Articolo 2 della legge 18 luglio 2025, n. 106, recante “Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche”. Modalità di fruizione dei permessi di lavoro per visite, esami strumentali e cure mediche per i lavoratori del settore privato. Indicazioni per la compilazione delle denunce mensili dei datori di lavoro privati e pubblici. Istruzioni contabili e vari
Articolo 2 della legge 18 luglio 2025, n. 106, recante “Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche”. Modalità di fruizione dei permessi di lavoro per visite, esami strumentali e cure mediche per i lavoratori del settore privato. Indicazioni per la compilazione delle denunce mensili dei datori di lavoro privati e pubblici. Istruzioni contabili e variazione al piano dei conti
Testo normativo
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Bilanci, Contabilita' e Servizi Fiscali
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Coordinamento Generale Medico Legale
Roma, 19/12/2025 Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale
Circolare n. 152
E, per conoscenza,
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Amministrazione
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Allegati n.1
OGGETTO: Articolo 2 della legge 18 luglio 2025, n. 106, recante “Disposizioni
concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi
retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da
malattie oncologiche, invalidanti e croniche”. Modalità di fruizione dei
permessi di lavoro per visite, esami strumentali e cure mediche per i
lavoratori del settore privato. Indicazioni per la compilazione delle
denunce mensili dei datori di lavoro privati e pubblici. Istruzioni
contabili e variazione al piano dei conti
SOMMARIO: Con la presente circolare si forniscono indicazioni per l’attuazione dell’articolo
2 della legge n. 106/2025, relativamente ai lavoratori dipendenti del settore
privato assicurati presso l’INPS.
INDICE
1. Quadro normativo
2. Requisiti per l’accesso all’indennità previdenziale
3. Indennità economicaper i lavoratori del settore privato
4. Adempimenti del lavoratore del settore privato
5. Istruzioni per la compilazione del flusso Uniemens per i datori di lavoro del settore privato
5.1 Datori di lavoro non agricoli con dipendenti iscritti all’Assicurazione generale obbligatoria e
ad altri Fondi speciali. Esposizione evento
5.2 Datori di lavoro non agricoli con dipendenti iscritti all’Assicurazione generale obbligatoria e
ad altri Fondi speciali. Modalità per il conguaglio dell’indennità anticipata
5.3 Datori di lavoro di operai agricoli a tempo indeterminato
5.4 Datori di lavoro di operai agricoli a tempo determinato e di lavoratori domestici
5.5 Datori di lavoro privati con lavoratori dipendenti iscritti alla Gestione pubblica
6. Datori di lavoro pubblici con lavoratori dipendenti iscritti alla Gestione pubblica
7. Istruzioni contabili
8. Monitoraggio della spesa
1. Quadro normativo
L’articolo 2, comma 1, della legge 18 luglio 2025, n. 106, recante “Disposizioni concernenti la
conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei
lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche”, prevede, a decorrere dal 1°
gennaio 2026, per i lavoratori dipendenti di datori di lavoro privati o pubblici, affetti da malattie
oncologiche in fase attiva o in follow-up precoce, o da malattie invalidanti o croniche, anche
rare, che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74%, il diritto di fruire - in
aggiunta alle tutele previste dalla normativa vigente e dai contratti collettivi nazionali di lavoro
in relazione alla diversa disciplina dei rapporti di lavoro - di ulteriori dieci ore annue di
permesso, per visite, esami strumentali, analisi chimico-cliniche e microbiologiche, nonché per
cure mediche frequenti.
Tale diritto è riconosciuto anche ai lavoratori dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati con
figlio minorenne affetto da malattie oncologiche, in fase attiva o in follow-up precoce, o da
malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un grado di invalidità pari o
superiore al 74%.
Il successivo comma 2 del medesimo articolo prevede altresì che, per le dieci ore annue di
permesso aggiuntivo, ai lavoratori compete un'indennità economica.
Tanto premesso, con la presente circolare si forniscono indicazioni per la fruizione dei permessi
orari in argomento e della relativa indennità economica per i lavoratori del settore privato,
nonché istruzioni per la compilazione del flusso Uniemens da parte dei datori di lavoro.
