Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale. Finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale. Istruzioni amministrative e contabili. Variazioni al piano dei conti
Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale. Finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale. Istruzioni amministrative e contabili. Variazioni al piano dei conti
Testo normativo
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Bilanci, Contabilita' e Servizi Fiscali
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Roma, 28/12/2022 Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale
Circolare n. 138
E, per conoscenza,
Al Presidente
Al Vice Presidente
Ai Consiglieri di Amministrazione
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Allegati n.2
OGGETTO: Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema
aeroportuale. Finanziamento di programmi formativi di riconversione
o riqualificazione professionale. Istruzioni amministrative e contabili.
Variazioni al piano dei conti
SOMMARIO: Con la presente circolare si forniscono le istruzioni per la gestione
amministrativa delle domande di finanziamento dei programmi formativi di
riconversione o riqualificazione professionale a carico del Fondo di solidarietà
del trasporto aereo. Si forniscono, altresì, le istruzioni Uniemens per il
conguaglio dei finanziamenti da parte delle aziende e per la gestione del
regime transitorio.
INDICE
1. Premessa
2. Finalità dei programmi formativi
3. Criteri di accesso
4. Misura della prestazione
5. Presentazione della domanda
6. Istruttoria della domanda
6.1 Fase di approvazione del progetto formativo
6.2 Fase di erogabilità
7. Istruzioni operative per il conguaglio del finanziamento. Modalità di compilazione del flusso
Uniemens
8. Regime transitorio
8.1 Presentazione della domanda
8.2 Istruttoria e pagamento nel regime transitorio
9. Regime fiscale
10. Istruzioni contabili
1. Premessa
L’articolo 5, comma 1, lettera d), del decreto interministeriale 7 aprile 2016, n. 95269, prevede
che il Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale eroghi
“un contributo al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione
professionale anche in concorso con gli appositi Fondi nazionali o dell’Unione europea, al fine di
evitare l’espulsione dal mondo del lavoro dei lavoratori del settore, nonché di favorire la
rioccupabilità dei lavoratori del settore in CIGS, mobilità, o fruitori dell’indennità ASpI/NASpI
attraverso progetti mirati a realizzare il miglior incontro tra domanda e offerta di lavoro”.
L’articolo 1, comma 132, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, ha ulteriormente integrato la
disciplina del Fondo, prevedendo altresì che siano a carico del Fondo anche i programmi
formativi per il mantenimento e l'aggiornamento delle qualifiche professionali e delle licenze
necessarie per lo svolgimento della prestazione lavorativa. Tali programmi formativi possono
essere cofinanziati dalle Regioni nell'ambito delle rispettive misure di politica attiva del lavoro.
Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 35, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre
2015, n. 148, ciascun intervento viene concesso previa costituzione di specifiche riserve
finanziarie ed entro i limiti delle risorse già acquisite dal Fondo.
L’intervento viene concesso nel rispetto dei criteri di priorità fissati dall’articolo 7, commi 1 e 2,
del decreto interministeriale n. 95269/2016, per i casi in cui le risorse del Fondo non siano
sufficienti a soddisfare tutte le richieste delle aziende.
Con la presente circolare si forniscono le istruzioni per l’accesso ai predetti finanziamenti e per
la gestione amministrativa delle relative domande, nonché le istruzioni per la compilazione del
flusso Uniemens, ai fini del conguaglio della prestazione da parte delle aziende, e per la
gestione del periodo transitorio.
2. Finalità dei programmi formativi
La deliberazione n. 405 del 7 ottobre 2022 (Allegato n. 1), adottata dal Comitato
amministratore del citato Fondo, ha definito, in conformità al quadro normativo vigente, la
regolamentazione applicativa per l’accesso alla prestazione in commento, individuando altresì
le differenti tipologie di interventi formativi finanziabili.
Il finanziamento può essere richiesto per gli interventi formativi che abbiano le seguenti
finalità:
a) interventi formativi di lavoratori, anche se collocati in CIGS, finalizzati alla riconversione o
riqualificazione professionale anche conseguenti a processi di ristrutturazione o
riorganizzazione aziendale, nonché per il mantenimento di licenze, abilitazioni e brevetti, svolti
direttamente dal datore di lavoro richiedente;
b) interventi formativi di lavoratori in CIGS/NASpI, per il mantenimento e l’aggiornamento di
brevetti, licenze o attestati, finalizzati all’assunzione presso altra azienda richiedente, a
condizione che gli stessi siano accompagnati da un impegno di assunzione dei lavoratori
formati da parte dell’azienda richiedente. Questi interventi formativi, per lo scopo che si
prefiggono, hanno priorità di finanziamento rispetto ad altre tipologie di intervento formativo
richiesto;
c) interventi formativi di lavoratori collocati in NASpI, per il mantenimento di brevetti, licenze
o attestati.
