Decisione (UE) 2022/2062 del Consiglio del 25 ottobre 2022 relativa ai contributi finanziari che le parti del Fondo europeo di sviluppo devono versare per finanziare tale fondo, per quanto riguarda la terza quota per il 2022
Quali sono gli importi della terza quota 2022 che gli Stati membri e il Regno Unito devono versare al Fondo europeo di sviluppo?
Spiegato da FiscoAI
La Decisione UE 2022/2062 del Consiglio del 25 ottobre 2022 stabilisce gli importi dei contributi finanziari che ciascuno Stato membro dell'UE e il Regno Unito devono versare come terza quota per il 2022 al Fondo europeo di sviluppo (FES). Il contributo totale ammonta a 700 milioni di euro, suddiviso tra 600 milioni destinati alla Commissione europea e 100 milioni alla Banca europea per gli investimenti (BEI). La ripartizione tra i 27 Stati membri e il Regno Unito segue una percentuale stabilita sulla base della chiave di ripartizione dell'11° FES, con la Germania che contribuisce per l'importo maggiore (144.058.600 euro) e Malta per l'importo minore (266.070 euro). Il Regno Unito, pur avendo già lasciato l'Unione europea, rimane parte del FES fino alla chiusura dell'11° FES e dei precedenti non ancora chiusi, secondo quanto previsto dall'accordo di recesso. La decisione è entrata in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea per consentire l'applicazione tempestiva delle misure.
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Riferimento normativo
Decisione (UE) 2022/2062 del Consiglio del 25 ottobre 2022 relativa ai contributi finanziari che le parti del Fondo europeo di sviluppo devono versare per finanziare tale fondo, per quanto riguarda la terza quota per il 2022
EN: Council Decision (EU) 2022/2062 of 25 October 2022 on the financial contributions to be paid by the parties to the European Development Fund to finance that Fund, as regards the third instalment for 2022
Testo normativo
26.10.2022
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 276/139
DECISIONE (UE) 2022/2062 DEL CONSIGLIO
del 25 ottobre 2022
relativa ai contributi finanziari che le parti del Fondo europeo di sviluppo devono versare per finanziare tale fondo, per quanto riguarda la terza quota per il 2022
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto l’accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri dell’Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento degli aiuti dell’Unione europea forniti nell’ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 in conformità dell’accordo di partenariato ACP-UE e all’assegnazione di assistenza finanziaria ai paesi e territori d’oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato sul funzionamento dell’UE
(
1
)
, in particolare l’articolo 7, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 14, paragrafo 3,
visto il regolamento (UE) 2018/1877 del Consiglio, del 26 novembre 2018, recante il regolamento finanziario per l’11
o
Fondo europeo di sviluppo, e che abroga il regolamento (UE) 2015/323
(
2
)
, in particolare l’articolo 19, paragrafo 5,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)
Secondo la procedura di cui agli articoli da 19 a 22 del regolamento (UE) 2018/1877, la Commissione deve presentare entro il 10 ottobre 2022 una proposta che fissa l’importo della terza quota del contributo per il 2022.
(2)
A norma dell’articolo 46 del regolamento (UE) 2018/1877, la Banca europea per gli investimenti (BEI) deve comunicare alla Commissione le previsioni aggiornate degli impegni e dei pagamenti per gli strumenti da essa gestiti.
(3)
A norma dell’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1877, le richieste di contributi devono utilizzare innanzitutto gli importi previsti nei precedenti fondi europei di sviluppo («FES»). È opportuno pertanto presentare una richiesta di fondi a norma del regolamento (UE) 2018/1877 per la Commissione e per la BEI.
(4)
A norma dell’articolo 152 dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica
(
3
)
(«accordo di recesso»), il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord («Regno Unito») deve rimanere parte del FES fino alla chiusura dell’11
o
FES e di tutti i FES precedenti non ancora chiusi. Tuttavia, a norma dell’articolo 153 dell’accordo di recesso, la quota del Regno Unito dei fondi disimpegnati da progetti nell’ambito dell’11
o
FES, se tali fondi sono stati disimpegnati dopo il 31 dicembre 2020, o di FES precedenti non deve essere riutilizzata.
