Circolare INPS In vigore

Circolare INPS 131/2022

Requisiti per il riconoscimento del diritto all’assegno sociale. Chiarimenti normativi

Pubblicato: 11/12/2022 In vigore dal: 11/12/2022 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Requisiti per il riconoscimento del diritto all’assegno sociale. Chiarimenti normativi

Testo normativo

Direzione Centrale Inclusione Sociale e Invalidita' Civile Roma, 12/12/2022 Ai Dirigenti centrali e territoriali Ai Responsabili delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e territoriali delle Aree dei professionisti Al Coordinatore generale, ai coordinatori centrali e ai responsabili territoriali dell'Area medico legale Circolare n. 131 E, per conoscenza, Al Presidente Al Vice Presidente Ai Consiglieri di Amministrazione Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo di Vigilanza Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse Al Presidente della Commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati Ai Presidenti dei Comitati regionali Allegati n.1 OGGETTO: Requisiti per il riconoscimento del diritto all’assegno sociale. Chiarimenti normativi SOMMARIO: Con la presente circolare si forniscono indicazioni amministrative relativamente all’applicazione dell’articolo 20, comma 10, del decreto-legge n. 112/2008, che ha introdotto, ai fini del riconoscimento dell’assegno sociale, l’ulteriore requisito del soggiorno legale e continuativo per almeno dieci anni. Ai fini della verifica del suddetto requisito viene richiamato il criterio indicato nell’articolo 9, comma 6, del decreto legislativo n. 286/1998, recante “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”, relativo al rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. Si forniscono altresì chiarimenti sull’applicazione dell’articolo 2, comma 7, della legge n. 241/1990 relativo alla sospensione dei termini del procedimento amministrativo per la richiesta di integrazione documentale ai fini dell’istruttoria della domanda di prestazione assistenziale, nonché chiarimenti relativi alla dichiarazione dei redditi esteri da parte di cittadini extracomunitari e alle maggiorazioni sociali di cui all’articolo 70 della legge n. 388/2000 e all’articolo 38 della legge n. 448/2001. INDICE: 1. Premessa normativa 2. Verifica del requisito del soggiorno continuativo di dieci anni nel territorio dello Stato ai fini della concessione dell’assegno sociale. Articolo 20, comma 10, del decreto-legge n. 112/2008 2.1 Modalità applicative 2.2 Controlli 3. Autocertificazione 3.1 Dichiarazioni dei redditi esteri da parte di cittadini extracomunitari 4. Maggiorazione ai sensi dell’articolo 70 della legge n. 388/2000 e dell’articolo 38 della legge n. 448/2001 4.1 Articolo 70 della legge n. 388/2000 4.2 Articolo 38 della legge n. 448/2001 4.3 Redditi 4.4 Criterio di competenza 5. Richiesta documenti ai sensi dell’articolo 2, comma 7, della legge n. 241/1990 1. Premessa normativa La complessità della materia, l’evoluzione giurisprudenziale e le richieste di chiarimenti da parte delle Strutture territoriali rendono necessarie alcune precisazioni in materia di requisiti per il riconoscimento del diritto all’assegno sociale. L’articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, riconosce il diritto all’assegno sociale ai cittadini italiani che abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età (67 anni dal 1° gennaio 2019), risiedano effettivamente e abitualmente in Italia e possiedano redditi di importo inferiore ai limiti previsti dalla stessa legge. Ai fini della percezione dell’assegno sociale possono richiedere la prestazione, oltre ai cittadini italiani, anche i cittadini di seguito elencati: a) cittadini dell’Unione europea e cittadini extracomunitari loro familiari (articolo 19, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30); b) cittadini della Repubblica di San Marino; c) cittadini stranieri o apolidi titolari dello status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria e rispettivi coniugi ricongiunti; d) cittadini extracomunitari titolari di permesso di soggiorno di lungo periodo; e) cittadini svizzeri e dello Spazio Economico Europeo. A partire dal 1° gennaio 2009 è richiesto l’ulteriore requisito del soggiorno legale e continuativo nel territorio nazionale per almeno dieci anni (art. 20, comma 10, del decreto- legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in base al quale: “A decorrere dal 1° gennaio 2009, l'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è corrisposto agli aventi diritto a condizione che abbiano soggiornato legalmente, in via continuativa, per almeno dieci anni nel territorio nazionale”). 