Circolare INPS
In vigore
Circolare INPS 124/2022
Variazione della misura dell’interesse di dilazione e di differimento e delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali
Riferimento normativo
Variazione della misura dell’interesse di dilazione e di differimento e delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali
Testo normativo
Direzione Centrale Entrate
Roma, 28/10/2022 Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale
Circolare n. 124
E, per conoscenza,
Al Presidente
Al Vice Presidente
Ai Consiglieri di Amministrazione
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
OGGETTO: Variazione della misura dell’interesse di dilazione e di differimento e
delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei
contributi previdenziali e assistenziali
SOMMARIO: La Banca Centrale Europea con la decisione di politica monetaria del 27
ottobre 2022 ha innalzato di 75 punti base il tasso di interesse sulle
operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema (ex TUR) che,
pertanto, con decorrenza dal 2 novembre 2022 è pari al 2,00%.
INDICE
1. Premessa
2. Interesse di dilazione e di differimento
3. Sanzioni civili
4. Sanzioni ridotte in caso di Procedure Concorsuali
1. Premessa
La Banca Centrale Europea, con la decisione di politica monetaria del 27 ottobre 2022, ha
innalzato di 75 punti base il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali
dell’Eurosistema (ex Tasso Ufficiale di Riferimento; di seguito, anche TUR)[1] che, a decorrere
dal 2 novembre 2022, è pari al 2,00%.
Tale variazione incide sulla determinazione del tasso di dilazione e di differimento da applicare
agli importi dovuti a titolo di contribuzione agli Enti gestori di forme di previdenza e assistenza
obbligatorie, nonché sulla misura delle sanzioni civili di cui all’articolo 116, comma 8, lettera a)
e lettera b), secondo periodo, e comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
2. Interesse di dilazione e di differimento
L’interesse di dilazione[2] per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi e sanzioni
civili ai sensi dell’articolo 2, comma 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, è pari al tasso dell’8% annuo e trova
applicazione con riferimento alle rateazioni presentate a decorrere dal 2 novembre 2022.
I piani di ammortamento già emessi e notificati in base al tasso di interesse precedentemente
in vigore non subiranno modificazioni.
A decorrere dal 2 novembre 2022, l’interesse dovuto in caso di autorizzazione al differimento
del termine di versamento dei contributi dovrà essere calcolato al tasso dell’8% annuo.
Nei casi di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi, il nuovo
tasso, pari all’8%, sarà applicato a partire dalla contribuzione relativa al mese di ottobre 2022.
3. Sanzioni civili
La decisione della Banca Centrale Europea, che ha definito, a decorrere dal 2 novembre 2022,
l’innalzamento del tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali, nella misura
sopra riportata, comporta la variazione delle sanzioni civili come segue.
Nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, di cui alla lettera a), comma
8, dell’articolo 116, della legge n. 388/2000, la sanzione civile è pari al 7,50% in ragione
d’anno (tasso del 2,00% maggiorato di 5,5 punti)[3].
La misura del 7,50% annuo trova applicazione anche con riferimento all’ipotesi di cui alla
lettera b), secondo periodo, del citato articolo 116, comma 8[4].
Resta ferma, in caso di evasione (articolo 116, comma 8, lettera b), primo periodo) la misura
della sanzione civile, in ragione d’anno, pari al 30 per cento nel limite del 60 per cento
dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.
Con riferimento all’ipotesi disciplinata dal comma 10 del predetto articolo 116, la sanzione
civile sarà dovuta nella stessa misura del 7,50% annuo[5].
4. Sanzioni ridotte in caso di Procedure Concorsuali
Il Consiglio di Amministrazione dell’Istituto, con deliberazione n. 1 dell’8 gennaio 2002, ha
stabilito che in caso di procedure concorsuali[6] le sanzioni ridotte, nell’ipotesi prevista
dall’articolo 116, comma 8, lettera a), della già citata legge n. 388/2000, dovranno essere
calcolate nella misura del TUR, oggi tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento
principali dell’Eurosistema.
Nell’ipotesi di evasione di cui all’articolo 116, comma 8, lettera b), della medesima legge, la
misura delle sanzioni è pari al predetto tasso aumentato di due punti.
