Messaggio INPS In vigore Contributi

Messaggio INPS 3805/2022

Indennità una tantum pari a 200 euro per i lavoratori dipendenti prevista dall’articolo 31 del decreto-legge n. 50/2022. Precisazioni.Modalità di regolarizzazione

Pubblicato: 19/10/2022 In vigore dal: 19/10/2022 Documento ufficiale

Quali sono le modalità di regolarizzazione per l'erogazione dell'indennità una tantum di 200 euro ai lavoratori dipendenti che non l'hanno ricevuta a luglio 2022?

Spiegato da FiscoAI
Il Messaggio INPS 3805/2022 disciplina le modalità di recupero dell'indennità una tantum di 200 euro prevista dall'articolo 31 del decreto-legge n. 50/2022 per i lavoratori dipendenti che non l'hanno percepita nel mese di luglio 2022. L'indennità spetta anche quando la retribuzione di luglio risulta azzerata per eventi tutelati come ammortizzatori sociali (CIGO/CIGS), congedi, aspettativa sindacale, sospensione per inadempimento vaccinale, o altre forme di aspettativa previste dai contratti collettivi. I datori di lavoro che non hanno erogato l'indennità possono regolarizzarla tramite flusso regolarizzativo sulla competenza di luglio 2022 entro il 30 dicembre 2022, utilizzando le consuete modalità. Per i lavoratori iscritti alla Gestione pubblica, occorre compilare l'elemento RecuperoSgravi nel quadro V1 con causale 5 e codice recupero "35". Per gli operai agricoli a tempo indeterminato, la regolarizzazione deve avvenire tramite DenunciaAgriIndividuale con CodiceRetribuzione "9" entro il 30 novembre 2022, valorizzando unicamente l'elemento Retribuzione con l'importo di 200 euro.

Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.

Riferimento normativo

Indennità una tantum pari a 200 euro per i lavoratori dipendenti prevista dall’articolo 31 del decreto-legge n. 50/2022. Precisazioni.Modalità di regolarizzazione

Testo normativo

Direzione Centrale Entrate Roma, 20-10-2022 Messaggio n. 3805 OGGETTO: Indennità una tantum pari a 200 euro per i lavoratori dipendenti prevista dall’articolo 31 del decreto-legge n. 50/2022. Precisazioni.Modalità di regolarizzazione Con la circolare n. 73 del 24 giugno 2022 l’Istituto ha fornito le istruzioni per l’erogazione delle indennità una tantum di importo pari a 200 euro previste dal decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91. Con il presente messaggio, anche a seguito delle richieste di chiarimenti pervenute, si forniscono ulteriori indicazioni con riferimento all’indennità una tantum per i lavoratori dipendenti di cui all’articolo 31 del citato decreto-legge. In particolare, con la predetta circolare è stato precisato che l’indennità una tantum in argomento, per i lavoratori dipendenti, spetta anche laddove la retribuzione del mese di luglio 2022 risulti azzerata in virtù di eventi tutelati, quali, ad esempio, in ragione della sospensione del rapporto di lavoro, gli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro (CIGO/CIGS, Assegno di integrazione salariale garantito dal FIS o dai Fondi di solidarietà, CISOA) o i congedi. Tanto premesso, si chiarisce che tra gli eventi tutelati sono ricompresi altresì l’aspettativa sindacale di cui alla legge 20 maggio 1970, n. 300, il disposto di cui all’articolo 4, comma 4, del decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, che ha previsto l'immediata sospensione dall'esercizio delle professioni sanitarie in caso di inadempimento dell'obbligo vaccinale, nonché le ipotesi di aspettativa o congedo, comunque denominate, previste dai CCNL di settore. Si chiarisce, ulteriormente, che l’indennità in esame spetta per il tramite del datore di lavoro anche ai lavoratori che, seppure destinatari dell’esonero contributivo di 0,8 punti percentuali della quota a carico del lavoratore (in quanto percettori di una retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali inferiore o uguale a 2.692 euro ai sensi dell’articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234), in relazione a contratti di lavoro iniziati prima del 24 giugno 2022, non abbiano in concreto beneficiato di tale esonero in virtù di un abbattimento totale della contribuzione datoriale e di quella a carico del lavoratore. Si richiamano, al riguardo, le previsioni di cui all’articolo 4, comma 3, della legge 8 novembre 1991, n. 381, secondo cui “le aliquote complessive della contribuzione per l'assicurazione obbligatoria previdenziale e assistenziale dovute dalle cooperative sociali, relativamente alla retribuzione corrisposta alle persone svantaggiate di cui al presente articolo, con l'eccezione delle persone di cui al comma 3-bis, sono ridotte a zero” e di cui articolo 4, comma 3-bis, della medesima legge, in forza della quale è prevista una specifica agevolazione contributiva, pari al 95 per cento della contribuzione dovuta sia dal datore di lavoro che dal lavoratore. Si chiarisce, infine, che nelle ipotesi in cui i datori di lavoro non avessero erogato l’indennità con la retribuzione di luglio 2022, nonostante il diritto dei lavoratori a percepirla, ad esempio con riferimento alle fattispecie sopra richiamate ovvero per motivi gestionali determinati, esemplificativamente, da una tardiva dichiarazione resa dal parte del lavoratore, potranno provvedervi tramite flusso regolarizzativo sulla competenza del mese di luglio 2022, da effettuarsi con le consuete modalità in uso, entro e non oltre il 30 dicembre 2022. In particolare, per i datori di lavoro con lavoratori iscritti alla Gestione pubblica, andrà compilato l’elemento <RecuperoSgravi>, del quadro V1, Causale 5, relativo al mese di luglio 2022, valorizzando il codice recupero “35”. La regolarizzazione in oggetto verrà definita dalle Strutture territoriali dell’Istituto a valle dell’erogazione delle indennità una tantum da parte dell’Inps, di cui all’articolo 32 del predetto decreto-legge n. 50/2022, secondo il calendario dei pagamenti previsto nella circolare n. 73/2022. Nell’ipotesi di indebita erogazione, le Strutture territoriali non procederanno alla conferma del flusso regolarizzativo. I datori di lavoro degli operai agricoli a tempo indeterminato per i quali ricorrono le condizioni sopra indicate dovranno esporre, in <DenunciaAgriIndividuale>, l’elemento <TipoRetribuzione>, con il <CodiceRetribuzione> “9”, avente il significato di “Recupero indennità una tantum articolo 31 comma 1 decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50”, nei flussi di competenza del mese di luglio 2022 e trasmetterlo entro il 30 novembre 2022, ultimo giorno utile per l’acquisizione dei flussi per la terza emissione dell’anno 2022. Per gli elementi <TipoRetribuzione> che espongono il predetto <CodiceRetribuzione> “9” dovrà essere valorizzato unicamente l’elemento <Retribuzione> con l’importo dell’indennità una tantum di importo pari a 200 euro, entro e non oltre il 30 novembre 2022. Si precisa che l’invio del flusso regolarizzativo di competenza del mese di luglio 2022 annulla e sostituisce l’eventuale flusso inviato in precedenza per il medesimo mese di competenza. Il Direttore Generale Vincenzo Caridi

