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America sul metodo di calcolo dei dazi applicati al riso semigreggio, approvato con decisione 2005/476/CE del Consiglio
(
2
)
, istituisce un metodo per il calcolo dei dazi applicati alle importazioni di riso semigreggio.
(2)
Sulla base delle informazioni trasmesse dalle autorità competenti, la Commissione constata che sono stati rilasciati titoli d'importazione per il riso semigreggio di cui al codice NC 1006 20, esclusi i titoli d'importazione di riso Basmati, per un quantitativo di 531 635 tonnellate per il periodo dal 1
o
settembre 2021 al 31 agosto 2022. Occorre pertanto modificare il dazio all'importazione applicabile al riso semigreggio di cui al codice NC 1006 20 diverso dal riso Basmati, fissato dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/386 della Commissione
(
3
)
.
(3)
È pertanto opportuno abrogare il regolamento di esecuzione (UE) 2022/386.
(4)
Il dazio applicabile deve essere fissato entro dieci giorni a decorrere dal termine del periodo sopra indicato. È pertanto opportuno che il presente regolamento entri immediatamente in vigore,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il dazio all'importazione applicabile al riso semigreggio di cui al codice NC 1006 20 diverso dalle varietà di riso Basmati semigreggio indicate all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 972/2006 della Commissione
(
4
)
è di 65 EUR/t.
Articolo 2
Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/386 è abrogato.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 7 settembre 2022
Per la Commissione
a nome della presidente
Wolfgang BURTSCHER
Direttore generale
Direzione generale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale
(
1
)
GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671
.
(
2
)
Decisione 2005/476/CE del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America sul metodo di calcolo dei dazi applicati al riso semigreggio e che modifica le decisioni 2004/617/CE, 2004/618/CE e 2004/619/CE (
GU L 170 dell'1.7.2005, pag. 67
).
(
3
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/386 della Commissione, del 7 marzo 2022, recante fissazione dei dazi all'importazione applicabili ad alcuni tipi di riso semigreggio a decorrere dall'8 marzo 2022 (
GU L 78 dell'8.3.2022, pag. 36
).
(
4
)
Regolamento (CE) n. 972/2006 della Commissione, del 29 giugno 2006, che fissa le regole specifiche applicabili alle importazioni di riso Basmati e introduce un sistema di controllo transitorio per la determinazione della loro origine (
GU L 176 del 30.6.2006, pag. 53
).
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Il Regolamento 2022/1481 è il riferimento normativo per chi opera nel commercio internazionale di riso semigreggio e necessita di calcolare i dazi doganali all'importazione nell'UE. Importatori, trader e consulenti doganali lo consultano per determinare il costo totale dell'importazione, le aliquote tariffarie applicabili e la corretta classificazione merceologica secondo la nomenclatura combinata (NC 1006 20). La norma si collega al Regolamento (UE) 1308/2013 sulla politica agricola comune e agli accordi commerciali internazionali.
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