Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1638 della Commissione del 20 settembre 2022 che modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, relativamente alla sottovoce 950510 (oggetti per feste di Natale)
Cosa stabilisce il Regolamento UE 2022/1638 sulla classificazione doganale degli oggetti per feste di Natale?
Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1638 della Commissione del 20 settembre 2022 modifica la nomenclatura tariffaria e doganale dell'Unione europea, specificatamente la sottovoce 9505 10 relativa agli oggetti per feste di Natale. La norma chiarisce come classificare gli oggetti decorativi per alberi di Natale, eliminando un'ambiguità interpretativa che creava divergenze tra gli Stati membri. In particolare, il regolamento sopprime il requisito secondo cui tali oggetti dovessero presentare un tema collegato al Natale, stabilendo invece che devono essere semplicemente riconoscibili come decorazioni per alberi di Natale, indipendentemente dal loro soggetto decorativo. Questo intervento normativo garantisce certezza del diritto e un'interpretazione uniforme della classificazione doganale in tutta l'Unione, evitando controversie tra le autorità doganali dei diversi Stati membri e facilitando il commercio di questi prodotti.
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Riferimento normativo
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1638 della Commissione del 20 settembre 2022 che modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, relativamente alla sottovoce 950510 (oggetti per feste di Natale)
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2022/1638 of 20 September 2022 amending Annex I to Council Regulation (EEC) No 2658/87 on the tariff and statistical nomenclature and on the Common Customs Tariff as regards subheading 950510 (Articles for Christmas festivities)
Testo normativo
23.9.2022
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 247/67
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1638 DELLA COMMISSIONE
del 20 settembre 2022
che modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, relativamente alla sottovoce 9505 10 (oggetti per feste di Natale)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune
(
1
)
, in particolare l’articolo 9, paragrafo 1, lettera e),
considerando quanto segue:
(1)
Il regolamento (CEE) n. 2658/87 istituisce una nomenclatura delle merci («la nomenclatura combinata»), che figura nell’allegato I di detto regolamento.
(2)
La sottovoce 9505 10 della nomenclatura combinata comprende gli oggetti per feste di Natale.
(3)
La nota complementare 1 b) del capitolo 95 definisce l’ambito d’applicazione degli oggetti decorativi per alberi di Natale che rientrano nella sottovoce 9505 10.
(4)
Le note esplicative del sistema armonizzato relative alla voce 9505, lettera A (1), e le note esplicative della nomenclatura combinata dell’Unione europea
(
2
)
relative alla medesima voce spiegano come classificare gli oggetti decorativi per alberi di Natale.
(5)
Esistono pareri divergenti per quanto attiene all’interpretazione del testo dell’ultima frase della nota complementare 1 b) del capitolo 95, secondo la quale gli oggetti classificati in tale voce devono presentare un nesso con il Natale.
(6)
Nell’interesse della certezza del diritto è necessario chiarire che gli oggetti decorativi per alberi di Natale non devono avere un tema collegato al Natale, ma essere semplicemente progettati in modo da essere riconoscibili come oggetti decorativi per alberi di Natale.
(7)
È quindi necessario sopprimere l’ultima frase della nota complementare 1 b) del capitolo 95 della nomenclatura combinata, al fine di assicurare un’interpretazione uniforme della sottovoce 9505 10 in tutta l’Unione.
(8)
È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87.
(9)
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Nella parte seconda, capitolo 95, dell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87, la nota complementare 1 b) è sostituita dalla seguente:
«b)
oggetti decorativi per alberi di Natale.
Si tratta di oggetti ideati per essere appesi all’albero di Natale (ossia oggetti leggeri generalmente in materiale non durevole ideati per la decorazione dell’albero di Natale).».
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 settembre 2022
Per la Commissione
A nome della presidente
Gerassimos THOMAS
Direttore generale
Direzione generale della Fiscalità e dell’unione doganale
(
1
)
GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1
.
(
2
)
GU C 119 del 29.3.2019, pag. 1
.
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Il Regolamento UE 2022/1638 è il riferimento per la corretta classificazione doganale secondo la nomenclatura combinata e il codice doganale dell'Unione. Importatori, esportatori e consulenti doganali lo consultano per determinare la corretta sottovoce tariffaria 9505 10, applicare i dazi doganali appropriati e garantire la conformità alle note complementari del capitolo 95 della tariffa doganale comune.
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