Circolare INPS In vigore

Circolare INPS 152/2025

Articolo 2 della legge 18 luglio 2025, n. 106, recante “Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche”. Modalità di fruizione dei permessi di lavoro per visite, esami strumentali e cure mediche per i lavoratori del settore privato. Indicazioni per la compilazione delle denunce mensili dei datori di lavoro privati e pubblici. Istruzioni contabili e vari

Pubblicato: 18/12/2025 In vigore dal: 18/12/2025 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Articolo 2 della legge 18 luglio 2025, n. 106, recante “Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche”. Modalità di fruizione dei permessi di lavoro per visite, esami strumentali e cure mediche per i lavoratori del settore privato. Indicazioni per la compilazione delle denunce mensili dei datori di lavoro privati e pubblici. Istruzioni contabili e variazione al piano dei conti

Testo normativo

Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali Direzione Centrale Entrate Direzione Centrale Bilanci, Contabilita' e Servizi Fiscali Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione Coordinamento Generale Medico Legale Roma, 19/12/2025 Ai Dirigenti centrali e territoriali Ai Responsabili delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e territoriali delle Aree dei professionisti Al Coordinatore generale, ai coordinatori centrali e ai responsabili territoriali dell'Area medico legale Circolare n. 152 E, per conoscenza, Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Amministrazione Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo di Vigilanza Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse Al Presidente della Commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati Ai Presidenti dei Comitati regionali Allegati n.1 OGGETTO: Articolo 2 della legge 18 luglio 2025, n. 106, recante “Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche”. Modalità di fruizione dei permessi di lavoro per visite, esami strumentali e cure mediche per i lavoratori del settore privato. Indicazioni per la compilazione delle denunce mensili dei datori di lavoro privati e pubblici. Istruzioni contabili e variazione al piano dei conti SOMMARIO: Con la presente circolare si forniscono indicazioni per l’attuazione dell’articolo 2 della legge n. 106/2025, relativamente ai lavoratori dipendenti del settore privato assicurati presso l’INPS. INDICE 1. Quadro normativo 2. Requisiti per l’accesso all’indennità previdenziale 3. Indennità economicaper i lavoratori del settore privato 4. Adempimenti del lavoratore del settore privato 5. Istruzioni per la compilazione del flusso Uniemens per i datori di lavoro del settore privato 5.1 Datori di lavoro non agricoli con dipendenti iscritti all’Assicurazione generale obbligatoria e ad altri Fondi speciali. Esposizione evento 5.2 Datori di lavoro non agricoli con dipendenti iscritti all’Assicurazione generale obbligatoria e ad altri Fondi speciali. Modalità per il conguaglio dell’indennità anticipata 5.3 Datori di lavoro di operai agricoli a tempo indeterminato 5.4 Datori di lavoro di operai agricoli a tempo determinato e di lavoratori domestici 5.5 Datori di lavoro privati con lavoratori dipendenti iscritti alla Gestione pubblica 6. Datori di lavoro pubblici con lavoratori dipendenti iscritti alla Gestione pubblica 7. Istruzioni contabili 8. Monitoraggio della spesa 1. Quadro normativo L’articolo 2, comma 1, della legge 18 luglio 2025, n. 106, recante “Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche”, prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2026, per i lavoratori dipendenti di datori di lavoro privati o pubblici, affetti da malattie oncologiche in fase attiva o in follow-up precoce, o da malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74%, il diritto di fruire - in aggiunta alle tutele previste dalla normativa vigente e dai contratti collettivi nazionali di lavoro in relazione alla diversa disciplina dei rapporti di lavoro - di ulteriori dieci ore annue di permesso, per visite, esami strumentali, analisi chimico-cliniche e microbiologiche, nonché per cure mediche frequenti. Tale diritto è riconosciuto anche ai lavoratori dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati con figlio minorenne affetto da malattie oncologiche, in fase attiva o in follow-up precoce, o da malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74%. Il successivo comma 2 del medesimo articolo prevede altresì che, per le dieci ore annue di permesso aggiuntivo, ai lavoratori compete un'indennità economica. Tanto premesso, con la presente circolare si forniscono indicazioni per la fruizione dei permessi orari in argomento e della relativa indennità economica per i lavoratori del settore privato, nonché istruzioni per la compilazione del flusso Uniemens da parte dei datori di lavoro. 