Circolare INPS In vigore

Circolare INPS 27/2026

Contributi volontari anno 2026: lavoratori dipendenti non agricoli, lavoratori autonomi e iscritti alla Gestione separata

Pubblicato: 10/03/2026 In vigore dal: 10/03/2026 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Contributi volontari anno 2026: lavoratori dipendenti non agricoli, lavoratori autonomi e iscritti alla Gestione separata

Testo normativo

Direzione Centrale Entrate Direzione Centrale Pensioni Roma, 11/03/2026 Ai Dirigenti centrali e territoriali Ai Responsabili delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e territoriali delle Aree dei professionisti Al Coordinatore generale, ai coordinatori centrali e ai responsabili territoriali dell'Area medico legale Circolare n. 27 E, per conoscenza, Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Amministrazione Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo di Vigilanza Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse Al Presidente della Commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati Ai Presidenti dei Comitati regionali Allegati n.1 OGGETTO: Contributi volontari anno 2026: lavoratori dipendenti non agricoli, lavoratori autonomi e iscritti alla Gestione separata SOMMARIO: Con la presente circolare si comunicano gli importi dei contributi dovuti per l’anno 2026 dai prosecutori volontari a seguito della variazione annuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. INDICE 1. Versamenti volontari dei lavoratori dipendenti non agricoli 2. Versamenti volontari degli iscritti all’evidenza contabile separata del FPLD e degli iscritti al Fondo Volo e al Fondo dipendenti Ferrovie dello Stato S.p.A. 3. Versamenti volontari degli iscritti al Fondo specialeIstitutoPostelegrafonici (ex IPOST) 4. Versamenti volontari dei giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti 5. Coefficienti di ripartizione dei contributi volontari nel FPLD 6. Versamenti volontari nelle gestioni degli artigiani e dei commercianti 7. Versamenti volontari nella Gestione separata 1. Versamenti volontari dei lavoratori dipendenti non agricoli L’ISTAT ha comunicato, nella misura del +1.4%, la variazione percentuale verificatasi nell’indice dei prezzi al consumo, per le famiglie di operai e impiegati, tra il periodo gennaio 2024 - dicembre 2024 e il periodo gennaio 2025 - dicembre 2025. Ai sensi dell’articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, l’importo minimo settimanale della retribuzione su cui calcolare il contributo volontario non può essere inferiore a quello determinato ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e successive modificazioni. Sulla base della variazione dell’indice ISTAT, pertanto, per l’anno 2026: - la retribuzione minima settimanale è pari a 244,74 euro; - la prima fascia di retribuzione annuale oltre la quale è prevista l’applicazione dell’aliquota aggiuntiva dell’1% (art. 3-ter del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438) è pari a 56.224,00 euro; - il massimale di cui all’articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335, da applicare ai prosecutori volontari titolari di contribuzione non anteriore al 1° gennaio 1996 o che, avendone il requisito, esercitino l’opzione per il sistema contributivo, è pari a 122.295,00 euro. Per l’anno 2026, l’aliquota contributiva a carico dei lavoratori dipendenti non agricoli, autorizzati alla prosecuzione volontaria nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD) con decorrenza successiva al 31 dicembre 1995, è pari al 33%. L’aliquota del contributo per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) relativa ai lavoratori dipendenti non agricoli, autorizzati alla prosecuzione volontaria con decorrenza compresa entro il 31 dicembre 1995, è confermata in misura pari al 27,87% (Allegato n. 1). Nella