2. Verifica del requisito del soggiorno continuativo di dieci anni nel territorio dello Stato ai fini della concessione dell’assegno sociale. Articolo 20, comma 10, del decreto-legge n. 112/2008 L’articolo 20, comma 10, del decreto-legge n. 112/2008, nell’introdurre l’ulteriore requisito del soggiorno legale e continuativo per almeno dieci anni nel territorio nazionale, non fornisce alcun criterio sulle modalità di verifica della continuità del soggiorno e non individua le ipotesi in cui la stessa debba considerarsi interrotta a seguito di permanenza all’estero del soggetto interessato. Su parere conforme del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, al fine di individuare i criteri utili alla verifica del requisito del soggiorno continuativo di dieci anni nel territorio dello Stato italiano, trova applicazione in via analogica, attesa la medesima ratio, l’articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”, relativo al rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. La norma richiamata stabilisce che “le assenze dello straniero dal territorio nazionale non interrompono la durata del periodo di cui al comma 1 [5 anni] e sono incluse nel computo del medesimo periodo quando sono inferiori a sei mesi consecutivi e non superano complessivamente dieci mesi nel quinquennio, salvo che detta interruzione sia dipesa dalla necessità di adempiere agli obblighi militari, da gravi e documentati motivi di salute ovvero da altri gravi e comprovati motivi”. 2.1 Modalità applicative Per quanto sopra evidenziato, può quindi applicarsi, per analogia di contenuto, la norma sopra indicata, suddividendo il decennio in due periodi quinquennali consecutivi e verificando le ipotesi interruttive della continuità del soggiorno del richiedente l’assegno sociale per ogni singolo quinquennio, nel seguente modo: 1) la continuità del soggiorno si intende interrotta nella ipotesi in cui l’assenza dal territorio italiano è pari o superiore a sei mesi continuativi, calcolati all’interno del singolo quinquennio. In tale ipotesi il computo del periodo di soggiorno in Italia si interrompe con l’ultimo giorno di presenza nel nostro Paese e il nuovo computo del periodo di soggiorno decorrerà dal primo giorno di presenza sul territorio nazionale, successivo a tale interruzione; 2) nel caso, invece, di assenze complessivamente superiori a dieci mesi nell’arco di cinque anni, l’interruzione della continuità del soggiorno coincide con il primo giorno successivo al decimo mese di assenza nel quinquennio. In tale ipotesi, pertanto, il computo dei dieci anni di soggiorno continuativo ripartirà nuovamente dalla prima data utile di presenza in Italia, successiva all’interruzione. Non interrompono la continuità del periodo, anche se superiori a sei mesi continuativi o a dieci mesi complessivi nell’arco di ciascun quinquennio, le assenze per necessità di adempiere agli obblighi militari, per gravi e documentati motivi di salute ovvero per altri motivi rilevanti, quali la gravidanza e la maternità, formazione professionale o distacco per motivi di lavoro all’estero. 2.2 Controlli La verifica del requisito di dieci anni di permanenza continuativa e legale in Italia interessa tutti i richiedenti la prestazione assistenziale in oggetto, qualunque sia la loro cittadinanza. A tale fine si ricorda che il suddetto requisito va accertato indipendentemente dall’arco temporale in cui lo stesso si è verificato. Fondamentale ai fini della verifica del requisito in commento, la cui dimostrazione è un onere a carico del richiedente la prestazione, è individuare la prima data di ingresso nel territorio nazionale da cui fare decorrere il decennio di soggiorno legale e continuativo. A tale fine il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha specificato che il requisito di cui all’articolo 20, comma 10, del decreto-legge n. 112/2008, previsto indistintamente per tutti i richiedenti l’assegno sociale, deve essere parimenti verificato, in capo ai potenziali beneficiari della prestazione, utilizzando lo stesso criterio indipendentemente dalla nazionalità del richiedente. Pertanto, la verifica del requisito del soggiorno legale e continuativo per almeno