Circolare INPS
In vigore
Circolare INPS 131/2022
Requisiti per il riconoscimento del diritto all’assegno sociale. Chiarimenti normativi
Riferimento normativo
Requisiti per il riconoscimento del diritto all’assegno sociale. Chiarimenti normativi
Testo normativo
Direzione Centrale Inclusione Sociale e Invalidita' Civile
Roma, 12/12/2022 Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale
Circolare n. 131
E, per conoscenza,
Al Presidente
Al Vice Presidente
Ai Consiglieri di Amministrazione
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Allegati n.1
OGGETTO: Requisiti per il riconoscimento del diritto all’assegno sociale.
Chiarimenti normativi
SOMMARIO: Con la presente circolare si forniscono indicazioni amministrative
relativamente all’applicazione dell’articolo 20, comma 10, del decreto-legge
n. 112/2008, che ha introdotto, ai fini del riconoscimento dell’assegno
sociale, l’ulteriore requisito del soggiorno legale e continuativo per almeno
dieci anni. Ai fini della verifica del suddetto requisito viene richiamato il
criterio indicato nell’articolo 9, comma 6, del decreto legislativo n. 286/1998,
recante “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”, relativo al
rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. Si
forniscono altresì chiarimenti sull’applicazione dell’articolo 2, comma 7, della
legge n. 241/1990 relativo alla sospensione dei termini del procedimento
amministrativo per la richiesta di integrazione documentale ai fini
dell’istruttoria della domanda di prestazione assistenziale, nonché chiarimenti
relativi alla dichiarazione dei redditi esteri da parte di cittadini
extracomunitari e alle maggiorazioni sociali di cui all’articolo 70 della legge n.
388/2000 e all’articolo 38 della legge n. 448/2001.
INDICE:
1. Premessa normativa
2. Verifica del requisito del soggiorno continuativo di dieci anni nel territorio dello Stato ai
fini della concessione dell’assegno sociale. Articolo 20, comma 10, del decreto-legge n.
112/2008
2.1 Modalità applicative
2.2 Controlli
3. Autocertificazione
3.1 Dichiarazioni dei redditi esteri da parte di cittadini extracomunitari
4. Maggiorazione ai sensi dell’articolo 70 della legge n. 388/2000 e dell’articolo 38 della
legge n. 448/2001
4.1 Articolo 70 della legge n. 388/2000
4.2 Articolo 38 della legge n. 448/2001
4.3 Redditi
4.4 Criterio di competenza
5. Richiesta documenti ai sensi dell’articolo 2, comma 7, della legge n. 241/1990
1. Premessa normativa
La complessità della materia, l’evoluzione giurisprudenziale e le richieste di chiarimenti da
parte delle Strutture territoriali rendono necessarie alcune precisazioni in materia di requisiti
per il riconoscimento del diritto all’assegno sociale.
L’articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, riconosce il diritto all’assegno sociale
ai cittadini italiani che abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età (67 anni dal 1°
gennaio 2019), risiedano effettivamente e abitualmente in Italia e possiedano redditi di
importo inferiore ai limiti previsti dalla stessa legge.
Ai fini della percezione dell’assegno sociale possono richiedere la prestazione, oltre ai cittadini
italiani, anche i cittadini di seguito elencati:
a) cittadini dell’Unione europea e cittadini extracomunitari loro familiari (articolo 19, commi 2 e
3, del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30);
b) cittadini della Repubblica di San Marino;
c) cittadini stranieri o apolidi titolari dello status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria
e rispettivi coniugi ricongiunti;
d) cittadini extracomunitari titolari di permesso di soggiorno di lungo periodo;
e) cittadini svizzeri e dello Spazio Economico Europeo.
A partire dal 1° gennaio 2009 è richiesto l’ulteriore requisito del soggiorno legale e
continuativo nel territorio nazionale per almeno dieci anni (art. 20, comma 10, del decreto-
legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133, in base al quale: “A decorrere dal 1° gennaio 2009, l'assegno sociale di cui all'articolo 3,
comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è corrisposto agli aventi diritto a condizione che
abbiano soggiornato legalmente, in via continuativa, per almeno dieci anni nel territorio
nazionale”).