2. Requisiti per l’accesso all’indennità previdenziale Per potere fruire dei permessi orari, come anticipato nel precedente paragrafo, il comma 1 dell’articolo 2 della legge n. 106/2025 prevede che al lavoratore (o al figlio minorenne) sia stato riconosciuto un grado di invalidità pari o superiore al 74%, per malattia oncologica in fase attiva o in follow-up precoce o per malattia invalidante o cronica, anche rara. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 2 in argomento, per i figli minorenni affetti da patologie oncologiche in fase attiva o in follow-up precoce, invalidanti o croniche, anche rare, il requisito del grado di invalidità pari o superiore al 74% si considera soddisfatto in presenza di un verbale di accertamento dell’invalidità civile che attesti, almeno, il riconoscimento dell’indennità di frequenza. È richiesto, inoltre, che il medico di medicina generale o il medico specialista operante in una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata rilasci all’interessato, affetto dalle suddette patologie, apposita prescrizione di visite, esami strumentali, analisi chimico-cliniche e microbiologiche o cure mediche. La norma precisa che il diritto è attribuito ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro pubblici o privati e, pertanto, la disposizione non è applicabile ai lavoratori iscritti alla Gestione separata e ai lavoratori autonomi iscritti al Fondo Pensioni per i Lavoratori dello Spettacolo. Trattandosi di ore di permesso, inoltre, è richiesta la sussistenza di un rapporto di lavoro in corso al momento della fruizione dello stesso. 3. Indennità economica per i lavoratori del settore privato Ai sensi del comma 2 dell’articolo 2 della legge n. 106/2025, per le dieci ore annue di permesso aggiuntive “ai lavoratori compete un'indennità economica determinata nelle misure e secondo le regole previste dalla normativa vigente in materia di malattia”. Il richiamo operato dal legislatore alla normativa vigente in materia di malattia si applica con riferimento alla sola quantificazione del beneficio economico, stante la sostanziale differenza tra le due tutele, laddove in caso di assenza dal lavoro per malattia è prevista un’indennità giornaliera (e non oraria) erogata per incapacità temporanea al lavoro derivante da un evento morboso del solo lavoratore e non anche di un suo familiare. Il successivo comma 3 dell’articolo 2 in argomento precisa che, nel settore privato, l'indennità di cui al citato comma 2 è direttamente corrisposta dai datori di lavoro e successivamente dagli stessi recuperata tramite conguaglio con i contributi dovuti all’Istituto[1]. In particolare, dovendosi applicare la regola di computo vigente per la malattia comune, il beneficio in argomento deve essere determinato, ai fini dell’anticipazione e del successivo conguaglio di cui al citato comma 3, in misura pari al 66,66% della retribuzione media globale giornaliera (RMGG)[2] del dipendente. Pertanto, per calcolare il trattamento economico spettante per ciascuna ora di permesso fruita, il datore di lavoro deve: determinare la retribuzione oraria dividendo la RMGG per il numero di ore lavorative previste giornalmente, sulla base del contratto di riferimento; applicare la percentuale di indennizzo del 66,66%. Con riguardo al personale dipendente di Enti e Amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il trattamento economico relativo ai periodi di permesso in questione è corrisposto dall'Amministrazione o dall’Ente datore di lavoro. 4. Adempimenti del lavoratore del settore privato A decorrere dal 1° gennaio 2026, il lavoratore dipendente che intende usufruire delle dieci ore di permesso aggiuntive deve avanzare richiesta direttamente al proprio datore di lavoro. A tale fine, si precisa che è prevista unicamente la fruizione di ore intere e non di frazione di ora. Al momento della richiesta, l’interessato deve dichiarare, nelle modalità indicate dal datore di lavoro, nel rispetto della normativa in materia di tutela dei dati personali, di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge (prescrizione medica redatta dal medico di medicina generale o dal medico specialista operante in una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata, nonché il riconoscimento del grado di invalidità civile pari o superiore al 74%). Una volta fruito il permesso, il lavoratore deve produrre al datore di lavoro l’attestazione rilasciata dalla struttura presso la quale ha effettuato le prestazioni sanitarie prescritte. Il lavoratore che intende usufruire dei permessi per il figlio minore affetto da malattia oncologica in fase attiva o in follow-up precoce o da malattia invalidante o cronica, anche rara, ha diritto a dieci ore nell’arco dell’anno, indipendentemente dalle ore eventualmente già fruite per sé stesso. Anche nei casi di fruizione delle ore di permesso per il figlio minore, il lavoratore deve dichiarare al datore