Hai domande su questa normativa?

FiscoAI analizza Messaggio INPS 3805/2022 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.

Prova gratis Vai alla dashboard

Il Messaggio INPS 3805/2022 è essenziale per commercialisti e consulenti del lavoro che gestiscono regolarizzazioni contributive, flussi telematici e recuperi di indennità una tantum. La normativa riguarda ammortizzatori sociali, CIGO/CIGS, contribuzione previdenziale, gestione pubblica e operai agricoli, con particolare attenzione ai codici di recupero sgravi e alle scadenze di trasmissione dei flussi telematici.

Normative correlate

Legge 112/2026
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 6…
Decreto del Presidente del Consiglio 84/2026
Regolamento recante la definizione del contributo di entita' significativa a ca…
Messaggio INPS 1618/2026
Contribuzione in agricoltura. Esonero della contribuzione dovuta ai sensi dell’…
Circolare INPS 55/2026
Articolo 2 del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62, recante “Disposizioni urgen…
Circolare INPS 57/2026
Articolo 1 del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62, recante “Disposizioni urgen…
Circolare INPS 54/2026
Decreto-legge 27 febbraio 2026, n. 25. Disposizioni in materia di sostegno al r…
Circolare INPS 53/2026
Decreto-legge 27 febbraio 2026, n. 25, recante “Interventi urgenti per frontegg…
Messaggio INPS 1493/2026
Modifiche alla disciplina del Fondo di Tesoreria di cui all’articolo 1, commi 7…

Altre normative del 2022

Cross-border  conversion  –  Disciplina  fiscale  applicabile  ai  fini  IRES  e  IRAP  a… Interpello AdE 3 Esenzione ai fini Irpef ed Irap per le borse di studio corrisposte dalle ITS Academy – Ar… Interpello AdE 99 Trattamento fiscale applicabile all'incentivo al trattenimento in servizio dei lavoratori… Risoluzione AdE 197 Superbonus – fruizione crediti in attesa di accettazione – ripartizione della detrazione … Interpello AdE 34 Accertamento dei cambi di valute estere per il mese di marzo 2022 Provvedimento AdE 4334692 Definizione degli adempimenti, anche dichiarativi, e delle modalità di versamento del con… Provvedimento AdE 21 Definizione delle modalità di fruizione del credito d’imposta di cui all’articolo 4, comm… Provvedimento AdE 99 Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 253155 del 30 giug… Provvedimento AdE 253155

Altri Messaggio INPS

Certificato di prestazioni previdenziali e assistenziali 2026 (c.d. mod. ObisM) 1443/2026 Convenzione tra l’INPS e i Centri di assistenza fiscale (CAF) per l’attività relativa all… 1442/2026 Modifiche alla disciplina del Fondo di Tesoreria di cui all’articolo 1, commi 755 e segue… 1388/2026 Coordinamento tra la riforma della disabilità e la disciplina delle politiche in favore d… 1377/2026 Servizio “OpenRI”. Richiesta online di autorizzazione alla rateizzazione del pagamento de… 1337/2026 Articolo 1, comma 221, della legge 30 dicembre 2025, n. 199. Estensione della possibilità… 1343/2026
Vedi tutti i Messaggio INPS →