2. Verifica del requisito del soggiorno continuativo di dieci anni nel territorio dello
Stato ai fini della concessione dell’assegno sociale. Articolo 20, comma 10, del
decreto-legge n. 112/2008
L’articolo 20, comma 10, del decreto-legge n. 112/2008, nell’introdurre l’ulteriore requisito del
soggiorno legale e continuativo per almeno dieci anni nel territorio nazionale, non fornisce
alcun criterio sulle modalità di verifica della continuità del soggiorno e non individua le ipotesi
in cui la stessa debba considerarsi interrotta a seguito di permanenza all’estero del soggetto
interessato.
Su parere conforme del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, al fine di individuare i
criteri utili alla verifica del requisito del soggiorno continuativo di dieci anni nel territorio dello
Stato italiano, trova applicazione in via analogica, attesa la medesima ratio, l’articolo 9,
comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante “Testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”, relativo al
rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.
La norma richiamata stabilisce che “le assenze dello straniero dal territorio nazionale non
interrompono la durata del periodo di cui al comma 1 [5 anni] e sono incluse nel computo del
medesimo periodo quando sono inferiori a sei mesi consecutivi e non superano
complessivamente dieci mesi nel quinquennio, salvo che detta interruzione sia dipesa dalla
necessità di adempiere agli obblighi militari, da gravi e documentati motivi di salute ovvero da
altri gravi e comprovati motivi”.
2.1 Modalità applicative
Per quanto sopra evidenziato, può quindi applicarsi, per analogia di contenuto, la norma sopra
indicata, suddividendo il decennio in due periodi quinquennali consecutivi e verificando le
ipotesi interruttive della continuità del soggiorno del richiedente l’assegno sociale per ogni
singolo quinquennio, nel seguente modo:
1) la continuità del soggiorno si intende interrotta nella ipotesi in cui l’assenza dal territorio
italiano è pari o superiore a sei mesi continuativi, calcolati all’interno del singolo quinquennio.
In tale ipotesi il computo del periodo di soggiorno in Italia si interrompe con l’ultimo giorno di
presenza nel nostro Paese e il nuovo computo del periodo di soggiorno decorrerà dal primo
giorno di presenza sul territorio nazionale, successivo a tale interruzione;
2) nel caso, invece, di assenze complessivamente superiori a dieci mesi nell’arco di cinque
anni, l’interruzione della continuità del soggiorno coincide con il primo giorno successivo al
decimo mese di assenza nel quinquennio. In tale ipotesi, pertanto, il computo dei dieci anni di
soggiorno continuativo ripartirà nuovamente dalla prima data utile di presenza in Italia,
successiva all’interruzione.
Non interrompono la continuità del periodo, anche se superiori a sei mesi continuativi o a dieci
mesi complessivi nell’arco di ciascun quinquennio, le assenze per necessità di adempiere agli
obblighi militari, per gravi e documentati motivi di salute ovvero per altri motivi rilevanti, quali
la gravidanza e la maternità, formazione professionale o distacco per motivi di lavoro
all’estero.
2.2 Controlli
La verifica del requisito di dieci anni di permanenza continuativa e legale in Italia interessa
tutti i richiedenti la prestazione assistenziale in oggetto, qualunque sia la loro cittadinanza. A
tale fine si ricorda che il suddetto requisito va accertato indipendentemente dall’arco temporale
in cui lo stesso si è verificato.
Fondamentale ai fini della verifica del requisito in commento, la cui dimostrazione è un onere a
carico del richiedente la prestazione, è individuare la prima data di ingresso nel territorio
nazionale da cui fare decorrere il decennio di soggiorno legale e continuativo.
A tale fine il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha specificato che il requisito di cui
all’articolo 20, comma 10, del decreto-legge n. 112/2008, previsto indistintamente per tutti i
richiedenti l’assegno sociale, deve essere parimenti verificato, in capo ai potenziali beneficiari
della prestazione, utilizzando lo stesso criterio indipendentemente dalla nazionalità del
richiedente.
Pertanto, la verifica del requisito del soggiorno legale e continuativo per almeno dieci anni,
autocertificabile dall'interessato in base alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
così come modificate dall'articolo 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183, deve essere
effettuata dalle Strutture territoriali attraverso l’acquisizione del certificato storico di residenza
dal Comune.