dieci anni, autocertificabile dall'interessato in base alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, così come modificate dall'articolo 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183, deve essere effettuata dalle Strutture territoriali attraverso l’acquisizione del certificato storico di residenza dal Comune. Nelle ipotesi in cui la visura storica anagrafica rilevasse la presenza di periodi di assenza all’interno dei dieci anni (nelle modalità descritte al precedente paragrafo 1), o discontinuità nelle date inserite dall’Ufficio Anagrafe, le Strutture territoriali dovranno richiedere all’interessato ogni ulteriore documentazione utile alla verifica del requisito (ad esempio, copia dei permessi/titoli di soggiorno, copia dei passaporti contenenti timbri di ingresso e uscita dal Paese, ecc.). Inoltre, nell’ipotesi di documentazione insufficiente, l’attività di verifica del periodo di permanenza continuativa in Italia potrà essere integrata mediante la consultazione: - degli archivi dell’Istituto (ad esempio, presenza di contributi relativi a un rapporto di lavoro che fanno presumere, oltre alla legalità del soggiorno, anche la continuità della permanenza, eventuali comunicazioni obbligatorie di instaurazione di rapporto di lavoro); - di altra documentazione oltre a quella allegata alla domanda (ad esempio, copia dei contratti di utenze in Italia, ecc.); - dei dati provenienti dall’Anagrafe comunale, anche tramite richieste di accertamento anagrafico presso i Comuni. Resta fermo, in ogni caso, che il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, una volta conseguito, costituisce elemento probatorio del soggiorno legale continuativo in Italia per 5 anni. Pertanto, qualora sussista continuità delle date di rilascio di due permessi di soggiorno di lungo periodo, il requisito del soggiorno legale e continuativo di 10 anni deve ritenersi soddisfatto, così come previsto anche dalla circolare n. 105 del 2 dicembre 2008. Si precisa, infine, che deve ritenersi provato il requisito del soggiorno continuativo nel caso in cui il cittadino straniero alleghi alla domanda di assegno sociale o inoltri alla Struttura INPS territorialmente competente l’attestazione rilasciata dalla Questura, da cui risulti che è regolarmente soggiornante sul territorio nazionale da almeno dieci anni. 3. Autocertificazione Le disposizioni in materia di documentazione amministrativa sono contenute nel D.P.R. n. 445/2000 e si rivolgono in particolare ai cittadini italiani e dell’Unione europea (cfr. l’art. 3, comma 1). Ai cittadini italiani e in generale a quelli appartenenti ai Paesi dell’Unione europea viene riconosciuta la possibilità di autocertificare stati, qualità personali e fatti elencati negli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000. Al fine della verifica della veridicità delle informazioni autocertificate da tali cittadini, è possibile utilizzare il sistema EESI-RINA PORTAL (formulari elettronici-SED) o, in alternativa, i consueti canali telematici per i Paesi esteri in convenzione o non EESSI ready (formulari cartacei; cfr. la circolare n. 97 del 28 giugno 2019). Tramite l’accesso al sistema EESI-RINA Portal, inoltre, si può verificare la presenza di lavoro estero e/o posizione assicurativa del soggetto richiedente l’assegno sociale. I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, regolarmente soggiornanti in Italia, possono ugualmente utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, ma limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani. Al di fuori di tale ultimo caso, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui ai citati articoli 46 e 47 nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia e il Paese di provenienza del dichiarante. In tutti gli altri casi, gli stati, le qualità personali e i fatti sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'Autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale, dopo avere ammonito l'interessato sulle conseguenze penali della produzione di atti o documenti non veritieri (cfr. i commi 2, 3 e 4 dell’articolo 3 del D.P.R. n. 445/2000). 