tabella che segue si riportano - per gli anni dal 2026 al 1997 - i minimali di retribuzione settimanale, gli importi della prima fascia di retribuzione annuale (c.d. tetto pensionabile), i massimali di cui all’articolo 2, comma 18, della legge n. 335/1995 e le aliquote contributive IVS relative ai lavoratori dipendenti non agricoli autorizzati dopo il 31 dicembre 1995. Anno Retr. minima Prima fascia Massimale art. 2 Aliquota settimanale retribuzione annua co.18, L. 335/95 IVS 2026 € 244,74 € 56.224,00 € 122.295,00 33% 2025 € 241,36 € 55.448,00 € 120.607,00 33% 2024 € 239,44 € 55.008,00 € 119.650,00 33% 2023 € 227,18 € 52.190,00 € 113.520,00 33% 2022 € 210,15 € 48.279,00 € 105.014,00 33% 2021 € 206,23 € 47.379,00 € 103.055,00 33% 2020 € 206,23 € 47.379,00 € 103.055,00 33% 2019 € 205,20 € 47.143,00 € 102.543,00 33% 2018 € 202,97 € 46.630,00 € 101.427,00 33% 2017 € 200,76 € 46.123,00 € 100.324,00 33% 2016 € 200,76 € 46.123,00 € 100.324,00 32,87% 2015 € 200,76 € 46.123,00 € 100.324,00 32,87% 2014 € 200,35 € 46.031,00 € 100.123,00 32,37% 2013 € 198,17 € 45.530,00 € 99.034,00 32,37% 2012 € 192,40 € 44.204,00 € 96.149,00 31,87% 2011 € 187,34 € 43.042,00 € 93.622,00 31,87% 2010 € 184,39 € 42.364,00 € 92.147,00 31,37% 2009 € 183,10 € 42.069,00 € 91.507,00 31,37% 2008 € 177,42 € 40.765,00 € 88.669,00 30,87% 2007 € 174,46 € 40.083,00 € 87.187,00 30,87% 2006 € 171,03 € 39.297,00 € 85.478,00 30,07% 2005 € 168,17 € 38.641,00 € 84.049,00 30,07% 2004 € 164,87 € 37.883,00 € 82.401,00 29,57% 2003 € 160,85 € 36.959,00 € 80.391,00 29,57% 2002 € 157,08 € 36.093,00 € 78.507,00 29,07% 2001 £ 296.140 £ 68.048.000 £ 148.014.000 29,07% 2000 £ 288.640 £ 66.324.000 £ 144.263.000 28,57% 1999 £ 284.100 £ 65.280.000 £ 141.991.000 28,57% 1998 £ 279.080 £ 64.126.000 £ 139.480.000 28,17% 1997 £ 274.420 £ 63.054.000 £ 137.148.000 28,37% 2. Versamenti volontari degli iscritti all’evidenza contabile separata del FPLD e degli iscritti al Fondo Volo e al Fondo dipendenti Ferrovie dello Stato S.p.A. Gli iscritti all’evidenza contabile separata del FPLD, quali Autoferrotranvieri, Elettrici, Telefonici, dirigenti ex INPDAI e al Fondo dipendenti Ferrovie dello Stato S.p.A. continuano a versare la stessa aliquota vigente per la contribuzione obbligatoria, pari al 33%. Per i prosecutori volontari nel Fondo Volo restano invariate le aliquote contributive differenziate in relazione alla data di iscrizione al Fondo, all’anzianità complessivamente maturata, anche in gestioni diverse, al 31 dicembre 1995 e all’adesione ai Fondi complementari. Pertanto, ai medesimi si applicano le seguenti aliquote: - per i soggetti iscritti al Fondo Volo con più di 18 anni di anzianità contributiva alla data del 31 dicembre 1995, o anche con meno di 18 anni di anzianità contributiva che non hanno aderito ai Fondi complementari, si conferma l’aliquota del 40,82%; - per i soggetti iscritti al Fondo Volo, con meno di 18 anni di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, che hanno aderito ai Fondi complementari, l’aliquota da applicare è pari al 37,70% (a seguito della riduzione prevista dall’art. 1 del decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 164); - per i soggetti iscritti al Fondo Volo dopo il 31 dicembre 1995 e che risultano privi di anzianità contributiva in qualsivoglia gestione, come illustrato con il messaggio n. 21166 del 21 dicembre 2012, l’aliquota contributiva da applicare è quella prevista per gli iscritti obbligatori del FPLD (33%), maggiorata del contributo addizionale previsto dall’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo n. 164/1997 (5%), ed è pari al 38%. Per individuare l’aliquota dovuta si deve fare riferimento al codice “Tipo lavoratore” indicato nelle denunce annuali e/o mensili: X3 = aliquota IVS del 40,82%; Y3 = aliquota IVS del 37,70%; Z3 = aliquota IVS del 38%. 