Risoluzione AdE In vigore Agevolazioni

Risoluzione AdE 205/2017

Istituzione del codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito d’imposta per gli investimenti nelle Zone logistiche semplificate, di cui all’articolo 1, commi da 61 a 65-bis, della legge 27 dicembre 2017, n. 205

Pubblicato: 24/05/2023 In vigore dal: 24/05/2023 Documento ufficiale

Qual è il codice tributo per utilizzare il credito d'imposta per gli investimenti nelle Zone logistiche semplificate tramite modello F24?

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La Risoluzione AdE 25/E del 2023 istituisce il codice tributo "6859" per consentire alle imprese di utilizzare in compensazione il credito d'imposta relativo agli investimenti effettuati nelle Zone logistiche semplificate (ZLS), disciplinate dall'articolo 1, commi 61-65-bis, della legge 205/2017. Questo credito d'imposta rappresenta un'agevolazione fiscale estesa alle imprese che operano nelle ZLS, in analogia con le agevolazioni già previste per le Zone economiche speciali (ZES). Il credito può essere utilizzato esclusivamente tramite modello F24 presentato attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate, secondo le modalità di compensazione previste dal decreto legislativo 241/1997. Nel modello F24, il codice 6859 va indicato nella sezione "Erario" con l'anno di sostenimento dei costi nel campo "anno di riferimento", e l'Agenzia verifica automaticamente che l'importo compensato non superi il massimale fruibile risultante dalle comunicazioni precedentemente inviate dal contribuente.

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Riferimento normativo

Istituzione del codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito d’imposta per gli investimenti nelle Zone logistiche semplificate, di cui all’articolo 1, commi da 61 a 65-bis, della legge 27 dicembre 2017, n. 205

Testo normativo

RISOLUZIONE N. 25/E Divisione Servizi ______________ Direzione Centrale Servizi Istituzionali e di Riscossione Roma, 24 maggio 2023 OGGETTO: Istituzione del codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito d’imposta per gli investimenti nelle Zone logistiche semplificate, di cui all’articolo 1, commi da 61 a 65-bis, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 L’articolo 1, commi da 61 a 65-bis, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, prevede benefici fiscali e altre agevolazioni e semplificazioni in favore delle imprese, già esistenti e di nuova istituzione, che operano nelle Zone logistiche semplificate (ZLS). In particolare, il comma 64 del citato articolo 1 estende a tali imprese la possibilità di fruire delle agevolazioni e semplificazioni di cui all’articolo 5, commi 1, 2 limitatamente alle zone ammissibili agli aiuti a finalità regionale a norma dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, 2-bis, 3, 4 e 6, del decreto- legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123. Atteso il rinvio operato dal predetto comma 64 alle norme che disciplinano il credito d’imposta per gli investimenti nelle zone economiche speciali (ZES), con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 6 giugno 2022 sono state definite le modalità di presentazione della comunicazione per la fruizione del credito in parola, prevedendo l’utilizzo del modello approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 14 aprile 2017 e successive modifiche. In particolare, il credito in argomento è utilizzabile in compensazione con le modalità di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento. 2 Ciascun beneficiario può visualizzare l’ammontare dell’agevolazione fruibile in compensazione tramite il proprio cassetto fiscale, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate. Tanto premesso, per consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta di cui trattasi, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, è istituito il seguente codice tributo:  “6859” denominato “credito d’imposta investimenti ZLS – articolo 1, commi da 61 a 65-bis, della legge 27 dicembre 2017, n. 205”. In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno di sostenimento dei costi, nel formato “AAAA”. Si precisa che l’Agenzia delle entrate, in fase di elaborazione dei modelli F24 presentati dai contribuenti, verifica che l’importo del credito utilizzato in compensazione non risulti superiore all’ammontare massimo fruibile sulla base dei dati risultanti dalle comunicazioni inviate all’Agenzia delle Entrate secondo le modalità stabilite dai citati provvedimenti del Direttore dell’Agenzia, pena lo scarto del modello F24. IL DIRETTORE CENTRALE Firmato digitalmente

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Il codice tributo 6859 è lo strumento operativo per gestire il credito d'imposta ZLS tramite compensazione in F24, disciplinato dal rinvio alle norme sulle Zone economiche speciali e dalle modalità di fruizione definite dai provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate. Commercialisti e aziende devono conoscere questa normativa per la corretta compilazione del modello F24, il monitoraggio del credito nel cassetto fiscale e il rispetto dei limiti di utilizzo dell'agevolazione.

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