Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2490 della Commissione, del 10 dicembre 2025, che dispone la registrazione delle importazioni di urea originaria della Russia al fine di consentire la riscossione di dazi antidumping sulle importazioni soggette a registrazione
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2490 della Commissione, del 10 dicembre 2025, che dispone la registrazione delle importazioni di urea originaria della Russia al fine di consentire la riscossione di dazi antidumping sulle importazioni soggette a registrazione
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2025/2490 of 10 December 2025 making imports of urea originating in Russia subject to registration with a view to allowing the levy of anti-dumping duties on the imports subject to registration
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2025/2490
11.12.2025
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/2490 DELLA COMMISSIONE
del 10 dicembre 2025
che dispone la registrazione delle importazioni di urea originaria della Russia al fine di consentire la riscossione di dazi antidumping sulle importazioni soggette a registrazione
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea
(
1
)
(«regolamento di base»), in particolare l’articolo 14, paragrafo 5,
informati gli Stati membri,
considerando quanto segue:
(1)
Il 25 settembre 2025 la Commissione europea («Commissione») ha annunciato, con un avviso pubblicato nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
(
2
)
, l’apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni nell’Unione di urea originaria della Russia.
(2)
Tale apertura ha fatto seguito a una denuncia presentata l’11 agosto 2025 da Fertilizers Europe per conto di produttori che rappresentano oltre il 25 % della produzione totale dell’Unione di urea.
1.
PRODOTTO SOGGETTO A REGISTRAZIONE
(3)
Il prodotto soggetto a registrazione («prodotto in esame») è costituito da urea originaria della Russia, anche in soluzione acquosa, con o senza additivi e con concentrazioni variabili di azoto a seconda della diluizione della soluzione acquosa, attualmente classificata con i codici NC 3102 10 12 , 3102 10 15 , 3102 10 19 e 3102 10 90 . I codici NC sono forniti solo a titolo informativo, ferma restando la possibilità di una successiva modifica della classificazione tariffaria.
2.
REGISTRAZIONE
(4)
A norma dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, le importazioni del prodotto in esame possono essere sottoposte a registrazione.
(5)
Scopo della registrazione è garantire che eventuali dazi antidumping possano essere riscossi a titolo retroattivo sulle importazioni soggette a registrazione conformemente alle disposizioni giuridiche applicabili, se sono soddisfatte le condizioni necessarie.
(6)
La Commissione ha deciso di disporre la registrazione delle importazioni del prodotto in esame di propria iniziativa, a norma dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base. Le condizioni per la riscossione retroattiva dei dazi saranno valutate nel regolamento che istituisce dazi definitivi, se del caso.
(7)
Gli eventuali futuri dazi da pagare dipenderanno dalle risultanze dell’inchiesta antidumping.
(8)
Secondo i calcoli forniti nella denuncia con cui è stata chiesta l’apertura di un’inchiesta antidumping, i margini di dumping sono stimati tra il 34,5 % e il 78,9 % e il livello di eliminazione del pregiudizio sarebbe compreso tra l’86 % e il 120 % per il prodotto in esame nel periodo che va dal 1
o
gennaio 2024 al 31 dicembre 2024. L’importo di eventuali futuri dazi da pagare sarebbe di norma fissato al livello inferiore tra il margine di dumping o di pregiudizio, conformemente all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base.
(9)
Qualora, nel corso dell’inchiesta, la Commissione riscontri elementi di prova dell’esistenza di distorsioni relative alle materie prime a norma dell’articolo 7, paragrafo 2
bis
, del regolamento di base, l’importo di eventuali futuri dazi da pagare sarebbe fissato al livello del margine di dumping di cui all’articolo 7, paragrafo 2
ter
, del regolamento di base, se si concludesse che un dazio inferiore al margine di dumping non sarebbe sufficiente per eliminare il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione.
(10)
In questa fase la Commissione non è tuttavia in grado di stimare l’importo di eventuali futuri dazi da pagare. Gli importi menzionati nella denuncia sono quindi unicamente di carattere informativo e non possono creare aspettative quanto all’effettivo livello di dazi da pagare che sarà stabilito a seguito dell’inchiesta.
3.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(11)
I dati personali raccolti nel contesto della presente registrazione saranno trattati in conformità al regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
3
)
,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. Alle autorità doganali è data istruzione, a norma dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036, di adottare le opportune disposizioni per registrare le importazioni nell’Unione di urea, anche in soluzione acquosa, con o senza additivi e con concentrazioni variabili di azoto a seconda della diluizione della soluzione acquosa, attualmente classificata con i codici NC 3102 10 12 , 3102 10 15 , 3102 10 19 e 3102 10 90 , originaria della Russia.
2. La registrazione scade dopo un periodo di nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 2025
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(
1
)
GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1036/oj
.
(
2
)
GU C, C/2025/5240, 25.9.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/5240/oj
.
(
3
)
Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (
GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj
).
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2490/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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