Circolare INPS
In vigore
Circolare INPS 120/2022
Rivalutazione definitiva delle pensioni, delle prestazioni assistenziali e delle prestazioni di accompagnamento alla pensione per l’anno 2022
Riferimento normativo
Rivalutazione definitiva delle pensioni, delle prestazioni assistenziali e delle prestazioni di accompagnamento alla pensione per l’anno 2022
Testo normativo
Direzione Centrale Pensioni
Direzione Centrale Inclusione Sociale e Invalidita' Civile
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Roma, 26/10/2022 Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale
Circolare n. 120
E, per conoscenza,
Al Presidente
Al Vice Presidente
Ai Consiglieri di Amministrazione
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Allegati n.1
OGGETTO: Rivalutazione definitiva delle pensioni, delle prestazioni assistenziali
e delle prestazioni di accompagnamento alla pensione per l’anno
2022
SOMMARIO: Con la presente circolare si descrivono i criteri e le modalità applicative della
rivalutazione definitiva delle pensioni, delle prestazioni assistenziali e delle
prestazioni di accompagnamento alla pensione per l’anno 2022.
INDICE
1. Premessa
2. Rivalutazione dei trattamenti previdenziali
2.1 Indice di rivalutazione definitivo per l’anno 2022
2.2 Modalità di attribuzione della rivalutazione definitiva 2022
3. Rivalutazione delle pensioni sulle quali sono attribuiti i benefici di cui alla legge n. 206/2004
e successive modificazioni (vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice)
4. Tabelle
5. Rivalutazione delle quote di pensione dovute ad altro beneficiario
6. Pensioni della Gestione pubblica
6.1 Rivalutazione delle quote di pensione dovute ad altro beneficiario
7. Prestazioni di accompagnamento a pensione
8. Prestazioni di invalidità civile e assegno sociale
1. Premessa
L’Istituto ha concluso le attività di rivalutazione definitiva delle pensioni e delle prestazioni
assistenziali per l’anno 2022.
Con la presente circolare si descrivono in dettaglio le operazioni effettuate.
2. Rivalutazione dei trattamenti previdenziali
L’articolo 21, comma 1, lettera a), del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, prevede che:
“1. Al fine di contrastare gli effetti negativi dell’inflazione per l’anno 2022 e sostenere il potere
di acquisto delle prestazioni pensionistiche, in via eccezionale:
a) il conguaglio per il calcolo della perequazione delle pensioni, di cui all’articolo 24, comma 5,
della legge 28 febbraio 1986, n. 41, per l’anno 2021 è anticipato al 1° novembre 2022”.
Per la determinazione dell’importo complessivo da prendere a base della perequazione
vengono considerate le prestazioni memorizzate nel Casellario Centrale delle Pensioni, erogate
da Enti diversi dall’INPS e per le quali è indicata l’assoggettabilità al regime della perequazione
cumulata, e le prestazioni erogate dall’INPS ad esclusione delle seguenti:
prestazioni a carico delle assicurazioni facoltative (VOBIS, IOBIS, VMP, IMP), delle
pensioni a carico del fondo clero ed ex ENPAO (CL, VOST), dell’indennizzo per la
cessazione dell’attività commerciale (INDCOM), che vengono perequate singolarmente;
prestazioni a carattere assistenziale (AS, PS, INVCIV) e delle pensioni che usufruiscono
dei benefici previsti per le vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, di cui
alla legge 3 agosto 2004, n. 206, che vengono rivalutate singolarmente e con criteri
propri;
prestazioni di accompagnamento a pensione (027-VOCRED, 028-VOCOOP, 029-VOESO,
127–CRED27, 128–COOP28, 129–VESO29, 143–APESOCIAL, 198-VESO33, 199-VESO92,
200-ESPA), che non vengono rivalutate per tutta la loro durata;
pensioni di vecchiaia in cumulo a formazione progressiva, per le quali non siano stati
utilizzati tutti i periodi assicurativi accreditati presso le gestioni di cui all’articolo 1,
comma 239, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificata dall’articolo 1,
comma 195, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
Per i trattamenti degli Enti diversi dall’INPS, l’informazione relativa al cumulo della pensione ai
fini della perequazione viene memorizzata nel Casellario Centrale delle Pensioni, nel campo
“GP1AV35N” di ciascuna prestazione e assume valore 2 (SI PEREQUAZIONE) ovvero 1 (NO
PEREQUAZIONE).
L’importo di perequazione eventualmente spettante sul trattamento complessivo viene ripartito
sulle pensioni in misura proporzionale, con le modalità illustrate nella circolare n. 102 del 6
luglio 2004.
Per le pensioni in totalizzazione e in cumulo la perequazione viene ripartita sulle singole quote
nella misura percentuale di apporto di ciascuna quota all’intera pensione.
2.1 Indice di rivalutazione definitivo per l’anno 2022
Con la circolare n. 15 del 28 gennaio 2022 è stato comunicato che la variazione percentuale ai
fini della perequazione automatica delle pensioni, calcolata dall'ISTAT, è stata pari all’1,90%.
Tale valore rappresenta l’indice di perequazione automatica da attribuire alle pensioni, in via
definitiva, per l'anno 2022. Conseguentemente, si è proceduto al conguaglio da perequazione
rispetto al valore dell’1,70% utilizzato in sede di rinnovo per l’anno 2022.
Si riportano di seguito i valori definitivi per l’anno 2022 e si rammenta che l’importo del
trattamento minimo viene preso a base anche per l’individuazione dei limiti di riconoscimento
delle prestazioni collegate al reddito.
Decorrenza Trattamenti minimi pensioni lavoratori dipendenti e Assegni
autonomi vitalizi
1° gennaio 525,38 € 299,49 €
2022
IMPORTI 6.829,94 € 3.893,37 €
ANNUI
2.2 Modalità di attribuzione della rivalutazione definitiva 2022
La legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato” (legge Finanziaria 2001), all’articolo 69 dispone che a
decorrere dal 1° gennaio 2001 la percentuale di aumento per variazione del costo della vita si
applica per intero sull’importo di pensione non eccedente il triplo del minimo del Fondo
pensioni lavoratori dipendenti; per le fasce di importo comprese tra il triplo e il quintuplo del
minimo la percentuale di aumento è ridotta al 90%; per le fasce d’importo eccedenti il
quintuplo del minimo la percentuale di aumento è ridotta al 75%. L’articolo 1, comma 478,
della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2022 l'indice di
rivalutazione automatica delle pensioni è applicato secondo il meccanismo stabilito dall'articolo
34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448:
a) nella misura del 100% per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici fino a quattro
volte il trattamento minimo INPS;
b) nella misura del 90% per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici comprese tra
quattro e cinque volte il trattamento minimo INPS;
c) nella misura del 75% per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici superiori a cinque
volte il predetto trattamento minimo.
Di seguito si riporta la tabella di riepilogo.
AUMENTI PER COSTO VITA
dal Fasce trattamenti % indice perequazione Aumento Importo
complessivi da attribuire del trattamenti
complessivi
da a
1° Fino a 4 volte il TM 100 1,900% - 2.062,32
gennaio
Oltre 4 e fino a 5 90 1,710% 2.062,33 2.577,90
2022
volte il TM
Oltre 5 volte il TM 75 1,425% 2.577,91 -
3. Rivalutazione delle pensioni sulle quali sono attribuiti i benefici di cui
alla legge n. 206/2004 e successive modificazioni (vittime del terrorismo
e delle stragi di tale matrice)
L’articolo 3, comma 4-quater, del decreto–legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ha stabilito che, dal 1° gennaio 2018, ai
trattamenti diretti dei pensionati vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, dei
loro superstiti, nonché dei familiari di cui all’articolo 3 della citata legge n. 206/2004è
assicurata, ogni anno, la rivalutazione automatica:
a) in misura pari alla variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di
operai e impiegati;
ovvero, in alternativa,
b) un incremento annuale in misura pari, nel massimo, all’1,25% calcolato sull’ammontare
dello stesso trattamento per l’anno precedente, secondo l’articolazione indicata dall’articolo 69
della legge n. 388/2000, da riferire alla misura dell’incremento medesimo.
Si rammenta che le pensioni sulle quali sono attribuiti i benefici di vittima del terrorismo non
sono assoggettate alla disciplina del cumulo perequativo e vengono, pertanto, rivalutate
sempre singolarmente.
Poiché l’indice ordinario per il 2022 è risultato superiore all’1,25%, la rivalutazione è stata
riconosciuta nella misura indicata alla lettera a) sull’intero importo.
4. Tabelle
Nell’Allegato n. 1 si forniscono le tabelle con gli importi del trattamento minimo, delle
prestazioni assistenziali e i limiti di reddito per il diritto alle diverse prestazioni collegate al
reddito, costruiti come multipli dell’importo del trattamento minimo dell’anno 2022.
Si fornisce, inoltre, la tabella utile al calcolo della “trattenuta teorica massima” applicabile su
pensione in caso di recupero per indebiti “propri”.
5. Rivalutazione delle quote di pensione dovute ad altro beneficiario
In considerazione di quanto riportato nel paragrafo 2.1 sono state rivalutate anche le quote di
pensione dovute al beneficiario diverso dal pensionato, in presenza di un piano di “Pagamenti
ridotti o disgiunti” individuato da uno dei seguenti codici:
M4 Assegno divorzile per ex coniuge superstite;
M5 Assegno alimentare per figli;
M6 Assegno alimentare per ex coniuge.
Analogamente, è stato perequato l’importo “Altra pensione” memorizzato dalle Sedi per i piani
di recupero N1-Trattenuta Fondo Clero.
Si rinvia in proposito al messaggio n. 382 del 14 novembre 2003.
6. Pensioni della Gestione pubblica
Per effetto dell’applicazione delle percentuali di variazione della perequazione automatica, la
misura mensile dell’indennità integrativa speciale dal 1° gennaio 2022 è pari a 804,56 €;
l’importo della stessa indennità sulla tredicesima mensilità è determinato in 784,56 €.
Nei casi di cumulo di due o più pensioni corrisposte dall’INPS e da altri Enti previdenziali si fa
rinvio alle disposizioni impartite con la nota operativa Inpdap n. 49 del 23 dicembre 2008.
Si conferma che anche per l’anno 2022, in presenza di due o più pensioni corrisposte dalla
Gestione Dipendenti Pubblici, la procedura informatica sulla base dei dati relativi al codice
fiscale del titolare delle prestazioni ha provveduto con modalità automatica all’abbinamento dei
codici che identificano la pensione c.d. “principale” e “secondaria” attribuendo l’incremento
della perequazione in misura proporzionale.
6.1 Rivalutazione delle quote di pensione dovute ad altro beneficiario
La corresponsione degli aumenti perequativi descritti trova applicazione anche nel caso di un
unico trattamento pensionistico, indiretto o di reversibilità, attribuito in quota parte al coniuge
superstite e al coniuge divorziato, titolare di assegno divorzile.
Si ricorda che l’adeguamento annuale degli assegni di mantenimento riconosciuti all’ex coniuge
superstite e/o ai figli di iscritto o pensionato, dovrà essere disposto, secondo le modalità
stabilite dal giudice nel provvedimento di assegnazione, direttamente dagli operatori delle Sedi
- Gestione Dipendenti Pubblici.
7. Prestazioni di accompagnamento a pensione
Si rammenta che le prestazioni di accompagnamento alla pensione corrisposte ai sensi degli
articoli 3 e 4 della legge 28 giugno 2012, n. 92, di categoria 027-VOCRED, 028-VOCOOP, 029-
VOESO, 127–CRED27, 128–COOP28, 129–VESO29, 143–APESOCIAL, 198-VESO33, 199-
VESO92, 200-ESPA, non avendo natura pensionistica, conservano per tutta la loro durata
l’importo stabilito alla decorrenza.
Si rammenta, inoltre, che il pagamento delle suddette prestazioni corrisposte ai sensi del
decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e dell’articolo 4 della citata legge n. 92/2012
viene sempre effettuato con separata disposizione anche nei confronti dei titolari di altra
prestazione previdenziale o assistenziale, per consentire la quantificazione della provvista a
carico delle aziende esodanti.
La tassazione delle prestazioni assoggettate alla tassazione ordinaria viene, invece, effettuata
con le generali regole del cumulo fiscale.
8. Prestazioni di invalidità civile e assegno sociale
L’aumento perequativo di cui all’articolo 21 del decreto-legge n. 115/2022 trova applicazione
anche alle prestazioni assistenziali, ovvero alle prestazioni di invalidità civile e assegno
sociale/pensione sociale.
Le predette prestazioni sono di seguito riportate:
- pensione di inabilità, di cui all’articolo 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118;
- assegno mensile di assistenza, di cui all’articolo 13 della legge n. 118/1971;
- assegno sociale sostitutivo, di cui all’articolo 19 della legge n. 118/1971;
- pensione non riversibile per sordi, di cui alla legge 26 maggio 1970, n. 381, e alla legge 20
febbraio 2006, n. 95;
- pensione non riversibile per ciechi, di cui alla legge 10 febbraio 1962, n. 66, e alla legge 27
maggio 1970, n. 382;
- indennità di accompagnamento, di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18, e alla legge 21
novembre 1988, n. 508;
- indennità di comunicazione, di cui alla legge n. 508/1988;
- indennità accompagnamento cieco assoluto, di cui alla legge 28 marzo 1968, n. 406, e alla
legge n. 508/1988;
- indennità speciale, di cui alla legge n. 508/1988;
- indennità di frequenza, di cui alla legge 11 ottobre 1990, n. 289;
- indennità di talassemia, di cui all’articolo 39, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n.
