Messaggio INPS
In vigore
Messaggio INPS 3805/2022
Indennità una tantum pari a 200 euro per i lavoratori dipendenti prevista dall’articolo 31 del decreto-legge n. 50/2022. Precisazioni.Modalità di regolarizzazione
Riferimento normativo
Indennità una tantum pari a 200 euro per i lavoratori dipendenti prevista dall’articolo 31 del decreto-legge n. 50/2022. Precisazioni.Modalità di regolarizzazione
Testo normativo
Direzione Centrale Entrate
Roma, 20-10-2022
Messaggio n. 3805
OGGETTO: Indennità una tantum pari a 200 euro per i lavoratori dipendenti
prevista dall’articolo 31 del decreto-legge n. 50/2022.
Precisazioni.Modalità di regolarizzazione
Con la circolare n. 73 del 24 giugno 2022 l’Istituto ha fornito le istruzioni per l’erogazione delle
indennità una tantum di importo pari a 200 euro previste dal decreto-legge 17 maggio 2022,
n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.
Con il presente messaggio, anche a seguito delle richieste di chiarimenti pervenute, si
forniscono ulteriori indicazioni con riferimento all’indennità una tantum per i lavoratori
dipendenti di cui all’articolo 31 del citato decreto-legge.
In particolare, con la predetta circolare è stato precisato che l’indennità una tantum in
argomento, per i lavoratori dipendenti, spetta anche laddove la retribuzione del mese di luglio
2022 risulti azzerata in virtù di eventi tutelati, quali, ad esempio, in ragione della sospensione
del rapporto di lavoro, gli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro (CIGO/CIGS,
Assegno di integrazione salariale garantito dal FIS o dai Fondi di solidarietà, CISOA) o i
congedi.
Tanto premesso, si chiarisce che tra gli eventi tutelati sono ricompresi altresì l’aspettativa
sindacale di cui alla legge 20 maggio 1970, n. 300, il disposto di cui all’articolo 4, comma 4,
del decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio
2021, n. 76, che ha previsto l'immediata sospensione dall'esercizio delle professioni sanitarie in
caso di inadempimento dell'obbligo vaccinale, nonché le ipotesi di aspettativa o congedo,
comunque denominate, previste dai CCNL di settore.
Si chiarisce, ulteriormente, che l’indennità in esame spetta per il tramite del datore di lavoro
anche ai lavoratori che, seppure destinatari dell’esonero contributivo di 0,8 punti percentuali
della quota a carico del lavoratore (in quanto percettori di una retribuzione mensile imponibile
ai fini previdenziali inferiore o uguale a 2.692 euro ai sensi dell’articolo 1, comma 121, della
legge 30 dicembre 2021, n. 234), in relazione a contratti di lavoro iniziati prima del 24 giugno
2022, non abbiano in concreto beneficiato di tale esonero in virtù di un abbattimento totale
della contribuzione datoriale e di quella a carico del lavoratore.
Si richiamano, al riguardo, le previsioni di cui all’articolo 4, comma 3, della legge 8 novembre
1991, n. 381, secondo cui “le aliquote complessive della contribuzione per l'assicurazione
obbligatoria previdenziale e assistenziale dovute dalle cooperative sociali, relativamente alla
retribuzione corrisposta alle persone svantaggiate di cui al presente articolo, con l'eccezione
delle persone di cui al comma 3-bis, sono ridotte a zero” e di cui articolo 4, comma 3-bis, della
medesima legge, in forza della quale è prevista una specifica agevolazione contributiva, pari al
95 per cento della contribuzione dovuta sia dal datore di lavoro che dal lavoratore.
Si chiarisce, infine, che nelle ipotesi in cui i datori di lavoro non avessero erogato l’indennità
con la retribuzione di luglio 2022, nonostante il diritto dei lavoratori a percepirla, ad esempio
con riferimento alle fattispecie sopra richiamate ovvero per motivi gestionali determinati,
esemplificativamente, da una tardiva dichiarazione resa dal parte del lavoratore, potranno
provvedervi tramite flusso regolarizzativo sulla competenza del mese di luglio 2022, da
effettuarsi con le consuete modalità in uso, entro e non oltre il 30 dicembre 2022. In
particolare, per i datori di lavoro con lavoratori iscritti alla Gestione pubblica, andrà compilato
l’elemento <RecuperoSgravi>, del quadro V1, Causale 5, relativo al mese di luglio 2022,
valorizzando il codice recupero “35”.
La regolarizzazione in oggetto verrà definita dalle Strutture territoriali dell’Istituto a valle
dell’erogazione delle indennità una tantum da parte dell’Inps, di cui all’articolo 32 del predetto
decreto-legge n. 50/2022, secondo il calendario dei pagamenti previsto nella circolare n.
73/2022. Nell’ipotesi di indebita erogazione, le Strutture territoriali non procederanno alla
conferma del flusso regolarizzativo.
I datori di lavoro degli operai agricoli a tempo indeterminato per i quali ricorrono le condizioni
sopra indicate dovranno esporre, in <DenunciaAgriIndividuale>, l’elemento
<TipoRetribuzione>, con il <CodiceRetribuzione> “9”, avente il significato di “Recupero
indennità una tantum articolo 31 comma 1 decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50”, nei flussi di
competenza del mese di luglio 2022 e trasmetterlo entro il 30 novembre 2022, ultimo giorno
utile per l’acquisizione dei flussi per la terza emissione dell’anno 2022. Per gli elementi
<TipoRetribuzione> che espongono il predetto <CodiceRetribuzione> “9” dovrà essere
valorizzato unicamente l’elemento <Retribuzione> con l’importo dell’indennità una tantum di
importo pari a 200 euro, entro e non oltre il 30 novembre 2022.
Si precisa che l’invio del flusso regolarizzativo di competenza del mese di luglio 2022 annulla e
sostituisce l’eventuale flusso inviato in precedenza per il medesimo mese di competenza.
Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Messaggio INPS 3805/2022 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
Prova gratis Vai alla dashboardNormative correlate
Messaggio INPS 1511/2026
Disposizioni in materia di versamento al Fondo di Tesoreria e di destinazione d…
Messaggio INPS 1493/2026
Modifiche alla disciplina del Fondo di Tesoreria di cui all’articolo 1, commi 7…
Messaggio INPS 1443/2026
Certificato di prestazioni previdenziali e assistenziali 2026 (c.d. mod. ObisM)
Messaggio INPS 1442/2026
Convenzione tra l’INPS e i Centri di assistenza fiscale (CAF) per l’attività re…
Messaggio INPS 1388/2026
Modifiche alla disciplina del Fondo di Tesoreria di cui all’articolo 1, commi 7…
Messaggio INPS 1377/2026
Coordinamento tra la riforma della disabilità e la disciplina delle politiche i…
Altre normative del 2022
Modifica della denominazione nell’Archivio Comuni e Stati Esteri del Comune di Casorzo in…
Risoluzione AdE 196
Modalità di attuazione dell’articolo 5 della legge 31 agosto 2022, n. 130, concernenti la…
Provvedimento AdE 130
Proroga dei termini per l’utilizzo, ai fini della dichiarazione dei redditi precompilata …
Provvedimento AdE 4081293
Regolarizzazione delle violazioni formali. Disposizioni di attuazione dell’articolo 1 com…
Provvedimento AdE 197
Crediti d'imposta a favore di imprese energivore e gasivore – Incidenza dei ricavi deriva…
Interpello AdE 4