Regolamento UE In vigore Imposte Indirette

Regolamento UE 2599/2025

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2599 della Commissione, dell’11 dicembre 2025, relativo all’apertura di un contingente tariffario per l’anno 2026 applicabile all’importazione nell’Unione di alcune merci originarie della Norvegia ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli di cui al regolamento (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio

Pubblicato: 11/12/2025 In vigore dal: 11/12/2025 Documento ufficiale

Quali sono le condizioni per l'importazione di bevande da zucchero dalla Norvegia nell'UE nel 2026 e quali dazi si applicano?

Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2599 apre un contingente tariffario per l'anno 2026 che consente l'importazione di specifiche bevande originarie della Norvegia con dazio zero, a condizione che rimangano entro i limiti di volume stabiliti. Il contingente riguarda principalmente acque zuccherate, birre analcoliche, bevande a base di soia e altre bevande non alcoliche contenenti zucchero, per un totale di 23,029 milioni di litri. Le merci devono rispettare le norme di origine previste dal protocollo n. 3 dell'accordo bilaterale di libero scambio tra la CEE e la Norvegia. Per i quantitativi che superano il contingente, si applica un dazio preferenziale di 0,047 EUR/litro anziché l'accesso illimitato in franchigia. La gestione del contingente avviene secondo l'ordine cronologico delle dichiarazioni doganali, seguendo le regole stabilite dal Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.

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Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2599 della Commissione, dell’11 dicembre 2025, relativo all’apertura di un contingente tariffario per l’anno 2026 applicabile all’importazione nell’Unione di alcune merci originarie della Norvegia ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli di cui al regolamento (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2025/2599 of 11 December 2025 opening a tariff quota for the year 2026 for the import into the Union of certain goods originating in Norway resulting from the processing of agricultural products covered by Regulation (EU) No 510/2014 of the European Parliament and of the Council