3. Criteri di accesso
L’accesso agli interventi formativi sopra menzionati potrà avvenire entro limiti finanziari
variabili a seconda della tipologia di intervento richiesto.
Ai sensi di quanto disposto dalla deliberazione n. 405/2022 del Comitato amministratore del
citato Fondo, in conformità alle previsioni di cui all’articolo 5, comma 5, del decreto
interministeriale n. 95269/2016, ciascuna azienda in regola con il versamento del contributo
ordinario dello 0,50%, di cui all’articolo 6, comma 1, del medesimo decreto, nonché con il
versamento dell’incremento dell’addizionale comunale sui diritti d’imbarco, potrà accedere
all’intervento formativo di cui alla lettera a) del precedente paragrafo 2, entro il limite del 40%
della contribuzione complessivamente versata dalla singola azienda fino al termine del
trimestre precedente la data della domanda, al netto dei finanziamenti per programmi
formativi della medesima tipologia e di quelli rimborsati direttamente ai lavoratori in CIGS
(c.d. regime transitorio), già autorizzati alla medesima.
L’accesso agli interventi formativi di cui alle lettere b) e c) del precedente paragrafo 2 potrà
avvenire, invece, entro il limite del 10% della contribuzione complessivamente versata fino al
termine del trimestre precedente la data della domanda da tutte le aziende in regola con il
versamento del contributo ordinario di cui all’articolo 6, comma 1, del decreto interministeriale
n. 95269/2016, nonché con il versamento dell’incremento dell’addizionale comunale sui diritti
d’imbarco, al netto dei finanziamenti per programmi formativi della medesima tipologia e di
quelli rimborsati direttamente ai lavoratori in mobilità, ASpI/NASpI (c.d. regime transitorio),
già autorizzati alle medesime aziende.
4. Misura della prestazione
La misura dell’intervento formativo relativo a ciascun lavoratore è stabilita in base alla
retribuzione oraria lorda di riferimento di cui all’articolo 5, commi 2 e 3, del decreto
interministeriale n. 95269/2016, moltiplicata per le ore di formazione consuntivate, ridotta
dell’eventuale concorso degli appositi fondi nazionali, territoriali, regionali o comunitari.
In riferimento alle modalità di calcolo della retribuzione lorda di riferimento, si rinvia a quanto
già illustrato nella circolare n. 61 del 24 maggio 2022 e al relativo allegato.
Si precisa altresì che per i progetti formativi riguardanti i lavoratori in NASpI, il dies a quo per
il calcolo della retribuzione oraria lorda non farà riferimento alla data di presentazione della
domanda, ma a quella del licenziamento.
L’importo finanziabile per gli interventi formativi viene determinato entro i limiti finanziari
sopra descritti, nonché tenuto conto delle risorse disponibili nel Fondo.
5. Presentazione della domanda
In base alla tipologia di intervento da richiedere, la domanda di accesso deve essere
presentata:
1) per i progetti di cui alla lettera a) del precedente paragrafo 2, dal datore di lavoro che ha
sostenuto i programmi formativi per i propri dipendenti;
2) per i progetti di cui alla lettera b) del precedente paragrafo 2, dal datore di lavoro che si è
impegnato ad assumere i lavoratori coinvolti nel progetto formativo;
3) per i progetti di cui alla lettera c) del precedente paragrafo 2, dal datore di lavoro che ha
cessato il rapporto di lavoro.
La domanda deve essere presentata esclusivamente in via telematica e deve contenere, oltre
ai dati anagrafici dell’azienda e del titolare ovvero del legale rappresentante:
- la durata del progetto formativo e il numero di lavoratori coinvolti;
- la dichiarazione di responsabilità del titolare/legale rappresentante dell’azienda in ordine
al versamento dell’incremento dell’addizionale comunale sui diritti d’imbarco di cui all’articolo
6-quater, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni,
dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e all’articolo 4, comma 75, della legge 28 giugno 2012, n.
92, nonché all’eventuale utilizzo di finanziamenti per programmi formativi erogati dagli appositi
fondi nazionali, territoriali, regionali o comunitari.
Alla domanda deve essere altresì allegato il verbale dell’accordo sindacale, il piano formativo e
ogni altra documentazione tecnica necessaria per le valutazioni del Comitato amministratore
del Fondo in oggetto; nel caso di interventi formativi finalizzati all’assunzione, dovrà essere
corredata anche dal programma delle assunzioni previste.