2. Requisiti per l’accesso all’indennità previdenziale
Per potere fruire dei permessi orari, come anticipato nel precedente paragrafo, il comma 1
dell’articolo 2 della legge n. 106/2025 prevede che al lavoratore (o al figlio minorenne) sia
stato riconosciuto un grado di invalidità pari o superiore al 74%, per malattia oncologica in fase
attiva o in follow-up precoce o per malattia invalidante o cronica, anche rara.
Ai fini dell’applicazione dell’articolo 2 in argomento, per i figli minorenni affetti da patologie
oncologiche in fase attiva o in follow-up precoce, invalidanti o croniche, anche rare, il requisito
del grado di invalidità pari o superiore al 74% si considera soddisfatto in presenza di un verbale
di accertamento dell’invalidità civile che attesti, almeno, il riconoscimento dell’indennità di
frequenza.
È richiesto, inoltre, che il medico di medicina generale o il medico specialista operante in una
struttura sanitaria pubblica o privata accreditata rilasci all’interessato, affetto dalle suddette
patologie, apposita prescrizione di visite, esami strumentali, analisi chimico-cliniche e
microbiologiche o cure mediche.
La norma precisa che il diritto è attribuito ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro
pubblici o privati e, pertanto, la disposizione non è applicabile ai lavoratori iscritti alla Gestione
separata e ai lavoratori autonomi iscritti al Fondo Pensioni per i Lavoratori dello Spettacolo.
Trattandosi di ore di permesso, inoltre, è richiesta la sussistenza di un rapporto di lavoro in
corso al momento della fruizione dello stesso.
3. Indennità economica per i lavoratori del settore privato
Ai sensi del comma 2 dell’articolo 2 della legge n. 106/2025, per le dieci ore annue di permesso
aggiuntive “ai lavoratori compete un'indennità economica determinata nelle misure e secondo
le regole previste dalla normativa vigente in materia di malattia”.
Il richiamo operato dal legislatore alla normativa vigente in materia di malattia si applica con
riferimento alla sola quantificazione del beneficio economico, stante la sostanziale differenza
tra le due tutele, laddove in caso di assenza dal lavoro per malattia è prevista un’indennità
giornaliera (e non oraria) erogata per incapacità temporanea al lavoro derivante da un evento
morboso del solo lavoratore e non anche di un suo familiare.
Il successivo comma 3 dell’articolo 2 in argomento precisa che, nel settore privato, l'indennità
di cui al citato comma 2 è direttamente corrisposta dai datori di lavoro e successivamente dagli
stessi recuperata tramite conguaglio con i contributi dovuti all’Istituto[1].
In particolare, dovendosi applicare la regola di computo vigente per la malattia comune, il
beneficio in argomento deve essere determinato, ai fini dell’anticipazione e del successivo
conguaglio di cui al citato comma 3, in misura pari al 66,66% della retribuzione media globale
giornaliera (RMGG)[2] del dipendente.
Pertanto, per calcolare il trattamento economico spettante per ciascuna ora di permesso fruita,
il datore di lavoro deve:
determinare la retribuzione oraria dividendo la RMGG per il numero di ore lavorative
previste giornalmente, sulla base del contratto di riferimento;
applicare la percentuale di indennizzo del 66,66%.
Con riguardo al personale dipendente di Enti e Amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il trattamento economico relativo ai
periodi di permesso in questione è corrisposto dall'Amministrazione o dall’Ente datore di lavoro.
4. Adempimenti del lavoratore del settore privato
A decorrere dal 1° gennaio 2026, il lavoratore dipendente che intende usufruire delle dieci ore
di permesso aggiuntive deve avanzare richiesta direttamente al proprio datore di lavoro. A tale
fine, si precisa che è prevista unicamente la fruizione di ore intere e non di frazione di ora.
Al momento della richiesta, l’interessato deve dichiarare, nelle modalità indicate dal datore di
lavoro, nel rispetto della normativa in materia di tutela dei dati personali, di essere in possesso
dei requisiti previsti dalla legge (prescrizione medica redatta dal medico di medicina generale o
dal medico specialista operante in una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata,
nonché il riconoscimento del grado di invalidità civile pari o superiore al 74%).