di lavoro, al momento della richiesta, di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge (prescrizione medica redatta dal medico di medicina generale o dal medico specialista operante in una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata, nonché il riconoscimento dell’invalidità civile del figlio minorenne pari o superiore al 74%). Una volta fruito il permesso, il lavoratore deve produrre al datore di lavoro l’attestazione rilasciata dalla struttura presso la quale il figlio ha effettuato le prestazioni sanitarie prescritte. Si specifica che il diritto del lavoratore di fruire delle dieci ore annue di permesso per ciascun figlio non è pregiudicato dall’eventuale fruizione del beneficio da parte dell’altro genitore lavoratore. Nei casi di più figli minori, le dieci ore annue sono riconosciute a ciascun genitore lavoratore per ogni figlio. 5. Istruzioni per la compilazione del flusso Uniemens per i datori di lavoro del settore privato I datori di lavoro del settore privato, ai fini dell’inoltro dei flussi Uniemens per i lavoratori che fruiscono dei permessi orari e della relativa indennità economica in argomento (con conseguente copertura figurativa), come individuati al precedente paragrafo 3, devono attenersi alle seguenti indicazioni. 5.1 Datori di lavoro non agricoli con dipendenti iscritti all’Assicurazione generale obbligatoria e ad altri Fondi speciali. Esposizione evento Per la corretta gestione dei permessi di cui all’articolo 2, comma 2, della legge n. 106/2025, nei flussi Uniemens, nonché per consentire il popolamento del conto assicurativo, si istituisce il seguente codice evento: “PCM”, avente il significato di “permessi per visite, esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche”. A partire dal mese di competenza gennaio 2026, nella compilazione del flusso Uniemens deve essere valorizzata la causale dell’assenza nell’elemento <CodiceEvento> di <Settimana>, procedendo alla valorizzazione del “tipo copertura” delle settimane in cui si colloca l’evento con le consuete modalità. Si fa presente che, per l’evento richiamato, è prevista altresì la compilazione del calendario giornaliero (elemento <giorno> come da documento tecnico) con il dettaglio della durata in ore dell’evento. È prevista, inoltre, la compilazione dell’elemento <InfoAggEvento> di <EventoGiorn>, nel quale deve essere indicato il codice fiscale del lavoratore o del dante causa e del <TipoInfoAggEvento> con il valore “CF”. Nell’elemento <DiffAccredito> deve essere indicato il valore della retribuzione “persa” a causa dell’assenza. Nell’elemento <Giorno>interessato dall’evento devono essere fornite le informazioni come di seguito specificate: - Elemento <Lavorato> = “S” o “N” se il numero di ore fruite esaurisce la giornata lavorativa; - Elemento <TipoCoperturaGiorn> = “2”; - Elemento <CodiceEventoGiorn> = (“PCM”); - Elemento <NumOreEvento> = Numero ore fruite nel giorno; - Elemento <InfoAggEvento> di <EventoGiorn> = Codice fiscale del lavoratore o del dante causa, <TipoInfoAggEvento> con il valore “CF”. Si evidenzia che qualora il lavoratore abbini nella medesima giornata la fruizione del permesso di tipo orario “PCM” con un permesso di altro tipo, in modo da non effettuare la prestazione lavorativa, l’elemento <Lavorato> deve essere = “N”. L’elemento <TipoCoperturaGiorn> deve essere = “2”,se il permesso di altro tipo è retribuito, o = “1”se il permesso di altro tipo non è retribuito. Parimenti, se il numero di ore fruitedi permesso “PCM”esaurisce la giornata lavorativa l’elemento <Lavorato> deve essere = “N”e il<TipoCoperturaGiorn>deve essere = “1” o = “2” se la giornata è parzialmente retribuita. Per il nuovo evento, nel caso di lavoratore iscritto al Fondo Pensioni per i Lavoratori dello Spettacolocon rapporto di lavoro dipendente sia a tempo determinato che a tempo indeterminato o al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi,deve essere valorizzato l’elemento <Giorno>. Nel caso in cui il lavoratore sia iscritto al Fondo Speciale FS o IPOST, nella sezione Fondo Speciale: i giorni in cui esiste il permesso con fruizione oraria devono essere conteggiati come retribuiti sia in caso di <TipoCoperturaGiorn> = “2” abbinato a <Lavorato> = “S”sia in caso di <TipoCoperturaGiorn> = “2” abbinato a <Lavorato> = “N” se il permesso di altro tipo è retribuito. Infatti, in entrambe le situazioni viene corrisposta la retribuzione; diversamente, i giorni in cui esiste un permesso con fruizione oraria abbinato ad altro permesso non retribuito, il <TipoCoperturaGiorn> deve essere = “1”abbinato a <Lavorato> = “N”; devono essere precisate nei vari campi (L. n. 177/76, IIS, CA, 13esima) le quote analitiche di retribuzione corrispondenti al tempo lavorato; nei campi L. n. 177/76, IIS, CA, 13esima della sottosezione <Figurativi> deve essere precisata la ripartizione della retribuzione “persa” già indicata in <DiffAccredito>. 