Circolare INPS
In vigore
Circolare INPS 132/2022
Assegno unico e universale per i figli a carico, disciplinato dal decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, e successive modificazioni. Progetto PNRR
Riferimento normativo
Assegno unico e universale per i figli a carico, disciplinato dal decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, e successive modificazioni. Progetto PNRR
Testo normativo
Direzione Centrale Inclusione Sociale e Invalidita' Civile
Direzione Centrale Organizzazione e Comunicazione Interna
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Roma, 15/12/2022 Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale
Circolare n. 132
E, per conoscenza,
Al Presidente
Al Vice Presidente
Ai Consiglieri di Amministrazione
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
OGGETTO: Assegno unico e universale per i figli a carico, disciplinato dal
decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, e successive
modificazioni. Progetto PNRR
SOMMARIO: A decorrere dal 1° marzo 2022, il decreto legislativo 29 dicembre 2021, n.
230, ha istituito l’Assegno unico e universale per i figli a carico. In
considerazione di quanto previsto all’articolo 12, comma 3, del medesimo
decreto che stabilisce che l’INPS “pone in essere tutte le iniziative di
semplificazione e di informazione all’utenza utilizzando le banche dati
presenti negli archivi dell’Istituto, anche al fine di introdurre gradualmente gli
strumenti necessari ad un’eventuale erogazione d’ufficio dell’assegno”, a
partire dal prossimo 1° marzo 2023 il beneficio verrà riconosciuto d’ufficio
senza necessità di presentare una nuova domanda, come specificato nella
presente circolare.
INDICE
1. Premessa
2. L’erogazione dell’Assegno unico e universale a decorrere dal 1° marzo 2023
2.1 Le variazioni della domanda
3. Modalità di presentazione della domanda di Assegno unico e universale in caso di soggetti
nuovi beneficiari
4. Modalità e termini di presentazione dell’ISEE
1. Premessa
Ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, e
successive modificazioni, la misura dell’Assegno unico e universale (AUU) costituisce un
beneficio economico attribuito, su base mensile, per il periodo compreso tra il mese di marzo
di ciascun anno e il mese di febbraio dell’anno successivo, ai nuclei familiari sulla base
dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159. In quanto misura “universalistica”, l’AUU
spetta anche in assenza di ISEE sulla base dei dati dichiarati dal richiedente nel modello di
domanda, ai sensi dell’articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445.
Sui requisiti per poter beneficiare della suddetta misura, nonché sulle modalità di
determinazione ed erogazione dell’Assegno, fatto salvo quanto specificato nella presente
circolare, si rinvia alle indicazioni fornite con la circolare n. 23 del 9 febbraio 2022 e con i
successivi messaggi pubblicati in materia[1].
Con la presente circolare, a decorrere dal 1° marzo 2023, per coloro che, nel corso del periodo
gennaio 2022 – febbraio 2023, abbiano presentato una domanda di Assegno unico e universale
per i figli a carico, e la stessa non sia stata respinta, revocata o decaduta od oggetto di
rinuncia da parte del richiedente, l’INPS continuerà a erogare d’ufficio la misura introdotta dal
decreto legislativo n. 230/2021, senza la necessità di presentare una nuova domanda.
Gli interventi di innovazione descritti nella presente circolare fanno parte di uno specifico
progetto del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).
2. L’erogazione dell’Assegno unico e universale a decorrere dal 1° marzo 2023
Ai sensi dell’articolo 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 230/2021, la domanda di
Assegno unico e universale è di norma presentata annualmente e l’erogazione del beneficio
decorre nel periodo compreso tra il mese di marzo dell’anno di presentazione della domanda e
quello di febbraio dell’anno successivo, a condizione che i requisiti richiesti rimangano
soddisfatti.
All’articolo 12, comma 3, del medesimo decreto è altresì previsto che l’INPS “pone in essere
tutte le iniziative di semplificazione e di informazione all’utenza utilizzando le banche dati
presenti negli archivi dell’Istituto, anche al fine di introdurre gradualmente gli strumenti
necessari ad un’eventuale erogazione d’ufficio dell’assegno”.
Da una lettura coordinata degli articoli 6 e 12 del menzionato decreto legislativo, acquisito il
parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, nell’ottica di promuovere tutte le
iniziative di semplificazione facilitando l’accesso alle prestazioni per i cittadini in possesso dei
requisiti previsti dalla legge, l’INPS erogherà la prestazione d’ufficio limitatamente ai soggetti
richiedenti per i quali nell’archivio dell’Istituto, alla data del 28 febbraio 2023, risulti presente
una domanda di Assegno unico e universale in corso a tale data in uno stato diverso da
“Decaduta”, “Revocata”, “Rinunciata” o “Respinta”.