448;
- assegno sociale, di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335;
- pensione sociale, di cui alla legge 30 aprile 1969, n. 153.
Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi
Sono presenti i seguenti allegati:
Allegato N.1
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ALLEGATO 1
Istituto Nazionale Previdenza Sociale
Direzione centrale delle Pensioni
Rinnovo 2022 - Tabelle
Valori definitivi 2022
Pensioni e limiti di reddito 1,90%
Limiti di reddito INVCIV totali 0,40%
Indennità INVCIV 0,90%
Valori definitivi 2021 allo 0%
A cura della Direzione Centrale Pensioni – Area Database, liquidazione, gestione prestazioni e monitoraggi Pag. 1
A cura della Direzione Centrale Pensioni – Area Database, liquidazione, gestione prestazioni e monitoraggi Pag. 2
INDICE
Importi delle pensioni per Trattamenti minimi, assegni vitalizi, pensioni sociali e assegni A1
l’anno 2021 sociali
pag. 5
Valori definitivi Aumenti per costo vita A2
Trattamenti minimi LSU decreto legislativo 81/2000 A3
Trattamenti minimi LSU articolo 50, comma 1, legge 289/2002 A3bis
Importo aggiuntivo A4
Importo Indennità Integrativa Speciale A5
pag. 6
Rivalutazione delle pensioni sulle quali sono attribuiti i benefici A6
di cui alla legge 206/2004 e s.m. (Vittime del Terrorismo)
Superminimi (art. 14 quater, comma 3, della legge 33/1980) A7
Importi delle pensioni per Trattamenti minimi, assegni vitalizi, pensioni sociali e assegni B1
l’anno 2022 sociali
Valori definitivi Aumenti per costo vita B2
Trattamenti minimi LSU decreto legislativo 81/2000 B3 pag. 7
Trattamenti minimi LSU articolo 50, comma 1, legge 289/2002 B3bis
Importo aggiuntivo B4
Importo Indennità Integrativa Speciale B5
Rivalutazione delle pensioni sulle quali sono attribuiti i benefici B6
pag. 8
di cui alla legge 206/2004 e s.m. (Vittime del Terrorismo)
Superminimi (art. 14 quater, comma 3, della legge 33/1980) B7
Disposizioni legislative per aumenti costo vita B8 pag. 9
Pensioni dei fondi speciali di Fondo Clero C.1
previdenza Fondo Addetti Imposte di consumo C.2
Importo dei minimi Fondo Dipendenti Aziende del Gas C.3
pag. 13
Fondo Dipendenti Aziende Elettriche C.4
Fondo Esattoriali C.5
Fondo Addetti Servizi di Trasporto C.6
Fondo Telefonici C.7
pag. 14
Fondo per il Personale di Volo C.8
Limiti di reddito per Pensioni del Fondo lavoratori dipendenti D.1
l’integrazione al minimo Pensioni con decorrenza compresa nell’anno 1994 D.2 pag. 15
delle pensioni Pensioni con decorrenza successiva all’anno 1994 D.3
Legge 385 del 14 dicembre 2000 D.4 pag. 16
Integrazione degli assegni Limiti di reddito annuo che escludono l’integrazione degli E.1
di invalidità Assegni di invalidità pag. 17
Pensioni di inabilità Assegno di accompagno (Art. 5 legge 222/1984) E.2
Cumulo delle pensioni ai Limiti di reddito F.1
superstiti con i redditi del pag. 18
beneficiario Importi dei limiti di reddito F.2
Cumulo degli assegni di Limiti di reddito G.1
invalidità con i redditi del pag. 19
beneficiario Importi dei limiti di reddito G.2
Maggiorazione sociale dei Importi e limiti di reddito per il diritto alla maggiorazione sociale H.1 pag. 20
trattamenti minimi Importi e limiti di reddito per l’incremento della maggiorazione H.2
pag. 21
sociale
Importi e limiti di reddito per l’incremento della maggiorazione H.3
pag. 22
sociale per i titolari di pensione di inabilità
Pensioni sociali – assegni Pensioni Sociali L.1
sociali Pensione sociale NO aumenti art.67 L.448/1998 e art.52 L.2 pag. 23
L.488/1999
Aumento della pensione sociale L.3 pag. 24
Aumento dell’assegno vitalizio L.4 pag. 25
Assegno sociale L.5
Assegno sociale NO aumenti art.67 L.448/1998 e art.52 L.6 pag. 26
L.488/1999
Aumento dell’assegno sociale L.7 pag. 27
Maggiorazione dell’assegno sociale L.8 pag. 28
A cura della Direzione Centrale Pensioni – Area Database, liquidazione, gestione prestazioni e monitoraggi Pag. 3
Limiti di reddito per l’aumento previsto per pensioni di categoria
L.9
INVCIV /PS
pag. 29
Limiti di reddito per l’aumento previsto per pensioni di categoria
L.10
INVCIV /AS
Limiti di reddito per l’aumento previsto per pensioni di categoria
L.11
INVCIV /PS (ciechi civili)
pag. 30
Limiti di reddito per l’aumento previsto per pensioni di categoria
L.12
INVCIV /AS (ciechi civili)
Prestazioni per gli invalidi Ciechi civili di fascia 6, 8 M.1.1
civili Ciechi civili di fascia 7 M.1.2
pag. 31
Ciechi civili di fascia 9 M.1.3
Ciechi civili di fascia 10 M.1.4
Ciechi civili di fascia 11 M.1.5
Ciechi civili di fascia 12, 13, 16, 17 M.1.6
pag. 32
Ciechi civili di fascia 14 M.1.7
Ciechi civili di fascia 15, 18, 19 M.1.8
Sordomuti di fascia 20, 21, 22 M.2.1
Sordomuti dai fascia 23,24,25 M.2.2 pag. 33
Sordomuti di fascia 26 M.2.3
Invalidi civili di fascia 30, 31, 32, 39, 43 M.3.1
Invalidi civili di fascia 34, 35, 36, 40 M.3.2 pag. 34
Invalidi civili di fascia 33 M.3.3
Invalidi civili di fascia 38, 41, 42, 44, 45 M.3.4
Invalidi civili di fascia 47, 49, 50 M.3.5 pag. 35
Invalidi civili di fascia 46 M.3.6
Talassemici M.3.7 pag. 36
Aumento INVCIV infrasessantacinquenni M.4.1 pag. 37
Aumento INVCIV invalidi totali tra i diciotto e i sessantacinque M.5.1 pag. 38
Aumento INVCIV ciechi (fasce 7 e 10) tra i sessanta e i M.5.2
pag. 39
sessantacinque
Aumento INVCIV ciechi (fasce 6 e 11) ultrasessantacinquenni e M.5.3
pag. 40
ciechi parziali ultrasettantenni (fasce 8, 12, 13, 16 e 17)
Aumento INVCIV ciechi (fasce 7 e 10) ultrasessantacinquenni M.5.4
pag. 41
con regole PS
Aumento INVCIV ciechi (fasce 7 e 10) ultrasessantacinquenni M.5.5
pag. 42
con regole AS
Imposta sul reddito delle Scaglioni annui d’imposta N.1
pag. 43
persone fisiche Scaglioni mensili d’imposta N.1A
Detrazione per carichi di famiglia diversi dal coniuge N.2 pag. 44
Detrazione per il coniuge N.2A pag. 45
Detrazione per redditi di pensione N.3 pag. 46
Detrazione per redditi di lavoro N.4 pag. 47
Fasce di retribuzione e Anzianità maturate al 31 dicembre 1992 O.1
reddito pensionabili
pag. 48
Anzianità acquisite dal 1° gennaio 1993 O.2
Massimale di retribuzione Limiti di cui all’articolo 2, comma 18, legge n. 335 del 1995 R
imponibile pag. 49
Minimale retributivo Accredito dei contributi ai fini delle prestazioni pensionistiche S
Pensioni ex-INPDAI Minimali Retributivi, Massimali Retributivi e Tetti Pensionabili T
Sistema Contributivo Importo minimo per il diritto alla pensione contributiva di
vecchiaia U pag. 50
Importo minimo per il diritto alla pensione contributiva anticipata
Indebiti Pensionistici Calcolo della trattenuta teorica massima applicabile per
V pag. 51
trattenute sulle prestazioni pensionistiche per indebiti “propri”
A cura della Direzione Centrale Pensioni – Area Database, liquidazione, gestione prestazioni e monitoraggi Pag. 4
Tabella A
IMPORTO DELLE PENSIONI PER L’ANNO 2021
Valori definitivi
1 – TRATTAMENTI MINIMI, ASSEGNI VITALIZI, PENSIONI SOCIALI E ASSEGNI
SOCIALI
Trattamenti minimi
Decorrenza pensioni lavoratori Assegni vitalizi Pensioni sociali Assegni sociali
dipendenti e autonomi
1° gennaio 2021 515,58 293,90 379,33 460,28
IMPORTI ANNUI 6.702,54 3.820,70 4.931,29 5.983,64
2 – AUMENTI PER COSTO VITA – (qualsiasi importo)
Dal
percentuale spettante 0,0 %
1° gennaio 2021
3 – TRATTAMENTI MINIMI LSU (Decreto legislativo n. 81/2000)
Decorrenza Trattamento minimo garantito ai pensionati lavoratori socialmente utili
Dal 1° gennaio 444,52
2001:
IMPORTI ANNUI 5.778,76
A cura della Direzione Centrale Pensioni – Area Database, liquidazione, gestione prestazioni e monitoraggi Pag. 5
3 bis – TRATTAMENTI MINIMI LSU (articolo 50, comma 1, legge n. 289/2002)
Decorrenza Trattamento minimo garantito ai pensionati lavoratori socialmente utili
Dal 1° gennaio 472,36
2003:
IMPORTI ANNUI 6.140,68
4 – IMPORTO AGGIUNTIVO
(Art.70, commi 7, 8, 9 e 10 della legge 388/2000, Finanziaria 2001)
Importo complessivo annuo
delle pensioni
Aumento massimo -limite d’importo- Calcolo dell’aumento
(TM x 13 + importo
aggiuntivo)
154,94 6.857,48 Limite di importo – Imponibile pensioni
L’importo aggiuntivo viene attribuito a condizione che:
Se il pensionato è solo, il reddito IRPEF Se pensionato è coniugato, il reddito IRPEF
comprensivo delle sue pensioni non superi il comprensivo delle pensioni non superi il limite
limite di € (1,5 volte il TM x 13) di € (3 volte il TM x 13)
10.053,81 20.107,62
5 - IMPORTI INDENNITA INTEGRATIVA SPECIALE
Decorrenza Indennità integrativa speciale Indennità integrativa speciale 13^
01.01.2021 789,55 769,55
6 – Rivalutazione delle pensioni sulle quali sono attribuiti i benefici di cui alla legge
206/2004 e successive modificazioni (vittime del terrorismo)
% indice
Importo trattamenti complessivi
Fasce trattamenti perequazione Aumento
dal
complessivi da attribuire del
da a
Fino a 3 volte il TM 100 1,2500 % - 1.546,74
1°
Oltre 3 e fino a 5
gennaio 90 1,1250 % 1.546,75 2.577,90
volte il TM
2021:
Oltre 5 volte il TM 75 0,9375 % 2.577,91 qualsiasi
7 – SUPERMINIMI (art. 14 quater, comma 3, della legge 33/1980)
Decorrenza Importo trattamento
Dal 1° gennaio
548,70
2021:
IMPORTI ANNUI 7.133,10
A cura della Direzione Centrale Pensioni – Area Database, liquidazione, gestione prestazioni e monitoraggi Pag. 6
Tabella B
IMPORTO DELLE PENSIONI PER L’ANNO 2022
Valori definitivi
1 – TRATTAMENTI MINIMI, ASSEGNI VITALIZI, PENSIONI SOCIALI E ASSEGNI
SOCIALI
Trattamenti minimi
Decorrenza pensioni lavoratori Assegni vitalizi Pensioni sociali Assegni sociali
dipendenti e autonomi
1° gennaio 2022 525,38 299,49 386,54 469,03
IMPORTI ANNUI 6.829,94 3.893,37 5.025,02 6.097,39
2 – AUMENTI PER COSTO VITA
% indice
Importo trattamenti complessivi
Fasce trattamenti perequazione Aumento
dal
complessivi da attribuire del
da a
Fino a 4 volte il TM 100 1,900 % - 2.062,32
1°
Oltre 4 e fino a 5
gennaio 90 1,710 % 2.062,33 2.577,90
volte il TM
2022:
Oltre 5 volte il TM 75 1,425 % 2.577,91 -
3 – TRATTAMENTI MINIMI LSU (Decreto legislativo n. 81/2000)
Decorrenza Trattamento minimo garantito ai pensionati lavoratori socialmente utili
Dal 1° gennaio
444,52
2001:
IMPORTI ANNUI 5.778,76
3 bis – TRATTAMENTI MINIMI LSU (articolo 50, comma 1, legge n. 289/2002)
Decorrenza Trattamento minimo garantito ai pensionati lavoratori socialmente utili
Dal 1° gennaio 472,36
2003:
IMPORTI ANNUI 6.140,68
4 – IMPORTO AGGIUNTIVO
(Art.70, commi 7, 8, 9 e 10 della legge 388/2000, Finanziaria 2001)
Importo complessivo annuo
delle pensioni
Aumento massimo -limite d’importo- Calcolo dell’aumento
(TM x 13 + importo
aggiuntivo)
154,94 6.984,88 Limite di importo – Imponibile pensioni
L’importo aggiuntivo viene attribuito a condizione che:
Se il pensionato è solo, il reddito IRPEF Se pensionato è coniugato, il reddito IRPEF
comprensivo delle sue pensioni non superi il comprensivo delle pensioni non superi il limite
limite di € (1,5 volte il TM x 13) di € (3 volte il TM x 13)
10.244,91 20.489,82
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5 - IMPORTI INDENNITA INTEGRATIVA SPECIALE
Decorrenza Indennità integrativa speciale Indennità integrativa speciale 13^
01.01.2022 804,56 784,56
6 – Rivalutazione delle pensioni sulle quali sono attribuiti i benefici di cui alla legge
206/2004 e successive modificazioni (vittime del terrorismo) – (qualsiasi importo)
Dal
percentuale spettante 1,90 %
1° gennaio 2022
7 – SUPERMINIMI (art. 14 quater, comma 3, della legge 33/1980)
Decorrenza Importo trattamento
Dal 1° gennaio
559,13
2022:
IMPORTI ANNUI 7.268,69
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DISPOSIZIONI LEGISLATIVE PER AUMENTI COSTO VITA
- Il comma 1 dell’articolo 34 della legge 23 dicembre 1998 n. 448, dispone che: “Con effetto
dal 1o gennaio 1999, il meccanismo di rivalutazione delle pensioni si applica per ogni singolo
beneficiario in funzione dell'importo complessivo dei trattamenti corrisposti a carico
dell'assicurazione generale obbligatoria e delle relative gestioni per i lavoratori autonomi,
nonché dei fondi sostitutivi, esclusivi ed esonerativi della medesima e dei fondi integrativi
ed aggiuntivi di cui all'articolo 59, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
L'aumento della rivalutazione automatica dovuto in applicazione del presente comma viene
attribuito, su ciascun trattamento, in misura proporzionale all'ammontare del trattamento
da rivalutare rispetto all'ammontare complessivo”.
