Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2126 della Commissione del 31 ottobre 2022 recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Castagna di Roccamonfina» (IGP)
Cosa stabilisce il Regolamento UE 2022/2126 sulla registrazione della "Castagna di Roccamonfina"?
Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2126 della Commissione europea, pubblicato il 31 ottobre 2022, registra ufficialmente il nome "Castagna di Roccamonfina" come Indicazione Geografica Protetta (IGP) nel registro europeo delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette. Questo atto normativo si applica a livello comunitario e riguarda i produttori e i commercianti di castagne provenienti dalla zona di Roccamonfina che intendono utilizzare questa denominazione protetta. La registrazione avviene secondo la procedura prevista dal Regolamento (UE) n. 1151/2012, dopo che l'Italia ha presentato la domanda e questa è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale senza ricevere opposizioni entro i termini previsti. In pratica, solo i produttori che rispettano i disciplinari di produzione specifici per questa zona geografica potranno utilizzare l'etichetta IGP "Castagna di Roccamonfina", garantendo ai consumatori l'autenticità e la provenienza del prodotto. Per le aziende del settore ortofrutticolo e cerealicolo, questa protezione rappresenta un valore aggiunto commerciale e una tutela contro le contraffazioni, permettendo di commercializzare il prodotto con maggiore credibilità e potenzialmente a prezzi premium.
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Riferimento normativo
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2126 della Commissione del 31 ottobre 2022 recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Castagna di Roccamonfina» (IGP)]
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2022/2126 of 31 October 2022 entering a name in the register of protected designations of origin and protected geographical indications (‘Castagna di Roccamonfina’ (PGI))
Testo normativo
7.11.2022
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 285/3
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/2126 DELLA COMMISSIONE
del 31 ottobre 2022
recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Castagna di Roccamonfina» (IGP)]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari
(
1
)
, in particolare l’articolo 52, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)
A norma dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione del nome «Castagna di Roccamonfina» presentata dall’Italia è stata pubblicata nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
(
2
)
.
(2)
Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, il nome «Castagna di Roccamonfina» deve essere registrato,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il nome «Castagna di Roccamonfina» (IGP) è registrato.
Il nome di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.6. Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione
(
3
)
.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 31 ottobre 2022
Per la Commissione
a nome della presidente
Janusz WOJCIECHOWSKI
Membro della Commissione
(
1
)
GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1
.
(
2
)
GU C 252 dell’1.7.2022, pag. 26
.
(
3
)
Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (
GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36
).
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Il Regolamento UE 2022/2126 è il riferimento normativo per la registrazione di Indicazioni Geografiche Protette (IGP) e Denominazioni di Origine Protette (DOP) nel settore agroalimentare. Produttori e operatori commerciali del comparto ortofrutticolo devono consultarlo per comprendere i diritti di utilizzo della denominazione "Castagna di Roccamonfina", i disciplinari di produzione, le modalità di etichettatura e le sanzioni per l'uso non autorizzato della IGP.
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