Decisione di esecuzione (UE) 2023/234 della Commissione del 1o febbraio 2023 relativa alla concessione di una deroga richiesta da alcuni Stati membri a norma del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per utilizzare mezzi di scambio e archiviazione di informazioni diversi dai procedimenti informatici per la notifica di presentazione per quanto riguarda le merci introdotte nel territorio doganale dell’Unione notificata con il numero C(2023) 662 (I testi in lingua ce
Quali Stati membri possono utilizzare procedure non informatiche per la notifica di presentazione delle merci e fino a quando?
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La Decisione di esecuzione (UE) 2023/234 della Commissione europea concede una deroga temporanea a 20 Stati membri che consente loro di continuare a utilizzare mezzi di scambio e archiviazione di informazioni diversi dai procedimenti informatici per la notifica di presentazione delle merci introdotte nel territorio doganale dell'Unione. La deroga si applica a Austria, Belgio, Cechia, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Francia, Grecia, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria. La scadenza della deroga è differenziata: per le merci introdotte per via aerea il termine è il 31 dicembre 2023, mentre per le merci introdotte con altri modi di trasporto il termine è il 29 febbraio 2024. Questa proroga è stata concessa a causa di circostanze eccezionali e impreviste (pandemia COVID-19, Brexit, invasione dell'Ucraina) che hanno causato ritardi significativi negli sviluppi informatici. Gli Stati membri beneficiari devono comunque conservare i dati necessari per la notifica di presentazione e trasmetterli al sistema elettronico ICS2 entro 200 giorni dalla presentazione delle merci, garantendo così il corretto scambio di informazioni tra gli Stati membri.
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Riferimento normativo
Decisione di esecuzione (UE) 2023/234 della Commissione del 1o febbraio 2023 relativa alla concessione di una deroga richiesta da alcuni Stati membri a norma del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per utilizzare mezzi di scambio e archiviazione di informazioni diversi dai procedimenti informatici per la notifica di presentazione per quanto riguarda le merci introdotte nel territorio doganale dell’Unione [notificata con il numero C(2023) 662] (I testi in lingua ceca, croata, danese, estone, francese, greca, inglese, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese sono i soli facenti fede)
EN: Commission Implementing Decision (EU) 2023/234 of 1 February 2023 granting a derogation requested by certain Member States pursuant to Regulation (EU) No 952/2013 of the European Parliament and of the Council to use means other than electronic data-processing techniques for the exchange and storage of inf
Testo normativo
3.2.2023
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 32/217
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2023/234 DELLA COMMISSIONE
del 1
o
febbraio 2023
relativa alla concessione di una deroga richiesta da alcuni Stati membri a norma del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per utilizzare mezzi di scambio e archiviazione di informazioni diversi dai procedimenti informatici per la notifica di presentazione per quanto riguarda le merci introdotte nel territorio doganale dell’Unione
[notificata con il numero C(2023) 662]
(I testi in lingua ceca, croata, danese, estone, francese, greca, inglese, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese sono i soli facenti fede)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione
(
1
)
, in particolare l’articolo 6, paragrafo 4, in combinato disposto con l’articolo 8, paragrafo 2,
previa consultazione del comitato del codice doganale,
considerando quanto segue:
(1)
L’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013 stabilisce che tutti gli scambi di informazioni tra le autorità doganali nonché tra gli operatori economici e le autorità doganali e l’archiviazione di tali informazioni richiesti dalla normativa doganale sono effettuati mediante procedimenti informatici. A tal fine, e a norma dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 952/2013, la Commissione definisce requisiti comuni in materia di dati.
(2)
L’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 952/2013 prevede, per la Commissione, la possibilità di adottare, in casi eccezionali, decisioni che autorizzano uno o più Stati membri a derogare all’uso di procedimenti informatici come mezzi di scambio e archiviazione di informazioni, se tale deroga, concessa per un periodo di tempo specifico, è giustificata dalla situazione specifica degli Stati membri che ne fanno richiesta.
(3)
La decisione di esecuzione (UE) 2019/2151 della Commissione
(
2
)
stabilisce il programma di lavoro relativo allo sviluppo e all’utilizzazione dei sistemi elettronici previsti dal codice doganale dell’Unione («il programma di lavoro»). Il programma di lavoro elenca i sistemi elettronici da sviluppare e le date in cui si ritiene che saranno operativi. Tale programma specifica, tra l’altro, l’attuazione e le date di utilizzazione per la notifica di presentazione a norma dell’articolo 6, paragrafo 1, e degli articoli 16 e 139 del regolamento (UE) n. 952/2013.