Nelle ipotesi in cui la visura storica anagrafica rilevasse la presenza di periodi di assenza
all’interno dei dieci anni (nelle modalità descritte al precedente paragrafo 1), o discontinuità
nelle date inserite dall’Ufficio Anagrafe, le Strutture territoriali dovranno richiedere
all’interessato ogni ulteriore documentazione utile alla verifica del requisito (ad esempio, copia
dei permessi/titoli di soggiorno, copia dei passaporti contenenti timbri di ingresso e uscita dal
Paese, ecc.).
Inoltre, nell’ipotesi di documentazione insufficiente, l’attività di verifica del periodo di
permanenza continuativa in Italia potrà essere integrata mediante la consultazione:
- degli archivi dell’Istituto (ad esempio, presenza di contributi relativi a un rapporto di lavoro
che fanno presumere, oltre alla legalità del soggiorno, anche la continuità della permanenza,
eventuali comunicazioni obbligatorie di instaurazione di rapporto di lavoro);
- di altra documentazione oltre a quella allegata alla domanda (ad esempio, copia dei contratti
di utenze in Italia, ecc.);
- dei dati provenienti dall’Anagrafe comunale, anche tramite richieste di accertamento
anagrafico presso i Comuni.
Resta fermo, in ogni caso, che il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo,
una volta conseguito, costituisce elemento probatorio del soggiorno legale continuativo in Italia
per 5 anni. Pertanto, qualora sussista continuità delle date di rilascio di due permessi di
soggiorno di lungo periodo, il requisito del soggiorno legale e continuativo di 10 anni deve
ritenersi soddisfatto, così come previsto anche dalla circolare n. 105 del 2 dicembre 2008.
Si precisa, infine, che deve ritenersi provato il requisito del soggiorno continuativo nel caso in
cui il cittadino straniero alleghi alla domanda di assegno sociale o inoltri alla Struttura INPS
territorialmente competente l’attestazione rilasciata dalla Questura, da cui risulti che è
regolarmente soggiornante sul territorio nazionale da almeno dieci anni.
3. Autocertificazione
Le disposizioni in materia di documentazione amministrativa sono contenute nel D.P.R. n.
445/2000 e si rivolgono in particolare ai cittadini italiani e dell’Unione europea (cfr. l’art. 3,
comma 1).
Ai cittadini italiani e in generale a quelli appartenenti ai Paesi dell’Unione europea viene
riconosciuta la possibilità di autocertificare stati, qualità personali e fatti elencati negli articoli
46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.
Al fine della verifica della veridicità delle informazioni autocertificate da tali cittadini, è possibile
utilizzare il sistema EESI-RINA PORTAL (formulari elettronici-SED) o, in alternativa, i consueti
canali telematici per i Paesi esteri in convenzione o non EESSI ready (formulari cartacei; cfr. la
circolare n. 97 del 28 giugno 2019). Tramite l’accesso al sistema EESI-RINA Portal, inoltre, si
può verificare la presenza di lavoro estero e/o posizione assicurativa del soggetto richiedente
l’assegno sociale.
I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, regolarmente soggiornanti in Italia,
possono ugualmente utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R.
n. 445/2000, ma limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o
attestabili da parte di soggetti pubblici italiani. Al di fuori di tale ultimo caso, i cittadini di Stati
non appartenenti all'Unione europea autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato possono
utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui ai citati articoli 46 e 47 nei casi in cui la produzione
delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia e il Paese di
provenienza del dichiarante. In tutti gli altri casi, gli stati, le qualità personali e i fatti sono
documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato
estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'Autorità consolare italiana che
ne attesta la conformità all'originale, dopo avere ammonito l'interessato sulle conseguenze
penali della produzione di atti o documenti non veritieri (cfr. i commi 2, 3 e 4 dell’articolo 3 del
D.P.R. n. 445/2000).