La domanda concernente i programmi formativi finalizzati esclusivamente al mantenimento di
brevetti, licenze o attestati deve altresì contenere la dichiarazione con cui l’azienda si rende
disponibile a fornire, su richiesta dell’INPS, tutta la documentazione attestante l’avvenuta
formazione di ciascun lavoratore per il quale è richiesto l’intervento (copia della
licenza/brevetto o attestato aggiornati dall'autorità competente e dei verbali d'istruzione e/o
esame rilasciati dall'ente/azienda che ha erogato la formazione con indicazione del numero di
ore dell'intervento).
Con successivo messaggio sarà data notizia del rilascio del nuovo modello di domanda.
6. Istruttoria della domanda
L’intero procedimento istruttorio, svolto dalla Filiale metropolitana di Roma Eur, si articola in
due fasi, la prima finalizzata all’approvazione del progetto formativo oggetto della richiesta di
finanziamento, la seconda diretta all’erogazione del finanziamento.
6.1 Fase di approvazione del progetto formativo
All’atto della ricezione della domanda, la Filiale metropolitana di Roma Eur provvederà a
verificare:
la completezza della domanda;
la correttezza e completezza dei documenti allegati dall’azienda istante, in particolare,
dell’accordo sindacale, del progetto di formazione e, nel caso di interventi formativi
finalizzati all’assunzione, anche del piano di assunzione;
che l’azienda rientri nel campo di applicazione del Fondo;
la regolarità di tutti i versamenti dovuti all’Istituto, anche con riferimento alla regolarità
contributiva (DURC);
la congruità della durata dell’intervento richiesto rispetto a quella indicata nel progetto di
formazione e nell’accordo sindacale;
la congruità del numero di lavoratori indicato in domanda rispetto a quello indicato nel
progetto di formazione e nell’accordo sindacale.
All’esito degli adempimenti istruttori svolti, la Filiale metropolitana di Roma Eur predisporrà la
proposta di deliberazione, che sarà inoltrata, per il tramite della Direzione generale, al
Comitato amministratore del Fondo, per la sua adozione.
La deliberazione di approvazione del progetto formativo non determina per il Fondo alcun
impegno finanziario di spesa, in quanto con la sua assunzione il Comitato amministratore si
limita esclusivamente a esprimere il proprio parere sui contenuti del progetto formativo e
dell’accordo sindacale.
Ai sensi dell’articolo 7, comma 8, del decreto interministeriale n. 95269/2016, la deliberazione
non può riguardare interventi di durata superiore ai dodici mesi.
La Filiale metropolitana di Roma Eur, tramite PEC comunicherà all’azienda interessata l’esito
della deliberazione di approvazione del progetto formativo adottata.
6.2 Fase di erogabilità
Una volta adottata la deliberazione di approvazione del progetto formativo, l’iter istruttorio si
completa con la predisposizione, a cura della Filiale metropolitana di Roma Eur, della
deliberazione di erogabilità del finanziamento richiesto, la cui adozione, da parte del Comitato
amministratore del Fondo in oggetto, è subordinata a una serie di adempimenti, sia aziendali
sia a cura della Struttura competente dell’INPS.
L’azienda, rientrando all’interno della domanda precedentemente inoltrata per il tramite dei
servizi online del portale INPS, dovrà provvedere alla rendicontazione della formazione
erogata, inserendo l’elenco dei lavoratori beneficiari dei programmi formativi, con la specifica
indicazione, per ciascuno di essi, dei dati anagrafici, della retribuzione oraria lorda di
riferimento, delle ore di formazione e della retribuzione da finanziare.
La rendicontazione aziendale del progetto formativo dovrà riguardare l’intero periodo formativo
svolto e autorizzato dal Comitato amministratore con la deliberazione di ammissibilità.
Una volta pervenuta la rendicontazione aziendale, la Filiale metropolitana di Roma Eur
provvederà a verificare:
la congruità del numero dei lavoratori rispetto a quello autorizzato con la deliberazione di
approvazione del progetto formativo;
la congruità del periodo oggetto di rendicontazione rispetto a quello autorizzato;
la proporzionalità tra l’importo richiesto e il limite finanziario previsto per l’accesso alla
tipologia di programma formativo richiesto;
la compatibilità dei lavoratori.
L’ammontare del finanziamento viene stimato dall’Istituto sulla base dei dati forniti
dall’azienda all’atto della rendicontazione.
Terminati gli adempimenti istruttori e sulla base degli stessi, la Filiale metropolitana di Roma
Eur predisporrà la proposta di deliberazione e la relativa scheda per l’invio alla Direzione
generale, che curerà, una volta verificata la capienza del Fondo in relazione all’importo
finanziabile, il successivo inoltro al Comitato amministratore del Fondo in oggetto, per
l’adozione della relativa deliberazione di erogabilità.
