Messaggio INPS In vigore

Messaggio INPS 3574/2022

Invalidità civile. Servizio di allegazione documentazione sanitaria ai sensi dell’articolo 29-ter del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. Estensione del servizio a medici certificatori e patronati

Pubblicato: 30/09/2022 In vigore dal: 30/09/2022 Documento ufficiale

Quali sono le modalità operative per l'utilizzo del servizio di allegazione documentazione sanitaria per invalidità civile da parte di medici certificatori e patronati?

Spiegato da FiscoAI
Il Messaggio INPS 3574/2022 estende il servizio di allegazione documentazione sanitaria ai medici certificatori e agli Istituti di Patronato, precedentemente disponibile solo ai cittadini. Questo servizio consente di trasmettere online la documentazione medica probante alle Commissioni mediche INPS per l'accertamento di invalidità civile, cecità, sordità, handicap e disabilità, evitando la necessità di presentazione fisica presso gli uffici. Il servizio si applica alle domande di prima istanza, aggravamento e a tutte le revisioni sanitarie nei territori dove l'INPS opera in convenzione CIC con le Regioni.

Gli operatori di Patronato devono essere profilati come "Operatori sanitari di patronato" e accedere esclusivamente tramite SPID, appendo firma digitale (FEA) alla ricevuta di allegazione. I medici certificatori possono trasmettere documentazione fino alla conclusione dell'iter sanitario, mentre gli operatori di Patronato devono inoltrarla entro le 24 ore dall'allegazione. La documentazione deve essere in formato PDF, massimo 2 MB per file, e la Commissione medica può richiedere integrazioni entro 40 giorni o procedere a visita diretta se insufficiente.

Aspetto cruciale è la tutela della riservatezza: gli operatori di Patronato devono garantire che non rimangano copie digitali nei sistemi informatici utilizzati, non sia creata copia cartacea della documentazione e tutta la documentazione sia restituita al cittadino al termine del processo. La ricevuta di allegazione, contenente l'elenco dei documenti con identificativi univoci (Hash), rappresenta la prova della trasmissione e può essere rilasciata al cittadino.

Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.

Riferimento normativo

Invalidità civile. Servizio di allegazione documentazione sanitaria ai sensi dell’articolo 29-ter del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. Estensione del servizio a medici certificatori e patronati

