Decisione UE In vigore Internazionale

Decisione UE 2062/2022

Decisione (UE) 2022/2062 del Consiglio del 25 ottobre 2022 relativa ai contributi finanziari che le parti del Fondo europeo di sviluppo devono versare per finanziare tale fondo, per quanto riguarda la terza quota per il 2022

Pubblicato: 25/10/2022 In vigore dal: 25/10/2022 Documento ufficiale

Quali sono gli importi della terza quota 2022 che gli Stati membri e il Regno Unito devono versare al Fondo europeo di sviluppo?

Spiegato da FiscoAI
La Decisione UE 2022/2062 del Consiglio del 25 ottobre 2022 stabilisce gli importi dei contributi finanziari che ciascuno Stato membro dell'UE e il Regno Unito devono versare come terza quota per il 2022 al Fondo europeo di sviluppo (FES). Il contributo totale ammonta a 700 milioni di euro, suddiviso tra 600 milioni destinati alla Commissione europea e 100 milioni alla Banca europea per gli investimenti (BEI). La ripartizione tra i 27 Stati membri e il Regno Unito segue una percentuale stabilita sulla base della chiave di ripartizione dell'11° FES, con la Germania che contribuisce per l'importo maggiore (144.058.600 euro) e Malta per l'importo minore (266.070 euro). Il Regno Unito, pur avendo già lasciato l'Unione europea, rimane parte del FES fino alla chiusura dell'11° FES e dei precedenti non ancora chiusi, secondo quanto previsto dall'accordo di recesso. La decisione è entrata in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea per consentire l'applicazione tempestiva delle misure.

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Riferimento normativo

Decisione (UE) 2022/2062 del Consiglio del 25 ottobre 2022 relativa ai contributi finanziari che le parti del Fondo europeo di sviluppo devono versare per finanziare tale fondo, per quanto riguarda la terza quota per il 2022 EN: Council Decision (EU) 2022/2062 of 25 October 2022 on the financial contributions to be paid by the parties to the European Development Fund to finance that Fund, as regards the third instalment for 2022