Una volta fruito il permesso, il lavoratore deve produrre al datore di lavoro l’attestazione
rilasciata dalla struttura presso la quale ha effettuato le prestazioni sanitarie prescritte.
Il lavoratore che intende usufruire dei permessi per il figlio minore affetto da malattia
oncologica in fase attiva o in follow-up precoce o da malattia invalidante o cronica, anche rara,
ha diritto a dieci ore nell’arco dell’anno, indipendentemente dalle ore eventualmente già fruite
per sé stesso.
Anche nei casi di fruizione delle ore di permesso per il figlio minore, il lavoratore deve
dichiarare al datore di lavoro, al momento della richiesta, di essere in possesso dei requisiti
previsti dalla legge (prescrizione medica redatta dal medico di medicina generale o dal medico
specialista operante in una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata, nonché il
riconoscimento dell’invalidità civile del figlio minorenne pari o superiore al 74%).
Una volta fruito il permesso, il lavoratore deve produrre al datore di lavoro l’attestazione
rilasciata dalla struttura presso la quale il figlio ha effettuato le prestazioni sanitarie prescritte.
Si specifica che il diritto del lavoratore di fruire delle dieci ore annue di permesso per ciascun
figlio non è pregiudicato dall’eventuale fruizione del beneficio da parte dell’altro genitore
lavoratore.
Nei casi di più figli minori, le dieci ore annue sono riconosciute a ciascun genitore lavoratore
per ogni figlio.
5. Istruzioni per la compilazione del flusso Uniemens per i datori di lavoro del settore
privato
I datori di lavoro del settore privato, ai fini dell’inoltro dei flussi Uniemens per i lavoratori che
fruiscono dei permessi orari e della relativa indennità economica in argomento (con
conseguente copertura figurativa), come individuati al precedente paragrafo 3, devono
attenersi alle seguenti indicazioni.
5.1 Datori di lavoro non agricoli con dipendenti iscritti all’Assicurazione generale
obbligatoria e ad altri Fondi speciali. Esposizione evento
Per la corretta gestione dei permessi di cui all’articolo 2, comma 2, della legge n. 106/2025, nei
flussi Uniemens, nonché per consentire il popolamento del conto assicurativo, si istituisce il
seguente codice evento:
“PCM”, avente il significato di “permessi per visite, esami e cure mediche in favore dei
lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche”.
A partire dal mese di competenza gennaio 2026, nella compilazione del flusso Uniemens deve
essere valorizzata la causale dell’assenza nell’elemento <CodiceEvento> di <Settimana>,
procedendo alla valorizzazione del “tipo copertura” delle settimane in cui si colloca l’evento con
le consuete modalità.
Si fa presente che, per l’evento richiamato, è prevista altresì la compilazione del calendario
giornaliero (elemento <giorno> come da documento tecnico) con il dettaglio della durata in ore
dell’evento.
È prevista, inoltre, la compilazione dell’elemento <InfoAggEvento> di <EventoGiorn>, nel
quale deve essere indicato il codice fiscale del lavoratore o del dante causa e del
<TipoInfoAggEvento> con il valore “CF”.
Nell’elemento <DiffAccredito> deve essere indicato il valore della retribuzione “persa” a
causa dell’assenza.
Nell’elemento <Giorno>interessato dall’evento devono essere fornite le informazioni come di
seguito specificate:
- Elemento <Lavorato> = “S” o “N” se il numero di ore fruite esaurisce la giornata
lavorativa;
- Elemento <TipoCoperturaGiorn> = “2”;
- Elemento <CodiceEventoGiorn> = (“PCM”);
- Elemento <NumOreEvento> = Numero ore fruite nel giorno;
- Elemento <InfoAggEvento> di <EventoGiorn> = Codice fiscale del lavoratore o del
dante causa, <TipoInfoAggEvento> con il valore “CF”.
Si evidenzia che qualora il lavoratore abbini nella medesima giornata la fruizione del permesso
di tipo orario “PCM” con un permesso di altro tipo, in modo da non effettuare la prestazione
lavorativa, l’elemento <Lavorato> deve essere = “N”.