Al riguardo, si precisa che l’erogazione proseguirà in continuità laddove la domanda si trovi
nello stato di “Accolta”, mentre l’erogazione per le domande in stato di “In istruttoria”, “In
evidenza alla sede”, “In evidenza al cittadino”, “Sospesa”, inizierà al termine degli specifici
controlli previsti per le domande che si trovano in tali stati, qualora le verifiche si completino
con esito positivo.
I dati della domanda (in qualunque stato di lavorazione essa si trovi) verranno
automaticamente prelevati dagli archivi dell’Istituto e utilizzati per il pagamento della
prestazione. L’istruttoria sarà effettuata anche dopo il 28 febbraio 2023 avvalendosi di tali dati
e delle banche dati a disposizione dell’INPS.
Nelle ipotesi in cui rispetto alle condizioni che erano state dichiarate nella domanda si
dovessero essere verificate delle variazioni (cfr., per approfondimenti, il successivo paragrafo
2.1 sulle variazioni della domanda), è onere dei richiedenti - potenziali beneficiari -
dell’Assegno unico e universale intervenire tempestivamente sull’istanza da essi inviata e già
presente negli archivi dell’Istituto e adeguarne i contenuti alla luce delle rilevanti circostanze
sopravvenute.
Tali eventuali variazioni saranno oggetto di verifica automatica da parte dell’INPS in fase di
istruttoria della domanda stessa; ciò avverrà, in particolare, accedendo alle informazioni
presenti nelle banche dati a disposizione dell’Istituto così come già avviene per l’istruttoria
delle nuove domande.
In assenza di variazioni segnalate dall’utente ovvero in assenza di variazioni non comunicate
dal beneficiario ma che potrebbero essere intercettate in automatico dalle procedure
dell’Istituto, l’Assegno unico e universale verrà erogato alle medesime condizioni in essere già
verificate nel corso delle precedenti istruttorie.
Al fine del riconoscimento d’ufficio della prestazione, l’Istituto farà riferimento ai dati presenti
nelle domande di Assegno unico e universale già acquisite e agli altri dati rilevati dall’ISEE o da
altri archivi a disposizione dell’INPS.
2.1 Le variazioni della domanda
Alcune circostanze possono fare scaturire la necessità di modificare la domanda di Assegno
unico e universale inizialmente presentata e, in specifici casi, necessitano anche della
presentazione di una dichiarazione sostitutiva unica (DSU) aggiornata.
Tra le situazioni che possono dare luogo a modifiche si riportano a titolo esemplificativo:
- la nascita di figli;
- la variazione o inserimento della condizione di disabilità del figlio;
- le variazioni della dichiarazione relativa alla frequenza scolastica/corso di formazione per il
figlio maggiorenne (18-21 anni);
- le modifiche attinenti all’eventuale separazione/coniugio dei genitori;
- i criteri di ripartizione dell’Assegno tra i due genitori sulla base di apposito provvedimento
del giudice o dell’accordo tra i genitori;
- variazione delle condizioni che occorrono per la spettanza delle maggiorazioni previste dagli
articoli 4 e 5 del decreto legislativo n. 230/2021;
- variazioni delle modalità di pagamento prescelte dal richiedente e/o dall’eventuale altro
genitore.
Il beneficiario potenziale sarà, dunque, chiamato a intervenire sulla domanda precompilata
dall’Istituto solo ed esclusivamente nel caso in cui si rendesse necessario segnalare eventuali
variazioni e dal momento in cui queste si manifestino.
3. Modalità di presentazione della domanda di Assegno unico e universale in caso
di soggetti nuovi beneficiari
In caso di soggetti che non hanno mai beneficiato dell’Assegno unico e universale ovvero che
hanno presentato domanda sino al 28 febbraio 2023, ma per i quali la domanda stessa si trova
in uno dei seguenti stati “Respinta”, “Decaduta”, “Rinunciata” o “Revocata”, al fine del
riconoscimento del beneficio per l’annualità che decorre dal 1° marzo 2023, sarà necessario
procedere alla presentazione di una nuova domanda di Assegno unico e universale.
Al riguardo, si ricorda che la domanda è inoltrata all’INPS attraverso i seguenti canali:
portale web dell’Istituto, utilizzando gli appositi servizi raggiungibili direttamente dalla
home page del sito www.inps.it., se si è in possesso di SPID di Livello 2 o superiore, di
una Carta di identità elettronica 3.0 (CIE) o di una Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
Contact Center Integrato, contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o
il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai
diversi gestori);
Istituti di Patronato, utilizzando i servizi offerti dagli stessi.