L’esito della deliberazione di erogabilità sarà comunicato all’azienda interessata dalla Filiale
metropolitana di Roma Eur tramite PEC, e alla Struttura territoriale di competenza che
provvederà all’attribuzione per un periodo di validità di tre mesi del codice di autorizzazione
“6M”, avente il significato di “Azienda ammessa al finanziamento di programmi formativi di
riconversione o riqualificazione professionale”.
7. Istruzioni operative per il conguaglio del finanziamento. Modalità di compilazione
del flusso Uniemens
Le aziende ammesse ai programmi formativi potranno accedere al relativo finanziamento con il
sistema del conguaglio dei contributi dovuti dalle medesime per i propri dipendenti, secondo le
seguenti modalità.
All’interno del flusso Uniemens, nella sezione <DenunciaAziendale>, nell’elemento
<RecuperoPrestFondiSol> <CausaleRecPrest>, dovrà essere indicata la causale “L112”, già
utilizzata per il recupero degli interventi formativi concessi dal previgente Fondo speciale,
avente il significato di “Interventi formativi Fondo speciale trasporto aereo” e nell’elemento
<ImportoRecPrest> le somme da recuperare.
8. Regime transitorio
Ai sensi del punto 7 della citata deliberazione n. 405 del 7 ottobre 2022, in via transitoria, il
contributo al finanziamento per il mantenimento di licenze, abilitazioni e brevetti, sostenuti
direttamente dai lavoratori in CIGS, mobilità o ASpI/NASpI entro il termine fissato dall’INPS,
viene erogato con rimborso diretto al lavoratore interessato, previa domanda aziendale, per un
numero di ore di formazione pro capite pari a quattro.
8.1 Presentazione della domanda
Durante il regime transitorio, la domanda - il cui contenuto e modalità di presentazione sono
analoghi a quelli descritti al precedente paragrafo 5 - potrà dunque riguardare un’ulteriore
tipologia di intervento, rivolta esclusivamente ai lavoratori in CIGS, mobilità o ASpI/NASpI che
abbiano sostenuto, a proprie spese, attività formative per il mantenimento di licenze,
abilitazioni e brevetti, entro e non oltre la data di pubblicazione della presente
circolare.
Qualora i programmi formativi riguardino lavoratori in CIGS, la domanda deve essere
presentata dal datore di lavoro presso cui erano in forza i lavoratori in CIGS, mentre per i
progetti formativi sostenuti dai lavoratori in mobilità o ASpI/NASpI deve essere presentata dal
datore di lavoro che ha cessato il rapporto di lavoro.
La domanda deve essere corredata esclusivamente dall’elenco dei lavoratori beneficiari degli
interventi formativi, con la specifica indicazione, per ciascuno di essi, dei dati anagrafici, della
retribuzione oraria lorda di riferimento e delle coordinate bancarie (IBAN).
All’atto della domanda l’azienda dichiara di essere in possesso di tutta la documentazione
attestante l’avvenuta formazione di ciascun lavoratore per il quale richiede l’intervento (copia
della licenza/brevetto o attestato aggiornati dall'autorità competente e dei verbali d'istruzione
e/o esame rilasciati dall'ente/azienda che ha erogato la formazione con indicazione del numero
di ore dell'intervento), rendendosi disponibile a fornirla qualora venisse richiesta dall’INPS.
Il servizio per l’invio della domanda è disponibile nel portale INPS www.inps.it. Per accedervi è
possibile utilizzare la funzione “Cerca” nella home page inserendo “Accesso ai servizi per
aziende e consulenti” oppure selezionare “Portale aziende, consulenti e associazioni di
categoria” nell’elenco alfabetico dei servizi, accessibile dal menu della pagina principale al
seguente percorso: “Prestazioni e servizi” > “Servizi”.
Dopo avere effettuato l’autenticazione, occorre selezionare nel menu interno il servizio “CIG e
Fondi di solidarietà” e poi scegliere “Fondi di solidarietà”.
Il manuale rivolto ad aziende e consulenti per l’invio telematico delle domande è disponibile
all’interno dell’applicazione stessa, nella sezione “Area Download”.
A tutte le istanze presentate dai datori di lavoro o loro intermediari è associato un codice
identificativo (ticket di 16 caratteri alfanumerici). Tale ticket deve essere acquisito
obbligatoriamente al momento della compilazione della domanda online e verrà assegnato
automaticamente dalla procedura; sarà inoltre possibile reperirlo nella sezione “Cerca esiti” di
tale procedura inserendo la matricola aziendale.
8.2 Istruttoria e pagamento nel regime transitorio
L’istruttoria delle domande riferite al regime transitorio prevede un’unica fase finalizzata alla
predisposizione, a cura della Filiale metropolitana di Roma Eur, della deliberazione di
erogabilità del finanziamento.