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2025/2599 17.12.2025 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/2599 DELLA COMMISSIONE dell’11 dicembre 2025 relativo all’apertura di un contingente tariffario per l’anno 2026 applicabile all’importazione nell’Unione di alcune merci originarie della Norvegia ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli di cui al regolamento (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CE) n. 1216/2009 e (CE) n. 614/2009 del Consiglio ( 1 ) , in particolare l’articolo 16, paragrafo 1, lettera a), vista la decisione 2004/859/CE del Consiglio, del 25 ottobre 2004, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno di Norvegia riguardante il protocollo n. 2 dell’accordo bilaterale di libero scambio tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia ( 2 ) , in particolare l’articolo 3, considerando quanto segue: (1) Il protocollo n. 2 dell’accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia del 14 maggio 1973 ( 3 ) («accordo bilaterale di libero scambio tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia») e il protocollo n. 3 dell’accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE») ( 4 ) , modificati dalla decisione del Comitato Misto SEE n. 140/2001 ( 5 ) , fissano il regime degli scambi tra l’Unione e il Regno di Norvegia per taluni prodotti agricoli e prodotti agricoli trasformati. (2) Il protocollo n. 3 dell’accordo SEE dispone l’applicazione di un dazio pari a zero alle acque con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, classificate con il codice NC 2202 10 00 , e ad altre bevande non alcoliche non contenenti prodotti delle voci da 0401 a 0404 o materie grasse provenienti dai prodotti delle voci da 0401 a 0404 , classificate con il codice NC 2202 90 10 . (3) Dal 1 o gennaio 2017 il codice NC 2202 90 è stato sostituito dai codici NC 2202 91 00 e 2202 99 . Il presente regolamento dovrebbe pertanto applicarsi ai prodotti di cui ai codici NC 2202 10 00 , ex 2202 91 00 ed ex 2202 99 . (4) L’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea ed il Regno di Norvegia riguardante il protocollo n. 2 dell’accordo bilaterale di libero scambio tra la Comunità economica europea ed il Regno di Norvegia ( 6 ) («accordo in forma di scambio di lettere») sospende temporaneamente il regime di franchigia applicato in base al protocollo n. 2 alle merci di cui ai codici NC 2202 10 00 (acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti) ed ex 2202 90 10 (altre bevande non alcoliche con aggiunta di zucchero) sostituiti dai codici NC 2202 10 00 , ex 2202 91 00 ed ex 2202 99 . In conformità dell’accordo in forma di scambio di lettere, le importazioni in franchigia doganale di tali merci originarie della Norvegia sono consentite solo entro i limiti di un contingente tariffario con un’aliquota del dazio pari allo 0 %. Ai quantitativi importati che superano tale contingente tariffario si applica un dazio di 0,047 EUR/litro. (5) L’accordo in forma di scambio di lettere stabilisce inoltre che, se il contingente tariffario non è stato esaurito entro il 31 ottobre di un dato anno, i prodotti in questione beneficiano di un accesso illimitato in franchigia doganale all’Unione dal 1 o gennaio al 31 dicembre dell’anno successivo. (6) Il contingente annuale per il 2024 per i prodotti in questione, aperto a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2169 della Commissione ( 7 ) , non è stato esaurito entro il 31 ottobre 2024. Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/3001 della Commissione ( 8 ) ha disposto pertanto che il regime di dazi stabilito nell’accordo in forma di scambio di lettere non si applicasse alle importazioni nell’Unione dal 1 o gennaio al 31 dicembre 2025, consentendo alle merci interessate un accesso illimitato in franchigia doganale all’Unione. (7) L’accordo in forma di scambio di lettere prescrive che il contingente esente da dazi per i prodotti in questione sia nuovamente aperto per il 2026. L’ultimo contingente annuale per questi prodotti è stato aperto per il 2024 dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/2169. Poiché per l’anno 2025 non è stato aperto alcun contingente annuale, è opportuno fissare il volume del contingente per il 2026 al medesimo livello del 2024. (8) I contingenti tariffari dovrebbero essere gestiti dalla Commissione sulla base dell’ordine cronologico delle date di accettazione delle dichiarazioni doganali per l’immissione in libera pratica conformemente alle norme sulla gestione dei contingenti tariffari di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione ( 9 ) . (9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei problemi orizzontali relativi agli scambi di prodotti agricoli trasformati non elencati nell’allegato I del regolamento (UE) n. 510/2014, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1.   Dal 1 o gennaio al 31 dicembre 2026 il contingente tariffario esente da dazi fissato nell’allegato è aperto per le merci originarie della Norvegia che figurano in tale allegato e alle condizioni ivi specificate. 2.   Alle merci che figurano nell’allegato del presente regolamento si applicano le norme di origine di cui al protocollo n. 3 dell’accordo bilaterale di libero scambio tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia. 3.   Ai quantitativi importati che superano il volume del contingente fissato nell’allegato si applica un dazio preferenziale di 0,047 EUR/litro. Articolo 2 Il contingente tariffario esente da dazi di cui all’articolo 1, paragrafo 1, è gestito dalla Commissione in conformità degli articoli da 49 a 54 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Esso si applica a decorrere dal 1 o gennaio 2026. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, l’11 dicembre 2025 Per la Commissione, A nome della presidente Stéphane SÉJOURNÉ Vicepresidente esecutivo ( 1 ) GU L 150 del 20.5.2014, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/510/oj . ( 2 ) GU L 370 del 17.12.2004, pag. 70 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/859/oj . ( 3 ) GU L 171 del 27.6.1973, pag. 2 , ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/1973/1691/oj . ( 4 ) GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3 , ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/1994/1/oj . ( 5 ) Decisione del Comitato Misto SEE n. 140/2001, del 23 novembre 2001, che modifica i protocolli n. 2 e n. 3 dell’accordo SEE, per quanto riguarda i prodotti agricoli trasformati e altri prodotti agricoli ( GU L 22 del 24.1.2002, pag. 34 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/140(2)/oj ). ( 6 ) GU L 370 del 17.12.2004, pag. 72 , ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2004/859/oj . ( 7 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2169 della Commissione, del 2 dicembre 2021, relativo all’apertura di un contingente tariffario per l’anno 2022 applicabile all’importazione nell’Unione di alcune merci originarie della Norvegia ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli di cui al regolamento (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ( GU L 438 del 8.12.2021, pag. 43 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/2169/oj ). ( 8 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2024/3001 della Commissione, del 28 novembre 2024, relativo alla concessione di un accesso illimitato in franchigia doganale all’Unione per l’anno 2025 ad alcune merci originarie della Norvegia ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli di cui al regolamento (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ( GU L, 2024/3001, 3.12.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/3001/oj ). ( 9 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell’Unione ( GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/2447/oj ). ALLEGATO Contingente tariffario esente da dazi applicabile dal 1 o gennaio al 31 dicembre 2026 all’importazione nell’Unione di alcune merci originarie della Norvegia N. d’ordine Codice NC Codice TARIC Designazione delle merci Volume del contingente 09.0709 2202 10 00 — Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti 23,029 milioni di litri Non contenenti prodotti delle voci da 0401 a 0404 o materie grasse provenienti dai prodotti delle voci da 0401 a 0404 ex 2202 91 00 10 — Birra non alcolica contenente zucchero (saccarosio o zucchero invertito) ex 2202 99 11 11 19 — Bevande a base di soia con contenuto proteico pari ad almeno il 2,8 % in peso contenenti zucchero (saccarosio o zucchero invertito) ex 2202 99 15 11 19 — Bevande a base di soia con contenuto proteico inferiore al 2,8 % in peso; bevande a base di frutta a guscio di cui al capitolo 8 della tariffa doganale comune, di cereali di cui al capitolo 10 della tariffa doganale comune o di semi di cui al capitolo 12 della tariffa doganale comune, contenenti zucchero (saccarosio o zucchero invertito) ex 2202 99 19 11 19 — Altre bevande non alcoliche contenenti zucchero (saccarosio o zucchero invertito) ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2599/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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Il Regolamento 2025/2599 disciplina i contingenti tariffari e l'accesso in franchigia doganale per le importazioni dalla Norvegia, applicando le norme di origine e i dazi preferenziali previsti dagli accordi commerciali bilaterali. Importatori e operatori doganali devono considerare i codici NC (2202 10 00, ex 2202 91 00, ex 2202 99) e i volumi massimi per beneficiare dell'aliquota zero, gestendo le dichiarazioni doganali secondo le modalità di gestione dei contingenti tariffari dell'UE.

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