Invalidità civile. Servizio di allegazione documentazione sanitaria ai sensi dell’articolo 29-ter del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. Estensione del servizio a medici certificatori e patronati
Invalidità civile. Servizio di allegazione documentazione sanitaria ai sensi dell’articolo 29-ter del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. Estensione del servizio a medici certificatori e patronati
Testo normativo
Direzione Centrale Inclusione Sociale e Invalidita' Civile
Coordinamento Generale Medico Legale
Direzione Centrale Organizzazione e Comunicazione Interna
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Roma, 01-10-2022
Messaggio n. 3574
OGGETTO: Invalidità civile. Servizio di allegazione documentazione sanitaria ai
sensi dell’articolo 29-ter del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76,
convertito con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.
Estensione del servizio a medici certificatori e patronati
1. Premessa
Nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), in continuità con i progetti
d’innovazione in atto nell’Istituto, si comunica che dalla data di pubblicazione del presente
messaggio è esteso ai medici certificatori e agli Istituti di Patronato il servizio denominato
“Allegazione documentazione Sanitaria Invalidità Civile”, che già consente ai cittadini di
inoltrare online all’Istituto la documentazione sanitaria probante, ai fini dell’accertamento
medico legale, per la definizione agli atti delle domande/posizioni in attesa di valutazione
sanitaria di prima istanza/aggravamento.
Tale servizio è fruibile nell’ambito delle commissioni mediche INPS che operano in convenzione
con le regioni (CIC) o di revisione di invalidità, cecità, sordità, handicap e disabilità ai sensi del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto
2014, n. 114.
Si forniscono pertanto, di seguito, le indicazioni per l’utilizzo del citato servizio.
2. Descrizione del servizio
I medici certificatori e gli operatori degli Istituti di Patronato che forniscono assistenza al
cittadino possono accedere all’applicativo attraverso il sito istituzionale dell’INPS a seguito di
autenticazione tramite le proprie credenziali di identità digitale.
L’operatore di Patronato, in considerazione della necessità di apporre una firma digitale al
termine delle operazioni di allegazione, può accedere esclusivamente tramite SPID.
Dopo la compilazione del certificato medico introduttivo e fino alla conclusione dell’iter
sanitario, i medici certificatori potranno inoltrare alla Commissione medica INPS, mediante
allegazione, la documentazione sanitaria comprovante la patologia sofferta, rilevante ai fini del
riconoscimento dello stato invalidante.
Gli Istituti di Patronato, per mezzo di un operatore abilitato, potranno inoltrare mediante
allegazione la necessaria documentazione su delega dei cittadini che abbiano optato per la
valutazione agli atti ai sensi dell’articolo 29-ter del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 16,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. Per potere utilizzare tale
nuova funzionalità, l’operatore di Patronato dovrà essere profilato come “Operatore sanitario di
patronato”. La funzione di allegazione della documentazione sanitaria può dunque essere
utilizzata esclusivamente da questa tipologia di operatori che potranno, inoltre, continuare a
utilizzare le consuete funzionalità già previste per l’invalidità civile. L’operatore di Patronato
che allega la documentazione sanitaria deve obbligatoriamente inoltrarla entro le ore 24 del
giorno dell’allegazione con possibilità di consultazione della stessa entro il medesimo orario,
decorso il quale non sarà più possibile procedere alla consultazione.
Al termine del processo di allegazione viene prodotta una ricevuta unica che conterrà l’elenco
di tutti i documenti allegati con l’identificativo digitale univoco associato a ogni documento
(Hash).
La ricevuta, che può essere stampata e rilasciata al cittadino, deve essere firmata digitalmente
con FEA (Firma Elettronica Avanzata) dall’operatore di Patronato tramite l’inserimento delle
proprie credenziali SPID.
Gli operatori di Patronato con il profilo base, invece, possono continuare a operare con le
consuete funzionalità già previste senza alcuna variazione.
3. Tipologie di domande per le quali è fruibile il servizio
Il servizio attualmente interessa:
le domande di prima istanza o aggravamento di cittadini residenti nei territori dove l’INPS
effettua l’accertamento sanitario in convenzione CIC con le Regioni;
tutte le revisioni sanitarie di invalidità civile (decreto-legge n. 90/2014, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 114/2014). In questo caso l’INPS invia una comunicazione
mediante una lettera, con l’informativa al cittadino di potere optare per la valutazione agli
atti di cui al citato articolo 29-ter. Tale comunicazione è inviata quattro mesi prima della
scadenza di revisione. Il servizio, attualmente disponibile per i cittadini, sarà esteso dal
1° ottobre 2022 agli Istituti di Patronato.
4. Tempo di fruizione del servizio
È possibile trasmettere la documentazione sanitaria finché l’iter di accertamento sanitario è in
corso (ossia finché il verbale non è definito).
Per le revisioni sanitarie, al fine di procedere a un’eventuale valutazione agli atti, le
Commissioni mediche INPS potranno richiedere anticipatamente la documentazione sanitaria ai
diretti interessati che dovranno provvedere entro 40 giorni dalla data in cui sia stata ricevuta
la lettera di richiesta documentazione.
La documentazione da allegare online è accettata solo se in formato PDF e di dimensione
massima di due MB per ogni documento. Successivamente alla trasmissione il documento sarà
reso disponibile alla commissione medica INPS, che potrà consultarlo e pronunciarsi con
l’emissione di un verbale agli atti da trasmettere al cittadino a mezzo di raccomandata A/R.
Qualora, invece, la documentazione pervenuta non venga considerata sufficiente o non
permetta una completa ed esauriente valutazione obiettiva, oppure nel caso in cui la revisione
sanitaria non venga trasmessa entro 40 giorni dalla ricezione della richiesta, la medesima
commissione medica procederà alla convocazione a visita diretta dell’interessato.
Al fine di garantire la tutela della riservatezza dei dati trattati, i medici e gli Istituti di Patronato
si impegnano ad adottare tutte le misure di sicurezza utili affinché la documentazione sanitaria
sia trattata con la massima discrezione e riservatezza e non sia disponibile e accessibile a
soggetti diversi da quelli autorizzati al trattamento dei dati ivi contenuti.
In particolare, l’operatore di Patronato deve garantire che:
- alla fine del processo di allegazione non rimanga copia digitale dei documenti sanitari
trasmessi nei sistemi e negli strumenti informatici utilizzati;
- non venga realizzata e successivamente custodita copia cartacea o in altro formato
della documentazione sanitaria consegnata dal cittadino;
- al termine del processo di allegazione, sia restituita tutta la documentazione al cittadino.
Per ogni informazione di tipo applicativo si rinvia alla consultazione del manuale disponibile
all’interno della procedura.
Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi
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