L’azienda istante potrà accedere agli interventi formativi riguardanti lavoratori in mobilità,
ASpI/NASpI nei limiti del 10% della contribuzione complessivamente versata fino al termine
del trimestre precedente la data della domanda da tutte le aziende in regola con il versamento
del contributo ordinario di cui all’articolo 6, comma 1, del decreto interministeriale n.
95269/2016, nonché con il versamento dell’incremento dell’addizionale comunale sui diritti
d’imbarco, al netto dei finanziamenti per programmi formativi della medesima tipologia e di
quelli di cui alle lettere b) e c) del precedente paragrafo 2, già autorizzati alle medesime
aziende.
L’accesso agli interventi formativi riguardanti lavoratori in CIGS potrà invece avvenire nei limiti
del 40% della contribuzione complessivamente versata fino al termine del trimestre
precedente la data della domanda dalla singola azienda istante in regola con il versamento del
contributo ordinario di cui all’articolo 6, comma 1, del D.I n. 95269/2016, nonché con il
versamento dell’incremento dell’addizionale comunale sui diritti d’imbarco, al netto dei
finanziamenti per programmi formativi della medesima tipologia e di quelli di cui alla lettera a)
del precedente paragrafo 2, già autorizzati alla medesima.
La Filiale metropolitana di Roma Eur, una volta pervenuta la domanda, provvederà a
verificare:
la completezza della domanda;
che il periodo richiesto sia anteriore alla data di pubblicazione della presente circolare;
che l’azienda rientri nel campo di applicazione del Fondo in oggetto;
che l’azienda risulti in regola con tutti i versamenti dovuti all’Istituto, anche con
riferimento alla regolarità contributiva (DURC);
la proporzionalità tra l’importo richiesto e il limite finanziario previsto per l’accesso a tale
tipologia di intervento;
la compatibilità dei lavoratori.
L’ammontare del finanziamento viene stimato dall’Istituto sulla base dei dati forniti
dall’azienda all’atto della domanda. A tale fine, si precisa che la stima della retribuzione da
finanziare per ciascun lavoratore terrà conto di un numero di ore pari a quattro, così come
espressamente previsto dalla stessa deliberazione n. 405 del 7 ottobre 2022.
Terminati gli adempimenti istruttori e sulla base degli stessi, la Filiale metropolitana di Roma
Eur predisporrà la proposta di deliberazione e la relativa scheda per l’invio alla Direzione
generale, che curerà, una volta verificata la capienza del Fondo in relazione all’importo
finanziabile, il successivo inoltro al Comitato amministratore del Fondo per l’adozione della
relativa deliberazione di erogabilità.
L’esito della deliberazione di erogabilità sarà comunicato tramite PEC all’azienda interessata
dalla Filiale metropolitana di Roma Eur.
L’intervento, una volta autorizzato, verrà erogato al singolo lavoratore direttamente dall’INPS.
9. Regime fiscale
Le prestazioni integrative in oggetto per interventi formativi relativi al mantenimento di
brevetti, licenze o attestati sostenuti direttamente dai lavoratori in CIGS, mobilità o
ASpI/NASpI, per effetto dell’articolo 6 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), sono da
ritenersi reddito sostitutivo e, quindi, assimilato al reddito di lavoro dipendente previsto
dall’articolo 50, comma 1, lettera c), del TUIR. Pertanto, le stesse sono assoggettate alle
aliquote previste all’articolo 11 del TUIR, con il riconoscimento delle detrazioni di cui agli
articoli 12 e 13 del TUIR, qualora non siano già fruite su altra prestazione erogata dall’Istituto.
10. Istruzioni contabili
Gli oneri relativi agli interventi formativi in argomento saranno rilevati nell’ambito del Fondo di
solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale - Decreto
interministeriale n. 95269 del 7 aprile 2016 – GVR.
Per rilevare contabilmente le prestazioni che saranno valorizzate nei flussi Uniemens con il
codice elemento già esistente “L112”, avente il significato di “Interventi formativi Fondo
speciale trasporto aereo”, si utilizzerà il conto in uso GVR30110, che sarà opportunamente
ridenominato.
Per le prestazioni che saranno erogate, in via transitoria, direttamente ai beneficiari per il
tramite della procedura “pagamenti accentrati”, si utilizzerà il conto GVR30115, già in uso, da
ridenominare.
Il debito nei confronti dei beneficiari verrà rilevato al consueto conto GVR10130.
Eventuali riaccrediti di somme per pagamenti non andati a buon fine andranno rilevati in
contropartita del conto in uso GPA10031, assistito da partitario contabile, con l’indicazione del
codice bilancio in uso “3079”, che sarà adeguato nella denominazione.