3.1 Dichiarazioni dei redditi esteri da parte di cittadini extracomunitari Relativamente alle dichiarazioni dei redditi posseduti all’estero, che devono essererese per il riconoscimento del diritto all’assegno sociale, le Strutture territoriali, in coerenza con quanto disposto per altre prestazioni assistenziali relative all’invalidità civile e al Reddito di cittadinanza, dovranno procedere con le seguenti modalità: - per le domande presentate da cittadini aventi la cittadinanza in uno dei Paesi inclusi nell’elenco allegato al decreto 21 ottobre 2019 del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale (Allegato n. 1), il reddito da patrimonio immobiliare e/o gli altri redditi, non certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, devono essere documentati attraverso una certificazione rilasciata dalla competente autorità dello Stato estero; - per le domande presentate da cittadini aventi la cittadinanza di Paesi non inclusi nell’elenco di cui all’Allegato n. 1 alla presente circolare, i redditi relativi ai beni immobili sono autocertificabili, mentre gli altri redditi devono essere documentati attraverso la certificazione rilasciata dal Paese di provenienza qualora i cittadini non rientrino nelle ipotesi descritte al precedente paragrafo 3 e individuate dall’articolo 3, commi 2 e 3, del D.P.R n. 445/2000. 4. Maggiorazione ai sensi dell’articolo 70 della legge n. 388/2000 e dell’articolo 38 della legge n. 448/2001 A seguito dell’entrata in vigore delle disposizioni di cui all’articolo 70 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all’articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, l’Istituto ha fornito le relative indicazioni operative con le circolari n. 61 e n. 61 bis del 29 marzo 2001, n. 17 del 16 gennaio 2002 e n. 44 del 1° marzo 2002. Si riassumono di seguito i requisiti richiesti per il riconoscimento delle misure introdotte dall’articolo 70 della legge n. 388/2000 e 38 della legge n. 448/2001, rinviando alle citate circolari per le istruzioni di dettaglio. 4.1 Articolo 70 della legge n. 388/2000 Dal 1° gennaio 2001, per i titolari di pensione sociale, l’articolo 70, comma 4, della legge n. 388/2000 riconosce una maggiorazione a incremento della misura di cui all'articolo 2 della legge 29 dicembre 1988, n. 544. L’aumento spetta anche a coloro che sono esclusi dal diritto alla pensione sociale per mancanza dei requisiti reddituali, ma che sono titolari dell’aumento ai sensi dell’articolo 2 della legge n. 544/1988. La prestazione è riconosciuta d’ufficio se il beneficiario è già titolare dell’aumento di cui al citato articolo 2 e decorre dal mese successivo al perfezionamento dei requisiti. In mancanza del suddetto aumento la prestazione è riconosciuta a domanda dell’interessato e decorre dal mese successivo alla presentazione della domanda stessa. Dal 1° gennaio 2001, per i titolari di assegno sociale l’articolo 70, comma 1, della legge n. 388/2000 dispone che la maggiorazione spetta solo a coloro che hanno diritto all’assegno sociale medesimo e nelle seguenti modalità: - età inferiore a 75 anni: è riconosciuto un aumento dell’assegno sociale di euro 12,92 per 13 mensilità; - età pari o superiore a 75 anni: è riconosciuto un aumento dell’assegno sociale di euro 20,66 per 13 mensilità. La maggiorazione è riconosciuta d’ufficio e decorre dal mese successivo al perfezionamento dei requisiti previsti dalla normativa. La maggiorazione non è soggetta a perequazione. 4.2 Articolo 38 della legge n. 448/2001 A decorrere dal 1° gennaio 2002, la maggiorazione viene incrementata ogni anno, come stabilito dall’articolo 38, commi 1, 5 e 6, della legge n. 448/2001. L’incremento è riconosciuto a coloro che hanno 70 anni di età. L’età viene ridotta di un anno per ogni 5 anni di contribuzione (fino ad un massimo di 5 anni). A tale fine deve essere presa in considerazione tutta la contribuzione (figurativa, volontaria e da riscatto), a condizione che non abbia dato luogo a un trattamento pensionistico. Il riconoscimento dell’incremento di cui alla norma in commento è concesso d’ufficio e decorre dal mese successivo al perfezionamento dei requisiti indicati nella normativa in esame. L’incremento della maggiorazione di cui all’articolo 38 della legge n. 448/2001 è soggetto a perequazione. 4.3 Redditi Per la maggiorazione e l’incremento alla maggiorazione, come per la prestazione principale, devono essere considerati i redditi di qualsiasi natura, compresi quelli esenti da imposta e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o a imposta sostitutiva, sia personali sia dell’eventuale coniuge o unito civilmente. Sono esclusi i seguenti redditi: 1. il reddito della casa di abitazione; 2. il reddito delle pensioni di guerra; 3. l’indennizzo previsto dalla legge 25 febbraio 1992, n. 210, in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati; 4. l’indennità di accompagnamento; 5. l’importo aggiuntivo di 154,94 euro previsto dal comma 7 dell’articolo 70 della legge n. 388/2000; 6. i trattamenti di famiglia; 7. eventuali sussidi economici, erogati da Enti pubblici, che non abbiano carattere di continuità. 