- La legge 23 dicembre 2000 n. 388 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato” (legge finanziaria 2001) dispone che a decorrere dal 1° gennaio
2001, la percentuale di aumento per variazione del costo della vita si applica per intero
sull’importo di pensione non eccedente il triplo del minimo del Fondo pensioni lavoratori
dipendenti; per le fasce di importo comprese tra il triplo ed il quintuplo del minimo la
percentuale di aumento è ridotta al 90 per cento; per le fasce d’importo eccedenti il
quintuplo del minimo la percentuale di aumento è ridotta al 75 per cento.
- Il comma 6 dell’artico 5 (Interventi in materia pensionistica) della legge 127/2007 dispone
che “Per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici comprese tra tre e cinque volte il
trattamento minimo INPS, l'indice di rivalutazione automatica delle pensioni è applicato,
per il triennio 2008-2010, nella misura del 100 per cento”.
- Il comma 19 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007 n. 247, dispone che “Per l’anno
2008, ai trattamenti pensionistici superiori a otto volte il trattamento minimo INPS, la
rivalutazione automatica delle pensioni non è concessa. Per le fasce d’importo superiore a
otto volte il trattamento minimo ed inferiore a tale limite incrementato della quota di
rivalutazione automatica, l'aumento di rivalutazione per l'anno 2008 è comunque attribuito
fino a concorrenza del predetto limite maggiorato”.
- Il comma 25 dell’articolo 24 (Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici) del
Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, dispone che: “ In considerazione della contingente
situazione finanziaria, la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo
il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n.
448 per il biennio 2012 e 2013 è riconosciuta esclusivamente ai trattamenti pensionistici
di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo Inps, nella misura del 100
per cento. L’articolo 18, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con
legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni e integrazioni, è soppresso. Per le
pensioni di importo superiore a tre volte il trattamento minimo Inps e inferiore a tale limite,
incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante ai sensi del presente
comma, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto
limite maggiorato”.
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DISPOSIZIONI LEGISLATIVE PER AUMENTI COSTO VITA - segue
L’articolo 1, comma 483, della legge 147 del 27 dicembre 2013 e s.m.i dispone che:
“Per il periodo 2014-2018 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il
meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 è
riconosciuta:
a) nella misura del 100 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o
inferiori a tre volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a tre
volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di
rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera,
l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite
maggiorato;
b) nella misura del 95 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a
tre volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo
INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di
importo superiore a quattro volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite
incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto
previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a
concorrenza del predetto limite maggiorato;
c) nella misura del 75 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a
quattro volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a cinque volte il trattamento
minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le
pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a
tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di
quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito
fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
d) nella misura del 50 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a
cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo
INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di
importo superiore a sei volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite,
incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto
previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a
concorrenza del predetto limite maggiorato;
e) nella misura del 40 per cento, per l'anno 2014, e nella misura del 45 per cento, per
ciascuno degli anni 2015 e 2016, per i trattamenti pensionistici complessivamente
superiori a sei volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo
dei trattamenti medesimi e, per il solo anno 2014, non è riconosciuta con riferimento alle
fasce di importo superiori a sei volte il trattamento minimo INPS.
L’articolo 1, comma 260, della legge 145 del 30 dicembre 2018 dispone che:
Per il periodo 2019-2021 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il
meccanismo stabilito dall’articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è
riconosciuta:
- per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a tre volte il trattamento
minimo INPS, nella misura del 100 per cento;
- per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a tre volte il trattamento minimo
INPS e con riferimento all’importo complessivo dei trattamenti medesimi:
- nella misura del 97 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o
inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a
tre volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota
di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla lettera a),
l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite
maggiorato. Per le pensioni di importo superiore a quattro volte il predetto trattamento
minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica
spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l’aumento di rivalutazione è
comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
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- nella misura del 77 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a
quattro volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a cinque volte il trattamento
minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento
minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica
spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l’aumento di rivalutazione è
comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
- nella misura del 52 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a
cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo
INPS. Per le pensioni di importo superiore a sei volte il predetto trattamento minimo e
inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla
base di quanto previsto dal presente numero, l’aumento di rivalutazione è comunque
attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
- nella misura del 47 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a
sei volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a otto volte il trattamento minimo
INPS. Per le pensioni di importo superiore a otto volte il predetto trattamento minimo e
inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla
base di quanto previsto dal presente numero, l’aumento di rivalutazione è comunque
attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
- nella misura del 45 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a
otto volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a nove volte il trattamento minimo
INPS. Per le pensioni di importo superiore a nove volte il predetto trattamento minimo e
inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla
base di quanto previsto dal presente numero, l’aumento di rivalutazione è comunque
attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
- nella misura del 40 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a
nove volte il trattamento minimo INPS.
L’articolo 1, comma 477, della legge 160 del 27 dicembre 2019 dispone che:
Per il periodo 2020-2021 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il
meccanismo stabilito dall’articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è
riconosciuta:
a) per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a quattro volte il
trattamento minimo INPS, nella misura del 100 per cento;
b) per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento
minimo INPS e con riferimento all’importo complessivo dei trattamenti medesimi:
- nella misura del 77 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o
inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a
quattro volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della
quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla lettera a),
l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite
maggiorato. Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento
minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica
spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l’aumento di rivalutazione è
comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
- nella misura del 52 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a
cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo
INPS. Per le pensioni di importo superiore a sei volte il predetto trattamento minimo e
inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla
base di quanto previsto dal presente numero, l’aumento di rivalutazione è comunque
attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
- nella misura del 47 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a
sei volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a otto volte il trattamento minimo
INPS. Per le pensioni di importo superiore a otto volte il predetto trattamento minimo e
inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla
base di quanto previsto dal presente numero, l’aumento di rivalutazione è comunque
attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
- nella misura del 45 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a
otto volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a nove volte il trattamento minimo
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INPS. Per le pensioni di importo superiore a nove volte il predetto trattamento minimo e
inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla
base di quanto previsto dal presente numero, l’aumento di rivalutazione è comunque
attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
- nella misura del 40 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a
nove volte il trattamento minimo INPS.
L’articolo 1, comma 478, della legge 160 del 27 dicembre 2019 dispone che:
a decorrere dal 1° gennaio 2022 l'indice di rivalutazione automatica delle pensioni è applicato,
secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n.
448:
- nella misura del 100 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici fino a
quattro volte il trattamento minimo INPS;
- nella misura del 90 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici comprese
tra quattro e cinque volte il trattamento minimo INPS;
- nella misura del 75 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici superiori
a cinque volte il predetto trattamento minimo.
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Tabella C
PENSIONI DEI FONDI SPECIALI DI PREVIDENZA
IMPORTO DEI MINIMI
1 – Fondo Clero
Maggiorazione delle pensioni per ogni anno di contribuzione
Fondo Clero
Decorrenza eccedente il requisito contributivo minimo di 20 anni
Importo
1.1.2021 515,58 5,96
1.1.2022 525,38 6,07
2 – Fondo Addetti Imposte di consumo
1.1.2021 457,93
1.1.2022 466,63
3 – Fondo Dipendenti Aziende del Gas
Decorrenza Importo
1.1.2021 515,58
1.1.2022 525,38
4 – Fondo Dipendenti Aziende Elettriche
Pensioni con decorrenza Pensioni con decorrenza dal 1°
Decorrenza anteriore al 1° dicembre 1996 dicembre 1996 in poi
Importo
1.1.2021 567,10 515,58
1.1.2022 577,87 525,38
5 – Fondo Esattoriali
Decorrenza Importo
1.1.2021 359,16
1.1.2022 365,98
6 – Fondo Addetti Servizi di Trasporto
Decorrenza Importo
1.1.2021 515,58
1.1.2022 525,38
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Segue Tabella C
7 – Fondo Telefonici
Pensioni dirette con 15
anni di servizio utile, Pensioni con decorrenza Pensioni di reversibilità
liquidate con decorrenza dal 1° febbraio 1997 in con 15 anni di servizio
Decorrenza
anteriore al 1° febbraio poi utile
1997
Importo
1.1.2021 734,52 515,58 514,19
1.1.2022 748,48 525,38 523,96
8 – Fondo per il Personale di Volo
1.1.2021 515,58
1.1.2022 525,38
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Tabella D
LIMITI DI REDDITO PER L’INTEGRAZIONE AL MINIMO DELLE PENSIONI
Articolo 6 della legge 11 novembre 1983, n. 638
1 – PENSIONI DEL FONDO LAVORATORI DIPENDENTI
Limiti di reddito Limiti di reddito
Limiti di reddito personale che
personale che personale che
consentono l’integrazione al minimo
Anno escludono consentono
totale e parziale a seconda dell’importo
l’integrazione al l’integrazione al minimo
a calcolo della pensione
minimo intero
2021 Oltre € 13.405,08 Fino a € 6.702.54 Oltre € 6.702.54 fino a 13.405,08
2022 Oltre € 13.659,88 Fino a € 6.829,94 Oltre € 6.829,94 fino a 13.659,88
2 – PENSIONI CON DECORRENZA COMPRESA NELL’ANNO 1994
Limiti di reddito Limiti di reddito
Limiti di reddito coniugale che
coniugale che coniugale che
consentono l’integrazione al minimo
Anno escludono consentono
totale o parziale a seconda dell’importo
l’integrazione al l’integrazione al minimo
a calcolo della pensione
minimo intero
2021 Oltre € 33.512,70 Fino a € 26.810,16 Oltre € 26.810,16 fino a 33.512,70
2022 Oltre € 34.149,70 Fino a € 27.319,76 Oltre € 27.319,76 fino a 34.149,70
Alle pensioni liquidate con decorrenza nell’anno 1994 a soggetti coniugati, non legalmente ed
effettivamente separati, l’integrazione al minimo non spetta se il pensionato possiede redditi
propri per un importo superiore a 2 volte l’ammontare annuo del minimo, calcolato in misura pari
a 13 volte l’importo mensile in vigore al 1° gennaio, ovvero redditi cumulati con quelli del coniuge
per un importo superiore a 5 volte il predetto minimo annuo (art. 4 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 503, come modificato dall’art.11, comma 38, della legge 24 dicembre 1993,
n. 537).
3 – PENSIONI CON DECORRENZA SUCCESSIVA ALL’ANNO 1994
Limiti di reddito Limiti di reddito
Limiti di reddito coniugale che
coniugale che coniugale che
consentono l’integrazione al minimo
Anno escludono consentono
totale o parziale a seconda dell’importo
l’integrazione al l’integrazione al minimo
a calcolo della pensione
minimo intero
2021 Oltre € 26.810,16 Fino a € 20.107,62 Oltre € 20.107,62 fino a 26.810,16
2022 Oltre € 27.319,76 Fino a € 20.489,82 Oltre € 20.489,82 fino a 27.319,76
Alle pensioni liquidate con decorrenza successiva al 1994 a soggetti coniugati, non legalmente ed
effettivamente separati, l’integrazione al minimo non spetta se il pensionato possiede redditi
propri per un importo superiore a 2 volte l’ammontare annuo del minimo calcolato in misura pari
a 13 volte l’importo mensile in vigore al 1° gennaio, ovvero redditi cumulati con quelli del coniuge
per un importo superiore a 4 volte il predetto minimo annuo (articolo 2, comma 14, della legge
8 agosto 1995, n. 335).