Per la rilevazione contabile di eventuali recuperi di prestazioni indebitamente erogate ovvero
reintroitate, si utilizzerà il conto già esistente GVR24130.
Al citato conto viene abbinato, nell’ambito della procedura “Recupero indebiti per prestazioni”,
il codice bilancio già esistente “1098”, opportunamente ridenominato.
Gli importi relativi alle partite di cui trattasi che, a fine esercizio, risultino ancora da definire,
saranno imputati al conto esistente GVR00130, mediante la ripartizione del saldo del conto
GPA00032, eseguita dalla procedura “Recupero indebiti per prestazioni”.
Il codice bilancio “1098”, sopra menzionato, evidenzierà anche eventuali crediti divenuti
inesigibili, nell’ambito del partitario del conto GPA00069.
Si riporta, nell’Allegato n. 2, la variazione intervenuta al piano dei conti.
Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi
Sono presenti i seguenti allegati:
Allegato N.1
Allegato N.2
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ALLEGATO 1
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DELIBERAZIONE N. 405
OGGETTO: Programmi formativi di Riconversione o Riqualificazione professionale
finanziati dal Fondo di Solidarietà per il settore del Trasporto Aereo e del sistema
aeroportuale – Proposte di integrazione della disciplina di cui all’art. 5, c.1, lett. d) del
D. INTERM. N. 95269/2016
Il Comitato Amministratore del Fondo di Solidarietà per il settore del Trasporto
Aereo e del Sistema Aeroportuale
Seduta del 7 ottobre 2022
VISTO, l’articolo 2, comma 1, lett. d) del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche
Sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze n. 95269 del 7 aprile 2016,
che prevede tra le finalità del Fondo quella di “contribuire al finanziamento di programmi
formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi
fondi nazionali o dell’Unione europea”.
VISTO, l’articolo 5, comma 1, lett. d) del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche
Sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze n. 95269 del 7 aprile 2016,
che include tra le prestazioni del Fondo un “contributo al finanziamento di programmi
formativi di riconversione o riqualificazione professionale anche in concorso con gli appositi
fondi nazionali o dell’Unione europea, al fine di evitare l’espulsione dal mondo del lavoro
dei lavoratori del settore, nonché di favorire la rioccupabilità dei lavoratori in CIGS, mobilità
o fruitori di ASpI/NASpI attraverso progetti mirati a realizzare il miglior incontro tra
domanda e offerta di lavoro”.
VISTO, l’articolo 5, comma 5, del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze n. 95269 del 7 aprile 2016, che
per il finanziamento della formazione stabilisce che “il 50% dei contributi ordinari versati
è accreditato per l’80% su un conto individuale, definito conto azienda, intestato a ciascuna
impresa per i propri interventi formativi, e per il restante 20% ad un conto comune, definito
conto sistema”.
VISTO, l’articolo 5, comma 6, del Decreto Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di
concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze n. 95269 del 7 aprile 2016, che
prevede “La misura dell’intervento relativo ai singoli lavoratori ammessi ai programmi
formativi è pari alla retribuzione contrattuale oraria/giornaliera lorda percepita dai
lavoratori interessati per il numero di ore/giornate destinate alla formazione, ridotta
dell’eventuale concorso degli appositi fondi nazionali, territoriali, regionali o comunitari. La
retribuzione di riferimento sia per i lavoratori in attività che per quelli in CIGS, mobilità e
fruitori di indennità ASpI/NASpI viene calcolata in base ai criteri indicati ai commi 2 e 3”.
1
VISTO, l’articolo 1, comma 132, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 che ha confermato
la necessità di attivare iniziative di politica attiva del lavoro tese a non disperdere la
professionalità del personale impiegato nella filiera del trasporto aereo indicando in
particolare che “[…] Sono altresì a carico del Fondo i programmi formativi per il
mantenimento e l’aggiornamento delle qualifiche professionali e delle licenze necessarie
per lo svolgimento della prestazione lavorativa; i programmi formativi possono essere
cofinanziati dalle regioni nell’ambito delle rispettive misure di politica attiva del lavoro.”
VISTO il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 01/02/2022 con il
quale è stato ricostituito il Comitato amministratore del Fondo di solidarietà per il settore
del trasporto aereo e del sistema aeroportuale;
CONSIDERATA l’elaborazione in corso da parte dell’INPS di una procedura ed un flusso
per la ripartizione dei contributi ordinari a carico delle aziende e dei lavoratori tra la
gestione delle prestazioni integrative del reddito e le azioni di riconversione e
riqualificazione professionale dei lavoratori, per rendere stabile il finanziamento dei progetti
formativi, nonché le modalità di presentazione delle istanze e di erogazione dei contributi;
DELIBERA
di adottare la seguente regolamentazione applicativa della disciplina di cui all’art. 5, c. 1,
lett. d) del D. Interm. n. 95269/2016.