Il Consiglio di Amministrazione, con la citata deliberazione, ha stabilito che la riduzione resta
subordinata alla condizione preliminare dell’avvenuto integrale pagamento dei contributi e
delle spese[7].
Con la stessa deliberazione è stato altresì disposto che il limite massimo della riduzione non
può essere inferiore alla misura dell’interesse legale e che pertanto “qualora il tasso del TUR
scenda al di sotto del tasso degli interessi legali, la riduzione massima sarà pari al tasso legale,
mentre la minima sarà pari all’interesse legale maggiorato di due punti”.
Tenuto conto che, per effetto della decisione della Banca Centrale Europea in trattazione, il
tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali (ex TUR) è superiore
all’interesse legale in vigore dal 1° gennaio 2022 (1,25% in ragione d’anno)[8], a decorrere
dal 2 novembre 2022 la riduzione delle sanzioni opererà sulla base della misura del TUR, oggi
tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema pari al
2,00%[9].
Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi
[1] Il Ministero dell’Economia e delle finanze con il decreto del 26 settembre 2005 (G.U. n. 236
del 10 ottobre 2005) ha stabilito che il Tasso Ufficiale di Riferimento deve essere sostituito con
il Tasso applicato alle operazioni di rifinanziamento principale dell’Eurosistema fissato
periodicamente dal Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea.
[2] Le norme che regolano la misura degli interessi di dilazione e differimento sono:
Decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre
1981, n. 537, articolo 13, comma 1: “L’interesse di differimento e di dilazione per la
regolarizzazione rateale dei debiti per i contributi ed accessori di legge dovuti dai datori di
lavoro agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria è pari al tasso degli
interessi attivi previsti dagli accordi interbancari per i casi di più favorevole trattamento,
maggiorato di cinque punti, e sarà determinato con decreto del Ministro del tesoro di concerto
con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale con effetto dalla data di emanazione del
decreto stesso”.
Decreto-legge 14 giugno 1996, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio
1996, n. 402, articolo 3, comma 4: “A decorrere dal 1° luglio 1996, è determinata in sei punti
la maggiorazione di cui all’articolo 13, primo comma, del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402,
convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1981, n. 537, e successive
modificazioni e integrazioni”.
[3] Articolo 116, comma 8, legge 23 dicembre 2000, n. 388: (omissis)
“a) nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è
rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, al pagamento di una sanzione civile, in
ragione d’anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile
non può essere superiore al 40 per cento dell’importo dei contributi o premi non corrisposti
entro la scadenza di legge”.
[4] Articolo 116, comma 8, legge 23 dicembre 2000, n. 388: (omissis)
“b) (omissis) Qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente
prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro dodici mesi
dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi e sempreché il versamento dei
contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia stessa, i soggetti sono tenuti
al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento
maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento
dell'importo dei contributi o premi, non corrisposti entro la scadenza di legge.”
[5] Articolo 116, comma 10, legge 23 dicembre 2000, n. 388:
“Nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive
incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla
ricorrenza dell’obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o
amministrativa, sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro il termine
fissato dagli enti impositori, si applica una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso
ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non può essere superiore al
40 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge”.
[6] Circolare n. 88 del 9 maggio 2002, paragrafo 5, e Allegato n. 2.
[7] Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1 dell’8 gennaio 2002, punto 2, primo
periodo.
Legge 23 dicembre 1996, n. 662, articolo 1, comma 220:
“Nelle ipotesi di procedure concorsuali, in caso di pagamento integrale dei contributi e spese,
la somma aggiuntiva può essere ridotta ad un tasso annuo non inferiore a quello degli interessi
legali, secondo criteri stabiliti dagli enti impositori”.
[8] Circolare n. 203 del 29 dicembre 2021.
[9] Nell’ipotesi di cui all’articolo 116, comma 8, lettera a), della legge n. 388/2000, si applica il
tasso del 2,00% (tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali
dell’Eurosistema); nell’ipotesi di cui all’articolo 116, comma 8, lettera b), della legge n.
388/2000, si applica il tasso del 4,00% (tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento
principali dell’Eurosistema maggiorato di 2 punti).
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