L’elemento <TipoCoperturaGiorn> deve essere = “2”,se il permesso di altro tipo è retribuito,
o = “1”se il permesso di altro tipo non è retribuito.
Parimenti, se il numero di ore fruitedi permesso “PCM”esaurisce la giornata lavorativa
l’elemento <Lavorato> deve essere = “N”e il<TipoCoperturaGiorn>deve essere = “1” o =
“2” se la giornata è parzialmente retribuita.
Per il nuovo evento, nel caso di lavoratore iscritto al Fondo Pensioni per i Lavoratori dello
Spettacolocon rapporto di lavoro dipendente sia a tempo determinato che a tempo
indeterminato o al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi,deve essere valorizzato l’elemento
<Giorno>.
Nel caso in cui il lavoratore sia iscritto al Fondo Speciale FS o IPOST, nella sezione Fondo
Speciale:
i giorni in cui esiste il permesso con fruizione oraria devono essere conteggiati come
retribuiti sia in caso di <TipoCoperturaGiorn> = “2” abbinato a <Lavorato> = “S”sia
in caso di <TipoCoperturaGiorn> = “2” abbinato a <Lavorato> = “N” se il permesso
di altro tipo è retribuito. Infatti, in entrambe le situazioni viene corrisposta la retribuzione;
diversamente, i giorni in cui esiste un permesso con fruizione oraria abbinato ad altro
permesso non retribuito, il <TipoCoperturaGiorn> deve essere = “1”abbinato a
<Lavorato> = “N”;
devono essere precisate nei vari campi (L. n. 177/76, IIS, CA, 13esima) le quote
analitiche di retribuzione corrispondenti al tempo lavorato;
nei campi L. n. 177/76, IIS, CA, 13esima della sottosezione <Figurativi> deve essere
precisata la ripartizione della retribuzione “persa” già indicata in <DiffAccredito>.
5.2 Datori di lavoro non agricoli con dipendenti iscritti all’Assicurazione generale
obbligatoria e ad altri Fondi speciali. Modalità per il conguaglio dell’indennità
anticipata
Ai fini del conguaglio, dal periodo di competenza gennaio 2026, i datori di lavoro non agricoli
con dipendenti iscritti all’Assicurazione generale obbligatoria e ad altri Fondi speciali devono
utilizzare il codice conguaglio sotto riportato, presente nella sezione
<InfoAggCausaliContrib>.
L’elemento <InfoAggcausaliContrib> è un elemento a valenza contributiva.
Nell’elemento <CodiceCausale> deve essere inserito il seguente codice relativo allo specifico
evento:
• codice “0060”, avente il significato di “Conguaglio permessi per visite, esami e cure mediche
in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche. Articolo 2 della
legge 18 luglio 2025, n. 106” (codice evento “PCM”).
Nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> il datore di lavoro deve indicare il codice
fiscale del lavoratore o del dante causa.
Nell’attributo <TipoidentMotivoUtilizzo> deve essere indicato il valore “CF_PERS_FIS”.
Nell’elemento <AnnoMeseRif> deve essere indicato l’anno e il mese di riferimento della
prestazione anticipata al lavoratore e conguagliata, ossia la competenza in cui è avvenuto
l’evento esposto nel flusso Uniemens.
Nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif>, infine, deve essere indicato l’importo della
prestazione conguagliata, relativo alla specifica competenza.