5.2 Datori di lavoro non agricoli con dipendenti iscritti all’Assicurazione generale obbligatoria e ad altri Fondi speciali. Modalità per il conguaglio dell’indennità anticipata Ai fini del conguaglio, dal periodo di competenza gennaio 2026, i datori di lavoro non agricoli con dipendenti iscritti all’Assicurazione generale obbligatoria e ad altri Fondi speciali devono utilizzare il codice conguaglio sotto riportato, presente nella sezione <InfoAggCausaliContrib>. L’elemento <InfoAggcausaliContrib> è un elemento a valenza contributiva. Nell’elemento <CodiceCausale> deve essere inserito il seguente codice relativo allo specifico evento: • codice “0060”, avente il significato di “Conguaglio permessi per visite, esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche. Articolo 2 della legge 18 luglio 2025, n. 106” (codice evento “PCM”). Nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> il datore di lavoro deve indicare il codice fiscale del lavoratore o del dante causa. Nell’attributo <TipoidentMotivoUtilizzo> deve essere indicato il valore “CF_PERS_FIS”. Nell’elemento <AnnoMeseRif> deve essere indicato l’anno e il mese di riferimento della prestazione anticipata al lavoratore e conguagliata, ossia la competenza in cui è avvenuto l’evento esposto nel flusso Uniemens. Nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif>, infine, deve essere indicato l’importo della prestazione conguagliata, relativo alla specifica competenza. 5.3 Datori di lavoro di operai agricoli a tempo indeterminato A decorrere dal mese di competenza gennaio 2026, i datori di lavoro di operai agricoli a tempo indeterminato, ai fini dell’esposizione nel flusso Uniemens\Posagri della fruizione da parte del lavoratore del permesso in argomento, devono attenersi alle seguenti indicazioni: l’elemento<CodiceRetribuzione> deve essere valorizzato con “N”, cui deve essere abbinato l’elemento <CodAgio> “F0” (“F” zero), nel caso il permesso sia richiesto dal lavoratore per sé stesso, o <CodAgio> “F1”, nel caso il permesso sia richiesto dal lavoratore per assistere il figlio minorenne; gli elementi <GiornoInizioEv>e<GiornoFineEv> devono essere valorizzati con l’intervallo di date nelle quali è stato fruito il permesso. A tale fine si specifica che, trattandosi di un permesso su base oraria, deve essere indicato solo il singolo giorno di fruizione; in caso di permesso richiesto su più giorni nello stesso mese devono essere inviati altrettanti righi distinti, opportunamente valorizzati; l’elemento <ImportoCongEv> deve essere valorizzato con l’importo anticipato e posto in conguaglio; l’elemento<RetribPersaGiorn> (RP) deve essere valorizzato con le indicazioni fornite con il messaggio n. 1653 del 29 aprile 2019; l’elemento <NumGiornateEv> prevede l’indicazione del numero di giornate che sono state interessate dall’evento e, nella fattispecie, deve essere impostato su “1” in quanto il valore di dieci ore non permette la copertura di due giornate lavorative (in caso di permesso richiesto su più giorni nello stesso mese devono essere inviati altrettanti righi distinti, opportunamente valorizzati); l’elemento <NumOreEv> deve essere valorizzato con il numero di ore che sono state richieste dal lavoratore. 5.4 Datori di lavoro di operai agricoli a tempo determinato e di lavoratori domestici Le somme corrisposte agli operai agricoli a tempo determinato e ai lavoratori domestici sono rimborsate dall’Istituto direttamente ai datori di lavoro. Le istruzioni per le domande di rimborso verranno fornite con successivo messaggio. 5.5 Datori di lavoro privati con lavoratori dipendenti iscritti alla Gestione pubblica A decorrere dal mese di gennaio 2026, i datori di lavoro privati con lavoratrici e lavoratori iscritti alla Gestione pubblica devono utilizzare il seguente codice Tipo Servizio: - “4G”, avente il significato di “Permessi per visite, esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche usufruiti dai dipendenti delle aziende di cui all'art.20 c.2 D.L. 25/06/2008 n.112”, che deve avere corrispondenza univoca con il Codice Tipo Evento “PCM”, dichiarato nei flussi trasmessi in relazione alle contribuzioni minori, attenendosi alle istruzioni fornite nel precedente paragrafo 5.1, in relazione ai lavoratori per cui il contributo per l’invalidità, la vecchiaia e ai superstiti (IVS) è versato alla Gestione pubblica. Nella compilazione del flusso Uniemens/ListaPosPA, il Tipo Servizio suddetto deve essere dichiarato nell’elemento “V1”, Causale “7”, Codice Motivo Utilizzo “8”, da compilare con le modalità illustrate con le circolari n. 81 del 22 aprile 2015 e n. 40 del 23 febbraio 2016. 6. Datori di lavoro pubblici con lavoratori dipendenti iscritti alla Gestione pubblica Per il personale dipendente di Enti e Amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, il trattamento economico, per i periodi di permesso in oggetto, da coprire con contribuzione obbligatoria, deve essere dichiarato nell’elemento “E0” utilizzando il Tipo Servizio Ordinario. 