A cura della Direzione Centrale Pensioni – Area Database, liquidazione, gestione prestazioni e monitoraggi Pag. 15
Segue Tabella D
4 – LEGGE 385 DEL 14 DICEMBRE 2000
PENSIONI CON DECORRENZA SUCCESSIVA ALL’ANNO 1993
Lavoratori in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 2, comma 3 del decreto legislativo 503
del 30 dicembre 1992
Fondo Pensioni Lavoratori Gestioni dei Lavoratori Autonomi Decorrenza
Dipendenti Integrazione
Donne nate entro il 31 dicembre Donne nate entro il 31 dicembre
1939 1934
1 gennaio 2000
Uomini nati entro il 31 dicembre Uomini nati entro il 31 dicembre
1934 1929
Donne nate dal 1 gennaio 1940 al Donne nate dal 1 gennaio 1935 al
30 giugno 1940 30 giugno 1935
1 gennaio 2001
Uomini nati dal 1 gennaio 1935 al Uomini nati dal 1 gennaio 1930 al
30 giugno 1935 30 giugno 1930
Donne nate dal 1 luglio 1940 al 31 Donne nate dal 1 luglio 1935 al 30
dicembre 1940 dicembre 1935
1 gennaio 2002
Uomini nati dal 1 luglio 1935 al 30 Uomini nati dal 1 luglio 1930 al 30
dicembre 1935 dicembre 1930
FASCE DI REDDITO CUMULATO E PERCENTUALE DI INTEGRAZIONE
Percentuale di
Fasce di reddito cumulato con il coniuge
integrazione
Reddito cumulato superiore a 4 volte e non eccedente 5 volte
l’ammontare annuo del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori
70%
dipendenti calcolato in misura pari a 13 volte l’importo in vigore al 1°
gennaio
Reddito cumulato superiore a 5 volte e non eccedente 6 volte
l’ammontare annuo del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori 40%
dipendenti calcolato in misura pari a 13 volte l’importo in vigore al 1°
gennaio
N.B. Le percentuali di integrazione indicate spettano fino a concorrenza del limite massimo di
reddito previsto per la fascia in cui si collocano.
Percentuale di
Anno Fasce di reddito coniugale
integrazione
Da € 26.810,16 a € 33.512,70 70%
2021
Da € 33.512,70 a € 40.215,24 40%
Da € 27.319,76 a € 34.149,70 70%
2022
Da € 34.149,70 a € 40.979.64 40%
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Tabella E
INTEGRAZIONE DEGLI ASSEGNI D’INVALIDITA’
Articolo 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222
LIMITI DI REDDITO ANNUO CHE ESCLUDONO L’INTEGRAZIONE DEGLI
ASSEGNI DI INVALIDITA’
Anno Pensionato solo Pensionato coniugato
2021 Oltre € 11.967,28 Oltre € 17.950,92
2022 Oltre € 12.194,78 Oltre € 18.292,17
ASSEGNO MENSILE PER L’ASSISTENZA PERSONALE E CONTINUATIVA AI
PENSIONATI DI INABILITA’
Articolo 5 della legge 12 giugno 1984, n. 222
Decorrenza Importo mensile
1.8.1984 285.000
1.7.1985 315.000
1.7.1987 372.000
1.7.1989 421.000
1.7.1991 496.000
1.1.1994 580.000
1.1.1996 639.000
1.1.1999 704.000
1.7.2000 715.000
1.7.2001 734.000
Euro
1.1.2002 379,08
1.7.2002 389,32
1.7.2003 398,66
1.1.2004 406,99
1.7.2005 415,13
1.7.2006 422,19
1.7.2007 430,63
1.1.2008 457,67
1.7.2009 472,45
1.7.2010 475,99
1.7.2011 483,37
1.1.2012 510,83
1.7.2013 526,26
1.7.2014 532,21
1.7.2015 533,22
1.7.2016 533,22
1.7.2017 533,22
1.7.2018 539,09
1.7.2019 545,02
1.7.2020 547,75
1.1.2021 574,59
1.7.2022 585,51
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Tabella F
CUMULO DELLE PENSIONI AI SUPERSTITI CON I REDDITI DEL BENEFICIARIO
Articolo 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335 - Tabella F
1 – LIMITI DI REDDITO
Ammontare dei redditi Percentuale di
riduzione
Reddito superiore a 3 volte il trattamento minimo annuo del Fondo 25 per cento
pensioni lavoratori dipendenti, pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° dell'importo della
gennaio. pensione
Reddito superiore a 4 volte il trattamento minimo annuo del Fondo 40 per cento
pensioni lavoratori dipendenti, pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° dell'importo della
gennaio. pensione
Reddito superiore a 5 volte il trattamento minimo annuo del Fondo 50 per cento
pensioni lavoratori dipendenti, pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° dell'importo della
gennaio. pensione
2 – IMPORTI DEI LIMITI DI REDDITO
Percentuale di
Anno Ammontare dei redditi
riduzione
Fino a € 20.107,62 Nessuna
Oltre € 20.107,62 fino a € 26.810,16 25 per cento
2021
Oltre € 26.810,16 fino a € 33.512,70 40 per cento
Oltre € 33.512,70 50 per cento
Fino a € 20.489,82 Nessuna
Oltre € 20.489,82 fino a € 27.319,76 25 per cento
2022
Oltre € 27.319,76 fino a € 34.149,70 40 per cento
Oltre € 34.149,70 50 per cento
A cura della Direzione Centrale Pensioni – Area Database, liquidazione, gestione prestazioni e monitoraggi Pag. 18
Tabella G
CUMULO DEGLI ASSEGNI DI INVALIDITA’ CON I REDDITI DEL BENEFICIARIO
Articolo 1, comma 42, della legge 8 agosto 1995, n. 335 - Tabella G
1 – LIMITI DI REDDITO
Ammontare dei redditi Percentuale di
riduzione
Reddito superiore a 4 volte il trattamento minimo annuo del Fondo 25 per cento
pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte dell'importo
l'importo in vigore al 1° gennaio. dell'assegno.
Reddito superiore a 5 volte il trattamento minimo annuo del Fondo 50 per cento
pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte dell'importo
l'importo in vigore al 1° gennaio. dell'assegno.
2 – IMPORTI DEI LIMITI DI REDDITO
Anno Ammontare dei redditi Percentuale di
riduzione
Fino a € 26.810,16 Nessuna
2021 Oltre € 26.810,16 fino a € 33.512,70 25 per cento
Oltre € 33.512,70 50 per cento
Fino a € 27.319,76 Nessuna
2022 Oltre € 27.319,76 fino a € 34.149,70 25 per cento
Oltre € 34.149,70 50 per cento
A cura della Direzione Centrale Pensioni – Area Database, liquidazione, gestione prestazioni e monitoraggi Pag. 19
Tabella H
MAGGIORAZIONE SOCIALE DEI TRATTAMENTI MINIMI
Articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544,
Modificato dall'articolo 69 comma 3 della legge 388/2000, Finanziaria 2001
IMPORTI
2001 Dal 1 gennaio 2002 - NO diritto art. 38 l. 448/2001
Da Mensile 50.000 Mensile 25,83
60
anni Annuo 650.000 Annuo 335,79
Da Mensile 160.000 Mensile 82,64
65
anni Annuo 2.080.000 Annuo 1.074,32
Da Mensile 160.000
70
anni Annuo 2.080.000
Da Mensile 180.000
75
anni Annuo 2.340.000
LIMITI DI REDDITO PER IL DIRITTO ALLA MAGGIORAZIONE
• A - Limite personale = trattamento minimo annuo (TM) + maggiorazione sociale annua
• B – Limite coniugale = limite personale + assegno sociale annuo (AS).
60 anni di età 65 anni di età
TM AS
personale coniugale personale coniugale
2021 6.702,54 5.983,64 7.038,33 13.021,97 7.776,86 13.760,50
2022 6.829,94 6.097,39 7.165,73 13.263,12 7.904,26 14.001,65
IMPORTO MENSILE DI MAGGIORAZIONE SPETTANTE
• La maggiorazione sociale spettante è quella di importo meno elevato tra l’intero importo della
maggiorazione e quello risultante dal calcolo effettuato sulla base del reddito personale e
della sommatoria dei redditi del pensionato e del coniuge.
[A – (RP + P)] : 13
[B – (RF + RP + P)] : 13
• RP: reddito del pensionato da considerare ai fini della maggiorazione sociale.
• RF: reddito del coniuge del pensionato da considerare ai fini della maggiorazione sociale.
• P: importo della pensione spettante nell’anno.
A cura della Direzione Centrale Pensioni – Area Database, liquidazione, gestione prestazioni e monitoraggi Pag. 20
Segue Tabella H
INCREMENTO DELLA MAGGIORAZIONE SOCIALE DEI TRATTAMENTI MINIMI
Articolo 38 della legge 448/2001, Finanziaria 2002
Modificato dall’articolo 5 comma 5 della legge 127/2007
IMPORTI
La maggiorazione rimane invariata dal La maggiorazione rimane invariata dal
1 gennaio 2002 al 31 dicembre 2007 1 gennaio 2008
Da mensile 123,77 mensile 136,44
60
anni annuo 1.609,01 annuo 1.773,72
Da mensile 123,77 mensile 136,44
65
anni annuo 1.609,01 annuo 1.773,72
Da mensile 123,77 mensile 136,44
70
anni annuo 1.609,01 annuo 1.773,72
LIMITI DI REDDITO PER IL DIRITTO ALLA MAGGIORAZIONE
• A – Limite personale = trattamento minimo annuo (TM) + maggiorazione sociale annua
• B – Limite coniugale = limite personale + assegno sociale annuo (AS).
TM AS Limite personale Limite coniugale
2021 6.702,54 5.983,64 8.476,26 14.459,90
2022 6.829,94 6.097,39 8.603,66 14.701,05
IMPORTO MENSILE DI MAGGIORAZIONE SPETTANTE
• La maggiorazione sociale spettante è quella di importo meno elevato tra l’intero importo della
maggiorazione e quello risultante dal calcolo effettuato sulla base del reddito personale e
della sommatoria dei redditi del pensionato e del coniuge.
[A – (RP + P)] : 13
[B – (RF + RP + P)] : 13
• RP: reddito del pensionato da considerare ai fini della maggiorazione sociale.
• RF: reddito del coniuge del pensionato da considerare ai fini della maggiorazione sociale.
• P: importo della pensione spettante nell’anno.
Dall’anno 2002 l’incremento della maggiorazione sociale viene attribuito dal compimento del
sessantesimo anno di età solo ai titolari inabili.
Dall’anno 2002 l’incremento della maggiorazione sociale può essere attribuito dal compimento
del sessantacinquesimo anno di età solo ai titolari che possono usufruire della riduzione
di età secondo la contribuzione versata.
Età dalla quale spetta
settimane di contribuzione anni di riduzione età
l’aumento
fino a 129 0 70
da 130 fino a 389 1 69
da 390 fino a 649 2 68
da 650 fino a 909 3 67
da 910 fino a 1169 4 66
da 1170 in poi 5 65
A cura della Direzione Centrale Pensioni – Area Database, liquidazione, gestione prestazioni e monitoraggi Pag. 21
Segue Tabella H
INCREMENTO DELLA MAGGIORAZIONE SOCIALE PER I TITOLARI DI PENSIONE DI
INABILITÀ DI CUI ALL’ARTICOLO 2 DELLA LEGGE 12 GIUGNO 1984, N. 222
Articolo 38 della legge 448/2001, Finanziaria 2002
modificato dall’articolo 15 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con
modificazioni in legge 13 ottobre 2020, n. 126. Sentenza della Corte Costituzionale
n. 152 del 23 giugno 2020
IMPORTI
mensile 136,44
Da 18 anni fino al compimento del 60°
anno di età
annuo 1.773,72
LIMITI DI REDDITO PER IL DIRITTO ALL’INCREMENTO DELLA MAGGIORAZIONE
• A – Limite personale = trattamento minimo annuo (TM) + maggiorazione sociale annua
• B – Limite coniugale = limite personale + assegno sociale annuo (AS).
TM AS Limite personale Limite coniugale
2021 6.702.54 5.983,64 8.476,26 14.459,90
2022 6.829,94 6.097,39 8.603,66 14.701,05
IMPORTO MENSILE DI MAGGIORAZIONE SPETTANTE
• La maggiorazione sociale spettante è quella di importo meno elevato tra l’intero importo della
maggiorazione e quello risultante dal calcolo effettuato sulla base del reddito personale e
della sommatoria dei redditi del pensionato e del coniuge.
[A – (RP + P)] : 13
[B – (RF + RP + P)] : 13
• RP: reddito del pensionato da considerare ai fini della maggiorazione sociale.
• RF: reddito del coniuge del pensionato da considerare ai fini della maggiorazione sociale.
• P: importo della pensione spettante nell’anno.