3.1 Dichiarazioni dei redditi esteri da parte di cittadini extracomunitari
Relativamente alle dichiarazioni dei redditi posseduti all’estero, che devono essererese per il
riconoscimento del diritto all’assegno sociale, le Strutture territoriali, in coerenza con quanto
disposto per altre prestazioni assistenziali relative all’invalidità civile e al Reddito di
cittadinanza, dovranno procedere con le seguenti modalità:
- per le domande presentate da cittadini aventi la cittadinanza in uno dei Paesi inclusi
nell’elenco allegato al decreto 21 ottobre 2019 del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale (Allegato n. 1),
il reddito da patrimonio immobiliare e/o gli altri redditi, non certificabili o attestabili da parte di
soggetti pubblici italiani, devono essere documentati attraverso una certificazione rilasciata
dalla competente autorità dello Stato estero;
- per le domande presentate da cittadini aventi la cittadinanza di Paesi non inclusi
nell’elenco di cui all’Allegato n. 1 alla presente circolare, i redditi relativi ai beni immobili sono
autocertificabili, mentre gli altri redditi devono essere documentati attraverso la certificazione
rilasciata dal Paese di provenienza qualora i cittadini non rientrino nelle ipotesi descritte al
precedente paragrafo 3 e individuate dall’articolo 3, commi 2 e 3, del D.P.R n. 445/2000.
4. Maggiorazione ai sensi dell’articolo 70 della legge n. 388/2000 e dell’articolo 38
della legge n. 448/2001
A seguito dell’entrata in vigore delle disposizioni di cui all’articolo 70 della legge 23 dicembre
2000, n. 388, e all’articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, l’Istituto ha fornito le
relative indicazioni operative con le circolari n. 61 e n. 61 bis del 29 marzo 2001, n. 17 del 16
gennaio 2002 e n. 44 del 1° marzo 2002.
Si riassumono di seguito i requisiti richiesti per il riconoscimento delle misure introdotte
dall’articolo 70 della legge n. 388/2000 e 38 della legge n. 448/2001, rinviando alle citate
circolari per le istruzioni di dettaglio.
4.1 Articolo 70 della legge n. 388/2000
Dal 1° gennaio 2001, per i titolari di pensione sociale, l’articolo 70, comma 4, della legge n.
388/2000 riconosce una maggiorazione a incremento della misura di cui all'articolo 2 della
legge 29 dicembre 1988, n. 544. L’aumento spetta anche a coloro che sono esclusi dal diritto
alla pensione sociale per mancanza dei requisiti reddituali, ma che sono titolari dell’aumento ai
sensi dell’articolo 2 della legge n. 544/1988.
La prestazione è riconosciuta d’ufficio se il beneficiario è già titolare dell’aumento di cui al
citato articolo 2 e decorre dal mese successivo al perfezionamento dei requisiti. In mancanza
del suddetto aumento la prestazione è riconosciuta a domanda dell’interessato e decorre dal
mese successivo alla presentazione della domanda stessa.
Dal 1° gennaio 2001, per i titolari di assegno sociale l’articolo 70, comma 1, della legge n.
388/2000 dispone che la maggiorazione spetta solo a coloro che hanno diritto all’assegno
sociale medesimo e nelle seguenti modalità:
- età inferiore a 75 anni: è riconosciuto un aumento dell’assegno sociale di euro 12,92 per 13
mensilità;
- età pari o superiore a 75 anni: è riconosciuto un aumento dell’assegno sociale di euro 20,66
per 13 mensilità.
La maggiorazione è riconosciuta d’ufficio e decorre dal mese successivo al perfezionamento dei
requisiti previsti dalla normativa.
La maggiorazione non è soggetta a perequazione.
4.2 Articolo 38 della legge n. 448/2001
A decorrere dal 1° gennaio 2002, la maggiorazione viene incrementata ogni anno, come
stabilito dall’articolo 38, commi 1, 5 e 6, della legge n. 448/2001.
L’incremento è riconosciuto a coloro che hanno 70 anni di età. L’età viene ridotta di un anno
per ogni 5 anni di contribuzione (fino ad un massimo di 5 anni). A tale fine deve essere presa
in considerazione tutta la contribuzione (figurativa, volontaria e da riscatto), a condizione che
non abbia dato luogo a un trattamento pensionistico.
Il riconoscimento dell’incremento di cui alla norma in commento è concesso d’ufficio e decorre
dal mese successivo al perfezionamento dei requisiti indicati nella normativa in esame.
L’incremento della maggiorazione di cui all’articolo 38 della legge n. 448/2001 è soggetto a
perequazione.
4.3 Redditi
Per la maggiorazione e l’incremento alla maggiorazione, come per la prestazione principale,
devono essere considerati i redditi di qualsiasi natura, compresi quelli esenti da imposta e
quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o a imposta sostitutiva, sia personali sia
dell’eventuale coniuge o unito civilmente.