7. Istruzioni contabili Ai fini delle rilevazioni contabili dell’indennità economica in argomento si istituisce, nell’ambito della gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali – evidenza contabile GAT (Gestione degli oneri per trattamenti di famiglia), il seguente conto di onere: GAT30282 - Onere per l’indennità relativa alla fruizione di ulteriori ore annue di permesso (10 ore) concesse a favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche ovvero da malattie invalidanti o croniche, anche rare con grado di invalidità pari o superiore al 74%, inclusi i genitori di figli minori con medesime patologie, corrisposta ai dipendenti delle aziende ammesse a conguaglio con il sistema di denuncia di cui al D.M. 5 febbraio 1969 - articolo 2, commi 1-3, della legge 18 luglio 2025, n. 106. Il conto di nuova istituzione è associato nel flusso Uniemens al codice conguaglio “0060”, secondo le modalità riportate nel precedente paragrafo 5.2 e rileva altresì le somme denunciate nella sezione <ListaPosPA> del flusso Uniemens da parte dei datori di lavoro con lavoratori iscritti alla Gestione pubblica, con codice tipo servizio “4G” e codice elemento “E0”, secondo quanto esposto nei precedenti paragrafi 5.5 e 6. Al suddetto conto sono imputate anche le somme conguagliate dai datori di lavoro presso cui lavorano operai agricoli a tempo indeterminato ed esposte nel flusso Uniemens\Posagri con il <CodAgio> “F0” nel caso il permesso sia richiesto dal lavoratore per sé stesso o con il <CodAgio> “F1” nel caso il permesso sia richiesto dal lavoratore per assistere il figlio minorenne, come riportato al paragrafo 5.3. Nell’ambito del messaggio con cui saranno fornite le istruzioni operative del rimborso ai datori di lavoro delle somme corrisposte agli operai agricoli a tempo determinato saranno anche indicate le conseguenti istruzioni contabili. Per la rilevazione della contribuzione figurativa per i periodi di fruizione delle indennità in argomento si istituisce il seguente conto: GAT32282 - Onere a copertura dei contributi figurativi correlati all’indennità relativa alla fruizione di ulteriori ore annue di permesso (10 ore) concesse a favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche ovvero da malattie invalidanti o croniche, anche rare, con grado di invalidità pari o superiore al 74%, inclusi i genitori di figli minori con medesime patologie - articolo 2, commi 1-3, della legge 18 luglio 2025, n. 106. I rapporti finanziari con lo Stato ai fini del rimborso degli oneri sostenuti per l’erogazione della prestazione in argomento sono curati direttamente dalla Direzione generale. Si riportano in allegato le variazioni apportate al piano dei conti (Allegato n. 1). 8. Monitoraggio della spesa Al fine del controllo sugli stanziamenti previsti dal comma 6 dell’articolo 2 della legge n. 106/2025, l’Istituto effettuerà un periodico monitoraggio della spesa. Il Direttore Generale Valeria Vittimberga 1 Sulla base della citata previsione normativa, i datori di lavoro del settore dello spettacolo devono corrispondere l’indennità e successivamente conguagliarla anche per i lavoratori a tempo determinato. [2] Per il concetto di retribuzione media globale giornaliera restano valide le indicazioni fornite con la circolare n. 134368 A.G.O./14 del 28 gennaio 1981. ALLEGATO 1 VARIAZIONE AL PIANO DEI CONTI Allegato n. 1 I Tipo variazione I Codice conto GAT30282 Denominazione completa Onere per l’indennità relativa alla fruizione di ulteriori ore annue di permesso ( 10 ore ) concesse a favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche ovvero da malattie invalidanti o croniche, anche rare, con grado di invalidità pari o superiore al 74%, inclusi i genitori di figli minori con medesime patologie, corrisposta ai dipendenti delle aziende ammesse a conguaglio con il sistema di denuncia di cui al D.M. 5 febbraio 1969 - articolo 2, commi 1-3, della legge 18 luglio 2025, n. 106. Denominazione abbreviata ON.IND PERM.ORAR.L.DIP.ONCLG.INV.-A2, L.106/25-DM Validità e Movimentabilità 11/2025 - P10 Capitolo/Voce di bilancio 3U1205002 Tipo variazione I Codice conto GAT32282 Denominazione completa Onere a copertura dei contributi figurativi correlati all’indennità relativa alla fruizione di ulteriori ore annue di permesso ( 10 ore ) concesse a favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche ovvero da malattie invalidanti o croniche, anche rare, con grado di invalidità pari o superiore al 74%, inclusi i genitori di figli minori con medesime patologie, - articolo 2, commi 1-3, della legge 18 luglio 2025, n. 106. Denominazione abbreviata ON.CTR.FIG.IND. PERM.ORAR.L.DIP.ONCLG.INV.-A2, L.106/25. Validità e Movimentabilità 11/2025 – P10 Capitolo/Voce di bilancio UTB14001604