A cura della Direzione Centrale Pensioni – Area Database, liquidazione, gestione prestazioni e monitoraggi Pag. 22
Tabella L
PENSIONI SOCIALI
1 – PENSIONI SOCIALI - LIMITI DI REDDITO E DETERMINAZIONE DELL’IMPORTO
MENSILE (pensioni liquidate a soggetti non invalidi civili o sordomuti)
Importo
Reddito annuo Reddito annuo del
Importo mensile da detrarre mensile
Anno del pensionato pensionato cumulato con il
dalla pensione sociale pensione
(RP) reddito del coniuge (RT)
sociale
ZERO < 12.059,18 Zero 379,33
> 4.931,29 qualunque 379,33 zero
< 4.931,29 > 16.990,47 379,33 zero
2021
< 4.931,29 < 12.059,18 RP/13
< 4.931,29 > 12.059,18 e < 16.990,47 RP / 13 (*) oppure
(RT - 12.059,18) / 13 (*)
ZERO < 12.288,31 Zero 386,54
> 5.025,02 qualunque 386,54 zero
< 5.025,02 > 17.313,33 386,54 zero
2022
< 5.025,02 < 12.288,31 RP/13
< 5.025,02 > 12.288,31 e < 17.313,33 RP / 13 (*) oppure
(RT - 12.288,31) / 13 (*)
2 – PENSIONI SOCIALI - LIMITI DI REDDITO E DETERMINAZIONE DELL’IMPORTO
MENSILE
Senza aumenti art. 67 l. 448/1998 e art. 52 l. 488/1999
Importo
Reddito annuo Reddito annuo del
Importo mensile da detrarre mensile
Anno del pensionato pensionato cumulato con il
dalla pensione sociale pensione
(RP) reddito del coniuge (RT)
sociale
ZERO < 12.059,18 Zero 293,90
> 3.820,70 qualunque 293,90 zero
< 3.820,70 > 15.879,88 293,90 zero
2021
< 3.820,70 < 12.059,18 RP/13
< 3.820,70 > 12.059,18 e < 15.879,88 RP / 13 (*) oppure
(RT - 12.059,18) / 13 (*)
ZERO < 12.288,31 Z ero 2 9 9 , 4 9
> 3.893,37 qualunque 299,49 z e r o
< 3.893,37 > 16.181,68 299,49 z e r o
2022
< 3.893,37 < 12.288,31 RP/13
< 3.893,37 > 12.288,31 e < 16.181,68 RP / 13 (*) oppure
(RT – 12.288,31) / 13 (*)
(*) Dall’importo mensile della pensione sociale deve essere detratto il valore più elevato
derivante dalle due operazioni di calcolo
A cura della Direzione Centrale Pensioni – Area Database, liquidazione, gestione prestazioni e monitoraggi Pag. 23
Segue Tabella L
AUMENTO DELLA PENSIONE SOCIALE
Articolo 2 della legge 29 dicembre 1988, n. 544
Modificato dall’art. 70, comma 4 della legge 388/2000, Finanziaria del 2001
Articolo 38 della legge 448/2001, Finanziaria del 2002
Modificato dall’articolo 5 comma 5 della legge 127/2007
3 – IMPORTI DELL’AUMENTO DELLA PENSIONE SOCIALE
2021 2022
Da mensile 272,69 mensile 275,28
65
anni annuo 3.544,97 annuo 3.578,64
Da mensile 272,69 mensile 275,28
70
anni annuo 3.544,97 annuo 3.578,64
Da mensile 272,69 mensile 275,28
75
anni annuo 3.544,97 annuo 3.578,64
LIMITI DI REDDITO PER IL DIRITTO ALL’AUMENTO DELLA PENSIONE SOCIALE
• A – Limite personale = pensione sociale annua (PS) + aumento della pensione sociale
annuo
• B – Limite coniugale = limite personale + importo annuo assegno sociale (AS)
PS AS Limite personale Limite coniugale
2021 4.931,29 5.983,64 8.476,26 14.459,90
2022 5.025,02 6.097,39 8.603,66 14.701,05
IMPORTO MENSILE DELL’AUMENTO DELLA PENSIONE SOCIALE SPETTANTE
• L’aumento spettante è quella di importo meno elevato tra l’intero importo dell’aumento e
quello risultante dal calcolo effettuato sulla base del reddito personale e della sommatoria
dei redditi del pensionato e del coniuge.
[A – (RP + PS)] : 13
[B – (RF + RP + PS)] : 13
• RP: reddito del pensionato da considerare ai fini dell’aumento della pensione sociale.
• RF: reddito del coniuge del pensionato da considerare ai fini dell’aumento della pensione
sociale.
• PS: importo della pensione sociale spettante nell’anno, al netto del “ticket”
di 5,17 € (lire 10.000).
A cura della Direzione Centrale Pensioni – Area Database, liquidazione, gestione prestazioni e monitoraggi Pag. 24
Segue Tabella L
AUMENTO DELL'ASSEGNO VITALIZIO
Articolo 38 della legge 448/2001, Finanziaria del 2002
Modificato dall’articolo 5 comma 5 della legge 127/2007
4 – LIMITI DI REDDITO E AUMENTO DEGLI ASSEGNI VITALIZI
Importo mensile aumento
Anno Pensionato solo (A) Pensionato coniugato (B)
spettante
358,12
2021 8.476,26 14.459,90 A - (RP + PSO) / 13
B – (RF + RP + PSO) / 13
362,33
2022 8.603,66 14.701,05 A - (RP + PSO) / 13
B – (RF + RP + PSO) / 13
NOTE
▪ L’aumento spettante è quello di importo meno elevato risultante dal calcolo effettuato
sulla base del reddito personale e della sommatoria dei redditi del pensionato e del
coniuge.
▪ RP: Reddito del pensionato da considerare ai fini dell’aumento della PSO.
▪ RF: Reddito del coniuge del pensionato da considerare ai fini dell’aumento della PSO.
▪ PSO: Importo annuo della prestazione PSO.
€ 8.476,26 somma dell’importo annuo 2021 della PSO, pari a € 3.820,70 e
dell’aumento per 13 mensilità, pari a € 4.655,56.
€ 14.459,90 somma del limite di reddito personale e dell’importo annuo 2021
dell’assegno sociale, pari a € 5.983,64.
€ 8.603,66 somma dell’importo annuo 2022 della PSO, pari a € 3.893,37 e
dell’aumento per 13 mensilità, pari a € 4.710,29.
€ 14.701,05 somma del limite di reddito personale e dell’importo annuo 2022
dell’assegno sociale, pari a € 6.097,39.
A cura della Direzione Centrale Pensioni – Area Database, liquidazione, gestione prestazioni e monitoraggi Pag. 25
Segue Tabella L
ASSEGNO SOCIALE
5 – ASSEGNO SOCIALE - LIMITI DI REDDITO E DETERMINAZIONE
DELL’IMPORTO MENSILE
Pensionato non coniugato Pensionato coniugato
Anno Reddito annuo Importo mensile Reddito annuo Importo mensile
(RP) assegno sociale (RC) assegno sociale
Zero 460,28 Zero 460,28
2021 > 5.983,64 Zero > 11.967,28 Zero
< 5.983,64 (5.983,64 – RP) / 13 < 11.967,28 (11.967,28 - RC) / 13
Zero 469,03 Zero 469,03
2022 > 6.097,39 Zero > 12.194,78 Zero
< 6.097,39 (6.097,39 - RP) / 13 < 12.194,78 (12.194,78 - RC) / 13
6 – ASSEGNO SOCIALE - LIMITI DI REDDITO E DETERMINAZIONE
DELL’IMPORTO MENSILE
Senza aumenti art. 67 l. 448/1998 e art. 52 l. 488/1999
Zero 374,85 Zero 374,85
2021 > 4.873,05 Zero > 10.856,69 Zero
< 4.873,05 (4.873,05 – RP) / 13 < 10.856,69 (10.856,69 - RC) / 13
Zero 381,98 Zero 381,98
2022 > 4.965,74 Zero > 11.063,13 Zero
< 4.965,74 (4.965,74 - RP) / 13 < 11.063,13 (11.063,13 - RC) / 13
A cura della Direzione Centrale Pensioni – Area Database, liquidazione, gestione prestazioni e monitoraggi Pag. 26
Segue Tabella L
AUMENTO DELL’ ASSEGNO SOCIALE
Articolo 70, commi 1, 2, 3 della legge 388/2000, Finanziaria 2001
7 – IMPORTI DELL’ AUMENTO DELL’ ASSEGNO SOCIALE
2001 Dal 1 gennaio 2002 - NO diritto art. 38 l. 448/2001
mensile 25.000 mensile 12,92
Da 65
anni
annuo 325.000 annuo 167,96
mensile 25.000
Da 70
anni
annuo 325.000
mensile 40.000
Da 75
anni
annuo 520.000
LIMITI DI REDDITO PER IL DIRITTO ALL’AUMENTO DELL’ ASSEGNO SOCIALE
• A - Limite personale = assegno sociale annuo (AS) + aumento annuo
• B – Limite coniugale = limite personale + trattamento minimo annuo (TM)
AS TM Limite personale Limite coniugale
2021 5.983,64 6.702.54 6.151,60 12.854,14
2022 6.097,39 6.829,94 6.265,35 13.095,29
IMPORTO MENSILE DELL’ AUMENTO DELL’ ASSEGNO SOCIALE SPETTANTE
• L’aumento spettante è quello di importo meno elevato tra l’intero importo dell’aumento e quello
risultante dal calcolo effettuato sulla base del reddito personale e della sommatoria dei redditi del
pensionato e del coniuge.
[A – (RP + AS)] : 13
[B – (RF + RP + AS)] : 13
• RP: reddito del pensionato da considerare ai fini dell’aumento dell’assegno sociale.
• RF: reddito del coniuge del pensionato da considerare ai fini dell’aumento dell’assegno sociale.
• AS: importo dell'assegno sociale spettante nell'anno.
A cura della Direzione Centrale Pensioni – Area Database, liquidazione, gestione prestazioni e monitoraggi Pag. 27
Segue Tabella L
MAGGIORAZIONE DELL’ASSEGNO SOCIALE
Articolo 38 della legge 448/2001, Finanziaria 2002
Modificato dall’articolo 5 comma 5 della legge 127/2007
8 – IMPORTI DELLA MAGGIORAZIONE DELL’ ASSEGNO SOCIALE
2021 2022
mensile 191,74 mensile 192,79
Da 65
anni
annuo 2.492,62 annuo 2.506,27
mensile 191,74 mensile 192,79
Da 70
anni
annuo 2.492,62 annuo 2.506,27
LIMITI DI REDDITO PER IL DIRITTO ALLA MAGGIORAZIONE DELL’ ASSEGNO SOCIALE
• A - Limite personale = assegno sociale annuo (AS) + aumento annuo
• B – Limite coniugale = limite personale + importo annuo assegno sociale (AS)
AS Limite personale Limite coniugale
2021 5.983,64 8.476,26 14.459,90
2022 6.097,39 8.603,66 14.701,05
IMPORTO MENSILE DELLA MAGGIORAZIONE DELL’ ASSEGNO SOCIALE SPETTANTE
• L’aumento spettante è quello di importo meno elevato tra l’intero importo dell’aumento e quello
risultante dal calcolo effettuato sulla base del reddito personale e della sommatoria dei redditi del
pensionato e del coniuge.
[A – (RP + AS)] : 13
[B – (RF + RP + AS)] : 13
• RP: reddito del pensionato da considerare ai fini dell’aumento dell’assegno sociale.
• RF: reddito del coniuge del pensionato da considerare ai fini dell’aumento dell’assegno sociale.
• AS: importo dell'assegno sociale spettante nell'anno.
Nota bene
Dall’anno 2002 l’incremento della maggiorazione sociale può essere attribuito dal compimento
del sessantacinquesimo anno di età solo ai titolari che possono usufruire della riduzione
di età secondo la contribuzione versata.
A cura della Direzione Centrale Pensioni – Area Database, liquidazione, gestione prestazioni e monitoraggi Pag. 28
Segue Tabella L
CALCOLO DEGLI AUMENTI PREVISTI DALL’ARTICOLO 67 DELLA LEGGE N. 448 DEL
1998 E DALL’ARTICOLO 52 DELLA LEGGE N. 488 del 1999
9 – PENSIONI DI CATEGORIA INVCIV TRASFORMATE IN PS E PENSIONI DI
CATEGORIA PS DERIVANTI DA INVCIV
(escluse le prestazioni a favore dei ciechi civili)
Reddito annuo del Reddito annuo pensionato +
Importo mensile
Anno pensionato coniuge
dell’aumento
(A) (B)
< 3.820,70 < 15.879,88 85,43
> 3.820,70 > 15.879,88 (4.931,29 – A) / 13
2021 e e oppure
< 4.931,29 < 16.990,47 (16.990,47 – B) / 13
> 4.931,29 Qualunque 0
< 3.893,37 < 16.181,68 87,05
> 3.893,37 > 16.181,68 (5.025,02 – A) / 13
2022 e e oppure
< 5.025,02 < 17.313,33 (17.313,33 – B) / 13
> 5.025,02 Qualunque 0
10 – PENSIONI DI CATEGORIA INVCIV TRASFORMATE IN AS E PENSIONI DI
CATEGORIA AS DERIVANTI DA INVCIV
(escluse le prestazioni a favore dei ciechi civili)
Reddito annuo del Reddito annuo pensionato +
Importo mensile
Anno pensionato coniuge
dell’aumento
(A) (B)
< 4.873,05 < 10.856,69 85,43
> 4.873,05 > 10.856,69 (5.983,64 – A) / 13
2021 e e oppure
< 5.983,64 < 11.967,28 (11.967,28 – B) / 13
> 5.983,64 Qualunque 0
< 4.965,74 < 11.063,13 87,05
> 4.965,74 > 11.063,13 (6.097,39 – A) / 13
2022 e e oppure
< 6.097,39 < 12.194,78 (12.194,78 – B) / 13
> 6.097,39 Qualunque 0
In caso di pensionato coniugato, l’aumento spettante è il valore meno elevato risultante dai
due calcoli.