3. Versamenti volontari degli iscritti al Fondo speciale Istituto Postelegrafonici (ex IPOST) Per l’anno 2026 non si è verificata alcuna variazione dell’aliquota IVS dovuta dagli iscritti al Fondo speciale Istituto Postelegrafonici che si conferma, quindi, al 32,65%. 4. Versamenti volontari dei giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti Con la circolare n. 80 dell’11 luglio 2022, alla quale si rinvia, è stata illustrata la disciplina applicabile in materia di prosecuzione volontaria ai giornalisti, pubblicisti e praticanti con rapporto di lavoro subordinato. Per i giornalisti, pubblicisti e praticanti, in quanto iscritti al FPLD o all’evidenza contabile separata del medesimo FPLD, si conferma l’aliquota IVS vigente per la contribuzione obbligatoria, pari al 33%. 5. Coefficienti di ripartizione dei contributi volontari nel FPLD Si riportano, di seguito, le tabelle di ripartizione dei contributi volontari da versare nell’anno 2026, relative ai soggetti - distinti per categoria – autorizzati con decorrenza compresa entro il 31 dicembre 1995 o con decorrenza successiva a tale data. CONTRIBUTI VOLONTARI (autorizzati entro il 31 dicembre 1995) Decorrenza 1° gennaio 2026 CATEGORIE ALIQUOTE % BASE QUOTA PENSIONE TOTALE COEF. RIPARTO IVS LAVORATORI DIPENDENTI Aliquota 0,11% 27,76% 27,87% non agricoli (esclusi domestici) Coefficienti 0,003947 0,996053 1 AGRICOLI DIPENDENTI Aliquota 0,11% 30,39% 30,50% Coefficienti 0,003607 0,996393 1 PESCATORI soggetti Aliquota 0,11% 10,36% 10,47% alla legge n. 250/1958 Coefficienti 0,010506 0,989494 1 LAVORATORI occupati in Aliquota 0,11% 10,83% 10,94% cantieri di lavoro Coefficienti 0,010055 0,989945 1 DOMESTICI Aliquota 0,1375% 12,86% 12,9975% Coefficienti 0,010579 0,989421 1 CONTRIBUTI VOLONTARI (autorizzati dopo il 31 dicembre 1995) Decorrenza 1° gennaio 2026 CATEGORIE ALIQUOTE % BASE QUOTA PENSIONE TOTALE COEF. RIPARTO IVS LAVORATORI DIPENDENTI Aliquota 0,11% 32,89% 33% non agricoli (esclusi domestici) Coefficienti 0,003333 0,996667 1 AGRICOLI DIPENDENTI Aliquota 0,11% 30,39% 30,50% Coefficienti 0,003607 0,996393 1 PESCATORI soggetti Aliquota 0,11% 14,79% 14,90% alla legge n. 250/1958 Coefficienti 0,007383 0,992617 1 LAVORATORI occupati in Aliquota 0,11% 14,46% 14,57% cantieri di lavoro Coefficienti 0,007550 0,992450 1 DOMESTICI Aliquota 0,1375% 17,29% 17,4275% Coefficienti 0,007890 0,992110 1 6. Versamenti volontari nelle gestioni degli artigiani e dei commercianti Il contributo dovuto dai soggetti autorizzati alla prosecuzione volontaria nelle gestioni degli artigiani e degli esercenti attività commerciali viene determinato secondo i criteri in vigore dal 1° luglio 1990, stabiliti dall’articolo 3 della legge 2 agosto 1990, n. 233, e successive modificazioni (cfr. la circolare n. 96 del 3 giugno 2003). La relativa contribuzione volontaria si determina applicando le aliquote stabilite per il versamento dei contributi obbligatori al reddito medio di ciascuna delle otto classi di reddito previste dalla citata norma. La classe di reddito da attribuire a ciascun lavoratore è quella il cui reddito medio è pari o immediatamente inferiore al valore medio mensile dei redditi prodotti negli ultimi 36 mesi di attività. L’importo dei contributi volontari degli artigiani e degli esercenti attività commerciali per il corrente anno deve essere calcolato con le seguenti aliquote: Artigiani Commercianti Titolari di qualunque età e collaboratori di età superiore ai 21 anni 24% 24,48% Collaboratori di età non superiore ai 21 anni 24% 24,48% Sulla base delle predette aliquote e dei valori reddituali aggiornati, sono state predisposte le seguenti tabelle di contribuzione, da applicare con effetto dal 1° gennaio 2026. I valori sono stati definiti arrotondando all’unità di euro gli importi dei redditi che delimitano le