Testo normativo

Direzione Centrale Inclusione Sociale e Invalidita' Civile Coordinamento Generale Medico Legale Direzione Centrale Organizzazione e Comunicazione Interna Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione Roma, 01-10-2022 Messaggio n. 3574 OGGETTO: Invalidità civile. Servizio di allegazione documentazione sanitaria ai sensi dell’articolo 29-ter del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. Estensione del servizio a medici certificatori e patronati 1. Premessa Nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), in continuità con i progetti d’innovazione in atto nell’Istituto, si comunica che dalla data di pubblicazione del presente messaggio è esteso ai medici certificatori e agli Istituti di Patronato il servizio denominato “Allegazione documentazione Sanitaria Invalidità Civile”, che già consente ai cittadini di inoltrare online all’Istituto la documentazione sanitaria probante, ai fini dell’accertamento medico legale, per la definizione agli atti delle domande/posizioni in attesa di valutazione sanitaria di prima istanza/aggravamento. Tale servizio è fruibile nell’ambito delle commissioni mediche INPS che operano in convenzione con le regioni (CIC) o di revisione di invalidità, cecità, sordità, handicap e disabilità ai sensi del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Si forniscono pertanto, di seguito, le indicazioni per l’utilizzo del citato servizio. 2. Descrizione del servizio I medici certificatori e gli operatori degli Istituti di Patronato che forniscono assistenza al cittadino possono accedere all’applicativo attraverso il sito istituzionale dell’INPS a seguito di autenticazione tramite le proprie credenziali di identità digitale. L’operatore di Patronato, in considerazione della necessità di apporre una firma digitale al termine delle operazioni di allegazione, può accedere esclusivamente tramite SPID. Dopo la compilazione del certificato medico introduttivo e fino alla conclusione dell’iter sanitario, i medici certificatori potranno inoltrare alla Commissione medica INPS, mediante allegazione, la documentazione sanitaria comprovante la patologia sofferta, rilevante ai fini del riconoscimento dello stato invalidante. Gli Istituti di Patronato, per mezzo di un operatore abilitato, potranno inoltrare mediante allegazione la necessaria documentazione su delega dei cittadini che abbiano optato per la valutazione agli atti ai sensi dell’articolo 29-ter del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. Per potere utilizzare tale nuova funzionalità, l’operatore di Patronato dovrà essere profilato come “Operatore sanitario di patronato”. La funzione di allegazione della documentazione sanitaria può dunque essere utilizzata esclusivamente da questa tipologia di operatori che potranno, inoltre, continuare a utilizzare le consuete funzionalità già previste per l’invalidità civile. L’operatore di Patronato che allega la documentazione sanitaria deve obbligatoriamente inoltrarla entro le ore 24 del giorno dell’allegazione con possibilità di consultazione della stessa entro il medesimo orario, decorso il quale non sarà più possibile procedere alla consultazione. Al termine del processo di allegazione viene prodotta una ricevuta unica che conterrà l’elenco di tutti i documenti allegati con l’identificativo digitale univoco associato a ogni documento (Hash). La ricevuta, che può essere stampata e rilasciata al cittadino, deve essere firmata digitalmente con FEA (Firma Elettronica Avanzata) dall’operatore di Patronato tramite l’inserimento delle proprie credenziali SPID. Gli operatori di Patronato con il profilo base, invece, possono continuare a operare con le consuete funzionalità già previste senza alcuna variazione. 3. Tipologie di domande per le quali è fruibile il servizio Il servizio attualmente interessa: le domande di prima istanza o aggravamento di cittadini residenti nei territori dove l’INPS effettua l’accertamento sanitario in convenzione CIC con le Regioni; tutte le revisioni sanitarie di invalidità civile (decreto-legge n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114/2014). In questo caso l’INPS invia una comunicazione mediante una lettera, con l’informativa al cittadino di potere optare per la valutazione agli atti di cui al citato articolo 29-ter. Tale comunicazione è inviata quattro mesi prima della scadenza di revisione. Il servizio, attualmente disponibile per i cittadini, sarà esteso dal 1° ottobre 2022 agli Istituti di Patronato. 4. Tempo di fruizione del servizio È possibile trasmettere la documentazione sanitaria finché l’iter di accertamento sanitario è in corso (ossia finché il verbale non è definito). Per le revisioni sanitarie, al fine di procedere a un’eventuale valutazione agli atti, le Commissioni mediche INPS potranno richiedere anticipatamente la documentazione sanitaria ai diretti interessati che dovranno provvedere entro 40 giorni dalla data in cui sia stata ricevuta la lettera di richiesta documentazione. La documentazione da allegare online è accettata solo se in formato PDF e di dimensione massima di due MB per ogni documento. Successivamente alla trasmissione il documento sarà reso disponibile alla commissione medica INPS, che potrà consultarlo e pronunciarsi con l’emissione di un verbale agli atti da trasmettere al cittadino a mezzo di raccomandata A/R. Qualora, invece, la documentazione pervenuta non venga considerata sufficiente o non permetta una completa ed esauriente valutazione obiettiva, oppure nel caso in cui la revisione sanitaria non venga trasmessa entro 40 giorni dalla ricezione della richiesta, la medesima commissione medica procederà alla convocazione a visita diretta dell’interessato. Al fine di garantire la tutela della riservatezza dei dati trattati, i medici e gli Istituti di Patronato si impegnano ad adottare tutte le misure di sicurezza utili affinché la documentazione sanitaria sia trattata con la massima discrezione e riservatezza e non sia disponibile e accessibile a soggetti diversi da quelli autorizzati al trattamento dei dati ivi contenuti. In particolare, l’operatore di Patronato deve garantire che: - alla fine del processo di allegazione non rimanga copia digitale dei documenti sanitari trasmessi nei sistemi e negli strumenti informatici utilizzati; - non venga realizzata e successivamente custodita copia cartacea o in altro formato della documentazione sanitaria consegnata dal cittadino; - al termine del processo di allegazione, sia restituita tutta la documentazione al cittadino. Per ogni informazione di tipo applicativo si rinvia alla consultazione del manuale disponibile all’interno della procedura. Il Direttore Generale Vincenzo Caridi

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Il Messaggio INPS 3574/2022 disciplina l'allegazione documentazione sanitaria per invalidità civile secondo l'articolo 29-ter del decreto-legge 76/2020, interessando medici certificatori, Istituti di Patronato e Commissioni mediche INPS. Professionisti e operatori di patronato devono conoscere i requisiti di profilazione, autenticazione SPID, firma digitale FEA, gestione della riservatezza dei dati sanitari e i termini di trasmissione per valutazione agli atti.

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