(5)
La decisione (UE) 2021/1941 del Consiglio
(
4
)
fissa l’importo annuo del contributo che le parti del FES sono tenute a versare per il 2022 a 2 500 000 000 EUR per la Commissione e a 300 000 000 EUR per la BEI.
(6)
Al fine di consentire la tempestiva applicazione delle misure di cui alla presente decisione, è opportuno che quest’ultima entri in vigore il giorno della pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Le parti del Fondo europeo di sviluppo versano i contributi individuali al FES alla Commissione e alla Banca europea per gli investimenti, a titolo di terza quota per il 2022, conformemente all’allegato.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Fatto a Bruxelles, il 25 ottobre 2022
Per il Consiglio
Il presidente
J. SÍKELA
(
1
)
GU L 210 del 6.8.2013, pag. 1
.
(
2
)
GU L 307 del 3.12.2018, pag. 1
.
(
3
)
GU L 29 del 31.1.2020, pag. 7
.
(
4
)
Decisione (UE) 2021/1941 del Consiglio, del 9 novembre 2021, relativa ai contributi finanziari che le parti del Fondo europeo di sviluppo devono versare per finanziare tale fondo, compresi il massimale per il 2023, l’importo annuo per il 2022, l’importo della prima quota per il 2022 e una previsione indicativa e non vincolante degli importi annui dei contributi previsti per gli anni 2024 e 2025 (
GU L 396 del 10.11.2021, pag. 61
).
ALLEGATO
TERZA QUOTA 2022 (EUR) DA VERSARE ALLA COMMISSIONE E ALLA BEI
STATI MEMBRI E REGNO UNITO
Ripartizione 11
o
FES (%)
Commissione
BEI
Commissione +BEI
11
o
FES
11
o
FES
Importo totale della terza quota 2022
BELGIO
3,24927
19 495 620
3 249 270
22 744 890
BULGARIA
0,21853
1 311 180
218 530
1 529 710
CECHIA
0,79745
4 784 700
797 450
5 582 150
DANIMARCA
1,98045
11 882 700
1 980 450
13 863 150
GERMANIA
20,57980
123 478 800
20 579 800
144 058 600
ESTONIA
0,08635
518 100
86 350
604 450
IRLANDA
0,94006
5 640 360
940 060
6 580 420
GRECIA
1,50735
9 044 100
1 507 350
10 551 450
SPAGNA
7,93248
47 594 880
7 932 480
55 527 360
FRANCIA
17,81269
106 876 140
17 812 690
124 688 830
CROAZIA
0,22518
1 351 080
225 180
1 576 260
ITALIA
12,53009
75 180 540
12 530 090
87 710 630
CIPRO
0,11162
669 720
111 620
781 340
LETTONIA
0,11612
696 720
116 120
812 840
LITUANIA
0,18077
1 084 620
180 770
1 265 390
LUSSEMBURGO
0,25509
1 530 540
255 090
1 785 630
UNGHERIA
0,61456
3 687 360
614 560
4 301 920
MALTA
0,03801
228 060
38 010
266 070
PAESI BASSI
4,77678
28 660 680
4 776 780
33 437 460
AUSTRIA
2,39757
14 385 420
2 397 570
16 782 990
POLONIA
2,00734
12 044 040
2 007 340
14 051 380
PORTOGALLO
1,19679
7 180 740
1 196 790
8 377 530
ROMANIA
0,71815
4 308 900
718 150
5 027 050
SLOVENIA
0,22452
1 347 120
224 520
1 571 640
SLOVACCHIA
0,37616
2 256 960
376 160
2 633 120
FINLANDIA
1,50909
9 054 540
1 509 090
10 563 630
SVEZIA
2,93911
17 634 660
2 939 110
20 573 770
REGNO UNITO
14,67862
88 071 720
14 678 620
102 750 340
TOTALE UE-27 E REGNO UNITO
100,00
600 000 000
100 000 000
700 000 000
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