5.3 Datori di lavoro di operai agricoli a tempo indeterminato
A decorrere dal mese di competenza gennaio 2026, i datori di lavoro di operai agricoli a tempo
indeterminato, ai fini dell’esposizione nel flusso Uniemens\Posagri della fruizione da parte del
lavoratore del permesso in argomento, devono attenersi alle seguenti indicazioni:
l’elemento<CodiceRetribuzione> deve essere valorizzato con “N”, cui deve essere
abbinato l’elemento <CodAgio> “F0” (“F” zero), nel caso il permesso sia richiesto dal
lavoratore per sé stesso, o <CodAgio> “F1”, nel caso il permesso sia richiesto dal
lavoratore per assistere il figlio minorenne;
gli elementi <GiornoInizioEv>e<GiornoFineEv> devono essere valorizzati con
l’intervallo di date nelle quali è stato fruito il permesso. A tale fine si specifica che,
trattandosi di un permesso su base oraria, deve essere indicato solo il singolo giorno di
fruizione; in caso di permesso richiesto su più giorni nello stesso mese devono essere
inviati altrettanti righi distinti, opportunamente valorizzati;
l’elemento <ImportoCongEv> deve essere valorizzato con l’importo anticipato e posto in
conguaglio;
l’elemento<RetribPersaGiorn> (RP) deve essere valorizzato con le indicazioni fornite
con il messaggio n. 1653 del 29 aprile 2019;
l’elemento <NumGiornateEv> prevede l’indicazione del numero di giornate che sono
state interessate dall’evento e, nella fattispecie, deve essere impostato su “1” in quanto il
valore di dieci ore non permette la copertura di due giornate lavorative (in caso di
permesso richiesto su più giorni nello stesso mese devono essere inviati altrettanti righi
distinti, opportunamente valorizzati);
l’elemento <NumOreEv> deve essere valorizzato con il numero di ore che sono state
richieste dal lavoratore.
5.4 Datori di lavoro di operai agricoli a tempo determinato e di lavoratori domestici
Le somme corrisposte agli operai agricoli a tempo determinato e ai lavoratori domestici sono
rimborsate dall’Istituto direttamente ai datori di lavoro.
Le istruzioni per le domande di rimborso verranno fornite con successivo messaggio.
5.5 Datori di lavoro privati con lavoratori dipendenti iscritti alla Gestione pubblica
A decorrere dal mese di gennaio 2026, i datori di lavoro privati con lavoratrici e lavoratori
iscritti alla Gestione pubblica devono utilizzare il seguente codice Tipo Servizio:
- “4G”, avente il significato di “Permessi per visite, esami e cure mediche in favore dei
lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche usufruiti dai dipendenti delle
aziende di cui all'art.20 c.2 D.L. 25/06/2008 n.112”, che deve avere corrispondenza univoca
con il Codice Tipo Evento “PCM”, dichiarato nei flussi trasmessi in relazione alle contribuzioni
minori, attenendosi alle istruzioni fornite nel precedente paragrafo 5.1, in relazione ai lavoratori
per cui il contributo per l’invalidità, la vecchiaia e ai superstiti (IVS) è versato alla Gestione
pubblica.
Nella compilazione del flusso Uniemens/ListaPosPA, il Tipo Servizio suddetto deve essere
dichiarato nell’elemento “V1”, Causale “7”, Codice Motivo Utilizzo “8”, da compilare con le
modalità illustrate con le circolari n. 81 del 22 aprile 2015 e n. 40 del 23 febbraio 2016.
6. Datori di lavoro pubblici con lavoratori dipendenti iscritti alla Gestione pubblica
Per il personale dipendente di Enti e Amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo n. 165/2001, il trattamento economico, per i periodi di permesso in
oggetto, da coprire con contribuzione obbligatoria, deve essere dichiarato nell’elemento “E0”
utilizzando il Tipo Servizio Ordinario.
7. Istruzioni contabili
Ai fini delle rilevazioni contabili dell’indennità economica in argomento si istituisce, nell’ambito
della gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali – evidenza
contabile GAT (Gestione degli oneri per trattamenti di famiglia), il seguente conto di onere:
GAT30282 - Onere per l’indennità relativa alla fruizione di ulteriori ore annue di permesso
(10 ore) concesse a favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche ovvero da
malattie invalidanti o croniche, anche rare con grado di invalidità pari o superiore al 74%,
inclusi i genitori di figli minori con medesime patologie, corrisposta ai dipendenti delle
aziende ammesse a conguaglio con il sistema di denuncia di cui al D.M. 5 febbraio 1969 -
articolo 2, commi 1-3, della legge 18 luglio 2025, n. 106.
Il conto di nuova istituzione è associato nel flusso Uniemens al codice conguaglio “0060”,
secondo le modalità riportate nel precedente paragrafo 5.2 e rileva altresì le somme denunciate
nella sezione <ListaPosPA> del flusso Uniemens da parte dei datori di lavoro con lavoratori
iscritti alla Gestione pubblica, con codice tipo servizio “4G” e codice elemento “E0”, secondo
quanto esposto nei precedenti paragrafi 5.5 e 6.