1. Criteri di accesso
L’accesso al finanziamento dei programmi formativi di cui alla lettera a) del successivo
punto 3 potrà avvenire nei limiti del 40% della contribuzione complessivamente versata
fino al termine del trimestre precedente la data della domanda dalla singola azienda istante
in regola con il versamento del contributo ordinario di cui all’art. 6, comma 1, del D.I n.
95269 del 7 aprile 2016, al netto dei finanziamenti per programmi formativi della
medesima tipologia, già autorizzati alla medesima.
L’accesso al finanziamento dei programmi formativi di cui alle lettere b) e c) del successivo
punto 3 potrà avvenire nei limiti del 10% della contribuzione complessivamente versata
fino al termine del trimestre precedente la data della domanda da tutte le aziende in regola
con il versamento del contributo ordinario di cui all’art. 6, comma 1, del D.I n. 95269 del
7 aprile 2016, al netto dei finanziamenti per programmi formativi della medesima tipologia,
già autorizzati alle medesime.
2. Finalità dei progetti
Saranno finanziabili dal Fondo i programmi formativi che abbiano le finalità indicate di
seguito:
2
a) interventi formativi di lavoratori, anche se collocati in Cigs, finalizzati alla
riconversione o riqualificazione professionale anche conseguenti a processi di
ristrutturazione o riorganizzazione aziendale, nonché per il mantenimento di licenze,
abilitazioni e brevetti, svolti direttamente dal datore di lavoro richiedente;
b) interventi formativi di lavoratori in Cigs/Naspi, per il mantenimento e aggiornamento
di brevetti, licenze o attestati, finalizzati all’assunzione presso altra azienda
richiedente, a condizione che gli stessi siano accompagnati da un impegno di
assunzione dei lavoratori formati da parte dell’azienda richiedente. Questi interventi
formativi, per lo scopo che si prefiggono, hanno priorità di finanziamento rispetto ad
altre tipologie di intervento formativo richiesto;
c) interventi formativi di lavoratori collocati in Naspi per il mantenimento di brevetti,
licenze o attestati.
3. Modalità di presentazione dei progetti
I progetti formativi di cui al precedente punto 3 andranno presentati da:
• datore di lavoro per i progetti di cui alla lettera a);
• azienda che assumerà i lavoratori al termine del percorso formativo per i progetti di
cui alla lettera b);
• azienda che ha cessato il rapporto di lavoro per i progetti di cui alla lettera c).
Il progetto formativo andrà presentato con le modalità che saranno specificate dall’Inps.
Alla domanda deve essere allegato il verbale dell’accordo sindacale, il piano formativo e
ogni altra documentazione tecnica necessaria per le valutazioni del Comitato. Nel caso di
interventi formativi finalizzati all’assunzione, la domanda sarà corredata anche dal
programma delle assunzioni previste.
Tutte le domande di accesso al finanziamento di interventi formativi dovranno includere la
dichiarazione di responsabilità del legale rappresentante in ordine al versamento
dell’addizionale comunale sui diritti d’imbarco di cui all’art. 6 quater, comma 2, D.L. n.
7/2005, convertito con modificazioni dalla L. n. 43/2005 e all’art. 4, comma 75 della L. n.
92/2012, nonché all’eventuale utilizzo di finanziamenti per programmi formativi erogati
dagli appositi fondi nazionali, territoriali, regionali o comunitari.
4. Misura della prestazione
La misura dell’intervento formativo relativo a ciascun lavoratore è stabilita in base alla
retribuzione oraria lorda di riferimento di cui all’art. 5, commi 2 e 3, del D. Interm. n.
95269/2016, moltiplicata per le ore di formazione consuntivate, ridotta dell’eventuale
concorso degli appositi fondi nazionali, territoriali, regionali o comunitari.
3
Per i progetti formativi riguardanti lavoratori in Naspi il periodo di riferimento per il calcolo
della retribuzione oraria lorda è dato dai dodici mesi precedenti la data del licenziamento.
L’importo finanziabile per gli interventi formativi viene determinato entro i limiti definiti, a
seconda della tipologia di intervento formativo richiesto, al punto 1.
5. Valutazione delle richieste di finanziamento
Il Comitato Amministratore del Fondo delibererà gli interventi formativi secondo l’ordine
cronologico di presentazione delle domande pervenute, tenuto conto delle disponibilità del
Fondo, nonché nel rispetto dei criteri di priorità definiti dall’art. 7, comma 1, del D.I. n.