A cura della Direzione Centrale Pensioni – Area Database, liquidazione, gestione prestazioni e monitoraggi Pag. 29
Segue Tabella L
CALCOLO DELL’AUMENTO PREVISTO DALL’ARTICOLO 67
DELLA LEGGE N. 448 DEL 1998
11 – PENSIONI DI CATEGORIA INVCIV LIQUIDATE A FAVORE DI CIECHI
CIVILI ULTRASESSANTACINQUENNI
(nati prima del 1 gennaio 1931)
Reddito annuo del Reddito annuo pensionato
Anno Importo mensile dell’aumento
pensionato (A) + coniuge (B)
Fasce 6, 8, 11,
12, 13, 16 e Fasce 7 e 10
17
< 3.820,70 < 15.879,88 72,66 56,07
> 3.820,70
e < 15.879,88 (4.765,28 – A) / 13
< 4.765,28
2021
> 3.820,70 > 15.879,88
(4.765,28 – A) / 13 (*)
e e
(16.824,46 – B) / 13 (*)
< 4.765,28 < 16.824,46
> 4.765,28 > 16.824,46 0
< 3.893,37 < 16.181,68 74,05 57,14
> 3.893,37
e < 16.181,68 (4.856,02 – A) / 13
< 4.856,02
2022
> 3.893,37 > 16.181,68
(4.856,02 – A) / 13 (*)
e e
(17.144,33 – B) / 13 (*)
< 4.856,02 < 17.144,33
> 4.856,02 > 17.144,33 0
(*) l’aumento spettante è il valore meno elevato risultante dai due calcoli.
CALCOLO DELL’AUMENTO PREVISTO DALL’ARTICOLO 67
DELLA LEGGE N. 448 DEL 1998
12 – PENSIONI DI CATEGORIA INVCIV LIQUIDATE A FAVORE DI CIECHI
CIVILI ULTRASESSANTACINQUENNI
(nati dopo il 31 dicembre 1930)
Solo Pensionato Pensionato + Coniuge
Anno Importo mensile Importo mensile
Reddito annuo (A) Reddito annuo (B)
dell’aumento dell’aumento
4.873,05 72,66 < 10.856,69 72,66
> 4.873,05 e > 10.856,69 e
2021 (5.817,63 - A) / 13 (11.801,27 – B) / 13
< 5.817,63 < 11.801,27
> 5.817,63 0 > 11.801,27 0
4.965,74 74,05 < 11.063,13 74,05
> 4.965,74 e > 11.063,13 e
2022 (5.928,39 - A) / 13 (12.025,78 – B) / 13
< 5.928,39 < 12.025,78
> 5.928,39 0 > 12.025,78 0
A cura della Direzione Centrale Pensioni – Area Database, liquidazione, gestione prestazioni e monitoraggi Pag. 30
Tabella M
PRESTAZIONI PER GLI INVALIDI CIVILI
Tabella M.1
1 – CIECHI CIVILI
1 – CIECHI CIVILI CON SOLA PENSIONE
Fascia Tipologia
06 ciechi assoluti, ricoverati, con sola pensione
08 ciechi parziali, ricoverati e non, con sola pensione
decorrenza limite di reddito annuo personale importo mensile
1.1.2021 16.982,49 287,09
1.1.2022 17.050,42 292,55
2 – CIECHI CIVILI CON SOLA PENSIONE
Fascia Tipologia
07 ciechi assoluti, non ricoverati, con sola pensione
decorrenza limite di reddito annuo personale importo mensile
1.1.2021 16.982,49 310,48
1.1.2022 17.050,42 316,38
3 – CIECHI CIVILI CON SOLA INDENNITÀ SPECIALE
Fascia Tipologia
09 ciechi parziali, ricoverati e non, con sola indennità speciale
decorrenza erogata indipendentemente dalle importo mensile
condizioni economiche, ma solamente
1.1.2021 213,79
a titolo della minorazione
1.1.2022 215,35
4 – CIECHI CIVILI CON PENSIONE E INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO
Fascia Tipologia
10 ciechi assoluti, non ricoverati, con pensione ed indennità
limite di reddito annuo indennità di
decorrenza importo mensile
personale accompagnamento (*)
1.1.2021 16.982,49 310,48 938,35
1.1.2022 17.050,42 316,38 946,80
(*) Nota bene l’indennità di accompagnamento è indipendente da redditi
A cura della Direzione Centrale Pensioni – Area Database, liquidazione, gestione prestazioni e monitoraggi Pag. 31
Segue Tabella M 1
5 – CIECHI CIVILI CON PENSIONE E INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO
Fascia Tipologia
11 ciechi assoluti, ricoverati, con pensione ed indennità
decorrenza limite di reddito annuo indennità di
importo mensile
personale accompagnamento (*)
1.1.2021 16.982,49 287,09 938,35
1.1.2022 17.050,42 292,55 946,80
(*) Nota bene l’indennità di accompagnamento è indipendente da redditi
6 – CIECHI CIVILI CON PENSIONE E INDENNITÀ SPECIALE
Fascia Tipologia
12 ciechi parziali, non ricoverati, con pensione ed indennità speciale
13 ciechi parziali, ricoverati, con pensione ed indennità speciale
16 ciechi parziali, minori anni 18, ricoverati e non, con pensione ed indennità
speciale
17 ciechi parziali, maggiori anni 18, ricoverati e non, con pensione ed indennità
speciale fascia provvisoria – in attesa di essere inseriti da parte del CPABP nella
fascia 12 – 13
decorrenza limite di reddito annuo
importo mensile indennità speciale
personale
1.1.2021 16.982,49 287,09 213,79
1.1.2022 17.050,42 292,55 215,35
(*) Nota bene l’indennità speciale è indipendente da redditi
7 – IPOVEDENTI GRAVI (DECIMISTI) CON SOLO ASSEGNO A VITA
Fascia Tipologia
14 ipovedenti gravi (decimisti), con solo assegno a vita
decorrenza limite di reddito annuo personale importo mensile
1.1.2021 8.164,73 213,08
1.1.2022 8.197,39 217,13
8 – CIECHI CIVILI CON SOLA INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO
Fascia Tipologia
15 ciechi assoluti, maggiori anni 18, con sola indennità di accompagnamento
18 ciechi assoluti, minori anni 18, ricoverati e non, con la sola indennità di
accompagnamento
19 ciechi assoluti, maggiori anni 18, con la sola indennità di accompagnamento –
fascia provvisoria – in attesa di essere inseriti da parte del CPABP nella fascia 10 –
11 – 15
decorrenza erogata indipendentemente dalle importo mensile
condizioni economiche, ma solamente
1.1.2021 938,35
a titolo della minorazione
1.1.2022 946,80
A cura della Direzione Centrale Pensioni – Area Database, liquidazione, gestione prestazioni e monitoraggi Pag. 32
Tabella M.2
2 - SORDOMUTI
1 - SORDOMUTI CON PENSIONE E INDENNITÀ DI COMUNICAZIONE
Fascia Tipologia
20 sordomuti, non ricoverati, con pensione ed indennità di comunicazione
21 sordomuti, ricoverati, con pensione ed indennità di comunicazione
22 sordomuti, non ricoverati titolari di altro reddito, con pensione ed indennità di
comunicazione
limite di reddito annuo indennità di comunicazione
decorrenza importo mensile
personale (*)
1.1.2021 16.982,49 287,09 258,82
1.1.2022 17.050,42 292,55 259,75
(*) Nota bene l’indennità di comunicazione è indipendente da redditi
2 – SORDOMUTI CON SOLA INDENNITÀ DI COMUNICAZIONE
Fascia Tipologia
23 sordomuti, minori di anni 18, con sola indennità di comunicazione
24 sordomuti, maggiori di anni 18, con sola indennità di comunicazione – fascia
provvisoria – in attesa di essere inseriti da parte del CPABP nelle fasce 20 21 22 25
25 sordomuti, maggiori di anni 18, con sola indennità di comunicazione
decorrenza erogata indipendentemente dalle importo mensile
condizioni economiche, ma solamente
1.1.2021 258,82
a titolo della minorazione
1.1.2022 259,75
3 - SORDOMUTI CON SOLA PENSIONE
Fascia Tipologia
26 sordomuti, maggiori di anni 18, con sola pensione in attesa di presentazione
istanze per indennità di comunicazione
decorrenza limite di reddito annuo personale
importo mensile
1.1.2021 16.982,49 287,09
1.1.2022 17.050,42 292,55
A cura della Direzione Centrale Pensioni – Area Database, liquidazione, gestione prestazioni e monitoraggi Pag. 33
Tabella M.3
3 – INVALIDI CIVILI
1 – INVALIDI CIVILI TOTALI CON SOLA PENSIONE
Fascia Tipologia
30 invalidi totali, non ricoverati, con sola pensione
31 invalidi totali, ricoverati, con sola pensione
32 invalidi totali, non ricoverati con altri redditi, con sola pensione
39 invalidi totali, ricoverati titolari di altro reddito, con sola pensione
43 invalidi totali, ricoverati, con sola pensione
decorrenza limite di reddito annuo personale importo mensile
1.1.2021 16.982,49 287,09
1.1.2022 17.050,42 292,55
2 – INVALIDI CIVILI PARZIALI CON SOLO ASSEGNO DI ASSISTENZA
Fascia Tipologia
34 invalidi parziali, non ricoverati, con solo assegno
35 invalidi parziali, ricoverati, con solo assegno
36 invalidi parziali, non ricoverati titolari di altro reddito, con solo assegno
40 invalidi parziali, ricoverati titolari di altro reddito, con solo assegno
decorrenza limite di reddito annuo personale importo mensile
1.1.2021 4.931,29 287,09
1.1.2022 5.025,02 292,55
3 – INVALIDI CIVILI TOTALI CON PENSIONE E INDENNITA’ DI ACCOMPAGNAMENTO
Fascia Tipologia
invalidi totali, non ricoverati gratuitamente, con pensione e indennità di
33
accompagnamento
limite di reddito annuo indennità di
decorrenza importo mensile
personale accompagnamento (*)
1.1.2021 16.982,49 287,09 522,10
1.1.2022 17.050,42 292,55 524,16
(*) Nota bene l’indennità di accompagnamento è indipendente da redditi
A cura della Direzione Centrale Pensioni – Area Database, liquidazione, gestione prestazioni e monitoraggi Pag. 34
Segue Tabella M.3
4 – INVALIDI CIVILI CON SOLA INDENNITA’ DI ACCOMPAGNAMENTO
Fascia Tipologia
invalidi totali, maggiori di anni 18, non ricoverati gratuitamente, con sola
38 indennità di accomp.to (fascia provvisoria, in attesa di essere inseriti da parte del
CPABP nelle fasce 33– 41)
invalidi totali, non ricoverati titolari di reddito superiore al limite previsto, con
41
sola indennità di accompagnamento
invalidi totali, non ricoverati gratuitamente, ultrasessantacinquenni, con sola
42
indennità di accompagnamento
invalidi totali, minori, non ricoverati gratuitamente, con sola indennità di
44
accompagnamento
invalidi parziali, con indennità di accompagnamento per effetto della concausa
45
della cecità parziale (Corte Costituzionale n. 346/89)
indennità di
decorrenza erogata indipendentemente dalle condizioni
accompagnamento
economiche, ma solamente a titolo della
1.1.2021 522,10
minorazione
1.1.2022 524,16
5 – INVALIDI CIVILI PARZIALI CON SOLA INDENNITA’ DI FREQUENZA
Fascia Tipologia
47, 49, 50 invalidi parziali, minori di anni 18, con diritto all'indennità mensile di frequenza
(legge 11/10/1990 n. 289)
decorrenza limite di reddito annuo personale importo mensile
1.1.2021 4.931,29 287,09
1.1.2022 5.025,02 292,55
6 – INVALIDI CIVILI PARZIALI CON PENSIONE E INDENNITA’ DI
ACCOMPAGNAMENTO
Fascia Tipologia
46 invalidi parziali, con pensione e con indennità di accompagnamento accertata
dopo il compimento del 65° anno di età
limite di reddito annuo indennità di
decorrenza importo mensile (**)
personale accompagnamento (*)
1.1.2021 4.931,29 293,90 374,85 522,10
1.1.2022 5.025,02 299,49 381,98 524,16
(*) Nota bene: l’indennità di accompagnamento è indipendente da redditi
(**) Nota bene: l’importo spettante è diverso se con regole PS o AS
A cura della Direzione Centrale Pensioni – Area Database, liquidazione, gestione prestazioni e monitoraggi Pag. 35
7 – LAVORATORI AFFETTI DA TALASSEMIA MAJOR E DREPANOCITOSI
con anzianità contributiva pari o superiore a 520 settimane e almeno 35 anni
di età
legge 28 dicembre 2001 n.448
Fascia Tipologia
70 Talassemia major (morbo di Cooley)
71 Drepanocitosi (anemia falciforme)
decorrenza importo mensile (*)
1.1.2021 515,58
1.1.2022 525,38
(*) Nota bene l’importo in pagamento è indipendente da redditi
A cura della Direzione Centrale Pensioni – Area Database, liquidazione, gestione prestazioni e monitoraggi Pag. 36
Tabella M 4
AUMENTO DELLA PENSIONE OVVERO DELL’ ASSEGNO DI INVALIDITÀ per
INVALIDI CIVILI (fasce 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 40, 43, 47)
CIECHI CIVILI (fasce 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17)
e SORDOMUTI (fasce, 20, 21, 22, 26,)
Articolo 70, comma 6, della legge 388/2000, Finanziaria 2001
1 – AUMENTO DELLA PENSIONE OVVERO DELL’ ASSEGNO DI INVALIDITÀ.