Per quanto attiene la decorrenza della prestazione, si ricorda che, per le domande presentate
entro il 30 giugno dell’anno di riferimento, l’Assegno è riconosciuto a decorrere dal mese di
marzo del medesimo anno. Qualora la presentazione della domanda avvenga dal 1° luglio
dell’anno di riferimento, la prestazione decorre dal mese successivo a quello della domanda
stessa.
4. Modalità e termini di presentazione dell’ISEE
In tutte le ipotesi sopra descritte, ovvero:
- nel caso di domanda di Assegno unico e universale già presentata all’INPS;
oppure,
- nel caso di presentazione di nuova domanda, anche per coloro che hanno una domanda in
stato “Respinta”, “Decaduta”, “Revocata” o “Rinunciata” al 28 febbraio 2023 e che si trovano
nel 2023 in possesso dei requisiti normativamente previsti, sussiste sempre l’onere di
procedere alla presentazione della nuova DSU per l’anno 2023, per ottenere a partire dal mese
di marzo gli importi più elevati dell’Assegno unico e universale sulla base dell’attestazione ISEE
2023 e di quanto previsto dagli articoli 4 e 5 del decreto legislativo n. 230/2021, in tema di
importi maggiorati.
L’ISEE in corso di validità al 31 dicembre 2022 continua a essere utilizzato per la
determinazione degli importi dell’Assegno unico e universale relativi alle mensilità di gennaio e
febbraio 2023; ciò in attuazione di quanto stabilito all’articolo 6, comma 7, del citato decreto
legislativo n. 230/2021.
Al riguardo, si precisa che in assenza di una nuova DSU presentata per il 2023 e correttamente
attestata, l’importo dell’Assegno unico e universale sarà calcolato a partire dal mese di marzo
2023 con riferimento agli importi minimi previsti dalla normativa.
Qualora la nuova DSU sia presentata entro il 30 giugno 2023, gli importi eventualmente già
erogati per l’annualità 2023 saranno adeguati a partire dal mese di marzo 2023 con la
corresponsione degli importi dovuti arretrati.
Si ricorda, infine, che l’ISEE può essere presentato in modalità ordinaria o precompilata e che,
da ultimo, come indicato nel messaggio n. 3041 del 2 agosto 2022, in caso di opzione per
l’ISEE precompilato sono disponibili modalità semplificate di accesso al Sistema ISEE, mediante
la propria identità digitale, da parte di tutti i componenti maggiorenni che autorizzano il
dichiarante alla precompilazione dell’ISEE, superando la necessità di produrre gli elementi di
riscontro.
Infatti, in alternativa ai predetti elementi di riscontro di cui all’articolo 2, comma 2, lettera b),
del decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali del 9 agosto 2019, l’accesso del
dichiarante è consentito anche nel caso in cui ciascun componente maggiorenne acceda al
Sistema informativo dell’ISEE precompilato mediante SPID, CIE, CNS, al fine di autorizzare la
precompilazione dei dati, ai sensi dell’articolo 2, comma 2-bis, del medesimo decreto,
introdotto dal decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali del 12 maggio 2022,
recante “Introduzione di meccanismi di semplificazione in materia di ISEE precompilato”.
Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi
[1]Si riepilogano di seguito i messaggi e le circolari pubblicati dall’INPS in materia di Assegno
unico e universale per i figli a carico.
Messaggio n. 4748 del 31 dicembre 2021 (modalità di inserimento della domanda e principali
casistiche).
Messaggio n. 1714 del 20 aprile 2022 (modalità di gestione della casistica dei genitori separati
e presenza di maggiorenni nel nucleo familiare).
Messaggio n. 1962 del 9 maggio 2022 (funzioni procedurali per la modifica delle domande).
Circolare n. 53del 28 aprile 2022 (integrazione dell’Assegno unico per i nuclei percettori di
Reddito di cittadinanza).
Messaggio n. 2261 del 30 maggio 2022 (gestione dei modelli AU-COM in caso di integrazione
AU per i percettori di Reddito di cittadinanza).
Messaggio n. 2537 del 22 giugno 2022 (precisazioni sui modelli AU-COM).
Messaggio n. 2951 del 25 luglio 2022 (permessi di soggiorno ammissibili per AUU).
Messaggio n. 3518 del 27 settembre 2022 (modifiche introdotte dal decreto-legge 21 giugno
2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, con specifico
riferimento ai figli disabili e nuclei maggiorenni orfanili).
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