(4)
Inoltre l’articolo 278, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 952/2013 specifica il termine entro il quale possono essere utilizzati, su base transitoria, mezzi diversi dai procedimenti informatici per attuare le disposizioni relative alla notifica di presentazione per quanto riguarda le merci introdotte nel territorio doganale dell’Unione.
(5)
Data l’importanza del sistema della notifica di presentazione per la vigilanza delle merci introdotte nel territorio doganale dell’Unione, alcuni Stati membri hanno già sviluppato sistemi elettronici per gestire tali notifiche, ad esempio attraverso sistemi per gli operatori portuali. Tali sistemi richiedono adeguamenti a norma delle disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 e dei relativi atti della Commissione, in particolare per quanto riguarda i requisiti comuni in materia di dati. A norma dell’articolo 278, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 952/2013, tali adeguamenti devono essere ultimati entro il 31 dicembre 2022.
(6)
Tuttavia si sono verificate tre circostanze importanti e parzialmente impreviste che hanno avuto un impatto significativo sulle risorse delle autorità doganali e le hanno sottoposte a sfide complementari. La pandemia di COVID-19 ha causato notevoli ritardi negli sviluppi informatici in Austria, Belgio, Cechia, Francia, Grecia, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Romania, Slovacchia e Spagna. Il recesso del Regno Unito dall’Unione europea e il conseguente aumento del numero di dichiarazioni doganali hanno indotto Belgio, Francia, Paesi Bassi e Spagna a modificare le risorse e le priorità. Le conseguenze finanziarie dell’invasione russa dell’Ucraina sulle attività doganali dei paesi confinanti o geograficamente vicini hanno ulteriormente aggravato la situazione e hanno portato alla necessità di risorse supplementari in Austria e in Polonia. In particolare difficoltà in materia di appalti e gare d’appalto, nonché questioni relative al bilancio e al personale derivanti dalle circostanze summenzionate, hanno avuto un impatto significativo sulla capacità degli Stati membri di rispettare i termini, come segnalato da Austria, Cipro, Cechia, Croazia, Danimarca, Estonia, Francia, Grecia, Lussemburgo, Malta, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria.
(7)
Tali circostanze specifiche hanno causato ritardi significativi negli sviluppi informatici in corso e hanno impedito ad alcuni Stati membri di completare l’introduzione dei mezzi informatici per il trattamento della notifica di presentazione entro il 31 dicembre 2022. Pertanto il 21 aprile 2022 l’Austria, il 3 maggio 2022 Cipro, il 6 maggio 2022 la Spagna, il 23 maggio 2022 la Slovenia, il 3 giugno 2022 la Grecia, il 7 giugno 2022 la Francia, il 7 giugno 2022 il Portogallo, il 24 giugno 2022 il Belgio, il 24 giugno 2022 la Svezia, il 29 giugno 2022 la Danimarca, il 4 luglio 2022 la Slovacchia, il 4 luglio 2022 i Paesi Bassi, il 6 luglio 2022 l’Estonia, il 7 luglio 2022 la Polonia, il 13 luglio 2022 Malta, il 19 luglio 2022 la Croazia, il 22 luglio 2022 l’Ungheria, il 22 luglio 2022 il Lussemburgo, il 10 ottobre 2022 la Cechia e il 17 ottobre 2022 la Romania hanno chiesto di utilizzare mezzi di scambio e archiviazione di informazioni diversi dai procedimenti informatici a norma dell’articolo 6, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento (UE) n. 952/2013.
(8)
È pertanto opportuno consentire agli Stati membri di continuare a utilizzare le rispettive procedure esistenti, inclusi i pertinenti sistemi informatici, conformemente ai requisiti in materia di dati stabiliti dagli Stati membri a norma dell’articolo 2, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione
(
3
)
per un periodo di tempo limitato.
(9)
L’Austria, il Belgio, la Cechia, Cipro, la Croazia, la Danimarca, l’Estonia, la Francia, la Grecia, il Lussemburgo, Malta, i Paesi Bassi, la Polonia, il Portogallo, la Romania, la Slovacchia, la Slovenia, la Spagna, la Svezia e l’Ungheria devono notificare alla Commissione i progressi compiuti nello sviluppo del sistema elettronico per la notifica di presentazione nell’ambito del processo di comunicazione dei progressi di cui all’articolo 278
bis
del regolamento (UE) n. 952/2013. Occorre garantire la comunicazione e la condivisione delle informazioni relative alla pianificazione nazionale di cui all’articolo 4 della decisione di esecuzione (UE) 2019/2151.
