Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1610 della Commissione del 13 settembre 2022 che modifica il regolamento (CE) n. 738/2000 per quanto riguarda la classificazione di un veicolo fornito di un dispositivo di sollevamento idraulico e di una piattaforma da lavoro nella nomenclatura combinata
Qual è la corretta classificazione doganale di un veicolo con dispositivo di sollevamento idraulico e piattaforma da lavoro secondo il Regolamento UE 2022/1610?
Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento di esecuzione UE 2022/1610 modifica la classificazione tariffaria di un veicolo a quattro ruote con motore elettrico, dotato di braccio telescopico idraulico e piattaforma di lavoro, precedentemente classificato nel codice 8428 90 90 (altre macchine di sollevamento). La normativa allinea la classificazione europea al parere internazionale del Comitato del Sistema Armonizzato dell'OMD, riclassificando il prodotto nel codice 8427 10 10, relativo ai carrelli semoventi a motore elettrico che sollevano ad altezza di 1 metro o più. Questa modifica riguarda principalmente gli importatori, i produttori e gli operatori doganali che devono applicare la corretta aliquota tariffaria e le regole di origine. La decisione si basa sul fatto che il dispositivo, pur non essendo progettato per il trasporto di merci, rientra nella categoria dei carrelli meccanici per lavori in altezza, come esplicitamente previsto dalle note esplicative del Sistema Armonizzato. L'entrata in vigore è fissata al ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, garantendo uniformità nell'interpretazione della nomenclatura combinata a livello internazionale.
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Riferimento normativo
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1610 della Commissione del 13 settembre 2022 che modifica il regolamento (CE) n. 738/2000 per quanto riguarda la classificazione di un veicolo fornito di un dispositivo di sollevamento idraulico e di una piattaforma da lavoro nella nomenclatura combinata
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2022/1610 of 13 September 2022 amending Regulation (EC) No 738/2000 as regards the classification of a vehicle equipped with a hydraulic lifting device fitted with a working platform in the Combined Nomenclature
Testo normativo
19.9.2022
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 241/3
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1610 DELLA COMMISSIONE
del 13 settembre 2022
che modifica il regolamento (CE) n. 738/2000 per quanto riguarda la classificazione di un veicolo fornito di un dispositivo di sollevamento idraulico e di una piattaforma da lavoro nella nomenclatura combinata
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione
(
1
)
, in particolare l’articolo 57, paragrafo 4, e l’articolo 58, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)
A norma del regolamento (CE) n. 738/2000 della Commissione
(
2
)
, l’articolo di cui al punto 5 dell’allegato di tale regolamento, un veicolo a quattro ruote alimentato da un motore elettrico, fornito di un dispositivo di sollevamento idraulico con un braccio telescopico in grado di raggiungere un’altezza massima di 15,5 m e avente un carico utile di 227 kg, montato in modo permanente su una superficie piana e munito di una piattaforma da lavoro con telaio di sicurezza, è stato classificato nel codice 8428 90 90 della nomenclatura combinata (NC) fra le altre macchine ed apparecchi di sollevamento.
(2)
Il motivo che giustifica l’esclusione del dispositivo di sollevamento dalla classificazione nella voce 8427 è che esso non è adatto al trasporto di merci, in quanto progettato unicamente per il sollevamento di merci e di persone. La voce 8427 non esclude tuttavia gli articoli che non sono progettati per il trasporto di merci. Inoltre, secondo le note esplicative del sistema armonizzato relative alla voce 8427, parte B, punto 1), nella voce 8427 sono compresi i carrelli meccanici a piattaforma elevatrice per la manutenzione delle linee elettriche, dell’illuminazione pubblica ecc.
(3)
Nel corso della sua 68
a
sessione, svoltasi nel settembre 2021, il comitato del sistema armonizzato (CSA) dell’Organizzazione mondiale delle dogane (OMD) ha approvato il parere di classificazione 8427.10/1, che classifica un prodotto denominato «Elevatore semovente a braccio articolato», vale a dire un carrello costituito da un’unità di base su ruote a motore elettrico con braccio idraulico articolato, munito di una piattaforma di lavoro (gabbia o cestello) montata all’estremità del braccio. Questo elevatore ha una velocità massima di 5,2 km/h (braccio piegato) e 0,8 km/h (braccio esteso), un’altezza di lavoro massima di 15,7 m, un peso lordo massimo di 6 500 kg e una capacità di carico massimo della piattaforma di 227 kg. È progettato per consentire il lavoro in altezza di un operatore. È stato classificato nella sottovoce 8427 10 del sistema armonizzato (SA) e, in base alle sue caratteristiche oggettive, corrisponde al codice NC 8427 10 10 dei carrelli semoventi a motore elettrico, che sollevano ad un’altezza di 1 m o più.
(4)
Date le caratteristiche del prodotto, identiche o molto simili a quelle dell’articolo descritto al punto 5 dell’allegato del regolamento (CE) n. 738/2000, la classificazione tariffaria dell’articolo figurante nell’allegato di detto regolamento non è conforme al parere di classificazione 8427.10/1.
(5)
In virtù della decisione 87/369/CEE del Consiglio
(
3
)
, l’Unione è parte contraente della convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, elaborata dal Consiglio di cooperazione doganale dell’OMD. I pareri di classificazione emessi dal CSA costituiscono, in linea di principio, strumenti di orientamento per le misure tariffarie dell’Unione.
(6)
Con l’intento di garantire uniformità nell’interpretazione e nell’applicazione del SA a livello internazionale e considerando che il parere di classificazione 8427.10/1 è conforme alla formulazione della voce 8427 e della sottovoce 8427 10 del SA, è necessario sopprimere il punto 5 dell’allegato del regolamento (CE) n. 738/2000.
(7)
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 738/2000.
(8)
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Nell’allegato del regolamento (CE) n. 738/2000, la riga corrispondente al punto 5 della tabella e l’illustrazione C sono soppresse.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 13 settembre 2022
Per la Commissione
A nome della presidente
Gerassimos THOMAS
Direttore generale
Direzione generale della Fiscalità e dell’unione doganale
(
1
)
GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1
.
(
2
)
Regolamento (CE) n. 738/2000 della Commissione, del 7 aprile 2000, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata (
GU L 87 dell’8.4.2000, pag. 10
).
(
3
)
Decisione 87/369/CEE del Consiglio, del 7 aprile 1987, relativa alla conclusione della convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci e il relativo protocollo di emendamento (
GU L 198 del 20.7.1987, pag. 1
).
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Il Regolamento UE 2022/1610 è il riferimento normativo per la classificazione nella nomenclatura combinata di elevatori semoventi e piattaforme di lavoro idrauliche, applicabile a importatori e operatori doganali che devono determinare il codice tariffario corretto. La normativa si basa sul Sistema Armonizzato internazionale, sul Codice doganale dell'Unione e sui pareri di classificazione dell'OMD, elementi essenziali per il calcolo dei dazi doganali e l'applicazione delle regole di origine nelle transazioni commerciali internazionali.
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