Sono esclusi i seguenti redditi:
1. il reddito della casa di abitazione;
2. il reddito delle pensioni di guerra;
3. l’indennizzo previsto dalla legge 25 febbraio 1992, n. 210, in favore dei soggetti
danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie,
trasfusioni e somministrazioni di emoderivati;
4. l’indennità di accompagnamento;
5. l’importo aggiuntivo di 154,94 euro previsto dal comma 7 dell’articolo 70 della legge n.
388/2000;
6. i trattamenti di famiglia;
7. eventuali sussidi economici, erogati da Enti pubblici, che non abbiano carattere di
continuità.
4.4 Criterio di competenza
Si rinvia a quanto illustrato nel messaggio n. 4111 del 20 ottobre 2017 che, in applicazione
della sentenza della Corte di Cassazione, Sezioni Unite, n. 12796/2005, estende il criterio di
competenza anche alle maggiorazioni sociali di cui all’articolo 70 della legge n. 388/2000 e
all’incremento delle maggiorazioni di cui all’articolo 38 della legge n. 448/2001.
5. Richiesta documenti ai sensi dell’articolo 2, comma 7, della legge n. 241/1990
L’articolo 2, commi 1 e 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, reca disposizioni per la
conclusione del procedimento amministrativo, stabilendo che: “1. Ove il procedimento
consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche
amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento
espresso. [...] 2. Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3,
4 e 5 non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle
amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di
trenta giorni”.
In attuazione della legge n. 241/1990, con la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.
111 del 21 dicembre 2020, l’Istituto ha adottato il “Regolamento per la definizione dei termini
di conclusione dei procedimenti amministrativi”.
Tale Regolamento fissa in 45 giorni il termine per la definizione della domanda di assegno
sociale.
Tenuto conto di quanto stabilito al comma 7 del citato articolo 2, qualora la documentazione
allegata alla domanda di assegno sociale non sia completa “di informazioni o di certificazioni
relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione
stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni”, il termine
procedimentale può essere sospeso per un periodo non superiore a 30 giorni al fine di
consentire l’integrazione documentale necessaria.
La mancata integrazione della documentazione nei termini di cui al citato Regolamento
comporta il rigetto della domanda di assegno sociale e un’eventuale domanda di riesame,
fondata unicamente sulla presentazione tardiva della documentazione richiesta, non può
essere accolta.
Il cittadino dovrà presentare una nuova domanda di assegno sociale allegando la
documentazione necessaria per la verifica del diritto.
Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi
Sono presenti i seguenti allegati:
Allegato N.1
Cliccare sull'icona "ALLEGATI" per visualizzarli.
ALLEGATO 1
Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione
Internazionale
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, recante
“Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione
dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)”;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
VISTO il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo
2019, n. 26, recante “Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni”;
VISTO in particolare l’articolo 2, comma 1-bis, del citato decreto-legge n. 4 del 2019, che ai fini
dell'accoglimento della richiesta del Reddito di cittadinanza e con specifico riferimento ai
requisiti reddituali e patrimoniali, nonché per comprovare la composizione del nucleo
familiare, in deroga all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, prevede che i cittadini di Stati non
appartenenti all'Unione europea devono produrre apposita certificazione rilasciata dalla
competente autorità dello Stato estero, tradotta in lingua italiana e legalizzata dall'autorità
consolare italiana, in conformità a quanto disposto dall'articolo 3 del Testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e dall'articolo 2 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394;
VISTO in particolare l’articolo 2, comma 1-ter, del citato decreto-legge n. 4 del 2019, che:
- al primo periodo, prevede che le disposizioni di cui al comma 1-bis non si applicano: a)
nei confronti dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea aventi lo status
di rifugiato politico; b) qualora convenzioni internazionali dispongano diversamente; c)
nei confronti di cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea nei quali è
oggettivamente impossibile acquisire le certificazioni di cui al comma 1-bis;
- al secondo periodo, stabilisce che a tal fine, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del citato decreto-legge n. 4 del 2019, con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro degli affari esteri