Testo normativo

26.10.2022 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 276/139 DECISIONE (UE) 2022/2062 DEL CONSIGLIO del 25 ottobre 2022 relativa ai contributi finanziari che le parti del Fondo europeo di sviluppo devono versare per finanziare tale fondo, per quanto riguarda la terza quota per il 2022 IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto l’accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri dell’Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento degli aiuti dell’Unione europea forniti nell’ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 in conformità dell’accordo di partenariato ACP-UE e all’assegnazione di assistenza finanziaria ai paesi e territori d’oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato sul funzionamento dell’UE ( 1 ) , in particolare l’articolo 7, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 14, paragrafo 3, visto il regolamento (UE) 2018/1877 del Consiglio, del 26 novembre 2018, recante il regolamento finanziario per l’11 o Fondo europeo di sviluppo, e che abroga il regolamento (UE) 2015/323 ( 2 ) , in particolare l’articolo 19, paragrafo 5, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) Secondo la procedura di cui agli articoli da 19 a 22 del regolamento (UE) 2018/1877, la Commissione deve presentare entro il 10 ottobre 2022 una proposta che fissa l’importo della terza quota del contributo per il 2022. (2) A norma dell’articolo 46 del regolamento (UE) 2018/1877, la Banca europea per gli investimenti (BEI) deve comunicare alla Commissione le previsioni aggiornate degli impegni e dei pagamenti per gli strumenti da essa gestiti. (3) A norma dell’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1877, le richieste di contributi devono utilizzare innanzitutto gli importi previsti nei precedenti fondi europei di sviluppo («FES»). È opportuno pertanto presentare una richiesta di fondi a norma del regolamento (UE) 2018/1877 per la Commissione e per la BEI. (4) A norma dell’articolo 152 dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica ( 3 ) («accordo di recesso»), il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord («Regno Unito») deve rimanere parte del FES fino alla chiusura dell’11 o FES e di tutti i FES precedenti non ancora chiusi. Tuttavia, a norma dell’articolo 153 dell’accordo di recesso, la quota del Regno Unito dei fondi disimpegnati da progetti nell’ambito dell’11 o FES, se tali fondi sono stati disimpegnati dopo il 31 dicembre 2020, o di FES precedenti non deve essere riutilizzata. (5) La decisione (UE) 2021/1941 del Consiglio ( 4 ) fissa l’importo annuo del contributo che le parti del FES sono tenute a versare per il 2022 a 2 500 000 000 EUR per la Commissione e a 300 000 000 EUR per la BEI. (6) Al fine di consentire la tempestiva applicazione delle misure di cui alla presente decisione, è opportuno che quest’ultima entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea , HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Le parti del Fondo europeo di sviluppo versano i contributi individuali al FES alla Commissione e alla Banca europea per gli investimenti, a titolo di terza quota per il 2022, conformemente all’allegato. Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Fatto a Bruxelles, il 25 ottobre 2022 Per il Consiglio Il presidente J. SÍKELA ( 1 ) GU L 210 del 6.8.2013, pag. 1 . ( 2 ) GU L 307 del 3.12.2018, pag. 1 . ( 3 ) GU L 29 del 31.1.2020, pag. 7 . ( 4 ) Decisione (UE) 2021/1941 del Consiglio, del 9 novembre 2021, relativa ai contributi finanziari che le parti del Fondo europeo di sviluppo devono versare per finanziare tale fondo, compresi il massimale per il 2023, l’importo annuo per il 2022, l’importo della prima quota per il 2022 e una previsione indicativa e non vincolante degli importi annui dei contributi previsti per gli anni 2024 e 2025 ( GU L 396 del 10.11.2021, pag. 61 ). ALLEGATO TERZA QUOTA 2022 (EUR) DA VERSARE ALLA COMMISSIONE E ALLA BEI STATI MEMBRI E REGNO UNITO Ripartizione 11 o FES (%) Commissione BEI Commissione +BEI 11 o FES 11 o FES Importo totale della terza quota 2022 BELGIO 3,24927 19 495 620 3 249 270 22 744 890 BULGARIA 0,21853 1 311 180 218 530 1 529 710 CECHIA 0,79745 4 784 700 797 450 5 582 150 DANIMARCA 1,98045 11 882 700 1 980 450 13 863 150 GERMANIA 20,57980 123 478 800 20 579 800 144 058 600 ESTONIA 0,08635 518 100 86 350 604 450 IRLANDA 0,94006 5 640 360 940 060 6 580 420 GRECIA 1,50735 9 044 100 1 507 350 10 551 450 SPAGNA 7,93248 47 594 880 7 932 480 55 527 360 FRANCIA 17,81269 106 876 140 17 812 690 124 688 830 CROAZIA 0,22518 1 351 080 225 180 1 576 260 ITALIA 12,53009 75 180 540 12 530 090 87 710 630 CIPRO 0,11162 669 720 111 620 781 340 LETTONIA 0,11612 696 720 116 120 812 840 LITUANIA 0,18077 1 084 620 180 770 1 265 390 LUSSEMBURGO 0,25509 1 530 540 255 090 1 785 630 UNGHERIA 0,61456 3 687 360 614 560 4 301 920 MALTA 0,03801 228 060 38 010 266 070 PAESI BASSI 4,77678 28 660 680 4 776 780 33 437 460 AUSTRIA 2,39757 14 385 420 2 397 570 16 782 990 POLONIA 2,00734 12 044 040 2 007 340 14 051 380 PORTOGALLO 1,19679 7 180 740 1 196 790 8 377 530 ROMANIA 0,71815 4 308 900 718 150 5 027 050 SLOVENIA 0,22452 1 347 120 224 520 1 571 640 SLOVACCHIA 0,37616 2 256 960 376 160 2 633 120 FINLANDIA 1,50909 9 054 540 1 509 090 10 563 630 SVEZIA 2,93911 17 634 660 2 939 110 20 573 770 REGNO UNITO 14,67862 88 071 720 14 678 620 102 750 340 TOTALE UE-27 E REGNO UNITO 100,00 600 000 000 100 000 000 700 000 000

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La Decisione UE 2022/2062 riguarda i contributi finanziari al Fondo europeo di sviluppo, la ripartizione tra Stati membri secondo la chiave di finanziamento pluriennale, e il versamento delle quote annuali alla Commissione e alla BEI. Professionisti che operano nel settore della cooperazione internazionale e dello sviluppo consultano questa normativa per comprendere gli obblighi di finanziamento, la ripartizione dei costi tra partner e le modalità di versamento delle quote annuali del FES.

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