Circolare INPS In vigore Contributi

Circolare INPS 115/2022

Articolo 2-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91. Indennità una tantum per l’anno 2022 a favore dei lavoratori a tempo parziale ciclico verticale

Pubblicato: 12/10/2022 In vigore dal: 12/10/2022 Documento ufficiale

Quali sono i requisiti e le modalità per accedere all'indennità una tantum di 550 euro prevista per i lavoratori a tempo parziale ciclico verticale nel 2022?

Spiegato da FiscoAI
L'indennità una tantum di 550 euro è una prestazione erogata dall'INPS nel 2022 destinata ai lavoratori dipendenti di aziende private con contratto a tempo parziale ciclico verticale. Per accedervi, il lavoratore deve aver avuto nel 2021 periodi non lavorati continuativi di almeno un mese (quattro settimane) e complessivamente tra sette e venti settimane. Al momento della domanda, il richiedente non deve essere titolare di altri rapporti di lavoro dipendente, non deve percepire la NASpI (nemmeno se sospesa per rioccupazione a termine) e non deve essere pensionato. L'indennità è incompatibile con le pensioni dirette dell'AGO, delle forme sostitutive e integrative, e con l'APE sociale, ma è cumulabile con l'assegno ordinario di invalidità. La domanda deve essere presentata entro il 30 novembre 2022 esclusivamente per via telematica tramite il portale INPS, il Contact Center o gli Istituti di Patronato, utilizzando SPID, CIE o CNS. L'erogazione è limitata a 30 milioni di euro complessivi per il 2022 e l'indennità non concorre al reddito imponibile secondo il TUIR, senza riconoscimento di contribuzione figurativa.

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Riferimento normativo

Articolo 2-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91. Indennità una tantum per l’anno 2022 a favore dei lavoratori a tempo parziale ciclico verticale