(10)
Al fine di evitare l’invalidamento della dichiarazione sommaria di entrata a norma dell’articolo 129, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 952/2013 entro 200 giorni dalla presentazione, anche se le merci oggetto di tale dichiarazione sommaria di entrata sono state presentate alla dogana di uno Stato membro che beneficia della deroga, tale Stato membro dovrebbe conservare nelle proprie scritture i dati necessari per la notifica di presentazione e trasmetterli al sistema elettronico di cui all’articolo 182 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione
(
4
)
(ICS2) entro tale termine.
(11)
Considerando l’impatto delle circostanze eccezionali che hanno causato ritardi negli sviluppi informatici in corso per il trattamento della notifica di presentazione negli Stati membri, lo stato attuale di tali sviluppi negli Stati membri e la necessità di evitare ulteriori ritardi significativi, la deroga dovrebbe durare al più tardi fino al 31 dicembre 2023 per quanto riguarda le merci che entrano nel territorio doganale dell’Unione per via aerea e al più tardi fino al 29 febbraio 2024 per quanto riguarda le merci che entrano nel territorio doganale dell’Unione con altri modi di trasporto,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
1. Gli Stati membri possono utilizzare mezzi di scambio e archiviazione di informazioni diversi dai procedimenti informatici per la notifica di presentazione, di cui all’articolo 139 del regolamento (UE) n. 952/2013, delle merci introdotte nel territorio doganale dell’Unione per via aerea fino al 31 dicembre 2023 e per la notifica di presentazione delle merci introdotte nel territorio doganale dell’Unione con altri modi di trasporto fino al 29 febbraio 2024, a condizione che l’uso di mezzi diversi dai procedimenti informatici non pregiudichi lo scambio di informazioni tra lo Stato membro e gli altri Stati membri o lo scambio e l’archiviazione di informazioni in altri Stati membri ai fini dell’applicazione della normativa doganale.
2. Al fine di soddisfare la condizione di cui al paragrafo 1, gli Stati membri conservano i dati necessari per la notifica di presentazione nelle proprie scritture e li comunicano entro il termine di 200 giorni di cui all’articolo 129, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 952/2013 al sistema elettronico di cui all’articolo 182 del regolamento (UE) 2015/2447 (ICS2) se in tale sistema elettronico è stata presentata una dichiarazione sommaria di entrata per le merci oggetto della notifica di presentazione.
Articolo 2
La presente decisione si applica a decorrere dal 1
o
gennaio 2023 al più tardi fino al 31 dicembre 2023 per quanto riguarda le merci introdotte nel territorio doganale dell’Unione per via aerea e al più tardi fino al 29 febbraio 2024 per quanto riguarda le merci introdotte nel territorio doganale dell’Unione con altri modi di trasporto.
Articolo 3
Il Regno del Belgio, la Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica di Estonia, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica di Croazia, la Repubblica di Cipro, il Granducato di Lussemburgo, l’Ungheria, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d’Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Romania, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca e il Regno di Svezia sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 1
o
febbraio 2023
Per la Commissione
Paolo GENTILONI
Membro della Commissione
(
1
)
GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1
.
(
2
)
Decisione di esecuzione (UE) 2019/2151 della Commissione, del 13 dicembre 2019, che stabilisce il programma di lavoro relativo allo sviluppo e all’utilizzazione dei sistemi elettronici previsti dal codice doganale dell’Unione (
GU L 325 del 16.12.2019, pag. 168
).
(
3
)
Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell’Unione (
GU L 343 del 29.12.2015, pag. 1
).
(
4
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell’Unione (
GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558
).
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La Decisione UE 2023/234 riguarda la deroga al codice doganale dell'Unione (Regolamento UE 952/2013) per la notifica di presentazione e il sistema ICS2 (Import Control System 2). È rilevante per operatori doganali, spedizionieri, autorità doganali e operatori portuali che devono gestire le dichiarazioni sommarie di entrata e i requisiti comuni in materia di dati doganali secondo il regolamento delegato UE 2015/2446 e il regolamento di esecuzione UE 2015/2447.
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