otto classi di contribuzione e gli importi dei redditi medi imponibili e al centesimo di euro gli importi di contribuzione mensile relativi alle predette classi. ARTIGIANI Classi di reddito ai fini della prosecuzione volontaria (Decorrenza 1° gennaio 2026) Contribuzione mensile Reddito medio imponibile 24% Classi di reddito 1 Fino a € 18.808 € 18.808 376,16 2 da € 18.809 a € 25.044 € 21.927 438,54 3 da € 25.045 a € 31.280 € 28.163 563,26 4 da € 31.281 a € 37.516 € 34.399 687,98 5 da € 37.517 a € 43.752 € 40.635 812,70 6 da € 43.753 a € 49.988 € 46.871 937,42 7 da € 49.989 a € 56.223 € 53.106 1.062,12 8 da € 56.224 € 56.224 1.124,48 COMMERCIANTI Classi di reddito ai fini della prosecuzione volontaria (Decorrenza 1° gennaio 2026) Contribuzione mensile Reddito medio imponibile 24,48% Classi di reddito 1 Fino a € 18.808 € 18.808 383,69 2 da € 18.809 a € 25.044 € 21.927 447,32 3 da € 25.045 a € 31.280 € 28.163 574,53 4 da € 31.281 a € 37.516 € 34.399 701,74 5 da € 37.517 a € 43.752 € 40.635 828,96 6 da € 43.753 a € 49.988 € 46.871 956,17 7 da € 49.989 a € 56.223 € 53.106 1.083,37 8 da € 56.224 € 56.224 1.146,97 Si precisa che la classe di reddito da attribuire è quella il cui reddito medio è pari o immediatamente inferiore alla media dei redditi sui quali sono stati versati i contributi negli ultimi tre anni. Detta media va quindi rapportata ai soli importi indicati con riferimento al "reddito medio imponibile". 7. Versamenti volontari nella Gestione separata L’importo del contributo volontario dovuto alla Gestione separata deve essere determinato in base alle disposizioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 184/1997, ossia applicando all'importo medio dei compensi percepiti nell'anno di contribuzione precedente alla data della domanda l’aliquota IVS di finanziamento della Gestione. Ai fini della determinazione del contributo volontario deve essere presa in considerazione esclusivamente l’aliquota IVS vigente per i soggetti privi di altra tutela previdenziale e non titolari di pensione pari, per l’anno 2026, al 25% per i professionisti e al 33% per i collaboratori e per le figure assimilate. Poiché nel 2026 il minimale per l’accredito contributivo è fissato in 18.808,00 euro, per il medesimo anno l’importo minimo dovuto dai prosecutori volontari della Gestione separata non può essere inferiore a 4.702,08 euro su base annua e a 391,84 euro su base mensile per quanto concerne i professionisti e a 6.206,64 euro su base annua e a 517,22 euro su base mensile per quanto concerne tutti gli altri iscritti. Il Direttore Generale Valeria Vittimberga ALLEGATO 1 Classi di contribuzione e retribuzione media settimanale imponibile, valida ai fini della contribuzione volontaria Decorrenza 01.01.2026 Retribuzione Classi di media RETRIBUZIONE SETTIMANALE contribuzione settimanale imponibile 18 fino a € 244,81 244,74 19 oltre € 244,81 " " 261,03 253,04 20 " " 261,03 " " 278,53 269,91 21 " " 278,53 " " 297,87 288,32 22 " " 297,87 " " 319,86 308,70 23 " " 319,86 " " 343,58 331,52 24 " " 343,58 " " 367,24 355,46 25 " " 367,24 " " 394,56 380,88 26 " " 394,56 " " 426,19 410,61 27 " " 426,19 " " 457,98 442,30 28 " " 457,98 " " 489,29 473,88 29 " " 489,29 " " 521,27 505,54 30 " " 521,27 " " 552,15 536,98 31 " " 552,15 " " 587,60 570,31 32 " " 587,60 " " 622,83 605,45 33 " " 622,83 " " 657,95 640,36 34 " " 657,95 " " 693,31 675,59 35 " " 693,31 " " 728,32 710,61 36 " " 728,32 " " 763,28 745,89 37 " " 763,28 " " 798,24 780,84 38 " " 798,24 " " 833,67 816,09 39 " " 833,67 " " 869,08 851,11 40 " " 869,08 " " 903,74 886,41 41 " " 903,74 " " 939,02 921,42 42 " " 939,02 " " 974,55 956,87 43 " " 974,55 " " 1009,90 992,06 44 " " 1009,90 " " 1045,36 1027,52 45 " " 1045,36 " " 1080,66 1062,93 46 ed oltre € 1080,66 1081,23

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