Testo normativo

Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali Direzione Centrale Entrate Direzione Centrale Pensioni Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione Roma, 13/10/2022 Ai Dirigenti centrali e territoriali Ai Responsabili delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e territoriali delle Aree dei professionisti Al Coordinatore generale, ai coordinatori centrali e ai responsabili territoriali dell'Area medico legale Circolare n. 115 E, per conoscenza, Al Presidente Al Vice Presidente Ai Consiglieri di Amministrazione Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo di Vigilanza Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse Al Presidente della Commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati Ai Presidenti dei Comitati regionali OGGETTO: Articolo 2-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91. Indennità una tantum per l’anno 2022 a favore dei lavoratori a tempo parziale ciclico verticale SOMMARIO: Con la presente circolare si forniscono istruzioni amministrative in materia di indennità una tantum per l’anno 2022 prevista dall’articolo 2-bis del decreto- legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 (c.d. decreto Aiuti), a favore dei lavoratori a tempo parziale ciclico verticale. INDICE 1. Indennità una tantum per l’anno 2022 a favore dei lavoratori a tempo parziale ciclico verticale 2. Presentazione della domanda 3. Finanziamento e monitoraggio 4. Strumenti di tutela 1. Indennità una tantum per l’anno 2022 a favore dei lavoratori a tempo parziale ciclico verticale Il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 (c.d. decreto Aiuti), all’articolo 2-bis, prevede il riconoscimento di una indennità una tantum dell’importo di 550 euro, per l’anno 2022, a favore dei lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale, in possesso dei requisiti di seguito illustrati. In particolare, la citata disposizione al comma 1 prevede che l’indennità in argomento sia riconosciuta ai lavoratori dipendenti di aziende private che siano stati titolari nell'anno 2021 di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale caratterizzato da periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa e complessivamente non inferiori a sette settimane e non superiori a venti settimane. Pertanto, ai fini dell’accesso all’indennità una tantum, il requisito di cui sopra si intende soddisfatto qualora il lavoratore - nell’alternanza dei periodi di lavoro e non lavoro riferiti al citato contratto dell’anno 2021 - possa fare valere un periodo continuativo di non lavoro di almeno un mese e nel complesso un periodo di non lavoro non inferiore a sette settimane e non superiore a venti settimane. Considerato il sistema di accredito contributivo previsto per la generalità dei lavoratori dipendenti, si precisa che per periodo continuativo di un mese si intende un arco temporale pari a quattro settimane (parametrato in giornate per gli assicurati del Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo per i quali l’accredito è espresso in giornate). Inoltre, il richiamato articolo 2-bis, comma 1, prevede - quale ulteriore requisito di accesso all’indennità - che il lavoratore, alla data di presentazione della domanda, non sia né titolare di altro rapporto di lavoro dipendente - diverso da quello a tempo parziale ciclico verticale - né percettore della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI). Con specifico riferimento a tale ultimo requisito, si evidenzia che il lavoratore è da intendersi percettore di NASpI anche nella ipotesi in cui – alla data di presentazione della domanda di indennità una tantum – sia titolare della prestazione NASpI ma questa è stata sospesa a seguito di rioccupazione con rapporto di lavoro a tempo determinato di durata pari o inferiore a sei mesi. Inoltre, ai fini dell’accesso all’indennità una tantum, il lavoratore non deve essere titolare di un trattamento pensionistico diretto al momento della presentazione della domanda. L’indennità una tantum, pertanto, è incompatibile con le pensioni dirette a carico, anche pro quota, dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) e delle forme esclusive, sostitutive, esonerative e integrative della stessa, delle forme previdenziali compatibili con l’AGO, della Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, degli enti di previdenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, nonché con l’indennità di cui all’articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e successive modificazioni (c.d. APE sociale). L’indennità in argomento è, invece, cumulabile con l'assegno ordinario di invalidità, di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222. L’indennità una tantum può essere riconosciuta una sola volta a ciascun avente diritto ed è erogata dall’INPS a domanda, da presentarsi secondo le modalità di cui al successivo paragrafo 2. L’indennità in argomento non concorre alla formazione del reddito ai sensi del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), e per il periodo di fruizione della stessa non è riconosciuto l’accredito di alcuna contribuzione figurativa. 2. Presentazione della domanda I lavoratori interessati, al fine di ricevere l’indennità una tantum, dovranno presentare domanda all’INPS, entro la data del 30 novembre 2022, esclusivamente in via telematica, utilizzando i consueti canali messi a disposizione per i cittadini e per gli Istituti di Patronato sul portale web dell’Istituto. La domanda è disponibile accedendo alla sezione “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” raggiungibile a partire dalla home page del sito web dell’Istituto www.inps.it, seguendo il percorso “Prestazioni e servizi” > “Servizi” > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” e selezionando la prestazione “Indennità una tantum per i lavoratori a tempo parziale ciclico verticale”. Una volta presentata la domanda, sarà possibile visionare e scaricare le ricevute e i documenti prodotti dal sistema, monitorare lo stato di lavorazione della domanda e aggiornare le informazioni relative alle modalità di pagamento ove necessario. Le credenziali di accesso ai servizi per la presentazione delle domande dell’indennità sopra descritta sono le seguenti: • SPID di livello 2 o superiore; • Carta di identità elettronica 3.0 (CIE); • Carta nazionale dei servizi (CNS). In alternativa al portale web, l’indennità una tantum può essere richiesta tramite il servizio di Contact Center Multicanale, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori). Inoltre, è possibile presentare domanda attraverso gli Istituti di Patronato, utilizzando i servizi offerti dagli stessi. 3. Finanziamento e monitoraggio Ai sensi dell’articolo 2-bis, commi 2 e 3, del decreto Aiuti, l'indennità in esame è erogata dall’INPS nel limite di spesa complessivo di 30 milioni di euro per l'anno 2022. L'Istituto provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'Economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti di concessione dell'indennità. Agli oneri derivanti dal medesimo articolo 2-bis, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 971, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. 4. Strumenti di tutela Avverso i provvedimenti adottati dall’Istituto in materia di indennità una tantum di cui all’articolo 2-bis del decreto Aiuti, l’interessato può proporre azione giudiziaria. Il Direttore Generale Vincenzo Caridi

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L'indennità una tantum per lavoratori a tempo parziale ciclico verticale si applica secondo il decreto-legge 50/2022 convertito in legge 91/2022 ed è disciplinata dalla Circolare INPS 115/2022. Commercialisti e consulenti del lavoro devono verificare i requisiti di non cumulo con NASpI, pensioni dirette e altri rapporti di lavoro dipendente, nonché l'esclusione dalla formazione del reddito ai sensi del TUIR (DPR 917/1986) e l'assenza di accredito contributivo figurativo.

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