Hai domande su questa normativa?

FiscoAI analizza Circolare INPS 152/2025 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.

Prova gratis Vai alla dashboard

Normative correlate

Circolare INPS 53/2026
Decreto-legge 27 febbraio 2026, n. 25, recante “Interventi urgenti per frontegg…
Circolare INPS 52/2026
Convenzione fra l'INPS e CONFIMPRENDITORI (CONFIMPRENDITORI) per la riscossione…
Circolare INPS 51/2026
Benefici fiscali previsti dall’articolo 1, comma 211, della legge 11 dicembre 2…
Circolare INPS 50/2026
Convenzione tra l’INPS, l’INL, la Regione Sicilia, la Regione Friuli-Venezia Gi…
Circolare INPS 48/2026
Convenzione fra l'INPS e il sindacato di categoria rappresentativo dei medici d…
Circolare INPS 49/2026
Eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della Regione …

Altre normative del 2025

Approvazione del modello DST (Digital Services Tax) per la dichiarazione dell’imposta sui… Provvedimento AdE S.N. Definizione della percentuale del credito d’imposta spettante per l’anno 2025 alle Fondaz… Provvedimento AdE 117 Accertamento delle medie dei cambi delle valute estere relative al mese di novembre 2025 Provvedimento AdE 9497952 Modalità per la presentazione della Comunicazione Rilevante e l’applicazione del decreto … Provvedimento AdE 209 Modalità di richiesta e acquisizione, anche massiva, dei dati delle Certificazioni Uniche… Provvedimento AdE 390142