LIMITI DI REDDITO PER IL DIRITTO ALL’AUMENTO PER I TITOLARI
INFRASESSANTACINQUENNI
Importo mensile aumento
Anno Pensionato solo Pensionato coniugato
spettante
2021 6.117,93 12.820,47 10,33
2022 6.231,68 13.061,62 10,33
L’aumento è spettante se non vengono superati i limiti di reddito
€ 6.117,93 somma dell’importo annuo 2021 dell’assegno sociale, pari a € 5.983,64 e
dell’aumento per 13 mensilità, pari a € 134,29.
€ 12.820,47 somma del limite di reddito personale e dell’importo annuo 2021 del
trattamento minimo pari a € 6.702.54.
€ 6.231,68 somma dell’importo annuo 2022 dell’assegno sociale, pari a € 6.097,39 e
dell’aumento per 13 mensilità, pari a € 134,29.
€ 13.061,62 somma del limite di reddito personale e dell’importo annuo 2022 del
trattamento minimo pari a € 6.829,94.
A cura della Direzione Centrale Pensioni – Area Database, liquidazione, gestione prestazioni e monitoraggi Pag. 37
Tabella M 5
INCREMENTO AL MILIONE
Articolo 38 della legge 448/2001, Finanziaria 2002
Modificato dall’articolo 5 comma 5 della legge 127/2007 e dall’articolo 15 del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni in legge 13
ottobre 2020, n. 126.
Sentenza della Corte Costituzionale n. 152 del 23 giugno 2020
1 – AUMENTO DELLE PRESTAZIONI INVCIV PER TITOLARI DI ETÀ COMPRESA TRA I
DICIOTTO E I SESSANTACINQUE ANNI
▪ INVALIDI CIVILI TOTALI E I SORDOMUTI (fasce 20, 21, 22, 26, 30, 31, 32, 33,
39, 43)
▪ CIECHI TOTALI (fasce 6, 11)
Limiti di reddito
Importo Importo mensile aumento
Anno Pensionato solo Pensionato
pensione spettante
(A) coniugato (B)
364,93
2021 287,09 8.476,26 14.459,90 A - (RP+INVCIV) / 13
B – (RF+RP+INVCIV) / 13
369,27
2022 292,55 8.603,66 14.701,05 A - (RP+INVCIV) / 13
B – (RF+RP+INVCIV) / 13
▪ L’aumento spettante è quello di importo meno elevato risultante dal calcolo effettuato sulla
base del reddito personale e della sommatoria dei redditi del pensionato e del coniuge.
▪ RP: Reddito del pensionato da considerare ai fini dell’aumento dell’INVCIV.
▪ RF: Reddito del coniuge del pensionato da considerare ai fini dell’aumento dell’INVCIV.
▪ INVCIV: Importo annuo della prestazione INVCIV.
€ 8.476,26 somma dell’importo annuo 2021 della INVCIV, pari a € 3.732,17 e
dell’aumento per 13 mensilità, pari a € 4.744,09.
€ 14.459,90 somma del limite di reddito personale e dell’importo annuo 2021
dell’assegno sociale, pari a € 5.983,64.
€ 8.603,66 somma dell’importo annuo 2022 della INVCIV, pari a € 3.803,15 e
dell’aumento per 13 mensilità, pari a € 4.800,51.
€ 14.701,05 somma del limite di reddito personale e dell’importo annuo 2022
dell’assegno sociale, pari a € 6.097,39.
A cura della Direzione Centrale Pensioni – Area Database, liquidazione, gestione prestazioni e monitoraggi Pag. 38
Segue Tabella M 5
2 – AUMENTO DELLE PRESTAZIONI DEI CIECHI TOTALI DI ETÀ COMPRESA TRA I
SESSANTA E I SESSANTACINQUE ANNI (fasce 7, 10)
Limiti di reddito
Importo Importo mensile aumento
Anno Pensionato solo Pensionato
pensione spettante
(A) coniugato (B)
341,54
2021 310,48 8.476,26 14.459,90 A - (RP + INVCIV) / 13
B – (RF + RP + INVCIV) / 13
345,44
2022 316,38 8.603,66 14.701,05 A - (RP + INVCIV) / 13
B – (RF + RP + INVCIV) / 13
▪ L’aumento spettante è quello di importo meno elevato risultante dal calcolo effettuato sulla
base del reddito personale e della sommatoria dei redditi del pensionato e del coniuge.
▪ RP: Reddito del pensionato da considerare ai fini dell’aumento dell’INVCIV.
▪ RF: Reddito del coniuge del pensionato da considerare ai fini dell’aumento dell’INVCIV.
▪ INVCIV: Importo annuo della prestazione INVCIV.
€ 8.476,26 somma dell’importo annuo 2021 della INVCIV, pari a € 4.036,24 e
dell’aumento per 13 mensilità, pari a € 4.440,02.
€ 14.459,90 somma del limite di reddito personale e dell’importo annuo 2021
dell’assegno sociale, pari a € 5.983,64.
€ 8.603,66 somma dell’importo annuo 2022 della INVCIV, pari a € 4.112,94 e
dell’aumento per 13 mensilità, pari a € 4.490,72.
€ 14.701,05 somma del limite di reddito personale e dell’importo annuo 2022
dell’assegno sociale, pari a € 6.097,39.
A cura della Direzione Centrale Pensioni – Area Database, liquidazione, gestione prestazioni e monitoraggi Pag. 39
Segue Tabella M 5
3 – AUMENTO DELLE PRESTAZIONI DEI CIECHI TOTALI ULTRASESSANTACINQUENNI
(fasce 6, 11)
E DEI CIECHI PARZIALI ULTRASETTANTENNI (fasce 8, 12, 13, 16, 17)
Limiti di reddito
Importo Importo mensile aumento
Anno Pensionato solo Pensionato
pensione spettante
(A) coniugato (B)
292,27
2021 359,75 8.476,26 14.459,90 A - (RP+INVCIV) / 13
B – (RF+RP+INVCIV) / 13
295,22
2022 366,60 8.603,66 14.701,05 A - (RP+INVCIV) / 13
B – (RF+RP+INVCIV) / 13
▪ L’aumento spettante è quello di importo meno elevato risultante dal calcolo effettuato
sulla base del reddito personale e della sommatoria dei redditi del pensionato e del
coniuge.
▪ RP: Reddito del pensionato da considerare ai fini dell’aumento dell’INVCIV.
▪ RF: Reddito del coniuge del pensionato da considerare ai fini dell’aumento dell’INVCIV.
▪ INVCIV: Importo annuo della prestazione INVCIV.
€ 8.476,26 somma dell’importo annuo 2021 della INVCIV, pari a € 4.676,75 e
dell’aumento per 13 mensilità, pari a € 3.799,51.
€ 14.459,90 somma del limite di reddito personale e dell’importo annuo 2021
dell’assegno sociale, pari a € 5.983,64.
€ 8.603,66 somma dell’importo annuo 2022 della INVCIV, pari a € 4.765,80 e
dell’aumento per 13 mensilità, pari a € 3.837,86.
€ 14.701,05 somma del limite di reddito personale e dell’importo annuo 2022
dell’assegno sociale, pari a € 6.097,39.
A cura della Direzione Centrale Pensioni – Area Database, liquidazione, gestione prestazioni e monitoraggi Pag. 40
Segue Tabella M 5
4 – AUMENTO DELLE PRESTAZIONI DEI CIECHI TOTALI ULTRASESSANTACINQUENNI
(fasce 7, 10) nati prima del 1 gennaio 1931
Limiti di reddito
Importo Importo mensile aumento
Anno Pensionato solo Pensionato
pensione spettante
(A) coniugato (B)
285,47
2021 367,29 8.476,26 14.459,90 A - (RP + INVCIV) / 13
B – (RF + RP + INVCIV) / 13
288,30
2022 373,52 8.603,66 14.701,05 A - (RP + INVCIV) / 13
B – (RF + RP + INVCIV) / 13
▪ L’aumento spettante è quello di importo meno elevato risultante dal calcolo effettuato sulla
base del reddito personale e della sommatoria dei redditi del pensionato e del coniuge.
▪ RP: Reddito del pensionato da considerare ai fini dell’aumento dell’INVCIV.
▪ RF: Reddito del coniuge del pensionato da considerare ai fini dell’aumento dell’INVCIV.
▪ INVCIV: Importo annuo della prestazione INVCIV.
€ 8.476,26 somma dell’importo annuo 2021 della INVCIV, pari a € 4.765,15 e
dell’aumento per 13 mensilità, pari a € 3.711,11.
€ 14.459,90 somma del limite di reddito personale e dell’importo annuo 2021
dell’assegno sociale, pari a € 5.983,64.
€ 8.603,66 somma dell’importo annuo 2022 della INVCIV, pari a € 4.855,76 e
dell’aumento per 13 mensilità, pari a € 3.747,90.
€ 14.701,05 somma del limite di reddito personale e dell’importo annuo 2022
dell’assegno sociale, pari a € 6.097,39.
A cura della Direzione Centrale Pensioni – Area Database, liquidazione, gestione prestazioni e monitoraggi Pag. 41
Segue Tabella M 5
5 – AUMENTO DELLE PRESTAZIONI DEI CIECHI TOTALI ULTRASESSANTACINQUENNI
(fasce 7, 10) nati dopo il 31 dicembre 1930
Limiti di reddito
Importo Importo mensile aumento
Anno Pensionato solo Pensionato
pensione spettante
(A) coniugato (B)
268,88
2021 383,14 8.476,26 14.459,90 A - (RP + INVCIV) / 13
B – (RF + RP + INVCIV) / 13
271,39
2022 390,43 8.603,66 14.701,05 A - (RP + INVCIV) / 13
B – (RF + RP + INVCIV) / 13
▪ L’aumento spettante è quello di importo meno elevato risultante dal calcolo effettuato
sulla base del reddito personale e della sommatoria dei redditi del pensionato e del
coniuge.
▪ RP: Reddito del pensionato da considerare ai fini dell’aumento dell’INVCIV.
▪ RF: Reddito del coniuge del pensionato da considerare ai fini dell’aumento dell’INVCIV.
▪ INVCIV: Importo annuo della prestazione INVCIV.
€ 8.476,26 somma dell’importo annuo 2021 della INVCIV, pari a € 4.980,82 e
dell’aumento per 13 mensilità, pari a € 3.495,44.
€ 14.459,90 somma del limite di reddito personale e dell’importo annuo 2021
dell’assegno sociale, pari a € 5.983,64.
€ 8.603,66 somma dell’importo annuo 2022 della INVCIV, pari a € 5.075,59 e
dell’aumento per 13 mensilità, pari a € 3.528,07.
€ 14.701,05 somma del limite di reddito personale e dell’importo annuo 2022
dell’assegno sociale, pari a € 6.097,39.
A cura della Direzione Centrale Pensioni – Area Database, liquidazione, gestione prestazioni e monitoraggi Pag. 42
Tabella N
IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE
1 - SCAGLIONI ANNUI D’IMPOSTA
Aliquota Correttivo da
Reddito
percentuale detrarre
Fino a 15.000,00 23% 0,00
Oltre 15.000,00 Fino a 28.000,00 25% 300,00
Oltre 28.000,00 Fino a 50.000,00 35% 3.100,00
Oltre 50.000,00 43% 7.100,00
1A - SCAGLIONI MENSILI D’IMPOSTA
Aliquota Correttivo da
Reddito
percentuale detrarre
Fino a 1.250,00 23% 0,00
Oltre 1.250,00 Fino a 2.333,33 25% 25,00
Oltre 2.333,33 Fino a 4.166,67 35% 258,34
Oltre 4.166,67 43% 591,67
A cura della Direzione Centrale Pensioni – Area Database, liquidazione, gestione prestazioni e monitoraggi Pag. 43
Segue Tabella N
DETRAZIONE PER CARICHI DI FAMIGLIA
2 - DETRAZIONE PER CARICHI DI FAMIGLIA DIVERSI DAL CONIUGE
Familiare cui spetta la detrazione Detrazione annua note
Per ciascun figlio, compresi i figli
naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli
affidati o affiliati, di età inferiore a 21 950,00 Nota 1
anni e per figli disabili senza limiti di
età
Per ogni altra persona indicata nell’articolo
750,00 Nota 2
433 del codice civile
Per primo figlio in mancanza del coniuge Si applicano, se più convenienti, le detrazioni
previste per il coniuge (tabella 2 a)
La detrazione per carichi di famiglia spetta a condizione che le persone alle quali si riferisce
possiedano un reddito complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e
organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle
corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della
Chiesa cattolica, non superiore a 2.840,51 € (limite elevato a 4.000,00 € per figli a carico con
età inferiore a 25 anni), al lordo degli oneri deducibili.