4.4 Criterio di competenza Si rinvia a quanto illustrato nel messaggio n. 4111 del 20 ottobre 2017 che, in applicazione della sentenza della Corte di Cassazione, Sezioni Unite, n. 12796/2005, estende il criterio di competenza anche alle maggiorazioni sociali di cui all’articolo 70 della legge n. 388/2000 e all’incremento delle maggiorazioni di cui all’articolo 38 della legge n. 448/2001. 5. Richiesta documenti ai sensi dell’articolo 2, comma 7, della legge n. 241/1990 L’articolo 2, commi 1 e 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, reca disposizioni per la conclusione del procedimento amministrativo, stabilendo che: “1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso. [...] 2. Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni”. In attuazione della legge n. 241/1990, con la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 111 del 21 dicembre 2020, l’Istituto ha adottato il “Regolamento per la definizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi”. Tale Regolamento fissa in 45 giorni il termine per la definizione della domanda di assegno sociale. Tenuto conto di quanto stabilito al comma 7 del citato articolo 2, qualora la documentazione allegata alla domanda di assegno sociale non sia completa “di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni”, il termine procedimentale può essere sospeso per un periodo non superiore a 30 giorni al fine di consentire l’integrazione documentale necessaria. La mancata integrazione della documentazione nei termini di cui al citato Regolamento comporta il rigetto della domanda di assegno sociale e un’eventuale domanda di riesame, fondata unicamente sulla presentazione tardiva della documentazione richiesta, non può essere accolta. Il cittadino dovrà presentare una nuova domanda di assegno sociale allegando la documentazione necessaria per la verifica del diritto. Il Direttore Generale Vincenzo Caridi Sono presenti i seguenti allegati: Allegato N.1 Cliccare sull'icona "ALLEGATI" per visualizzarli. ALLEGATO 1 Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, recante “Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)”; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”; VISTO il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, recante “Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni”; VISTO in particolare l’articolo 2, comma 1-bis, del citato decreto-legge n. 4 del 2019, che ai fini dell'accoglimento della richiesta del Reddito di cittadinanza e con specifico riferimento ai requisiti reddituali e patrimoniali, nonché per comprovare la composizione del nucleo familiare, in deroga all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, prevede che i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea devono produrre apposita certificazione rilasciata dalla competente autorità dello Stato estero, tradotta in lingua italiana e legalizzata dall'autorità consolare italiana, in conformità a quanto disposto dall'articolo 3 del Testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394; VISTO in particolare l’articolo 2, comma 1-ter, del citato decreto-legge n. 4 del 2019, che: - al primo periodo, prevede che le disposizioni di cui al comma 1-bis non si applicano: a) nei confronti dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea aventi lo status di rifugiato politico; b) qualora convenzioni internazionali dispongano diversamente; c) nei confronti di cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea nei quali è oggettivamente impossibile acquisire le certificazioni di cui al comma 1-bis; - al secondo periodo, stabilisce che a tal fine, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto-legge n. 4 del 2019, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, è definito l'elenco dei Paesi nei quali non è possibile acquisire la documentazione necessaria per la compilazione della DSU ai fini ISEE, di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013; CONSIDERATO che in riferimento alla documentazione necessaria a comprovare la composizione