Al suddetto conto sono imputate anche le somme conguagliate dai datori di lavoro presso cui
lavorano operai agricoli a tempo indeterminato ed esposte nel flusso Uniemens\Posagri con il
<CodAgio> “F0” nel caso il permesso sia richiesto dal lavoratore per sé stesso o con il
<CodAgio> “F1” nel caso il permesso sia richiesto dal lavoratore per assistere il figlio
minorenne, come riportato al paragrafo 5.3.
Nell’ambito del messaggio con cui saranno fornite le istruzioni operative del rimborso ai datori
di lavoro delle somme corrisposte agli operai agricoli a tempo determinato saranno anche
indicate le conseguenti istruzioni contabili.
Per la rilevazione della contribuzione figurativa per i periodi di fruizione delle indennità in
argomento si istituisce il seguente conto:
GAT32282 - Onere a copertura dei contributi figurativi correlati all’indennità relativa alla
fruizione di ulteriori ore annue di permesso (10 ore) concesse a favore dei lavoratori
affetti da malattie oncologiche ovvero da malattie invalidanti o croniche, anche rare, con
grado di invalidità pari o superiore al 74%, inclusi i genitori di figli minori con medesime
patologie - articolo 2, commi 1-3, della legge 18 luglio 2025, n. 106.
I rapporti finanziari con lo Stato ai fini del rimborso degli oneri sostenuti per l’erogazione della
prestazione in argomento sono curati direttamente dalla Direzione generale.
Si riportano in allegato le variazioni apportate al piano dei conti (Allegato n. 1).
8. Monitoraggio della spesa
Al fine del controllo sugli stanziamenti previsti dal comma 6 dell’articolo 2 della legge n.
106/2025, l’Istituto effettuerà un periodico monitoraggio della spesa.
Il Direttore Generale
Valeria Vittimberga
1 Sulla base della citata previsione normativa, i datori di lavoro del settore dello spettacolo
devono corrispondere l’indennità e successivamente conguagliarla anche per i lavoratori a
tempo determinato.
[2] Per il concetto di retribuzione media globale giornaliera restano valide le indicazioni fornite
con la circolare n. 134368 A.G.O./14 del 28 gennaio 1981.
ALLEGATO 1
VARIAZIONE AL PIANO DEI CONTI
Allegato n. 1
I
Tipo variazione I
Codice conto GAT30282
Denominazione completa Onere per l’indennità relativa alla fruizione di ulteriori ore annue di
permesso ( 10 ore ) concesse a favore dei lavoratori affetti da
malattie oncologiche ovvero da malattie invalidanti o croniche, anche
rare, con grado di invalidità pari o superiore al 74%, inclusi i genitori di
figli minori con medesime patologie, corrisposta ai dipendenti delle
aziende ammesse a conguaglio con il sistema di denuncia di cui al
D.M. 5 febbraio 1969 - articolo 2, commi 1-3, della legge 18 luglio
2025, n. 106.
Denominazione abbreviata ON.IND PERM.ORAR.L.DIP.ONCLG.INV.-A2, L.106/25-DM
Validità e Movimentabilità 11/2025 - P10
Capitolo/Voce di bilancio 3U1205002
Tipo variazione I
Codice conto GAT32282
Denominazione completa Onere a copertura dei contributi figurativi correlati all’indennità
relativa alla fruizione di ulteriori ore annue di permesso ( 10 ore )
concesse a favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche
ovvero da malattie invalidanti o croniche, anche rare, con grado di
invalidità pari o superiore al 74%, inclusi i genitori di figli minori con
medesime patologie, - articolo 2, commi 1-3, della legge 18 luglio
2025, n. 106.
Denominazione abbreviata ON.CTR.FIG.IND. PERM.ORAR.L.DIP.ONCLG.INV.-A2, L.106/25.
Validità e Movimentabilità 11/2025 – P10
Capitolo/Voce di bilancio UTB14001604
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