Decisione UE In vigore Imposte Indirette

Decisione UE 1662/2022

Decisione di esecuzione (UE) 2022/1662 del Consiglio del 26 settembre 2022 che autorizza il Portogallo ad applicare aliquote di accisa ridotte al gasolio e alla benzina senza piombo utilizzati come carburanti per motori, conformemente all’articolo 19 della direttiva 2003/96/CE

Pubblicato: 26/09/2022 In vigore dal: 26/09/2022 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Decisione di esecuzione (UE) 2022/1662 del Consiglio del 26 settembre 2022 che autorizza il Portogallo ad applicare aliquote di accisa ridotte al gasolio e alla benzina senza piombo utilizzati come carburanti per motori, conformemente all’articolo 19 della direttiva 2003/96/CE EN: Council Implementing Decision (EU) 2022/1662 of 26 September 2022 authorising Portugal to apply reduced rates of excise duty to gas oil and unleaded petrol used as motor fuels, in accordance with Article 19 of Directive 2003/96/EC

Testo normativo

28.9.2022 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 250/17 DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/1662 DEL CONSIGLIO del 26 settembre 2022 che autorizza il Portogallo ad applicare aliquote di accisa ridotte al gasolio e alla benzina senza piombo utilizzati come carburanti per motori, conformemente all’articolo 19 della direttiva 2003/96/CE IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, vista la direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità ( 1 ) , in particolare l’articolo 19, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) Con lettera del 2 maggio 2022 il Portogallo ha chiesto l’autorizzazione ad applicare aliquote di accisa ridotte al gasolio e alla benzina senza piombo utilizzati come carburanti per motori, conformemente all’articolo 19 della direttiva 2003/96/CE, che possono essere inferiori ai livelli minimi di tassazione di cui all’articolo 7 di tale direttiva. Le autorità portoghesi hanno trasmesso ulteriori informazioni e chiarimenti a sostegno della richiesta l’11 e il 23 maggio 2022 e l’8 giugno 2022. Le autorità portoghesi hanno chiesto che l’autorizzazione si applichi fino al 31 dicembre 2022. (2) Secondo le autorità portoghesi, l’applicazione di un’aliquota d’imposta ridotta mira ad attenuare gli effetti sociali ed economici degli alti prezzi al dettaglio dei carburanti dovuti alla situazione geopolitica, che si ripercuotono direttamente su famiglie e imprese. Tale misura intende soddisfare il fabbisogno quotidiano associato al consumo di carburanti contribuendo a ridurre l’impatto dell’aumento dei prezzi al dettaglio. (3) L’autorizzazione richiesta non è tale da falsare la concorrenza né ostacolare il corretto funzionamento del mercato interno. Considerando la sua breve durata e l’eccezionalità della situazione geopolitica, unitamente ai prezzi di mercato del greggio particolarmente alti, l’autorizzazione richiesta è considerata adeguata e proporzionata. L’autorizzazione concilia gli obiettivi strategici specifici di cui all’articolo 19, paragrafo 1, terzo comma, della direttiva 2003/96/CE, in particolare la politica ambientale dell’Unione, con l’emergenza imperativa di garantire l’accessibilità economica dell’energia a imprese e famiglie. La riduzione compenserebbe in parte l’aumento dei costi dell’energia e non è cumulabile con altri tipi di sgravi fiscali. (4) Il Portogallo dovrebbe pertanto essere autorizzato ad applicare aliquote di accisa ridotte al gasolio e alla benzina senza piombo utilizzati come carburanti per motori, come richiesto. (5) In applicazione dell’articolo 19, paragrafo 2, della direttiva 2003/96/CE, ciascuna autorizzazione concessa a norma di tale disposizione deve essere rigorosamente limitata nel tempo. Tuttavia, per non pregiudicare i futuri sviluppi generali del quadro giuridico vigente, è opportuno disporre che, nel caso in cui il Consiglio, deliberando ai sensi dell’articolo 113 o di qualsiasi altra disposizione pertinente del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, adotti un sistema generale modificato di tassazione dei prodotti energetici e dell’energia elettrica con cui la presente autorizzazione non sia compatibile, la presente autorizzazione cessi di produrre effetti alla data in cui tale sistema generale modificato diventa applicabile. (6) La presente decisione fa salva l’applicazione delle norme dell’Unione in materia di aiuti di Stato, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Il Portogallo è autorizzato ad applicare aliquote di accisa ridotte al gasolio e alla benzina senza piombo utilizzati come carburanti per motori al di sotto dei pertinenti livelli minimi di tassazione di cui all’articolo 7 della direttiva 2003/96/CE. Articolo 2 La presente decisione si applica fino al 31 dicembre 2022. Tuttavia, nel caso in cui il Consiglio, deliberando ai sensi dell’articolo 113 o di qualsiasi altra disposizione pertinente del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, adotti un sistema generale modificato di tassazione dei prodotti energetici e dell’energia elettrica con cui l’autorizzazione rilasciata all’articolo 1 della presente decisione non sia compatibile, la presente decisione cessa di applicarsi il giorno in cui tale sistema generale modificato diventa applicabile. Articolo 3 La Repubblica portoghese è destinataria della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 26 settembre 2022 Per il Consiglio Il presidente Z. NEKULA ( 1 ) GU L 283 del 31.10.2003, pag. 51 .

Hai domande su questa normativa?

FiscoAI analizza Decisione UE 1662/2022 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.

Prova gratis Vai alla dashboard

Normative correlate

Regolamento UE 0913/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/913 della Commissione, del 4 maggio 2026, c…
Legge 63/2026
Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi del…
Regolamento UE 0916/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/916 della Commissione, del 27 aprile 2026, …
Regolamento UE 0888/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/888 della Commissione, del 20 aprile 2026, …
Regolamento UE 0822/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/822 della Commissione, del 14 aprile 2026, …
Regolamento UE 0831/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/831 della Commissione, del 14 aprile 2026, …

Altre normative del 2022

Cross-border  conversion  –  Disciplina  fiscale  applicabile  ai  fini  IRES  e  IRAP  a… Interpello AdE 3 Esenzione ai fini Irpef ed Irap per le borse di studio corrisposte dalle ITS Academy – Ar… Interpello AdE 99 Trattamento fiscale applicabile all'incentivo al trattenimento in servizio dei lavoratori… Risoluzione AdE 197 Superbonus – fruizione crediti in attesa di accettazione – ripartizione della detrazione … Interpello AdE 34 Modalità e termini di comunicazione all’anagrafe tributaria dei dati relativi ai rimborsi… Provvedimento AdE 5671389