95269 del 7 aprile 2016.
Il Comitato Amministratore prenderà in esame solo le domande corredate da accordo
sindacale e piano formativo, nonché complete del piano di assunzioni previste nel caso di
programmi formativi finalizzati all’assunzione.
In particolare, l’accordo sindacale per interventi formativi finalizzati all’assunzione dovrà
indicare anche il termine di conclusione del programma di assunzioni.
La valutazione delle richieste di finanziamento si articolerà in due fasi:
La prima fase finalizzata all’assunzione di una delibera con la quale il Comitato
Amministratore del Fondo, valutata la completezza formale della domanda e la presenza
di tutta la documentazione richiesta a corredo della stessa, esprimerà il suo parere in ordine
al progetto formativo e quindi alla sua coerenza con la finalità che si prefigge e con le
regole definite dal Fondo.
La delibera con cui viene approvato il progetto formativo non determinerà per il Fondo
alcun impegno finanziario di spesa.
La seconda fase sarà invece finalizzata all’assunzione di una delibera di erogabilità, con la
quale il Comitato amministratore, accertata, tramite apposita rendicontazione prodotta
dell’azienda istante, l’avvenuta effettuazione del programma formativo e valutati tutti i
requisiti normativi e finanziari di accesso al finanziamento richiesto, autorizzerà
l’erogazione dello stesso, prescindendo dall’ordine cronologico di presentazione della
domanda.
La rendicontazione aziendale del progetto formativo dovrà riguardare l’intero periodo
formativo autorizzato dal Comitato amministratore.
6. Erogazione dei contributi
Il costo della prestazione è anticipato dall’azienda istante, la quale potrà accedere al
relativo finanziamento tramite il sistema del conguaglio dei contributi dovuti dall’azienda
beneficiaria.
4
7. Regime transitorio
In via transitoria, in deroga a quanto previsto ai precedenti punti 3, 4, 5 e 6, il contributo
al finanziamento per il mantenimento di licenze, abilitazioni e brevetti, sostenuti
direttamente dai lavoratori in CIGS, mobilità o ASPI/NASPI entro il termine che sarà
indicato da INPS con apposita circolare, verrà erogato con rimborso diretto al lavoratore
interessato, previa domanda aziendale, per un numero di ore di formazione pro capite pari
a 4.
L’intervento di cui al precedente capoverso sarà autorizzato dal Comitato amministratore
con delibera di autorizzazione della spesa, secondo le modalità descritte al punto 5.
IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO
Firmato digitalmente da
Firmato digitalmente da
Silvio Romano Aldo Francesco Bevilacqua
5
ALLEGATO 2
Allegato n. 2
VARIAZIONI AL PIANO DEI CONTI
Tipo variazione V
Codice conto GVR30110
Denominazione completa Oneri per il finanziamento dei programmi formativi di
riconversione o riqualificazione professionale del personale
del settore del trasporto aereo di cui all’art. 1- ter, comma 1,
lett. a), del D.L. n.249/2004 convertito nella legge
n.291/2004; art. 5, comma 1, lett. d) del D.I. n.
95269/2016; art. 1 comma 132 della legge n. 234/2021-
erogati alle aziende ammesse a conguaglio con il sistema di
denuncia di cui al D.M. 5/2/69
Denominazione abbreviata ON.PROGR.FORM.A.1L.291/04; AR5 C1 D)DI 95269/16 DM
Validità e Movimentabilità Mese 07 Anno 2007 /M. P
Tipo variazione V
Codice conto GVR30115
Denominazione completa Oneri per il finanziamento dei programmi formativi di
riconversione o riqualificazione professionale del personale
del settore del trasporto aereo, corrisposti direttamente- art.
1-ter, comma 1, lettera a), del D.L. n. 249/2004, convertito
nella legge n. 291/2004 –art. 5, comma 1, lett. d) del D.I. n.
95269/2016; art. 1 comma 132 della legge n. 234/2021
Denominazione abbreviata ONERI PROG.FORM.DIR.AI LAVOR.PER BREV.LICENZ.-DIR
Validità e Movimentabilità Mese 05 Anno 2014 /M. P10
Tipo variazione V
Codice conto GVR10130
Denominazione completa Debiti per prestazioni (programmi formativi e prestazioni a
sostegno del reddito) di cui all’art. 1-ter, comma 1, lett. a) e
b), del D.L. n. 249/2004 convertito nella legge n.291/2004;
art. 5, del D.I. n. 95269/2016
Denominazione abbreviata DEBITI PER PRESTAZ.(PROGR.FORM.E A SOSTEGNO REDD.)
Validità e Movimentabilità Mese 07 Anno 2007 /M. P10
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