Regolamento UE In vigore Non_Fiscale

Regolamento UE 2076/2022

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2076 della Commissione del 25 ottobre 2022 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

Pubblicato: 25/10/2022 In vigore dal: 25/10/2022 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2076 della Commissione del 25 ottobre 2022 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2022/2076 of 25 October 2022 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

Testo normativo

28.10.2022 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 280/7 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/2076 DELLA COMMISSIONE del 25 ottobre 2022 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione ( 1 ) , in particolare l’articolo 57, paragrafo 4, e l’articolo 58, paragrafo 2, considerando quanto segue: (1) Al fine di garantire l’applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio ( 2 ) , è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento. (2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all’interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell’Unione per l’applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell’ambito degli scambi di merci. (3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell’allegato del presente regolamento dovrebbero essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3. (4) È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, conformemente alle disposizioni dell’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Tale periodo dovrebbe essere fissato a tre mesi. (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella. Articolo 2 Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 25 ottobre 2022 Per la Commissione Gerassimos THOMAS Direttore generale Direzione generale della Fiscalità e unione doganale ( 1 ) GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1 . ( 2 ) Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ( GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1 ). ALLEGATO Descrizione delle merci Classificazione (Codice NC) Motivazioni 1) 2) 3) Articolo composto da diversi cavi elettrici isolati, di rame, raggruppati, progettati appositamente per l’installazione in un veicolo a motore di un dispositivo fisso a schermo tattile, viva voce, a comando vocale (di seguito «kit per auto»). L’articolo comprende due commutatori e diversi connettori, compresi connettori conici. La composizione esatta dell’articolo (numero di cavi e connettori specifici) dipende dal modello specifico di veicolo a motore. All’installazione l’articolo connette il cablaggio esistente dell’autoradio con il kit per auto, che consente il funzionamento di un telefono cellulare connesso via Bluetooth. Questo consente la trasmissione di segnali elettrici dal kit per auto all’autoradio (anche per silenziare altri suoni durante le telefonate) e fornisce un’alimentazione elettrica. 8544 30 00 La classificazione è determinata dalle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata e dal testo dei codici NC 8544 e 8544 30 00 . L’articolo consiste in cavi della voce 8544 raggruppati in un insieme (cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato relative alla voce 8544 , ottavo paragrafo, ultima frase). L’articolo è inoltre progettato appositamente per essere installato in un veicolo a motore al fine di creare un’interconnessione fra diversi apparecchi del veicolo e condurre elettricità nonché segnali elettrici. L’articolo possiede quindi le caratteristiche oggettive di «altre serie di fili, dei tipi usati in veicoli» del codice NC 8544 30 00 . La classificazione nella sottovoce 8544 42 come «altri conduttori elettrici per tensioni inferiori o uguali a 1 000 V, muniti di pezzi di congiunzione» è quindi esclusa. L’articolo va quindi classificato nel codice NC 8544 30 00 come «altre serie di fili dei tipi utilizzati nei mezzi di trasporto».

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