Le detrazioni per carichi di famiglia sono “rapportate a mese” e competono dal mese in cui si
sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste.
Se i rapporti sono pari a zero, minori di zero o uguali a 1, le detrazioni non competono; negli
altri casi, il risultato dei predetti rapporti, si assume nelle prime quattro cifre decimali.
Nota 1: La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 95.000 €,
diminuito del reddito complessivo, e 95.000 €.
Calcolo del coefficiente (C):
C: (95.000 - reddito) / 95.000
Calcolo della detrazione: IMP_DETR * C
Per ogni figlio successivo al primo l’importo di 95.000 € è aumentato di 15.000 €
95.000 + ((15.000 * (n. tot. Figli - 1))/ 95.000 + ((15.000 * (n. tot. Figli - 1))
Calcolo della detrazione: IMP_DETR * C * x n° figli
Nota 2: La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 80.000 €,
diminuito del reddito complessivo, e 80.000 €
Calcolo del coefficiente (C):
C: (80.000 - reddito) / 80.000
Calcolo della detrazione: IMP_DETR * C
A cura della Direzione Centrale Pensioni – Area Database, liquidazione, gestione prestazioni e monitoraggi Pag. 44
Segue Tabella N
2A - DETRAZIONE PER CONIUGE non legalmente ed effettivamente separato
Detrazione
Reddito note
annua
Fino a 15.000,00 800,00 Nota 1
Oltre 15.000,00 Fino a 29.000,00 690,00
Oltre 29.000,00 Fino a 29.200,00 700,00
Oltre 29.200,00 Fino a 34.700,00 710,00
Oltre 34.700,00 Fino a 35.000,00 720,00
Oltre 35.000,00 Fino a 35.100,00 710,00
Oltre 35.100,00 Fino a 35.200,00 700,00
Oltre 35.200,00 Fino a 40.000,00 690,00
Oltre 40.000,00 Fino a 80.000,00 690,00 Nota 2
La detrazione è “rapportata al periodo di pensione” dell’anno.
Se il risultato dei rapporti è maggiore di zero, lo stesso si assume nelle prime quattro cifre
decimali.
Nota 1: la detrazione è diminuita del prodotto tra 110 € e l’importo corrispondente al rapporto
tra il reddito complessivo e 15.000 €, se l’ammontare del reddito complessivo non supera
15.000 €.
Calcolo del coefficiente (C):
C = reddito / 15.000
Calcolo della diminuzione della detrazione (A):
A = 110 * C
Calcolo della detrazione: 800 - A
Nota 2: la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 80.000 €
diminuito del reddito complessivo e 40.000 €
Calcolo del coefficiente (C):
C: (80.000 - reddito) / 40.000
Calcolo della detrazione: 690,00 * C
A cura della Direzione Centrale Pensioni – Area Database, liquidazione, gestione prestazioni e monitoraggi Pag. 45
Segue Tabella N
3 - DETRAZIONE PER REDDITI DI PENSIONE (di cui all’articolo 49, comma 2, lett. A del
TUIR)
Detrazione
Reddito note
annua
Fino a 8.500,00 1.955,00 Nota 1
Oltre 8.500,00 Fino a 28.000,00 700 Nota 2
Oltre 28.000,00 Fino a 50.000,00 700 Nota 3
Oltre 50.000,00 0
La detrazione è “rapportata al periodo di pensione” dell’anno.
Se il risultato dei rapporti è maggiore di zero, lo stesso si assume nelle prime quattro cifre
decimali.
Nota 1: L’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a
713,00 €.
La detrazione minima di € 713,00, è da intendersi di garanzia nel caso in cui la detrazione
annua rapporta al periodo di pensione infrannuale determina un importo minore di 713,00 €.
Nota 2: la detrazione è aumentata del prodotto tra 1.255 € e l’importo corrispondente al
rapporto tra 28.000 €, diminuito del reddito complessivo, e 19.500 €, se l’ammontare del
reddito complessivo è superiore a 8.500 € ma non a 28.000 €.
Calcolo del coefficiente (C):
C = (28.000 - reddito) / 19.500
Calcolo dell’aumento della detrazione (A):
A = 1.255 * C
Calcolo della detrazione: 700,00 + A
Nota 3: La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 50.000
€, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 22.000 €.
Calcolo del coefficiente (C):
C: (50.000 - reddito) / 22.000
Calcolo della detrazione: 700,00 * C
A cura della Direzione Centrale Pensioni – Area Database, liquidazione, gestione prestazioni e monitoraggi Pag. 46
Segue Tabella N
4 - DETRAZIONE PER REDDITI DI LAVORO
(da applicare nei casi di trattamenti pensionistici erogati dalla previdenza complementare di
cui all’art. 50, comma 1, lettera h-bis del TUIR , per APE sociale, assegni straordinari e
“isopensioni”)
Detrazione
Reddito note
annua
Fino a 15.000,00 1.880,00 Nota 1
Oltre 15.000,00 Fino a 28.000,00 1.190,00 Nota 2
Oltre 28.000,00 Fino a 50.000,00 1.910,00 Nota 3
Oltre 50.000,00 0
La detrazione è “rapportata al periodo del trattamento di pensione” dell’anno.
Se il risultato dei rapporti è maggiore di zero, lo stesso si assume nelle prime quattro cifre
decimali.
Nota 1: L’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a
690,00 €.
La detrazione minima di € 690,00, è da intendersi di garanzia nel caso in cui la detrazione
annua rapporta al periodo di pensione infrannuale determina un importo minore di 690,00 €.
Nota 2: la detrazione è aumentata del prodotto tra 1.190 € e l’importo corrispondente al
rapporto tra 28.000, diminuito del reddito complessivo, e 13.000, se l’ammontare del
reddito complessivo è superiore a 15.000 ma non a 28.000.
Calcolo del coefficiente (C):
C = (28.000 - reddito) / 13.000
Calcolo dell’aumento della detrazione (A):
A = 1.190 * C
Calcolo della detrazione: 1.910,00 + A
Nota 3: La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 50.000
€, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 22.000 €.
Calcolo del coefficiente (C):
C: (50.000 - reddito) / 22.000
Calcolo della detrazione: 1.910,00 * C
A cura della Direzione Centrale Pensioni – Area Database, liquidazione, gestione prestazioni e monitoraggi Pag. 47
Tabella O
FASCE DI RETRIBUZIONE E REDDITO PENSIONABILI PER LA LIQUIDAZIONE DELLE
PENSIONI CON DECORRENZA NELL’ANNO 2022
1 – ANZIANITA’ MATURATE AL 31 DICEMBRE 1992
Pensione
corrispondente
Aliquote percentuali di all’importo massimo
Fasce di retribuzione e di reddito
rendimento della fascia con 40
anni di anzianità
contributiva
Mensile per
Annua per
ogni
Importo 40 anni di Importo Importo
Importo annuo settimana di
settimanale anzianità annuo mensile
anzianità
contributiva
contributiva
Fino a € 48.279,2 928,44 80 0,00153846 38.623,35 2.971,03
Oltre € 48.279,2 928,44
Fino a € 64.211,34 1.234,83 60 0,0011538 9.558,90 735,30
(fascia di € 15.932,14) 306,38
Oltre € 64.211,34 1.234,83
Fino a € 80.143,47 1.541,22 50 0,000961538 7.966,08 612,78
(fascia di € 15.932,14) 306,38
Oltre € 80.143,47 1.541,22 40 0,00076923
2 – ANZIANITA’ ACQUISITE DAL 1° GENNAIO 1993
Pensione corrispondente
Aliquote percentuali di all’importo massimo
Fasce di retribuzione e di reddito
rendimento della fascia con 40 anni
di anzianità contributiva
Mensile per
Annua per
ogni
Importo 40 anni di Importo Importo
Importo annuo settimana di
settimanale anzianità annuo mensile
anzianità
contributiva
contributiva
Fino a € 48.279,2 928,44 80 0,00153846 38.623,35 2.971,03
Oltre € 48.279,2 928,44
Fino a € 64.211,34 1.234,83 64 0,001230769 10.196,61 784,35
(fascia di € 15.932,14) 306,38
Oltre € 64.211,34 1.234,83
Fino a € 80.143,47 1.541,22 54 0,001038461 8.603,40 661,80
(fascia di € 15.932,14) 306,38
Oltre € 80.143,47 1.541,22
Fino a € 91.730,48 1.764,05 44 0,000846153 5.098,37 392,18
(fascia di € 11.587,01) 222,82
Oltre € 91.730,48 1.764,05 36 0,000692307
A cura della Direzione Centrale Pensioni – Area Database, liquidazione, gestione prestazioni e monitoraggi Pag. 48
Tabella R
MASSIMALE DI RETRIBUZIONE IMPONIBILE
(articolo 2, comma 18, legge n. 335/1995)
Anno Massimale di retribuzione pensionabile
2021 103.055,00
2022 105.014,00
Tabella S
MINIMALE RETRIBUTIVO PER L'ACCREDITO DEI CONTRIBUTI
AI FINI DEL DIRITTO DELLE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE
Articolo 7, comma 1, della legge 11 novembre 1983, n. 638;
articolo 1, comma 2, della legge 7 dicembre 1989, n. 389
Minimale retributivo
Importo mensile del Percentuale di Minimale
annuo
Anno trattamento minimo di ragguaglio della retributivo
(arrotondato all’unità
pensione pensione settimanale
di euro)
2021 515,58 40 206,23 10.724,00
2022 525,38 40 210,15 10.928,00
Tabella T
MINIMALE E MASSIMALE RETRIBUTIVO EX-INPDAI
articolo 6 della Legge 967/1953
articolo 2, comma 18, della Legge 335/95;
articolo 3, comma 7, Decreto Legislativo 181/97;
Anno Minimale retributivo Massimale retributivo Tetto pensionabile
2021 10.724,00 187.854,00 47.379,00
2022 10.928,00 191.423,00 48.279,00
A cura della Direzione Centrale Pensioni – Area Database, liquidazione, gestione prestazioni e monitoraggi Pag. 49
Tabella U
IMPORTO MINIMO PER IL DIRITTO ALLA PENSIONE CONTRIBUTIVA DI VECCHIAIA
Articolo 1, comma 20, della legge 8 agosto 1995, n. 335;
Importo mensile
Anno Percentuale (1) Importo soglia Percentuale (2) Importo soglia
Assegno Sociale
2021 460,28 1,20 552,34 1,50 690,42
2022 469,03 1,20 562,84 1,50 703,55
(1) Soggetti privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 con almeno 5 anni di
contribuzione accreditata, con età anagrafica inferiore a 65 anni e data
perfezionamento dei requisiti entro il 31.12.2011 (legge 8 agosto 1995, n. 335)
(2) Soggetti privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 con almeno 20 anni di
contribuzione accreditata, con età anagrafica inferiore a 71 anni e data
perfezionamento dei requisiti successiva al 31.12.2011 (legge 22 dicembre 2011, n.
214)
IMPORTO MINIMO PER IL DIRITTO ALLA PENSIONE CONTRIBUTIVA ANTICIPATA
Anno Importo mensile Assegno Sociale Percentuale (1) Importo soglia
2021 460,28 2,80 1.288,78
2022 469,03 2,80 1.313,28
(1) Soggetti privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 con almeno 20 anni di
contribuzione accreditata, con età anagrafica pari almeno a 64 anni.
A cura della Direzione Centrale Pensioni – Area Database, liquidazione, gestione prestazioni e monitoraggi Pag. 50
Tabella V
CALCOLO DELLA TRATTENUTA TEORICA MASSIMA APPLICABILE PER TRATTENUTE
SULLE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE PER INDEBITI “PROPRI”
REDDITO DEL PENSIONATO ANNO 2022 ABBATTIMENTO
T.T.M.
Pari o inferiori al trattamento minimo delle
pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori Redditi inferiori o uguali 60%
dipendenti, maggiorato sulla base dei parametri a € 8.603,66
di cui all’art. 38 della legge 448/2001
Superiori al trattamento minimo maggiorato Redditi superiori a
sulla base dei parametri di cui all’art. 38 della € 8.603,66 40%
legge 448/2001, ma inferiori o pari a due volte e inferiori o uguali a
il trattamento minimo € 13.659,88
Superiori a due volte il trattamento minimo ma Redditi superiori a
inferiori o pari a quattro volte il trattamento € 13.659,88 20%
minimo e inferiori o uguali a
€ 27.319,76
Superiori a quattro volte il trattamento minimo Redditi superiori a
€ 27.319,76 0
A cura della Direzione Centrale Pensioni – Area Database, liquidazione, gestione prestazioni e monitoraggi Pag. 51
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