del nucleo familiare dei cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea, sulla base della definizione di nucleo adottata a fini ISEE, non appaiono esservi situazioni che non siano accertabili da parte delle competenti autorità italiane mediante la verifica della residenza anagrafica; CONSIDERATO che in riferimento alla documentazione relativa al possesso dei requisiti reddituali e patrimoniali, con riferimento ai cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea, la componente non accertabile da parte della Agenzia delle Entrate riguarda il patrimonio posseduto all’estero e i redditi da esso derivanti; VISTO il Rapporto “Doing Business” della Banca mondiale per il quale sono raccolti indicatori quantitativi sulla regolamentazione delle attività commerciali e sulla protezione dei diritti di proprietà che possono essere confrontati in 190 Paesi e nel tempo; VISTI in particolare gli indicatori relativi alla registrazione dei diritti di proprietà presenti nella sezione “registring property” della raccolta “Doing Business”, che includono la misurazione della qualità del sistema di amministrazione degli immobili attraverso, tra l’altro, la raccolta di informazioni sul grado di registrazione formale degli immobili privati in registri immobiliari e di loro mappatura; RITENUTO di poter identificare, in sede di prima applicazione, gli Stati o territori nei quali non è possibile acquisire la documentazione necessaria alla compilazione della DSU ai fini ISEE, con particolare riferimento al patrimonio immobiliare, sulla base della assenza o incompletezza dei sistemi di registrazione formale degli immobili privati in registri immobiliari e di loro mappatura secondo le informazioni regolarmente raccolte dalla Banca mondiale nell’ambito della raccolta “Doing Business”; CONSIDERATO che non esistono al momento analoghe raccolte di informazioni con riferimento alla disponibilità di dati sul patrimonio mobiliare; D E C R E T A Articolo 1 (Certificazione ulteriore ai fini dell’accoglimento della richiesta del Reddito e della Pensione di cittadinanza) 1. Ai fini dell’accoglimento della richiesta del Reddito di cittadinanza e della Pensione di cittadinanza, i cittadini degli Stati o territori di cui all’allegato elenco, parte integrante del presente decreto, sono tenuti a produrre l’apposita certificazione di cui all’articolo 2, comma 1- bis, del decreto-legge n. 4 del 2019, rilasciata dalla competente autorità dello Stato o territorio estero, tradotta in lingua italiana e legalizzata dalla autorità consolare italiana, limitatamente all’attestazione del valore del patrimonio immobiliare posseduto all’estero dichiarato a fini ISEE. 2. I cittadini degli Stati o territori non inclusi nell’allegato elenco non sono tenuti a produrre alcuna ulteriore certificazione, oltre a quella ordinariamente prevista per l’accesso al Reddito di cittadinanza e alla Pensione di cittadinanza, ai sensi dell’articolo 5 del decreto-legge n. 4 del 2019. 3. L’elenco è aggiornato sulla base delle informazioni che dovessero eventualmente rendersi disponibili, anche mediante la rete diplomatica, sulla possibilità di acquisire presso gli Stati o territori esteri la documentazione necessaria per la compilazione della dichiarazione sostitutiva unica a fini ISEE. Il presente decreto viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, previo visto e registrazione della Corte dei conti. Roma, lì 21 ottobre 2019 Il Ministro del lavoro e delle Il Ministro degli affari esteri e della politiche sociali cooperazione internazionale Nunzia Catalfo Luigi Di Maio Allegato Elenco degli Stati o territori i cui cittadini, ai fini dell’accoglimento della richiesta del Reddito di cittadinanza e della Pensione di cittadinanza, sono tenuti a produrre l’apposita certificazione di cui all’articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge n. 4 del 2019, limitatamente all’attestazione del valore del patrimonio immobiliare posseduto all’estero dichiarato a fini ISEE. Regno del Bhutan Repubblica di Corea Repubblica di Figi Giappone Regione amministrativa speciale di Hong Kong della Repubblica popolare cinese Islanda Repubblica del Kosovo Repubblica del Kirghizistan Stato del Kuwait Malaysia Nuova Zelanda Qatar Repubblica del Ruanda Repubblica di San Marino Santa Lucia Repubblica di Singapore Confederazione svizzera Taiwan Regno di Tonga

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