e della cooperazione internazionale, è definito l'elenco dei Paesi nei quali non è possibile
acquisire la documentazione necessaria per la compilazione della DSU ai fini ISEE, di
cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013;
CONSIDERATO che in riferimento alla documentazione necessaria a comprovare la
composizione del nucleo familiare dei cittadini di Stati non appartenenti all’Unione
europea, sulla base della definizione di nucleo adottata a fini ISEE, non appaiono esservi
situazioni che non siano accertabili da parte delle competenti autorità italiane mediante la
verifica della residenza anagrafica;
CONSIDERATO che in riferimento alla documentazione relativa al possesso dei requisiti
reddituali e patrimoniali, con riferimento ai cittadini di Stati non appartenenti all’Unione
europea, la componente non accertabile da parte della Agenzia delle Entrate riguarda il
patrimonio posseduto all’estero e i redditi da esso derivanti;
VISTO il Rapporto “Doing Business” della Banca mondiale per il quale sono raccolti indicatori
quantitativi sulla regolamentazione delle attività commerciali e sulla protezione dei diritti
di proprietà che possono essere confrontati in 190 Paesi e nel tempo;
VISTI in particolare gli indicatori relativi alla registrazione dei diritti di proprietà presenti nella
sezione “registring property” della raccolta “Doing Business”, che includono la misurazione
della qualità del sistema di amministrazione degli immobili attraverso, tra l’altro, la raccolta
di informazioni sul grado di registrazione formale degli immobili privati in registri
immobiliari e di loro mappatura;
RITENUTO di poter identificare, in sede di prima applicazione, gli Stati o territori nei quali non
è possibile acquisire la documentazione necessaria alla compilazione della DSU ai fini
ISEE, con particolare riferimento al patrimonio immobiliare, sulla base della assenza o
incompletezza dei sistemi di registrazione formale degli immobili privati in registri
immobiliari e di loro mappatura secondo le informazioni regolarmente raccolte dalla
Banca mondiale nell’ambito della raccolta “Doing Business”;
CONSIDERATO che non esistono al momento analoghe raccolte di informazioni con
riferimento alla disponibilità di dati sul patrimonio mobiliare;
D E C R E T A
Articolo 1
(Certificazione ulteriore ai fini dell’accoglimento della richiesta del Reddito e della Pensione di cittadinanza)
1. Ai fini dell’accoglimento della richiesta del Reddito di cittadinanza e della Pensione di
cittadinanza, i cittadini degli Stati o territori di cui all’allegato elenco, parte integrante del
presente decreto, sono tenuti a produrre l’apposita certificazione di cui all’articolo 2, comma 1-
bis, del decreto-legge n. 4 del 2019, rilasciata dalla competente autorità dello Stato o territorio
estero, tradotta in lingua italiana e legalizzata dalla autorità consolare italiana, limitatamente
all’attestazione del valore del patrimonio immobiliare posseduto all’estero dichiarato a fini
ISEE.
2. I cittadini degli Stati o territori non inclusi nell’allegato elenco non sono tenuti a produrre alcuna
ulteriore certificazione, oltre a quella ordinariamente prevista per l’accesso al Reddito di
cittadinanza e alla Pensione di cittadinanza, ai sensi dell’articolo 5 del decreto-legge n. 4 del
2019.
3. L’elenco è aggiornato sulla base delle informazioni che dovessero eventualmente rendersi
disponibili, anche mediante la rete diplomatica, sulla possibilità di acquisire presso gli Stati o
territori esteri la documentazione necessaria per la compilazione della dichiarazione sostitutiva
unica a fini ISEE.
Il presente decreto viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, previo visto
e registrazione della Corte dei conti.
Roma, lì 21 ottobre 2019
Il Ministro del lavoro e delle Il Ministro degli affari esteri e della
politiche sociali cooperazione internazionale
Nunzia Catalfo Luigi Di Maio
Allegato
Elenco degli Stati o territori i cui cittadini, ai fini dell’accoglimento della richiesta del Reddito di
cittadinanza e della Pensione di cittadinanza, sono tenuti a produrre l’apposita certificazione di cui
all’articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge n. 4 del 2019, limitatamente all’attestazione del valore
del patrimonio immobiliare posseduto all’estero dichiarato a fini ISEE.
Regno del Bhutan
Repubblica di Corea
Repubblica di Figi
Giappone
Regione amministrativa speciale di Hong Kong della Repubblica popolare cinese
Islanda
Repubblica del Kosovo
Repubblica del Kirghizistan
Stato del Kuwait
Malaysia
Nuova Zelanda
Qatar
Repubblica del Ruanda
Repubblica di San Marino
Santa Lucia
Repubblica di Singapore
Confederazione svizzera
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